DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro delle comunicazioni(GASPARRI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
e con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)
Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo
e della RAI Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del
codice della radiotelevisione
Presentato il 25 settembre 2002
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1. (Ambito di applicazione e finalità).
1. La presente legge individua i princìpi generali che
informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale,
regionale e locale, e adegua tale assetto agli sviluppi
determinati dall'avvento della tecnologia digitale e dal
processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri
settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali
le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed
INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente
legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi
radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso
condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi
associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze
terrestri, via cavo, via satellite e con ogni altro mezzo di
comunicazione elettronica.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "programmi televisivi" e "programmi
radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei
contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e
destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente,
mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni
mezzo; l'espressione "programmi" riportata senza
specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi
che radiofonici;
b) "programmi-dati" i servizi di informazione
costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da
reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi,
non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine
informative teletext e le pagine di dati;
c) "operatore di rete" il soggetto titolare del
diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di
comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in
onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse
frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli
utenti;
d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la
responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi
televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati
destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su
frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via
satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica
e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed
editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni
e dei relativi dati;
e) "fornitore di servizi interattivi associati o
di servizi di accesso condizionato" il soggetto che fornisce,
attraverso l'operatore di rete, su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via satellite, servizi
interattivi associati a programmi televisivi o radiofonici,
anche in chiaro, oppure l'accesso condizionato a trasmissioni
televisive o radiofoniche ed ai relativi programmi-dati;
f) "accesso condizionato", ogni misura e sistema
tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al
servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale
autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
g) "sistema integrato delle comunicazioni", il
settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e
quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la
forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o
radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica,
libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le
imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico
finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche;
le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le
modalità di diffusione;
h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il
pubblico servizio esercitato su concessione nel settore
radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche
non informativa, della società concessionaria, secondo le
modalità e nei limiti indicati dalla presente legge;
i) "ambito nazionale" l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata
all'ambito locale;
l) "ambito locale" l'esercizio dell'attività di
radiodiffusione televisiva o radiofonica in uno o più bacini
di norma regionali o provinciali purché riferiti,
rispettivamente, a regioni o province limitrofe che servano
una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di
abitanti, con il limite massimo complessivo di quattro regioni
al nord ovvero di cinque regioni al centro ed al sud,
considerando a tali effetti la Sardegna limitrofa al Lazio,
alla Campania, alla Calabria ed alla Sicilia e quest'ultima
regione limitrofa alla Calabria ed alla Sardegna; l'ambito è
denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di
esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o
radiofonica è unico e ricade nel territorio di una sola
regione o di una sola provincia, con esclusione della
possibilità di trasmissione in contemporanea in altri bacini;
l'espressione "ambito locale" riportata senza specificazioni
si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito
regionale o provinciale;
m) "opere europee" le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta
a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5
ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno
o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano
prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno
o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il
contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel
costo totale della co-produzione e questa non sia controllata
da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali
Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via
esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno
o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati
terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso
accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere
siano realizzate principalmente con il contributo di autori o
lavoratori residenti in uno o più Stati europei;
n) "fase di transizione" il periodo che intercorre
tra la data di entrata in vigore della presente legge e la
data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica su
frequenze terrestri.
Art. 3.
(Princìpi fondamentali).
1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo
la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di
espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione
e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza e
l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse
opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose
e la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello
nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti
garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle
norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano.
Art. 4.
(Princìpi a garanzia degli utenti).
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela
degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non
discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di
contenuti di altra natura, favorendosi a tal fine lo
sfruttamento, in condizioni di pluralismo e di libertà di
concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione
tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono
svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i
diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate
le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere
subliminale, o che contengono incitamenti all'odio basato su
differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, o che,
anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere
allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che
presentano scene di violenza gratuita o pornografiche, salve
le norme speciali per le trasmissioni ad accesso
condizionato;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e
di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità
della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e
nazionalità, non offendano convinzioni religiose od ideali,
non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la
sicurezza e l'ambiente, non arrechino pregiudizio morale o
fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati
destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni
religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto
dei programmi con mezzi di evidente percezione, fermi gli
ulteriori limiti e divieti previsti dalla legge;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che
rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del
fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano
riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al
noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi
gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalla legge in
relazione alla natura dell'attività dello sponsor o
all'oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando
l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o
materiali da trasmissioni contrarie a verità, purché tale
rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a
responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon
costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi
radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti
alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e
garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o
locale;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in
diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che
abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in
un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi
particolare rilevanza per la società.
