Art. 1. Principi generali
1. Nella fase di transizione dalla tecnologia
analogica alla tecnologia digitale, e comunque fino
alla definitiva conversione delle reti fissata al 30
novembre 2012, al fine di evitare la costituzione
di posizioni dominanti nel nuovo contesto
tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo
e della concorrenza, la disciplina del sistema
televisivo via etere terrestre è ispirata a principi
di più equa distribuzione delle risorse economiche,
tendenziale e progressiva separazione tra operatori di
rete e fornitori di contenuti, previsione di limiti
alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di
contenuti. Essa promuove altresì una transizione
ordinata, intesa ad ottimizzare l’uso dello spettro
frequenziale e delle relative risorse, ed a tal fine
incoraggia il coordinamento e la messa in comune
delle risorse frequenziali attraverso forme consortili
tra imprese o altre iniziative analoghe.
Art. 2. Limiti alla raccolta pubblicitaria nel
settore televisivo ed altre misure a tutela della
concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione
al digitale
1. Fino al 30 novembre 2012 e comunque fino alla
completa conversione delle reti alla tecnologia
digitale, il conseguimento, anche attraverso soggetti
controllati o collegati, di ricavi pubblicitari
superiori al 45% del totale dei ricavi pubblicitari
del settore televisivo riferito alle trasmissioni via
etere terrestre in tecnologia analogica e digitale,
via satellite e via cavo, costituisce una posizione
dominante vietata ai sensi dell’articolo 43 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche
sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l’Informativa
economica di sistema di cui alla delibera 129/02/CONS
e successive modificazioni e integrazioni, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni indica i soggetti
che, nell’anno solare precedente, hanno superato il
limite di cui al comma 1 e richiede loro l’adozione
delle misure previste dal comma 3 a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo.
3. Nell’anno solare successivo all’accertamento,
ciascuna emittente televisiva in ambito nazionale via
etere terrestre su frequenze analogiche facente capo a
soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1,
trasmette pubblicità in misura non superiore al 16%
del tempo di ciascuna ora di programmazione. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano
ai soggetti che abbiano trasferito su una diversa
piattaforma trasmissiva una o più emittenti
televisive già operanti su frequenze terrestri in
tecnica analogica.
4. All’articolo 38, comma 2 del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, la parola “spot” è
sostituita dalla seguente: “messaggi”.
5. All’articolo 38, comma 6 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al primo periodo
le parole “dagli spot” sono sostituite dalle
seguenti: “dai messaggi” e le parole “gli spot”
dalle seguenti “i messaggi” e al secondo periodo
le parole “dagli spot” sono sostituite dalle
seguenti: “dai messaggi”.
6. All’articolo 43 comma 8 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prima del
penultimo periodo aggiungere il seguente : “al fine
del rispetto del limite del 20 per cento, sono
considerati programmi quelli irradiati in tecnica
digitale, anche se ad accesso condizionato e a
pagamento, a condizione che raggiungano una copertura
pari al 50 per cento della popolazione e siano
contraddistinti da un unico marchio”.
Art. 3. Disposizioni per l’uso efficiente
dello spettro elettromagnetico e per l’accesso alle
infrastrutture a banda larga
1. Le frequenze televisive analogiche non
coordinate a livello internazionale e ridondanti per
almeno il 98% del proprio bacino di servizio, quali
individuate all’esito della predisposizione del data-base
delle frequenze, devono essere liberate e restituite,
ai sensi della disciplina vigente, al Ministero entro
12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, al fine di favorire il passaggio
alla nuova tecnologia digitale in un contesto di
tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di
uso efficiente dello spettro elettromagnetico i
soggetti titolari di più di due emittenti televisive
in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze
analogiche presentano all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su
frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su
altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale,
dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda.
3. Il progetto, redatto in conformità ai parametri
tecnici previsti dal piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva
terrestre in tecnica digitale ed alle conclusioni
assunte in sede di Conferenza regionale delle
radiocomunicazioni di Ginevra, è approvato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni entro i 90 giorni
successivi.
