Art. 1. (Delega al Governo in materia di professioni
intellettuali).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi aventi
ad oggetto la disciplina delle professioni
intellettuali, e delle relativi forme organizzative,
nel rispetto delle competenze delle Regioni, in
coerenza con la normativa comunitaria in materia di
libertà di accesso, limitando, a tutela della
concorrenza, l'ambito delle attività riservate, nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati
nei successivi articoli La delega comprende anche il
coordinamento con la normativa della istruzione di
secondo grado e universitaria, in particolare per
quanto riguarda gli esami di stato e l'accesso alle
professioni.
2. I decreti legislativi previsti dalla presente
legge sono emanati, salvo quanto previsto
dall'articolo 5, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca, con il Ministero
della pubblica istruzione, con il Ministro dello
sviluppo economico, con il Ministro delle politiche
giovanili e dello sport, con il Ministro per gli
affari regionali, con il Ministro per le politiche
comunitarie nonché con il Ministro competente in
relazione alla specifica attività svolta dai
professionisti, e in particolare con il Ministro della
salute per le materie di sua competenza, sentiti gli
ordini professionali interessati, l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, la Conferenza
Stato-Regioni e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta
giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale
termine i decreti legislativi sono comunque emanati.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti di cui al comma 1 possono
essere emanati decreti correttivi e integrativi, con
le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi indicati nella presente
legge.
4. Dalla applicazione della presente legge e dai
decreti delegati non possono scaturire nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 2. (Principi e criteri generali di disciplina
delle professioni intellettuali).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo
1, commi 1 e 4, il Governo disciplina le modalità
generali di accesso e di esercizio, tenuto conto delle
specificità delle singole attività professionali,
con esclusione di quelle disciplinate dall'articolo
29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi, fatti salvi, i criteri riguardanti le
professioni di cui agli articoli 3 e 4:
a) prevedere che l'accesso alle professioni sia
libero, in conformità al diritto comunitario, senza
vincoli di predeterminazione numerica, salvo quanto
previsto alla lettera f); favorire l'accesso delle
giovani generazioni alle professioni stesse;
b) valorizzare e razionalizzare l'attività delle
professioni intellettuali, quale componente essenziale
dello sviluppo economico del Paese;
c) garantire la libertà di concorrenza dei
professionisti ed il diritto degli utenti ad una
effettiva ed informata facoltà di scelta e ad un
adeguato livello qualitativo della prestazione
professionale;
d) individuare, sulla base degli interessi pubblici
meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da
disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o
collegi professionali, in modo tale che non possa
derivarne un aumento rispetto a quelli già previsti
dalla legislazione vigente, o associazioni di cui
all'articolo 7, e favorendo, per gli ordini, albi e
collegi già esistenti, e favorendo, per quegli
ordini, albi e collegi già esistenti, per i quali non
ricorrano specifici interessi pubblici che rendano
necessario il ricorso al sistema ordinistico, la
trasformazione in associazioni di cui all'articolo 7;
e) riorganizzare le attività riservate a singole
professioni regolamentate limitandole a quelle
strettamente necessarie per la tutela di diritti
costituzionalmente garantiti per il perseguimento di
finalità di interesse generale o in relazione alle
esigenze degli utenti, previa verifica della
inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere
il medesimo fine e senza aumentare le riserve già
previste dalla legislazione vigente.
