Art. 1.
(Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni)
1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la
quale opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
2. Sono organi dell'Autorità il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la
commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio.
Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal
presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il
consiglio è costituito dal presidente e da tutti i
commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei
deputati eleggono, a maggioranza semplice, quattro
commissari ciascuno, i quali vengono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun
senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando
due nominativi, uno per la commissione per le
infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per
i servizi e i prodotti. Il presidente dell'Autorità è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
d'intesa con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. La designazione del nominativo del
presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al
parere delle competenti Commissioni parlamentari ai
sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n.
481.
3. Ai componenti dell'Autorità si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11,
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. Le competenze dell'Autorità oltre alle funzioni e
ai poteri indicati nell'articolo 2 della legge 14
novembre 1995, n. 481, in quanto non modificati dalla
presente legge, sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le
reti esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni sullo schema del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, da approvarsi ai sensi
dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
indicando le frequenze destinate al servizio di
protezione civile, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del
soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel
rispetto del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze,
comprese quelle da assegnare alle strutture di
protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto
riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo
nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorità provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce le misure di sicurezza delle
comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per
l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, semprechè
conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e nel rispetto della normativa
comunitaria, determina gli standard per i
decodificatori in modo da favorire la fruibilità del
servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù
della presente legge i soggetti destinatari di
concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa da parte dell'Autorità o delle
amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di
pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici
o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o
periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei
programmi radiofonici e televisivi, nonchè le imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste
e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonchè
le imprese fornitrici di servizi telematici e di
telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica;
nel registro sono altresì censite le infrastrutture di
diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità
adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la
tenuta del registro;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
Nazionale della stampa e del Registro Nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge
6 agosto 1990, n. 223, nonchè nei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982,
n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione secondo criteri di non
discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che
i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni
garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso
alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti
ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove
accordi tecnologici tra gli operatori del settore per
evitare la proliferazione di impianti tecnici di
trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione;
10) riceve periodicamente un'informativa dalla
concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio
agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle
modalità di interruzione. Gli utenti interessati
possono proporre ricorso all'Autorità avverso le
interruzioni del servizio, nei casi previsti da un
apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;
11) individua, in conformità alla normativa
comunitaria, l'ambito oggettivo e soggettivo degli
eventuali obblighi di servizio universale e le modalità
di determinazione e ripartizione del relativo costo;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali
di telecomunicazione con quelli di altri paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne
facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettività,
trasparenza e di non discriminazione;
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore
del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) fissa, sentito l'Istituto superiore di sanità, i
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana,
tenendo conto anche delle direttive comunitarie.
Verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di
più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.
Il rispetto di tali indici rappresenta condizione
obbligatoria per le autorizzazioni o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa;
2) vigila sulle modalità di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in
qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze
attribuite dalla legge a diverse autorità, e può
emanare regolamenti, nel rispetto delle norme
dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni
tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che
svolgono attività di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
3) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali
diversi accordi tra produttori;
4) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e
di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di
informazioni dall'utente, nonchè l'utilizzazione delle
informazioni relative agli utenti;
5) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche
tenendo conto dei codici di autoregolamentazione
relativi al rapporto tra televisione e minori;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
7) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e
sull'informazione politica nonchè l'osservanza delle
norme in materia di equità di trattamento e di parità
di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazioni e di propaganda elettorale ed emana le
norme di attuazione;
8) propone al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni lo schema della convenzione annessa
alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e
verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella
suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono
stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e
amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta
giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di
servizio con la concessionaria del servizio pubblico;
