Art. 8 - (Risposte e rettifiche)
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire
gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le
dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate
immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da
essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le
dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di
incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente
sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta,
in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato
la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il
secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella
stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha
determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute
entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche,
per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Per le trasmissioni
radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le
rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32
del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i
giornali quotidiani e periodici diffusi per via
telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono
pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con
le stesse caratteristiche grafiche, la stessa
metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità
della notizia cui si riferiscono.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma trascorso il termine
di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda
i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani
e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma,
la rettifica o
dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto
disposto dal secondo, terzo e quarto comma in violazione di quanto disposto dal
secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti
informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e
periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto
comma, l'autore della richiesta di
rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21,
può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura
civile, che sia ordinata la pubblicazione.
Della stessa procedura può
avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore
responsabile del giornale o del periodico, il
responsabile della trasmissione radiofonica,
televisiva, o delle trasmissioni informatiche o
telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e
periodici diffusi per via telematica, non pubblichino
la smentita o la rettifica richiesta.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è
punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel
periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione
omessa sia effettuata.
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