2. E' favorita la ricezione da parte delle persone
portatrici di handicap sensoriali di programmi di
informazione, culturali e di svago, prevedendo a tal fine
l'adozione di idonee misure.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche
e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale, in conformità alla legislazione
vigente in materia.
Art. 5.
(Princìpi a salvaguardia del pluralismo del sistema radiotelevisivo).
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo
dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai
seguenti princìpi:
a) tutela della concorrenza nel mercato
radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel
mercato della pubblicità, vietando qualsiasi atto o
comportamento avente per effetto la costituzione o il
mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso
soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati,
ed assicurando la trasparenza degli assetti proprietari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per
lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di
fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti
radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato, con la
previsione del regime della licenza individuale per l'attività
di operatore di rete e del regime dell'autorizzazione per le
attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore
di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per
lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via
cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto,
delle attività di cui alla lettera b) e previsione di
una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi,
comunque non inferiore a dodici anni per le attività su
frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di
rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo
svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera
b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito
locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze
terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o
soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di
collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari
di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito
nazionale ed in ambito locale e che non possono essere
rilasciate autorizzazioni che consentano di irradiare nello
stesso bacino più di un blocco di programmi televisivi
numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di
contenuti non riconducibili a società collegate e controllate,
rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni
tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti
riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire
gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità
trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti
autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società
controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti
di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli
operatori di rete cedono la propria capacità trasmissiva a
condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri
fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale di cui alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e
successive modificazioni;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le
informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate e controllate,
esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e
commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a
società controllate o collegate o a terzi le informazioni
ottenute;
f) obbligo di separazione contabile per le imprese
operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in
tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei
corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle
infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri
relativi al servizio pubblico generale, la valutazione
dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture
separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi,
ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che
sia anche fornitore di servizi adotta un sistema di
contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
2) l'operatore di rete che sia anche fornitore di
contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato è tenuto alla separazione
societaria;
g) diritto di tutti i fornitori di contenuti
radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di
trasmettere dati ed informazioni all'utenza sulle stesse
frequenze assegnate;
h) previsione di specifiche forme di tutela
dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
Art. 6.
(Princìpi generali in materia di informazione e di
ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo).
1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da
qualsiasi emittente esercitata, costituisce un pubblico
servizio ed è svolta nel rispetto dei princìpi di cui al
presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva,
comunque, garantisce:
a) la presentazione leale dei fatti e degli
avvenimenti nei telegiornali e nei giornali radio, in modo
tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque
non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o
giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire
contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze
terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle
trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e
politica in condizioni di parità di trattamento e di
imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla
legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle
dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati
dalla legge.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
stabilisce ulteriori regole e criteri per rendere effettiva
l'osservanza dei princìpi di cui al presente capo nei
programmi di informazione e di propaganda.
4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici
compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad
adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione,
anche non informativa, al fine di favorire l'istruzione, la
crescita civile ed il progresso sociale, di promuovere la
lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità
nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è
utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei
compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa,
con periodiche verifiche di risultato e senza perturbare le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità
europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di
stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive
con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di
finanziamento pubblico in suo favore.
Art. 7.
(Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva
di interesse regionale o locale).
1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o
locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel
quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese.
Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema radiotelevisivo tutela
l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo
della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del
piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione
televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di
autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla
diffusione in tale ambito.
Art. 8.
(Principio di tutela della produzione culturale europea).
1. I fornitori di contenuti radiotelevisivi favoriscono lo
sviluppo e la diffusione della produzione culturale europea e
riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del
loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze
terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a
manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità
oppure a servizi di teletext, a dibattiti ed a
televendite. Limiti specifici sono previsti per le
trasmissioni di programmi via cavo e via satellite.
Art. 9.
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico).
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa
essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti
che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad
assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad esse
assegnate, ed in particolare:
a) garantire l'integrità e l'efficienza della
propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità
alla normativa urbanistica ed ambientale nazionale, regionale,
provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana attenendosi
ai princìpi fissati dalla vigente normativa nazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati,
conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede
internazionale;
e) assicurare la piena copertura del bacino di
utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non
provochino interferenze con altre emissioni lecite di
radiofrequenze, anche in Stati confinanti con il territorio
nazionale.