9) effettua le rilevazioni degli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila
sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto
e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione
rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla
congruità delle metodologie utilizzate e riscontri
sulla veridicità dei dati pubblicati, nonchè sui
monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato
delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione
dei dati tramite metodologie consapevolmente errate
ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati
falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma,
del codice penale;
10) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
11) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive;
12) applica le sanzioni previste dall'articolo 31
della legge 6 agosto 1990, n. 223;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunità di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative
sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle
comunicazioni e dei servizi multimediali, anche
avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in ŠIstituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione‹, ai sensi dell'articolo 12, comma
1, lettera b), del decreto-legge 1o dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, della legge
29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui ai commi 7 e 8;
5) adotta regolamenti sui criteri e sulle modalità
per il rilascio delle concessioni, delle licenze e delle
autorizzazioni e per la determinazione dei relativi
canoni, nonchè sui servizi e sui prodotti;
6) propone al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni i disciplinari per il rilascio delle
concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni in
materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni via
etere, via cavo e via satellite sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio, salve le
competenze previste per gli enti locali;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività
ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalità stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate
ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, che è abrogato;
10) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli
2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso
tale termine i provvedimenti sono adottati anche in
mancanza di detto parere;
11) entro il 30 novembre di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri per la
trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività
svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la
relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti
relativi ai settori di competenza, in particolare per
quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse,
ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed
effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla
pluralità delle opinioni presenti nel sistema
informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio,
televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri
mezzi di comunicazione a livello nazionale e
comunitario;
12) autorizza i trasferimenti di proprietà delle
società che esercitano l'attività radiotelevisiva
previsti dalla legge;
13) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. Le competenze indicate al comma 4 possono essere
ridistribuite con il regolamento di organizzazione
dell'Autorità di cui ai commi 7 e 8.
6. La separazione contabile e amministrativa, cui
sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie
di concessioni o autorizzazioni, deve consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi
al servizio universale e quella dell'attività di
installazione e gestione delle infrastrutture separata
da quella di fornitura del servizio e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine di due anni dall'emanazione delle
direttive previste dall'articolo 2, comma 12, lettera f),
della legge 14 novembre 1995, n. 481. Le imprese
operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano
entro due mesi dall'approvazione del bilancio un
documento riassuntivo dei dati di bilancio, con
l'evidenziazione degli elementi di cui al presente
comma.
7. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti, e la gestione delle spese, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, nonchè il trattamento giuridico ed economico del
personale addetto, sulla base della disciplina contenuta
nella legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità
provvede all'autonoma gestione delle spese per il
proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti
sulle modalità operative e comportamentali del
personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità
attraverso l'emanazione di un documento denominato
Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui
al presente comma sono adottati dall'Autorità con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
8. L'Autorità entro centosessanta giorni
dall'insediamento delibera apposito regolamento
contenente norme sulle procedure che, in conformità ai
princìpi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, garantiscono la piena
conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio
agli interessati, ai quali è comunque garantito di
esprimere la propria posizione nei procedimenti nonchè
il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni
detenute dall'Autorità. È consentito a ciascun
cittadino ovvero associazione nonchè ai soggetti
interessati di denunziare violazioni di norme di
competenza dell'Autorità e di intervenire nei
procedimenti, inclusi quelli diretti all'emanazione di
norme regolamentari. L'Autorità adotta altresì
regolamenti sulle modalità di risoluzione delle
controversie o tra un utente o categorie di utenti ed un
soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure
tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra
loro che si basino in via preventiva sul tentativo
obbligatorio di conciliazione mediata e, in via
successiva, sull'arbitrato. Nei regolamenti dovranno
essere previste le procedure relative ai criteri minimi
indicati dalle istituzioni dell'Unione europea in tema
di procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I regolamenti di cui al
presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
9. Entro il primo semestre di ciascun anno, l'Autorità
presenta una relazione della propria attività al
Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a
trasmetterla al Parlamento.
10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del
Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la
regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonchè
degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente
avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze
di decentramento sul territorio al fine di assicurare le
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di
controllo in tema di comunicazione, sono organi
dell'Autorità i comitati regionali per le
comunicazioni, che possono istituirsi con leggi
regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali
sono altresì attribuite le competenze attualmente
svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. Entro
tale periodo e in caso d'inadempienza le funzioni dei
comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate
dai comitati regionali radiotelevisivi operanti.
