Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
Normativa

Decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997
Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni

GU n. 283 del 4-12-1997

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante: "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 95/51/CE, 95/62/CE, 96/2/CE, 96/19/CE, 97/13/CE e 97/33/CE, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;

Visti, in particolare, del predetto regolamento:

l'art. 6, comma 6, che individua i casi per i quali è previsto il rilascio di una licenza individuale;

l'art. 19, comma 1, che stabilisce la predisposizione della procedura di rilascio delle licenze individuali, previa comunicazione alla Commissione europea;

l'art. 20, comma 2, riguardante le applicazioni di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni mediante l'impiego dello standard DECT;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997 riguardante l'istituzione della Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alle norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, riguardante la delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Viste le convenzioni stipulate in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società SIP, Italcable e Telespazio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplinano la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Vista la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM;

Vista la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;

Vista la risoluzione del Consiglio UE del 17 gennaio 1995 (96/C329/01);

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 13 novembre 1997;

Visti i pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 25 ottobre 1996, del 24 gennaio 1997 riguardanti i servizi di telecomunicazioni impieganti la tecnologia DECT e del 17 novembre 1997 ai quali si ritiene di doversi sostanzialmente adeguare sia pure con le seguenti precisazioni:

l'art. 6, commi 1 e 6, del regolamento, in linea con la normativa comunitaria, fissa esplicitamente i servizi soggetti ad autorizzazione generale o a licenza individuale;

I'indicazione di un termine semestrale per la definitiva decisione sullo scorporo aziendale in materia di applicazioni ad uso pubblico dello standard DECT, da parte della società Telecom Italia, è dovuta in considerazione della circostanza per la quale la sussistenza dei sussidi incrociati tra i servizi di gestione della rete pubblica ed i servizi offerti a tecnologia DECT non può essere preventivamente accertata, ma, solo al momento della sua rilevazione, può richiedersi, in particolare da parte delle autorità competenti in materia di concorrenza, ogni conseguente decisione;

Considerata, sempre con riferimento alle applicazioni ad uso pubblico dello standard DECT, da parte degli attuali concessionari di servizi di telecomunicazioni operanti in Italia, I'evoluzione della situazione competitiva anche avuto riguardo al processo di convergenza in atto tra le reti fisse e le reti radiomobili;

Ravvisata in particolare l'opportunità di eliminare ogni restrizione alla combinazione delle diverse tecnologie utilizzabili nella gestione delle reti fisse e delle reti mobili favorendo il perseguimento dell'obiettivo di creare le condizioni economiche, tecniche ed operative idonee a consentire lo sviluppo di nuove applicazioni tecnologiche;

Ritenuto opportuno agevolare lo sviluppo delle comunicazioni personali al fine di massimizzare i benefici a favore dell'utenza;

Vista la comunicazione della Commissione europea sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e personali (8805/97);

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) "regolamento", il provvedimento che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) "autorità", l'organismo istituito dall'art. 1 comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e definito anche dall'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 25, della citata legge n. 249 del 1997;

c) "licenza individuale", un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad una impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, possono aggiungersi a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorità.

2. Al presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.

Art. 2
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento fissa le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi e di reti di telecomunicazioni.

2. necessario il previo rilascio di una licenza individuale nei seguenti casi:

a) prestazione del servizio di telefonia vocale;

b) installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, in particolare quelle che prevedono l'utilizzo di frequenze radio e quelle che permettono l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni mediante l'impiego della tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) nonché quelle via cavo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali;

d) assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni per l'espletamento di servizi offerti al pubblico diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c).

3. rilasciata un'unica licenza ove il medesimo soggetto intenda conseguire l'autorizzazione per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale.

4. richiesta una licenza individuale nel caso di imposizione di obblighi speciali, quali:

a) oneri e condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria di servizi e reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali gli obblighi previsti per il servizio universale;

b) obblighi specifici per le imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta, su tutto il territorio nazionale, di reti pubbliche di telecomunicazioni o di servizi pubblici di telecomunicazioni.

5. Fermo quanto stabilito all'art. 2, comma 2, lettera e), punto 2 e punto 3, all'art. 9, comma 2, del regolamento e all'art. 4, commi 6 e 7, della legge n. 249 del 1997 ed ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 6, del regolamento, è richiesta una licenza individuale, secondo le modalità previste nel presente decreto, qualora si intenda utilizzare le infrastrutture già installate dalle società titolari di concessioni ovvero di autorizzazioni ad uso privato per l'espletamento di servizi di pubblica utilità.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del regolamento, il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenza. In tali casi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 10, del regolamento, si applica la procedura di licitazione di cui all'art. 6, comma 13, lettera c), del regolamento stesso. Rimane comunque fermo che, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del regolamento, l'Autorità è tenuta, fintantoché vi sono frequenze disponibili, a rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla base delle procedure, aperte e non discriminatorie, fissate dal presente provvedimento.

7. I servizi di rete via satellite rimangono disciplinati dal decreto legislativo ll febbraio 1997, n. 55, e dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, e sue successive modificazioni.

