Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
Home Curriculum Blog Mappa del sito E-mail Storico

Documenti

Camera dei Deputati - XVI Legislatura - Proposta di legge n. 3629
Modifiche agli articoli 45 e 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di disciplina della società concessionaria RAI – Radiotelevisione italiana Spa

Presentata il 14 luglio 2010
PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERSANI, FRANCESCHINI, META, GHIZZONI, AGOSTINI, ALBONETTI, AMICI, ARGENTIN, BENAMATI, BOBBA, BOCCI, BOCCIA, BOCCUZZI, BOFFA, BORDO, BRAGA, BRANDOLINI, BURTONE, CALVISI, CARELLA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CAUSI, CAVALLARO, CECCUZZI, CENNI, CODURELLI, COSCIA, DAMIANO, DE BIASI, DE PASQUALE, D'INCECCO, DUILIO, ESPOSITO, FADDA, GIANNI FARINA, FEDI, FERRANTI, FERRARI, FONTANELLI, FRONER, GARAVINI, GATTI, GINEFRA, GINOBLE, GIOVANELLI, GNECCHI, GOZI, GRASSI, IANNUZZI, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LENZI, LOVELLI, MARAN, MARANTELLI, MARCHI, MARCHIONI, MARIANI, MARTELLA, PIERDOMENICO MARTINO, MATTESINI, MAZZARELLA, MIGLIOLI, MIOTTO, MOGHERINI REBESANI, MOSCA, MOSELLA, MURER, NACCARATO, NANNICINI, NICOLAIS, OLIVERIO, PELUFFO, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, PIZZETTI, POLLASTRINI, POMPILI, PORTA, QUARTIANI, RAMPI, REALACCI, RIGONI, ROSSA, RUGGHIA, SAMPERI, SCHIRRU, SIRAGUSA, STRIZZOLO, TIDEI, TOUADI, TULLO, VANNUCCI, VELO, VENTURA, VIOLA, ZAMPA

Onorevoli Colleghi! — La RAI – Radiotelevisione italiana Spa, di seguito «RAI», è una società per azioni che esercita un'attività di servizio pubblico. Come altre società per azioni a partecipazione pubblica, il socio pubblico nomina (alcuni o tutti) i consiglieri di amministrazione della società. A differenza, però, di altre società partecipate dallo Stato, la RAI è assoggettata attualmente a un regime speciale di gestione dell'azienda che deroga al codice civile in molti e significativi aspetti: per le nomine, effettuate attraverso il filtro della Commissione di vigilanza parlamentare; per la gestione, e in particolare per la dinamica societaria dei rapporti tra il consiglio di amministrazione, il suo presidente e il direttore generale, nella quale quest'ultimo esercita poteri «speciali» e costituisce nei fatti il vero gestore dell'azienda; per una complessità nella gestione unica, imputabile sia a un diretto intervento del potere politico nella realtà quotidiana dell'azienda, sia a un succedersi di norme spesso non coordinate tra loro, che hanno ulteriormente irrigidito l'operatività della RAI.
      Tutto ciò appare particolarmente pregiudizievole per l'azienda e per il servizio pubblico che questa è chiamata a fornire, in un momento di radicale cambiamento tecnologico e di mercato in cui la RAI deve svolgere un ruolo decisivo, anche a garanzia del servizio pubblico.
      La «specialità» dell'azienda RAI, innegabile e nei fatti, non giustifica il mantenimento di un regime che deroghi in modo così significativo e determinante alla disciplina codicistica e che la prassi quotidiana dimostra ormai essere inadeguato. È importante e urgente un ripensamento dell'intera disciplina del sistema pubblico delle comunicazioni, con riferimento ai profili della pubblicità e del rapporto tra questa e il canone, al tema delle frequenze e dell'uso efficiente dello spettro, nonché ai temi della convergenza.
      In attesa di realizzare la riforma complessiva del sistema, alcune semplici modifiche alla disciplina vigente consentono di intervenire sulla governance della RAI per ricondurre quest'ultima a una dimensione «normale» in cui operino le norme previste dal codice civile per la gestione delle società per azioni e in cui il potere politico faccia «un passo indietro» per consentire all'azienda di svolgere pienamente il ruolo che le compete nello sviluppo del sistema delle comunicazioni.
      A tal fine si propone di abrogare parte delle norme che oggi assoggettano la RAI a un regime speciale, sottoponendo l'azienda a una più piena – anche se ancora non totale – applicazione del codice civile. In particolare, si propone da un lato di precisare e di specificare i princìpi generali cui deve ispirarsi il servizio pubblico e, dall'altro, di intervenire sul modello di gestione dell'azienda, prevedendo un amministratore delegato (indicato dal consiglio di amministrazione con maggioranza di due terzi, che svolga l'attività sulla base delle deleghe che il consiglio stesso riterrà di concedere) che sostituisca l'attuale direttore generale e un consiglio di amministrazione i cui membri sono indicati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il rapporto tra l'amministratore delegato e il consiglio di amministrazione è radicalmente diverso da quello tra il direttore generale e il consiglio attuale: si propone, infatti, che i consiglieri intervengano non nella gestione quotidiana dell'azienda (di cui si occuperà l'amministratore delegato, anche avvalendosi di un comitato consultivo composto da dirigenti dell'azienda), ma solo sulle questioni fondamentali legate ai piani editoriali, industriali e di bilancio.
      I candidati consiglieri devono rispondere a requisiti di professionalità e di esperienza e saranno sottoposti ad audizioni parlamentari prima dell'eventuale nomina. Il mandato dei consiglieri di amministrazione è di sei anni: il minimo per consentire di operare efficacemente su un periodo temporale medio, necessario nella fase attuale.
      Infine, si abrogano espressamente le norme, ormai disapplicate, che prevedevano modalità specifiche per una privatizzazione della RAI.

