Visto l'articolo 3 della Convenzione tra lo Stato
e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., approvata
con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1994, di seguito denominata "Convenzione",
che rinvia per l'integrazione di essa ad un contratto
di servizio di durata triennale e ne individua
l'oggetto;
Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996
n. 650, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i
rapporti giuridici conseguiti dal citato art. 3 della
Convenzione;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 30
aprile 1998, n. 122;
Visto il Messaggio del Presidente della
Repubblica alle Camere in data 23 luglio 2002;
Accertato che la scadenza del contratto di
servizio approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001 è fissata al 31 dicembre
2002;
Ritenuta, pertanto, la necessità di stipulare
un nuovo contratto di servizio;
tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito
denominato "Ministero" - in persona del
Segretario Generale Pref. Vittorio Stelo - e la
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., di seguito
denominata "RAI", con sede in Roma,
legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio
di amministrazione Prof. Antonio Baldassarre, all'uopo
delegato dal Consiglio di amministrazione della RAI, si
conviene e si stipula quanto appresso.
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Missione del servizio pubblico radiotelevisivo
1. Il presente contratto di servizio stabilisce per il
triennio 2003 - 2005 i diritti e gli obblighi della
RAI, nel rispetto dei diritti e delle libertà
garantiti dalla Costituzione, delle norme di legge e
di regolamento in materia di radiodiffusione e di
telecomunicazioni, del diritto comunitario, degli
accordi internazionali, delle norme tecniche vigenti e
della Convenzione, in conformità con gli indirizzi
impartiti dalla Commissione Parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
2. Il contratto ha ad oggetto l'offerta televisiva,
radiofonica e multimediale, i contenuti editoriali, i
servizi tecnologici per la produzione e per la
trasmissione del segnale, la gestione
economico-finanziaria e i sistemi di controllo e di
monitoraggio; individua, altresì, i criteri di
determinazione del finanziamento da canone valevoli
per la durata del triennio.
3. Le parti, di comune accordo, riconoscono quali
compiti prioritari del servizio pubblico
radiotelevisivo: garantire la libertà, il pluralismo,
l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la
correttezza dell'informazione; favorire la crescita
civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura,
l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare
l'identità nazionale e locale; garantire servizi di
utilità sociale; estendere alla collettività i
vantaggi delle nuove tecnologie trasmissive;
assicurare, inoltre, una programmazione equilibrata e
varia in grado di mantenere il livello di ascolto
idoneo per l'adempimento delle funzioni e garantire il
raggiungimento della qualità dell'offerta
nell'insieme dei generi della programmazione.
4. Per l'assolvimento di tali compiti la RAI si
impegna, con le modalità e le condizioni stabilite
nel presente contratto, a:
offrire un'ampia gamma di programmi televisivi,
radiofonici e multimediali, diretti alla totalità
degli utenti, riservando, in tutte le fasce orarie
anche di maggiore ascolto, un adeguato e proporzionato
numero di ore di trasmissione all'informazione,
educazione, formazione, promozione culturale;
promuovere le capacità produttive, imprenditoriali,
creative e culturali nazionali, regionali e locali,
favorendo lo sviluppo dell'industria nazionale
audiovisiva e contribuendo alla crescita del sistema
produttivo europeo;
favorire l'accesso alla programmazione fondato sul
principio della pari opportunità, nel più rigoroso
rispetto della dignità e della centralità della
persona nonché delle culture delle diversità;
dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto
delle esigenze e della sensibilità della prima
infanzia e dell'età evolutiva, realizzando, comunque,
nella generale programmazione ed in relazione
all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a
loro tutela;
favorire la ricezione dell'offerta televisiva,
radiofonica e multimediale dei disabili sensoriali;
assicurare la diffusione di programmi televisivi e
radiofonici speciali per l'estero al fine di favorire
la conoscenza della lingua e della cultura italiana
nel mondo e per garantire un adeguato livello di
informazione delle comunità italiane all'estero;
rispettare le norme di legge e di regolamento