Art. 3
Procedura di rilascio delle licenze individuali

1. Fermo quanto stabilito nell'art. 6, comma 13, lettera c), del regolamento, relativamente all'espletamento di una procedura di licitazione, i soggetti con sede in ambito nazionale, in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE) o in uno dei Paesi aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), interessati all'ottenimento di una licenza individuale, sono tenuti a presentare all'Autorità una domanda contenente le informazioni:

a) elencate nell'allegato A, nel caso di offerta di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali;

b) elencate nell'allegato B, nel caso di installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, salve le precisazioni indicate nell'allegato stesso;

c) elencate nell'allegato C, nei casi di richiesta di specifiche numerazioni o di richiesta di assegnazione, anche mediante l'accesso in via non esclusiva, di frequenze radio per l'espletamento di servizi diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 2;

d) elencate nell'allegato D, nel caso di richiesta per applicazioni ad uso pubblico della tecnologia DECT;

e) elencate negli allegati A limitatamente al servizio di telefonia vocale, e B, nél caso di cui all'art. 2, comma 3, specificando l'intenzione di ottenere un'unica licenza per i casi previsti.

2. Alla domanda per il rilascio della licenza individuale di cui al comma l deve essere acclusa la seguente documentazione:

a) attestazione riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato F da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

c) certificato di nazionalità della società; il controllo della società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;

d) certificato da cui risulti che gli amministratori della società non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

e) attestato dell'avvenuto versamento dei contributi di cui all'art. 6, comma 20, del regolamento limitatamente a quelli relativi all'istruttoria per il rilascio della licenza ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda;

f) assicurazione del Ministero o dell'ente, competenti alla vigilanza del settore, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e), punto 2, del regolamento o, in alternativa, dichiarazione di responsabilità da parte delle società titolari di servizi di pubblica utilità che autocertifichi la adeguata tutela degli interessi pubblici nel caso che la domanda di licenza individuale riguardi l'offerta al pubblico di reti di telecomunicazioni già installate per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità. L'assicurazione o la predetta dichiarazione riguardano la compatibilità funzionale e strutturale della richiesta di utilizzazione delle infrastrutture già installate con l'assolvimento delle finalità istituzionali originarie, ed, in particolare, con l'assolvimento delle funzioni relative alla sicurezza della vita umana e degli impianti cui le predette infrastrutture di telecomunicazioni sono asservite. La documentazione deve contenere l'indicazione dettagliata delle strutture di rete destinate all'offerta al pubblico. Una relazione tecnica deve in ogni caso essere presentata al Ministero o all'ente, competenti alla vigilanza del settore, da parte delle società titolari di servizi di pubblica utilità, facendo riferimento alla licenza individuale richiesta dal soggetto costituito ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, della legge n. 249 del 1997.

3. L'Autorità è tenuta, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio.

4. L'Autorità rilascia la licenza individuale nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 6, comma 13, lettere a) e b), del regolamento. Ad ogni provvedimento di licenza individuale di cui all'art. 2, comma 2, ivi compresa la lettera d) solo nel caso in cui l'assegnazione di frequenze radio sia destinata al conseguimento dell'accesso alla rete pubblica, è associato uno specifico capitolato d'oneri che sarà redatto all'atto del rilascio della licenza sulla base degli elementi contenuti nella domanda di cui al comma l e degli obblighi di cui all'art. 4.

5. Se in corso d'esame la domanda risulta carente rispetto agli elementi previsti nell'elenco di cui agli allegati A, B, C e D e di cui al comma 2 o rispetto ad elementi informativi da considerare essenziali in quanto giustificati ed oggettivi, l'Autorità richiede, senza indugio e comunque non oltre due settimane dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni necessarie che l'interessato è tenuto a fornire entro quindici giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione delle richieste di integrazione.

6. L'Autorità nei casi di cui al comma precedente rilascia la licenza entro sei settimane dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata presentazione nei termini della predetta documentazione, l'Autorità comunica tempestivamente all'interessato la decadenza della domanda.

7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale deve essere comunicata, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, all'Autorità la quale, entro i successivi trenta giorni, può, con decisione motivata, richiedere all'interessato di presentare una nuova domanda di licenza.

8. L'offerta del servizio non può essere avviata prima del rilascio della relativa licenza individuale.

9. La licenza individuale non conferisce al titolare alcun diritto di esclusiva, relativamente all'oggetto della licenza medesima.

10. La licenza individuale ha una validità non superiore a quindici anni, da definire nel relativo provvedimento, è rinnovabile e può essere ceduta a terzi soltanto previo assenso dell'Autorità, ai sensi dell'art. 6, comma 28, del regolamento.

Art. 4
Obblighi del titolare di una licenza individuale

1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), quest'ultimo solo nel caso in cui l'assegnazione di frequenze radio sia destinata al conseguimento dell'accesso alla rete pubblica, è tenuto, sulla base delle condizioni previste nell'allegato F al regolamento, ai sensi dell'art. 6 commi l e 7, del regolamento stesso, a:

a) osservare le esigenze fondamentali di cui all'art. 12 del regolamento relative alla sicurezza delle operazioni di rete, al mantenimento dell'integrità della rete, all'interoperabilità dei servizi ed alla protezione dei dati;

b) applicare le norme tecniche di cui all'art. 14, comma 1, del regolamento;

c) rispettare le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale per l'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti determinate dall'Autorità;

d) fissare e pubblicare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento, gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura ed ai parametri di qualità del servizio, anche secondo le indicazioni di cui all'allegato H al regolamento stesso;

e) assicurare la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché l'impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell'utenza;

f) osservare, relativamente ai rapporti con gli utenti, le modalità di cui all'art. 16 del regolamento, anche in conformità alla norrnativa sulla protezione dei dati personali;

g) adottare e pubblicare, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, la carta dei servizi, ai sensi dell'art. 10, comma S, del regolamento;

h) adottare i provvedimenti necessari per il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 del regolamento e dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;

i) negoziare, ove applicabile, l'interconnessione con gli organismi individuati nell'allegato B al regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo regolamento;

