diniziativa dei senatori Crema, Del Turco, Marini. Casillo,
Labellarte e Manieri
Comunicato alla Presidenza l'8 maggio 2002
Onorevoli Senatori.
Il presente disegno di legge si richiama ai princìpi espressi nellarticolo
1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, laddove si afferma che «il
pluralismo, lobiettività, la completezza e limparzialità
dellinformazione, lapertura alle diverse opinioni, tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà
e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano i princìpi
fondamentali del sistema radiotelevisivo, che si realizza con il concorso
di soggetti pubblici e privati», in considerazione del «carattere
di preminente interesse generale» che si riconosce alla «diffusione
di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico».
Per rendere effettivi e operanti detti
princìpi appare importante, e urgente, provvedere allestensione
dei compiti della Commissione parlamentare per lindirizzo generale
e la vigilanza dei servizi televisivi, di seguito denominata «Commissione»,
allistituzione di collegi giudicanti in materia di parità
di accesso ai mezzi radiotelevisivi di informazione, a una puntuale disciplina
delle rettifiche e, più in generale, delle dichiarazioni dei soggetti
che si ritengano lesi da trasmissioni televisive, da mettere obbligatoriamente
e sollecitamente in onda, e, infine, alla rigorosa disciplina della riconoscibilità
della pubblicità nelle trasmissioni.
Larticolo 1 estende i compiti
della Commissione nei confronti del sistema radiotelevisivo realizzato
da soggetti privati.
Larticolo 2, riecheggiando il
disposto dellarticolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva,
(si vedano, altresì, le leggi 6 agosto 1990, n. 223,
e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650) indica
i compiti che la Commissione assume riguardo al sistema radiotelevisivo
privato, facendo, altresì, esplicito riferimento al controllo sui
messaggi pubblicitari, come puntualmente definito nel successivo articolo
4 del presente disegno di legge.
Gli articoli da 3 a 6 istituiscono
il collegio nazionale e i collegi regionali e delle province di Trento
e di Bolzano chiamati a giudicare in ordine alla parità di accesso
ai mezzi radiotelevisivi di informazione, rispettivamente nazionali e locali,
e ne stabiliscono la composizione e le procedure di intervento. Si mettono
in essere agili autorità aventi poteri immediati di intervento
per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della legge 22 febbraio
2000, n. 28, sullaccesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali, anche attraverso lesercizio dei poteri di cui allarticolo
10 di detta legge.
Larticolo 3 indica in un magistrato,
designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, un membro dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni, designato dal presidente dellAutorità
medesima, e il presidente dellordine nazionale dei giornalisti, che
può designare un giornalista in sua vece, i componenti del collegio
nazionale e ne affida le funzioni di presidente al magistrato.
Larticolo 4, che si riferisce
ai singoli collegi locali, affida la presidenza del nuovo organo a un magistrato,
individuato nel presidente del Tribunale civile del capoluogo regionale
o delle province autonome di Trento e Bolzano, e indica, quali membri,
il presidente del Comitato regionale per le comunicazioni e il presidente
dellordine regionale dei giornalisti.
Gli articolo 5 e 6 attribuiscono i
poteri, anche sanzionatori, previsti dallarticolo 10 della legge
n. 28 del 2000, rispettivamente ai collegi nazionale e locali,
e stabiliscono, per rinvio, le procedure attraverso le quali si svolge
la loro attività e gli eventuali ricorsi giurisdizionali, la cui
decisione, nel caso degli interventi nei confronti di emittenti locali,
non è attribuita, salvo per il Lazio, alla competenza del Tribunale
amministrativo di questa regione, ma a ciascun organo di giustizia amministrativa
di primo grado competente per territorio.
Larticolo 7 attribuisce al Ministro
delle comunicazioni il compito di definire, mediante regolamento, le modalità
di effettuazione degli accertamenti e dei controlli di cui agli articoli
precedenti e, in attesa dellemanazione di dette disposizioni, fa
riferimento alla deliberazione dellAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale
n. 152 dell1 luglio 2000) con gli opportuni adattamenti.
