Diffusione dati personali concernenti attività di
indagine in corso presso gli uffici giudiziari di
Potenza - 15 marzo 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza
del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
VISTA la documentazione acquisita a
seguito di quanto segnalato a questa Autorità a
proposito della pubblicazione in questi giorni, da
parte di varie testate giornalistiche, di trascrizioni
di intercettazioni disposte nell'indagine in corso
presso gli uffici giudiziari di Potenza, per condotte
estorsive relative all'utilizzo di immagini
fotografiche e di altre notizie, nonché per reati
ipotizzati in tema di prostituzione;
VISTO il Codice in materia di
protezione dei dati personali e l'allegato codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attività giornalistica (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196; All. A) al Codice);
VISTO il provvedimento di carattere
generale adottato dal Garante il 21 giugno 2006 che
reca prescrizioni in tema di pubblicazione di
trascrizioni di intercettazioni telefoniche rivolte a
tutti i titolari di trattamento in ambito
giornalistico (in Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006,
n. 147, p. 85-86, nonché in www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 1299615);
RITENUTO di dover verificare in via
d'urgenza il rispetto dei princìpi richiamati in tale
provvedimento, stante la necessità di intervenire
celermente a tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali di persone lese dalla predetta
pubblicazione, con particolare riferimento alla loro
riservatezza, dignità ed identità personale, nonché
al loro diritto alla protezione dei dati personali;
RILEVATO, allo stato degli atti,
che nel quadro della cronaca giornalistica su vicende
per le quali è configurabile un interesse pubblico
alla conoscenza anche dettagliata di fatti, sono state
diffuse alcune informazioni e notizie, anche non
estratte da trascrizioni di intercettazioni, eccedendo
i limiti del diritto di cronaca e violando, comunque,
i diritti e la dignità di persone interessate, a
prescindere dalla veridicità di quanto diffuso;
RILEVATO che ciò è avvenuto:
*
riferendo su alcuni fatti e condotte private che non
hanno interesse pubblico,
oppure
*
pubblicando notizie, dettagli e circostanze eccedenti
rispetto all'essenzialità dell'informazione
o, ancora,
*
fornendo particolari in violazione della tutela della
sfera sessuale di alcune persone interessate;
RILEVATO che tali violazioni
riguardano anche condotte del tutto private di persone
estranee alla commissione di reati, prese in
considerazione dalla stampa con eccessivi dettagli
solo perché:
- tali persone sono semplicemente
menzionate nel materiale documentale di indagine,
oppure
- hanno reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria
o, ancora,
- potrebbero assumere la veste di persone offese o
danneggiate da reati;
RILEVATO che il Garante ha il
compito di vietare il trattamento di dati anche in
ambito giornalistico quando è violata la disciplina
in materia di protezione dei dati personali, anche per
effetto dell'inosservanza di prescrizioni di questa
Autorità quali quelle contenute nel predetto
provvedimento del 21 giugno 2006 (art. 154 del
Codice);
RITENUTO di dover disporre con
urgenza e con effetto immediato un divieto di
trattamento dei dati personali nei confronti di tutti
gli editori titolari del trattamento in ambito
giornalistico, anche al fine di prevenire ulteriori
conseguenze dannose per gli interessati che potrebbero
derivare dalla pubblicazione illecita di altre
informazioni e notizie non ancora diffuse;
RISERVATA l'adozione di specifiche
decisioni in seguito all'eventuale ricezione di
ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di singole
persone interessate;
DATO ATTO che la violazione del
presente provvedimento costituisce reato perseguibile
d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due
anni (art. 170 del Codice), ed è fonte di
responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del
Codice);
RILEVATA la necessità di disporre
la pubblicazione del presente provvedimento sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché
la trasmissione di copia del presente provvedimento al
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le
valutazioni di competenza;
VISTE le osservazioni formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi degli artt. 139, comma
5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del
Codice in materia di protezione dei dati personali,
VIETA con effetto immediato a tutti i titolari del
trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla
vicenda oggetto della presente decisione, di
diffondere dati personali in violazione del
provvedimento del Garante del 21 giugno 2006
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n.
147, pag. 86, in particolare del richiamato nono
capoverso, lettere da a) ad e), allorché:
- si riferiscano a fatti e condotte
private che non hanno interesse pubblico, oppure
- riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti
rispetto all'essenzialità dell'informazione
o, ancora,
- attengano a particolari della vita privata delle
persone diffusi in violazione della tutela della loro
sfera sessuale;
b) dà atto che la violazione del
presente provvedimento costituisce reato perseguibile
d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due
anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di
responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del
Codice);
c) stabilisce che ciascuna
violazione venga denunciata senza ritardo dal Garante
alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma
1, lett. i), del Codice);
d) dispone la pubblicazione del
presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonché l'invio di copia della
presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine
dei giornalisti.
Roma, 15 marzo 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO
Buttarelli
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