j) dar seguito, ove applicabile, alle richieste di interconnessione provenienti da operatori autorizzati nei Paesi terzi che hanno ratificato gli accordi in materia di liberalizzazione delle telecomunicazioni di base stipulati in sede di Organizzazione mondiale del commercio;

k) fornire, ove applicabile, le informazioni specifiche, previste dall'Autorità, in ordine agli accordi di interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento;

l) fornire all'Autorità, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del regolamento, una relazione contenente i dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi ed ogni indicatore utile al riguardo, nonché elementi di raffronto con il semestre precedente;

m) contribuire al finanziamento dei costi di fornitura del servizio universale sulla base dell'art. 3, commi 6,11 e 12, del regolamento;

n) versare i contributi, diversi da quelli riguardanti la copertura delle spese relative alla fase istruttoria per il rilascio della licenza individuale, di cui all'art. 6, commi 20 e 21, del regolamento;

o) offrire le prestazioni da effettuare a fronte di provvedimenti di intercettazione e di richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, nei tempi tecnicamente indispensabili per la loro tempestiva esecuzione, ai sensi dell'art. 7, cornma 13, del regolamento;

p) installare apparati di rete conformi alle norme vigenti in materia di approvazione e di omologazione;

q) fornire, a richiesta dell'Autorità, sia le informazioni sia la documentazione tecnica ed amministrativa necessarie a consentire l'applicazione del presente provvedimento nei tempi e nei modi da essa stabiliti;

r) contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di favorire la formazione in materia di telecomunicazioni secondo gli impegni che saranno indicati nel capitolato d'oneri associato alla licenza;

s) consentire all'Autorità, ed anche alle persone ad essa estranee specificatamente designate, l'accesso agli impianti ed ai locali dell'operatore per verificare l'adempimento degli obblighi cui è tenuto nonché per tutelare le esigenze di pubblica sicurezza;

t) assicurare che le evoluzioni tecnologiche e le modaliTà di offerta al pubblico dei servizi di telecomunicazioni ricevano, a cura del titolare della licenza, tempestiva ed adeguata predisposizione degli apparati necessari a garantire le esigenze eventuali di sicurezza nonché lo svolgimento, da parte dei competenti organi, delle attività di indagine;

u) comunicare all'Autorità le caratteristiche tecniche relative all'offerta al pubblico di nuovi servizi o prestazioni al fine di consentire, oltre all'assicurazione da fornire ai sensi di quanto previsto alla lettera precedente, le verifiche necessarie alla definizione delle eventuali modifiche da apportare, obbligatoriamente e senza indugio, sempre a cura dell'organismo di telecomunicazioni, ai predetti servizi o prestazioni;

v) comunicare all'Autorità, previa richiesta, le caratteristiche tecniche degli impianti e delle apparecchiature impiegati nelle attività di installazione o fornitura di infrastrutture e di prestazione di servizi di telecomunicazioni al fine di consentire le verifiche di cui alle lettere precedenti. Rimangono a tal fine fermi la potestà e gli obblighi descritti alle precedenti lettere da s) fino a u). Quanto al disposto di cui alla presente ed alle predette lettere, esso si applica anche in conformità alle indicazioni comunitarie richiamate in premessa.

2. Nel caso di offerta del servizio di telefonia vocale, il titolare, oltre agli obblighi di cui al comma 1, è tenuto a:

a) non operare indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. l l, comma 3, del regolamento;

b) fornire, gratuitamente, l'accesso ai servizi di emergenza;

c) tener conto, nel caso di fornitura e di gestione di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, delle esigenze dei disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) garantire la copertura geografica e della popolazione come dichiarato nella domanda;

e) rendere disponibile l'elenco degli abbonati ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del regolamento.

3. Fermo restando quanto disposto all'art. 6, comma 17, del regolamento, nel caso di offerta di servizi di comunicazioni mobili e personali o di servizi che, comunque, impiegano frequenze radioelettriche, il titolare, oltre agli obblighi di cui al comma 1 e al comma 2, con esclusione della lettera c), è tenuto a rispettare i provvedimenti che saranno emanati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, ed in particolare le misure che saranno emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), del predetto decreto.

4. Nel caso di applicazioni ad uso pubblico mediante l'utilizzo dello standard DECT, il titolare, ovvero gli attuali concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico nell'ambito dello specifico provvedimento che sarà emanato, oltre agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, con esclusione della lettera c), sono tenuti a:

a) condurre, con il coo rdinamento dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, la verifica della possibilità di coesistenza tra applicazioni private ed applicazioni pubbliche della tecnologia DECT soprattutto nelle aree a maggiore densità abitativa, con l'obbligo di periodiche verifiche e rendicontazioni da trasmettere al predetto Istituto;

b) sincronizzare le proprie reti in standard DECT con quelle di altri operatori con il controllo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e della Direzione generale pianificazione e gesbone frequenze;

c) sottoporre le richieste di risoluzione delle controversie, nel caso in cui sorgano problemi inerenti al coordinamento di frequenze con altri utilizzatori in Italia, all'Autorità che adotterà i provvedimenti necessari;

d) progettare e gestire la infrastruttura DECT secondo gli standards ETSI e le altre normative tecniche adottate dall'Unione europea;

e) fornire al Ministero delle comunicazioni -- Direzione generale concessioni e autorizzazioni--e all'Autorità, sotto la propria responsabilità e con cadenza semestrale, i percorsi di copertura della rete installata nei casi di applicazione CTM (Cordless Telephone Mobility). Tali documenti devono essere certificati da organismi tecnici indipendenti, distinti dalla società e dovranno essere predisposti in scala tale da fornire una adeguata informativa;