f) conformemente ai principi di proporzionalità e
salvaguardia della concorrenza prevedere la
possibilità di limitate e specifiche ipotesi di
predeterminazione numerica, nei soli casi in cui le
attività professionali siano caratterizzate
dall'esercizio di funzioni pubbliche o dalla esistenza
di uno specifico interesse generale, per una migliore
tutela della domanda di utenza, alla limitazione del
numero dei professionisti che possano esercitare,
anche senza vincoli territoriali;
g) prevedere che l'esercizio della attività sia
fondato sull'autonomia e sulla indipendenza di
giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
h) prevedere che la professione possa essere
esercitata in forma individuale o associata, o in
forma societaria; prevedere apposite garanzie a tutela
dell'autonomia e dell’indipendenza intellettuale e
tecnica del professionista anche per prevenire il
verificarsi di situazioni di conflitto di interessi;
prevedere, in relazione ai casi di rapporto di lavoro
subordinato, le ipotesi in cui l'iscrizione ad ordini,
albi o collegi sia obbligatoria o sia compatibile con
lo stesso, con riferimento alle sole attività
riservate;
i) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di
esercizio della professione, un'adeguata tutela degli
interessi pubblici generali eventualmente connessi
all'esercizio della professione, il rispetto delle
regole deontologiche, la diretta e personale
responsabilità del professionista nell'adempimento
della prestazione e per il risarcimento dei danno
ingiusto che dall'attività del professionista sia
eventualmente derivato;
i) consentire la pubblicità a carattere informativo,
improntata a trasparenza e veridicità, relativamente
ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle
caratteristiche del servizio professionale offerto, ai
costi complessivi delle prestazioni;
m) prevedere che il corrispettivo della prestazione
sia consensualmente determinato tra le parti, anche
pattuendo compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti; garantire il diritto del cliente
alla preventiva conoscenza del corrispettivo ovvero,
se ciò non sia possibile, all'indicazione di una
somma individuata nel minimo e nel massimo; prevedere,
a tutela del cliente, la individuazione generale di
limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna
prestazione;
m) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per
la responsabilità civile del singolo professionista
ovvero della società professionale, con un massimale
adeguato al livello di rischio di causazione di danni
nell'esercizio dell'attività professionale ai fini
dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di
attività svolta da dipendenti professionisti;
n) prevedere la possibilità per gli ordini, gli albi
e i collegi e le associazioni di negoziare per i
propri iscritti le condizioni generali delle polizze,
anche stipulando idoneo contratto operante per tutti
gli iscritti previa procedura di gara comunitaria in
materia di affidamento di servizi e salva la facoltà
di ogni iscritto di aderire; introdurre l'obbligo per
il professionista di rendere noti al cliente
nell'assumere l'incarico, gli estremi della polizza e
il relativo massimale;
o) per una corretta informazione del cliente e per
tutelarne l' affidamento, prevedere l'obbligo per il
professionista di indicare la propria appartenenza ad
ordini o associazioni professionali e di fornire
indicazioni sulla sua specifica esperienza e sulla
esistenza di potenziali situazioni di conflitto di
interessi in relazione alla prestazione richiesta.
Art. 3. (Principi e criteri specifici per l'accesso
alle professioni intellettuali di interesse generale).
1. In attuazione dell'art. 33, comma 5, della
Costituzione,, dell'art. 2061 del codice civile e
nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
commi 1 e 4, il Governo disciplina le modalità di
accesso alle professioni intellettuali nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi, tenuto
conto della specificità delle singole professioni e
nell'osservanza dei criteri di proporzionalità ed
effettiva necessità anche in relazione alla
concorrenza:
a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata
non superiore a dodici mesi in relazione alle singole
professioni e comunque contenuta secondo modalità che
privilegino la concentrazione delle esperienze
professionali, che garantiscano l'effettiva
acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e
deontologici della professione, e da svolgersi sotto
la responsabilità di un professionista iscritto da
almeno quattro anni, fatto salvo quanto previsto
nell'articolo 5; riconoscere un equo compenso
commisurato all'effettivo apporto del tirocinante
all'attività dello studio professionale; prevedere,
tenendo conto delle singole tipologie professionali,
forme alternative o integrative di tirocinio a
carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione
promossi o organizzati dai rispettivi ordini
professionali o da università o da pubbliche
istituzioni purché strutturati in modo
teorico-pratico, nonché la possibilità di effettuare
parzialmente il tirocinio all'estero, garantendo in
ogni caso l'insegnamento dei fondamenti tecnici,
pratici e deontologici della professione;
b) mantenere l'esame di Stato per quelle professioni
il cui esercizio può incidere su diritti
costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi
generali meritevoli di specifica tutela, secondo
criteri di adeguatezza e proporzionalità;
disciplinare le modalità dell'esame di Stato, o del
concorso per i casi di obbligatoria predeterminazione
numerica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
in modo da assicurare l'uniforme valutazione dei
candidati su base nazionale e la verifica del possesso
delle competenze tecniche necessarie per la
specificità delle singole professioni;
b) prevedere che le commissioni giudicatrici siano
composte secondo regole di imparzialità e di adeguata
qualificazione professionale, limitando a meno della
metà la presenza di membri effettivi e supplenti
appartenenti agli ordini professionali o da questi
designati e limitando alla sola presidenza, in
concorso con altri soggetti professionali e nel
rispetto delle attuali previsioni normative, la
possibilità di nomina di magistrati ordinari;
individuare le modalità che assicurino la terzietà
dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la
loro omogeneità sul territorio in caso di previsione
di procedure decentrate; garantire una adeguata
pubblicità all'avvio delle procedure di abilitazione
o ai concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
f).