L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi
competenti nel settore delle comunicazioni operanti
presso ciascuna regione o provincia autonoma.
Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può
richiedere la consulenza di soggetti o organismi di
riconosciuta indipendenza e competenza, anche
appartenenti alle magistrature amministrative e
contabili. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono
esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti
organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
11. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono
determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui
si avvale il servizio di polizia delle
telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche
del personale del Ministero dell'interno e degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello
stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro,
sono determinati le strutture, il personale e i mezzi
della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello
specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.
12. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed
informazioni con le Autorità e le amministrazioni
competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le
rispettive funzioni.
13. È istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta
unità.
14. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo,
può assumere direttamente dipendenti con contratto a
tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto
privato, in numero non superiore a sessanta unità, con
le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
15. L'Autorità può avvalersi in posizione di
comando, per motivate esigenze, di dipendenti dello
Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici al fine di ricoprire eventuali ruoli di
carattere specificatamente tecnico.
16. L'Autorità può avvalersi di personale, in
numero non superiore al 50 per cento dei posti previsti
nella pianta organica, comandato dalle pubbliche
amministrazioni ed esperto in materie attinenti al
settore delle comunicazioni, e può conferire incarichi,
in numero non superiore a venti, a personale altamente
qualificato appartenente allo Stato, ivi comprese anche
le altre Autorità, purchè l'incarico sia compatibile
con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto
incaricato.
17. In sede di prima attuazione della presente legge
l'Autorità può provvedere al reclutamento del
personale di ruolo, nella misura massima del 50 per
cento dei posti disponibili nella pianta organica,
mediante apposita selezione proporzionalmente
nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e dall'Ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria purchè in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni.
18. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione previsto dal comma 7, sono
abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6
della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonchè il secondo
comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
di cui al comma 8 del presente articolo sono abrogati i
commi 7 ed 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990,
n. 223. È abrogata altresì ogni norma incompatibile
con le disposizioni della presente legge.
19. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, sono emanati uno
o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le
competenze trasferite, coordinare le funzioni
dell'Autorità con quelle delle pubbliche
amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di
dette amministrazioni e rivedere le relative piante
organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici
soppressi o riorganizzati, indicati nei regolamenti
stessi.
20. Ferme restando le attribuzioni di cui al
decreto-legge 1o dicembre 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume
la denominazione di ŠMinistero delle comunicazioni‹.
Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum
permanente per le comunicazioni composto oltre che da
rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di
riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum
per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta
nel settore della multimedialità e delle nuove
tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum
non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.
21. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il
Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni
previste dal presente articolo, salvo quelle attribuite
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai
fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
22. Avverso i provvedimenti dell'Autorità è ammesso
ricorso in unico grado al Consiglio di Stato.
23. È istituito presso l'Autorità un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati
dalle associazioni rappresentative delle varie categorie
degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate
in campo giuridico, psicologico, pedagogico, educativo e
mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione
dei diritti e della dignità della persona o delle
particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio
nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte
all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli
organismi pubblici e privati, che hanno competenza in
materia audiovisiva o svolgono attività in questi
settori su tutte le questioni concernenti la
salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei
cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresì iniziative di
confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio
regolamento l'Autorità detta i criteri per la
designazione, l'organizzazione e il funzionamento del
Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei
suoi componenti, il quale non deve essere superiore a
undici.
24. Le sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990,
n. 223, a tutela dei minori sono irrogate dal Presidente
dell'Autorità.
Art. 2.
(Divieto di posizioni dominanti)
1. Nei settori delle comunicazioni sonore e
televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con
qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità,
dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti
di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o
comportamento avente per oggetto o per effetto la
costituzione o il mantenimento di una posizione
dominante da parte di uno stesso soggetto anche
attraverso soggetti controllati e collegati.
