Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
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Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 1390 

Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

d’iniziativa dei senatori Crema, Del Turco, Marini. Casillo, Labellarte e Manieri

Comunicato alla Presidenza l'8 maggio 2002

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si richiama ai princìpi espressi nell’articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, laddove si afferma che «il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano i princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo, che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati», in considerazione del «carattere di preminente interesse generale» che si riconosce alla «diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico».

    Per rendere effettivi e operanti detti princìpi appare importante, e urgente, provvedere all’estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi televisivi, di seguito denominata «Commissione», all’istituzione di collegi giudicanti in materia di parità di accesso ai mezzi radiotelevisivi di informazione, a una puntuale disciplina delle rettifiche e, più in generale, delle dichiarazioni dei soggetti che si ritengano lesi da trasmissioni televisive, da mettere obbligatoriamente e sollecitamente in onda, e, infine, alla rigorosa disciplina della riconoscibilità della pubblicità nelle trasmissioni.
    L’articolo 1 estende i compiti della Commissione nei confronti del sistema radiotelevisivo realizzato da soggetti privati.
    L’articolo 2, riecheggiando il disposto dell’articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, (si vedano, altresì, le leggi 6 agosto 1990, n.  223, e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  650) indica i compiti che la Commissione assume riguardo al sistema radiotelevisivo privato, facendo, altresì, esplicito riferimento al controllo sui messaggi pubblicitari, come puntualmente definito nel successivo articolo 4 del presente disegno di legge.
    Gli articoli da 3 a 6 istituiscono il collegio nazionale e i collegi regionali e delle province di Trento e di Bolzano chiamati a giudicare in ordine alla parità di accesso ai mezzi radiotelevisivi di informazione, rispettivamente nazionali e locali, e ne stabiliscono la composizione e le procedure di intervento. Si mettono in essere agili autorità aventi poteri immediati di intervento per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sull’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali, anche attraverso l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 10 di detta legge.
    L’articolo 3 indica in un magistrato, designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, un membro dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, designato dal presidente dell’Autorità medesima, e il presidente dell’ordine nazionale dei giornalisti, che può designare un giornalista in sua vece, i componenti del collegio nazionale e ne affida le funzioni di presidente al magistrato.
    L’articolo 4, che si riferisce ai singoli collegi locali, affida la presidenza del nuovo organo a un magistrato, individuato nel presidente del Tribunale civile del capoluogo regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, e indica, quali membri, il presidente del Comitato regionale per le comunicazioni e il presidente dell’ordine regionale dei giornalisti.
    Gli articolo 5 e 6 attribuiscono i poteri, anche sanzionatori, previsti dall’articolo 10 della legge n.  28 del 2000, rispettivamente ai collegi nazionale e locali, e stabiliscono, per rinvio, le procedure attraverso le quali si svolge la loro attività e gli eventuali ricorsi giurisdizionali, la cui decisione, nel caso degli interventi nei confronti di emittenti locali, non è attribuita, salvo per il Lazio, alla competenza del Tribunale amministrativo di questa regione, ma a ciascun organo di giustizia amministrativa di primo grado competente per territorio.
    L’articolo 7 attribuisce al Ministro delle comunicazioni il compito di definire, mediante regolamento, le modalità di effettuazione degli accertamenti e dei controlli di cui agli articoli precedenti e, in attesa dell’emanazione di dette disposizioni, fa riferimento alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1 luglio 2000) con gli opportuni adattamenti.
    L’articolo 8 affronta il delicato tema del diritto di rettifica, alla luce del crescente numero di querele, per diffamazione, nei confronti di giornalisti, conferendo ai presidenti dei consigli, nazionale e locali, dell’ordine dei giornalisti poteri tipici delle autorità amministrative indipendenti. Stabilito l’obbligo, per il direttore o, comunque, per il responsabile della rete televisiva, di mandare in onda le rettifiche e altre dichiarazioni di soggetti – persone fisiche o giuridiche o, comunque, soggetti disciplinati dal codice civile – che si ritengano lesi da trasmissioni di quella rete, ad eccezione del caso che le dichiarazioni possano configurare un reato, l’articolo prevede che, in caso di rifiuto o di rettifica inadeguata o insufficiente, possa ricorrersi al presidente del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti o, nel caso di reti televisive locali, al presidente del consiglio regionale o interregionale dell’ordine; il presidente adito, convocate e sentite le parti, dispone, con decreto, l’adozione del provvedimento di rettifica; laddove non si dia esecuzione alle disposizioni del decreto sono previste sanzioni pecuniarie – irrogate dall’autore del decreto medesimo, sentito il rispettivo consiglio dell’ordine – oltre alle sanzioni disciplinari; l’efficacia esecutiva del decreto non è, in ogni caso, revocabile fino ad eventuale pronuncia dell’autorità giudiziaria ordinaria. Resta fermo il potere di vigilanza della commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove applicabili, valgono, per i casi in argomento, anche le norme della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa.
    L’articolo 9, infine, disciplina dettagliatamente gli strumenti e i rimedi per la riconoscibilità della pubblicità, attribuendo al presidente del consiglio – nazionale o locale – dell’ordine dei giornalisti l’adozione – sentito il rispettivo consiglio – degli opportuni provvedimenti sanzionatori – di cui può essere disposta la pubblicazione – a seguito di procedimento richiesto da soggetti dell’utenza televisiva; in ogni caso, sono garantiti il contraddittorio, la cognizione degli atti e la verbalizzazione durante la fase istruttoria del procedimento medesimo. Restano, comunque, fermi i poteri normativi, di vigilanza e di intervento della già menzionata Commissione per i servizi e i prodotti dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

