Nel Registro degli operatori della comunicazione finiranno solo gli editori,
che prevedono di conseguire ricavi dalla loro attività e che, comunque, puntano
a ottenere dallo Stato "benefici, agevolazioni e provvidenze". Sono
queste le novità di maggior rilievo contenute nella delibera
n. 236 con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha reso
applicabile e operativa la legge 62/01
"Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali. Modifiche alla
legge 5 agosto 1981 n. 416".
Le testate giornalistiche on-line - in quanto "prodotto editoriale"
– devono obbligatoriamente essere registrate nei tribunali e avere un
direttore responsabile, un editore e uno stampatore, ma solo quando hanno una
regolare periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale,
mensile, bimestrale, etc). L’articolo 1 della legge 62/01 è al riguardo
esplicito allorché il suo terzo comma viene incrociato con l’articolo 16
(semplificazioni) della stessa legge 62, con gli articoli 2 e 5 della legge
47/48 sulla stampa e con gli articoli 1, 2 e 27 della delibera 236/2001 dell’AGCOM.
L’articolo 16 della legge 62/01 recita: "I soggetti tenuti all'iscrizione
al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati
dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio
1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni".
L’articolo 1 della delibera dell’AGCOM (Soggetti e imprese obbligati all’iscrizione
nel ROC) spiega che sono obbligati all’iscrizione nel ROC:
- i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
- le imprese concessionarie di pubblicità;
- le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- le imprese che editano agenzie di stampa di carattere nazionale;
- i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
- le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.
Sono evidenti le ragioni per le quali i "soggetti" e le
"imprese", descritti nell’articolo 1 della delibera, "sono
esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8
febbraio 1948, n. 47": le imprese editoriali non hanno cittadinanza
nella legge 47/48 sulla stampa. Presso i tribunali, invece, vengono registrate
le testate giornalistiche (di cui agli articoli 2 e 5 della legge 47/48). L’iscrizione
nel Registro degli operatori di comunicazione "costituisce requisito per l’accesso
a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti
dalla normativa vigente" (articolo 27 della delibera) e condiziona "l’inizio
delle pubblicazioni". Le finalità delle due registrazioni sono
divergenti: quella presso i tribunali serve a individuare le responsabilità
(civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni anche telematiche;
quella presso l’AGCOM tutela la trasparenza del settore editoriale
tradizionale e digitale (quinto comma dell’articolo 21 della Costituzione:
"La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica").
Nel ROC gli editori che prevedono ricavi dalla loro attività
Nel ROC verranno annotati i nomi degli editori (Rai, Rcs, Il Sole 24 Ore SpA,
Class, Mondadori, Rusconi, Poligrafici, etc), ma non quelli delle testate
giornalistiche, che fanno capo ai singoli editori. Nel Registro dell’AGCOM non
figureranno inoltre i dati anagrafici del direttore responsabile delle singole
testate. In conclusione vale la doppia iscrizione differenziata: gli editori nel
ROC e le testate presso i tribunali. Si devono iscrivere nel ROC non solo gli
editori già iscritti nel Registro nazionale della stampa (RNS), ma anche
"gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate
giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto
il conseguimento di ricavi da attività editoriale" (articolo 2, punto d,
della delibera dell’AGCOM).
Due tipi di prodotto editoriale (senza o con periodicità regolare).
La legge 62/2001 e la delibera dell’AGCOM delineano, quindi, due tipi di
prodotto editoriale in base a quanto si legge nel terzo comma dell’articolo 1
della legge 62 ("Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale
diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli
obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948). Il
terzo comma va decrittato con attenzione secondo due schemi:
a. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Questo passaggio dell’articolo
1 della legge 62 significa che su ogni prodotto editoriale, privo di
periodicità e di testata, individuato secondo il primo comma dell’articolo
1 della legge 62 (Per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si
intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su
supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione
di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o
attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti
discografici o cinematografici) vanno indicate le prescrizioni dell’articolo
2 della legge 47/48 sulla stampa (Ogni stampato deve indicare il luogo e
l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e,
se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie
d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la
indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del
domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice
direttore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non
obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di
contenuto in tutti gli esemplari).
