Disegno di legge S1512 - Approvato dalla Camera dei
deputati il 17 aprile 2007
SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N. 1512
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro della giustizia
(MASTELLA)
di concerto col Ministro dellinterno
(AMATO)
e col Ministro delleconomia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)
(V. Stampato Camera n. 1638)
approvato dalla Camera dei deputati il 17 aprile 2007
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
19 aprile 2007
Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e
ambientali e di pubblicità degli atti di indagine
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche allarticolo 114 del codice di
procedura penale)
1. Allarticolo 114 del codice
di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione,
anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo
del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più
coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero
fino al termine delludienza preliminare»;
b) dopo il comma
2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È vietata la pubblicazione,
anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli
atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico
o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione
delle indagini preliminari ovvero fino al termine delludienza preliminare.
2-ter. È vietata la
pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste
e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è
tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona
sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza
dellordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per
le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis»;
c) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Se si procede al dibattimento,
non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del
fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza
in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli
atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica
udienza»;
d) il comma 7 è
sostituito dal seguente:
«7. Salvo quanto previsto dai commi
2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del
contenuto degli atti non coperti dal segreto».
Art. 2.
(Modifica allarticolo 220 del codice di
procedura penale)
1. Allarticolo 220 del codice
di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La perizia sui documenti di
cui allarticolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso
in cui venga dedotta o comunque rilevata lincompletezza o la contraddittorietà
dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi
dellarticolo 240-ter; le attività peritali devono in
tale caso essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta
necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».
Art. 3.
(Introduzione degli articoli 240-bis e
240-ter del codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 240 del codice
di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 240-bis. - (Documenti relativi a
intercettazioni e raccolte di dati illecite). 1. I documenti
che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche,
informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti
redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere
acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, tranne che
come corpo del reato. Essi sono custoditi nellarchivio riservato
previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268.
2. Salvo quanto previsto dallarticolo
240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti
sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti
con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica.
Delle relative operazioni è redatto verbale.
Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del
verbale di consistenza). 1. Quando vengono acquisiti al procedimento
i documenti costituenti corpo del reato di cui allarticolo 240-bis,
il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le
indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza
di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette
anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati
accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare
il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di
novanta giorni.
2. Il giudice fissa ludienza
in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione
dei documenti di cui al comma 1, per accertare:
a) la tipologia
dei documenti e dei dati in essi raccolti;
b) i
soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.
3. Il procedimento si svolge nelle forme
previste dallarticolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. Lavviso della
data fissata per ludienza è comunicato, almeno tre giorni
prima, al pubblico ministero; esso è notificato, entro lo stesso
termine, allimputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati.
Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al
giorno delludienza i documenti restano depositati in cancelleria,
con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso
vietato il rilascio di copia degli stessi.
4. Delle operazioni effettuate
è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può
in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma
2.
5. Il verbale di cui al comma
4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dellarticolo
431, comma 1, lettera h-bis).
6. Allesito delle operazioni,
i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi
nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo
268. Si applicano le disposizioni dellarticolo 269, comma 2».
Art. 4.
(Modifica allarticolo 266 del codice di
procedura penale)
1. Allarticolo 266, comma 1,
del codice di procedura penale, la parola: «telecomunicazione»
è sostituita dalla seguente: «comunicazione».
Art. 5.
(Modifica allarticolo 266-bis
del codice di procedura penale)
1. Allarticolo 266-bis del
codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle intercettazioni di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni telefoniche».
Art. 6.
(Introduzione degli articoli 266-ter e
266-quater del codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 266-bis
del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 266-ter. - (Intercettazioni di corrispondenza
postale). 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non
interrompono il corso della spedizione.
Art. 266-quater. - (Riprese visive).
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nellarticolo 266,
comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni
di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b)
alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni
che si svolgono nei luoghi di cui allarticolo 614 del codice penale.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera
a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici
sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al
comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi
pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».
Art. 7.
(Modifiche allarticolo 267 del codice di
procedura penale)
1. Allarticolo 267 del codice
di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede
al giudice per le indagini preliminari lautorizzazione a disporre
le operazioni previste dallarticolo 266. Lautorizzazione è
data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità
dei risultati dellintercettazione ai sensi dellarticolo 271,
comma 1, lautonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi
di reato e della circostanza che lintercettazione sia assolutamente
indispensabile per la prosecuzione delle indagini»;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi
è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lintercettazione
con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque
non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La
motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica
lurgenza dellintercettazione. Il giudice, entro quarantotto
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi
del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato
nel termine stabilito, lintercettazione non può essere proseguita
e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;
c) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero
che dispone lintercettazione indica le modalità e la durata
delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile
dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva
massima non superiore a tre mesi qualora permangano i presupposti indicati
nel comma 1. Tale durata può essere superata solo qualora siano
emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati
nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento
di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto,
il pubblico ministero individua lufficiale di polizia giudiziaria
responsabile del corretto adempimento delle operazioni»;
d) dopo il comma
3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La durata dellintercettazione
di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui allarticolo
614 del codice penale non può essere prorogata più di due
volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione
ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente
indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati
nel comma 1.