Art. 4 (Principi e criteri concernenti gli ordini
per le professioni intellettuali di interesse
generale).
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo
1, commi 1 e 4, il Governo provvede a regolamentare le
professioni intellettuali di interesse generale sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinarne l'organizzazione in ordini, albi o
collegi professionali, ferma la qualificazione di enti
pubblici non economici, con la possibilità di
accorpamento degli ordini esistenti in relazione a
professioni analoghe o con la possibilità di
istituire apposite sezioni che tengano conto della
specificità del percorso formativo degli iscritti;
b) prevedere l'articolazione degli ordini, albi e
collegi, in organi centrali e periferici, secondo
criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle
specificità delle singole professioni, ferma
l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio
nazionale e salve le limitazioni volte a garantire
l'adempimento di funzioni pubbliche;
c) prevedere che gli ordini, albi e collegi,
disciplinino, all'interno dei propri statuti:
l'esercizio da parte degli organi centrali dei compiti
di indirizzo e coordinamento nei confronti degli
organi territoriali anche attraverso poteri di
vigilanza e di adozione di atti sostitutivi,
l'attribuzione del potere di designazione di propri
rappresentanti, la tenuta aggiornata degli elenchi
degli iscritti dei quali hanno la rappresentanza
istituzionale, la redazione dei codici deontologici
nazionali, la determinazione del contributo da
corrispondere alle strutture territoriali;
d) attribuire agli ordini, albi e collegi, sotto la
vigilanza del Ministero competente, la tutela degli
interessi pubblici connessi all'esercizio delle
professioni e la costante verifica della
qualificazione e dell'aggiornamento professionale
permanente degli iscritti; dotare gli ordini
professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e
di autorganizzazione, prevedendo l'obbligatorietà del
controllo contabile da parte di un idoneo organismo di
revisione; prevedere regole di contabilità a garanzia
dell'economicità della gestione, sempre sotto la
vigilanza del Ministero competente;
e) disciplinare: la composizione gli ordini, albi e
collegi, nelle articolazioni sia nazionali che
territoriali, i meccanismi elettorali per la nomina
alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo
degli iscritti in modo idoneo a garantire la
trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso
gli organi nazionali e territoriali anche delle
eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, nonché
l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di
incompatibilità e di decadenza, anche in relazione al
contemporaneo svolgimento di funzioni all'interno di
associazioni sindacali e di categoria o nei consigli
direttivi di enti o associazioni aventi rapporti VIdi
natura economica con gli stessi, la durata temporanea
delle cariche e la limitata rinnovabilità così da
non sup ra e il massimo di dieci anni; prevedere una
disciplina transitoria, di durata non superiore a un
anno in relazione alla applicazione della
temporaneità delle cariche e della limitata
rinnovabilità, al fine di consentire un ordinato
rinnovo delle cariche;
f) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli
iscritti, dei contributi motivatamente determinati
dagli organi, centrali e periferici, nella misura
strettamente necessaria all'espletamento dell'
attività ad essi rispettivamente demandate prevedendo
idonee forme di vigilanza da parte dei Ministeri
competenti;
g) prevedere come compiti essenziali degli organi
nazionali e territoriali l'aggiornamento e la
qualificazione tecnico-professionale dei propri
iscritti, la verifica del rispetto degli obblighi di
aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e
degli obblighi di informazione agli utenti, l'
adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche
mediante borse di studio, l'ingresso nella professione
di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio
economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale
avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di
cui all'art. 2 lett. g); comprendere fra tali compiti
la collocazione presso studi professionali di giovani
non in grado di individuare il professionista per il
praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
prevedere la destinazione di una parte delle risorse
economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da
utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e
collegi, alle suddette iniziative, anche istituendo
fondazioni finalizzate;
h) prevedere, in casi di particolare gravità o di
reiterata violazione di legge, il potere del Ministro
competente di sciogliere, sentiti gli organi centrali,
i consigli degli organi periferici, nonché di
proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei
consigli degli organi centrali.
