Proposta di modifica n. 1.1000 al DDL n. 1611
Il Governo
Approvato con voto di fiducia
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1
1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura
penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato
dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli.».
2. All'articolo 53 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «lettere
a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h bis),
nonché se risulta iscritto nel registro di cui
all'art.335 per il reato previsto dall'articolo 379 bis
del codice penale, in relazione al procedimento
assegnatogli, sentito in tale caso il capo
dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, al
fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni
oggettive per provvedere alla sostituzione.»;
b) al comma 2, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale
procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il
magistrato assegnatario risultano indagati per il
reato previsto dall'articolo 379 bis del codice
penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni
pubbliche in merito al procedimento.»;
c) dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
«2 bis. Di ogni
iscrizione di magistrati nel registro di cui
all'art.335 per il reato previsto dall'articolo 379 bis
del codice penale, il procuratore della Repubblica
informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui
il magistrato indagato presta servizio ovvero il
procuratore generale nell'ipotesi che indagati
risultino il capo dell'ufficio e il magistrato
assegnatario.».
3. All'articolo 103 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il divieto opera anche nel caso di
intercettazione eseguita su utenza diversa da quella
in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.»;
b) dopo il comma 5 e` inserito
il seguente:
«5-bis. Ferma restando
l'eventuale responsabilità penale, costituiscono
illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa,
anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o
comunicazioni di cui al comma 5.».
4. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura
penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di
tali atti è sempre consentita la pubblicazione per
riassunto.».
5. All'articolo 114 del codice
di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti:
«2 bis. E`vietata la pubblicazione, anche
parziale, per riassunto o nel contenuto, della
documentazione e degli atti relativi a conversazioni,
anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti
il traffico telefonico o telematico, anche se non più
coperti dal segreto, fino alla conclusione delle
indagini preliminari ovvero fino al termine
dell'udienza preliminare.
2 ter. E' vietata la
pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel
contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in
materia di misure cautelari. Di tali atti e` tuttavia
consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la
persona sottoposta alle indagini o il suo difensore
abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice,
fatta eccezione per le parti che riproducono la
documentazione e gli atti di cui al comma 2 bis.».
6. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 114 del
codice di procedura penale è inserito il seguente:
«6 ter. Sono vietate la pubblicazione e la
diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati
relativamente ai procedimenti e processi penali loro
affidati. Il divieto relativo alle immagini non si
applica all'ipotesi di cui all'articolo 147 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del presente codice, nonché quando, ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca, la
rappresentazione dell'avvenimento non possa essere
separata dall'immagine del magistrato.».
7. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il
comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. E' in ogni caso vietata la pubblicazione, anche
parziale o per riassunto, della documentazione, degli
atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di
cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli
articoli 269 e 271. E' altresì vietata la
pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della
documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a
conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche
riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle
indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai
sensi dell'articolo 268, comma 7 bis.».
8. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati
per fatti costituenti reato di violazione del divieto
di pubblicazione commessi dalle persone indicate al
comma 1, il procuratore della Repubblica procedente
informa immediatamente l'organo titolare del potere
disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove
siano state verificate la gravità del fatto e la
sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito
il presunto autore del fatto, dispone la sospensione
cautelare dal servizio o dall'esercizio della
professione fino a tre mesi.».
9. Al comma 2 dell'articolo 240 del codice di
procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole:
«per i documenti formati attraverso la raccolta
illegale di informazioni» sono aggiunte le seguenti:
«e per i documenti, i supporti e gli atti relativi
alle riprese e registrazioni fraudolente di cui
all'articolo 616 bis del codice penale, salvi i
casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del
secondo comma del medesimo articolo».
10. L'articolo 266 del codice
di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). -
1.L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di
immagini mediante riprese visive e l'acquisizione
della documentazione del traffico delle conversazioni
o comunicazioni sono consentite nei procedimenti
relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i
quali e` prevista la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica
amministrazione per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti
sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi
e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria,
minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso
di informazioni privilegiate, manipolazione del
mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo
del telefono, atti persecutori;
g) delitti previsti
dall'articolo 600 ter, terzo comma, del codice
penale, anche se relativi al materiale pornografico di
cui all'articolo 600 quater.1 del medesimo
codice.
