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Rai - Atto Camera Mozione 1-00441 presentata da Giuseppe Giulietti 

Testo di martedì 28 settembre 2010, seduta n.374
La Camera,

premesso che:

la libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione italiana) è la «pietra angolare dell'ordine democratico» (Corte costituzionale sentenza n. 84 del 1969) e il principio del pluralismo informativo, nella sua duplice accezione di pluralismo interno e di pluralismo esterno costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, come ha ripetutamente affermato la Corte costituzionale, traendo da questa premessa l'esistenza di un diritto costituzionale all'informazione (sentenze numeri 105 del 1972, 94 del 1977, 112 del 1993, 826 del 1988, 420 del 1994, 155 del 2002);

l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU) tutela la libertà d'espressione, secondo i contenuti espressi nel testo e nell'interpretazione data dalla Corte europea; la Corte costituzionale ha affermato che, sulla base del richiamo dell'articolo 117 della Costituzione agli obblighi internazionali, le norme della Convenzione sono un parametro interposto di costituzionalità delle normative nazionali (sentenza n. 384 del 2007); tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione;

l'articolo 11, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce espressamente il rispetto del pluralismo e la libertà dei media, nonché la libertà di espressione che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera;

la direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva 2007/65/CE) ribadisce che la diversità culturale e la libertà di espressione e il pluralismo dei mezzi di comunicazione sono elementi importanti del settore audiovisivo europeo e rappresentano quindi condizioni indispensabili per la democrazia e il pluralismo; la stessa direttiva dà una nuova definizione di servizio di media audiovisivo;

sia le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione, sia le direttive sulle comunicazioni elettroniche del 2002, come recentemente modificate, tutelano la concorrenza nel settore, impedendo che un soggetto possa avere un significativo potere su un mercato rilevante nel settore delle comunicazioni elettroniche e richiedono agli Stati membri di utilizzare criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori per l'attribuzione dei titoli abilitativi agli operatori di comunicazione elettronica; le stesse direttive richiamano gli obblighi di tutti gli stati ad avere autorità amministrative rigorosamente indipendenti;

il Protocollo sui sistemi di servizio pubblico radiotelevisivo riconosce il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo in Europa come direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione;

le direttive comunitarie sulle comunicazioni elettroniche, avendo come principio ispiratore quello della concorrenza, escludono la legittimità di concentrazioni oligopolistiche nel mercato della radiodiffusione;

la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1387 del 2004, Monopolisation of the electronic media and possible abuse of power in Italy, richiedendo alla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto di dare una valutazione sulla congruità della normativa italiana sul pluralismo e sul conflitto di interessi, ha espresso preoccupazione per la situazione italiana e sollecitato interventi legislativi;

il parere della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, nota come Commissione di Venezia, sulla compatibilità delle leggi italiane 3 maggio 2004, n. 112 (cosiddetta legge Gasparri) e 20 luglio 2004, n. 215 (cosiddetta legge Frattini) con gli standard del Consiglio d'Europa in materia di libertà d'espressione e pluralismo dei media (giugno 2005) ha indicato una lista di incongruità delle due leggi con i parametri del Consiglio d'Europa sulla libertà di espressione e il pluralismo nei media, nonché sulla disciplina del conflitto di interessi; questi rilievi sono teoricamente idonei ad influire come parametri di riferimento per le valutazioni giurisprudenziali interpretative dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

la raccomandazione n. 1641 del 2004, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 27 gennaio 2004, affermando che l'indipendenza è requisito indispensabile e missione del servizio pubblico radiotelevisivo, indica, fra i vari stati a rischio, l'Italia;

vanno altresì ricordate le raccomandazioni del rapporto OSCE «Visit to Italy: The Gasparri Law» del 7 giugno 2005, che ha sottolineato le anomalie costituzionali dell'Italia in riferimento alla concentrazione mediatica e politica. Tale rapporto è stato richiamato di recente dal rapporto OSCE/ODIHR sulle elezioni del 2008 in quanto la condizione anomala dell'Italia nel settore radiotelevisivo è stata ancora una volta stigmatizzata: anche il rapporto del 2008 esorta le autorità italiane a dare seguito alle raccomandazioni del rappresentante OSCE per la libertà nei media del rapporto OSCE del 2005;

le leggi sulla disciplina del sistema radiotelevisivo richiamano ripetutamente i principi in tema di pluralismo, indipendenza ed imparzialità dell'informazione con particolare riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo;

il contratto di servizio stipulato tra la Rai e il Ministro dello sviluppo economico ribadisce questi principi in forma di obblighi specifici della concessionaria RAI;

è in corso la definizione dei contenuti del nuovo contratto di servizio tra RAI e Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2010-2012 e la Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza dei servizi radio-televisivi il 9 giugno 2010 ha dato un parere sullo schema di contratto, in particolare relativamente alla definizione degli indicatori di verifica della qualità dell'informazione;

la legge 22 febbraio 2000, n. 28, sulla cosiddetta par condicio pone vincoli sul rispetto del pluralismo rafforzati durante le campagne elettorali, ma applicabili comunque all'attività radiotelevisiva in ogni altro periodo;

le stesse leggi hanno previsto poteri rigorosi di indirizzo, vigilanza e di sanzione in capo sia alla Commissione parlamentare, sia all'Autorità di garanzia per le comunicazioni; l'Autorità deve rendere facilmente fruibili e consultabili i risultati aggregati nel suo essenziale compito di monitoraggio scrupoloso, incisivo e tempestivo sul rispetto dei tempi e sulle modalità di presentazione delle notizie soprattutto politiche,
impegna il Governo:

a dare seguito effettivo alle indicazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali in tema di pluralismo, concentrazioni e conflitto di interessi;

ad allineare più scrupolosamente la normativa nazionale ai principi delle direttive di settore ed in particolare a quella del 2007 in particolare a promuovere la modifica delle disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici nella parte in cui, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto di indirizzo in violazione della direttiva 2007/65/CE, esclude le trasmissioni in pay per view dalla nozione di programma audiovisivo, in tal modo consentendo che le stesse non vengano prese in considerazione nel calcolo dei «tetti» a tutela del pluralismo;

a garantire l'indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo e ad astenersi da ogni interferenza con l'indipendenza editoriale e l'autonomia istituzionale delle emittenti pubbliche, secondo le indicazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

ad adottare ogni iniziativa di competenza al fine di rimuovere l'incompatibilità, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo clamorosa, in cui versa il Presidente del Consiglio per effetto dell'interim del Ministero dello sviluppo economico;

a recepire nello schema di contratto di servizio tra Ministero dello sviluppo economico e Rai per il triennio 2010-2012, le indicazioni contenute nel parere della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 giugno 2010 - in particolare per quanto attiene alla definizione degli indicatori di verifica della qualità dell'informazione;

a rendere effettive le condizioni affinché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa svolgere con maggiore efficacia ed indipendenza la verifica dell'adempimento dei compiti del servizio pubblico radiotelevisivo, ex articolo 48 del decreto legislativo 177 del 2005.

(1-00441)
«Giulietti, Zaccaria, Tabacci, Evangelisti, Nicco, Soro, Beltrandi, Gentiloni Silveri, Meta, Bressa, Peluffo, Rosato, Garofani, Rao».

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