2. Il mancato rispetto dei princìpi di cui al comma 1 o,
comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate
comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali
misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le
radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato
dell'inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la
propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine
di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e
aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su
tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e
pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme
copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra
soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità
con i princìpi della presente legge, ed una riserva in favore
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
4. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni
ed integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in
ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le
minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di
Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti
secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30
aprile 1998, n. 122.
5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con
proprio regolamento, nel rispetto ed in attuazione della
legislazione vigente, definisce i criteri generali per
l'installazione di reti di comunicazione elettronica,
garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle
amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità
di accesso ai fondi ed al sottosuolo, di equità, di
proporzionalità e di non discriminazione.
6. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi
permessi di installazione oppure per finalità di tutela del
pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con
proprio regolamento, le modalità di condivisione di
infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di
rete.
Art. 10.
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge,
assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona
nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel
settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati
personali ed all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 11.
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel
sistema integrato delle comunicazioni).
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle
comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di
concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure
previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità
medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati
dagli articoli 12 e 13.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su
segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente,
d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai
princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato
delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni
dominanti e che siano rispettati i limiti di cui agli articoli
12 e 13, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del
livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere
all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza
economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di
diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti
editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora
accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel
sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella
condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti di cui
agli articoli 12 e 13, adotta un atto di pubblico richiamo,
segnalando la situazione di rischio ed indicando l'impresa o
il gruppo di imprese ed il singolo mercato interessato. In
caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità
provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e
le intese che contrastano con i divieti di cui al presente
capo sono nulli.
5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31
luglio 1997, n. 249, le parole: "della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "nel sistema integrato delle
comunicazioni"; all'ultimo periodo del medesimo comma le
parole: ", ai fini della presente legge," sono soppresse.
Art. 12.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi o radiofonici).
1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche
attraverso società qualificabili come controllate o collegate
ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che
consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei
programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi
radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito
nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
Art. 13.
(Limiti alla raccolta delle risorse nel sistema integrato
delle comunicazioni).
1. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni
dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema
integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti
all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione
costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non
possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o
collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della
citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al
20 per cento delle risorse complessive del settore integrato
delle comunicazioni.
2. I ricavi di cui al comma 1 sono quelli derivanti dal
finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto
dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da
sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da
convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche,
da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni ed
abbonamenti, da prestazione di servizi.
3. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni, i cui
ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come
definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per
cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono
conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi
superiori al 10 per cento del settore medesimo.
4. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31
luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri
indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.
Capo III
PRINCI'PI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL CODICE
DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 14.
(Delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione).
1. Il Governo, previa intesa con l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, emana, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa
acquisizione dei pareri previsti al comma 3, un testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
radiotelevisione, denominato "codice della radiotelevisione",
coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le
integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie al loro
coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel
rispetto della Costituzione, delle norme di diritto
internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea e alle Comunità europee.
2. Il codice della radiotelevisione indica anche i
princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni
esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di
emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale. A
tale fine sono da qualificare come princìpi fondamentali
quelli posti dal Capo I ed i seguenti princìpi:
a) previsione che la trasmissione di programmi per
la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito
regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza
previste per detti servizi dal vigente regolamento delle
radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali,
della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale,
nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione
delle radiofrequenze;
b) attribuzione ad organi della regione o degli
enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei
provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori
necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale
di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti
disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di
reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della
salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del
paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione ad organi della regione o della
provincia delle competenze in ordine al rilascio delle
autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di
servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato destinati alla diffusione in ambito,
rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli
abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo
criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica
del soggetto richiedente, della qualità della programmazione
prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della
pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione
effettuate, della qualità dei programmi, delle quote
percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare
riguardo a quello con contratto giornalistico, e degli indici
di ascolto rilevati;
e) definizione, da parte della legislazione
regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la
società concessionaria del servizio pubblico generale di
radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete
di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in
ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di
Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei princìpi di
cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato
servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a
stipulare, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri, specifici contratti di servizio con la società
concessionaria del servizio pubblico generale di
radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla
lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa
economica della società concessionaria anche con riguardo alla
determinazione dell'organizzazione dell'impresa. Ulteriori
princìpi fondamentali relativi allo specifico settore
dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono
essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge in materia di
emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel
rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato ed
assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali e la tutela
dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto di cui ai commi 1 e 2, dopo
l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni", è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
compreso quello della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni
dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza
Stato-regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da
rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale continuano ad
applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni regionali in materia.
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Art. 15.
