Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013

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Camera dei Deputati - Proposta di legge n. 224
Nuovo ordinamento della professione di giornalista

d'iniziativa del deputato PISCITELLO


Presentata il 30 maggio 2001

Onorevoli Colleghi! - Il 15 giugno 1997 gli italiani sono stati chiamati a votare sul quesito referendario relativo alla soppressione dell'ordine dei giornalisti. La votazione, come è noto, si è conclusa con l'invalidità della consultazione referendaria, per mancata partecipazione del quorum prescritto. La motivazione principale a suo tempo adottata dai comitati promotori del referendum faceva riferimento alla assai spesso scandalosa gestione degli esami di accesso all'ordine, inteso sic et simpliciter come centro di potere e di ricatto, e come organismo preposto alla gestione monopolistica dell'informazione, con una conseguente limitazione della libertà di stampa sancita dall'articolo 21 della Costituzione.
        Tuttavia, riconosciuta la veridicità di gran parte delle critiche rivolte al sistema di accesso all'albo professionale e premessa la dichiarazione di principio che il giornalista non può ritenersi gestore esclusivo dell'informazione, la quale esiste e può essere trasmessa anche prescindendo da lui, non può non tenersi presente innanzi tutto che l'ordinamento giuridico italiano accorda particolari tutele alle professioni intellettuali, quale può definirsi quella di giornalista, e che la Costituzione stessa (articolo 33) prescrive un esame di Stato per l'abilitazione ad un esercizio professionale.
        A ciò si aggiunga il fatto che, alle soglie del secondo millennio, la trasformazione del nostro pianeta in "villaggio globale" assegna un ruolo di primaria importanza all'informazione, a chi la detiene ed ai metodi sempre più complessi di trasmissione. Non si tratta semplicemente di tenere sotto controllo le nuove tecnologie ed i loro gestori, ma anche di poter imputare responsabilità rafforzate a "personale specializzato" ed appositamente preparato quale potrà definirsi il giornalista del futuro.
        Quanto all'attentato alla libertà di stampa, che sarebbe determinato dall'esistenza di canali di accesso alla professione, riteniamo l'argomento risibile per quel che riguarda il nostro Paese; semmai il problema è l'inverso: tutti possono scrivere di tutto ed è difficile ricercare la verità in questo eccesso di informazione.
        Nuove tecnologie ed importanza del mezzo nella trasmissione del messaggio; tecniche della comunicazione scritta e parlata; conoscenze non superficiali di storia, economia, statistica e diritto; coscienza degli effetti del proprio operato: questo si chiede a coloro che sono preposti alla diffusione ed al commento delle informazioni.
        In questo senso si è venuto attrezzando sia il sistema universitario - con l'istituzione del corso di laurea quinquennale in giornalismo - che quello normativo: basti ricordare l'obbligo del segreto professionale limitato ai soli giornalisti professionisti dal nuovo codice di procedura penale, gli obblighi di tutela dei minori, il rispetto della privacy nel trattamento dei dati informatici personali previsto dalla legge n. 675 del 1996, che impone nuove limitazioni deontologiche ai giornalisti.
        Senza voler entrare in polemica con coloro che si professano liberisti (o libertari), va posto in evidenza che molto spesso questo supposto "liberismo" coincide con la distruzione di qualsiasi sistema di controllo, che invece è posto a tutela degli utenti.
        Pertanto la presente proposta di legge è costruita coerentemente con la filosofia che muove l'operare della forza politica alla quale il presentatore appartiene: eliminazione di sovrastrutture burocratiche, precisa individuazione delle responsabilità, controlli successivi.
        L'articolo 1 istituisce l'ordine dei giornalisti cui appartengono i giornalisti professionisti ed i pubblicisti. Viene mantenuta l'attuale suddivisione in separati elenchi, mediante l'iscrizione dei giornalisti all'albo e dei pubblicisti in un elenco nazionale.
        L'articolo 2 definisce l'attività di giornalista professionista; essa è considerata attività intellettuale da esercitare in ambito esclusivo, con obbligatoria iscrizione all'albo. Sono iscritti di diritto all'albo tutti i giornalisti attualmente professionisti.
        Nell'articolo 3 viene data la definizione di pubblicista. I pubblicisti attualmente esistenti sono inseriti di diritto nell'elenco nazionale. Oltre a ciò sono iscritti anche i laureati in giornalismo e coloro che escono dalle scuole di specializzazione riconosciute dall'ordine.
        L'articolo 4 concerne i diritti ed i doveri del giornalista. La dizione amplia e specifica il disposto dell'analogo articolo della legge n. 69 del 1963, in particolare per quanto riguarda:

            i codici deontologici (ivi compresa la cosiddetta "Carta di Treviso" a tutela dei minori) che entrano a far parte dell'ordinamento giuridico tramite decreto del Ministro della giustizia;

            il dovere di rettifica;

            il segreto professionale che è escluso nel caso in cui vengano diffuse notizie riservate per legge;

            il divieto di fare pubblicità da parte dei giornalisti, allo scopo di impedire confusioni tra diversi tipi di informazione.

        L'ultimo comma estende la deontologia professionale anche ai pubblicisti.
        Nell'articolo 5 sono indicati i modi di accesso alla professione. In sostanza si prevede l'iscrizione a fronte del superamento di un esame di Stato al quale sono ammessi:

            tutti i pubblicisti attualmente iscritti negli elenchi dell'ordine e che abbiano svolto un periodo di diciotto mesi di praticantato;

            i laureati in giornalismo;

            i laureati in altre discipline che abbiano superato un corso post-universitario biennale presso le scuole di specializzazione riconosciute dall'ordine o abbiano svolto un praticantato di diciotto mesi;

            i diplomati che abbiano seguito il corso biennale presso le scuole di specializzazione e svolto un tirocinio di pratica giornalistica di almeno tre anni.

        Si consente di avviare il praticantato anche durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione.
        L'ultimo comma definisce la nozione di pratica giornalistica, mantenendo l'impostazione della legge n. 69 del 1963, ma diminuendo il numero dei giornalisti professionisti presenti nella testata necessari alla validità giuridica del praticantato.
        L'articolo 6 istituisce il Consiglio nazionale dei giornalisti, in sostituzione di tutti gli attuali consigli; una struttura "leggera" il cui criterio di elezione è perfettamente proporzionale; ne fanno parte 40 giornalisti professionisti e 10 pubblicisti eletti dai rispettivi gruppi; il regolamento elettorale è demandato ad un decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia; la durata in carica del consiglio è di cinque anni.
        Con l'articolo 7 si indicano i compiti del Consiglio nazionale: compiti di tutela rispetto ad ingiustificati attacchi alla professione, ma anche di ricerca di responsabilità ed adozione di azioni disciplinari rispetto ad errori o colpe degli iscritti; di particolare importanza la funzione di riconoscimento e di controllo delle scuole di specializzazione post-universitaria in giornalismo. Il Consiglio nazionale approva sia il proprio statuto sia la Carta dei doveri del giornalista.
        Negli articoli 8 e 9 sono dettate disposizioni in materia di cariche all'interno del Consiglio e di poteri del presidente.
        L'articolo 10 pone l'organo di autogoverno dei giornalisti sotto il controllo del Ministro della giustizia; al Ministro è assegnato anche il potere di scioglimento a fronte di gravi e reiterati comportamenti dell'organo controllato.
        Nell'articolo 11, contenente le norme di transizione tra il regime attuale e quello previsto dalla presente proposta di legge, si provvede a sopprimere l'attuale legislazione in materia ed a demandare ad un regolamento la disciplina dell'esame di Stato, dell'iscrizione all'albo e dell'iscrizione dei giornalisti stranieri. E' mantenuta la disposizione della legge n. 69 del 1963 a tutela dei giornalisti stranieri che abbiano ottenuto asilo politico. Nel comma 2 si prevede l'indizione delle elezioni del nuovo Consiglio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 6, comma 5.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1 (Ordine dei giornalisti)
        1. E' istituito l'ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti iscritti in apposito albo professionale ed i pubblicisti iscritti nell'elenco nazionale.