2. Gli atti giuridici, le operazioni di
concentrazione e le intese che contrastano con i divieti
di cui al presente articolo, sono nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma
1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le
intese e le operazioni di concentrazione di cui sono
parti al fine dell'esercizio delle rispettive
competenze.
4. L'Autorità vigila sull'andamento e
sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui
al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni
annuali al Parlamento i risultati delle analisi
effettuate.
5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel
rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al
comma 8, i relativi procedimenti e le modalità di
comunicazione. In particolare debbono essere assicurati
la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti
interessati, la possibilità di questi di presentare
proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il
potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti
interessati e a terzi che ne siano in possesso di
fornire informazioni e di esibire documenti utili
all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati.
6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da
o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino
altri titolari di concessione in base ai criteri
individuati nella vigente normativa, non possono essere
rilasciate concessioni nè autorizzazioni che consentano
di irradiare più del 20 per cento rispettivamente dei
canali televisivi o radiofonici analogici o dei
programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito
nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base
del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio
dei mercati nel rispetto dei princìpi del pluralismo e
della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi
o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un
periodo transitorio nel quale non vengono applicati i
limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può
stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito
nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel
rispetto dei principi del pluralismo e della
concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle
frequenze l'Autorità fissa il numero dei programmi
irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto
dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze
pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo
uniforme secondo standard internazionalmente
riconosciuti;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del
segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale
ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti
radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli
impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva
in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per
ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere
assegnate all'emittenza locale successivamente alla
pianificazione;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità
tecniche, in termini di copertura del territorio e
comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito
nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di
frequenze disponibili in alcune aree di servizio.
7. In assenza di piano di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive e dei piani
territoriali di coordinamento si fa riferimento alle
aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di
collegamento negli atti di concessione.
8. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle
caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai
criteri indicati nei commi 1 e 9, ferma restando la
nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti
necessari per eliminare o impedire il formarsi delle
posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del
pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre
un'istruttoria nel rispetto del principio del
contraddittorio, al termine della quale interviene
affinchè esse vengano sollecitamente rimosse; qualora
accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a
determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1
e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione
degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre
misure che incidano sulla struttura dell'impresa
imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda,
è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un
congruo termine entro il quale provvedere alla
dismissione; tale termine non può essere comunque
superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni
relative ai limiti di concentrazione di cui al presente
articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di
rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.
9. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità
applica i seguenti criteri:
a) i soggetti destinatari di concessioni
televisive in ambito nazionale anche per il servizio
pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate
in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti
possono raccogliere proventi per una quota non superiore
al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in
ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere
terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente
periodo sono quelli derivanti da finanziamento del
servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario,
nonchè da pubblicità nazionale e locale, da spettanze
per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da
convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta
televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle
agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun
soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a
pagamento è considerato nella misura del 50 per cento
per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta
sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la
quota di cui al primo periodo della presente lettera non
può essere superiore al 25 per cento qualora il
fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per
trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o
superiore al 20 per cento del fatturato globale del
settore televisivo nazionale;
b) i soggetti destinatari di concessioni
radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le
risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da
pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non
superiore al 30 per cento del totale delle risorse del
settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore
nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una
quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di
quella prevista nella presente lettera;
c) i soggetti destinatari di autorizzazioni
per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite
possono raccogliere proventi non superiori al 30 per
cento del totale delle risorse riferito al settore delle
emittenti televisive nazionali via cavo e delle
emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio
dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e
della concorrenza, l'Autorità determina un periodo
transitorio nel quale non vengono applicati i limiti
previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi
offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla
presente lettera si applicano con riferimento alle
singole emittenti televisive via cavo ovvero via
satellite che compongono l'offerta;
d) i soggetti che comunque detengono
partecipazioni in imprese operanti nei settori della
radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani
e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei
due settori, proventi non superiori al 20 per cento del
totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità,
spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da
convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del
servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a
pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e
periodici, dal mercato dell'editoria elettronica
destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la
disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani
o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei
limiti per singolo settore previsti dalla presente
legge;
e) le concessionarie di pubblicità possono
raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo
risorse economiche non oltre le quote previste nelle
lettere a), b), c) e d). Le concessionarie
di pubblicità controllanti o controllate da soggetti
destinatari di concessione o autorizzazione
radiotelevisiva possono raccogliere pubblicità
esclusivamente per l'impresa controllante.
10. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi
indicati nelle lettere a), b) e c) del
comma 9 sia stato raggiunto mediante intese o
concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del
principio del contraddittorio, ai sensi del comma 8. Se
i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva
superano, al momento dell'entrata in vigore della
presente legge, i limiti di cui al comma 9, mediante lo
sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una
posizione dominante nè elimini o riduca il pluralismo e
la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e
informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del
comma 8. Ai fini della verifica, da compiere prima della
data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e
delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti
interessati a dimostrare, entro i termini prefissati,
mediante idonea documentazione, la insussistenza di una
posizione dominante vietata perchè la quota raggiunta
è inferiore ai limiti di cui al comma 9 ovvero perchè,
pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 9
nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto,
tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici,
economici o giuridici all'ingresso nel mercato di
riferimento, della possibilità di accesso ai fattori di
produzione, delle dimensioni e del numero dei
concorrenti e della struttura degli stessi, non si
configura una posizione dominante vietata. Compete in
ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro opportuno
accertamento al fine di verificare l'esatta situazione
in essere.
11. I limiti di cui al comma 9 non si applicano ai
soggetti destinatari di una concessione televisiva o
radiofonica su frequenze terrestri o di una
autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via
cavo o via satellite, in entrambi i casi per
l'irradiazione di un solo programma nazionale.
12. Il superamento dei limiti quantitativi relativi
all'acquisizione di risorse economiche indicati nel
comma 9 deve essere verificato nell'ambito di un congruo
periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici
mesi.
13. L'Autorità, in occasione della relazione al
Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di
riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla
adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
14. Al fine di favorire la progressiva affermazione
delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di
concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze
terrestri è consentita, previa autorizzazione
dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri
mezzi trasmissivi.
15. Ai fini della definizione di posizione dominante,
i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota
superiore al 50 per cento del fatturato di una
emittente, e i produttori e i distributori di produzioni
audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una
emittente televisiva in chiaro per una percentuale
superiore al 35 per cento del tempo di diffusione
giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore
ascolto, così come definita dall'Autorità, sono
equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o
autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono
conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le
televendite.
16. Ai fini della applicazione del comma 9, alla
concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota
superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da
pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite
di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero
autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero
ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità,
sponsorizzazioni e spettanze da televendite.
17. Ai fini della individuazione delle posizioni
dominanti vietate dalla presente legge si considerano
anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque
possedute per il tramite di società anche
indirettamente controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona. Si considerano acquisite le
partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto
diverso da quello cui appartenevano precedentemente
anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di
fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o
simili che interessino tali soggetti. Allorchè tra i
diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma
conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o
comunque alla gestione della società, diversi dalla
mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è
considerato, ai fini della presente legge, come titolare
della somma di azioni o quote detenute dai soci
contraenti o da essi controllati.
18. Ai fini della presente legge il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile.
19. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in
base alla concertazione con altri soci, abbia la
possibilità di esercitare la maggioranza dei voti
dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario e organizzativo o economico idonei
a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che
può risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del
decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per
trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate
nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni,
con frequenza non inferiore a cinque giorni alla
settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al
semestre.
Art. 3.
(Norme transitorie)
1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti
alla data di entrata in vigore della presente legge la
prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora
e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino
al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla
reiezione della domanda e comunque non oltre il 30
aprile 1998.