riguardanti la trasmissione televisiva di eventi
considerati di particolare rilevanza per la società;
valorizzare le culture locali e l'informazione
regionale anche attraverso il potenziamento delle
strutture periferiche dei centri di produzione,
qualora ciò sia ritenuto necessario da parte della
RAI;
dedicare una specifica programmazione alle minoranze
linguistiche;
effettuare servizi speciali per la diffusione di
informazioni riguardanti le condizioni del traffico e
della viabilità;
assicurare la qualità del segnale televisivo e
radiofonico e la massima copertura del territorio;
garantire la conservazione e la valorizzazione degli
archivi storici dei programmi ;
sperimentare tecnologie innovative anche al fine di
promuovere lo sviluppo industriale del Paese nonchè
l'introduzione delle nuove tecnologie trasmissive,
accelerando ed agevolando la conversione alla
trasmissione in tecnica digitale terrestre;
improntare la gestione economico-finanziaria a criteri
di efficienza e di economicità al fine di garantire
una adeguata redditività del capitale che consenta il
progressivo avvicinamento ai parametri
economico-finanziari di mercato;
predisporre un sistema di contabilità separata allo
scopo di distinguere i costi delle attività del
servizio pubblico radiotelevisivo, quelli delle
prestazioni a corrispettivo stipulate con altre
amministrazioni e quelli delle attività previste
dall'articolo 5 della Convenzione, con modalità che
consentano di verificare che le risorse di derivazione
pubblica siano destinate unicamente all'attività di
servizio pubblico;
individuare un sistema di conoscenza del mercato, di
valutazione della qualità della programmazione, di
monitoraggio del rapporto tra domanda e offerta, per
l'elaborazione e la comunicazione dei risultati di
certificazione della qualità con particolare
attenzione ai metodi di analisi ed ai criteri di
verifica.
Articolo 2
La qualita' dell'offerta
1. La RAI si impegna ad assicurare, nell'arco di tutta
la programmazione radiofonica e televisiva, a
prescindere dal genere e dalla fascia oraria, una
diffusa qualità dell'offerta. In particolare, la RAI
si obbliga a:
- rispettare e soddisfare le esigenze degli utenti
tenendo conto dei diversi orientamenti, opinioni e
gusti;
osservare i principi di pluralismo, imparzialità,
completezza e obiettività;
promuovere la cultura e sviluppare il senso critico
dei telespettatori;
ispirarsi nella programmazione ai valori della
società civile e democratica, offrendo una
programmazione interessante, efficace e di buon gusto;
assicurare sempre il buon uso della lingua italiana e
la correttezza dei comportamenti, evitando scene o
espressioni volgari o di cattivo gusto;
aggiornare la programmazione tenendo conto
dell'evoluzione e dell'innovazione delle tecniche di
trasmissione e dei nuovi contenuti radiotelevisivi;
valorizzare l'informazione di carattere regionale.
2. La RAI riconosce, quale fine strategico della
missione di servizio pubblico, la qualità
dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinché
tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più
ampia diffusione.
3. Al fine del controllo della qualità dell'offerta,
la RAI si impegna ad avviare, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente contratto, un
sistema di verifica interna che, avvalendosi di
appositi indicatori e specifici parametri di
valutazione basati sui criteri di cui al comma 1,
accerti il grado di raggiungimento della qualità
dell'offerta televisiva e radiofonica. La RAI si
impegna, altresì, ad effettuare controlli e verifiche
su un campione rappresentativo dell'utenza per
analizzare la percezione del telespettatore rispetto
alla qualità della propria programmazione.
4. La RAI, attraverso un apposito centro di ascolto
provvede a recepire le opinioni del pubblico sulla
propria programmazione ai fini delle opportune
valutazioni sull'erogazione del servizio pubblico
radiotelevisivo. Tale servizio viene adeguatamente
pubblicizzato dalla RAI.
5. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è
costituita con decreto del Ministro delle
comunicazioni una commissione composta da quattro
membri di cui due designati dalla RAI e due designati
dal Consiglio Nazionale degli Utenti tra personalità
di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa
professionalità. Ai lavori della commissione
partecipa un rappresentante del Ministero. La
commissione nell'espletamento dei suoi compiti
prenderà in considerazione anche i risultati delle
verifiche di cui ai commi 3 e 4, che dovranno essere
ad essa comunicati a cura della RAI.
