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Internet e stampa

Nel ROC solo gli editori che prevedono "ricavi"

12.07.01

Con la Gazzetta ufficiale del 30 giugno è arrivato il tanto atteso regolamento dell'Autorità per le garanzie sul Registro degli operatori di comunicazione (ROC),  richiamato dalla della famigerata legge 62/01 sull'editoria.
Come tutti gli interessati sanno ormai a memoria, questa legge ha compreso nell'unica definizione di "prodotto editoriale" le pubblicazioni tradizionali e quelle digitali, sottoponendo queste ultime al vecchio regime della stampa istituito con la legge n. 47 del 1948. Quindi con l'obbligo, per le pubblicazioni non periodiche, di inserire alcune indicazioni sulla "gerenza"  e, per quelle periodiche, l'adempimento molto più gravoso dell'iscrizione nel registro della stampa del tribunale del luogo di pubblicazione.

E' il caso di ricordare che il mancato adempimento di questa formalità comporta, almeno per le pubblicazioni tradizionali, il reato di "stampa clandestina", mentre è dubbio se questa previsione possa applicarsi anche ai periodici on line (vedi l'ordinanza del tribunale di Latina del 7 giugno 2001). In ogni caso, la legge 62/01 ha previsto una "semplificazione" all'art. 16, stabilendo che l'iscrizione nel ROC, per i soggetti che vi sono tenuti, comporta l'esenzione dall'iscrizione nel registro del tribunale, ed è "condizione per l'inizio delle pubblicazioni". Ma l'iscrizione nei registri della stampa e l'iscrizione nel ROC (istituito dalla legge 249/97) non possono essere considerate equivalenti sotto diversi aspetti, come si vede da questo semplice schema:

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 Legge 31 luglio 1997 n. 249
Oggetto dell'iscrizione è  la pubblicazione, a cura del proprietario della testata e del direttore o vice direttore responsabile (se lo stesso soggetto è proprietario di più testate, deve registrarle una per una). Oggetto dell'iscrizione è l'impresa o il soggetto che edita la pubblicazione, indifferentemente dal numero di testate pubblicate.
E' necessaria la figura del direttore responsabile, che deve essere un giornalista iscritto all'albo professionale, secondo le disposizioni della legge 69/63 Non è richiesto il direttore responsabile.
Il tribunale svolge un controllo sulla regolarità dei documenti presentati e ordina l'iscrizione, con la conseguente acquisizione di un particolare status giuridico del direttore e della pubblicazione stessa nei confronti della legge penale. Non c'è un controllo sulla regolarità dei documenti previsti dalla l. 47/48 e non si può costituire lo status di "stampa" ai sensi di tutta la normativa che fa riferimento alla stessa legge, in particolare per quanto riguarda gli aspetti penali.
La mancata iscrizione configura il reato di "stampa clandestina". In caso di mancata iscrizione, l'Autorità procede d'ufficio (art. 20 del regolamento) e commina una semplice sanzione amministrativa, prevista dall'art. 1, comma 30 della legge 249/97.

Non occorre essere grandi esperti di diritto per capire quale livello di confusione abbia creato l'art. 16 della nuova legge sull'editoria: per i motivi che abbiamo appena visto, l'iscrizione nel ROC non può essere sostitutiva di quella nel registro della stampa. Nonostante l'art. 16, per la stampa periodica restano obbligatorie ambedue le iscrizioni, perché la semplice annotazione nel ROC non può determinare gli effetti giuridici dell'iscrizione presso il tribunale.
Inoltre la previsione dell'iscrizione nel ROC come condizione per l'inizio delle pubblicazioni aggrava tutte le disposizioni precedenti, perché la legge 416/81 (che istituiva il Registro nazionale della stampa, ora confluito nel ROC), modificata appunto dalla 62/01, non conteneva una disposizione di questo segno, né se ne parla nella 249/97.

