Intervengo sul tema dei rapporti tra stampa cartacea e stampa
su Web in quanto, pur non essendo giornalista, ultimamente mi trovo sempre più
spesso a scrivere di diritto sia nel mondo della carta stampata che su siti
Internet.
Non mi permetto certo di dare un giudizio di carattere generale in una questione
che non mi riguarda in prima persona e che, pertanto, potrebbe indurre qualcuno
a tacitarmi, forse anche giustamente.
Ma il mio ruolo di commentatore giuridico è a tratti contiguo con quello del
giornalista, in particolare di quello che si occupa di cronaca giudiziaria. Come
operatore del diritto, poi, sono sicuramente soggetto interessato ad una
corretta informazione giuridica su tutti i media. Soltanto su questo aspetto ho
da fare qualche considerazione.
Purtroppo, il livello dell’informazione giuridica non è
sempre all’altezza del blasone di taluni quotidiani, anche specializzati,
mentre sul Web esistono riviste giuridiche senza dubbio più ponderate.
Chiarisco subito: non mi riferisco alla tradizionali riviste giuridiche su carta
(sempre di ottimo livello), ma ai quotidiani che con l’assillo dello scoop
finiscono per dare notizie fuorvianti.
Qual è dunque il punto? All’indomani di una sentenza non è mai corretto
trarre conseguenze sulla scorta di un (inevitabilmente) laconico dispositivo.
Occorre attendere la motivazione perché un’assoluzione o una condanna possono
conseguire a molti ragionamenti giuridici diversi da quello che si pensa abbia
fatto il giudice (ma che deve ancora "comunicare" proprio con la
motivazione).
Negli ultimi mesi si sono presentati due casi emblematici, la
sentenza del tribunale di Torino (21 aprile - 5 maggio 2000) in tema di
duplicazione abusiva di software e la sentenza del GUP del tribunale di Oristano
(25 maggio – 6 giugno 2000) sulla diffamazione via Internet1.
La prima, su buona parte della carta, è stata presentata con titoli come
"La diffamazione su Internet non è reato", conclusione che neppure il
più maldestro dei giuristi saprebbe trarre.
La seconda, poi, ha letteralmente ubriacato molti cronisti di quotidiani tanto
da far titolare "Duplicare software non è punibile" o simili
espressioni parimenti fuorvianti. Per non parlare dei "visionari"
articoli scritti prima della pubblicazione dei motivi. Soltanto pochi, dopo aver
letto l’intera sentenza, hanno scritto note corrette sotto il profilo dell’informazione2.
Purtroppo, anche taluni siti Internet non collegati a
pubblicazioni cartacee hanno ripreso le notizie negli stessi termini, ma si è
trattato di pubblicazioni telematiche non specializzate.
Molti, comunque, ci sono cascati. Purtroppo, non mi riferisco soltanto ai comuni
cittadini che, proprio per il fatto di non essere cultori di materie giuridiche,
hanno il sacrosanto diritto ad un’informazione veritiera (e non è neppure
questione di correttezza), ma anche – sembrerà incredibile – ad operatori
del diritto attratti da queste carte apparentemente vincenti da spendere nella
propria professione.
Qual è, allora, la morale di tutto ciò riguardo all’informazione
giuridica? Che, anzitutto, il quotidiano a livello nazionale non da alcuna
patente di veridicità e correttezza dell’informazione, se vogliamo al pari
dei siti Internet. Ma si tratta pur sempre di parità...
In secondo luogo, che non è possibile fare cronaca giudiziaria sulla scorta del
mero dispositivo, tranne che per scrivere "è stato assolto" oppure
"è stato condannato"; nulla di più e a costo di non fare lo scoop.
Inoltre, che l’informazione giudiziaria deve essere affidata a persone
altamente specializzate. Addirittura, la sola laurea in giurisprudenza potrebbe
non bastare.
Infine, che le critiche aprioristiche di certe "grandi firme"
dovrebbero puntare, anzitutto, verso le proprie redazioni senza palesare quel
"terrore" (frutto dell’ignoranza) dal quale potrebbero nascere nuove
cacce alle streghe. Tutto ciò senza quelle risibili "presunzioni di
qualità" che apparterrebbero soltanto alla carta3.
Si fa presto a celebrare Internet per vendere copie e, poi,
attaccarla per mantenere i propri oligopoli.
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1 Entrambi i provvedimenti
sono pubblicati su Penale.it rispettivamente
agli indirizzi http://www.penale.it/giuris/meri_058.htm
e http://www.penale.it/giuris/meri_051.htm
con mie note a commento.
2 E si tratta, non a caso, di noti operatori del diritto
specializzati in materia: Andrea Monti, "Torino: ancora un'assoluzione per
duplicazione abusiva di software" in PC Professionale, n. 111, giugno 2000,
pagg. 247-8.
3 Sui rapporti carta-Internet
mi piace ricordare Bernard J. Hibbitts, "Oggi come ieri. Scettici, scribi e
la fine delle riviste giuridiche" in AA.VV., Il Diritto nel Cyberspazio.
Tendenze, testi e protagonisti nel Web giuridico italiano (1998/99) a cura di
Francesco Brugaletta e Francesco M. Landolfi, Napoli, 1999, Edizioni Simone,
pagg. 11-60. Sul Web, in Diritto & Diritti,
http://www.diritto.it/hibbitts/yesterda.htm.
* Avvocato (daniele@minotti.net)
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