Esemplificazione concreta: il sito (www.odg.mi.it) dell’Ordine dei
Giornalisti della Lombardia, privo di periodicità e di testata, contiene le
indicazioni di cui all’articolo 2 della legge 47/1948 sulla stampa. Esso è
paragonabile a un libro, di cui si stampano nel tempo successive edizioni, ma
senza una cadenza prefissata. Un sito di tal fatta non può essere dichiarato
equipollente a una rivista perché non ha la caratteristica qualificante ed
essenziale della periodicità: "Rientrano nella nozione di
"rivista" anche le pubblicazioni non legate all'attualità e prive di
predeterminazione di durata, di cui sia programmata la periodicità, anche se
sia prestabilito il momento conclusivo e qualunque sia il contenuto
informativo" (TAR Lazio, sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827; Rivista Dir.
Autore, 1995, 322). Ci sono "prodotti editoriali" (si pensi al libro!)
che non sono assimilabili ai giornali e ai periodici.
b. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità
regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo
del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5
della medesima legge n. 47 del 1948. Questo secondo passaggio dell’articolo
1 della legge 62 comporta che, sull’esempio di quanto accade oggi per i
giornali e i periodici cartacei o per i tg e i radiogiornali, devono essere
iscritte nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili le testate
telematiche, che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura (articolo
5 della legge 47/48) di quelle scritte o radiotelevisive, e che, quindi, hanno
una periodicità regolare, un "logo" identificativo e che
"diffondono presso il pubblico informazioni" legate
strettamente all’attualità. Le testate (da registrare secondo lo schema della
legge 47/1948) sono, come già sottolineato, quelle quotidiane, settimanali,
bisettimanali, quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali caratterizzate
(secondo l’insegnamento costante della Cassazione):
- dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie
(attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale;
- dalla tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a
prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità,
della dovuta attenzione e considerazione.
Le testate con periodicità regolare sono, quindi, sottoposte ad entrambi i
vincoli rappresentati dagli articoli 2 e 5 della legge 47/1948 sulla stampa.
Solo l’iscrizione dell’editore nel ROC è condizione per l'inizio delle
pubblicazioni. Senza questa iscrizione, i giornali e i periodici, benché
registrati presso un tribunale, non possono essere stampati e diffusi.
La registrazione (presso i tribunali) delle testate on-line è un principio
consacrato, per la prima volta, nell’articolo 153 della legge n. 388/2000
(finanziaria per il 2001). L’articolo 153 della legge 388/2000 disciplina i
giornali telematici espressione dei partiti e dei movimenti politici. Fino al
dicembre 2000 la registrazione dei giornali telematici era frutto di un’interpretazione
dei giudici (si segnala in particolare l’ordinanza del presidente del
Tribunale di Roma del 6 novembre 1997 per la testata InterLex).
La legge 47/1948 sulla stampa. In base all’articolo 2 della legge n.
47/48 i giornali on-line, analogamente a quanto avviene oggi per gli stampati
(quotidiani, periodici, agenzie di stampa), saranno tenuti a mostrare
alcuni elementi identificativi quali il luogo e la data della pubblicazione; il
nome e il domicilio dello stampatore; il nome del proprietario e del direttore o
vice direttore responsabile. L’articolo 5 stabilisce che "nessun giornale
o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la
cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve
effettuarsi". Il direttore responsabile deve essere iscritto negli
elenchi dell’Albo tenuto dai Consigli dell’Ordine (norma legittima secondo
la sentenza n. 98/1968 della Corte costituzionale). Il tribunale è quello nella
cui circoscrizione la testata on-line ha la redazione. Lo stampatore è il
provider, che "concede l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio
server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di
informazioni" (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997). La mancata indicazione del
nome dello stampatore non fa, comunque, scattare il reato di stampa clandestina:
"La divulgazione di stampati privi del nome del solo stampatore non
integra né il delitto previsto dall'articolo 16 – stampa clandestina - della
legge 8 febbraio 1948 n. 47, né la contravvenzione prevista dall'articolo 663
bis Cp" (Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 1993; Riviste Riv. Pen., 1994,
1261).
Per la registrazione - dice il secondo comma dell’articolo 5 della legge
47/48 sulla stampa - occorre che sia depositata nella cancelleria "una
dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice
direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e
della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal
proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione".
Nella natura della pubblicazione rientra, secondo le istruzioni del
tribunale civile di Milano per le "nuove registrazioni", l’indicazione
del "carattere" (politico, informativo, sindacale, sportivo, etc,) e
della "periodicità" della pubblicazione stessa. L’indicazione della
periodicità nella dichiarazione e accanto alla testata è, quindi, un obbligo
che discende dalla legge sulla stampa.