2. Negli stessi casi è
consentita l'intercettazione di comunicazioni tra
presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che
nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività
criminosa. Tuttavia, qualora dalle indagini svolte
emerga che l'intercettazione potrebbe consentire
l'acquisizione di elementi fondamentali per
l'accertamento del reato per cui si procede o che
dall'intercettazione possano emergere indicazioni
rilevanti per impedire la commissione di taluno dei
reati indicati nel comma 1, e la stessa debba essere
eseguita in luoghi diversi da quelli indicati
dall'art. 614 del codice penale, il pubblico
ministero, con decreto eventualmente reiterabile
ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni per
non oltre tre giorni, secondo le modalità indicate
nell'art.267, comma 3 bis.».
11. All'articolo 267 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito
dai seguenti:
«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a
disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito
ha sede il giudice competente, che decide in
composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena
di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore
della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del
magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è
data con decreto, motivato contestualmente e non
successivamente modificabile o sostituibile, quando
ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) sussistono gravi indizi di
reato;
b) nei casi di intercettazione
di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di
altre forme di telecomunicazione, le utenze sono
intestate o effettivamente e attualmente in uso a
soggetti indagati ovvero sono intestate o
effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi
che, sulla base di specifici atti di indagine,
risultano a conoscenza dei fatti per i quali si
procede e sussistono concreti elementi per ritenere
che le relative conversazioni o comunicazioni siano
attinenti ai medesimi fatti;
c) nei casi di acquisizione
della documentazione del traffico relativo a
conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre
forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono
state intestate o effettivamente in uso a soggetti
indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di
specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei
fatti per i quali si procede;
d) nei casi di intercettazioni
di immagini mediante riprese visive, i luoghi
appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi
effettivamente e attualmente in uso, ovvero
appartengono o sono effettivamente e attualmente in
uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici
atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per
i quali si procede e sussistono concreti elementi per
ritenere che le relative condotte siano attinenti ai
medesimi fatti;
e) le operazioni sono
assolutamente indispensabili ai fini della
prosecuzione delle indagini.
1.1 Nel decreto con cui
autorizza le operazioni, il tribunale deve, con
autonoma valutazione, dare conto dei relativi
presupposti, che devono essere espressamente e
analiticamente indicati.;
1.2. Il pubblico ministero,
insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette
al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti di
indagine fino a quel momento compiuti.»;
b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. Nella valutazione dei gravi indizi di
reato si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, e 203.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo
di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero
dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con
decreto, motivato contestualmente e non
successivamente modificabile o sostituibile, che va
comunicato immediatamente e comunque non oltre tre
giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il
tribunale, entro tre giorni dalla richiesta, decide
sulla convalida con decreto, motivato contestualmente
e non successivamente modificabile o sostituibile. Se
il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, le operazioni
previste dall'articolo 266 non possono essere
proseguite e i risultati di esse non possono essere
utilizzati.»;
d) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone
l'intercettazione indica le modalità e la durata
delle operazioni per un periodo massimo di trenta
giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero
da` immediata comunicazione al tribunale della
sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su
richiesta motivata del pubblico ministero, contenente
l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle
operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a
quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore
proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche
non continuativi, può essere autorizzata qualora
siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati
nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti
di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici
atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il
pubblico ministero può richiedere nuovamente una
proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche
non continuativi.
3 bis. Se dalle
indagini emerge che le operazioni di cui all'art. 266
possono consentire l'acquisizione di elementi
fondamentali per l'accertamento del reato per cui si
procede o che da esse possono emergere indicazioni
rilevanti per impedire la commissione di taluno dei
reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266, e sono
scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente
articolo, il pubblico ministero, con decreto
eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti,
dispone le operazioni con le modalità di cui al comma
2, per non oltre tre giorni. In tal caso, trasmette al
tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida,
anche per via telematica.
3 ter. Quando le
operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per
lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti
di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater,
l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se
vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione
dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La
durata delle operazioni non può superare i quaranta
giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con
decreto motivato per periodi successivi di venti
giorni, qualora permangano gli stessi presupposti,
entro i termini di durata massima delle indagini
preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga
provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi
del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra
presenti di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta
in un procedimento relativo ai delitti di cui al
presente comma, è consentita anche se non vi è
motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si
stia svolgendo l'attività criminosa.