3-ter. Resta fermo quanto previsto
dallarticolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive
modificazioni, e dallarticolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001,
n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001,
n. 438, e successive modificazioni»;
e) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato
tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo
lordine cronologico, la data e lora di emissione e la data
e lora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che
dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e,
per ciascuna intercettazione, linizio e il termine delle operazioni».
Art. 8.
(Introduzione dellarticolo 267-bis del
codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 267 del codice
di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati
relativi al traffico telefonico). 1. Nel corso delle indagini
preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso
il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza
del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini
preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può
richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate
al proprio assistito con le modalità indicate dallarticolo
391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini
preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato
del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dellimputato,
della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».
Art. 9.
(Modifiche allarticolo 268 del codice di
procedura penale)
1. Allarticolo 268 del codice
di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di registrazione
sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri
di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso
le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello.
Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute
mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente
procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero,
presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
b) dopo il comma
3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. I verbali e le registrazioni
sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine
di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono
custoditi in un apposito archivio riservato.
3-quater. Ai procuratori generali
presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente
competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e
ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di
ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi da 4
a 8 sono abrogati.
2. Al fine di garantire la concreta rispondenza
degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure
della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente
legge, il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della stessa legge, con proprio decreto, adottato di
concerto con il Ministro delle comunicazioni, definisce le procedure e
le specifiche tecniche degli apparati, indicando lente che deve provvedere
alla loro omologazione.
3. Allattuazione del comma 2
si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già
disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 10.
(Introduzione degli articoli 268-bis,
268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies
del codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 268 del codice
di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione
dei verbali e delle registrazioni). 1. Entro cinque giorni dalla
conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la
segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che
ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza.
Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato,
convalidato o prorogato lintercettazione nonché le relative
richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata lutilizzazione
e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti
o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nellarchivio
riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268.
2. Gli atti rimangono depositati
per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a
cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
3. Il giudice può autorizzare
il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre
la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare
grave pregiudizio per le indagini.
4. Ai difensori delle parti
è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma
2, hanno facoltà:
a) di esaminare
gli atti depositati e quelli custoditi nellarchivio riservato previsto
dal comma 3-ter dellarticolo 268;
b)
di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nellarchivio
riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268, ovvero
di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
c)
di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle
quali chiedono lacquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d)
di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono
irrilevanti o di cui sia vietata lutilizzazione.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2,
il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza
lacquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui
non è vietata lutilizzazione. Il giudice può sempre
esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nellarchivio
riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268.
6. La documentazione depositata
della quale il giudice non ha disposto lacquisizione è immediatamente
restituita al pubblico ministero e custodita nellarchivio riservato
previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268.
7. Le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi
al traffico telefonico.
8. I difensori delle parti
possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta
lacquisizione.
9. I difensori, fino a quando
non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1
dellarticolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni
custoditi nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter
dellarticolo 268, secondo le modalità di cui allarticolo
89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni).
1. Il giudice, compiute le formalità di cui allarticolo
268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni
ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine
delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento
dellincarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero
e sono custoditi nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter
dellarticolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di
conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle
indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi
di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle
conversazioni.
2. Le trascrizioni delle registrazioni
e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dellarticolo
431.
3. Delle trascrizioni e delle
stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.
Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni
nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero,
anche prima del deposito previsto dallarticolo 268-bis, comma
1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre
la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto,
ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai
sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle
parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei
alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti
identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni
delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio allaccertamento
dei fatti per cui si procede.
2. Quando il giudice deve adottare
una decisione prima del deposito previsto dallarticolo 268-bis,
comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle
conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta
alle indagini, e di cui non è vietata lutilizzazione.
3. Il giudice dispone lacquisizione
delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti
di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite
nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo
268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore
hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 4 e 8 dellarticolo 268-bis.
4. Sono soggette ad autorizzazione
del pubblico ministero le seguenti attività:
a) la stampa dei
dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata
dallannotazione del numero delle pagine stampate;
b)
la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici
e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata
dallannotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del
giorno e dellora di trasmissione e ricezione.
Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione
di conversazioni disposti dal giudice). 1. Dopo la chiusura
delle indagini preliminari e nelludienza preliminare il giudice,
ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche dufficio
lesame dei verbali e lascolto delle registrazioni custodite
nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo
268. Allesito può disporre con ordinanza lacquisizione
delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la
trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
2. Nel corso del dibattimento,
il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle
parti, lacquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute
prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di
cui allarticolo 268-ter.