Art. 5. (Raccordo con la normativa dell'istruzione
universitaria)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i
decreti legislativi concernenti il raccordo tra la
normativa degli studi universitari e la disciplina
delle professioni intellettuali, per il cui esercizio
sia richiesto il possesso di un titolo di studio a
livello universitario, sono emanati su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro della giustizia e del Ministro e del
Ministro per le Politiche Giovanili, secondo le
disposizioni dell'art. 1, commi 1, e 4, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) operare il raccordo tra i titoli di studio
universitari e l'ammissione all'esame di Stato
garantendo la possibilità di accesso alle sezioni
degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi
livelli di titoli di studio medesimi;
b) prevedere, per il tirocinio professionale,
specifiche attività formative organizzate dalle
università, con la possibilità di effettuare
parzialmente il tirocinio contemporaneamente
all'ultima fase degli studi necessaria per il
conseguimento di ciascun titolo di laurea, garantendo
in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici,
pratici e deontologici della professione.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i
decreti legislativi concernenti l'istituzione di
apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle
professioni, per il cui esercizio sia richiesto il
possesso di un titolo di studio a livello
universitario, fatto salvo per quanto previsto al
comma 3, sono emanati su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro competente
per il singolo settore, secondo le disposizioni
dell'art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi
distinti a seconda del titolo di studio posseduto;
b) determinare l'ambito di attività professionale il
cui esercizio è consentito per effetto della
iscrizione nella apposita sezione nel rispetto dei
principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e).
3. I decreti legislativi di cui al comma 2
concernenti la disciplina delle professioni sanitarie
sono emanati su proposta del Ministro della salute e
del Ministro dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministro della giustizia.
Art. 6. (Raccordo con la normativa dell'istruzione
secondaria superiore)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i
decreti legislativi concernenti il raccordo tra la
normativa degli studi secondari e la disciplina delle
professioni intellettuali, per il cui esercizio sia
richiesto il possesso di un titolo di studio a livello
di scuola secondaria superiore, sono emanati su
proposta del Ministro della pubblica istruzione e del
Ministro dell'università e ricerca, di concerto con
il Ministro della giustizia e del Ministro per le
Politiche Giovanili competente per il singolo settore,
secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 4, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) operare il raccordo tra i titoli di studio di
scuola secondaria superiore e l'ammissione all'esame
di Stato garantendo la possibilità di accesso alle
sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai
diversi livelli di titoli di studio medesimi;
b) prevedere, per il tirocinio professionale,
specifiche attività formative organizzate dalle
istituzioni scolastiche e dalle università, con la
possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio
contemporaneamente all'ultima fase degli studi
necessaria per il conseguimento di ciascun titolo di
studio, garantendo in ogni caso la conoscenza dei
fondamenti tecnici, pratici e deontologici della
professione.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i
decreti legislativi concernenti l'istituzione di
apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle
professioni, per il cui esercizio sia richiesto il
possesso di un titolo di studio al livello di scuola
secondaria superiore, sono emanati su proposta del
Ministro della pubblica istruzione e Ministro
dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro competente
per il singolo settore, secondo le disposizioni
dell'art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi
distinti a seconda del titolo di studio posseduto;
b) determinare l'ambito di attività professionale il
cui esercizio è consentito per effetto della
iscrizione nella apposita sezione nel rispetto dei
principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e).
