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Rai - Atto Camera Mozione 1-00436 presentata da Italo Bocchino 

Testo di mercoledì 22 settembre 2010, seduta n.372
La Camera,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico della radiotelevisione, il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero concedente;

secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo, alla RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a., che è tenuta ad adempiere ai compiti generali del servizio pubblico radiotelevisivo, come stabiliti dall'articolo 45, comma 2, e agli ulteriori obblighi individuati dalle linee-guida definite d'intesa tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro competente, prima di ciascun rinnovo triennale del contratto di servizio (articolo 45, comma 2, decreto legislativo citato);

la concessionaria del servizio pubblico non è dunque solo tenuta a rispettare - come qualunque operatore radiotelevisivo - i princìpi generali in materia di informazione, di cui all'articolo 7, comma 2, del citato Testo unico, a partire dalla «presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni», dalla garanzia dell'accesso «di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità» e dall'«assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni». La Rai è anche vincolata ad un particolare obbligo di obiettività, correttezza, lealtà e completezza dell'informazione, in ragione della funzione stessa del servizio di radiodiffusione pubblica, che, come è espressamente riconosciuto dal Trattato CE, in particolare all'articolo 16 e all'articolo 86 e dal «protocollo di Amsterdam», ad esso allegato, «è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione»;

l'atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato l'11 marzo 2003 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce che «dai telegiornali ai programmi di approfondimento» la programmazione della Rai debba «rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza»;

la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 614/09/CONS, ai fini del rinnovo del contratto di servizio tra Ministero dello sviluppo economico e RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. per il triennio 2010-2012, richiamando i recenti indirizzi comunitari, che sottolineano come quella radiotelevisiva rappresenti tuttora la principale fonte di informazione e quindi di partecipazione al dibattito civile e politico dei cittadini, ribadisce l'esigenza di una «definizione qualitativa» degli obblighi di servizio pubblico, sia rispetto alla programmazione nel suo complesso, sia rispetto all'informazione: «L'innalzamento del livello qualitativo dell'informazione deve essere perseguito dalla Rai agendo lungo più direttrici, attraverso interventi nel merito e di metodo. Orizzonte internazionale, pluralismo, completezza, deontologia professionale, devono costituire tratti distintivi dell'informazione di servizio pubblico, che deve essere, pertanto, aperta sul mondo, pluralistica, equilibrata e diversificata, così da garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati.»;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sanzionato la concessionaria per l'inadempimento dell'articolo 3 del contratto di servizio 2007-2009 (delibera 67/10/CONS dell'11 marzo 2010), per avere attivato un sistema di monitoraggio della qualità dell'offerta radiotelevisiva solo alla fine del periodo contrattuale, oltre i termini previsti, e comunque in forma non coerente rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3 del contratto di servizio; il sistema di rilevazione, «sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno alla Rai», secondo quanto previsto dalla delibera 481/06/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, avrebbe dovuto rilevare la qualità della programmazione sulla base di indicatori specifici, primi tra i quali «l'imparzialità, l'indipendenza e l'obiettività per i generi informativi»;

la stessa Autorità nella delibera 614/09/CONS, adottata ai fini del rinnovo del contratto di servizio tra Ministero dello sviluppo economico e RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. per il triennio 2010-2012 ha ribadito che «la realizzazione di un sistema di valutazione della qualità dell'offerta basato su una duplice attività di monitoraggio (una relativa alla "corporate reputation" dell'azienda e una relativa alla qualità dei singoli programmi) rimane un obiettivo prioritario che la concessionaria pubblica è tenuta a realizzare»;

il servizio pubblico di informazione, per le caratteristiche proprie del mercato radiotelevisivo italiano e della mission della concessionaria del servizio pubblico, impone una particolare tutela del principio del pluralismo, non inteso nel senso di una equilibrata «lottizzazione» degli spazi informativi tra le diverse forze politiche in ragione del loro diverso peso parlamentare, ma in quello di una rappresentazione realistica della pluralità delle posizioni in cui si articola il dibattito politico-istituzionale e in un uso sistematico e non derogabile del principio del contraddittorio;

ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, nel suo complesso l'informazione della Rai non soddisfa oggi, né secondo criteri quantitativi, né secondo quelli qualitativi, i requisiti di imparzialità, completezza e correttezza e lealtà richiesti alla concessionaria del servizio pubblico, in particolare, la principale testata giornalistica della Rai, il Tg1 partecipa al dibattito politico e istituzionale a sostegno di determinate posizioni o proposte legislative. Inoltre, il direttore generale della Rai, interpretando il suo ruolo ben oltre i limiti previsti dall'articolo 49, comma 12, del Testo unico della radiotelevisione e dall'articolo 29 dello Statuto della RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. - non si limita ad assicurare «in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali» dell'azienda, ma è giunto ad avocare una responsabilità sostanzialmente esclusiva sui programmi di informazione e approfondimento politico, secondo criteri chiaramente ispirati a valutazioni di opportunità politica e non al rispetto degli obblighi connessi al servizio pubblico di informazione;

l'esecutivo, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo è doppiamente responsabile rispetto alle violazioni da parte della Rai dei princìpi di correttezza, completezza e imparzialità dell'informazione. Il Governo infatti, come controparte contrattuale è garante del diritto all'informazione dei cittadini, e d'altra parte, come titolare della quasi totalità del capitale di Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a è tenuto a vigilare sull'inadempimento dei contenuti del contratto di servizio da parte dell'azienda, viste le conseguenze economiche delle relative sanzioni,
impegna il Governo:
a modificare lo schema di contratto di servizio tra Ministero dello sviluppo economico e Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a. per il periodo 1o gennaio 2010-31 dicembre 2012, recependo le indicazioni contenute nel parere della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza dei servizi radio-televisivi del 9 giugno 2010 - in particolare per quanto attiene alla definizione degli indicatori di verifica della qualità dell'informazione - e adottando specifici e tempestivi strumenti di controllo sull'adempimento da parte della concessionaria degli obblighi del contratto di servizio, e più in generale degli atti di indirizzo parlamentare;

fatte salve le competenze dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a disporre una verifica sull'adempimento da parte della concessionaria del contratto di servizio 2007-2009, anche per il periodo successivo alla scadenza, nelle more del suo rinnovo, affidandone la certificazione tecnica, sulla base dei dati raccolti, ad un organismo esterno, composto da esperti di riconosciuta autorevolezza scientifica e selezionato con procedure concorsuali.

(1-00436)
«Bocchino, Della Vedova, Angeli, Barbareschi, Barbaro, Bellotti, Bongiorno, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Cosenza, Di Biagio, Divella, Granata, Lamorte, Lo Presti, Moffa, Moroni, Angela Napoli, Paglia, Patarino, Perina, Polidori, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Sbai, Scalia, Siliquini, Tremaglia».

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