2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla
convenzione e dal contratto di servizio per la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in
ordine agli impianti, alle reti e alle innovazioni
tecnologiche, approva il piano nazionale di assegnazione
delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e
non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze sono
rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le
nuove concessioni radiotelevisive private. Tali
concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono
essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni
definite in un regolamento adottato dall'Autorità
tenendo conto anche dei princìpi di cui al comma 3, a
società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata e cooperative. Le società di
cui al presente comma devono essere di nazionalità
italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione
europea. Gli amministratori delle società richiedenti
la concessione non devono aver riportato condanna
irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo
superiore a sei mesi e non devono essere stati
sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora,
è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al
comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del
piano nazionale di assegnazione e del conseguente
rilascio delle concessioni, qualora la complessità del
piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi
indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato
entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative
concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30
aprile 1999.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni
radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2,
emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private,
prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali,
una misura adeguata del capitale sociale e la previsione
di norme che consentano la massima trasparenza
societaria anche con riferimento ai commi 17 e 18
dell'articolo 2;
b) per le emittenti radiotelevisive locali, i
seguenti criteri direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti
soggettivi e delle procedure di rilascio delle
concessioni;
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive
locali in emittenti aventi scopi esclusivamente
commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in
base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La
possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi,
anche già previsti da precedenti disposizioni di legge,
è riservata in via esclusiva alle emittenti con
obblighi di informazione;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa in
comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli
investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di
aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le
fusioni nonchè la costituzione di consorzi di servizi e
l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel
mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive
locali di trasmettere programmi differenziati per non
oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera in
relazione alle diverse aree territoriali comprese nel
bacino di utenza.
5) la previsione di norme specifiche in materia di
pubblicità, sponsorizzazioni e televendite.
4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, le stesse, in via
prioritaria, sono assegnate ai soggetti titolari della
concessione comunitaria.
5. Le concessioni relative alle emittenti
radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire
l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici
stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque
l'irradiazione del segnale in un'area geografica che
comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i
capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei
programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e,
di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili
all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano
nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista
una riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali che
diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e
che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento
di pubblicità per ogni ora di diffusione. La
concessione a tali emittenti può essere rilasciata se
le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o
non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di
scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di
radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come
previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d).
L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva
digitale è concesso alla concessionaria del servizio
pubblico e ai concessionari per la televisione e la
radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che
a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con
altri concessionari per la gestione dei relativi
impianti.
6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale che superino i limiti previsti
dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via
transitoria, successivamente alla data del 30 aprile
1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi
limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le
emittenti nazionali televisive destinatarie di
concessione, a condizione che le trasmissioni siano
effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e
via satellite o via cavo e, successivamente al termine
di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via
satellite.
7. L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo
sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via
satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i
programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6
devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o
via cavo.
8. All'entrata in vigore della presente legge
l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle
frequenze che a parere della stessa non sono
indispensabili ai soggetti esercenti l'attività
radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di
servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via
provvisoria, tali frequenze ai destinatari di
concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito
nazionale e locale che hanno un grado di copertura della
popolazione inferiore al 90 per cento di quella
residente nel territorio cui si riferisce la concessione
o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che
comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre
1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma
codificata. Le disposizioni di cui al presente comma
sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta
di risorse economiche di cui alla presente legge si
applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è
tenuta a presentare all'Autorità un piano per una
ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito
dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare
una delle sue reti televisive in una emittente che non
può avvalersi di risorse pubblicitarie. A tale
emittente non si applicano i limiti previsti
dall'articolo 2, commi 6 e 9. L'Autorità, valutato il
piano di ristrutturazione, sentita la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui
deve essere istituita l'emittente di cui al presente
comma, contestualmente all'indicazione del termine di
cui al comma 7.
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite
originata dal territorio nazionale, compresa quella in
forma codificata, è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua
costituzione, dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, sulla base di un apposito
regolamento.