Art. 268-sexies. - (Avviso a persone non indagate).
1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero
dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine
alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni
telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi
da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati
in procedimenti connessi o collegati, dellavvenuta intercettazione.
2. Lavviso contiene la
mera notizia dellavvenuta intercettazione, la durata e il numero
dellutenza intercettata, nonché lindicazione della facoltà
di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dellarticolo
269, comma 2.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei casi in cui
si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice,
nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies
del codice penale;
b)
se dagli atti di indagine risulti che lutenza è stata comunque
utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti
connessi o collegati;
c)
se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma
1 sia stata acquisita al procedimento».
2. Allarticolo 6, comma 2, della legge 20
giugno 2003, n. 140, le parole: «di cui allarticolo 268,
comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli
268-bis e seguenti».
Art. 11.
(Modifiche allarticolo 269 del codice di
procedura penale)
1. Allarticolo 269 del codice
di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti
le registrazioni sono conservati integralmente nellarchivio riservato
previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268»;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dallarticolo
271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più
soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione,
fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali
si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione
della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione
non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne
la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza.
Sullistanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione
anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».
Art. 12.
(Modifica allarticolo 270 del codice di
procedura penale)
1. Il comma 2 dellarticolo 270
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dellutilizzazione
prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni
sono trasmessi allautorità competente per il diverso procedimento.
Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter,
268-quater e 268-quinquies».
Art. 13.
(Modifica allarticolo 293 del codice di
procedura penale)
1. Dopo il primo periodo del comma
3 dellarticolo 293 del codice di procedura penale è inserito
il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni
relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del
pubblico ministero».
Art. 14.
(Modifica allarticolo 295 del codice di
procedura penale)
1. Il comma 3 dellarticolo 295
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di agevolare le ricerche
del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le
modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre
lintercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di
altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater,
268-quinquies, 269 e 270».
Art. 15.
(Introduzione dellarticolo 329-bis del
codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 329 del codice
di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per
le intercettazioni). 1. I verbali, le registrazioni e i supporti
relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche custoditi nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter
dellarticolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis,
268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché
la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono
dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche
o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti
attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento,
sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al
procedimento come corpo del reato ai sensi dellarticolo 240-bis,
sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari
ovvero fino al termine delludienza preliminare».
Art. 16.
(Modifica allarticolo 380 del codice di
procedura penale)
1. Allarticolo 380, comma 2,
del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita
la seguente:
«f-bis) delitti
di riciclaggio previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del
codice penale».
Art. 17.
(Modifica allarticolo 431 del codice di
procedura penale)
1. Allarticolo 431, comma 1,
del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta
la seguente:
«h-bis) il
verbale di cui allarticolo 240-ter, comma 4».
Art. 18.
(Modifiche allarticolo 89 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni
per le prestazioni a fini di giustizia)
1. Allarticolo 89 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;
b)
al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni
e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
c)
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica
designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della
tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui allarticolo
267, comma 5, del codice, e dellarchivio riservato, previsto dal
comma 3-ter dellarticolo 268 del codice, nel quale sono custoditi
i verbali e i supporti.
2-ter. Il funzionario di cui
al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due
mesi lelenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».
2. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori
per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste
di intercettazioni ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi
al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie
e le relative modalità di pagamento sono disciplinati con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone
annuo. La determinazione dei suddetti costi non può in nessun caso
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, rispetto
a quelli derivanti dallapplicazione del listino di cui al comma 3.
3. Fino allemanazione del decreto
di cui al comma 2 continua ad applicarsi il listino approvato con decreto
del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001.
Art. 19.
(Introduzione dellarticolo 89-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale)
1. Dopo larticolo 89 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito
il seguente:
«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle
intercettazioni). 1. Presso la procura della Repubblica è
istituito larchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo
268 del codice.
2. Larchivio è
tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore
della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da
assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati
dal procuratore della Repubblica, allarchivio possono accedere, nei
casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è
annotato in apposito registro, con lindicazione della data, dellora
iniziale e finale dellaccesso e degli atti contenuti nellarchivio
di cui è stata presa conoscenza.
4. Nei casi previsti dalla
legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente
con apparecchi a disposizione dellarchivio».
Art. 20.
(Introduzione dellarticolo 90-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale)
1. Nel capo VI del titolo I delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo
larticolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di
amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali).
