Art. 122. (Transizione alla televisione digitale).
1. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.
2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
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