3 quater. Nel decreto
di cui al comma 3, il pubblico ministero indica
l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del
corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui
non vi procede personalmente.»;
e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nei casi di cui al comma 3 ter, il
pubblico ministero e l'ufficiale di polizia
giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di
polizia giudiziaria.»;
f) il comma 5 é sostituito
dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni
procura della Repubblica sono annotati, secondo un
ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la
data e l'ora di deposito in cancelleria o in
segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano,
convalidano o prorogano le intercettazioni e, per
ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle
operazioni.».
12. All'articolo 268 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le comunicazioni
intercettate sono registrate e delle operazioni é
redatto verbale. I verbali e i supporti delle
registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato
di cui all'articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma
1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che
ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle
modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e
dell'ora di inizio e di cessazione
dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì
annotati cronologicamente, per ogni comunicazione
intercettata, i riferimenti temporali della
comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la
trascrizione sommaria del contenuto, nonché i
nominativi delle persone che hanno provveduto alla
loro annotazione.
3. Le operazioni di
registrazione sono compiute per mezzo degli impianti
installati nei centri di intercettazione telefonica
istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le
operazioni di ascolto sono compiute mediante gli
impianti installati presso la competente procura della
Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico
ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria
delegati per le indagini.»;
b) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:
«3 ter. Ai procuratori generali presso la
corte d'appello e ai procuratori della Repubblica
territorialmente competenti sono attribuiti i poteri
di gestione, vigilanza, controllo e ispezione,
rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei
punti di ascolto di cui al comma 3.»;
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente
trasmessi al pubblico ministero.
Entro cinque giorni dalla
conclusione delle operazioni, il pubblico ministero
deposita in segreteria i verbali e le registrazioni
attinenti al procedimento insieme con i decreti che
hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato
dal pubblico ministero, comunque non inferiore a
quindici giorni, salvo che il tribunale, su istanza
delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del
numero e della complessità delle intercettazioni, non
riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può
derivare un grave pregiudizio per le indagini, il
tribunale autorizza motivatamente il pubblico
ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione
dell'avviso della conclusione delle indagini
preliminari.
6. Ai difensori delle parti e`
immediatamente dato avviso che, entro il termine di
cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione
dei verbali e dei decreti che hanno disposto,
autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione
e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere
visione delle videoregistrazioni o cognizione dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. E`
vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti
e dei decreti.»;
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6 bis. E`vietato disporre lo stralcio delle
registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento
prima del deposito previsto dal comma 4.
6 ter. Scaduto il
termine, il pubblico ministero trasmette
immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni
al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in
camera di consiglio per l'acquisizione delle
conversazioni o dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche indicati dalle parti, che
non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo
anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e
dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il
tribunale decide in camera di consiglio a norma
dell'articolo 127.»;
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai
fini della decisione da assumere, dispone la
trascrizione integrale delle registrazioni acquisite
ovvero la stampa in forma intelligibile delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche acquisite, osservando le
forme, i modi e le garanzie previsti per
l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le
stampe sono inserite nel fascicolo per il
dibattimento.
7 bis. E' sempre
vietata la trascrizione delle parti di conversazioni
riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e
persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni
caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi
di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle
trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono
estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la
trasposizione delle registrazioni su supporto
informatico. In caso di intercettazione di flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche i difensori
possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi
intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal
comma 7.».
13. All'articolo 269 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti
contenenti le registrazioni sono conservati
integralmente in un apposito archivio riservato tenuto
presso l'ufficio del pubblico ministero che ha
disposto l'intercettazione, con divieto di
allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.»;
b) al comma 2, primo periodo,
dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione»
sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è
disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
c) ai commi 2 e 3, la parola:
«giudice», ovunque ricorre, é sostituita dalla
seguente: «tribunale».
14. All'articolo 270 del codice di procedura penale,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono
essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli
nei quali le intercettazioni sono state disposte,
salvo che risultino indispensabili per l'accertamento
dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3 bis
e 3 quater, e 407, comma 2, lettera a), del
presente codice, nonché per l'accertamento dei
delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416 ter,
419, 600 ter, secondo comma, e 600 quinquies
del codice penale, e non siano state dichiarate
inutilizzabili nel procedimento in cui sono state
disposte.».
15. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura
penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «e 268, commi 1, 3, 5, 6 e
6 bis».
16. All'articolo 271 del
codice di procedura penale, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1 bis. I risultati delle intercettazioni non
possono essere utilizzati qualora, nell'udienza
preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti
diverso e in relazione ad esso non sussistano i limiti
di ammissibilità previsti dall'articolo 266.».
