Articolo 1 – Dismissione di Rai Radiotelevisione
Italiana Spa
L'articolo 21 della Legge 3 maggio
2004, n. 112 è sostituito dal seguente:
“1. Entro il 30 giugno 2011 è avviato, ad opera del
Ministero per lo Sviluppo Economico di concerto con il
Ministero dell'Economia, il procedimento per l’alienazione
della partecipazione dello Stato nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Tale alienazione
avviene mediante offerta pubblica di vendita, in
conformità al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni. Nel rispetto dei suddetti
termini, con una o più deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica sono
definiti i tempi, le modalità di presentazione, le
condizioni e gli altri elementi dell’offerta o delle
offerte pubbliche di vendita, anche relative a
specifici rami d’azienda, di cui al presente comma.
La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le
quote deve concludersi entro e non oltre il 31
dicembre 2011.
2. I proventi derivanti dalle
operazioni di collocamento sul mercato di azioni
ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono
destinati per il 100 per cento al Fondo per l’ammortamento
dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre
1993, n. 432, e successive modificazioni.”
Articolo 2 – Modificazioni al
Testo Unico della Radiotelevisione
1. L'articolo 38 del Decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal
seguente:
“Articolo 38
1. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da
parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti
televisivi in ambito nazionale non può eccedere il 15
per cento dell’orario giornaliero di programmazione
ed il 18 per cento di ogni ora; un’eventuale
eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora
antecedente o successiva. Un identico limite è
fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo
29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici
bacini di utenza, con riferimento al tempo di
programmazione in contemporanea.
2. La trasmissione di messaggi
pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti e
dei fornitori di contenuti non può eccedere, per ogni
ora di programmazione, rispettivamente il 18 per cento
per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il
25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora
nazionale o locale da parte di emittente a carattere
comunitario. Un’eventuale eccedenza di messaggi
pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento
nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora
antecedente o in quella successiva.
3. Fermo restando il limite di
affollamento orario di cui al comma 2, per le
emittenti ed i fornitori di contenuti radiofonici in
ambito locale il tempo massimo di trasmissione
quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano
comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è
del 35 per cento.ù
4. La trasmissione di messaggi
pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei
fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non
può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni
giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza,
comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora,
deve essere recuperata nell’ora antecedente o
successiva. 5. Il tempo massimo di trasmissione
quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle
emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in
ambito nazionale è portato al 20 per cento se
comprende forme di pubblicità diverse dagli spot
pubblicitari come le offerte fatte direttamente al
pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del
noleggio di prodotti oppure della fornitura di
servizi, fermi restando i limiti di affollamento
giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot
pubblicitari. Per i medesimi fornitori ed emittenti il
tempo di trasmissione dedicato a tali forme di
pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve
comunque superare un’ora e dodici minuti al giorno.
6. Per quanto riguarda le emittenti ed i fornitori di
contenuti televisivi in ambito locale, il tempo
massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicità, qualora siano comprese altre forme di
pubblicità di cui al comma 6, come le offerte fatte
direttamente al pubblico, è portato al 40 per cento,
fermo restando il limite di affollamento orario e
giornaliero per gli spot di cui al comma 5. Il limite
del 40 per cento non si applica alle emittenti ed ai
fornitori di contenuti in ambito locale che si siano
impegnati a trasmettere televendite per oltre l’80
per cento della propria programmazione.
7. La pubblicità locale è
riservata alle emittenti ed ai fornitori di contenuti
in ambito locale. Le emittenti ed i fornitori di
contenuti in ambito nazionale sono tenuti a
trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente,
e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le
emittenti ed i fornitori autorizzati in base all’articolo
29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità
nazionale, pubblicità locale diversificata per
ciascuna zona oggetto della autorizzazione,
interrompendo temporaneamente l’interconnessione.
8. Sono nulle e si hanno per non
apposte le clausole dei contratti di pubblicità che
impongono alle emittenti ed ai fornitori di contenuti
di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto
ai messaggi pubblicitari.
9. I messaggi pubblicitari, facenti
parte di iniziative promosse da istituzioni, enti,
associazioni di categoria, produttori editoriali e
librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica
nei confronti del libro e della lettura, trasmessi
gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di
contenuti ed emittenti televisive e radiofoniche, non
sono considerati ai fini del calcolo dei limiti
massimi di cui al presente articolo.”