CAPO II - L'OFFERTA RADIOTELEVISIVA: I GENERI
Articolo 3
L'offerta televisiva
1. La RAI si impegna, per quanto riguarda i canali
televisivi a diffusione terrestre, a garantire
un'offerta che, dovendo nel suo insieme rispondere ai
criteri di completezza, imparzialità, obiettività,
qualità e pluralismo che connotano il servizio
pubblico, tenga prioritariamente conto dei seguenti
generi:
Informazione d'attualità: notiziari con
programmazione sistematica o straordinaria;
trasmissioni che documentano manifestazioni e
avvenimenti di attualità a carattere periodico o
straordinario; pagine di teletext; informazione
regionale.
Approfondimenti ed informazione a tema: supplementi
informativi alle edizioni dei notiziari a cura delle
testate giornalistiche; inchieste e dibattiti di
approfondimento solitamente legate a tematiche
sociali, politiche, territoriali e di costume;
trasmissioni di approfondimento a complemento della
programmazione di film o fiction; trasmissioni
documentative di usi, costumi e tradizioni della
società; trasmissioni retrospettive sulle vicende e
la vita di personaggi celebri con intento
documentaristico sulla realtà dell'epoca; rubriche di
approfondimento su tematiche a carattere religioso.
Trasmissioni a carattere istituzionale: trasmissioni
periodiche e straordinarie dedicate all'informazione
sull'attività degli organi istituzionali
sovranazionali, nazionali, regionali e locali;
dibattiti parlamentari e dichiarazioni di alte cariche
dello Stato e delle Regioni; trasmissioni e spazi
autogestiti dedicati a partiti e movimenti politici,
liste referendarie e sindacati di livello nazionale e
regionale.
Trasmissioni dedicate a tematiche ed eventi di
carattere sociale e di pubblica utilità: trasmissioni
e programmi contenitori che trattano tematiche di
interesse generale con particolare riguardo ai bisogni
della collettività e delle fasce di persone con
bisogni particolari; trasmissioni e spazi televisivi
assegnati ad associazioni e movimenti della società
civile per la promozione delle loro attività;
trasmissioni per l'informazione dei consumatori;
celebrazioni liturgiche; comunicati che offrono
servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e
regionale (previsioni metereologiche, bollettini sulla
viabilità, ecc.).
Trasmissioni dedicate a bambini e ragazzi: cartoni e
programmi di animazione, compresi quelli con finalità
formativa; giochi; programmi di informazione
specifici; programmi contenitori che tengano conto
delle esigenze e della sensibilità della prima
infanzia e dell'età evolutiva e che contribuiscano a
diffondere la prevenzione dall'uso di sostanze
stupefacenti ovvero dannose per la salute, nel
rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro
dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e
morale.
Trasmissioni a carattere formativo, educativo,
culturale ed etico: trasmissioni divulgative, di
aggiornamento e di approfondimento di importanza
nazionale, regionale e locale dedicate a tematiche
culturali (di carattere storico, artistico,
filosofico, letterario, filatelico, ecc.) anche con
contributi filmati, interviste e dibattiti;
trasmissioni didattiche, formative ed etiche tra cui
quelle dedicate alla diffusione della conoscenza dei
danni prodotti dall'uso delle sostanze stupefacenti e,
comunque, dannose per la salute; trasmissioni dedicate
ad eventi relativi ad arti figurative, letteratura,
rappresentazioni teatrali, musicali, liriche,
cinematografiche e di danza.
Trasmissioni dedicate a tematiche scientifiche e
ambientali: trasmissioni a contenuto prevalentemente
scientifico e ambientale con eventuali parti
espositive, contributi filmati, interviste e
dibattiti.
Trasmissioni dedicate a tematiche ed eventi di
carattere sportivo: trasmissioni di in-formazione
sportiva; contenitori di avvenimenti sportivi in
diretta o registrati riguardanti sia gli eventi di
principale richiamo sia le discipline cosiddette
"minori"; trasmissioni incentrate su
avvenimenti di carattere sportivo.
Film di particolare livello artistico: film
d'indiscusso valore artistico compresi quelli
sperimentali o cortometraggi.
Film e fiction di produzione europea: prodotti
cinematografici (film e film di animazione) e di
fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, ecc.) di
produzione italiana od europea.