17. All'articolo 292 del codice di procedura penale,
dopo il comma 2 ter é inserito il seguente:
«2 quater. Nell'ordinanza le intercettazioni
di conversazioni, comunicazioni telefoniche o
telematiche possono essere richiamate soltanto nel
contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo
allegato agli atti.».
18. All'articolo 293 del codice di procedura penale,
al comma 3 é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In ogni caso i difensori possono prendere visione
del contenuto integrale dell'intercettazione,
richiamata nell'ordinanza per l'applicazione delle
misure.».
19. All'articolo 295, comma 3,
del codice di procedura penale, dopo il primo periodo
é inserito il seguente: «Non si applica il limite di
durata massima delle operazioni previsto nell'articolo
267, comma 3.».
20. All'articolo 329, comma 1,
del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti
d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
atti e le attività d'indagine».
21. All'articolo 329 del
codice di procedura penale, il comma 2 e` sostituito
dal seguente:
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle
indagini, il pubblico ministero può chiedere al
giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli
atti o di parti di essi. In tal caso gli atti
pubblicati sono depositati presso la segreteria del
pubblico ministero.».
22. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice
di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto
il seguente:
«Art. 329 bis. - (Obbligo del segreto per le
intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i
supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche custoditi
nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269,
non acquisiti al procedimento, nonché la
documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre
coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono
dati inerenti a conversazioni o comunicazioni
telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente
formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso
la raccolta illecita di informazioni, ove non
acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal
segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al
procedimento, sono coperti dal segreto fino alla
chiusura delle indagini preliminari.».
23. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del
codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle
lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti:
«e), e bis),».
24. All'articolo 89 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I
nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «I supporti contenenti le
registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche
o telematiche» e dopo le parole: «previsto
dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le
seguenti: «, nonché il numero che risulta dal
registro delle notizie di reato di cui all'articolo
335.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto
il seguente:
«2 bis. Il procuratore
della Repubblica designa un funzionario responsabile
del servizio di intercettazione, della tenuta del
registro riservato delle intercettazioni e
dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i
verbali e i supporti.».
25. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'imputazione»
sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione
degli articoli di legge che si assumono violati, nonché
della data e del luogo del fatto»;
b) il comma 2 è sostituito
dal seguente:
«2. Quando l'azione penale e`
esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un
religioso del culto cattolico, l'informazione è
inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2 ter
e 2 quater.»;
c) dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti:
«2 bis. Il pubblico
ministero invia l'informazione anche quando taluno dei
soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o
fermato, ovvero quando e` stata applicata nei suoi
confronti la misura della custodia cautelare; nei casi
in cui risulta indagato un ecclesiastico o un
religioso del culto cattolico invia, altresì,
l'informazione quando è stata applicata nei suoi
confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché
quando procede all'invio dell'informazione di garanzia
di cui all'articolo 369 del codice.
2 ter. Quando risulta
indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato
territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o
emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un
vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o
sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge
l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico
ministero invia l'informazione al cardinale Segretario
di Stato.
2 quater. Quando
risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o
appartenente a un istituto di vita consacrata o a una
società di vita apostolica, il pubblico ministero
invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui
circoscrizione territoriale ha sede la procura della
Repubblica competente.»;
d) il comma 3 bis è
abrogato.
26. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, il comma 2 è sostituto dal seguente:
«2. L'autorizzazione può essere data, anche senza il
consenso delle parti, dal Presidente della Corte di
Appello, quando sussiste un interesse sociale
particolarmente rilevante alla conoscenza del
dibattimento.».
27. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 379 bis è sostituito dal
seguente:
«Art. 379 bis. -
(Rivelazione illecita di segreti inerenti a un
procedimento penale).
Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque rivela indebitamente
notizie inerenti ad atti o a documentazione del
procedimento penale coperti dal segreto, dei quali e`
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o
servizio svolti in un procedimento penale, o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con
la reclusione da uno a sei anni.
Se il fatto e` commesso per
colpa, la pena e` della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere
rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini
preliminari, non osserva il divieto imposto dal
pubblico ministero ai sensi dell'articolo
391-quinquies del codice di procedura penale e` punito
con la reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il
fatto concerne comunicazioni di servizio di
appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza o ai servizi di informazione per la
sicurezza.
Per i reati di cui al presente
articolo la competenza è determinata ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale.»;
b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di
privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) dopo l'articolo 616 è
inserito il seguente:
«Art. 616 bis. (Riprese e registrazioni
fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua
riprese o registrazioni di comunicazioni e
conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate
in sua presenza, é punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso
degli interessati.