f) fornire agli abbonati tempestive e periodiche informazioni sulle condizioni tecniche di utilizzo, in particolare, dell'applicazione CTM e sulle condizioni di copertura;

g) rispondere del livello di qualità del servizio reso, particolarmente per quanto attiene ad un'adeguata informativa agli utenti circa i limiti di mobilità del servizio, le eventuali deficienze di copertura, le percentuali di caduta delle comunicazioni che, in ogni caso, dovranno essere determinate in analogia a quanto disposto per la telefonia mobile, pur considerando gli opportuni adeguamenti;

h) rispondere dell'efficiente ed effficace funzionamento della rete anche nei casi di fornitura della prestazione di mobilità a favore di terzi;

i) stipulare, a partire dal 1° gennaio 1998, accordi relativi alla co-locazione dei siti o alla condivisione degli impianti con i soggetti cui sarà rilasciata la licenza per le applicazioni ad uso pubblico dello standard DECT, nel caso di situazioni di coesistenza, all'interno di specifiche aree, di un numero di gestori ritenuto, da parte dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, non compatibile con i livelli di funzionamento del sistema.

5. Gli organismi notificati dall'Autorità come detentori di una notevole forza di mercato sono tenuti ad osservare, relativamente al tipo di servizio offerto, i seguenti obblighi, oltre a quelli applicabili previsti dai commi 1, 2, 3 e 4:

a) non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera a), del regolamento;

b) disponibilità di tutte le informazioni e delle specifiche tecniche relative all'interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera b), del regolamento;

c) comunicazione all'Autorità degli accordi di interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera c), del regolamento;

d) orientamento ai costi nella definizione delle condizioni economiche di interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera d), del regolamento;

e) pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento nel caso di organismi di cui all'art. 4, comma 9, del regolamento;

f) soddisfacimento delle richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento;

g) negoziazione di accordi in relazione ad un accesso speciale alla rete, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del regolamento;

h) osservanza dei principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi per le condizioni economiche relative all'accesso ed all'uso della propria rete telefonica fissa e per i servizi di telecomunicazioni su detta rete, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del regolamento;

i) approntamento di un sistema di contabilità dei costi dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato G al regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del medesimo regolamento;

j) predisposizione di una contabilità separata per l'attività di interconnessione e per l'attività di installazione e di esercizio delle reti, nonché per quella dei servizi offerti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento;

k) comunicazione all'Autorità delle informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del regolamento;

l) fornire, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento, compatibilmente con la fattibilità tecnica e la convenienza economica, le prestazioni supplementari di cui all'allegato I, punto 1, al regolamento medesimo;

m) garantire entro il 1° gennaio 1998 l'effettiva applicazione della funzione di "selezione dell'operatore" (easy access), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento;

n) garantire entro il 1° gennaio 2000 l'effettiva applicazione della funzione di "preselezione dell'operatore" (equal access), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento;

o) garantire entro il 1° gennaio 2001, ai sensi e nei modi di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento, ovvero in conformità alle eventuali successive disposizioni comunitarie o nazionali, l'introduzione della portabilità del numero nella rete telefonica pubblica fissa indipendentemente dall'organismo che fornisce il servizio.

6. Le condizioni cui devono sottostare i soggetti aggiudicatari di una licitazione per il conseguimento di una specifica licenza individuale formano oggetto di apposito provvedimento contenente l'indicazione di obblighi e diritti che possono essere ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente articolo.

7. La licenza individuale relativa all'offerta di servizio universale comporta l'assoggettamento a specifici obblighi definiti sulla base dell'art. 3 del regolamento.

Art. 5
Vincoli ed obblighi per Telecom Italia - DECT

1. Al fine di evitare possibili distorsioni alla concorrenza nelle fasi di introduzione ed utilizzazione dello standard DECT, in particolare per l'applicazione ad uso pubblico denominata CTM, la società Telecom Italia, oltre agli obblighi di cui all'art. 4, comma 4, è tenuta a:

a) in merito alla separazione contabile e strutturale:

1) costituire, anticipatamente rispetto alla data di introduzione dello standard DECT, una divisione autonoma che sia responsabile della gestione delle applicazioni ad uso pubblico in standard DECT fornite dalla società;

2) predisporre, anticipatamente rispetto alla data di introduzione dello standard e sotto la propria esclusiva responsabilità, una separazione contabile in grado di consentire l'addebito e l'accredito di tutte le prestazioni richieste e fornite dalla ed alla suddetta divisione da parte di altre aree della medesima società;

3) dotare la suddetta divisione di risorse umane e strumentali coerenti al volume di attività che sarà da essa erogato, con la gradualità di conferimento necessaria ai fini della sostenibilità organizzativa dell'iniziativa;

4) presentare, da parte della suddetta divisione autonoma, rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi ai fattori produttivi di utilizzo congiunto con altre unità organizzative dell'azienda. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;

5) presentare, trascorsi sei mesi dall'introduzione dello standard DECT, una relazione che consenta all'Autorità, sentiti gli organismi nazionali e comunitari in materia di concorrenza, di decidere l'opportunità di uno scorporo aziendale anche alla luce dei risultati conseguiti nonché dell'evoluzione dello scenario competitivo;

b) in merito alle condizioni per l'interconnessione, l'accesso e l'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa:

