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Documenti |
Rai - Atto Camera Mozione 1-00441
presentata da Giuseppe
Giulietti |
Testo di
martedì 28 settembre 2010, seduta n.374
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La Camera,
premesso che:
la libertà di manifestazione del pensiero
(articolo 21 della Costituzione italiana) è la «pietra
angolare dell'ordine democratico» (Corte
costituzionale sentenza n. 84 del 1969) e il
principio del pluralismo informativo, nella sua
duplice accezione di pluralismo interno e di
pluralismo esterno costituisce principio
fondamentale del nostro ordinamento
costituzionale, come ha ripetutamente affermato la
Corte costituzionale, traendo da questa premessa
l'esistenza di un diritto costituzionale
all'informazione (sentenze numeri 105 del 1972, 94
del 1977, 112 del 1993, 826 del 1988, 420 del
1994, 155 del 2002);
l'articolo 10 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 1950 (CEDU) tutela la libertà
d'espressione, secondo i contenuti espressi nel
testo e nell'interpretazione data dalla Corte
europea; la Corte costituzionale ha affermato che,
sulla base del richiamo dell'articolo 117 della
Costituzione agli obblighi internazionali, le
norme della Convenzione sono un parametro
interposto di costituzionalità delle normative
nazionali (sentenza n. 384 del 2007); tra gli
obblighi internazionali assunti dall'Italia con la
sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è
quello di adeguare la propria legislazione alle
norme di tale trattato, nel significato attribuito
dalla Corte specificamente istituita per dare ad
esse interpretazione ed applicazione;
l'articolo 11, comma 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea sancisce
espressamente il rispetto del pluralismo e la
libertà dei media, nonché la libertà di
espressione che include la libertà di opinione e
la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere
ingerenza da parte delle autorità pubbliche e
senza limiti di frontiera;
la direttiva sui servizi di media audiovisivi
(direttiva 2007/65/CE) ribadisce che la diversità
culturale e la libertà di espressione e il
pluralismo dei mezzi di comunicazione sono
elementi importanti del settore audiovisivo
europeo e rappresentano quindi condizioni
indispensabili per la democrazia e il pluralismo;
la stessa direttiva dà una nuova definizione di
servizio di media audiovisivo;
sia le disposizioni del Trattato sul funzionamento
dell'Unione, sia le direttive sulle comunicazioni
elettroniche del 2002, come recentemente
modificate, tutelano la concorrenza nel settore,
impedendo che un soggetto possa avere un
significativo potere su un mercato rilevante nel
settore delle comunicazioni elettroniche e
richiedono agli Stati membri di utilizzare criteri
trasparenti, obiettivi e non discriminatori per
l'attribuzione dei titoli abilitativi agli
operatori di comunicazione elettronica; le stesse
direttive richiamano gli obblighi di tutti gli
stati ad avere autorità amministrative
rigorosamente indipendenti;
il Protocollo sui sistemi di servizio pubblico
radiotelevisivo riconosce il ruolo del servizio
pubblico radiotelevisivo in Europa come
direttamente collegato alle esigenze democratiche,
sociali e culturali di ogni società, nonché
all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi
di comunicazione;
le direttive comunitarie sulle comunicazioni
elettroniche, avendo come principio ispiratore
quello della concorrenza, escludono la legittimità
di concentrazioni oligopolistiche nel mercato
della radiodiffusione;
la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa n. 1387 del 2004,
Monopolisation of the electronic media and
possible abuse of power in Italy, richiedendo alla
Commissione europea per la democrazia attraverso
il diritto di dare una valutazione sulla congruità
della normativa italiana sul pluralismo e sul
conflitto di interessi, ha espresso preoccupazione
per la situazione italiana e sollecitato
interventi legislativi;
il parere della Commissione europea per la
democrazia attraverso il diritto, nota come
Commissione di Venezia, sulla compatibilità delle
leggi italiane 3 maggio 2004, n. 112 (cosiddetta
legge Gasparri) e 20 luglio 2004, n. 215
(cosiddetta legge Frattini) con gli standard del
Consiglio d'Europa in materia di libertà
d'espressione e pluralismo dei media (giugno 2005)
ha indicato una lista di incongruità delle due
leggi con i parametri del Consiglio d'Europa sulla
libertà di espressione e il pluralismo nei media,
nonché sulla disciplina del conflitto di
interessi; questi rilievi sono teoricamente idonei