estensione dei compiti della commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Art. 1

    1. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», esercita i suoi compiti anche nei confronti del sistema radiotelevisivo realizzato da soggetti privati.

Art. 2

    1. La Commissione formula gli indirizzi generali per l’attuazione, nell’ambito del sistema radiotelevisivo privato, dei princìpi generali contenuti nell’articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223; controlla il rispetto degli indirizzi medesimi e adotta i provvedimenti per la loro osservanza; stabilisce le norme che garantiscano l’accesso al mezzo radiotelevisivo, tenendo conto delle esigenze di organizzazione ed equilibrio dei programmi; disciplina le «tribune» politiche, elettorali e sindacali; effettua la supervisione sulla «tribuna stampa».

    2. La Commissione controlla che i messaggi pubblicitari appaiano chiaramente distinti dall’informazione e siano, pertanto, agevolmente individuabili per la loro specifica finalità.
    3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, d’ufficio o su segnalazione della Commissione, i provvedimenti sanzionatori in occasione di non ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Capo II
istituzione dei collegi giudicanti in ordine alla parità di accesso ai mezzi radiotelevisivi di informazione

Art. 3

    1. È istituito il collegio giudicante in ordine alla parità di accesso ai mezzi di informazione utilizzati dal sistema radiotelevisivo, composto:

        a) da un magistrato designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, con funzioni di presidente;

        b) da un membro dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, designato dal presidente;
        c) dal presidente dell’ordine nazionale dei giornalisti o un giornalista da lui designato.

Art. 4

    1. È istituito in ogni regione, ad esclusione del Trentino-Alto Adige, e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il collegio regionale, o provinciale, giudicante in ordine alla parità di accesso ai mezzi locali di informazione utilizzati dal sistema radiotelevisivo, composto:

        a) dal presidente del Tribunale civile del capoluogo regionale, o, nel caso dei collegi provinciali del Trentino-Alto Adige, rispettivamente di Trento e di Bolzano, con funzioni di presidente;

        b) dal presidente del Comitato regionale per le comunicazioni;
        c) dal presidente dell’ordine regionale dei giornalisti.

Art. 5

    1. Il collegio giudicante di cui all’articolo 3 esercita nei confronti delle emittenti radiotelevisive nazionali i poteri anche sanzionatori previsti dall’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

    2. Rimangono ferme le procedure disciplinate dall’articolo 10 della citata legge n.  28 del 2000 intendendosi sostituita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal collegio di cui al comma 1.

