Art. 1
(Finalità generali)
1. La disciplina prevista
dalla presente legge in tema di editoria quotidiana,
periodica e libraria ha per scopo la tutela e la
promozione del principio del pluralismo dell’informazione
affermato dall’articolo 21 della Costituzione e
inteso come libertà di informare e diritto ad essere
informati.
2. Tale disciplina mira all’arricchimento della
produzione e della circolazione dei prodotti
editoriali, allo sviluppo delle imprese e del settore
editoriale in conformità ai principi della
concorrenza e del pluralismo, al sostegno all’innovazione
e all’occupazione, alla razionalizzazione e alla
trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel rispetto
dei principi affermati dallo stesso articolo 21 della
Costituzione, delle competenze assegnate alle Regioni
dall’articolo 117 della Costituzione, delle norme
comunitarie, della giurisprudenza costituzionale.
Capo I
Il prodotto e l’attività editoriale
Art. 2
(Definizione del prodotto editoriale)
1. Per prodotto editoriale si
intende qualsiasi prodotto contraddistinto da
finalità di informazione, di formazione, di
divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato
alla pubblicazione, quali che siano la forma nella
quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso
viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti
editoriali quelli destinati alla sola informazione
aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
3. La disciplina della
presente legge non si applica ai prodotti discografici
e audiovisivi.
Art. 3
(Tutela del prodotto editoriale)
1. L’originalità del
prodotto editoriale è riconosciuta e tutelata come
espressione dell’intelligenza e del lavoro della
persona. La protezione della proprietà intellettuale
sul prodotto editoriale tiene conto dell’interesse
generale alla circolazione delle informazioni e alla
diffusione della conoscenza.
Art. 4
(Prodotti editoriali integrativi o collaterali)
1. Per prodotti editoriali
integrativi o collaterali si intendono i prodotti
editoriali, compresi i prodotti discografici e
audiovisivi, diffusi unitamente al prodotto editoriale
principale. I prodotti editoriali integrativi o
collaterali seguono il regime giuridico applicato al
prodotto principale al quale sono uniti. Le
disposizioni del presente comma non hanno effetti ai
fini fiscali.
2. All’articolo 74, comma
1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “; se
il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente alla pubblicazione è superiore al
dieci per cento del prezzo o dell’intera confezione”
sono sostituite dalle seguenti: “; in tal caso”.
Art. 5
(Esercizio dell’attività editoriale)
1. Per attività editoriale
si intende ogni attività diretta alla realizzazione e
distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla
relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività
editoriale può essere svolto anche in forma non
imprenditoriale per finalità non lucrative.
Art. 6
(Registro degli operatori di comunicazione)
1. Ai fini della tutela della
trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel
settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività
editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro
degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo
1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31
luglio 1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della
registrazione i soggetti che operano come punti finali
di vendita dei prodotti editoriali.
2. L’iscrizione al Registro
degli operatori di comunicazione è condizione per l’inizio
delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e
sostituisce a tutti gli effetti la registrazione
presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i
diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a
tale registrazione in base alla predetta normativa.
3. La tenuta del Registro
degli operatori di comunicazione è curata dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo
1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31
luglio 1997 n. 249.
4. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del Registro degli
operatori di comunicazione e per la definizione dei
criteri di individuazione dei soggetti e delle imprese
tenuti all'iscrizione, ai sensi della presente legge,
mediante modalità analoghe a quelle già adottate in
attuazione del predetto articolo 1, comma 6 della
legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto delle
disposizioni già contenute nell’articolo 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Art. 7
(Attività editoriale su internet)
1. L’iscrizione al Registro
degli operatori di comunicazione dei soggetti che
svolgono attività editoriale su internet rileva anche
ai fini dell’applicazione delle norme sulla
responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
2. Per le attività
editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si
considera responsabile colui che ha il compito di
autorizzare la pubblicazione delle informazioni.
Capo II
Il settore editoriale
Art. 8
(Divieto di posizioni dominanti o comunque lesive del
pluralismo)
1. Il settore editoriale si
conforma ai principi della concorrenza e del
pluralismo.
2. L’individuazione e la
definizione dei mercati rilevanti che compongono il
settore editoriale sono effettuate dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni sentita l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
3. I mercati rilevanti del
settore editoriale hanno, di norma, dimensione
nazionale ma, qualora l’analisi evidenzi l’esistenza
di mercati omogenei su base regionale o
interregionale, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può definirne diversamente l’ambito
geografico.