2. La RAI si impegna a destinare non meno del 65 per
cento della propria programmazione annuale televisiva
compresa nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 24
e non meno dell'80 per cento per la terza rete, ai
programmi indicati al comma 1 nelle lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), i), j). La programmazione deve
essere distribuita sulle tre reti, in modo
equilibrato, in tutti i periodi dell'anno ed anche
negli orari di maggiore ascolto e di "prime
time".
3. La RAI è tenuta a trasmettere al Ministero per
ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una
dettagliata informativa relativa alla programmazione
di ciascuna rete televisiva terrestre, con
l'indicazione dei programmi trasmessi e della loro
collocazione oraria raggruppati secondo i generi
indicati al comma 1, delle ore trasmesse e della
percentuale rispetto alla programmazione nella fascia
oraria compresa dalle ore 6 alle ore 24 considerata
sia in riferimento ai singoli generi che al loro
insieme, del dato della diffusione media giornaliera
relativo ad ogni genere.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
può, nei limiti delle norme vigenti, formulare
motivate proposte alla concessionaria in ordine alla
attuazione del presente articolo.
Articolo 4
L'offerta radiofonica
1. La RAI si impegna, per quanto riguarda i tre canali
radiofonici nazionali, a:
garantire un'offerta diversificata che realizzi la
missione formativa, informativa, culturale, etica e di
intrattenimento del servizio pubblico, rispettando in
tutta la programmazione i criteri di qualità
dell'offerta indicati all'articolo 2;
ampliare il contenuto dell'offerta, anche
sperimentando nuovi format in relazione alle esigenze
manifestate dall'utenza;
sviluppare progetti mirati nell' ambito della
multimedialita'.
2. La RAI potrà utilizzare per la distribuzione della
programmazione radiofonica anche le reti via cavo e i
canali satellitari, previa autorizzazione del
Ministero.
3. La programmazione radiofonica della RAI dovrà
garantire i seguenti generi :
Notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici,
di formato, stile e contenuto diversificato secondo il
canale;
Informazione: programmi o rubriche di approfondimento,
inchieste, reportage; dibattiti e fili diretti, anche
in formato di flusso; radiocronache, programmi e
rubriche dedicati alle varie discipline sportive;
Cultura: programmi di attualita' scientifica,
umanistica e tecnologica, anche con carattere di
intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese
o prodotto in studio); documentari e rievocazioni
storiche anche basati su elaborazioni di materiali di
archivio;
Societa': programmi, rubriche e talk show su temi
sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei
giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di
rappresentare la vita comunitaria e del territorio, e
di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del
Paese.
Musica: tutti i generi e sottogeneri di musica colta,
di musica sinfonica e di musica leggera; programmi e
contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo
o differite di eventi musicali; programmi di
attualita' sul mondo della musica nazionale e
popolare;
Intrattenimento e divulgazione: programmi di
intrattenimento qualificato, con giochi per gli
ascoltatori; varietà, one-man-show, commedia, satira,
sketch, anche realizzati al fine di rappresentare e
divulgare criticamente l'evoluzione civile del Paese.
Servizio: rubriche e servizi sull'attività degli
organi istituzionali; programmi, rubriche e
radiocronache di tema religioso; rubriche tematiche di
particolare interesse sociale (lavoro, salute,
previdenza) o rivolte a particolari target (minori,
anziani, disabili, ecc.); programmazione per non
vedenti.
Pubblica utilita': notiziari e servizi sulla
viabilita', la sicurezza stradale e le condizioni
meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile;
bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza
e di protezione civile; segnale orario.
4. La RAI è tenuta a trasmettere al Ministero per
ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una
dettagliata informativa circa il numero delle ore
trasmesse, con l'indicazione percentuale, rispetto al
totale, per ciascuno dei generi di cui al comma 3,
nonché, con il medesimo dettaglio, il dato della
diffusione media giornaliera.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
può, nei limiti delle norme vigenti, formulare
motivate proposte alla concessionaria in ordine alla
attuazione del presente articolo.