Art. 1. (Princìpi del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

      1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. L'informazione, l'educazione, la cultura e l'intrattenimento diffusi nel territorio nazionale mediante i mezzi di comunicazione elettronica nel rispetto del pluralismo delle idee e con una programmazione di qualità, con obiettività e completezza nei servizi informativi, costituiscono un diritto dei cittadini garantito dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 21 della Costituzione»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo diffuso mediante i mezzi di comunicazione elettronica costituisce un'attività riservata allo Stato, esercitata da una società per azioni di proprietà pubblica che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni».

 

Art. 2. (Organizzazione e amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

      1. All'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, 

n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Gli amministratori della società concessionaria del servizio pubblico devono possedere una competenza professionale specifica per essersi distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, umanistiche o comunicative. A tal fine, prima di essere nominati, devono essere sentiti in pubblica audizione dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Non possono essere nominati componenti coloro che nel biennio precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi di governo, incarichi elettivi politici o ruoli o uffici di rappresentanza nei partiti politici, sono stati componenti del collegio di un'autorità indipendente o che, in relazione alle cariche assunte nel biennio precedente alla nomina, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di consigliere di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana Spa. Ove siano lavoratori dipendenti essi sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione, che non sono rieleggibili, dura sei anni»;

          b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»;

          c) al comma 6, le parole da: «le liste possono essere presentate» fino alla fine del comma sono soppresse;

          d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
      «8-bis. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto da nove membri, di cui quattro indicati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che li elegge con il voto limitato a uno, due indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due indicati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e uno indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze che, designato con il voto favorevole di almeno sei dei membri del consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di consigliere di amministrazione delegato. Il consiglio di amministrazione, con la maggioranza di almeno sei componenti, può revocare l'incarico al consigliere delegato, che decade dalla carica di componente del medesimo consiglio.
      8-ter. L'amministratore delegato presenta al consiglio di amministrazione, per l'approvazione, il piano industriale, il piano editoriale e il bilancio e decide sulle nomine dei direttori di rete, del personale e delle testate giornalistiche. In sede di prima attuazione della presente disposizione, entro centottanta giorni dalla sua nomina, l'amministratore delegato presenta al consiglio di amministrazione un piano di riorganizzazione dell'azienda che tiene conto anche dell'evoluzione tecnologica e di mercato e che prevede l'istituzione di un comitato consultivo costituito da dirigenti di primo livello per la gestione aziendale e per l'elaborazione delle strategie»;

          e) i commi 9, 10, 11, 12 e 13 sono abrogati.

Top - Indice della sezione - Home

© Manlio Cammarata 2010

Informazioni di legge