4. Nel settore editoriale ed
in ciascuno dei mercati rilevanti che lo compongono
sono vietati la costituzione o il mantenimento, anche
attraverso società controllate, controllanti o
collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., di posizioni
dominanti o comunque lesive del pluralismo.
5. Fermi restando i limiti
relativi alla tiratura e alla raccolta pubblicitaria
di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 25
febbraio 1987, n. 67 e all’articolo 12 della legge 5
agosto 1981, n. 416, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni accerta l’esistenza di posizioni
dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore
editoriale e in ciascuno dei mercati rilevanti che lo
compongono. Nel formulare il proprio giudizio, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni tiene conto del
livello di concorrenza all’interno del mercato
rilevante, delle barriere all’ingresso nello stesso,
dei ricavi delle imprese in rapporto ai ricavi del
mercato rilevante e dei mercati connessi, dell’efficienza
economica delle imprese, della diffusione dei prodotti
editoriali ma può comunque definire ulteriori
elementi di valutazione.
6. Gli atti giuridici, le
operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti e i limiti di cui ai
precedenti commi sono nulli.
Art. 9
(Rimozione delle posizioni dominanti o comunque lesive
del pluralismo)
1. I soggetti che operano nel
settore editoriale sono tenuti a comunicare
preventivamente all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni le acquisizioni, le intese e le
operazioni di concentrazione a cui partecipino.
.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
a seguito delle comunicazioni di cui al comma 1, su
segnalazione di chi vi abbia interesse o d’ufficio,
verifica che non si costituiscano o si mantengano
posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo.
Qualora accerti che un soggetto si trovi nella
condizione di poter violare i divieti e i limiti di
cui all’articolo8, adotta un atto di pubblico
richiamo, segnalando agli interessati la situazione di
rischio.
3. Ferma restando la nullità
di cui all’articolo 8, comma 6, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, a seguito di un’istruttoria
svolta nel rispetto del principio del contraddittorio,
adotta i provvedimenti necessari per eliminare o
impedire la costituzione o il mantenimento delle
situazioni vietate. Ove accerti il compimento di atti
o di operazioni idonee a determinare una posizione
dominante o comunque lesiva del pluralismo, ne
inibisce la prosecuzione e ne ordina la rimozione. Ove
risulti indispensabile la dismissione di aziende o di
rami di azienda, fissa un termine, che non può essere
comunque inferiore a sei mesi e superiore a diciotto
mesi, entro il quale gli interessati debbono
provvedere alla dismissione.
4. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento
adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e
trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, disciplina i provvedimenti
di cui al comma 3, i relativi procedimenti e le
modalità di comunicazione. In particolare debbono
essere assicurati la notifica dell'apertura
dell'istruttoria ai soggetti interessati, la
possibilità di questi di presentare proprie deduzioni
in ogni fase dell'istruttoria, il potere
dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e
a terzi che ne siano in possesso di fornire
informazioni e di esibire documenti utili
all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in conformità alla normativa in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali.
5. Le imprese editrici
perdono il diritto alle provvidenze ed agevolazioni
previste dalla legge a partire dal momento in cui si
sia determinata la posizione dominante o comunque
lesiva del pluralismo, così come accertata dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, e per tutto il
periodo in cui tale posizione sia stata conservata.
6. In caso di inottemperanza
ai provvedimenti adottati dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente
articolo, si applica ai soggetti interessati una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2
per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato
realizzato nell’ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione del pubblico richiamo
o dell’apertura dell’istruttoria.
Art. 10
(Il mercato della pubblicità destinato ai prodotti
editoriali)
1. Al fine di garantire i
principi di concorrenza e pluralismo, gli operatori
del mercato della pubblicità destinato ai prodotti
editoriali organizzano la propria attività nel
rispetto della trasparenza delle politiche
commerciali, della correttezza ed attendibilità delle
indagini di rilevazione e dei dati relativi alla
lettura e alla diffusione.
Art. 11
(Attività di intermediazione sulla pubblicità )
1. Per attività di
intermediazione sulla pubblicità, ai fini della
presente legge, si intende:
a) la ricerca e l’acquisto, per conto di terzi, di
spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione,
comprese le reti elettroniche, per la pubblicazione e
la diffusione di messaggi pubblicitari;
b) la valutazione, la pianificazione, la gestione, il
controllo degli investimenti ed ogni altra prestazione
connessa all’acquisto degli spazi di cui alla
lettera a).