Su questi problemi si era soffermato il presidente dell'AGCOM nella sua relazione del 30 giugno 2000, citando espressamente  quello che allora era il DDL sull'editoria e in particolare l'aspetto della "semplificazione":

Queste disposizioni - si legge nella relazione - che in qualche modo sembrano risolvere l’impasse in cui è ferma la richiamata questione delle testate telematiche, potrebbero, tuttavia, porre altri dubbi interpretativi se lette in uno con il dispositivo di cui all’articolo 14 dello stesso disegno di legge, che si richiama a principi di semplificazione normativa e amministrativa.
Infatti, i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. a), n. 5, della legge n. 249/97 si troverebbero ad essere esentati dall’obbligo di registrazione presso le cancellerie dei tribunali, divenendo l’iscrizione stessa condizione per l’inizio delle pubblicazioni.
La previsione va attentamente esaminata per le sue ricadute amministrative e per i suoi profili applicativi. L’unificazione delle registrazioni, infatti, non può prescindere da una valutazione dell’attuale diversità dei due registri. Infatti il primo, istituito presso i tribunali, è articolato per testate e risponde a finalità di individuazione delle responsabilità e di tutela del singolo. Il secondo, previsto presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è articolato per operatori, comprese quindi le imprese editrici, e risponde a finalità di trasparenza e garanzia del pluralismo.
E’ chiaro che un approfondimento circa la ratio legis, rispetto a finalità e modalità dei due tipi di registrazione sarebbe utile e opportuno, proprio in vista dell’emanazione da parte dell’Autorità del regolamento sul registro degli operatori di comunicazione
.

Il legislatore non ha tenuto conto delle indicazioni del presidente Cheli ed è andato avanti col testo che conosciamo. Ma ora sorge la curiosità di vedere come il regolamento del ROC ha risolto - o tentato di risolvere - la questione.

Si deve riconoscere che l'Autorità ha compiuto uno sforzo non indifferente per dare ordine alla confusa previsione legislativa dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 249/97, in cui l'editoria elettronica e digitale era compresa tra imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, con un assurdo connubio fra infrastrutture e contenuti (vedi Editoria elettronica, un pasticcio legislativo). Il risultato è un capolavoro di ordinaria burocrazia, con una profusione di moduli e di adempimenti, ma un dato è chiaro:
sono obbligati all'iscrizione nel ROC, oltre agli editori che erano già obbligati all'iscrizione nel Registro nazionale della stampa  "gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale" (art. 2, comma 1, lett. d).

Niente ricavi, niente iscrizione. E quindi nessun obbligo per l'informazione non professionale o "spontanea", ma solo per quanto riguarda il registro degli operatori di comunicazione.
Resta infatti l'art. 1, comma terzo, della legge 62, che richiama l'articolo 5 della legge sulla stampa: "Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi". Niente, nelle leggi e nella giurisprudenza, autorizza a ritenere che questa disposizione si riferisca solo alle testate "per cui è previsto il conseguimento di ricavi dall'attività editoriale".

Ora la situazione è questa: i periodici on line sono soggetti comunque all'obbligo di iscrizione nei registri dei tribunali (legge 47/48  estesa dalla 62/1), e  nel ROC (legge 249/97, applicata con la delibera n. 236/01/CONS dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni) solo se prevedono di conseguire ricavi. In caso contrario la disposizione dell'art. 16 della l. 62/01 è inapplicabile
Nessun problema per le testate che sono il frutto di un'attività editoriale professionale o di impresa. Ma come la mettiamo per l'informazione non professionale, che non può permettersi un direttore responsabile per l'iscrizione nel registro del tribunale e che non può avere la previsione di ricavi che è la condizione per l'iscrizione nel ROC?

In ultima analisi, con l'istituzione del ROC la situazione determinata dalla legge 62/01 non cambia: con la diffusione dell'internet è disponibile un nuovo mezzo di comunicazione, che una parte ormai rilevante dei cittadini italiani può usare per diffondere le proprie idee, come garantisce l'articolo 21 della Costituzione. Ma una serie di disposizioni vecchie e nuove tende a impedire il godimento di questo diritto.
Non c'è via di uscita. Dobbiamo aspettare un ripensamento del legislatore o l'intervento di un giudice che rimetta la questione alla Corte costituzionale, che non potrà non tener conto del mutato contesto in cui operano le norme sulla stampa scritte nel secolo scorso.

 

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