Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
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Disegno di legge S1021
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo

Approvato dal Senato il 22 maggio 1997

Art. 1.

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono, a maggioranza semplice, quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Le competenze dell'Autorità oltre alle funzioni e ai poteri indicati nell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in quanto non modificati dalla presente legge, sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, da approvarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, semprechè conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonchè le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonchè le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro;

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro Nazionale della stampa e del Registro Nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonchè nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione;

10) riceve periodicamente un'informativa dalla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri paesi;

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza e di non discriminazione;

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

15) fissa, sentito l'Istituto superiore di sanità, i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, tenendo conto anche delle direttive comunitarie. Verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le autorizzazioni o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche;

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa;

2) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

3) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonchè l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

5) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

7) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonchè l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

8) propone al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico;

9) effettua le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonchè sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale;

10) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

11) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;

12) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in ŠIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione‹, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, della legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui ai commi 7 e 8;

5) adotta regolamenti sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi canoni, nonchè sui servizi e sui prodotti;

6) propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni via etere, via cavo e via satellite sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio, salve le competenze previste per gli enti locali;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

11) entro il 30 novembre di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

12) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

13) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. Le competenze indicate al comma 4 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui ai commi 7 e 8.

6. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine di due anni dall'emanazione delle direttive previste dall'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

7. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti, e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonchè il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. L'Autorità entro centosessanta giorni dall'insediamento delibera apposito regolamento contenente norme sulle procedure che, in conformità ai princìpi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, garantiscono la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio agli interessati, ai quali è comunque garantito di esprimere la propria posizione nei procedimenti nonchè il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni detenute dall'Autorità. È consentito a ciascun cittadino ovvero associazione nonchè ai soggetti interessati di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti, inclusi quelli diretti all'emanazione di norme regolamentari. L'Autorità adotta altresì regolamenti sulle modalità di risoluzione delle controversie o tra un utente o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro che si basino in via preventiva sul tentativo obbligatorio di conciliazione mediata e, in via successiva, sull'arbitrato. Nei regolamenti dovranno essere previste le procedure relative ai criteri minimi indicati dalle istituzioni dell'Unione europea in tema di procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. Entro il primo semestre di ciascun anno, l'Autorità presenta una relazione della propria attività al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a trasmetterla al Parlamento.

10. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonchè degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. Entro tale periodo e in caso d'inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, anche appartenenti alle magistrature amministrative e contabili. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

12. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.

13. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità.

14. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

15. L'Autorità può avvalersi in posizione di comando, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici al fine di ricoprire eventuali ruoli di carattere specificatamente tecnico.

16. L'Autorità può avvalersi di personale, in numero non superiore al 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica, comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materie attinenti al settore delle comunicazioni, e può conferire incarichi, in numero non superiore a venti, a personale altamente qualificato appartenente allo Stato, ivi comprese anche le altre Autorità, purchè l'incarico sia compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal soggetto incaricato.

17. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purchè in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

18. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 7, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonchè il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma 8 del presente articolo sono abrogati i commi 7 ed 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. È abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

19. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicati nei regolamenti stessi.

20. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1o dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di ŠMinistero delle comunicazioni‹. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

21. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni previste dal presente articolo, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

22. Avverso i provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso in unico grado al Consiglio di Stato.

23. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici.

24. Le sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, a tutela dei minori sono irrogate dal Presidente dell'Autorità.

Art. 2.

(Divieto di posizioni dominanti)

1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati.

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.

3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.

4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.

5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 8, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati.

6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni nè autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente dei canali televisivi o radiofonici analogici o dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze l'Autorità fissa il numero dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione;

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio.

7. In assenza di piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si fa riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento negli atti di concessione.

8. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 9, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinchè esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.

9. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:

a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonchè da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;

b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;

c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;

d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;

e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). Le concessionarie di pubblicità controllanti o controllate da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione radiotelevisiva possono raccogliere pubblicità esclusivamente per l'impresa controllante.

10. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 9 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 8. Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 9, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante nè elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 8. Ai fini della verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perchè la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma 9 ovvero perchè, pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 9 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in essere.

11. I limiti di cui al comma 9 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale.

12. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 9 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi.

13. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

14. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.

15. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite.

16. Ai fini della applicazione del comma 9, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite.

17. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorchè tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllati.

18. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

19. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi

20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla convenzione e dal contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in ordine agli impianti, alle reti e alle innovazioni tecnologiche, approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei princìpi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999.

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:

a) per le emittenti radiotelevisive nazionali, una misura adeguata del capitale sociale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 17 e 18 dell'articolo 2;

b) per le emittenti radiotelevisive locali, i seguenti criteri direttivi:

1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;

2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione;

3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonchè la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi differenziati per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza.

5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite.

4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria.

5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite.

7. L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. A tale emittente non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 9. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7.

10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.

11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di 90 giorni il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge.

12. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge.

13. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

14. A partire dal 1o gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito,".

16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 43-bis. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai Comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente‹.

17. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità limitata.

Art. 4.

(Reti e servizi di telecomunicazioni)

1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazioni via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di concessione per l'uso di suolo pubblico e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazioni e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di autorizzazione nelle forme di cui al presente articolo. L'installazione di stazioni terrene per servizi via satellite è disciplinata ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55.

2. Le licenze per l'installazione delle reti via cavo e via etere, delle relative infrastrutture di giunzione e per gli accessi locali mediante onde elettromagnetiche sono rilasciate dall'Autorità.

3. La licenza per l'installazione di una rete che è destinata a interessare almeno il 30 per cento degli abbonati al servizio telefonico nazionale è rilasciata dall'Autorità a seguito di una conferenza di servizi con le province autonome e le regioni interessate.

4. Le licenze per l'installazione di reti di telecomunicazioni che utilizzano frequenze terrestri, le autorizzazioni per l'installazione di stazioni terrene per servizi via satellite, per l'esercizio delle reti e per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni sono rilasciate dall'Autorità.

5. Il rilascio delle licenze per l'installazione delle reti di telecomunicazioni e delle concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso codice relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù.

6. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, dal 1o gennaio 1998, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonchè delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.

8. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a tenere separata contabilità o a costituire società separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, nè acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.

9. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 1. L'Autorità rilascia alle società di cui ai commi 7 e 8 apposita autorizzazione ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazioni.

10. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1o gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte di soggetti specificamente autorizzati. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro nè fornire programmi o servizi nè raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.

11. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1o gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.

12. Le norme di cui al presente articolo sono applicate tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650‹.

Art. 5.

(Interconnessione, accesso e servizio universale)

1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonchè i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorità e dei seguenti principi:

a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;

b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;

c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori ed i fornitori.

2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale è disciplinata in base ai princìpi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di:

a) sicurezza di funzionamento della rete;

b) mantenimento dell'integrità della rete;

c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica;

d) protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:

a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del Registro degli operatori.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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