ARTICOLO 1
REQUISITI PER L'ACCESSO
All'art.29 della Legge 3 febbraio
1963, n.69, aggiungere al primo alinea, dopo le parole
"di cui all'art.32", il seguente comma:
Alla prova di idoneità di cui al comma precedente si
accede con la laurea in una qualsiasi disciplina o
classe unitamente al compimento della pratica
giornalistica da svolgersi in alternativa nell'ambito:
a) di una laurea specialistica o magistrale il cui
percorso formativo biennale sia almeno per il 50 per
cento costituito da attività pratica orientata alla
professione di giornalista e disciplinata sulla base
di convenzioni tra l'università e il Consiglio
nazionale dell' ordine dei giornalisti, che verifica
anche l'effettivo tirocinio professionale svolto;
b) di un master universitario biennale il cui percorso
formativo sia disciplinato sulla base di convenzioni
tra l'università e il Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, che verifica anche l'effettivo
tirocinio professionale svolto;
c) di corsi biennali presso Istituti di formazione al
giornalismo riconosciuti con deliberazione del
Consiglio nazionale dei giornalisti.
ARTICOLO 2
STATUS DI PUBBLICISTA
All'articolo 35 della Legge 3
febbraio 1963 n. 69, dopo il l° comma aggiungere:
"L'iscrizione è subordinata all'effettuazione di
un colloquio presso il consiglio regionale dell'Ordine
cui viene presentata la domanda, concernente le
materie previste dalle lettere d), e) del secondo
comma, art. 44, del DPR 4 febbraio 1965 n. 115 e
successive modificazioni ed integrazioni. La domanda
resta sospesa sino all'esito positivo del colloquio.
L'effettuazione del colloquio può essere sostituita,
dalla frequenza di corsi formativi della durata di
almeno 45 ore organizzati dai consiglio regionali o
dal consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti",
ARTICOLO 3
NORME TRANSITORIE
Dopo l'articolo 32 della L. 3
febbraio 1963, n. 69, aggiungere il seguente 32 bis
1. Sono ammessi agli esami di Stato
di cui all'articolo 32:
a) coloro che alla data di entrata
in vigore del presente regolamento hanno già svolto
il periodo di pratica previsto dal previgente
ordinamento;
b) coloro che sono iscritti nel registro dei
praticanti al compimento del periodo di pratica
previsto dal previgente ordinamento
2. Fino alle sessioni di esame di
Stato dell'anno 2015 sono ammessi alle prove di esame
anche:
a) coloro che, in possesso del titolo di studio
previsto dal previgente ordinamento, svolgono
attività redazionale giornalistica attestata secondo
parametri fissati dal consiglio nazionale dell'Ordine
dei giornalisti, che ne assicura l'applicazione, da
almeno due anni consecutivi in organi di informazione,
quali quotidiani, telegiornali, giornali radio,
periodici, agenzie di stampa, giornali telematici
regolarmente registrati, purché abbiano seguito,
anche via web (e-learning), corsi di formazione
teorica e di aggiornamento sulle aree della durata di
almeno trecento ore complessive, in strutture
abilitate mediante la stipula di convenzione con il
Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
b) coloro che, in possesso del titolo di studio
previsto dal previgente ordinamento, esercitano la
professione giornalistica a tempo pieno e in modo
continuativo da almeno cinque anni, comprovata dalla
presentazione di un congruo numero di pezzi firmati o
di altra documentazione che dimostri l'effettivo e
regolare inserimento nella produzione giornalistica di
una o più testate, secondo parametri fissati dal
Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che
ne assicura l'applicazione e dalla documentazione del
rapporto contrattuale giornalistico esistente, ovvero
dalla documentazione degli avvenuti pagamenti, purché
abbiano seguito, anche via web (e-learning) corsi di
formazione teorica e aggiornamento sulle aree
disciplinari di cui all'articolo 32 comma 4, lettera
a), numero 3), della durata di almeno trecento ore
complessive, in strutture abilitate mediante la
stipula di convenzioni con il Consiglio nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti;
c) Sono altresì ammessi alle prove dell' esame di
Stato, fino alle sessioni dell'anno 2013, coloro che
in possesso del titolo di laurea abbiano svolto presso
aziende editoriali il periodo di pratica previsto dal
previgente ordinamento ovvero siano iscritti nel
registro dei praticanti al compimento del periodo di
pratica previsto dal previgente ordinamento.
ARTICOLO 4
COMPOSIZIONE DEL CN DELL'ORDINE
L'art. 16 della 1. n. 69/1663 è
cosi sostituito:
"la composizione del Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti e le modalità
elettorali per esprimere la rappresentanza saranno
dettate da apposito regolamento che sarà emanato dal
Ministro della Giustizia".
ARTICOLO 5
COMMISSIONE NAZIONALE DEONTOLOGICA
Dopo l'art. 59 della Legge n.
69/1963 aggiungere il seguente art. 59 bis:
“E' istituita una Commissione
nazionale Deontologica competente per le decisioni sui
reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali
in materia disciplinare. Ad essa si applicano le
disposizioni di cui al titolo IV della legge
n.69/1963.
Le deliberazioni della Commissione nazionale
Deontologica che prevedono la sanzione non superiore
alla censura hanno carattere definitivo e possono
essere impugnate ai sensi dell'art. 63 della legge n.
69/1963.
In caso di sanzione superiore alla censura, la
deliberazione della Commissione è sottoposta a
ratifica del Consiglio nazionale secondo le
disposizioni che saranno definite dal regolamento per
i ricorsi”.
Alla lettera b) dell'art. 20 ter del regolamento di
esecuzione dopo le parole " ... di cui all'art.
20, lettera d) della legge, sono aggiunte "ad
eccezione di quelle in materia disciplinare".
ARTICOLO 6
GRAN GIURI' PER LA CORRETTA INFORMAZIONE
Dopo l'art.65 della Legge 69 del
1963 aggiungere il seguente 65bis:
1. E' istituito presso ogni
distretto di Corte di Appello il Giuri per la
correttezza dell’informazione, di seguito denominato
"giurì", composto da cinque membri, dei
quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le
garanzie nelle Comunicazioni, due nominati dal
consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e
uno, con funzioni di presidente, nominato tra i
magistrati di Corte d'Appello.
2)I membri dei Giurì durano in
carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le
cause di incompatibilità previste per i componenti
dell' Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.
3) L'organizzazione e il funzionamento del Giurì
nonché le procedure e i termini per l'espletamento
del tentativo di conciliazione, sono disciplinati da
apposito regolamento emanato dal Ministro della
Giustizia d'intesa con il consiglio dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
ARTICOLO 7
All'art. 24, primo comma, DM
giustizia 18 luglio 2003, "Regolamento per la
trattazione di ricorsi e degli affari di competenza
del CN nell'Ordine dei Giornalisti, dopo le parole “a
mezzo raccomandata", aggiungere: "posta
prioritaria”.
ARTICOLO 8
All'art. 4 L. 3 febbraio 1963 n.
69, al secondo comma sostituire le parole "otto
giorni dalla prima" con "quarantotto ore
dalla prima".
ARTICOLO 9
Dopo il comma dell'art. 46 del
Regolamento di esecuzione della L. 3 febbraio 1963 n.
69 approvato con DPR 4 febbraio 1965 n. 115,
aggiungere: "I candidati possono presentare solo
due domande di ammissione alla prova di idoneità
professionale nell' arco di ciascun anno solare".
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