Art. 7. (Principi e criteri in materia di codice
deontologico epotere disciplinare).
i. Nell'attuazione della delega, e con specifico
riferimento all'emanazione di codici deontologici di
categoria e al potere: disciplinare degli ordini, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
generali:
a) fissare criteri e procedure di adozione di un
codice deontologico avente queste finalità: garantire
la libera scelta da parte dell'utente e il suo
affidamento, il diritto ad una qualificata, corretta e
seria prestazione professionale nonché a un'adeguata
informazione sui contenuti e le modalità di esercizio
della professione e su situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interesse; tutelare l'interesse
pubblico al corretto esercizio della professione e gli
interessi pubblici comunque coinvolti in tale
esercizio; garantire la credibilità della
professione; garantire la concorrenza; stabilire che
la violazione dei principi in materia di pubblicità
di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), possa
essere fonte di responsabilità disciplinare;
b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti
sia esercitato da organi nazionali e territoriali,
distinti dagli organi di gestione e strutturati in
modo da assicurare adeguata rappresentatività, anche
per sezioni, imparzialità ed indipendenza, composti
non soltanto da professionisti iscritti nel relativo
albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei
componenti delle commissioni disciplinari appartengano
allo stesso ordine territoriale cui è iscritto
l'incolpato, con la possibilità di costituire
commissioni regionali o interregionali ovvero di
spostare la competenza territoriale a conoscere del
procedimento disciplinare;
c) prevedere specifiche regole per la titolarità e
l'esercizio dell'azione disciplinare e per la celere
conclusione del procedimento, in coerenza con i
principi del contraddittorio, del diritto di difesa e
del giusto procedimento;
d) consentire l'impugnazione avanti gli organi
centrali o comunque innanzi ad organi giurisdizionali
e l'esperibilità del successivo ricorso per
cassazione;
e) prevedere l'esercizio, in via sostitutiva per i
casi d'inerzia, della azione disciplinare da parte del
Ministro competente alla vigilanza, o di suo delegato,
o del pubblico ministero, se non titolare dell'azione
disciplinare;
f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato
rispetto delle leggi e del codice deontologico,
nell'omesso aggiornamento della formazione
professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per
il cliente o contrari alla credibilità e al decoro
della professione;
g) individuare le sanzioni applicabili secondo una
graduazione correlata alla gravità e/o alla
reiterazione dell'illecito, cioè dal semplice
richiamo alla cancellazione dall'albo; prevedere che,
in caso di illecito commesso dal professionista socio,
gli effetti sanzionatori gravino anche sulla società
e sui professionisti titolari di cariche sociali;
prevedere il modo in cui incidono gli effetti
sanzionatori nel caso di società costituite da
professionisti appartenenti a categorie diverse,
attenendosi al criterio della prevalente attività
prestata fra quelle multidisciplinari, fatta comunque
salva la responsabilità per i professionisti titolari
di cariche sociali; prevedere ipotesi eccezionali di
sospensione cautelare limitata nel tempo.
Art. 8. (Princìpi e criteri in materia di
associazioniprofessionali riconosciute).