2. I soggetti che esercitano
l’attività di intermediazione sulla pubblicità
possono acquistare spazi pubblicitari sui mezzi di
informazione e di comunicazione, comprese le reti
elettroniche, esclusivamente per conto di un
committente e sulla base di un mandato scritto.
3. Il contratto tra il
committente e l’intermediario fissa le condizioni
della remunerazione del mandatario, le diverse
prestazioni che verranno offerte ed il loro singolo
costo.
4. Gli esercenti attività di
intermediazione sulla pubblicità non possono ricevere
alcuna remunerazione o vantaggio da parte di soggetti
diversi dai committenti.
5. Le norme di cui ai commi
2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
6. Sono nulli i contratti
stipulati in violazione delle disposizioni del
presente articolo.
Art. 12
(Distribuzione dell’editoria quotidiana e periodica)
1. Gli operatori della
distribuzione dell’editoria quotidiana e periodica
nelle concrete pratiche commerciali, nei diversi
passaggi e ad ogni stadio, nazionale o locale, della
filiera distributiva, rispettano i principi della
concorrenza e del pluralismo e garantiscono la parità
di trattamento fra le testate giornalistiche.
.
Art. 13 ( Sanzioni e
vigilanza)
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque effettui indagini di
rilevazione sulla lettura e diffusione di prodotti
editoriali in violazione degli obblighi di correttezza
e attendibilità indicati all’articolo 10, ovvero le
effettui con modalità non trasparenti o
discriminatorie, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
300.000.
2. La disposizione del
precedente comma si applica anche nel caso di
intenzionale pubblicazione e divulgazione di dati non
veritieri, incompleti o inesatti relativi alla lettura
e alla diffusione dei prodotti editoriali.
3. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque effettui operazioni di
distribuzione di prodotti dell’editoria quotidiana e
periodica con modalità che non rispettano i principi
di concorrenza, pluralismo o parità di trattamento
tra le testate giornalistiche di cui all’articolo
12, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 300.000.
4. L’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni vigila sull’osservanza
delle disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e
12, dichiara la nullità dei contratti come previsto
dal comma 6 dell’art. 11 e applica le sanzioni
amministrative previste dai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.
Art. 14
(Interventi sulla disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al consumatore
finale dei libri venduti sul territorio nazionale è
liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed
è da questi apposto, comprensivo di imposta sul
valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito
allegato.
2. È consentita la vendita
ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con
qualsiasi modalità effettuata, con uno sconto sul
prezzo fissato purché non superiore al 15 per cento.
3. Agli editori è consentita
la possibilità di realizzare campagne promozionali,
per un periodo non superiore a un mese, con sconti sul
prezzo fissato che eccedano il limite fissato al comma
2. E’ comunque fatta salva la facoltà dei
dettaglianti di non aderire a tali campagne
promozionali.
4. E’ consentita la vendita
di libri con sconti fino ad una percentuale massima
del 20 per cento sul prezzo fissato:
a) in occasione di manifestazioni di particolare
rilevanza internazionale, nazionale, regionale e
locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, centri di formazione legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalità
scientifiche, o di ricerca, biblioteche, archivi e
musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, educative ed università, i quali siano
consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. I commi 1 e 2 non si
applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati
a tiratura limitata per un ambito ristretto e di
elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche
parzialmente, con metodi artigianali per la
riproduzione delle opere artistiche, quelli con
illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli
che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che
siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto
effettuato dalla libreria o da altro venditore al
dettaglio;
g) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di
rapporti associativi;
h) libri venduti nell'ambito di attività di commercio
elettronico;
6. Il prezzo complessivo di
collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai
sensi del comma 1 in via preventiva, può essere
diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che
le compongono.
7. Alla vendita dei libri non
si applicano le norme in materia di vendita
promozionali, di saldi di fine stagione e di
disciplina del settore della distribuzione commerciale
di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell’articolo
3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. La vendita di libri al
consumatore finale, effettuata in difformità dalle
disposizioni del presente articolo, comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22,
comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul
rispetto delle disposizioni del presente articolo e
provvede all'accertamento e all'irrogazione delle
sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono
attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno
avuto luogo.
Art. 15
(Competenze dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato)
1. Nelle materie di cui al
presente Capo restano ferme le competenze dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato previste dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Capo III
Sostegno alle imprese, alle spedizioni dei prodotti
editoriali, agli investimenti in innovazione, all’occupazione
Art. 16
(Finalità )
1. Al fine di promuovere il pluralismo dell’informazione,
la cultura e la lingua italiana, la tutela delle
minoranze linguistiche sono previsti gli interventi a
sostegno delle imprese, della diffusione dei prodotti
editoriali, dell’innovazione tecnologica e dell’ingresso
di nuovi operatori sul mercato, della qualificazione
professionale e dell’occupazione di cui al presente
Capo.