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della
Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese
di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche
e ambientali effettuate nellanno precedente. Ai fini del controllo
sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro
della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
Art. 21.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) larticolo
379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita
di segreti inerenti a un procedimento penale). Chiunque rivela
indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti
dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio
ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi
modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se il fatto è commesso per
colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione
fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo
e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente,
da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni
nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal
pubblico ministero ai sensi dellarticolo 391-quinquies del
codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre
anni»;
b) dopo larticolo
617-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad
atti del procedimento penale). Chiunque mediante modalità
o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento
penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione
da uno a tre anni.
Art. 617-octies. - (Detenzione
di documenti illecitamente formati o acquisiti). Fuori dei casi
di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del
presente codice e allarticolo 167 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
chiunque, avendo consapevolezza dellillecita formazione, acquisizione
o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti
a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche,
illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso
la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni.
Art. 617-novies. - (Rivelazione
del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto
o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita
di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni.
Se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena
è della reclusione da uno a cinque anni»;
c) allarticolo
684:
1)
al primo comma, le parole: «o a guisa dinformazione» sono
sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto» e le parole da:
«con lammenda» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «con lammenda da euro 10.000 a euro 100.000»;
2)
dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La condanna importa la pubblicazione della
sentenza a norma dellarticolo 36».
Art. 22.
(Modifiche al codice in materia di protezione
dei dati personali)
1. Al codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) larticolo
132 è sostituito dal seguente:
«Art. 132. - (Conservazione di dati di
traffico per altre finalità). 1. Fermo restando quanto
previsto dallarticolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico,
inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati
dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento
e repressione dei reati; per le medesime finalità, i dati relativi
al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,
sono conservati dal fornitore per sei mesi.
2. Decorsi i termini di cui
al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti
le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori
ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque
i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi
per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti
di cui allarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici
o telematici.
3. I dati sono acquisiti presso
il fornitore con le modalità di cui allarticolo 267-bis
del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal
comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui allarticolo 8,
comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante.
4. Il trattamento dei dati
per le finalità di cui allarticolo 267-bis del codice
di procedura penale è effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dellinteressato prescritti ai sensi dellarticolo
17 del presente codice, volti anche a:
a) prevedere in
ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione
degli incaricati del trattamento di cui allallegato B;
b)
disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una
volta decorsi i termini di cui al comma 1;
c)
individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici
incaricati del trattamento in modo tale che, decorsi i termini di cui al
comma 1, lutilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di
cui al comma 2 e allarticolo 7;
d)
indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati,
decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2»;
b) allarticolo
139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite
le seguenti: «ferma restando lapplicazione delle sanzioni di
cui allarticolo 164-bis,»;
c)
dopo larticolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità
giornalistiche). 1. In caso di diffusione o comunicazione di
dati per le finalità di cui allarticolo 136, in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia
adottato ai sensi dellarticolo 139, comma 1, è applicata la
sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto,
della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione
riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale
è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario,
anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le
modalità indicate dallordinanza, a spese dei responsabili.
2. Il Consiglio nazionale e
il competente consiglio dellordine dei giornalisti, nonché,
ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far
pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dellarticolo
18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Garante trasmette al
Consiglio nazionale dellordine dei giornalisti lordinanza di
cui al comma 1 per lapplicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;
d) allarticolo
165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti:
«162, 164 e 164-bis».
Art. 23.
(Modifiche allarticolo 4 del decreto-legge
22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 2006, n. 281)
1. Allarticolo 4 del decreto-legge
22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo
periodo, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti:
«o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti
di cui al comma 2 dellarticolo 240 del codice di procedura penale»
sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui allarticolo
240-bis del codice di procedura penale»;
b) al
comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Agli
effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati
con quelli di cui allarticolo 240-bis del codice di procedura
penale fa fede il verbale di cui allarticolo 240-ter, comma
4, dello stesso codice. Si applicano le norme previste dagli articoli da
737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica larticolo
40, terzo comma, dello stesso codice»;
c) al
comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.
Art. 24.
(Abrogazioni)
1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dellarticolo
240 e il comma 1-bis dellarticolo 512 del codice di procedura
penale sono abrogati.
2. Larticolo 9 della legge 8
aprile 1974, n. 98, è abrogato.
3. Allarticolo 96 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, al comma 2, il secondo
e il terzo periodo sono soppressi, e il comma 4 è abrogato.
4. Larticolo 3 del decreto-legge
22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 2006, n. 281, è abrogato.
Art. 25.
(Regime transitorio)
1. Le disposizioni della presente
legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata
in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma
3 dellarticolo 268 del codice di procedura penale, come modificato
dallarticolo 9 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi
dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia
che dispone lentrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica
di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione
le disposizioni del comma 3 dellarticolo 268 del codice di procedura
penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 26.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione
dellarticolo 268 del codice di procedura penale, come modificato
dallarticolo 9 della presente legge, pari a 820.000 euro per lanno
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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