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolol,
commi 1, e 4, il Governo individua gli interessi
generali in base ai quali possono essere riconosciute
le associazioni di esercenti le professioni, ai fini
di dare evidenza ai requisiti professionali degli
iscritti, di favorire la selezione qualitativa e la
tutela dell'utenza, sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) garantire la libertà di costituire associazioni,
aventi natura privatistica e senza fini di lucro, tra
professionisti che svolgano attività professionale
omogenea, con il limite che, nel caso di attività
riservate, possono farne parte solo gli iscritti al
relativo ordine, albo o collegio;
b) stabilire che la partecipazione all'associazione
non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno
rispetto. della libera concorrenza;
c) prevedere l'iscrizione in apposito registro di
quelle associazioni tra professionisti che siano in
possesso dei seguenti requisiti: ampia diffusione sul
territorio; svolgimento di attività che possano
incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su
interessi che, per il loro radicamento nel tessuto
socio-economico, comportino l'esigenza di tutelare gli
utenti; prevedere che il registro sia distinto in due
sezioni, una tenuta dal Ministero della giustizia e
l'altra, per le materie di esclusiva competenza, dal
Ministero della salute, e che l'iscrizione sia
disposta dal Ministero competente per ciascuna
sezione, di concerto con il Ministero per lo sviluppo
economico, sentiti il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e gli Ordini eventualmente
interessati;
d) prevedere, ai fini della registrazione, che le
associazioni siano state costituite da almeno quattro
anni e che le stesse siano attive su tutto il
territorio nazionale, che i relativi statuti e
clausole associative garantiscano: la precisa
identificazione delle attività professionali cui
l'associazione si riferisce; la rappresentatività
elettiva delle cariche interne e l'assenza di
situazioni di conflitto di interesse o di
incompatibilità; la trasparenza degli assetti
organizzativi e I' attività dei relativi organi; la
dialettica democratica tra gli associati; l'osservanza
di princìpi deontologici secondo un codice etico
elaborato dall'associazione; la previsione di idonee
forme assicurative per la responsabilità da danni
cagionati nell'esercizio della professione; la
esistenza di una struttura organizzativa, e
tecnico-scientifica adeguata all'effettivo
raggiungimento delle finalità dell'associazione, e in
particolare i livelli di qualificazione professionale,
la costante verifica di professionalità per gli
iscritti e l'effettiva applicazione del codice etico;
e) prevedere che soltanto le associazioni registrate
possano rilasciare attestati di competenza riguardanti
la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e
le relative specializzazioni, con esclusione delle
attività riservate di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), assicurando che tali attestati siano
preceduti da una verifica di carattere oggettivo,
abbiano un limite temporale di durata e siano redatti
sulla base di elementi e dati, concernenti la
professionalità e le relative specializzazioni,
direttamente acquisiti, o riscontrati o comunque in
possesso dell'associazione;
f) prevedere che i decreti legislativi siano redatti
in modo tale da escludere incertezze in ordine alle
funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli
ordini professionali ed alle associazioni di
professionisti;
g) prevedere le modalità di tenuta del registro e
delle sue sezioni da parte del Ministro della
giustizia e da parte del Ministro della salute, il
controllo sul costante possesso dei requisiti di cui
alle lettere precedenti a pena di cancellazione e la
conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare
gli attestati di cui alla lett. e).
