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Internet e stampa

Le leggi sulla stampa e la libertà del web

23.04.02

Questo sito è stato posto sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria, Provv. Trib. Pescara - RG 1072/02 del 18/04/2002, verbale di sequestro Uff. Giud. Pescara del 20-04-2002.

E' la pagina che appare oggi a chi si collega al sito del Comune di Francavilla al Mare.
Un comunicato stampa della società che ha chiesto il sequestro informa che "E’ la prima volta che un sito internet viene sequestrato per tutelare la proprietà intellettuale di chi ha realizzato le pagine che ne compongono lo sviluppo".
(Nota a margine: oltre 350 kb per un comunicato di circa 1.500 battute non sono un po' troppi?) 

Sarà anche la prima volta che un sito web è sequestrato per un motivo come questo, non ne siamo sicuri, ma probabilmente sarà l'ultima: grazie alla famigerata legge 62/01 il sequestro di un sito internet che offre informazioni è da considerare illegittimo (senza considerare il fatto che con l'oscuramento totale si danneggiano gli utenti, estranei alla controversia, privandoli di una serie di servizi).
Ma il motivo più importante è che il "prodotto editoriale" telematico può essere sequestrato solo in presenza di determinati reati, come ha già riconosciuto il tribunale di Latina con l'ordinanza del 7 giugno 2001. Vediamo perché.

L'art. 1, comma 1,  della legge che ha esteso il regime della stampa all'informazione digitale, per quanto ci interessa in questa sede è chiaro:

Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico [...].

Il comma 3 aggiunge:

Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

Prima di andare avanti sgomberiamo il campo da un malizioso equivoco creato un anno fa in piena campagna elettorale: che l'inciso "ai fini della presente legge" si riferisca soltanto al regime delle agevolazioni. Il titolo è chiaro: "Nuove disposizioni sull'editoria e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416". E' evidente che il legislatore ha inteso in primo luogo dare "nuove disposizioni sull'editoria" e poi modificare la legge dell'81 che, a sua volta, contiene disposizioni di carattere generale, oltre alla disciplina delle agevolazioni. Dunque la norma che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media ha valore generale.

Non rileva, in questo contesto, la previsione contenuta nell'art. 31 della legge comunitaria 2001, che tenta maldestramente di rimediare ai problemi creati dalla legge 62 con la previsione che "deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta". In ogni caso la registrazione è richiesta solo per l'informazione periodica e l'art. 2 della legge 47/48 si applica sia alla stampa periodica, sia a quella non periodica. In ogni caso la norma delegata non potrà abrogare il primo comma dell'art. 1 della legge dell'anno scorso (vedi anche "Rendere esplicito", questo è il problema).

Dunque il sito di un comune, che evidentemente è di natura informativa, è "stampa", per il combinato disposto della legge del 1948 con quella del 2001. E allora non può essere posto sotto sequestro per un illecito come quello ipotizzato, in forza dell'art. 21 della Costituzione:

[...] Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili" [...].

Le "Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni" (RDL 31 maggio 1946, n. 561) così dispongono:

Art. 1
Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n.695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria.
E' tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale.

Art. 2
In deroga a quanto è stabilito nell'articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza) ovvero che divulgano mezzi rivolti [a impedire la procreazione o] a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.

Ora alla base del sequestro del sito del Comune di Francavilla non c'è una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria, né vengono ipotizzati reati come la pubblicazione oscena o la mancanza dell'indicazione dei responsabili. E allora il sequestro è illegittimo.
E' troppo comodo proclamare l'equiparazione dell'informazione sul web a quella cartacea solo quando interessa imporre limitazioni di varia natura, e dimenticarsene quando è in gioco una libertà fondamentale sancita dalla Costituzione.

 

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