4. All’esito dell’approvazione del progetto, e
in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine
di cui al comma 2, i soggetti titolari di più di due
emittenti televisive in ambito nazionale via etere
terrestre su frequenze analogiche, trasferiscono i
palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda, su
frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su
altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.
5. Le frequenze resesi disponibili a seguito delle
operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, acquisite ai
sensi della legge 66/01, sono cedute a condizioni
eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti
che ne facciano richiesta, sulla base di un’offerta
predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e
alle modalità stabiliti dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue e
quelle acquisite con diverse modalità rientrano nella
disponibilità del Ministero che le riassegna
attraverso procedure pubbliche, con modalità
stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la
più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di
obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità previsti dall’ordinamento, e con la
previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza
locale, fatti salvi i diritti acquisiti.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma
3 della legge 3 maggio 2004, n. 112 non si applicano ai
soggetti titolari di più di due emittenti televisive
in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze
analogiche. Fatte salve le disposizioni del periodo
che precede, i trasferimenti di cui all’articolo 23,
comma 3 della legge 3 maggio 2004, n 112 sono
consentiti a qualunque altro soggetto che risulti in
possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per
l’ottenimento dell’autorizzazione generale per l’esercizio
dell’attività di operatore di rete su frequenze
terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti sono
altresì abilitati, di norma nel bacino di utenza o
parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni
televisive e servizi della società dell'informazione
in tecnica digitale.
7. Dal 30 novembre
2012, e comunque a partire dalla data della completa
conversione delle reti televisive i soggetti
autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale
che svolgono anche attività di operatore di rete sono
tenuti alla separazione societaria.
8. Alla data del 30 novembre 2012 e comunque a
partire dalla data della completa conversione delle
reti televisive, i fornitori di contenuti in ambito
nazionale non potranno utilizzare più del 20% della
capacità trasmissiva complessiva, quale risultante,
in base al data-base delle frequenze, dal
prodotto della capacità di trasporto espressa in
megabit/secondo, per la popolazione effettivamente
servita, espressa in milioni di utenti.
9. Prima della completa conversione delle reti
televisive, la capacità trasmissiva eccedente i
limiti previsti dal comma 8 è ceduta da parte del
fornitore di contenuti a condizioni eque, trasparenti
e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano
richiesta, sulla base di un’offerta predisposta e
pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità
stabiliti con decreto del Ministro delle
comunicazioni, d’intesa con l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. La capacità trasmissiva
eccedente i limiti indicati dal comma 6, che non sia
stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal
presente comma, rientra, alla data del 30 novembre
2012, e comunque all’atto della completa conversione
delle reti, nella piena disponibilità del Ministero
delle comunicazioni.
10. I soggetti titolari delle infrastrutture a
larga banda notificati come detentori di un
significativo potere di mercato all’esito delle
procedure di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 marzo 2002, sono tenuti ad offrire, a tutti gli
operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG)
che ne fanno richiesta, l'accesso a detta
infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete
necessario, ai fini della fornitura del servizio
televisivo o comunque per la distribuzione di
contenuti multimediali in modalità lineare, in tutti
i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati per
la fornitura di servizi alla clientela da parte di
proprie divisioni commerciali, nonché di società
controllate, controllanti, collegate o consociate. L’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con
propria delibera, in conformità ai principi di
obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità, i criteri e le modalità per la
formulazione dell’offerta di cui al presente comma.
Art. 4. Principi in materia di rilevazione
degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di
comunicazione
1. L’attività di rilevazione degli indici di
ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione costituisce un servizio di interesse
generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza
nel sistema della comunicazione. Nel settore
radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto
delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive
esistenti.
