PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BERSANI, FRANCESCHINI, META, GHIZZONI, AGOSTINI,
ALBONETTI, AMICI, ARGENTIN, BENAMATI, BOBBA,
BOCCI, BOCCIA, BOCCUZZI, BOFFA, BORDO, BRAGA,
BRANDOLINI, BURTONE, CALVISI, CARELLA, MARCO CARRA,
CASTAGNETTI, CAUSI, CAVALLARO, CECCUZZI, CENNI,
CODURELLI, COSCIA, DAMIANO, DE BIASI, DE PASQUALE,
D'INCECCO, DUILIO, ESPOSITO, FADDA, GIANNI FARINA,
FEDI, FERRANTI, FERRARI, FONTANELLI, FRONER,
GARAVINI, GATTI, GINEFRA, GINOBLE, GIOVANELLI,
GNECCHI, GOZI, GRASSI, IANNUZZI, LAGANÀ FORTUGNO,
LARATTA, LENZI, LOVELLI, MARAN, MARANTELLI,
MARCHI, MARCHIONI, MARIANI, MARTELLA, PIERDOMENICO
MARTINO, MATTESINI, MAZZARELLA, MIGLIOLI, MIOTTO,
MOGHERINI REBESANI, MOSCA, MOSELLA, MURER,
NACCARATO, NANNICINI, NICOLAIS, OLIVERIO, PELUFFO,
MARIO PEPE (PD), PICCOLO, PIZZETTI, POLLASTRINI,
POMPILI, PORTA, QUARTIANI, RAMPI, REALACCI, RIGONI,
ROSSA, RUGGHIA, SAMPERI, SCHIRRU, SIRAGUSA,
STRIZZOLO, TIDEI, TOUADI, TULLO, VANNUCCI, VELO,
VENTURA, VIOLA, ZAMPA
Onorevoli Colleghi! — La RAI –
Radiotelevisione italiana Spa, di seguito «RAI»,
è una società per azioni che esercita un'attività
di servizio pubblico. Come altre società per
azioni a partecipazione pubblica, il socio
pubblico nomina (alcuni o tutti) i consiglieri di
amministrazione della società. A differenza, però,
di altre società partecipate dallo Stato, la RAI
è assoggettata attualmente a un regime speciale di gestione dell'azienda che deroga al codice civile in molti e
significativi aspetti: per le nomine, effettuate attraverso il filtro
della Commissione di vigilanza parlamentare; per la gestione, e in
particolare per la dinamica societaria dei rapporti tra il consiglio di
amministrazione, il suo presidente e il direttore generale, nella quale
quest'ultimo esercita poteri «speciali» e costituisce nei fatti il vero
gestore dell'azienda; per una complessità nella gestione unica,
imputabile sia a un diretto intervento del potere politico nella realtà
quotidiana dell'azienda, sia a un succedersi di norme spesso non
coordinate tra loro, che hanno ulteriormente irrigidito l'operatività
della RAI.
Tutto ciò appare particolarmente pregiudizievole per l'azienda
e per il servizio pubblico che questa è chiamata a fornire, in un
momento di radicale cambiamento tecnologico e di mercato in cui la RAI
deve svolgere un ruolo decisivo, anche a garanzia del servizio pubblico.
La «specialità» dell'azienda RAI, innegabile e nei fatti, non
giustifica il mantenimento di un regime che deroghi in modo così
significativo e determinante alla disciplina codicistica e che la prassi
quotidiana dimostra ormai essere inadeguato. È importante e urgente un
ripensamento dell'intera disciplina del sistema pubblico delle
comunicazioni, con riferimento ai profili della pubblicità e del
rapporto tra questa e il canone, al tema delle frequenze e dell'uso
efficiente dello spettro, nonché ai temi della convergenza.
In attesa di realizzare la riforma complessiva del sistema,
alcune semplici modifiche alla disciplina vigente consentono di
intervenire sulla governance della RAI per ricondurre
quest'ultima a una dimensione «normale» in cui operino le norme previste
dal codice civile per la gestione delle società per azioni e in cui il
potere politico faccia «un passo indietro» per consentire all'azienda di
svolgere pienamente il ruolo che le compete nello sviluppo del sistema
delle comunicazioni.
A tal fine si propone di abrogare parte delle norme che oggi
assoggettano la RAI a un regime speciale, sottoponendo l'azienda a una
più piena – anche se ancora non totale – applicazione del codice civile.