La legge 47 punisce la diffamazione, cioè l’offesa alla dignità e all’onore
delle persone; la diffusione di immagini raccapriccianti e impressionanti; le
pubblicazioni, che "corrompono" gli adolescenti e i fanciulli. Obbliga
i direttori alla rettifica delle notizie inesatte e alla pubblicazione delle
sentenze dei tribunali a tutela dei diritti dei cittadini. La legge 47/1948 è
stata elaborata dall’Assemblea costituente appena dopo il varo della Carta
fondamentale, che all’articolo 21 sancisce solennemente la libertà di
manifestare il pensiero non solo "con la parola e lo scritto", ma
anche "con ogni altro mezzo di diffusione" (espressione lungimirante,
che oggi abbraccia anche Internet). "L'abuso del diritto di cronaca può
concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via Internet, poiché il mezzo
di diffusione non modifica l'essenza del fatto, valutabile alla stregua dei
normali criteri che governano il libero e lecito esercizio del diritto di
cronaca" (Trib. Teramo, 11 dicembre 1997; Riviste Dir. Informazione e
Informatica, 1998, 370, n. Costanzo).
La legge 223/1990 ( o "legge Mammì") modello per i giornali della
rete
L’articolo 10 della legge 223/1990 ha esteso alle emittenti televisive e
radiofoniche l’obbligo di registrazione delle rispettive testate
giornalistiche e quello della rettifica (articolo 8 della legge n. 47/1948). La
legge 223 ha distinto, quindi, tra giornali televisivi e giornali radio da una
parte e trasmissioni effettuate dalle reti delle singole emittenti, che non
fanno capo a testate registrate. Solo sui primi grava l’obbligatorietà della
registrazione. Conseguentemente nessuno può chiedere la registrazione di un
portale on-line (ma solo della sezione, che "diffonde informazioni presso
il pubblico" legate all’attualità, contraddistinta da una periodicità
regolare e da una testata "costituente elemento identificativo del
prodotto"). La ratio della norma è evidente. Il compito primario di un
direttore responsabile è quello di impedire che "siano commessi delitti
con il mezzo della stampa" (articolo 57 c.p.) ed è anche quello di far
rispettare le norme deontologiche della professione giornalistica (compreso il
Codice di deontologia sulla privacy, che ha il rango di norma). Nelle redazioni
devono essere applicate le clausole contrattuali (che hanno forza di legge con
il DPR 153/1961).
L’informazione "spontanea"
Va detto subito che i numeri unici non sono soggetti alla registrazione
presso i tribunali (sentenza 2/1971 della Corte costituzionale). Anche i
periodici telematici, che abbiano contenuti esclusivamente professionali,
tecnici o scientifici, possono essere diretti da un non-giornalista (iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 28 della legge 69/63 sull’ordinamento
della professione giornalistica). Anche per i periodici on-line (connotati da
scarne strutture spesso fatte di una sola persona) a contenuto informativo
legato all’attualità scatta, però, l’obbligo della registrazione presso i
tribunali a patto che gli stessi abbiano una regolare periodicità. Gli
altri, quelli privi di periodicità, si devono limitare. come già riferito, a
rispettare soltanto i vincoli dell’articolo 2 della legge 47/1948 sulla stampa
(obbligo di "esporre" una gerenza!).
Deve far riflettere questa massima giurisprudenziale: "L'introduzione di
informazioni su Internet ha natura di pubblicazione ai sensi dell'articolo 12
della legge. n. 633 del 1941, con tutte le implicazioni giuridiche che ne
conseguono sia sul piano civilistico che penalistico" (Trib. Cuneo, 23
giugno 1997; Riviste Giur. piemontese, 1997, 493, n. Galli; Rif. legislativi L
22 aprile 1941 n. 633, art. 12). Le pubblicazioni del volontariato (legge n.
266/1991, articolo 8 punto 1) sono esenti dal bollo e dall’imposta di registro
nonché dalla tassa di iscrizione e dai diritti di segreteria dell’Ordine
[...]
(L'intervento di Abruzzo prosegue con le affermazioni che abbiamo già
riportato su queste pagine. Vedi La Corte costituzionale
ha risolto il problema nel ’71 e La registrazione
delle testate on-line è un obbligo, ndr)
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