2. Gli interventi di sostegno
non possono concorrere a determinare a favore delle
imprese beneficiarie ingiuste posizioni di vantaggio
nel mercato.
Art. 17
(Contributi diretti all’editoria quotidiana e
periodica. Categorie e requisiti)
1.Sono concessi contributi
diretti a favore di:
a) cooperative giornalistiche editrici di quotidiani e
periodici costituite da almeno cinque anni, ai sensi
degli articoli 2511 e seguenti del codice civile,
composte esclusivamente da giornalisti professionisti,
pubblicisti, poligrafici o grafici editoriali, e che
associno almeno il cinquanta per cento dei giornalisti
dipendenti. gli statuti devono inoltre consentire che
siano ammessi come soci tutti i giornalisti dipendenti
che ne facciano richiesta. Tali cooperative devono
pubblicare da almeno cinque anni la testata per la
quale richiedono i contributi. In caso di cambiamento
della periodicità della testata da periodico a
quotidiano, anche durante il quinquennio di
maturazione dei contributi, il requisito di anzianità
deve essere considerato con riferimento alla nuova
periodicità.
b) imprese editrici di quotidiani e periodici, anche
su internet, che siano riconosciuti come propria
espressione, anche per esplicita menzione riportata in
testata, da forze politiche che, nell’anno di
riferimento dei contributi, abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o almeno due
rappresentanti eletti nelle proprie liste al
Parlamento europeo.
c) imprese editrici di quotidiani costituite in forma
societaria la cui maggioranza delle azioni o quote sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali
senza finalità di lucro, a condizione che alla data
del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto
ai contributi previsti dall’articolo 3 comma 2 bis
della legge n.250 del 7 agosto 1990.
d) imprese editrici di giornali quotidiani interamente
o parzialmente realizzati in lingua francese, tedesca,
ladina e slovena ed editi e diffusi nelle regioni
autonome Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e
Friuli-Venezia Giulia.
e) imprese editrici che editino da almeno cinque anni
giornali quotidiani italiani pubblicati e diffusi
all'estero, limitatamente ad una sola testata e a
condizione che siano in possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), c) ed f) del comma 1 dell’articolo
18.
Art. 18
(Contributi diretti all’editoria quotidiana e
periodica. Condizioni per l’accesso)
1. Le imprese editrici di cui
all’articolo 17, ad eccezione delle imprese di cui
alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo,
accedono ai contributi, limitatamente a una sola
testata e a condizione che:
a) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di
distribuzione degli utili nell'esercizio di
riscossione dei contributi e nei cinque esercizi
successivi;
b) abbiano alle proprie dipendenze, nell’anno di
riferimento dei contributi, almeno cinque giornalisti,
se testate quotidiane, o almeno tre giornalisti, se
testate periodiche, a tempo pieno e a norma del
contratto nazionale di lavoro;
c) la testata per la quale sono richiesti i contributi
sia posta in vendita ed abbia un numero di uscite
almeno pari a 240 numeri all’anno per i quotidiani,
45 per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i
quindicinali, 9 per i mensili e 5 per i bimestrali.
d) la testata per la quale sono richiesti i
contributi, non sia posta in vendita congiuntamente
con altre testate nazionali o locali, nell’anno di
riferimento dei contributi medesimi, o in periodi
parziali di esso.
e) la testata abbia una diffusione pari ad almeno il
30 per cento della tiratura complessiva se testata a
diffusione nazionale e ad almeno il 60 per cento se
testata a diffusione locale. Tale condizione non si
applica alle imprese di cui all’ articolo 17, comma
1, lettera b).
f) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, ricavi pubblicitari non superiori al 40
per cento dei costi complessivi dell'impresa, compresi
gli ammortamenti, risultanti dal bilancio di esercizio
dell'anno medesimo. Nell’ipotesi in cui i ricavi
pubblicitari risultino superiori al 20 per cento dei
costi complessivi dell’impresa, il contributo finale
calcolato, compresa l’eventuale applicazione dei
limiti di cui al comma 2 dell’articolo 19, è
ridotto della percentuale pari alla differenza tra la
percentuale dei ricavi pubblicitari, come sopra
individuati, ed il predetto limite del 20 per cento;
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio dell’esercizio
cui si riferiscono i contributi, i costi relativi all’edizione
della testata per la quale richiedono i contributi
nonché i dati relativi alla tiratura e alla
diffusione, compresi i dettagli relativi alle vendite
in blocco, a revisione contabile effettuata da parte
di una società scelta tra quelle di cui all’apposito
elenco previsto dalla CONSOB. Le imprese di cui al
lettera e) del comma 1 dell’ articolo 17, devono
allegare alla domanda i bilanci corredati da una
relazione di revisione da parte di società abilitate
secondo la normativa dello Stato in cui ha sede
l'impresa
2. Ai fini dell’ammissione
ai contributi diretti, si intende per diffusione
l'insieme delle vendite e degli abbonamenti effettuati
a titolo oneroso, con sconti in nessun caso superiori
al 50 per cento del prezzo di copertina. Ai medesimi
fini, le vendite in blocco, regolarmente fatturate e
anch’esse con sconti non superiori al 50 per cento
del prezzo di copertina, concorrono a determinare la
diffusione della testata in misura non superiore ad un
quinto della percentuale di diffusione minima
prevista.
3. Ai fini dell’ammissione ai contributi diretti, si
intende per testata locale quella la cui diffusione è
concentrata per almeno il 70 per cento in non più di
quattro regioni italiane.
4. Le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo
153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nonché le imprese editrici di quotidiani o periodici
che perdano la qualifica di organo di forze politiche
così come definita ai sensi dell’articolo 17, comma
1, lettera b), continuano a percepire i contributi, a
condizione che, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si trasformino in
cooperative giornalistiche ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lettera a), ad esclusione dell’applicazione
dei requisiti di anzianità di costituzione e di
pubblicazione e siano, nell’anno di riferimento dei
contributi, in possesso dei requisiti di cui al comma
1 del presente articolo.
Art. 19
(Contributi diretti all’editoria quotidiana e
periodica. Quantificazione e limiti)
1. Al fine di collegare il
sostegno pubblico all’apporto fornito da ciascuna
testata al pluralismo dell’informazione, le
modalità di calcolo dei contributi alle imprese
editrici di cui all’articolo 17 tengono conto della
diffusione effettiva, della tiratura e dei costi
sostenuti per l’edizione e la distribuzione delle
testate stesse e sono determinati nella seguente
misura:
a) un contributo annuo d’importo pari al 40 per
cento dei costi, inclusi gli ammortamenti, relativi
all’edizione della testata per la quale sono
richiesti i contributi e comunque non superiore a 2,2
milioni di euro per ciascuna impresa;
b)un contributo annuo pari a:
euro 200.000 nell’ipotesi di tiratura netta media
compresa tra le 10.001 e le 50.000 copie.
euro 400.000 per ogni scaglione di 10.000 copie di
tiratura netta media compresa tra le 50.001 e le
150.000 copie.
2 Al fine di limitare la
dipendenza dal sostegno pubblico, l’ammontare dei
contributi erogabili ai sensi del presente articolo
non può in nessun caso superare il 60 per cento dei
costi, compresi gli ammortamenti, relativi all’edizione
della testata per la quale è richiesto il contributo
per le imprese editrici di giornali organi di forze
politiche e non può in nessun caso superare il 50 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, relativi
all’edizione della testata per la quale è richiesto
il contributo per tutte le altre imprese richiedenti i
contributi diretti. Per le cooperative di giornalisti
editrici di periodici il contributo complessivo non
può in nessun caso superare 320.000 euro per tirature
nette medie inferiori alle 10.000 copie e 500.000 euro
per tirature nette medie eccedenti le 10.000 copie.
3. Il contributo complessivo
per le imprese di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera d) non può comunque superare la somma di 1,5
milioni di euro per le testate interamente pubblicate
nelle lingue e nelle regioni di cui alla medesima
lettera d) del comma 1 e 750.000 euro per le testate
parzialmente pubblicate nelle lingue e nelle regioni
di cui alla medesima lettera d) del comma 1.
4. Il contributo per le
testate pubblicate su internet previsto per le imprese
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), è
corrisposto in alternativa a quello per la testata su
supporto cartaceo ed è pari al 40 per cento dei costi
sostenuti per l’edizione della testata.
5. Nell’ipotesi di
accertamento di situazioni di collegamento o
controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, anche attraverso altre società direttamente o
indirettamente controllate, tra imprese richiedenti i
contributi previsti dal presente articolo, le stesse
decadono automaticamente dal diritto ai contributi per
l’anno di riferimento e fino all’esercizio
successivo a quello di eliminazione del rapporto di
controllo o di collegamento.