2. Il Governo è delegato ad emanare entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge un decreto legislativo finalizzato a definire le
modalità attraverso le quali l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli
indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema
delle comunicazioni;
b) garantire che la rilevazione degli indici di
ascolto risponda a criteri universalistici del
campionamento, rispetto alla popolazione o ai mezzi
interessati;
c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate
nelle attività tecniche preordinate e connesse alla
rilevazione degli ascolti televisivi;
d) tener conto , nell’attività di rilevazione degli
indici di ascolto nel settore radiofonico e
televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme
trasmissive esistenti;
e) assicurare la piena attuazione dell’art.1,comma
6, lett.b) punto 11 della legge 31 luglio 1997 n.249.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo
può adottare , nel rispetto dei principi e criteri
direttivi, fissati dalla presente legge, uno o più
decreti legislativi integrativi e correttivi.
4. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo si provvede secondo le modalità
ed i criteri di contribuzione , a carico dei soggetti
del mercato di riferimento, disciplinate dall’art.
1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
L’Autorità è a tal fine autorizzata a
rideterminare l’entità della contribuzione ai sensi
dell’art.1, comma 65 e 66 della legge 23 dicembre
2005 n. 266.
Art. 5. Vigilanza e sanzioni
1. L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui alla presente legge e applica,
secondo le procedure stabilite con il proprio
regolamento di cui all’articolo 51 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le sanzioni
previste in caso di violazione delle sue disposizioni.
2. In caso di omessa adozione delle misure di cui
all’articolo 2 comma 3 e di inosservanza delle
disposizioni di cui all’articolo 3 della presente
legge, l’Autorità all’esito del procedimento
condotto secondo quanto previsto dal regolamento di
cui al comma 1, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato
realizzato nell’ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione
effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal
regolamento di cui al comma 1.
3. Qualora la violazione sia nuovamente accertata
successivamente all’irrogazione della sanzione di
cui al comma 2, l’Autorità dispone, nei confronti
del soggetto esercente l’emittente o del fornitore
di contenuti, la sospensione dell’attività per un
periodo da 1 a 10 giorni e, nei casi più gravi, per
un periodo non superiore a sei mesi.
4. Se la violazione delle disposizioni previste dall’articolo
2, comma 3 e dall’articolo 3 della presente legge è
accertata, o comunque persiste, successivamente alla
sospensione irrogata ai sensi del comma 3 del presente
articolo, l’Autorità può disporre la revoca del
titolo abilitativo, informandone il Ministero delle
comunicazioni.
5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di
ascolto e diffusione di cui all’articolo 4, tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con
la reclusione da uno a sei anni.
Art. 6. Abrogazioni e modificazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera h), le parole
“compresa la pay per view”;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera l), le parole
“iniziative di comunicazione di prodotti e servizi”;
c) l’articolo 27, comma 3;
d) all’articolo 31, comma 1, le parole “compresa
la pay per view”;
e) all’articolo 43, comma 10 le parole ”da
attività di diffusione del prodotto realizzata al
punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi”;
f) l’articolo 51, comma 3.
2. All’articolo 2, comma 1, lettera l) e all’articolo
43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le
parole “sistema integrato delle comunicazioni”
sono sostituite dalle parole “settore delle
comunicazioni”.
3. L’articolo 43, comma 11 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal
seguente: “Le imprese, anche attraverso società
controllate o collegate, i cui ricavi nel settore
delle comunicazioni elettroniche, come definito ai
sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento
dei ricavi complessivi di quel settore, non possono,
attraverso operazioni societarie, determinare – ai
sensi degli articoli 2359 e 2497- septies del codice
civile – situazioni di collegamento o controllo
verso imprese in posizione dominante nel settore
televisivo.”
4. L’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente: “L’Autorità,
applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera d) ed e);
c) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m)
e n);
f) da 1.040 euro a 5200 euro in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera o).
5. Dopo l’articolo 51, comma 2 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il
seguente comma 2bis:
“Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è
escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta
previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689”.
6. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 3
maggio 2004, n. 112: 21, 23 comma 5, 25 comma 12.
7. Sono abrogate tutte le altre disposizioni della
legge 3 maggio 2004, n. 112 e del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, in contrasto o comunque
incompatibili, con le disposizioni di cui alla
presente legge.
Art. 7. Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a
carico della finanza pubblica
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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