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è
affidato per concessione ad una società per azioni, che lo
svolge sulla base di un contratto di servizio nazionale
stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti
di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e
di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i
diritti e gli obblighi della concessionaria. Tali contratti
sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni
televisive radiofoniche di pubblico servizio della società
concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e
della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all'educazione,
all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale,
con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere
teatrali, cinematografiche, anche in lingua originale, e
musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente
innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con
delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e,
per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore per le
trasmissioni televisive in chiaro ed in altrettante ore per le
trasmissioni radiofoniche; dal computo di tali ore sono
escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce
orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi
televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e
secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in
assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali,
delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli
enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei
gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante
interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la predisposizione annuale di programmi
televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza
della lingua e della cultura italiane nel mondo, e
l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive
speciali per l'estero;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di
utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano
richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle
strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di
contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano
conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia
e dell'età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici
radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico
agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al
15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal
contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in
vigore della presente legge;
m) la costituzione di una società per la
produzione e la diffusione all'estero di programmi di cultura
italiana in lingue straniere;
n) la realizzazione nei termini previsti dalla
presente legge delle infrastrutture per la trasmissione
televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
o) la realizzazione di servizi interattivi
digitali di pubblica utilità;
p) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6
agosto 1990, n. 223;
q) l'articolazione della società concessionaria in
una o più sedi nazionali ed in sedi in ciascuna regione e, per
la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di
Trento e di Bolzano;
r) l'adozione di idonee misure di tutela delle
persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell'articolo 4, comma 2;
s) la valorizzazione ed il potenziamento dei
centri di produzione decentrati, in particolare per le
finalità di cui alla lettera b);
t) la realizzazione di attività di insegnamento a
distanza.
3. La società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, per realizzare le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 7, dedica una quota delle ore di
programmazione televisiva e radiofonica finanziate dal canone
di abbonamento alla radiotelevisione, ed una corrispondente
quota del gettito del canone, alla trasmissione di contenuti
in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di
Bolzano, provinciale. Le sedi regionali o, per le province
autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della
società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e
contabile in relazione all'attività di adempimento degli
obblighi di pubblico servizio affidate alle stesse.
4. Con delibera adottata d'intesa dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle
comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto
nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo
dei mercati, al progresso tecnologico ed alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il
servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo
svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di
attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione
di immagini, suoni e dati, nonché altre attività correlate,
purché esse non risultino di pregiudizio al migliore
svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla
equilibrata gestione aziendale.
Art. 16.
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di
fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
coperto dal canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge
4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di
assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo
del finanziamento pubblico, la società concessionaria
predispone il bilancio di esercizio indicando in una
contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone
e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la
fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema
approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di
contabilità applicati in modo coerente ed obiettivamente
giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di
contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti
separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse
di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di
altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico
generale e per altre attività, i costi relativi devono essere
ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi
della società considerati includendo o escludendo le attività
di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni
dall'approvazione, è trasmesso all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ed al Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è
soggetta a controllo da parte di una società di revisione
nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano
iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione
nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. All'attività della società di revisione si
applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del
titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. L'ammontare del canone di abbonamento è determinato con
decreto del Ministro delle comunicazioni entro il 10 gennaio
di ciascun anno, in misura tale da consentire alla società
concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi
che prevedibilmente verranno sostenuti nell'anno in corso per
adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili
dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in
considerazione il tasso di inflazione programmato per l'anno
in corso e le esigenze di sviluppo tecnologico
dell'impresa.
4. E' fatto divieto alla società concessionaria della
fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di
utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti
dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio
pubblico generale radiotelevisivo.
Art. 17.
(Verifica dell'adempimento dei compiti).
1. In conformità di quanto stabilito nella comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle
norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di
radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni il compito di verificare che il servizio
pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente
prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente
legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici
contratti di servizio conclusi con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche
dei parametri di qualità del servizio e degli indici di
soddisfazione degli utenti definiti nei contratti medesimi.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei
casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma
1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni
per il contratto di servizio nazionale ovvero delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti
da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al
rappresentante legale della società concessionaria, che ha
diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla
notifica ed ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in
ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente
sentito prima della chiusura di questa.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in
ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o
persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di
esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre
ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di
prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi
economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti
le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3
sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di
cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino
a 50 mila euro se forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni
previste dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi
di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il
termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi
di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata
dell'infrazione, dispone, inoltre, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del
fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i
termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento
della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma
7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del
fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la
sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo
minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata
con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come
individuato al medesimo comma 7, determinando altresì il
termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere
effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la
sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto
dei risultati del controllo ogni anno nella relazione
annuale.