2. L'articolo 45 del Decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal
seguente: 1 “Art. 45 (Definizione dei compiti del
servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta
dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni,
che a tal scopo sente un comitato riunente gli
operatori radiotelevisivi, stabilisce con proprio
provvedimento da rinnovarsi ogni tre anni il
fabbisogno di servizio pubblico radiotelevisivo
generale. Il Ministero dello Sviluppo Economico
stabilisce, nel medesimo provvedimento, gli oneri
minimi di servizio pubblico da applicare alle
emittenti televisive o radiofoniche commerciali
nazionali titolari di concessione o autorizzazione su
frequenze terrestri in tecnica analogica e ai
fornitori di contenuti in ambito nazionale, nella
misura massima di un terzo del fabbisogno di servizio
pubblico radiotelevisivo generale, valutato in termini
di ore di 15
trasmissione. L’Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni fissa i criteri di programmazione e le
fasce orarie per l’adempimento degli oneri minimi di
servizio pubblico, tenendo conto dei livelli di
ascolto e di pubblico, nonché della copertura
territoriale di ciascun canale. Per quanto non coperto
dai predetti oneri, e comunque per una percentuale non
inferiore ai due terzi del fabbisogno totale, valutato
in termini di ore di trasmissione, il Ministero dello
Sviluppo Economico affida per gara, nel rispetto del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e secondo le regole di mercato e
di concorrenza, il servizio pubblico generale
radiotelevisivo nazionale e regionale a uno o più
operatori radiotelevisivi, aventi copertura
territoriale pari ad almeno il 50 per cento in
ciascuna delle regioni e in ciascuna delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Nel contratto
nazionale di servizio stipulato con il Ministero e nei
contratti di servizio regionali e, per le province
autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, sono
individuati i diritti e gli obblighi dei soggetti
concessionari di servizio pubblico radiotelevisivo.
Tali contratti decadono ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale
radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4,
comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e
radiofoniche di pubblico servizio dei soggetti
concessionari o, in caso di oneri, dei soggetti tenuti
a renderlo, con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della
scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all’educazione,
all’informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla
valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche,
televisive, anche in lingua originale, e musicali
riconosciute di alto livello artistico o maggiormente
innovative; tale numero di ore è definito ogni tre
anni con deliberazione dell’Autorità; dal computo
di tali ore sono escluse le trasmissioni di
intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce
orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i
programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e
secondo le modalità indicati dalla legge, in favore
dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e
in assemblee e consigli regionali, delle
organizzazioni associative delle autonomie locali, dei
sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei
movimenti politici, degli enti e delle associazioni
politiche e culturali, delle associazioni nazionali
del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e
linguistici e degli altri gruppi di rilevante
interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione
di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati
alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua,
della cultura e dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione
dei programmi e la diffusione delle più significative
produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la
regione autonoma Friuli - Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità
sociale ovvero di interesse pubblico che siano
richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e la trasmissione di adeguate informazioni sulla
viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti
destinati specificamente ai minori, che tengano conto
delle esigenze e della sensibilità della prima
infanzia e dell’età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici
e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli
stessi;
l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di
pubblica utilità;
m) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall’articolo 38;
n) l’adozione di idonee misure di tutela delle
persone portatrici di handicap sensoriali in
attuazione dell’articolo 4, comma 2;
o) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di
produzione decentrati, in particolare per le finalità
di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione
delle culture e degli strumenti linguistici locali;
p) la realizzazione di attività di insegnamento a
distanza;
q) con riferimento ai soggetti che risultino
concessionari, mediante gara, del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, l'organizzazione degli
stessi con sedi o strutture di produzione in ciascuna
regione italiana e nelle Province Autonome di Trento e
Bolzano.”
3. L'articolo 46 del Decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal
seguente: “Art. 46 (Compiti di pubblico servizio in
ambito regionale e provinciale)
1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi
fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente
titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del
presente testo unico in materia di tutela dell’utente,
sono definiti gli specifici compiti di pubblico
servizio che ciascun soggetto tenuto a fornire il
servizio pubblico generale di radiodiffusione, a
titolo di onere o di concessione, deve adempiere nell’orario
e nella rete di programmazione destinati alla
diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le
province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito
provinciale; è, comunque, garantito un adeguato
servizio di informazione in ambito regionale o
provinciale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa
con il Ministero, specifici contratti di servizio con
soggetti concessionari del servizio pubblico generale
di radiodiffusione per la definizione degli obblighi
di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di
iniziativa economica dei soggetti concessionari, nel
rispetto dell’unità giuridica ed economica dello
Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali e la tutela dell’incolumità e della
sicurezza pubbliche.
3. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre
1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste
carattere di interesse nazionale il servizio pubblico
radiotelevisivo in ambito provinciale.”