ad influire come parametri di riferimento per le
valutazioni giurisprudenziali interpretative
dell'articolo 10 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo;
la raccomandazione n. 1641 del 2004, adottata
dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
il 27 gennaio 2004, affermando che l'indipendenza
è requisito indispensabile e missione del
servizio pubblico radiotelevisivo, indica, fra i
vari stati a rischio, l'Italia;
vanno altresì ricordate le raccomandazioni del
rapporto OSCE «Visit to Italy: The Gasparri Law»
del 7 giugno 2005, che ha sottolineato le anomalie
costituzionali dell'Italia in riferimento alla
concentrazione mediatica e politica. Tale rapporto
è stato richiamato di recente dal rapporto OSCE/ODIHR
sulle elezioni del 2008 in quanto la condizione
anomala dell'Italia nel settore radiotelevisivo è
stata ancora una volta stigmatizzata: anche il
rapporto del 2008 esorta le autorità italiane a
dare seguito alle raccomandazioni del
rappresentante OSCE per la libertà nei media del
rapporto OSCE del 2005;
le leggi sulla disciplina del sistema
radiotelevisivo richiamano ripetutamente i
principi in tema di pluralismo, indipendenza ed
imparzialità dell'informazione con particolare
riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo;
il contratto di servizio stipulato tra la Rai
e il Ministro dello sviluppo economico ribadisce
questi principi in forma di obblighi specifici
della concessionaria RAI;
è in corso la definizione dei contenuti del nuovo
contratto di servizio tra RAI
e Ministero dello sviluppo economico per il
triennio 2010-2012 e la Commissione parlamentare
di indirizzo e vigilanza dei servizi
radio-televisivi il 9 giugno 2010 ha dato un
parere sullo schema di contratto, in particolare
relativamente alla definizione degli indicatori di
verifica della qualità dell'informazione;
la legge 22 febbraio 2000, n. 28, sulla cosiddetta
par condicio pone vincoli sul rispetto del
pluralismo rafforzati durante le campagne
elettorali, ma applicabili comunque all'attività
radiotelevisiva in ogni altro periodo;
le stesse leggi hanno previsto poteri rigorosi di
indirizzo, vigilanza e di sanzione in capo sia
alla Commissione parlamentare, sia all'Autorità
di garanzia per le comunicazioni; l'Autorità deve
rendere facilmente fruibili e consultabili i
risultati aggregati nel suo essenziale compito di
monitoraggio scrupoloso, incisivo e tempestivo sul
rispetto dei tempi e sulle modalità di
presentazione delle notizie soprattutto politiche,
impegna il Governo:
a dare seguito effettivo alle indicazioni
provenienti dalle organizzazioni internazionali in
tema di pluralismo, concentrazioni e conflitto di
interessi;
ad allineare più scrupolosamente la normativa
nazionale ai principi delle direttive di settore
ed in particolare a quella del 2007 in particolare
a promuovere la modifica delle disposizioni del
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici nella parte in cui, ad avviso dei
sottoscrittori del presente atto di indirizzo in
violazione della direttiva 2007/65/CE, esclude le
trasmissioni in pay per view dalla nozione di
programma audiovisivo, in tal modo consentendo che
le stesse non vengano prese in considerazione nel
calcolo dei «tetti» a tutela del pluralismo;
a garantire l'indipendenza del servizio pubblico
radiotelevisivo e ad astenersi da ogni
interferenza con l'indipendenza editoriale e
l'autonomia istituzionale delle emittenti
pubbliche, secondo le indicazioni dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa;
ad adottare ogni iniziativa di competenza al fine
di rimuovere l'incompatibilità, ad avviso dei
firmatari del presente atto di indirizzo
clamorosa, in cui versa il Presidente del
Consiglio per effetto dell'interim del Ministero
dello sviluppo economico;
a recepire nello schema di contratto di servizio
tra Ministero dello sviluppo economico e Rai
per il triennio 2010-2012, le indicazioni
contenute nel parere della Commissione
parlamentare di indirizzo e vigilanza dei servizi
radiotelevisivi del 9 giugno 2010 - in particolare
per quanto attiene alla definizione degli
indicatori di verifica della qualità
dell'informazione;
a rendere effettive le condizioni affinché
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
possa svolgere con maggiore efficacia ed
indipendenza la verifica dell'adempimento dei
compiti del servizio pubblico radiotelevisivo, ex
articolo 48 del decreto legislativo 177 del 2005.
(1-00441)
«Giulietti, Zaccaria, Tabacci, Evangelisti,
Nicco, Soro, Beltrandi, Gentiloni Silveri, Meta,
Bressa, Peluffo, Rosato, Garofani, Rao».
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