11. Nessun soggetto può essere destinatario di più
di una concessione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale per la trasmissione di programmi in
forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti
alla data di entrata in vigore della presente legge più
reti televisive in ambito nazionale in forma codificata
devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via
cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una
delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire
l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A
partire dalla data indicata nel precedente periodo la
rete eccedente può essere esercitata in via
transitoria, alle stesse condizioni e nei termini
previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito
regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su
frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del
termine di cui al comma 7, della particolare natura di
tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al
momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in via
provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze
libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su
satellite delle reti di cui al presente comma, ai
concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale
che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8.
Entro il termine di 90 giorni il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni adotta, sulla base delle norme
contenute nella presente legge e nel regolamento
previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per
la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono
abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in
contrasto con la presente legge.
12. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge.
13. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù
della previgente disciplina, in particolare per ciò che
attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle
violazioni contestate e alle sanzioni applicate.
14. A partire dal 1o gennaio 1998 gli immobili,
composti da più unità abitative di nuova costruzione o
quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la
ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari
si avvalgono di norma di antenne collettive e possono
installare o utilizzare reti via cavo per distribuire
nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante
antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge i Comuni
emanano un regolamento sull'installazione degli apparati
di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
satellitari nei centri storici al fine di garantire la
salvaguardia degli aspetti paesaggistici.
15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre
1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole:
"ivi compreso ai soli fini del presente comma
l'esercizio del credito,".
16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n.
103, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 43-bis. 1. L'installazione e l'esercizio
di impianti e ripetitori privati, destinati
esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere
simultanea ed integrale dei programmi delle
concessionarie televisive in ambito nazionale e locale,
sono assoggettati a preventiva autorizzazione del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il
quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti
impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il
progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è
rilasciata esclusivamente ai Comuni, comunità montane o
ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha
estensione territoriale limitata alla circoscrizione
dell'ente richiedente‹.
17. Sono consentite le acquisizioni, da parte di
società di capitali, di concessionarie svolgenti
attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, costituite in società
cooperative a responsabilità limitata.
Art. 4.
(Reti e servizi di
telecomunicazioni)
1. L'installazione non in esclusiva delle reti di
telecomunicazioni via cavo o che utilizzano frequenze
terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge, al rilascio di
concessione per l'uso di suolo pubblico e comunque in
modo non discriminatorio tra i diversi soggetti
richiedenti. A decorrere dalla stessa data l'esercizio
delle reti di telecomunicazioni e la fornitura di
servizi di telecomunicazioni sono subordinati al
rilascio di autorizzazione nelle forme di cui al
presente articolo. L'installazione di stazioni terrene
per servizi via satellite è disciplinata ai sensi del
decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55.
2. Le licenze per l'installazione delle reti via cavo
e via etere, delle relative infrastrutture di giunzione
e per gli accessi locali mediante onde elettromagnetiche
sono rilasciate dall'Autorità.
3. La licenza per l'installazione di una rete che è
destinata a interessare almeno il 30 per cento degli
abbonati al servizio telefonico nazionale è rilasciata
dall'Autorità a seguito di una conferenza di servizi
con le province autonome e le regioni interessate.
4. Le licenze per l'installazione di reti di
telecomunicazioni che utilizzano frequenze terrestri, le
autorizzazioni per l'installazione di stazioni terrene
per servizi via satellite, per l'esercizio delle reti e
per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni sono
rilasciate dall'Autorità.
5. Il rilascio delle licenze per l'installazione
delle reti di telecomunicazioni e delle concessioni di
radiodiffusione previste nel piano di assegnazione
costituisce dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree
acquisite entrano a far parte del patrimonio
indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri,
autorizzazioni e nulla osta previsti in materia
ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, una conferenza di servizi.
Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214
del testo unico in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le
disposizioni dello stesso codice relative alle
limitazioni legali della proprietà e al diritto di
servitù.
