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Documenti |
Rai - Atto Camera Mozione
1-00436
presentata da Italo
Bocchino |
Testo di mercoledì 22 settembre 2010, seduta n.372
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La Camera,
premesso che:
ai sensi
dell'articolo 45,
comma 1, del
decreto
legislativo 31
luglio 2005, n.
177, Testo unico
della
radiotelevisione,
il servizio
pubblico generale
radiotelevisivo è
affidato per
concessione a una
società per
azioni, che lo
svolge sulla base
di un contratto
nazionale di
servizio stipulato
con il Ministero
concedente;
secondo quanto
disposto
dall'articolo 49,
comma 1, del Testo
unico della
radiotelevisione,
la concessione del
servizio pubblico
generale
radiotelevisivo è
affidata, per la
durata di dodici
anni dall'entrata
in vigore del
citato decreto
legislativo, alla RAI - Radiotelevisione
Italiana s.p.a.,
che è tenuta ad
adempiere ai
compiti generali
del servizio
pubblico
radiotelevisivo,
come stabiliti
dall'articolo 45,
comma 2, e agli
ulteriori obblighi
individuati dalle
linee-guida
definite d'intesa
tra l'Autorità
per le garanzie
nelle
comunicazioni e il
Ministro
competente, prima
di ciascun rinnovo
triennale del
contratto di
servizio (articolo
45, comma 2,
decreto
legislativo
citato);
la concessionaria
del servizio
pubblico non è
dunque solo tenuta
a rispettare -
come qualunque
operatore
radiotelevisivo -
i princìpi
generali in
materia di
informazione, di
cui all'articolo
7, comma 2, del
citato Testo
unico, a partire
dalla «presentazione
veritiera dei
fatti e degli
avvenimenti, in
modo tale da
favorire la libera
formazione delle
opinioni», dalla
garanzia
dell'accesso «di
tutti i soggetti
politici alle
trasmissioni di
informazione e di
propaganda
elettorale e
politica in
condizioni di
parità di
trattamento e di
imparzialità» e
dall'«assoluto
divieto di
utilizzare
metodologie e
tecniche capaci di
manipolare in
maniera non
riconoscibile allo
spettatore il
contenuto delle
informazioni». La
Rai è anche vincolata
ad un particolare
obbligo di
obiettività,
correttezza, lealtà
e completezza
dell'informazione,
in ragione della
funzione stessa
del servizio di
radiodiffusione
pubblica, che,
come è
espressamente
riconosciuto dal
Trattato CE, in
particolare
all'articolo 16 e
all'articolo 86 e
dal «protocollo
di Amsterdam», ad
esso allegato,
«è direttamente
collegato alle
esigenze
democratiche,
sociali e
culturali di ogni
società, nonché
all'esigenza di
preservare il
pluralismo dei
mezzi di
comunicazione»;
l'atto di
indirizzo sulle
garanzie del
pluralismo nel
servizio pubblico
radiotelevisivo,
approvato l'11
marzo 2003 dalla
Commissione
parlamentare per
l'indirizzo
generale e la
vigilanza dei
servizi
radiotelevisivi
stabilisce che «dai
telegiornali ai
programmi di
approfondimento»
la programmazione
della Rai debba «rispettare
rigorosamente, con
la completezza
dell'informazione,
la pluralità dei
punti di vista e
la necessità del
contraddittorio;
ai direttori, ai
conduttori, a
tutti i
giornalisti che
operano
nell'azienda
concessionaria del
servizio pubblico,
si chiede di
orientare la loro
attività al
rispetto
dell'imparzialità,
avendo come unico
criterio quello di
fornire ai
cittadini utenti
il massimo di
informazioni,
verificate e
fondate, con il
massimo di
chiarezza»;
la delibera
dell'Autorità per
le garanzie nelle
comunicazioni n.
614/09/CONS, ai
fini del rinnovo
del contratto di
servizio tra
Ministero dello
sviluppo economico
e RAI - Radiotelevisione
Italiana s.p.a.
per il triennio
2010-2012,
richiamando i
recenti indirizzi
comunitari, che
sottolineano come
quella
radiotelevisiva
rappresenti
tuttora la
principale fonte
di informazione e
quindi di
partecipazione al
dibattito civile e
politico dei
cittadini,
ribadisce
l'esigenza di una
«definizione
qualitativa»
degli obblighi di
servizio pubblico,
sia rispetto alla
programmazione nel
suo complesso, sia
rispetto
all'informazione:
«L'innalzamento
del livello
qualitativo
dell'informazione
deve essere
perseguito dalla Rai agendo lungo più
direttrici,
attraverso
interventi nel
merito e di
metodo. Orizzonte
internazionale,
pluralismo,
completezza,
deontologia
professionale,
devono costituire
tratti distintivi
dell'informazione
di servizio
pubblico, che deve
essere, pertanto,
aperta sul mondo,
pluralistica,
equilibrata e
diversificata, così
da garantire
l'informazione,
l'apprendimento e
lo sviluppo del
senso critico,
civile ed etico
della collettività
nazionale, nel
rispetto del
diritto/dovere di
cronaca, della
verità dei fatti
e del diritto dei
cittadini ad
essere informati.»;
l'Autorità per le
garanzie nelle
comunicazioni ha
sanzionato la
concessionaria per
l'inadempimento
dell'articolo 3
del contratto di
servizio 2007-2009
(delibera 67/10/CONS
dell'11 marzo
2010), per avere
attivato un
sistema di
monitoraggio della
qualità
dell'offerta
radiotelevisiva
solo alla fine del
periodo
contrattuale,
oltre i termini
previsti, e
comunque in forma
non coerente
rispetto a quanto
stabilito
dall'articolo 3
del contratto di
servizio; il
sistema di
rilevazione, «sottoposto
a controllo da
parte di un
organismo esterno
alla Rai»,
secondo quanto
previsto dalla
delibera 481/06/CONS
dell'Autorità per
le garanzie nelle
comunicazioni,
avrebbe dovuto
rilevare la qualità
della
programmazione
sulla base di
indicatori
specifici, primi
tra i quali «l'imparzialità,
l'indipendenza e
l'obiettività per
i generi
informativi»;
la stessa Autorità
nella delibera
614/09/CONS,
adottata ai fini
del rinnovo del
contratto di
servizio tra
Ministero dello
sviluppo economico
e RAI - Radiotelevisione
Italiana s.p.a.