Art. 9. (Principi e criteri in materia di società
tra professionisti)
1. Nell'esercizio della delega, ferma restando la
possibilità di esercitare le professioni
intellettuali in forma societaria, in conformità alle
disposizioni previste dal codice civile ed alla
eventuale disciplina di settore, il Governo disciplina
l'esercizio delle professioni riservate o
regolamentate nel sistema ordinistico anche in forma
societaria o cooperativa nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le professioni regolamentate nel
sistema ordinistico possano essere esercitate in forma
societaria o cooperativa avente ad oggetto esclusivo
l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare
tale società come tipo autonomo e distinto dalle
società previste dal codice civile; prevedere che
dette professioni possano essere esercitate anche
mediante strumenti societari o cooperativi temporanei
che garantiscano la esistenza di un centro di
imputazione di interessi in relazione ad uno scopo
determinato e cessino dopo il raggiungimento dello
stesso;
b) prevedere che alla società possano partecipare
soltanto professionisti iscritti in ordini, albi e
collegi, anche in differenti sezioni, nonché
cittadini degli Stati dell'Unione Europea purché in
possesso del titolo di studio abilitante ovvero
soggetti non professionisti soltanto per prestazioni
tecniche o con una partecipazione minoritaria fermo
restando il divieto per tali soci di partecipare alle
attività riservate;
c) disciplinare la ragione sociale della società a
tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere
l'iscrizione della società negli albi professionali;
d) prevedere che l'incarico professionale conferito
alla società possa essere eseguito solo dai soci in
possesso dei requisiti per l'esercizio della
prestazione professionale richiesta, designati
dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale
designazione, il nominativo debba essere previamente
comunicato per iscritto all'utente; assicurare
comunque l'individuazione certa del professionista
autore della prestazione;
e) prevedere che la partecipazione ad una società sia
incompatibile con la partecipazione ad altra società
tra professionisti;
f) prevedere le modalità di esclusione dalla società
del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo
con provvedimento definitivo;
g) prevedere che la società possa rendersi acquirente
di beni e diritti strumentali all'esercizio della
professione e compiere le attività necessarie a tale
scopo;
h) prevedere che i professionisti-soci siano tenuti
all'osservanza del codice deontologico dei proprio
ordine professionale;
i) prevedere che anche la società sia soggetta al
regime disciplinare dell'ordine al quale risulti
iscritta;
2. Nel disciplinare la società multiprofessionale
o i centri di imputazione temporanea di cui al comma 1
lettera a), per attività diverse ma compatibili fra
loro, stabilire gli ambiti di incompatibilità;
prevedere che a tali società si applichi in quanto
compatibile, la disciplina dellé diverse professioni
con modalità tali da coordinare le norme sostanziali
e procedimentali regolanti i diversi profili di
responsabilità, anche disciplinari; prevederne
l'iscrizione negli albi relativi alle singole
attività e disciplinare, nel caso di cancellazione
della società da uno degli albi nei quali la società
sia iscritta, l'esclusione del o dei soci iscritti nel
medesimo albo; prevedere che restino salve, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di società di
ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, nonché le disposizioni
emanate in attuazione delle direttive comunitarie, in
particolare dall'articolo 19 della legge 21 dicembre
1999, n. 526.
3. Nel disciplinare il regime di responsabilità,
prevedere che dell'adempimento risponda direttamente e
illimitatamente il socio incaricato dell'attività, se
individuato secondo la lettera d) del comma 1, nonché
in via solidale la società, ovvero se tale
individuazione manchi, direttamente la società e
illimitatamente i soci; prevedere che risponda la
società quando il fatto determinante la
responsabilità sia esclusivamente collegabile alle
direttive impartite dalla stessa; prevedere la
sentenza pronunziata nei confronti della società
faccia stato anche nei confronti del socio o dei soci
ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere
l'attività professionale e che gli stessi possano
intervenire nel procedimento civile instaurato contro
la società e possano impugnare la decisione
pronunciata nei confronti di essa.
4. Nel regolamentare le formalità di costituzione
e il regime di funzionamento della società e dei
centri di imputazione temporanei di cui al comma 1
lettera a), prevedere l'esatta determinazione
dell'oggetto anche con riferimento alla società multi
professionale e la possibilità di indicare nella
ragione sociale il nome di uno o più professionisti
nonché di un professionista non più esercente,
regolando i limiti di tale uso; stabilire la
disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società
monoprofessionali, società multiprofessionali e
centri di imputazione temporanei, e prevedere che il
conferimento possa consistere nel nome del
professionista o nell'apporto di clientela,
stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione
di attività professionale e di capitale; prevedere
che nel caso di partecipazione di soci non
professionisti di cui alla lettera b) del comma 1, le
cariche sociali siano riservate a soci professionisti;
prevedere diritti di opzione in favore dei soci in
caso di recesso o morte o esclusione di un socio.
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