La punibilità é esclusa:
a) quando le riprese o
registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate
nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità
amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o
amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto
alla definizione di una controversia;
b) quando le riprese o
registrazioni di cui al primo comma sono effettuate
nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza
dello Stato;
c) quando le riprese o le
registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai
fini della attività di cronaca da giornalisti
appartenenti all'ordine professionale.
Il delitto e` punibile a
querela della persona offesa.»;
d) all'articolo 617 e` aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque pubblica intercettazioni in violazione
dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura
penale e` punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.»;
e) dopo l'articolo 617 sexies è inserito il
seguente:
Art. 617 septies. - (Accesso abusivo ad atti
del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità
o attività illecita prende diretta cognizione di atti
del procedimento penale coperti dal segreto e` punito
con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il
fatto e` commesso da un pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio la pena e` della
reclusione da due a sei anni.»;
f) all'articolo 684, le parole: «con l'ammenda da
euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;
g) all'articolo 684 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per
la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114,
comma 6 ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo
comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni telefoniche o di altre forme di
telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive
o l'acquisizione della documentazione del traffico
delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è
dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da
euro 2.000 a euro 10.000.»;
h) Al libro III, titolo I, capo I, sezione III,
paragrafo 1, dopo l'articolo 685 è aggiunto il
seguente:
«Art. 685 bis. - (Omesso controllo in
relazione alle operazioni di intercettazione). -Salva
la responsabilità dell'autore della pubblicazione e
fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli
articoli 268, comma 3 ter, del codice di
procedura penale e 89, comma 2 bis, delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di
esercitare il controllo necessario ad impedire
l'indebita cognizione di intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre
forme di telecomunicazione, di immagini mediante
riprese visive e della documentazione del traffico
della conversazione o comunicazione stessa di cui
all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura
penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro
1.032.».
28. L'art. 25 novies (Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, è sostituito dai seguenti:
«Art. 25 decies. (Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria).
1. In relazione alla
commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis
del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote.
Art. 25 undecies. (Pubblicazione
arbitraria di atti di un procedimento penale).
1. In relazione alla
commissione del reato previsto dall'articolo 617,
comma quarto, del codice penale, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.
2. In relazione alla
commissione del reato previsto dall'articolo 684 del
codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da cento a duecento quote.».
29. All'articolo 8 della legge
8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è
inserito il seguente:
«Per le trasmissioni
radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le
rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32
del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i
giornali quotidiani e periodici diffusi per via
telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono
pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con
le stesse caratteristiche grafiche, la stessa
metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità
della notizia cui si riferiscono.»;
b) al quarto comma, dopo le
parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le
seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è
inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica
l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui
all'articolo 57 bis del codice penale,
provvedono, su richiesta della persona offesa, alla
pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di
due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla
stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei
soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai
quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro
reputazione o contrari a verità, purché le
dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di
rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve
essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta,
con idonea collocazione e caratteristica grafica e
deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che
l'ha determinata.»;
d) al quinto comma, le parole:
«trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma»
sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine
di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda
i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani
e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma»
e le parole: «in violazione di quanto disposto dal
secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle
seguenti: «in violazione di quanto disposto dal
secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti
informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e
periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto
comma»;
e) dopo il quinto comma è
inserito il seguente:
«Della stessa procedura può
avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore
responsabile del giornale o del periodico, il
responsabile della trasmissione radiofonica,
televisiva, o delle trasmissioni informatiche o
telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e
periodici diffusi per via telematica, non pubblichino
la smentita o la rettifica richiesta.».
30. Al titolo I, capo VI,
delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo
l'articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90 bis. (Spese
di gestione e di amministrazione in materia di
intercettazioni telefoniche e ambientali).
1. Entro il 31 marzo di ogni
anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al
Ministro della giustizia una relazione sulle spese di
gestione e di amministrazione riferite alle
intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate
nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla
gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio
1994, n. 20, la relazione e` trasmessa dal Ministro
della giustizia al procuratore generale della Corte
dei conti.».
31. All'articolo 4 della legge
20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 4 sono aggiunti
i seguenti:
«4 bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche
quando l'autorità giudiziaria esegue nei confronti di
soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni
o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di
comunicazioni, allorché da qualsiasi atto di indagine
emerga che le operazioni medesime sono comunque
finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla
sfera delle comunicazioni del parlamentare.