4. Al fine di finanziare i costi del servizio pubblico
radiotelevisivo generale di cui all’articolo 45 del
Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come
modificato dalla presente legge, è istituita una
addizionale all'imposta sul reddito delle società di
cui all’articolo 75 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nella misura del 20 per
cento. L'addizionale si applica limitatamente ai
soggetti di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), lett.
q), n. 5 e 6 e lett. r) n. 3, del Decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177. Ai fini del presente articolo,
per trasmissione di spot pubblicitari televisivi e
radiofonici si intendono le attività definite alle
lettere t), u), v), z) e aa) dell'articolo 2 comma 1
del Testo unico della radiotelevisione. L’addizionale
è indeducibile ai fini dell’imposta sul reddito
delle società e si applica alla quota del reddito
complessivo netto proporzionalmente corrispondente
all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti
dalla trasmissione di spot pubblicitari televisivi e
radiofonici da parte dei soggetti di cui al periodo
precedente. Per la dichiarazione, gli acconti, la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il
contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non
disciplinati espressamente, si applicano le
disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per
il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari
al 100 per cento dell’addizionale che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni del presente
articolo nel periodo d'imposta precedente.
5. L'articolo 48 del Decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177 è sostituito dal seguente: 3 “Art. 48
(Verifica dell’adempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella
comunicazione della Commissione delle Comunità
europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15
novembre 2001, relativa all’applicazione delle norme
sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di
radiodiffusione, è affidato all’Autorità il
compito di verificare che il servizio pubblico
generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato
ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo
unico, di ciascun contratto nazionale di servizio e
degli specifici contratti di servizio conclusi con le
regioni e con le province autonome di Trento e di
Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità
del servizio e degli indici di soddisfazione degli
utenti definiti nei contratti medesimi.
2. L’Autorità, nei casi di presunto inadempimento
degli obblighi di cui al comma 1, d’ufficio o su
impulso del Ministero dello Sviluppo Economico ovvero
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica
l’apertura dell’istruttoria al rappresentante
legale del soggetto concessionario ovvero del soggetto
onerato, che ha diritto di essere sentito,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato contestualmente alla notifica e ha
facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase
dell’istruttoria, nonché di essere nuovamente
sentito prima della chiusura di questa.
3. L’Autorità può in ogni fase dell’istruttoria
richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano
in possesso, di fornire informazioni e di esibire
documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre
ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali
e di prenderne copia, anche avvalendosi della
collaborazione di altri organi dello Stato; disporre
perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte
dell’Autorità sono tutelati dal segreto d’ufficio
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorità nell’esercizio
delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
6. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti
richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3
sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria
fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti ovvero a sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono
informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento
vigente.
7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità
ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1,
fissa al soggetto concessionario ovvero al soggetto
onerato il termine, comunque non superiore a trenta
giorni, per l’eliminazione delle infrazioni stesse.
Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della
gravità stessa e della durata dell’infrazione, l’Autorità
dispone, inoltre, l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del
fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della diffida,
fissando i termini, comunque non superiori a trenta
giorni, entro i quali l’impresa deve procedere al
pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al
comma 7, l’Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del
fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata
la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di
importo minimo non inferiore al doppio della sanzione
già applicata con un limite massimo del 3 per cento
del fatturato come individuato al medesimo comma 7,
fissando altresì il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei
casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può
disporre la sospensione dell’attività d’impresa
fino a novanta giorni.
9. L’Autorità dà conto dei risultati del controllo
ogni anno nella relazione annuale.”
6. Il comma 8 dell'articolo 51 del Decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente:
“8. L’Autorità verifica l’adempimento dei
compiti assegnati agli operatori assegnatari di oneri
o appalti del servizio pubblico generale
radiotelevisivo e, in caso di violazioni, applica le
sanzioni, secondo quanto disposto dall’articolo 48.“
Articolo 3 – Abrogazioni
1. Sono abrogate o restano abrogate
le seguenti disposizioni:
- della Legge 3 maggio 2004, n. 112:
- le lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 16;
- gli articoli da 17 a 20;
- del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
- nel comma 1 lettera b) dell'articolo 5, sono
eliminate le parole da “fatto salvo
quanto previsto” a “fornitore di contenuti”;
- i commi 4 e 5 dell'articolo 7; - nel comma 3
dell'articolo 42 sono eliminate le parole “la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”;
- nel comma 5 dell'articolo 42 sono eliminate le
parole da “A partire dal contratto di servizio per
il triennio 2006-2008 “ fino a “formazione dell’infanzia.”
- il comma 8 dell'articolo 42
- nel comma 3 dell'articolo 44, sono eliminate le
parole da “Per le stesse opere la concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva ai
produttori indipendenti una quota minima del 20 per
cento.”;
- gli articoli 47 e 49.
2. E' interamente abrogato il regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 nonché ogni
successiva disposizione riguardante il canone di
abbonamento radiotelevisivo.
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