CAPO III - L'OFFERTA: PROFILI SPECIFICI
Articolo 5
Programmazione Televideo
1. La RAI si impegna ad incrementare ed aggiornare il
servizio Televideo per la trasmissione di dati
relativi a: informazione, cultura, spettacolo, sport,
economia, informazioni di servizio, sottotitoli per
non udenti e per comunità straniere e, sulla rete
regionalizzata, anche relativi a servizi regionali o
locali.
2. La RAI, nel quadro degli indirizzi della
Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle
trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico,
assicurerà nei servizi di Televideo una particolare
attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del
volontariato sulla base del regolamento approvato
dalla predetta Commissione Parlamentare nella seduta
del 29 aprile 1999.
3. La RAI dedicherà appositi spazi a informazioni
dirette all'uso consapevole della televisione da parte
dei minori, segnalando, altresì, sulle pagine di
testo dedicate ai programmi televisivi, i programmi
consigliati alla visione dei bambini e dei ragazzi.
4. Gli eventuali spazi pubblicati a pagamento nei
servizi di Televideo devono essere evidenziati come
tali.
Articolo 6
Programmazione televisiva per i minori
1. Al fine di garantire la tutela dello sviluppo
fisico, psichico e morale dei minori, nelle fasce
orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai
bambini e ai ragazzi ma a una visione familiare,
comprese tra le ore 7 e le ore 22.30, la RAI
realizzerà programmi riguardanti tutti i generi
televisivi i cui contenuti rispondano a criteri di
responsabilità e rispetto della dignità dei minori,
evitando pertanto la messa in onda di programmi, anche
d'informazione, e film contenenti scene di violenza
gratuita o episodi che possano creare in loro
angoscia, terrore o turbamento . La RAI si impegna
altresì ad un controllo qualitativo e preventivo sul
contenuto, i tempi e le modalità di trasmissione dei
messaggi pubblicitari, che contraddistinguerà sempre
mediante l'inserimento di marchi visivi e sonori.
Nelle stesse fasce orarie la RAI è tenuta a
realizzare una quota di programmazione annuale per
bambini e ragazzi, che dovra' essere pari almeno al 10
per cento, ed a realizzare programmi che tengano conto
delle esigenze e della sensibilità della prima
infanzia e dell'età evolutiva, anche in
considerazione degli indirizzi degli organi
istituzionalmente preposti in materia di tutela dei
minori e del vigente codice di autoregolamentazione
relativo al rapporto tra TV e minori sottoscritto
dalla concessionaria.
I programmi saranno di intrattenimento e di formazione
per l'età infantile e per i ragazzi, su tematiche
quali l'educazione civica, il rispetto per le norme
ambientali e la natura, le forme divulgative di studio
della storia, delle scienze e delle lingue straniere,
le attività sportive, l'educazione sessuale, la
conoscenza delle diversità etniche, culturali e
religiose.
Immediatamente prima, durante e immediatamente dopo le
trasmissioni espressamente dedicate all'infanzia e
all'adolescenza, la RAI eviterà di trasmettere promo
e trailer in contrasto con i principi descritti e
telepromozioni curate da conduttori dei medesimi
programmi.
2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma
1, la RAI si avvarrà dell'ausilio di commissioni,
costituite dalle parti congiuntamente, di esperti
particolarmente qualificati proposti in maggioranza
dal Consiglio nazionale degli utenti. Tali organismi
avranno anche il compito di esprimere pareri sulla
qualità delle trasmissioni di cui al comma 1 nel
rispetto degli indirizzi proposti dagli organi
competenti in materia di tutela dei minori, nonché
del codice di autoregolamentazione relativo al
rapporto tra televisione e minori. La RAI comunicherà
inoltre alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
nella relazione bimestrale di cui all'art. 1, comma 5,
della legge 23 dicembre 1996, n. 650, le linee di
programmazione per i minori che intende realizzare
nonché le iniziative adottate.
