Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013

Normativa

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Delibera n. 195/09/CONS - Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS

L’AUTORITA’

NELLA sua riunione del Consiglio del 16 aprile 2009;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria” e successive modificazioni;

VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante “Norme di tutela del diritto d’autore”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: “Testo unico della radiotelevisione” e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 febbraio 2009 n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti” e, in particolare, l’art. 41-bis, comma 2, che ha modificato l’art. 1, commi 4 e 6, legge 5 agosto 1981, n. 416, disponendo che il controllo delle società editrici di giornali quotidiani o di periodici a questi equiparati può consistere in un controllo indiretto, e che la partecipazione di controllo in società editrici può essere intestata a società fiduciarie tenute a comunicare a questa Autorità i nominativi dei fiducianti;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di modificare ed integrare il Regolamento approvato con la delibera n. 666/08/CONS e la relativa modulistica al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative;

RITENUTO opportuno introdurre un nuovo modello che consenta di conoscere i nominativi dei fiducianti, nei casi in cui la partecipazione di controllo delle società editrici di cui all’art. 1 prima citato sia intestata a società fiduciarie;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di acquisire i dati relativi all’utilizzazione dei diritti d’autore da parte delle emittenti radiotelevisive nell’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite all’Autorità dalla citata legge del 18 agosto 2000, n. 248;

RITENUTO opportuno estendere l’obbligo di comunicazione anche ai fornitori di contenuti, di cui al d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, art. 2, lett. d), inseriti tra i soggetti obbligati all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione di cui alla delibera n. 666/08/CONS, art. 2, comma 1, lettera b);

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti

1. Dopo il comma 2 dell’art. 8 dell’allegato A è inserito il seguente comma: “2 bis. Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) n. 1 ed i) n. 1, ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le azioni o quote della società iscrivenda al Registro, sia intestata a società fiduciarie, queste ultime sono tenute a dare comunicazione dei nominativi dei fiducianti, mediante una dichiarazione redatta secondo il modello 12/3/ROC”.

2. Il comma 3 dell’art. 8 è sostituito dal seguente: “Ogni variazione di fatti, negozi giuridici, accordi che costituiscono oggetto di dichiarazione è comunicata al Registro mediante i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC o 12/3/ROC, entro trenta giorni dal perfezionamento della variazione”.

Articolo 2

Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Il primo comma dell’art. 13 dell’allegato A è sostituito dal seguente: “Ad eccezione delle comunicazioni, relative a situazioni di controllo sussistenti al momento dell’iscrizione al Registro, di cui all’art. 8 le quali sono inviate in modalità cartacea, le altre comunicazioni di cui al presente Titolo sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante accesso all’indirizzo www.roc.agcom.it “.

Articolo 3

Dichiarazioni relative all’assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l’attività di editoria elettronica

1. All’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, il comma 1 del paragrafo “Dichiarazioni relative all’assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l’attività di editoria elettronica” è sostituito dal seguente: " Gli editori di testate quotidiane o periodiche con più di dodici numeri l’anno e al contempo cinque giornalisti professionisti a tempo pieno da almeno un anno, le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale, gli editori con le medesime caratteristiche prima indicate che diffondono in modalità elettronica, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:

a. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/ROC- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono a tal fine rilevanti, le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, e quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, e quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);

b. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere, fino all’individuazione delle persone fisiche che direttamente o indirettamente controllano dette società;

c. qualora la partecipazione di controllo sia intestata a società fiduciarie, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, comma 2-bis dell’allegato A”;

d. ove non si ricada nella situazione di cui alla precedente lett. c), deve comunque essere data comunicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o dell’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui alla lettera b).

Articolo 4

Comunicazione annuale

1. All’Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, nel paragrafo “Dichiarazione annuale obbligatoria per i soggetti iscritti al registro. Comunicazione annuale”, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“I soggetti di cui all’art. 2, lettere b) e d) dell’allegato A effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in conformità al Modello 20/ROC”.

Articolo 5

Modulistica

1. Il titolo del modello 12/1/ROC è modificato come segue: “Partecipazione di controllo – Comunicazione di acquisizione di controllo”. Nel riquadro relativo al “Tipo di controllo” è inserita la voce: “controllo indiretto”.

2. Dopo il modello 12/2/ROC è inserito il modello 12/3/ROC recante “Intestazione a società fiduciaria della partecipazione di controllo - Indicazione nominativa dei fiducianti (legge 27 febbraio 2009, n. 14)”.

3. Dopo il modello 17/ROC è inserito il modello 20/ROC recante “Elenco atti e contratti relativi all’acquisizione dei diritti di diffusione dagli autori e titolari dei diritti connessi”.

Articolo 6

Titolo IV

1. Dopo l’art. 7 è inserito il titolo: “Titolo IV. Comunicazioni al Registro”

Articolo 7

Disposizioni finali

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

3. Il testo integrato del Regolamento allegato alla presente delibera è reso disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 16 aprile 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino      Gianluigi Magri

Per intervenire su questo argomento scrivi a

Top - Indice della sezione - Home

© Manlio Cammarata 2009

Informazioni di legge