6. Con regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, da emanarsi secondo quanto
previsto dall’articolo 2, comma 117, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinate le
procedure istruttorie, con riferimento particolare ai
termini di presentazione delle domande per l’accesso
ai contributi e a quelli di presentazione della
documentazione, a pena di decadenza dai contributi
stessi. Lo schema di regolamento di cui al presente
comma è trasmesso alle Camere per l’acquisizione
dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari,
le quali si esprimono entro 30 giorni dall’assegnazione.
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
regolamento può essere comunque adottato.
7. Con il regolamento di cui
al comma 6 sono stabiliti adempimenti, termini e
modalità riguardanti le situazioni in cui nei cinque
anni dalla riscossione dell'ultimo contributo le
società procedano ad operazioni di riduzione del
capitale per esuberanza, deliberino la fusione o
comunque operino il conferimento di azienda in
società il cui statuto non contempli l'esclusione
della distribuzione di utili ovvero siano poste in
liquidazione.
8. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri è rideterminata la
composizione della Commissione tecnica consultiva per
l’editoria che ha il compito di esprimere un parere
sull’esistenza dei requisiti per l’ammissione ai
contributi previsti dal presente articolo.
9.I contributi di cui al
presente articolo sono erogati in un'unica soluzione
entro l'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 20
(Fondo per l’editoria periodica )
1. E’ istituito un fondo di
dieci milioni di euro annui per le imprese editrici di
periodici costituite come cooperative, fondazioni o
enti morali senza finalità di lucro, ovvero come
società nelle quali la maggioranza del capitale
sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali senza finalità di lucro.
2.Alle imprese che accedono
al fondo sono corrisposti annualmente 0,2 euro per
copia stampata fino a 30 mila copie di tiratura media,
indipendentemente dal numero delle testate.
I contributi di cui al presente comma sono corrisposti
a condizione che le imprese editrici:
a) siano costituite da almeno cinque anni ed editino
da almeno cinque anni la testata per la quale
richiedono i contributi;
b) non abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, ricavi pubblicitari superiori
complessivamente al 20 per cento dei costi, compresi
gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo,
risultanti dal bilancio d’esercizio;
c) abbiano pubblicato negli anni di maturazione del
diritto al contributo e nell'anno di riferimento dello
stesso, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna
testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i
quindicinali e 9 per i mensili.
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di
distribuzione degli utili nell'esercizio di
riscossione dei contributi e nei cinque esercizi
successivi.
3. Al fondo non possono
accedere le imprese editrici che richiedono i
contributi diretti
ai sensi della presente legge.
4. Con il regolamento di cui
al comma 6 dell’articolo 20 sono determinate le
procedure istruttorie, con riferimento particolare ai
termini di presentazione delle domande per l’accesso
al fondo e a quelli di presentazione della
documentazione, a pena di decadenza dal contributo
stesso.
Art. 21
(Agevolazioni per la spedizione di quotidiani,
periodici e libri)
1. 1. Al fine di tutelare la
concorrenza e il pluralismo dell’informazione anche
attraverso una migliore distribuzione dei prodotti
editoriali e nel rispetto dei principi del processo di
liberalizzazione dei servizi postali nell’Unione
Europea, alle imprese editrici è concesso annualmente
un credito di imposta per le spese sostenute per la
spedizione in abbonamento, nominativo e a titolo
oneroso, di testate quotidiane o periodiche e per la
spedizione di libri, al netto di eventuali rimborsi
ottenuti dai soggetti destinatari delle pubblicazioni.
Il credito d’imposta è concesso quali che siano l’operatore
e il sistema di recapito prescelti, ivi compresa la
struttura distributiva delle edicole.
2. Il credito d’imposta
concesso per le spedizioni di testate quotidiane,
periodiche e di libri è fissato nella misura del 50
per cento dei costi effettivamente sostenuti
complessivamente per ciascun periodo d’imposta, a
prescindere dall’operatore e dal sistema di recapito
utilizzati. L’importo complessivo delle spese
ammissibili all’agevolazione non può eccedere, in
ogni caso, l’importo corrispondente ai costi
determinati in applicazione delle tariffe postali
ordinarie.