Larticolo 8 affronta il delicato
tema del diritto di rettifica, alla luce del crescente numero di querele,
per diffamazione, nei confronti di giornalisti, conferendo ai presidenti
dei consigli, nazionale e locali, dellordine dei giornalisti poteri
tipici delle autorità amministrative indipendenti. Stabilito lobbligo,
per il direttore o, comunque, per il responsabile della rete televisiva,
di mandare in onda le rettifiche e altre dichiarazioni di soggetti
persone fisiche o giuridiche o, comunque, soggetti disciplinati dal codice
civile che si ritengano lesi da trasmissioni di quella rete, ad
eccezione del caso che le dichiarazioni possano configurare un reato, larticolo
prevede che, in caso di rifiuto o di rettifica inadeguata o insufficiente,
possa ricorrersi al presidente del consiglio nazionale dellordine
dei giornalisti o, nel caso di reti televisive locali, al presidente del
consiglio regionale o interregionale dellordine; il presidente adito,
convocate e sentite le parti, dispone, con decreto, ladozione del
provvedimento di rettifica; laddove non si dia esecuzione alle disposizioni
del decreto sono previste sanzioni pecuniarie irrogate dallautore
del decreto medesimo, sentito il rispettivo consiglio dellordine
oltre alle sanzioni disciplinari; lefficacia esecutiva del
decreto non è, in ogni caso, revocabile fino ad eventuale pronuncia
dellautorità giudiziaria ordinaria. Resta fermo il potere
di vigilanza della commissione per i servizi e i prodotti dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Ove applicabili, valgono, per i casi
in argomento, anche le norme della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante
disposizioni sulla stampa.
Larticolo 9, infine, disciplina
dettagliatamente gli strumenti e i rimedi per la riconoscibilità
della pubblicità, attribuendo al presidente del consiglio
nazionale o locale dellordine dei giornalisti ladozione
sentito il rispettivo consiglio degli opportuni provvedimenti
sanzionatori di cui può essere disposta la pubblicazione
a seguito di procedimento richiesto da soggetti dellutenza
televisiva; in ogni caso, sono garantiti il contraddittorio, la cognizione
degli atti e la verbalizzazione durante la fase istruttoria del procedimento
medesimo. Restano, comunque, fermi i poteri normativi, di vigilanza e di
intervento della già menzionata Commissione per i servizi e i prodotti
dellautorità per le garanzie nelle comunicazioni.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
estensione dei compiti della commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi
Art. 1
1. La Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito
denominata «Commissione», esercita i suoi compiti anche nei confronti del
sistema radiotelevisivo realizzato da soggetti privati.
Art. 2
1. La Commissione formula gli indirizzi
generali per l’attuazione, nell’ambito del sistema radiotelevisivo privato, dei
princìpi generali contenuti nell’articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
controlla il rispetto degli indirizzi medesimi e adotta i provvedimenti per la
loro osservanza; stabilisce le norme che garantiscano l’accesso al mezzo
radiotelevisivo, tenendo conto delle esigenze di organizzazione ed equilibrio
dei programmi; disciplina le «tribune» politiche, elettorali e sindacali;
effettua la supervisione sulla «tribuna stampa».
2. La Commissione controlla che i
messaggi pubblicitari appaiano chiaramente distinti dall’informazione e siano,
pertanto, agevolmente individuabili per la loro specifica
finalità. 3. L’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni adotta, d’ufficio o su segnalazione della
Commissione, i provvedimenti sanzionatori in occasione di non ottemperanza alle
prescrizioni di cui al presente articolo.
Capo
II
istituzione dei collegi giudicanti in ordine alla
parità di accesso ai mezzi radiotelevisivi di
informazione
Art. 3
1. È istituito il collegio giudicante in
ordine alla parità di accesso ai mezzi di informazione utilizzati dal sistema
radiotelevisivo, composto:
a) da un magistrato
designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, con funzioni di
presidente;
b) da un
membro dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, designato dal
presidente; c) dal presidente
dell’ordine nazionale dei giornalisti o un giornalista da lui
designato.
Art. 4
1. È istituito in ogni regione, ad
esclusione del Trentino-Alto Adige, e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, il collegio regionale, o provinciale, giudicante in ordine alla parità
di accesso ai mezzi locali di informazione utilizzati dal sistema
radiotelevisivo, composto:
a) dal presidente del
Tribunale civile del capoluogo regionale, o, nel caso dei collegi provinciali
del Trentino-Alto Adige, rispettivamente di Trento e di Bolzano, con funzioni di
presidente;
b) dal
presidente del Comitato regionale per le comunicazioni; c) dal presidente
dell’ordine regionale dei giornalisti.
Art. 5
1. Il collegio giudicante di cui
all’articolo 3 esercita nei confronti delle emittenti radiotelevisive nazionali
i poteri anche sanzionatori previsti dall’articolo 10 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.
2. Rimangono ferme le procedure
disciplinate dall’articolo 10 della citata legge n. 28 del 2000
intendendosi sostituita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal
collegio di cui al comma 1.
Art. 6
1. Il collegio giudicante di cui
all’articolo 4 esercita nei confronti delle emittenti radiotelevisive locali i
poteri anche sanzionatori previsti dall’articolo 10 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.