1) prevedere per la prima fase di introduzione delle applicazioni ad uso pubblico del DECT, un livello delle condizioni economiche di interconnessione, di accesso e di utilizzo della rete fissa analoghe a quelle applicate ai gestori radiomobili. Tali condizioni saranno applicate alla divisione autonoma della società Telecom Italia e ad ogni altro soggetto in condizione di poter richiedere l'interconnessione, l'accesso e l'utilizzo della rete fissa mediante lo standard DECT;

2) ritenere provvisoria la soluzione di cui al precedente punto fino all'applicabilità dell'offerta di interconnessione di riferimento della società Telecom Italia;

3) applicare le predette condizioni economiche di interconnessione, di accesso ed utilizzo intendendole comprensive del corrispettivo per la conversione della velocità di trasmissione, per l'instradamento delle chiamate e per le prestazioni di tariffazione che in ogni caso dovranno essere separatamente evidenziate;

4) garantire e pubblicare condizioni di offerta relative all'interconnessione, all'accesso e all'utilizzo della rete telefonica pubblica coerenti alle specifiche prestazioni di rete effettivamente rese e tali da consentire una adeguata disaggregazione della rete stessa anche con la chiara individuazione dei punti di interconnessione nonché la separata individuazione del costo, per coloro che ne facciano richiesta, delle suddette singole prestazioni erogate dalla società;

5) garantire l'attendibilità delle informazioni di costo fornite e, fino alla completa loro trasparenza, il rispetto del principio di orientamento ai costi delle tariffe di interconnessione;

c) in merito alla numerazione:

1) assicurare a tutti gli operatori, contestualmente alla propria divisione DECT, la portabilità del numero di rete fissa a favore dei propri utenti dell'applicazione CTM anche, eventualmente, secondo le specifiche cne sono definite dalla commissione istituita con decreto ministeriale 24 aprile 1997;

2) liberare archi di numerazione della rete fissa suffficientemente ampi per evitare condizioni discriminatorie;

d) in merito a problematiche di carattere generale:

1) non sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio in questione, che deve pertanto poter essere offerto agli abbonati di Telecom Italia a parità di condizioni anche da altri gestori autorizzati. Non sono, pertanto, consentite iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l'uso discriminatorio di dati relativi al servizio telefonico di base;

2) fatturare con evidenza distinta i servizi erogati ai propri abbonati mediante applicazioni ad uso pubblico dello standard DECT;

3) fornire ai gestori dell'applicazione CTM i dati di trafffico relativi al correlato utilizzo della rete telefonica pubblica da parte dei rispettivi utenti, allorché tali gestori non dispongano di dotazioni impiantistiche a ciò dedicate, anche in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali;

4) assicurare standards prestazionali omogenei e non discriminatori con riferimento alla manutenzione, riparazione e ripristino in caso di guasti;

5) fornire, in modo non discriminatorio e previo accordo commerciale tra le parti, a ciascun operatore che ne faccia richiesta e che risulti autorizzato, la gestione della mobilità dei propri clienti mediante l'applicazione CTM nonché la gestione delle informazioni relative al trafffico da questi svolto, anche in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali;

6) fornire analitica, chiara e documentata informativa agli utenti che aderiscono all'offerta dei servizi in standard DECT, circa:

a) le modalità di addebito delle chiamate, distinguendo i casi di una chiamata urbana, interurbana o internazionale, a seconda che sia originata o terminata da/su un apparato DECT;

b) le modalità di funzionamento dell'applicazione CTM e del relativo addebito del trafffico circa le chiamate effettuate o ricevute:

1) nell'ambito del proprio perimetro abitato;

2) all'interno o fuori dell'area geografica della rete urbana di appartenenza dell'abbonato e, comunque, fuori del proprio perimetro abitato;

c) le aree urbane che sono progressivamente coperte ed ai cui abbonati può essere offerta la prestazione di mobilità ridotta;

d) le modalità di funzionamento della prestazione di mobilità ridotta con specifico riferimento alle situazioni limite di erogabilità del servizio;

7) fissare condizioni economiche di offerta della prestazione di mobilità ridotta considerando le sue caratteristiche relative rispetto a quelle dei sistemi di comunicazioni mobili in esercizio nonché il quadro competitivo del settore della telefonia. A questo fine rimane fissato che la prestazione di mobilità ridotta può essere offerta da Telecom Italia, così come dagli altri operatori autorizzati, in regime di prezzo. A tale prezzo dovrà di volta in volta essere aggiunta la tariffa di telefonia vocale (urbana, extraurbana, internazionale) applicabile a seconda del tipo, della fascia oraria e della destinazione della chiamata effettuata.

Art. 6
Sperimentazione

1. La sperimentazione è subordinata, ai sensi delI'art. 2, comma 3, e dell'art. 20, comma 6, del regolamento, al rilascio, da parte dell'Autorità, di un'autorizzazione provvisoria che:

a) non prefigura alcun titolo per l'ottenimento di un successivo provvedimento di licenza individuale per l'offerta al pubblico del servizio a fini commerciali;

b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di servizio né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;

c) può prevedere, a causa della generale limitatezza della risorsa spettrale disponibile per i servizi di telecomunicazioni, l'espletamento della sperimentazione in regime di co-utenza di frequenze; d) deve garantire la disponibilità della numerazione necessaria;

e) ha durata limitata nel tempo ed, in ogni caso, questa può essere fissata fino ad un periodo massimo di sei mesi a partire dal giorno di effettiva disponibilità di tutte le risorse necessarie per l'espletamento della sperimentazione;

f) all'atto della richiesta, unitamente all'estensione dell'area operativa, alle modalità di esercizio, alla tipologia ed alla consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, l'operatore deve indicare il carattere sperimentale del servizio;

g) può non comportare oneri per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;

h) non consente alcuna pubblicità né alcuna offerta commerciale del servizio al pubblico durante tutto il periodo della sperimentazione, che pertanto deve intendersi tecnica;

i) obbliga il titolare a comunicare all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione provvisoria gli interessati con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE sono tenuti alla presentazione all'Autorità di una domanda contenente gli elementi di cui all'allegato E.