Art. 2 (Giornalisti professionisti)

        1. Per attività di giornalista professionista deve intendersi la prestazione continuativa ed esclusiva di lavoro intellettuale volto alla raccolta o al commento o alla elaborazione di informazioni destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione regolarmente registrati.
        2. Nessuno può esercitare professionalmente l'attività di giornalista se non è iscritto all'albo di cui all'articolo 1.
        3. Sono iscritti di diritto all'albo tutti i giornalisti professionisti iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'elenco di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69.


Art. 3 (Pubblicisti)

        1. Sono pubblicisti e, pertanto, iscritti nel relativo elenco, coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, esercitando nel contempo altre professioni o impieghi, che comprovino l'attività regolarmente retribuita da almeno due anni mediante certificati dei direttori delle testate.
        2. Sono altresì iscritti all'elenco dei pubblicisti:

                a) coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'elenco dei pubblicisti di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

                b) coloro che hanno frequentato per due anni una scuola di giornalismo riconosciuta;

                c) i laureati in giornalismo che non hanno sostenuto l'esame di Stato.


Art. 4 (Diritti e doveri del giornalista)

        1. E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
        2. Le notizie che risultino essere inesatte devono essere rettificate con rilievo analogo a quello con cui sono state diffuse. Gli eventuali errori devono essere riparati.
        3. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare i princìpi deontologici previsti dalla Carta dei doveri approvata dal Consiglio nazionale di cui all'articolo 6. Nella Carta sono anche compresi i princìpi a tutela dei minori indicati nella Carta di Treviso.
        4. I giornalisti devono astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.
        5. Giornalisti ed editori sono tenuti al segreto professionale sulla fonte delle notizie solo quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di essa, salvo il caso in cui la diffusione della notizia non costituisca essa stessa violazione di legge.
        6. I pubblicisti sono tenuti al rispetto dei medesimi obblighi deontologici dei giornalisti professionisti stabiliti dal presente articolo.

Art. 5 (Accesso alla professione)

        1. Sono ammessi all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1 tutti coloro che hanno superato l'esame di Stato.
        2. Sono ammessi all'esame di Stato:

                a) coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti all'elenco dei pubblicisti di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e che hanno svolto un periodo di diciotto mesi di pratica giornalistica;

                b) coloro che sono in possesso di un titolo di laurea in giornalismo, ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996;

                c) coloro che sono in possesso di un titolo di laurea diverso da quello di cui alla lettera b), che hanno conseguito un diploma di specializzazione a seguito di un corso biennale presso una scuola di giornalismo riconosciuta dall'ordine o hanno svolto un periodo di pratica giornalistica ai sensi del comma 4, non inferiore a diciotto mesi;

                d) coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore, che hanno conseguito un diploma di specializzazione a seguito di un corso biennale presso una scuola di giornalismo riconosciuta dall'ordine ed hanno svolto un periodo di pratica giornalistica ai sensi del comma 4, non inferiore a trentasei mesi.

        3. Il periodo di praticantato di cui alle lettere c) e d) del comma 1 può essere avviato nell'ultimo anno di scuola di specializzazione.
        4. Per pratica giornalistica deve intendersi l'attività di avviamento alla professione giornalistica. Essa deve svolgersi presso un quotidiano o presso un periodico a diffusione nazionale o presso una redazione giornalistica radiotelevisiva o presso un'agenzia quotidiana della stampa, con almeno due giornalisti professionisti redattori ordinari.