Art. 6

    1. Il collegio giudicante di cui all’articolo 4 esercita nei confronti delle emittenti radiotelevisive locali i poteri anche sanzionatori previsti dall’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

    2. Rimangono ferme le procedure disciplinate dall’articolo 10 della legge n.  28 del 2000, intendendosi sostituiti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il collegio indicato nel comma 1 e il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con quello del capoluogo della regione, o della provincia autonoma, in cui ha sede l’organo di giustizia amministrativa di primo grado.

Art. 7

    1. Il Ministro delle comunicazioni definisce, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le modalità di effettuazione degli accertamenti e dei controlli in ordine a violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sia in sede nazionale sia in sede locale.

    2. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2000. Si intendono sostituiti all’Autorità anzidetta gli organi collegiali previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge a seconda delle rispettive competenze territoriali. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, della presente legge.

Capo III
disciplina delle rettifiche e altre dichiarazioni di soggetti che si ritengano lesi da trasmissioni televisive

Art. 8

    1. Il direttore o, comunque, il responsabile di una rete televisiva è tenuto alla messa in onda di rettifiche o di altre dichiarazioni di persone fisiche o giuridiche o di altri soggetti disciplinati dal codice civile di cui siano state, in trasmissioni di quella rete, presentate immagini o siano stati riferiti atti o comportamenti o affermazioni da essi ritenuti contrari a verità o, comunque, lesivi della logo dignità. Le rettifiche e le altre dichiarazioni non sono messe in onda se possono configurare un qualsivoglia reato.

    2. In caso di rifiuto di messa in onda della rettifica richiesta ai sensi del comma 1 o di rettifica inadeguata o insufficiente, il soggetto che si ritiene leso può ricorrere al presidente del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, qualora si tratti di rete televisiva nazionale, o al presidente del competente consiglio regionale o interregionale dell’ordine, negli altri casi.
    3. Il presidente del consiglio dell’ordine adito ai sensi del comma 2 convoca immediatamente le parti. Se il ricorrente non si presenta, il presidente del consiglio dell’ordine intende abbandonato il ricorso; l’assenza dell’altra parte ha valore di accoglimento della richiesta di rettifica. Effettuata l’audizione delle parti o preso atto dell’assenza del responsabile della rete televisiva cui era stata richiesta la rettifica, il presidente del consiglio dell’ordine può disporre, con decreto motivato, l’adozione del provvedimento di rettifica, senza alcun onere per la parte che si ritiene lesa.
    4. L’inottemperanza alle disposizioni del decreto di cui al comma 3 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di 260.000 euro, irrogate dal presidente, sentito il consiglio dell’ordine, senza pregiudizio per le sanzioni di carattere disciplinare.
    5. Rimane fermo il potere di vigilanza della commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
    6. In ogni caso, l’efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 3 non può essere revocata fino all’eventuale sentenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
    7. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Capo IV
riconoscimento della pubblicità

Art. 9

    1. Fermi restando i divieti e le altre prescrizioni di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, rigidamente separata dall’informazione e da ogni altra forma di comunicazione al pubblico, e attuata attraverso mezzi ottici o acustici di immediata percezione. Gli eventuali provvedimenti repressivi sono adottati dal presidente del consiglio dell’ordine competente secondo i criteri indicati nell’articolo 8, comma 2, della presente legge.

    2. Gli utenti e le loro associazioni e organizzazioni, laddove ravvisino inosservanza del principio di cui al comma 1, possono richiedere al presidente del consiglio dell’ordine competente l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del direttore o, comunque, del responsabile della rete televisiva nelle cui trasmissioni abbiano ravvisato la detta inosservanza.
    3. Il presidente del consiglio dell’ordine che, sentito il consiglio di appartenenza, abbia adottato un provvedimento disciplinare ai sensi del comma 1, può disporre la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto.
    4. Nella fase istruttoria devono essere garantiti il contraddittorio, la cognizione degli atti e la verbalizzazione.
    5. Rimangono fermi i poteri normativi, di vigilanza e di intervento della commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numeri 3, 5 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell’articolo 1, comma 3, della medesima legge.

 

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