3. Alla domanda di autorizzazione provvisoria deve essere acclusa la documentazione di cui all'art. 3, comma 2.

4. La sperimentazione non può essere avviata prima del rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

5. L'Autorità decide sul rilascio dell'autorizzazione provvisoria nei modi e nei tempi previsti dall'art. 6, comma 13, lettere a) e b), del regolamento e con le modalità di cui all'art. 3, commi 5 e 6.

6. Il titolare di un'autorizzazione provvisoria è tenuto ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, ove applicabili e compatibili con la tipologia della sperimentazione.

7. Un'autorizzazione provvisoria è rinnovabile, dietro motivata e documentata richiesta da trasmettere all'Autorità a cura dell'organismo almeno trenta giorni prima della scadenza, previo parere positivo sulla sussistenza delle motivazioni addotte da parte dell'lstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

Art. 7
Sicurezza delle reti e dei servizi

1. Il presente articolo ha validità fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati menzionati nell'art. 15 del regolamento.

2. Ogni organismo che fornisce servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve prendere le appropriate misure tecniche ed organizzative per salvaguardare la sicurezza dei propri servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni per quanto riguarda la sicurezza della rete.

3. Ogni organismo di cui al comma 2, nei casi in cui il rischio di violazione della sicurezza della rete sia particolarmente elevato, ha l'obbligo di informare tempestivamente gli abbonati nonché l'Autorità.

4. Ai fini della fatturazione per l'abbonato possono essere sottoposti a trattamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni i seguenti elementi: numero o identificazione dell'abbonato, indirizzo dell'abbonato, numero totale di scatti da fatturare, numero dell'abbonato chiamato, tipo, data, ora d'inizio e durata delle chiamate effettuate e volume di dati trasmessi e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento, quali pagamenti anticipati, rateali, disattivazioni e solleciti. Il trattamento delle suddette informazioni è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.

5. Il trattamento dei dati relativi alla fatturazione deve essere limitato alle persone che agiscono sotto la responsabilità dei fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazioni o degli organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle informazioni per i clienti, dell'accertamento di violazioni o frodi e della commercializzazione dei servizi di telecomunicazioni dell'organismo. Tale trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per l'espletamento di tali attività e deve avvenire secondo modalità che assicurino, tra l'altro, l'identificazione dell'interrogante.

Art. 8
Aggiudicazione di una licitazione

1. Fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 10, 13, lettera c), e 17, del regolamento e dall'art. 2, della legge 1° luglio 1997, n. 189, e salvo quanto previsto dalle disposizioni relative alle singole procedure di licitazione, ivi compresi eventuali obblighi di copertura ai fini dell'avvio commerciale del servizio, l'Autorità può suggerire l'adozione ovvero adottare i seguenti criteri in sede di aggiudicazione di una procedura di licitazione:

a) adeguate credenziali tecniche;

b) adeguate credenziali economico-finanziarie, che figurino nel business plan di cui alla lettera c);

c) un business plan relativo ad almeno un quinquennio;

d) qualità ed efficienza del servizio proposto a costi competitivi per l'utenza finale, evidenziate nel business plan di cui alla lettera c);

e) un positivo impatto sull'occupazione, sugli investimenti e sul personale, evidenziato nel business plan di cui alla lettera c).

2. Ai fini del comma 1, lettera a), le credenziali tecniche del richiedente possono essere valutate anche in base alla:

a) presenza nel partenariato, di cui fa parte il richiedente, di un operatore con esperienza di gestione e fornitura di reti e, a seconda dei casi, di prestazione di servizi di telefonia vocale o mobile;

b) presenza nell'organigramma della società richiedente di personale dirigente con analoga esperienza di cui al punto a).

3. Al fine di cui al comma precedente, la valutazione dell'esperienza può essere basata, tra l'altro, su:

a) importanza dei mercati e numero dei clienti serviti alla fine dell'esercizio sociale precedente a quello durante il quale è svolta la licitazione;

b) esperienza di offerta di servizi di telecomunicazioni;

c) attività di ricerca e sviluppo svolte nel campo delle telecomunicazioni;

d) partecipazione al processo di definizione degli standards negli organismi internazionali preposti a tale scopo;

e) rispetto degli impegni tecnici assunti, valutato sulla base delle realizzazioni tecniche effettuate.

4. Ai fini del comma 1, lettere b), c) e d), gli aspetti ivi indicati possono essere valutati anche in base ai seguenti criteri: a) mercato e offerta di servizio e, in particolare:

1) qualità degli studi di mercato sviluppati per la definizione della curva della domanda (espressa in termini di clienti e di traffico) e della relativa segmentazione;

2) tipologia e tempistica di introduzione dei servizi, compresi quelli addizionali ed a valore aggiunto;

3) condizioni economiche di offerta dei servizi;

4) tipologia dei canali di distribuzione commerciale previsti;

5) piani di "customer service", criteri di manutenzione e di assistenza tecnica all'utenza;

b) pianificazione di rete, e in particolare:

1) conoscenza del territorio italiano e delle caratteristiche delle reti di telecomunicazioni esistenti;

2) qualità e fattibilità del piano di acquisizione dei siti necessari all'installazione degli apparati;

3) piano di adeguamento tecnico della rete per l'introduzione dei servizi addizionali;

4) esistenza di una struttura tecnico-commerciale sul territorio nazionale o impegni assunti per la sua realizzazione o per il suo completamento;

c) aspetti economico-finanziari, e in particolare:

1) rapporto tra mezzi propri e mezzi di debito e previsione della sua evoluzione nell'arco temporale del piano;

2) quota di mercato a lungo termine prevista nell'arco temporale del piano;

3) rischi del piano economico finanziario ed azioni correttive previste;

4) risorse finanziarie dedicate alla ricerca e sviluppo nell'arco temporale del piano;

5) redditività operativa del piano di sviluppo qumquennale.