6. Le società che installano o esercitano le reti di
telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti
forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati,
dal 1o gennaio 1998, a tenere separata contabilità
delle attività riguardanti rispettivamente
l'installazione e l'esercizio delle reti nonchè delle
attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le
società titolari di licenze di telecomunicazioni sono
altresì obbligate a tenere separata contabilità delle
attività svolte in ordine alla fornitura del servizio
universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente
comma è soggetta a controllo da parte di una società
di revisione scelta tra quante risultano iscritte
all'apposito albo istituito presso la Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato
determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di
definire i criteri per la separazione contabile
dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Gli impianti oggetto di concessione
radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la
distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal
caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono
tenuti alla separazione contabile dell'attività
radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle
telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni
per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società
separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni
di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere
dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque
deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione
del piano stesso.
8. Le società titolari di servizi di pubblica utilità
che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di
telecomunicazione, sono tenute a tenere separata
contabilità o a costituire società separata per lo
svolgimento di qualunque attività nel settore delle
telecomunicazioni. La società concessionaria del
servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere
partecipazioni dirette o indirette, attraverso società
controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle
società titolari di servizi di pubblica utilità che
hanno realizzato le predette reti, nè acquisire diritti
reali o di obbligazione sulle stesse reti.
9. L'Autorità conferma alle società concessionarie
del servizio pubblico radiotelevisivo e di
telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse
convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a
larga banda da parte della società concessionaria del
servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla
concessione di cui al comma 1. L'Autorità rilascia alle
società di cui ai commi 7 e 8 apposita autorizzazione
ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di
telecomunicazioni.
10. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere
offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1o
gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta
di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità
di sperimentazione da parte di soggetti specificamente
autorizzati. Fino alla stessa data le società
destinatarie di concessioni in esclusiva per
telecomunicazioni non possono realizzare produzioni
radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico
di telecomunicazioni non può essere destinataria
direttamente o indirettamente di concessioni
radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro nè
fornire programmi o servizi nè raccogliere pubblicità
per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali
su frequenze terrestri in chiaro.
11. L'offerta del servizio di telefonia vocale è
soggetta dal 1o gennaio 1998 a regime di prezzo. La
concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due
anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a
regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi
dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e
dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la
sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i
provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di
effettiva concorrenza.
12. Le norme di cui al presente articolo sono
applicate tenendo conto delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650‹.
Art. 5.
(Interconnessione, accesso e
servizio universale)
1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione
per la installazione delle reti ovvero per la fornitura
di servizi di telecomunicazioni, nonchè i soggetti
titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti
regolano i rapporti di interconnessione e di accesso
sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole
emanate dall'Autorità e dei seguenti principi:
a) promozione di un mercato competitivo delle
reti e dei servizi;
b) garanzia dell'interconnessione tra le reti
e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione
europea;
c) garanzia di comunicazione tra i terminali
degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e
di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli
operatori ed i fornitori.
2. La remunerazione degli obblighi del servizio
universale è disciplinata in base ai princìpi di cui
al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di
telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto
di accesso alle reti. L'accesso può essere limitato
dall'Autorità per ragioni di:
a) sicurezza di funzionamento della rete;
b) mantenimento dell'integrità della rete;
c) interoperabilità dei servizi, qualora
ricorrano comprovati motivi di interesse generale di
natura non economica;
d) protezione dei dati anche personali,
riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e
tutela della sfera privata, d'intesa con il Garante per
la protezione dei dati personali.
4. Gli obblighi di fornitura del servizio universale,
ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi
pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di
pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa
nazionale, di giustizia, di istruzione e di Governo, e
le procedure di scelta da parte dell'Autorità dei
soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo
i criteri stabiliti dall'Unione europea
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge valutato in lire 52.090.000.000 in
ragione d'anno, si provvede:
a) quanto ad annue lire 32.090.000.000
mediante utilizzo delle risorse finanziarie già
destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per
la radiodiffusione e l'editoria;
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le
modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b)
e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
2. Secondo le stesse modalità può essere istituito,
ove necessario e con criteri di parametrazione che
tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo
per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni
di legge, ivi compresa la tenuta del Registro degli
operatori.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
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