3. Il credito d’imposta è
concesso nei limiti di spesa complessivi pari a 190
milioni di euro per l’anno 2008, 180 milioni di euro
per l’anno 2009, 170 milioni di euro per l’anno
2010, 160 milioni di euro per l’anno 2011, ed è
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla formazione del reddito né
della base imponibile ai fini dell’Irap, non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed
è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
4. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di
attuazione del presente articolo, ed in particolare le
modalità di calcolo basate su scaglioni, di
riconoscimento e di fruizione del credito di imposta,
nonché specifiche cause di revoca totale o parziale
dei benefici e di applicazione delle sanzioni.
5. Per le spese sostenute per
la spedizione e la distribuzione in abbonamento delle
pubblicazioni da parte di soggetti che svolgono
attività editoriale per finalità non lucrative di
cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legge
24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, si
applicano le tariffe postali agevolate, determinate
con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, nelle forme previste dall’articolo
3, comma 1, del medesimo decreto legge. Fino alla
determinazione di nuove tariffe agevolate, continuano
ad applicarsi le tariffe agevolate vigenti. L’importo
complessivo delle agevolazioni concesse ai sensi del
presente comma non può eccedere un limite di spesa
complessivo annuo pari a 100 milioni di euro.
6. L’efficacia delle
disposizioni del presente articolo è subordinata, ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato
istitutivo della Comunità Europea, all’autorizzazione
della Commissione Europea.
Art.22
(Estensione del credito di imposta per investimenti
finalizzati alla innovazione)
1. Al fine di promuovere gli
investimenti finalizzati allo sviluppo dell’innovazione,
con particolare riferimento alla nuove tecnologie dell’informazione
e alla multimedialità, nonchè di favorire l’ingresso
di nuovi operatori nel mercato editoriale, il Governo
è delegato ad emanare, entro il termine di 90 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi di riordino degli incentivi
alle imprese del settore editoriale, secondo i
seguenti criteri e principi direttivi:
a ) prevedere una vigente disciplina in materia di
credito d’imposta in misura non superiore al 15% del
costo sostenuto per le imprese che svolgono attività
editoriale ai sensi dell’articolo 6 e che
effettuano, entro il periodo di imposta di
riferimento, gli investimenti di innovazione previsti
dal medesimo decreto legislativo;
b) garantire la parità di trattamento fra tutte le
imprese editoriali, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato;
c) quantificare il massimo intervento complessivo
entro il limite di stanziamento previsto in legge
finanziaria.
Art. 23
(Fondo per la mobilità e la riqualificazione
professionale dei giornalisti)
1. Al fine di favorire la
qualificazione professionale dei giornalisti negli
stati di crisi aziendali, il Fondo per la mobilità e
la riqualificazione professionale dei giornalisti, di
cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
è rifinanziato per un periodo di cinque anni, a
decorrere dall’anno 2008, per un importo annuo di 5
milioni di euro.
Art. 24
(Armonizzazione dei regimi previdenziali)
1. Al fine di promuovere l’armonizzazione
dei regimi previdenziali e la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro nel settore dell’editoria, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite le modalità di
applicazione, in riferimento ai giornalisti
dipendenti, degli esoneri contributivi di cui all’articolo
8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n..203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n.248, e all’articolo 1, commi 361 e
362, della legge 23 dicembre 2005, n.266, in modo tale
da assicurare, per le aziende editrici, il livello
complessivo di esonero ivi previsto e ferma restando l’assenza
di oneri a carico dell’INPGI.
Art. 25
(Osservatorio per l’occupazione nell’editoria)
1. Presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale è istituito, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, l'«Osservatorio per l’occupazione nell’editoria»
con il compito di monitorare l’evoluzione del
settore editoriale con particolare attenzione ai
livelli di occupazione e allo sviluppo delle
professionalità, anche alla luce della diffusione
dell’uso delle nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione e della progressione verso la
multimedialità.
2. L’Osservatorio di cui al
comma 1 è composto da rappresentanti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da rappresentanti
del Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché,
secondo criteri di pariteticità da rappresentanti
delle confederazioni delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete
alcun compenso né rimborso spese per l'attività
espletata.
Art. 26
(Dichiarazioni obbligatorie)
1. I destinatari delle
agevolazioni di cui alla presente legge possono
avvalersi di tali misure agevolative solo se
dichiarano, ai sensi dell’articolo 1, comma 1223,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007), di non rientrare fra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea.
