Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
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Internet e stampa

Qui succede un "quarantotto"

04.04.01

Domani, 4 aprile, entra in vigore la nuova legge sull'editoria, pubblicata con il n. 62 sulla Gazzetta ufficiale del 21 marzo scorso. Pessima la carta, vergognosa la qualità della stampa, assurde le disposizioni, ma... è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato, secondo la formula di rito che chiude l'articolato.
Dunque da domani ogni sito italiano destinato alla "diffusione di informazioni presso il pubblico" sarà considerato "prodotto editoriale"  e sarà soggetto alle disposizioni sulla stampa contenute nella vetusta legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Con una serie di articoli Come mettersi in regola con le norme sulla stampa esamineremo in dettaglio gli aspetti legali delle nuove disposizioni e cercheremo di indicare qualche soluzione. Qui è opportuno vedere il significato generale delle nuove disposizioni, che rischiano di far succedere un "quarantotto" nell'internet italiana.
"Un quarantotto" è un'espressione proverbiale per descrivere una situazione di caos, in ricordo delle rivoluzioni che sconvolsero gli stati europei nel lontanissimo 1848. Ma qui la frase assume anche un doppio o triplo senso, perché la nuova legge richiama espressamente quella del 2 febbraio 1948, n. 47, intitolata "Disposizioni sulla stampa". Ma - tenetevi forte - l'estensione all'informazione telematica di questa vecchia legge comporta, in determinati casi, anche l'applicazione del Regio D. L. 31 maggio 1946 "Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni". Il quale, all'articolo 1 parla "dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695": si tratta dello storico editto del Re del Piemonte, Carlo Alberto, che introduceva per la prima volta una assai limitata libertà di espressione...

Gira e rigira, si torna sempre a qualche quarantotto... E alla incapacità del nostro legislatore di immaginare leggi nuove per situazioni nuove. Quella che chiamiamo "società dell'informazione" è un contesto che non ha precedenti. Non si era mai verificato che l'informazione costituisse un bene economico di primaria importanza e che le condizioni sociali e le libertà politiche di masse di individui potessero essere misurate a seconda delle possibilità di accedere all'informazione, sia nel senso di ricevere informazioni, sia di diffonderle, cioè di esprimere le proprie idee.
Questo assetto socio economico, in perenne divenire, ha iniziato a svilupparsi pochi anni fa. E' anche possibile indicare una anno preciso: il 1994, con la diffusione dell'interfaccia grafica per il Word Wide Web e con il "manifesto" di Clinton e Gore sulle "autostrade dell'informazione".

Ma in tutto questo il legislatore italiano che cosa fa?  Mettendo mano all'ennesima "leggina" sulla distribuzione di soldi pubblici all'editoria, si rende conto che deve in qualche modo estendere i contributi a una parte dell'informazione telematica. Allora scrive una confusa definizione di "prodotto editoriale", nella quale comprende l'informazione on line, e stabilisce che tutti i prodotti editoriali sono soggetti alla legge del 1948.
Con risultati che potrebbero essere devastanti per tutta la nuova informazione e porre l'Italia in una situazione di grave svantaggio nei confronti dei suoi concorrenti di tutto il mondo, con l'eccezione di qualche stato poco democratico, come la Cina.

Qualcuno dirà - come al solito - che esageriamo. Allora si consideri questo fatto: da domani, chi pubblicherà qualsiasi tipo di informazioni senza aver adempiuto gli obblighi prescritti dall'art. 2 o dall'art. 5 della legge del '48, commetterà un reato. Un delitto, previsto e punito dall'art. 16 della stessa legge: "Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero" (quest'ultima disposizione si riferisce all'articolo 2).

Per chi fa informazione telematica non è semplice adempiere questi obblighi. Tanto per incominciare, nel mondo on line non esiste la figura dello "stampatore". Il server web dal quale l'informazione viene diffusa può, se mai, essere equiparato al "distributore" (ma con la conseguente imputazione, in caso di "stampa clandestina" del reato - depenalizzato - previsto dall'art. 663-bis del codice penale).  Nell'innovativa e coraggiosa ordinanza di registrazione di questa testata, il Tribunale di Roma ricorse alla finzione giuridica di considerare la sede del fornitore di hosting come "luogo di pubblicazione", ma chiunque conosca per sommi capi il funzionamento della Rete si rende conto che la soluzione non regge. Infatti un cambio di server si può fare da un momento all'altro, senza nessun effetto pratico sulla diffusione delle informazioni. Ma, nel combinato disposto della vecchia e della nuova legge, la mancata comunicazione al tribunale del trasferimento del server  può dare luogo a una sanzione amministrativa. E anche le indicazioni non rispondenti al vero possono costituire un reato, come vedremo in un prossimo articolo.

Si pone quindi il problema di identificare il luogo di pubblicazione del notiziario telematico. Problema di non semplice soluzione e gravido di conseguenze: per esempio, posto che la registrazione ai sensi dell'art. 5 della legge sulla stampa deve essere chiesta al tribunale nella cui circoscrizione avviene la pubblicazione, come si fa a chiedere la registrazione di una testata italiana diffusa da un server situato all'estero?
Come spiega Andrea Monti nel già citato articolo E' il "prodotto" che fa la differenza, la collocazione del server all'estero non fa venir meno la giurisdizione italiana per un pubblicazione che sia evidentemente destinata al pubblico italiano. Allora per "luogo di pubblicazione" si dovrebbe intendere quello dove si trova la redazione... che però a sua volta potrebbe essere "virtuale". La soluzione, nella legge, non c'è, per il semplice motivo che ai tempi in cui fu emanata la legge stessa non si poteva neanche lontanamente pensare all'informazione on line.

La conclusione è che le nuove disposizioni non solo confuse, ma anche confusionarie. Occorre una regolamentazione organica dell'informazione, che tenga conto del fatto che nella società di oggi chiunque può essere "fornitore di informazioni". E' venuto il momento di applicare compiutamente non solo il dettato dell'articolo 21 della nostra Costituzione, ma soprattutto quello dell'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo:

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

 

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