Art. 18.
(Disciplina della società RAI-Radiotelevisione italiana
Spa).
1. La concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente
legge la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è
assoggettata alla disciplina generale delle società per
azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e
l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è
nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo
di amministrazione della società, svolge anche funzioni di
controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle
finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di
amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a
giudice costituzionale ai sensi dell' articolo 135, secondo
comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto
prestigio professionale e di notoria indipendenza di
comportamenti, che si siano distinte in attività economiche,
scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze
manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a
richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la
durata del mandato.
5. La nomina del presidente del consiglio di
amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei
suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere
favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che
delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto
di lista. A tal fine l'assemblea è convocata con preavviso, da
pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non
meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo
2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve
contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere
modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono
essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per
cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea
ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la
sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione
nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti
giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto
previsto dal comma 7, in relazione al numero massimo di
candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e
delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati
pari al numero di componenti del consiglio da eleggere.
Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola
lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i
voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi
progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i
quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai
candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto
e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono
ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti
coloro che ottengono i quozienti più elevati, fermo restando
che due amministratori devono essere scelti, sulla base del
sistema di cui al presente comma, tra i candidati inclusi
nelle liste presentate dai soci di minoranza. In caso di
parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i
cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore.
Le procedure di cui al presente comma si applicano anche
all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante
è riservato alle liste di minoranza.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del
consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione
della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista
di candidati, indicando un numero massimo di candidati
proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato.
Tale lista è definita con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, che la trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze per l'immediata presentazione.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, nelle assemblee della società concessionaria
convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che
comportino la revoca o la promozione di azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il
voto in conformità alla determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti delle Camere e comunicata al Ministero medesimo.
9. Il presente articolo entra in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta
pubblica di vendita effettuata ai sensi dell'articolo 19,
comma 3; fino a tale data rimangono in vigore le norme della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n.
206, in ordine all'amministrazione e alla gestione della
società concessionaria e le altre norme che regolano la
materia. Il giorno di entrata in vigore del presente articolo
il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in
carica decadono automaticamente ed il consiglio procede alla
convocazione dell'assemblea per la nomina degli amministratori
e dei sindaci ai sensi della presente legge, provvedendosi
altrimenti ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, del
codice civile, anche su richiesta di qualsiasi socio.
Art. 19.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella
società RAI-Radiotelevisione italiana Spa).
1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per
incorporazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa
nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale
operazione, i termini di cui agli articoli 2501-bis,
ultimo comma, 2501-sexies, primo comma, e 2503, primo
comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze,
autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della
presente legge, trasferite di pieno diritto alla società
incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma
1, la società Rai-Holding Spa assume la denominazione
sociale di RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed il consiglio
di amministrazione della società incorporata assume le
funzioni di consiglio di amministrazione della società
risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge
relative alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa si
intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione
di fusione.
3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per
la alienazione della partecipazione dello Stato nella società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante
dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione
avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474. Con una o più deliberazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le
condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte
pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli
aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da
almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di
cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima
di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti ed imprescindibili
motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi
alla concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di
limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento
delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti
indicati da tale comma. Sono, inoltre, vietati i patti di
sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi
alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni
della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che
intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti
controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione
complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2
per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la
presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale
posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello
statuto della società, non sono modificabili e restano
efficaci senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte
della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami
d'azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento
sul mercato di azioni ordinarie della società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per
cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui
alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento
degli incentivi all'acquisto ed alla locazione finanziaria di
cui all'articolo 22, comma 4.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art. 20.
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
definisce il programma di attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione ed
osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del
servizio, a tutela dell'utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani
di frequenze ed in materia di accesso alle infrastrutture si
applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
Art. 21.
(Disciplina della fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino alla data di cessazione delle
trasmissioni in tecnica analogica, i soggetti che esercitano
in base a norme di legge o di regolamento o ad atti
amministrativi o dell'autorità giudiziaria o ad altro atto
comunque legittimante l'attività radiotelevisiva, in ambito
locale o nazionale, ancorché privi di titolo abilitativo, sono
autorizzati di diritto alla prosecuzione dell'esercizio e alla
sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica
digitale può essere effettuata sugli impianti censiti ai sensi
dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché
sugli impianti acquistati ai sensi dell'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono
consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda
tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività
radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che
le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in
tecnica digitale.