Capo IV
Promozione della lettura
Art. 27(Distribuzione
di quotidiani nelle scuole)
1. Le imprese editrici che
percepiscono contributi diretti ai sensi della
presente legge sono tenute a fornire alle scuole copie
di quotidiani da utilizzare nelle classi quale
materiale didattico e di diffusione dell’informazione
e della cultura. Quantità, condizioni e modalità
delle consegne saranno definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere
della Commissione Tecnica Consultiva per l’editoria.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche giovanili e le attività
sportive e Dipartimento per l'informazione e
l'editoria promuove accordi ed opportune iniziative
con le associazioni di categoria per incentivare la
lettura dei quotidiani da parte dei giovani.
Capo V
Competenze regionali
Art. 28
(Competenze regionali)
1. Salva la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela
della concorrenza, di ordinamento ed organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali, di ordinamento civile e penale, i principi
desumibili dai capi III e IV della presente legge sono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3,
della Costituzione
.
Capo VI
Delega al Governo per la redazione del Testo Unico in
materia di editoria
Art. 29
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri interessati, un decreto legislativo avente
ad oggetto la raccolta in un testo unico delle norme
primarie in materia di editoria, con riferimento
particolare alla disciplina del prodotto e dell’impresa
editoriale, del mercato editoriale, delle provvidenze
dirette e indirette all’editoria, anche modificando
e integrando le norme vigenti ai fini del loro
coordinamento formale e sostanziale, nonché del loro
adeguamento ai principi ed alle norme del diritto
comunitario e costituzionale. Ai fini dell’adozione
del predetto decreto legislativo il Governo è tenuto
al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attuazione delle norme costituzionali in tema di
libertà di manifestazione del pensiero, anche
attraverso il rafforzamento della trasparenza e della
tutela della concorrenza del mercato;
b) coordinamento e adeguamento della disciplina del
diritto d'autore in relazione all'evoluzione del
prodotto editoriale , anche con riferimento alle
possibilità di uso differenziato dello stesso
prodotto e alle rassegne stampa;
c) coordinamento e adeguamento della disciplina in
tema di responsabilità degli operatori dell’informazione;
d) ampia delegificazione delle materie non coperte da
riserva di legge;
e) indicazione esplicita delle norme abrogate.
2. Il decreto legislativo di
cui al comma 1 è emanato previo parere della
Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni
parlamentari, le quali si esprimono entro trenta
giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine senza
che la Conferenza e le Commissioni abbiano espresso il
parere di rispettiva competenza, il decreto
legislativo può essere comunque emanato.
3. Il Governo è delegato ad
emanare uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi determinati dal presente
articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di
scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
4. Il Governo completa il
processo di riordino della materia dell'editoria
emanando una raccolta organica delle norme
regolamentari relative alla medesima materia, anche
sulla base degli obiettivi indicati nel comma 117
dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e tenendo conto, in
particolare, di quanto previsto dal comma 1, lettera
d), del presente articolo.
Capo VII.
Copertura finanziaria, abrogazioni e disposizioni
finali
Art. 30
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri
derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 23 e
24, pari a euro 9.200.000 all’anno, si fa fronte
mediante riduzione, per pari importo, delle
autorizzazioni di spesa di cui alla legge 25 febbraio
1987, n.67, come determinate dalla Tabella C della
legge finanziaria 2007.
Art. 31
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono abrogate
le seguenti norme:
a) Articolo 5
della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
b) Articoli 1 e 11
della legge 7 marzo 2001, n. 62;
2. A decorrere dall'anno di
riferimento successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
a) Articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250
[provvidenze]
b) Articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278,
limitatamente alle parole
“dall’articolo 3, comma 11, e”; [provvidenze]
c) Articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre
2003, n. 353, convertito in
legge dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.[tariffe
postali]
Art. 32
(Disposizioni finali)
1. Restano ferme le
disposizioni relative ai contributi in conto interessi
ed in conto canoni a favore delle imprese editoriali
concessi dallo Stato per il sostegno dei programmi di
investimento nel settore editoriale previsti dagli
articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
ai contributi per la stampa italiana all’estero
previste dall’articolo 26 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni, ai contributi per
quotidiani italiani teletrasmessi all’estero
previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 7
marzo 2001, n. 62, ai contributi per l’editoria
speciale periodica per non vedenti previsti dall’articolo
28, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e
successive modificazioni, ai contributi a periodici
delle associazioni dei consumatori e degli utenti
previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 30 luglio
1998, n. 281, ai contributi ad agenzie di stampa
quotidiane previsti dall’articolo 2, comma 30, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall’articolo 4,
comma 187, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nonché le disposizioni relative alle riduzioni
tariffarie telefoniche per la stampa previste dall’articolo
28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni.
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