Sale di tono, fino agli insulti, la polemica sulla legge 62/01,
che estende all'informazione telematica il regime dettato per la stampa nel
lontano 1948. Il confronto si svolge fra tre diverse posizioni:
1. Da una parte c'è l'Ordine dei giornalisti, e in particolare il
presidente dell'Ordine lombardo, Franco Abruzzo. La tesi è che le disposizioni
sulla registrazione debbano essere obbligatoriamente applicate a qualsiasi sito
che faccia informazione telematica (vedi La registrazione
delle testate on-line è un obbligo).
Di fatto le nuove norme sono il frutto di una campagna che dura da più di un
anno, che tende a mettere sotto il controllo della corporazione dei giornalisti
tutta l'informazione on line (vedi I pugili suonati
della carta stampata e gli altri articoli richiamati nella stessa pagina).
2. Dall'altra parte ci sono diversi personaggi importanti, in prima
linea il sottosegretario all'editoria, Vannino Chiti, e il direttore del
servizio stampa della Presidenza del Consiglio (nonché commissario della SIAE),
Mauro Masi. Le posizioni non sono concordanti: alcuni sostengono che le
nuove norme si applicano solo ai periodici che intendono accedere alle
agevolazioni fiscali, altri che le disposizioni riguardano solo l'informazione
professionale. Quest'ultima interpretazione è dettata dal buon senso, ma non
dal tenore letterale delle disposizioni, né dal contesto dell'ordinamento; la
prima è contraddetta esplicitamente dal secondo periodo dell'art.
16 e dall'art. 5 della legge 47/48
(legge sulla stampa), richiamato dal terzo comma dell'art.
1. Le due disposizioni sono queste: "L'iscrizione è condizione per
l'inizio delle pubblicazioni" (art. 16 della 62/01) e "Nessun giornale
o altro periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la
cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve
effettuarsi". (art. 5 della legge sulla stampa).
3. In mezzo c'è la Rete, il mondo dell'internet italiana, che
potrebbe essere colpito molto duramente dall'interpretazione estensiva della
nuova legge. Da più parti si riprende anche la vecchia polemica sull'esistenza
stessa dell'Ordine dei giornalisti, con l'affermazione che "siamo tutti
giornalisti" (vedi Voglio anch’io il First
Amendment).
E' una posizione non condivisibile fino in fondo, perché la tutela del lettore
rende necessaria la distinzione tra informazione professionale e informazione
spontanea (vedi Le responsabilità
dell'informazione on line).
Nello scambio di opinioni si è arrivati alle espressioni poco cortesi che
Masi ha rivolto ad Abruzzo, il quale ha replicato con l'intervento di ieri su
Punto informatico, che riprendiamo qui ringraziando i colleghi (La
registrazione delle testate on-line è un obbligo).
In questo scritto Abruzzo riprende e mette a fuoco l'interpretazione già
pubblicata sul Il Sole 24 Ore del 1. maggio (Vanno
registrate le testate online), interpretazione abbastanza rigorosa e con una
serie di considerazioni sostanzialmente corrette sulle conseguenze della
registrazione. E aggiunge un'osservazione importante sull'incongruenza della
"sostituzione" dell'iscrizione nei registri dei tribunali con quella
nel futuro ROC (registro degli operatori di comunicazione) dell'Autorità per le
garanzie, prevista dall'art. 16 della nuova legge.
Sono le stesse obiezioni che avevamo avanzato pochi giorni dopo l'approvazione
del contestato provvedimento (Vedi Editoria,
la semplificazione al contrario).
Dunque l'interpretazione della legge data dal suo "ispiratore" è
in buona misura la stessa che abbiamo formulato più volte su queste pagine,
partendo da criteri strettamente giuridici e smentendo le demagogiche
esternazioni dei vari "pompieri" intervenuti nel tentativo di spegnere
il fuoco della protesta.
Alcuni punti, però, non sono chiari. Per esempio, il concetto di periodicità
richiamato da Abruzzo (testate quotidiane, settimanali, bisettimanali,
quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali) non trova riscontro nella legge,
perché anche una testata che esca regolarmente ogni 11 o 17 giorni, avrebbe
periodicità regolare. Inoltre un periodico è tale anche se esce con qualche
irregolarità nelle date. E poi, per sottrarsi all'obbligo della registrazione,
basterebbe aggiornare il sito a intervalli irregolari, vanificando la legge.
C'è un altro aspetto che deve essere approfondito: se, come scrive Abruzzo,
la registrazione nel ROC esclude l'applicabilità dell'articolo 5 della legge
sulla stampa, ma non di tutti gli altri articoli, come la mettiamo con l'articolo
16 (stampa clandestina)? A rigor di logica, si potrebbe incriminare per
stampa clandestina una pubblicazione iscritta solo nel ROC.
Ma a questo punto vorremmo rivolgere a Franco Abruzzo due domande:
1. Il presidente dell'Ordine lombardo ritiene opportuno, e in sintonia
con lo spirito dell'articolo 21 della Costituzione, sottoporre agli obblighi
della legge del '48 "tutta" l'informazione sull'internet, anche quella
più "amatoriale" e spontanea (con il risultato, fra l'altro, di
intasare le cancellerie dei tribunali con decine di migliaia di richieste e il
problema di reperire un numero altrettanto elevato di direttori responsabili
iscritti all'Albo)?
2. Il sistema attuale è diretto a regolare l'informazione
tradizionale, unidirezionale, "da uno a molti", ma ora siamo nell''era
della comunicazione, interattiva, "molti a molti"; si sono aperti
spazi prima inimmaginabili per la libertà di espressione. Non crede che il
nuovo assetto dell'informazione, con l'avvento del web, richieda una profonda
modifica delle norme che fino a oggi hanno regolato la stampa, la radio e la
televisione?
Le risposte a queste domande potrebbero costituire il punto di partenza per
una riflessione seria - e, possibilmente, pacata e civile - sull'assetto
normativo dell'informazione in Italia. I punti di partenza dovrebbero essere
tre, come più volte abbiamo scritto: la libertà di espressione per tutti, le
garanzie e gli obblighi per i giornalisti professionali, la tutela della buona
fede del pubblico. Non sono premesse inconciliabili, anzi, ciascuna sostiene
l'altra.
E nessuna delle tre, in una società democratica, può essere messa in
discussione.
|