5. La sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera e), può essere valutata anche in base ai seguenti criteri:

a) entità degli investimenti previsti nel primo quinquennio e loro coerenza in rapporto alle scelte tecnologiche adottate e agli obiettivi fissati nel business plan;

b) previsione dell'occupazione diretta e indotta creata dalla presenza della nuova licenziataria;

c) programma di formazione del personale.

Art. 9
Garanzie di esecuzione

1. La società all'atto del rilascio della licenza individuale è tenuta a consegnare originale di fidejussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi gravanti sulla società medesima in forza della domanda e delle disposizioni del presente decreto.

2. L'importo garantito, calcolato come indicato in allegato G, può essere ridotto nei termini e alle condizioni specificate nel predetto allegato nel caso in cui risultino raggiunti gli obiettivi ivi citati. Viene fatta salva ogni diversa determinazione nei casi in cui si proceda al rilascio di licenze individuali mediante licitazione.

3. Le disposizioni del presente artícolo non si applicano nei casi previsti all'art. 2, comma 5.

Art. 10
Norme finali

1. La definizione delle modalità di assegnazione delle risorse di numerazione è demandata ad un separato provvedimento predisposto dalla commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1997.

2. La definizione di ulteriori indicazioni regolamentari in materia di sicurezza delle telecomunicazioni può essere demandata a separati provvedimenti da predisporsi con il coordinamento delle amministrazioni competenti.

3. Tutte le informazioni ed i dati devono essere trasmessi all'Autorità a cura degli organismi di telecomunicazioni secondo le forrne previste dalla legge n. 15 del 1968.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1997

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO A

DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO Dl SERVIZI DI TELEFONIA VOCALE E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI.

La domanda deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti il richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell'azionariato;
d) bilancio d'esercizio degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli ultimi due anni;
e) altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove esistenti;
f) numero e tipologia di eventuali licenze individuali già conseguite in altri Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti.

2. L'oggetto:

a) descrizione del servizio;
b) copertura geografica e della popolazione;
c) previsione temporale di realizzazione del programma di attività;
d) reti, impianti, frequenze e numerazione da impiegare per la fornitura del servizio;
e) interconnessioni previste.

3. Le previsioni riguardanti il mercato di interesse:

a) obiettivi prefissati;
b) previsioni di mercato.

4. La capacità di realizzazione dell'attività:

a) competenza tecnica;
b) partecipazione a programmi di ricerca e formazione nel settore delle telecomunicazioni, nonché alla definizione delle norme tecniche negli organismi internazionali preposti;
c) programma di investimenti;
d) programma di impiego di personale;
e) programma di investimenti in ricerca e sviluppo.

5. L'impegno:

a) ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del presente decreto, previsti per la tipologia di servizio oggetto della domanda;
b) ad effettuare gli aumenti di capitale, se previsti.

6. La documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.

Visto, il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

ALLEGATO B

DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE PER L'INSTALLAZIONE E LA FORNITURA DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI APERTE AL PUBBLICO.

La domanda deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti il richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell'azionariato;
d) bilancio d'esercizio degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli ultimi due anni;
e) altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove esistenti;
f) numero e tipologia di eventuali licenze individuali già conseguite in altri Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti.

2. L'oggetto:

a) costituzione della rete;
b) copertura geografica;
c) programma di installazione;
d) descrizione dei servizi che possono essere offerti;
e) apparecchiature utilizzate e relative norme tecniche;
f) frequenze e numerazioni necessarie;
g) interconnessione con altre reti.

3. Le previsioni riguardanti il mercato di interesse:

a) obiettivi prefissati;
b) previsioni di mercato.

4. La capacità di realizzazione dell'attività:

a) competenza tecnica;
b) partecipazione a programmi di ricerca e formazione nel settore delle telecomunicazioni nonché alla definizione delle norme tecniche negli organismi internazionali preposti;
c) programma di investimenti;
d) programma di impiego di personale;
e) programma di investimenti in ricerca e sviluppo.

5. L'impegno:

a) ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 previsti per il servizio di rete di cui alla domanda;

b) ad effettuare gli aumenti di capitale, se previsti.

6. La documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto esclusivamente infrastrutture già installate dalle società titolari di concessioni ovvero di autorizzazioni ad uso privato per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità, di cui all'art. 2, comma 5, si applicano solo i punti 1, 2, 5, con esclusione della lettera b), e 6 del presente allegato.

Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

ALLEGATO C

DOMANDA Dl ACCESSO A FREQUENZE RADIO O A SPECIFICHE NUMERAZIONI

l'attività;

La domanda deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti il richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell'azionariato.

2. L'oggetto:

a) frequenze e specifiche numerazioni richieste;
b) motivo della richiesta;
c) reti ed impianti da impiegare nell'espletamento dell'attività
d) estremi del collegamento e lunghezza dello stesso in caso di servizio fisso.

