Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
Home Curriculum Blog Mappa del sito E-mail Storico

Documenti

Schema di disegno di legge recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale (DDL Gentiloni)

Approvato dal Consiglio dei ministri il 12 ottobre 2006

Art. 1. Principi generali

1. Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, e comunque fino alla definitiva conversione delle reti fissata al 30 novembre 2012, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre è ispirata a principi di più equa distribuzione delle risorse economiche, tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti. Essa promuove altresì una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare l’uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, ed a tal fine incoraggia il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.

Art. 2. Limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo ed altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale

1. Fino al 30 novembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale, il conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45% del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, costituisce una posizione dominante vietata ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
 
2. Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l’Informativa economica di sistema di cui alla delibera 129/02/CONS e successive modificazioni e integrazioni, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e richiede loro l’adozione delle misure previste dal comma 3 a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

3. Nell’anno solare successivo all’accertamento, ciascuna emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche facente capo a soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1, trasmette pubblicità in misura non superiore al 16% del tempo di ciascuna ora di programmazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano trasferito su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica.
 
4. All’articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola “spot” è sostituita dalla seguente: “messaggi”.

5. All’articolo 38, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al primo periodo le parole “dagli spot” sono sostituite dalle seguenti: “dai messaggi” e le parole “gli spot” dalle seguenti “i messaggi” e al secondo periodo le parole “dagli spot” sono sostituite dalle seguenti: “dai messaggi”.

6. All’articolo 43 comma 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prima del penultimo periodo aggiungere il seguente : “al fine del rispetto del limite del 20 per cento, sono considerati programmi quelli irradiati in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio”.

Art. 3. Disposizioni per l’uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l’accesso alle infrastrutture a banda larga

1. Le frequenze televisive analogiche non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 98% del proprio bacino di servizio, quali individuate all’esito della predisposizione del data-base delle frequenze, devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche presentano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda.

3. Il progetto, redatto in conformità ai parametri tecnici previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale ed alle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra, è approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro i 90 giorni successivi.

4. All’esito dell’approvazione del progetto, e in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine di cui al comma 2, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda, su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.

5. Le frequenze resesi disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, acquisite ai sensi della legge 66/01, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un’offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue e quelle acquisite con diverse modalità rientrano nella disponibilità del Ministero che le riassegna attraverso procedure pubbliche, con modalità stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall’ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale, fatti salvi i diritti acquisiti.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112 non si applicano ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche. Fatte salve le disposizioni del periodo che precede, i trasferimenti di cui all’articolo 23, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n 112 sono consentiti a qualunque altro soggetto che risulti in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’ottenimento dell’autorizzazione generale per l’esercizio dell’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti sono altresì abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale.

7. Dal 30 novembre 2012, e comunque a partire dalla data della completa conversione delle reti televisive i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.

8. Alla data del 30 novembre 2012 e comunque a partire dalla data della completa conversione delle reti televisive, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non potranno utilizzare più del 20% della capacità trasmissiva complessiva, quale risultante, in base al data-base delle frequenze, dal prodotto della capacità di trasporto espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti.

9. Prima della completa conversione delle reti televisive, la capacità trasmissiva eccedente i limiti previsti dal comma 8 è ceduta da parte del fornitore di contenuti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un’offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità trasmissiva eccedente i limiti indicati dal comma 6, che non sia stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal presente comma, rientra, alla data del 30 novembre 2012, e comunque all’atto della completa conversione delle reti, nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni.

10. I soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di un significativo potere di mercato all’esito delle procedure di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, sono tenuti ad offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne fanno richiesta, l'accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con propria delibera, in conformità ai principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, i criteri e le modalità per la formulazione dell’offerta di cui al presente comma.

Art. 4. Principi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione

1. L’attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.

2. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;
b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati;
c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;
d) tener conto , nell’attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti;
e) assicurare la piena attuazione dell’art.1,comma 6, lett.b) punto 11 della legge 31 luglio 1997 n.249.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare , nel rispetto dei principi e criteri direttivi, fissati dalla presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede secondo le modalità ed i criteri di contribuzione , a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinate dall’art. 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005 n. 266. L’Autorità è a tal fine autorizzata a rideterminare l’entità della contribuzione ai sensi dell’art.1, comma 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.


Art. 5. Vigilanza e sanzioni

1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e applica, secondo le procedure stabilite con il proprio regolamento di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le sanzioni previste in caso di violazione delle sue disposizioni.

2. In caso di omessa adozione delle misure di cui all’articolo 2 comma 3 e di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3 della presente legge, l’Autorità all’esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal regolamento di cui al comma 1.
 
3. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 2, l’Autorità dispone, nei confronti del soggetto esercente l’emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell’attività per un periodo da 1 a 10 giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.
 
4. Se la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 2, comma 3 e dall’articolo 3 della presente legge è accertata, o comunque persiste, successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3 del presente articolo, l’Autorità può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.
 
5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e diffusione di cui all’articolo 4, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 6. Abrogazioni e modificazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera h), le parole “compresa la pay per view”;

b) all’articolo 2, comma 1, lettera l), le parole “iniziative di comunicazione di prodotti e servizi”;

c) l’articolo 27, comma 3;

d) all’articolo 31, comma 1, le parole “compresa la pay per view”;

e) all’articolo 43, comma 10 le parole ”da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi”;

f) l’articolo 51, comma 3.

2. All’articolo 2, comma 1, lettera l) e all’articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole “sistema integrato delle comunicazioni” sono sostituite dalle parole “settore delle comunicazioni”.

3. L’articolo 43, comma 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente: “Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono, attraverso operazioni societarie, determinare – ai sensi degli articoli 2359 e 2497- septies del codice civile – situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo.”

4. L’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente: “L’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d) ed e);
c) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 1.040 euro a 5200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).
5. Dopo l’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente comma 2bis:
“Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

6. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 3 maggio 2004, n. 112: 21, 23 comma 5, 25 comma 12.

7. Sono abrogate tutte le altre disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112 e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in contrasto o comunque incompatibili, con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 7. Copertura finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica

Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per intervenire su questo argomento scrivi a

Top - Indice della sezione - Home

© Manlio Cammarata 2009

Informazioni di legge