4 ter. I verbali e i
supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1
sono inseriti in fascicolo separato e conservati in
apposita sezione dell'archivio riservato di cui
all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura
penale.».
32. All'articolo 6 della legge
20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente:
«6 bis. I verbali e i
supporti contenenti le registrazioni di cui al comma 1
sono immediatamente trasmessi al procuratore della
Repubblica, che ne dispone l'inserimento in un
fascicolo separato, conservato in apposita sezione
dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma
1, del codice di procedura penale. Salvo quanto
previsto al comma 1, della loro sussistenza è data
riservata comunicazione al parlamentare interessato
alla conclusione delle indagini preliminari.».
33. Con decreto del Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento
complessivo massimo di spesa per il servizio
riguardante le operazioni di intercettazione ripartito
per ciascun distretto di corte di appello. Il
procuratore generale della corte di appello provvede
alla ripartizione dello stanziamento tra le singole
procure della Repubblica. Il limite di spesa può
essere derogato su richiesta del procuratore capo al
procuratore generale per comprovate sopravvenute
esigenze investigative.
34. Al fine del contenimento
della spesa pubblica per operazioni di
intercettazione, con decreto dei Ministri della
giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le tariffe per la
fornitura dei servizi connessi all'esecuzione delle
operazioni di intercettazione da parte delle società
concessionarie di pubblici servizi di telefonia.
35. All'attuazione del comma
33 si provvede nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
36. L'articolo 13 del
decreto-legge 13maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni, è abrogato.
37. Al codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 139, il comma
5 e` sostituito dai seguenti:
«5. In caso di violazione
delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia
o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli
11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare
il trattamento o disporne il blocco ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, lettera c).
5 bis. Nell'esercizio
dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere
b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante
puo` anche prescrivere, quale misura necessaria a
tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione
in una o piu` testate della decisione che accerta la
violazione, per intero o per estratto, ovvero di una
dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5 ter. Nei casi di cui
al comma 5 bis, il Consiglio nazionale e il
competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti,
anche in relazione alla responsabilita` disciplinare,
nonche´, ove lo ritengano, le associazioni
rappresentative di editori possono far pervenire
documenti e la richiesta di essere sentiti.
5 quater. La
pubblicazione o diffusione di cui al comma 5 bis
è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le
modalita` prescritti con la decisione, anche per
quanto riguarda la collocazione, le relative
caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale
menzione di parti interessate. Per le modalita` e le
spese riguardanti la pubblicazione o diffusione
disposta su testate diverse da quelle attraverso la
quale è stata commessa la violazione, si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 2003, n. 284.»;
b) all'articolo 170, comma 1,
dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le
seguenti: «139, comma 5 bis,».
38. All'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo
la lettera h) e` inserita la seguente:
«h bis) l'inserimento
nella motivazione di un provvedimento giudiziario di
circostanze relative a fatti personali di terzi
estranei, che non rilevano a fini processuali.».
39. Salvo quanto previsto ai
commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del
codice di procedura penale contenute nella presente
legge non si applicano, nei procedimenti pendenti alla
data della sua entrata in vigore, alle operazioni di
cui all'articolo 266 del codice di procedura penale
per le quali è già stato emesso il provvedimento di
autorizzazione o di proroga. In tali casi, fatta salva
la validità delle operazioni precedentemente
disposte, le stesse non possono ulteriormente
proseguire, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per un tempo superiore
alla durata massima stabilita nell'articolo 267 del
codice di procedura penale, come modificato dal comma
11.
40. Le disposizioni di cui
agli articoli 114, 268, comma 7 bis, 329 e 329 bis
del codice di procedura penale, nonché le
disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o
introdotte dal presente articolo, si applicano anche
ai procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
41. Le disposizioni di cui
all'articolo 267, comma 1, del codice di procedura
penale, limitatamente all'attribuzione della
competenza al tribunale del capoluogo del distretto e
alla composizione collegiale dello stesso, acquistano
efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Fino a tale data
continuano a trovare applicazione le disposizioni
precedentemente vigenti.
42. Le disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura
penale, come sostituito dal comma 12 del presente
articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito
decreto del Ministro della giustizia che dispone
l'entrata in funzione dei centri di intercettazione
telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo
268. Fino a tale data continuano a trovare
applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo
268 del codice di procedura penale nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
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