In particolare, si propone da un lato di precisare e di specificare i
princìpi generali cui deve ispirarsi il servizio pubblico e, dall'altro,
di intervenire sul modello di gestione dell'azienda, prevedendo un
amministratore delegato (indicato dal consiglio di amministrazione con
maggioranza di due terzi, che svolga l'attività sulla base delle deleghe
che il consiglio stesso riterrà di concedere) che sostituisca l'attuale
direttore generale e un consiglio di amministrazione i cui membri sono
indicati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal Ministro
dell'economia e delle finanze. Il rapporto tra l'amministratore
delegato e il consiglio di amministrazione è radicalmente diverso da
quello tra il direttore generale e il consiglio attuale: si propone,
infatti, che i consiglieri intervengano non nella gestione quotidiana
dell'azienda (di cui si occuperà l'amministratore delegato, anche
avvalendosi di un comitato consultivo composto da dirigenti
dell'azienda), ma solo sulle questioni fondamentali legate ai piani
editoriali, industriali e di bilancio.
I candidati consiglieri devono rispondere a requisiti di
professionalità e di esperienza e saranno sottoposti ad audizioni
parlamentari prima dell'eventuale nomina. Il mandato dei consiglieri di
amministrazione è di sei anni: il minimo per consentire di operare
efficacemente su un periodo temporale medio, necessario nella fase
attuale.
Infine, si abrogano espressamente le norme, ormai
disapplicate, che prevedevano modalità specifiche per una
privatizzazione della RAI.
Art. 1. (Princìpi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo).
1.
All'articolo 45 del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
L'informazione, l'educazione, la cultura e
l'intrattenimento diffusi nel territorio nazionale
mediante i mezzi di comunicazione elettronica nel
rispetto del pluralismo delle idee e con una
programmazione di qualità, con obiettività e
completezza nei servizi informativi, costituiscono
un diritto dei cittadini garantito dal secondo
comma dell'articolo 3 e dall'articolo 21 della
Costituzione»;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Il servizio pubblico radiotelevisivo diffuso
mediante i mezzi di comunicazione elettronica
costituisce un'attività riservata allo Stato,
esercitata da una società per azioni di proprietà
pubblica che lo svolge sulla base di un contratto
nazionale di servizio stipulato con il Ministero e
di contratti di servizio regionali e, per le
province autonome di Trento e di Bolzano,
provinciali, con i quali sono individuati i
diritti e gli obblighi della società
concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni
tre anni».
Art. 2. (Organizzazione e amministrazione della
società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo).
1.
All'articolo 49 del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Gli amministratori della società concessionaria
del servizio pubblico devono possedere una
competenza professionale specifica per essersi
distinti in attività economiche, scientifiche,
giuridiche, umanistiche o comunicative. A tal
fine, prima di essere nominati, devono essere
sentiti in pubblica audizione dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Non possono
essere nominati componenti coloro che nel biennio
precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi
di governo, incarichi elettivi politici o ruoli o
uffici di rappresentanza nei partiti politici,
sono stati componenti del collegio di un'autorità
indipendente o che, in relazione alle cariche
assunte nel biennio precedente alla nomina,
permangono portatori di interessi in conflitto con
l'esercizio della funzione di consigliere di
amministrazione della RAI – Radiotelevisione
italiana Spa. Ove siano lavoratori dipendenti essi
sono, a richiesta, collocati in aspettativa non
retribuita per la durata del mandato. Il mandato
dei membri del consiglio di amministrazione, che
non sono rieleggibili, dura sei anni»;
b)
al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il presidente del consiglio di
amministrazione ha la rappresentanza legale della
società, presiede il consiglio di amministrazione
ed esercita la sorveglianza sull'andamento della
gestione aziendale ai fini del raggiungimento
degli scopi sociali e per l'attuazione degli
indirizzi della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi»;
c)
al comma 6, le parole da: «le liste possono
essere presentate» fino alla fine del comma sono
soppresse;
d)
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis.
Il consiglio di amministrazione della società
concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo è composto da nove membri, di cui
quattro indicati dalla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, che li elegge con il voto
limitato a uno, due indicati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, due
indicati dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani e uno indicato dal Ministro dell'economia
e delle finanze che, designato con il voto
favorevole di almeno sei dei membri del consiglio
di amministrazione, svolge le funzioni di
consigliere di amministrazione delegato. Il
consiglio di amministrazione, con la maggioranza
di almeno sei componenti, può revocare l'incarico
al consigliere delegato, che decade dalla carica
di componente del medesimo consiglio.
8-ter.
L'amministratore delegato presenta al consiglio di
amministrazione, per l'approvazione, il piano
industriale, il piano editoriale e il bilancio e
decide sulle nomine dei direttori di rete, del
personale e delle testate giornalistiche. In sede
di prima attuazione della presente disposizione,
entro centottanta giorni dalla sua nomina,
l'amministratore delegato presenta al consiglio di
amministrazione un piano di riorganizzazione
dell'azienda che tiene conto anche dell'evoluzione
tecnologica e di mercato e che prevede
l'istituzione di un comitato consultivo costituito
da dirigenti di primo livello per la gestione
aziendale e per l'elaborazione delle strategie»;
e) i commi 9, 10, 11, 12 e 13 sono
abrogati.
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