3. L'impegno a versare il contributo previsto nel caso di utilizzo di risorse scarse e a prendere le misure idonee ad evitare le interferenze radio;

4. La documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento; ove successivo alla data di presentazione della domanda.

Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

ALLEGATO D

DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE PER LE APPLICAZIONI AD USO PUBBLICO DELLA TECNOLOGIA DECT.

La domanda deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti il richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell'azionariato;
d) bilancio d'esercizio degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli ultimi due anni;
e) altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove esistenti;
f) numero e tipologia di eventuali licenze individuali già conseguite in altri Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti.

2. L'oggetto:

a) descrizione del servizio;
b) previsione temporale di realizzazione del programma di attività;
c) reti, impianti, frequenze e numerazione da impiegare per la fornitura del servizio;
d) interconnessioni previste.

3. Le previsioni riguardanti il mercato di interesse:

a) obiettivi prefissati;
b) previsioni di mercato.

4. La capacità di realizzazione dell'attività:

a) competenza tecnica;
b) partecipazione a programmi di ricerca e formazione nel settore delle telecomunicazioni nonché alla definizione delle norme tecniche negli organismi internazionali preposti;
c) programma di investimenti;
d) programma di impiego di personale;
e) programma di investimenti in ricerca e sviluppo.

5. L'impegno:

a) ad effettuare gli aumenti di capitale, se previsti;
b) ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del presente decreto.

6. La documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.

Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

ALLEGATO E

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA PER LA SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI E DELLE RELATIVE RETI.

La domanda deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti il richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell'azionariato.

2. L'oggetto:

a) descrizione della sperimentazione, con l'indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza nonché degli obiettivi della sperimentazione;
b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;
c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;
d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio;
e) frequenze e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione.

3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'art. 6 del presente decreto, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.

4. La documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno ai predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.

Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

ALLEGATO F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15.

Il sottoscritto ..................... nato a ..................... il ..................... residente in ..................... via ..................... n..................... nella qualità di .....................

dichiara

ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490:

(1) che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

Cognome e nome Grado di parentela Nato a il
................................. (*) ............................ ........... .........
................................. (*) ............................ ........... .........
................................. (*) ............................ ........... .........
................................. (*) ............................ ........... .........
................................. (*) ............................ ........... .........

Qualora il dichiarante non abbia conviventi, invece di quanto previsto dal punto (1), deve dichiarare:

(2) che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato:

(firma)............................................

________
(*) Coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore, familiare di fatto convivente.

Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

ALLEGATO G

PERFORMANCE BOND

Parametri dichiarati dal richiedente sulla domanda

1. Copertura (1) a fine 1° anno = xxx

2. Copertura a fine 2° anno = xxx

3. Copertura a fine 3° anno = xxx

4. Copertura a fine 4° anno = xxx

5. Copertura a fine 5° anno = xxx

6. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine 1° anno = xxx

7. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine 2° anno = xxx

8. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine 3° anno = xxx

9. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine 4° anno = xxx

10. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine 5° anno = xxx

11. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo durante il 1° anno = xxx

12. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo durante il 2° anno = xxx

________
(1) In termini di territorio o popolazione, in funzione del tipo di servizio e ove conseguentemente applicabile.

13. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo durante il 3° anno = xxx

14. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo durante il 4° anno = xxx

15. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo durante il 5° anno = xxx

16. Occupazione a fine 1° anno = xxx

17. Occupazione a fine 2° anno = xxx

18. Occupazione a fine 3° anno = xxx

19. Occupazione a fine 4° anno = xxx

20. Occupazione a fine 5° anno = xxx

Criteri per escussione

1. Entro novanta giorni dalla fine di ciascun esercizio (2) l'organismo di telecomunicazioni è obbligato ad assicurare all'Autorità esclusivamente sotto la propria responsabilità, mediante idonea documentazione, il livello di copertura raggiunto relativo ai punti da 1 a 5 compreso. La documentazione può includere prospetti di copertura effettuati utilizzando modelli matematici e deve essere accompagnata da relazione di certificazione emanata da soggetti indipendenti rispetto all'organismo di telecomunicazioni. Tutta la documentazione dovrà essere presentata con le modalità previste dalla legge n. 15 del 1968.

2. Entro novanta giorni dalla fine di ciascun esercizio l'organismo di telecomunicazioni presenta una relazione riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nei punti da 6 a 20.

Quando il valore a consuntivo è inferiore a quello obiettivo il performance bond può essere escusso, con decisione motivata.

3. L'escussione è obbligatoria quando lo scostamento dagli obiettivi definiti nei punti da 1 a 20 è superiore ad un valore di tolleranza predefinito (5 punti percentuali per i punti da 1 a 5; 5% per i punti da 6 a 20).

4. Per ogni obiettivo non raggiunto la cifra escussa è a discrezionalità dell'Autorità, ma non può comunque essere superiore al 20% del performance bond.

5. Alla fine di ciascun anno è facoltà dell'Autorità liberare l'eventuale quota residua del performance bond ovvero prevedere il mantenimento della garanzia di esecuzione nei modi e con i tempi che sono da essa definiti.

6. I dati di cui al presente allegato sono ricavati dalle informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda dal richiedente.

(2) Per fine esercizio si intende il 31 dicembre di ciascun anno. Per l'anno si intende quello successivo all'anno durante il quale viene rilasciata la licenza individuale.

Calcolo dell'ammontare del performance bond

A. Investimenti cumulati in infrastrutture nei primi cinque anni.
B. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo.
C. Capitale circolante netto al quinto anno.
D. Capitale versato al rilascio della licenza.

Performance bond = (A+B+C-D) * 0,15

Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

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