2. Rimangono ferme le procedure
disciplinate dall’articolo 10 della legge n. 28 del 2000,
intendendosi sostituiti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il
collegio indicato nel comma 1 e il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
con quello del capoluogo della regione, o della provincia autonoma, in cui ha
sede l’organo di giustizia amministrativa di primo grado.
Art. 7
1. Il Ministro delle comunicazioni
definisce, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di effettuazione degli
accertamenti e dei controlli in ordine a violazioni delle disposizioni della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, sia in sede nazionale sia in sede
locale.
2. In attesa dell’emanazione del
regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di attuazione della
disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi
di informazione nei periodi non elettorali di cui alla deliberazione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 200/00/CSP del 22 giugno
2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2000.
Si intendono sostituiti all’Autorità anzidetta gli organi collegiali previsti
dagli articoli 3 e 4 della presente legge a seconda delle rispettive competenze
territoriali. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, della
presente legge.
Capo
III
disciplina delle rettifiche e altre dichiarazioni
di soggetti che si ritengano lesi da trasmissioni
televisive
Art. 8
1. Il direttore o, comunque, il
responsabile di una rete televisiva è tenuto alla messa in onda di rettifiche o
di altre dichiarazioni di persone fisiche o giuridiche o di altri soggetti
disciplinati dal codice civile di cui siano state, in trasmissioni di quella
rete, presentate immagini o siano stati riferiti atti o comportamenti o
affermazioni da essi ritenuti contrari a verità o, comunque, lesivi della logo
dignità. Le rettifiche e le altre dichiarazioni non sono messe in onda se
possono configurare un qualsivoglia reato.
2. In caso di rifiuto di messa in onda
della rettifica richiesta ai sensi del comma 1 o di rettifica inadeguata o
insufficiente, il soggetto che si ritiene leso può ricorrere al presidente del
consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, qualora si tratti di rete
televisiva nazionale, o al presidente del competente consiglio regionale o
interregionale dell’ordine, negli altri casi. 3. Il presidente del consiglio dell’ordine adito
ai sensi del comma 2 convoca immediatamente le parti. Se il ricorrente non si
presenta, il presidente del consiglio dell’ordine intende abbandonato il
ricorso; l’assenza dell’altra parte ha valore di accoglimento della richiesta di
rettifica. Effettuata l’audizione delle parti o preso atto dell’assenza del
responsabile della rete televisiva cui era stata richiesta la rettifica, il
presidente del consiglio dell’ordine può disporre, con decreto motivato,
l’adozione del provvedimento di rettifica, senza alcun onere per la parte che si
ritiene lesa. 4.
L’inottemperanza alle disposizioni del decreto di cui al comma 3 comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di
260.000 euro, irrogate dal presidente, sentito il consiglio dell’ordine, senza
pregiudizio per le sanzioni di carattere disciplinare. 5. Rimane fermo il potere di vigilanza della
commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8,
della legge 31 luglio 1997, n. 249. 6. In ogni caso, l’efficacia esecutiva del
decreto di cui al comma 3 non può essere revocata fino all’eventuale sentenza
dell’autorità giudiziaria ordinaria. 7. Per quanto non previsto dal presente articolo
si fa rinvio alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni,
in quanto applicabili.
Capo
IV
riconoscimento della
pubblicità
Art. 9
1. Fermi restando i divieti e le altre
prescrizioni di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile
come tale, rigidamente separata dall’informazione e da ogni altra forma di
comunicazione al pubblico, e attuata attraverso mezzi ottici o acustici di
immediata percezione. Gli eventuali provvedimenti repressivi sono adottati dal
presidente del consiglio dell’ordine competente secondo i criteri indicati
nell’articolo 8, comma 2, della presente legge.
2. Gli utenti e le loro associazioni e
organizzazioni, laddove ravvisino inosservanza del principio di cui al comma 1,
possono richiedere al presidente del consiglio dell’ordine competente l’avvio di
un procedimento disciplinare nei confronti del direttore o, comunque, del
responsabile della rete televisiva nelle cui trasmissioni abbiano ravvisato la
detta inosservanza. 3. Il
presidente del consiglio dell’ordine che, sentito il consiglio di appartenenza,
abbia adottato un provvedimento disciplinare ai sensi del comma 1, può disporre
la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto. 4. Nella fase istruttoria devono essere garantiti
il contraddittorio, la cognizione degli atti e la verbalizzazione. 5. Rimangono
fermi i poteri normativi, di vigilanza e di intervento della commissione per i
servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numeri 3, 5 e 9, della legge 31
luglio 1997, n. 249, e dell’articolo 1, comma 3, della medesima
legge.
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