per il triennio
2010-2012 ha
ribadito che «la
realizzazione di
un sistema di
valutazione della
qualità
dell'offerta
basato su una
duplice attività
di monitoraggio
(una relativa alla
"corporate
reputation"
dell'azienda e una
relativa alla
qualità dei
singoli programmi)
rimane un
obiettivo
prioritario che la
concessionaria
pubblica è tenuta
a realizzare»;
il servizio
pubblico di
informazione, per
le caratteristiche
proprie del
mercato
radiotelevisivo
italiano e della
mission della
concessionaria del
servizio pubblico,
impone una
particolare tutela
del principio del
pluralismo, non
inteso nel senso
di una equilibrata
«lottizzazione»
degli spazi
informativi tra le
diverse forze
politiche in
ragione del loro
diverso peso
parlamentare, ma
in quello di una
rappresentazione
realistica della
pluralità delle
posizioni in cui
si articola il
dibattito
politico-istituzionale
e in un uso
sistematico e non
derogabile del
principio del
contraddittorio;
ad avviso dei
firmatari del
presente atto di
indirizzo, nel suo
complesso
l'informazione
della Rai
non soddisfa oggi,
né secondo
criteri
quantitativi, né
secondo quelli
qualitativi, i
requisiti di
imparzialità,
completezza e
correttezza e
lealtà richiesti
alla
concessionaria del
servizio pubblico,
in particolare, la
principale testata
giornalistica
della Rai,
il Tg1 partecipa
al dibattito
politico e
istituzionale a
sostegno di
determinate
posizioni o
proposte
legislative.
Inoltre, il
direttore generale
della Rai,
interpretando il
suo ruolo ben
oltre i limiti
previsti
dall'articolo 49,
comma 12, del
Testo unico della
radiotelevisione e
dall'articolo 29
dello Statuto
della RAI
- Radiotelevisione
Italiana s.p.a. -
non si limita ad
assicurare «in
collaborazione con
i direttori di
rete e di testata,
la coerenza della
programmazione
radiotelevisiva
con le linee
editoriali»
dell'azienda, ma
è giunto ad
avocare una
responsabilità
sostanzialmente
esclusiva sui
programmi di
informazione e
approfondimento
politico, secondo
criteri
chiaramente
ispirati a
valutazioni di
opportunità
politica e non al
rispetto degli
obblighi connessi
al servizio
pubblico di
informazione;
l'esecutivo, ad
avviso dei
firmatari del
presente atto di
indirizzo è
doppiamente
responsabile
rispetto alle
violazioni da
parte della Rai
dei princìpi di
correttezza,
completezza e
imparzialità
dell'informazione.
Il Governo
infatti, come
controparte
contrattuale è
garante del
diritto
all'informazione
dei cittadini, e
d'altra parte,
come titolare
della quasi
totalità del
capitale di Rai
- Radiotelevisione
Italiana s.p.a è
tenuto a vigilare
sull'inadempimento
dei contenuti del
contratto di
servizio da parte
dell'azienda,
viste le
conseguenze
economiche delle
relative sanzioni,
impegna il
Governo:
a modificare lo
schema di
contratto di
servizio tra
Ministero dello
sviluppo economico
e Rai
- Radiotelevisione
Italiana s.p.a.
per il periodo 1o
gennaio 2010-31
dicembre 2012,
recependo le
indicazioni
contenute nel
parere della
Commissione
parlamentare di
indirizzo e
vigilanza dei
servizi
radio-televisivi
del 9 giugno 2010
- in particolare
per quanto attiene
alla definizione
degli indicatori
di verifica della
qualità
dell'informazione
- e adottando
specifici e
tempestivi
strumenti di
controllo
sull'adempimento
da parte della
concessionaria
degli obblighi del
contratto di
servizio, e più
in generale degli
atti di indirizzo
parlamentare;
fatte salve le
competenze
dell'Autorità per
le garanzie delle
comunicazioni e
della Commissione
parlamentare per
l'indirizzo
generale e la
vigilanza dei
servizi
radiotelevisivi, a
disporre una
verifica
sull'adempimento
da parte della
concessionaria del
contratto di
servizio
2007-2009, anche
per il periodo
successivo alla
scadenza, nelle
more del suo
rinnovo,
affidandone la
certificazione
tecnica, sulla
base dei dati
raccolti, ad un
organismo esterno,
composto da
esperti di
riconosciuta
autorevolezza
scientifica e
selezionato con
procedure
concorsuali.
(1-00436)
«Bocchino, Della
Vedova, Angeli,
Barbareschi,
Barbaro, Bellotti,
Bongiorno,
Briguglio,
Consolo, Giorgio
Conte, Cosenza, Di
Biagio, Divella,
Granata, Lamorte,
Lo Presti, Moffa,
Moroni, Angela
Napoli, Paglia,
Patarino, Perina,
Polidori, Proietti
Cosimi, Raisi,
Ruben, Sbai,
Scalia, Siliquini,
Tremaglia». |
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