4. La licenza di operatore di rete televisiva è
rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano
legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù
di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di
cui al comma 1, qualora dimostrino di aver raggiunto una
copertura non inferiore al 70 per cento della popolazione o
del bacino locale.
5. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete
devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella
domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno
stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive
modificazioni.
6. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla
tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei
programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli
impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in
vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della
riallocazione degli impianti che superano o concorrono a
superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in
attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
7. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le
modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le
reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la
conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata
in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali
competenze alla regione o alla provincia ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, lettera b), autorizza le
riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali
finalità.
8. Gli impianti di diffusione e di collegamento
legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica
digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione
al Ministero delle comunicazioni.
9. Tutte le frequenze destinate al servizio di
radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento
dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica
digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre
canali alla sola sperimentazione digitale.
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9
dell'allegato A annesso al regolamento di cui alla
deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 1^ marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
Art. 22.
(Accelerazione ed agevolazione della conversione alla
trasmissione in tecnica digitale).
1. La società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di
blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, secondo le modalità stabilite dal contratto
nazionale di servizio ed in conformità con il piano di
assegnazione delle frequenze adottato dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, è tenuta a realizzare almeno due
blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura
del territorio nazionale che raggiunga:
a) entro il 1^ luglio 2003, il 50 per cento della
popolazione, con inclusione di tutti i capoluoghi di
regione;
b) entro il 1^ gennaio 2004, il 60 per cento della
popolazione, con inclusione di tutti i capoluoghi di
provincia;
c) entro il 1^ gennaio 2005, l'80 per cento della
popolazione, con inclusione di tutti i comuni con più di
diecimila abitanti.
2. La società concessionaria di cui al comma 1, di
concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o
più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più
comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale
analogico, nei quali avviare entro il 1^ gennaio 2005 la
completa conversione alla modalità digitale.
3. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica
digitale la società concessionaria assicura, comunque, la
trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica
in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 1, di tre
programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.
4. Con regolamento, emanato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti le misure tecniche e, nei limiti della copertura
finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 19 della presente
legge, conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti
futuri, gli incentivi all'acquisto ed alla locazione
finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle
famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione
di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da
consentire la diffusione di tali apparecchi almeno nel 40 per
cento delle famiglie italiane entro il 31 dicembre 2004 ed
almeno nel 70 per cento delle famiglie italiane entro il 31
dicembre 2005.
5. Nella fase di attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale, durante la quale si determina il progressivo
ampliamento del numero globale dei programmi irradiabili ed
assentibili, e fino alla data di cessazione delle trasmissioni
analogiche, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 12,
comma 1, è calcolato sul numero complessivo dei programmi
televisivi o radiofonici concessi o irradiati, anche ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, in ambito nazionale su frequenze
terrestri, indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica
digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale
possono concorrere a formare la base di calcolo ove
raggiungano una copertura pari al 50 per cento della
popolazione.
6. Nella fase di attuazione di cui al comma 5 gli
esercenti la radiodiffusione televisiva che superino il limite
di cui al medesimo comma 5 possono proseguire l'esercizio
delle reti eccedenti tale limite, con l'osservanza degli
obblighi stabiliti per le emittenti nazionali destinatarie di
concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate
contemporaneamente via cavo o via satellite o su frequenze
terrestri in tecnica digitale, e che siano convertite alla
tecnica digitale secondo il programma di attuazione stabilito
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le reti
terrestri eccedenti detto limite sono disattivate nel termine
stabilito dall'Autorità in relazione all'effettivo e congruo
sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via cavo o
via satellite o su frequenze terrestri in tecnica digitale.
7. Alla scadenza delle concessioni e autorizzazioni
rilasciate per la trasmissione in tecnica analogica le
frequenze utilizzate per i programmi eventualmente eccedenti
il limite di cui al comma 5 sono destinate esclusivamente alla
trasmissione in digitale.
Art. 23.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 1, 2 e 15, commi da 1 a 7, della legge
6 agosto 1990, n. 223;
b) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi
tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, della legge 31 luglio
1997, n. 249;
c) articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31
luglio 1997, n. 249;
d) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo
periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
e) capo I del titolo II del regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.
880;
f) legge 14 aprile 1975, n. 103, con esclusione
degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V,
che restano in vigore in quanto compatibili con la presente
legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 18, comma
9, della presente legge;
g) legge 25 giugno 1993, n. 206, con esclusione
dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo
18, comma 9, della presente legge.
Art. 24.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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