Art. 6 (Consiglio nazionale dei giornalisti)

        1. Il Consiglio nazionale dei giornalisti, di seguito denominato "Consiglio", è l'organo di direzione e di coordinamento dell'ordine.
        2. Il Consiglio è composto da quaranta giornalisti professionisti e dieci pubblicisti. Sono eleggibili tutti coloro che sono iscritti all'albo o all'elenco di cui all'articolo 1 da almeno cinque anni. Essi sono eletti, con criterio proporzionale, rispettivamente dai giornalisti professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo e nell'elenco in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine. Non sono eleggibili alla carica di consigliere i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che sono funzionari dello Stato.
        3. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
        4. In caso di morte, dimissioni o di impedimento permanente di uno dei consiglieri, lo sostituisce il primo dei non eletti. I consiglieri subentranti rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.
        5. Il regolamento di attuazione per l'elezione del Consiglio, indicante le norme per le candidature, la presentazione delle relative liste, la formazione dei collegi elettorali, le modalità di voto, lo scrutinio e gli eventuali ricorsi, è emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 7 (Attribuzioni del Consiglio)

        1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

                a) cura la tenuta dell'albo dei giornalisti professionisti e dell'elenco dei pubblicisti;
                b) vigila sull'osservanza della legge ed il rispetto dello statuto e della Carta dei doveri da parte degli iscritti all'albo ed all'elenco;

                c) eroga o revoca le sanzioni disciplinari previste a carico degli iscritti;

                d) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;

                e) coordina e promuove le attività culturali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

                f) interviene, su richiesta delle parti, per comporre le controversie insorte in dipendenza dell'esercizio professionale;

                g) fissa, mediante determinazione approvata con decreto del Ministro della giustizia, le quote annuali dovute dagli iscritti all'albo ed all'elenco;

                h) esprime, ove richiesto, il proprio parere sul contratto nazionale di lavoro e sull'attuazione ed il rispetto di quanto ivi previsto;

                i) stabilisce la tabella dei compensi minimi per le prestazioni professionali dei giornalisti;

                l) approva annualmente il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione dei revisori dei conti;

                m) riconosce le scuole di specializzazione alla professione di giornalista e ne verifica periodicamente la rispondenza alle esigenze della professione.

        2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un proprio statuto, indicante le norme di funzionamento interno, di tenuta dell'albo dei giornalisti e dell'elenco dei pubblicisti, di procedimento disciplinare e di ricorso avverso le decisioni adottate. Con il medesimo procedimento approva la Carta dei doveri.

Art. 8 (Cariche del Consiglio)

        1. Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti di cui uno pubblicista, un segretario, un tesoriere e tre revisori dei conti.
        2. Gli organi di informazione sono tenuti a concedere ai componenti del Consiglio i permessi retribuiti necessari allo svolgimento delle loro funzioni elettive.


Art. 9 (Funzioni del presidente)
        1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine; convoca il Consiglio di regola una volta ogni due mesi o ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti, indicando l'ordine del giorno.
        2. Il vicepresidente giornalista sostituisce il presidente in caso di impedimento temporaneo.


Art. 10 (Funzioni del Ministro della giustizia)

        1. Il Ministro della giustizia:

                a) esercita la vigilanza sul Consiglio;

                b) recepisce, con proprio decreto, lo statuto e la Carta dei doveri;

                c) indìce le elezioni per il rinnovo del consiglio;

                d) può, a fronte di reiterati ed irregolari comportamenti, sciogliere il Consiglio, nominando un commissario straordinario, al quale è affidato il compito di adempiere alle funzioni relative alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 1, fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

        1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data, di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni indicanti:

                a) le modalità di svolgimento dell'esame di Stato;

                b) le procedure in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo e dall'elenco di cui all'articolo 1;

                c) le disposizioni in materia di iscrizione dei giornalisti stranieri non comunitari, sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta per i giornalisti cui è stato riconosciuto il diritto di asilo politico.

        2. Le elezioni del Consiglio sono convocate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 6.

        3. Sono abrogati la legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni.

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