Questo sito è stato posto sotto
sequestro dall'Autorità Giudiziaria, Provv. Trib. Pescara - RG 1072/02
del 18/04/2002, verbale di sequestro Uff. Giud. Pescara del 20-04-2002.
E' la pagina che appare oggi a chi si collega al sito del Comune
di Francavilla al Mare.
Un comunicato stampa della società che ha chiesto
il sequestro informa che "E’ la prima volta che un sito internet viene
sequestrato per tutelare la proprietà intellettuale di chi ha realizzato le
pagine che ne compongono lo sviluppo".
(Nota a margine: oltre 350 kb per un comunicato di circa 1.500 battute non
sono un po' troppi?)
Sarà anche la prima volta che un sito web è sequestrato per un motivo
come questo, non ne siamo sicuri, ma probabilmente sarà l'ultima: grazie alla famigerata legge 62/01
il
sequestro di un sito internet che offre informazioni è da considerare
illegittimo (senza considerare il fatto che con l'oscuramento totale si
danneggiano gli utenti, estranei alla controversia, privandoli di una serie di
servizi).
Ma il motivo più importante è che il "prodotto editoriale"
telematico può essere sequestrato solo in presenza di determinati reati, come
ha già riconosciuto il tribunale di Latina con l'ordinanza
del 7 giugno 2001. Vediamo perché.
L'art. 1, comma 1, della legge che ha esteso il
regime della stampa all'informazione digitale, per quanto ci interessa in
questa sede è chiaro:
Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il
prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto
informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico [...].
Il comma 3 aggiunge:
Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di
cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto
editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da
una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto,
altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge
n. 47 del 1948.
Prima di andare avanti sgomberiamo il campo da un malizioso equivoco creato
un anno fa in piena campagna elettorale: che l'inciso "ai fini
della presente legge" si riferisca soltanto al regime delle agevolazioni.
Il titolo è chiaro: "Nuove disposizioni sull'editoria e
modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416". E' evidente che il legislatore
ha inteso in primo luogo dare "nuove disposizioni sull'editoria" e
poi modificare la legge dell'81 che, a sua volta, contiene disposizioni di
carattere generale, oltre alla disciplina delle agevolazioni. Dunque la norma che accomuna in un sistema
unitario la carta stampata e i nuovi media ha valore generale.
Non rileva, in questo contesto, la previsione contenuta nell'art.
31 della legge comunitaria 2001, che tenta maldestramente di rimediare ai
problemi creati dalla legge 62 con la previsione che "deve essere reso
esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si
applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio
intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62,
o che comunque ne facciano specifica richiesta". In ogni caso la
registrazione è richiesta solo per l'informazione periodica e l'art. 2 della
legge 47/48 si applica sia alla stampa periodica, sia a quella non periodica.
In ogni caso la norma delegata non potrà abrogare il primo comma dell'art. 1
della legge dell'anno scorso (vedi anche "Rendere
esplicito", questo è il problema).
Dunque il sito di un comune, che evidentemente è di natura
informativa, è "stampa", per il combinato disposto della legge del
1948 con quella del 2001. E allora non può essere posto sotto sequestro per
un illecito come quello ipotizzato, in forza dell'art.
21 della Costituzione:
[...] Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili" [...].
Le "Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni"
(RDL 31 maggio 1946, n. 561) così
dispongono:
Art. 1
Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi
altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo
1848, n.695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità
giudiziaria.
E' tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non
oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino
una violazione della legge penale.
Art. 2
In deroga a quanto è stabilito nell'articolo precedente, si può far luogo
al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi
della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza)
ovvero che divulgano mezzi rivolti [a impedire la procreazione o] a procurare
l'aborto o illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di
procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi
predetti.
Ora alla base del sequestro del sito del Comune di Francavilla non c'è una sentenza
irrevocabile dell'autorità giudiziaria, né vengono ipotizzati reati come la
pubblicazione oscena o la mancanza dell'indicazione dei responsabili.
E allora il sequestro è illegittimo.
E' troppo comodo proclamare l'equiparazione dell'informazione sul web a
quella cartacea solo quando interessa imporre limitazioni di varia natura, e
dimenticarsene quando è in gioco una libertà fondamentale sancita dalla
Costituzione.
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