Articolo 7
Programmazione sociale e programmazione dedicata alle
persone con disabilità
1. La Rai si impegna a promuovere e valorizzare,
nell'offerta di programmazione televisiva, radiofonica
e multimediale, la comunicazione sociale e la
conseguente rappresentazione delle pluralitá della
realtá sociale, con particolare attenzione alle
persone, gruppi e comunitá con bisogni speciali negli
ambiti specifici legati ad ambiente, salute, qualità
della vita, consumatori, diritti e doveri civici,
sport sociale, disabilitá, nuove emergenze e mondo
del lavoro, immigrazione, integrazione e
multiculturalismo, pari opportunità, anziani. La Rai
si impegna altresí a definire e realizzare attività
e iniziative specifiche volte a sviluppare
l'attenzione e la sensibilizzazione del pubblico in
merito alle suddette tematiche, anche attraverso la
definizione di nuovi linguaggi mediali efficaci in
termini di ascolto.
2. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni
preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione
di programmi specifici diretti al contrasto e alla
prevenzione della pedofilia, della violenza sui minori
e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla
conoscenza delle conseguenze prodotte dall'uso delle
sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al costo
sociale che tali fenomeni comportano per la
collettivitá.
3. La RAI, nel ribadire il proprio impegno di
produzione e di programmazione nell'ambito e nel
rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie
del Trattato di Amsterdam e delle risoluzioni del
Forum Europeo delle persone disabili di Madrid, dedica
particolare attenzione alla promozione culturale per
l'integrazione delle persone disabili e il superamento
dell'handicap anche attraverso campagne sociali mirate
e programmi speciali, in collaborazione con le
istituzioni competenti nazionali e locali. La RAI si
impegna inoltre a garantire l'accesso alla propria
offerta multimediale alle persone con disabilitá
sensoriali, tramite le specifiche programmazioni
audiodescritte sui canali in OM e le trasmissioni in
modalita' telesoftware per le persone non vedenti e
sottotitolate con speciali pagine del Televideo e con
traduttori in video per le persone sorde, attuando, a
tal fine, le seguenti iniziative:
incremento del volume delle offerte specifiche di cui
sopra del 10 per cento annuo rispetto al 2002 sia in
termini quantitativi che di tipologie di generi di
programmazione, anche con riferimento alle
trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento
ed informazione a tema;
mantenimento dell'attuale servizio di sottotitolazione
dei notiziari e sua estensione ad almeno una ulteriore
edizione del telegiornale nelle fasce orarie di buon
ascolto;
miglioramento qualitativo del segnale per l'audiodescrizione
nel quadro delle risorse trasmissive dedicate allo
specifico servizio;
promozione della ricerca tecnologica al fine di
favorire l'accessibilita' dell'offerta multimediale
alle persone disabili e con ridotte capacità
sensoriali;
comunicazione al pubblico delle iniziative intraprese.
Articolo 8
Attività educative e formative
1. La RAI si impegna a consolidare e potenziare la
propria missione educativa e formativa, contribuendo,
in particolare, alle seguenti attività:
informazione sull'evoluzione del sistema scolastico,
universitario e delle istituzioni di alta formazione
artistica , musicale e coreutica;
realizzazione di programmi di supporto alla didattica
e formazione degli insegnanti, con particolare
riferimento alla conoscenza delle lingue europee e
alla alfabetizzazione informatica;
orientamento dei giovani e sensibilizzazione di
giovani e famiglie ai temi dell'inserimento
professionale e del disagio giovanile;
valorizzazione delle eccellenze e delle iniziative
didattiche innovative;
diffusione della cultura scientifica e umanistica.
2. La RAI si impegna inoltre a dotare tutte le scuole
degli strumenti necessari per la ricezione dei propri
canali satellitari diffusi in digitale dai satelliti
Hot Bird.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 verranno
definite e realizzate sulla base di apposita
convenzione tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e la RAI, che
individuerà i contenuti fondamentali della
programmazione delle attività stesse, le modalità di
diffusione anche in chiaro, i relativi corrispettivi,
nonché l'interfaccia della RAI incaricata del
coordinamento delle attività stesse e la verifica
della conformità della programmazione agli standard
didattici e della compatibilità con gli strumenti
didattici disponibili nelle scuole.
Articolo 9
Programmazione televisiva per l'estero
1. La RAI, al fine di promuovere e diffondere la
conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia
italiane nel mondo, per assicurare un adeguato livello
di informazione delle comunità italiane all'estero
sull'evoluzione della società italiana nonché per
consentire ai cittadini italiani residenti all'estero
un adeguato accesso all'informazione e alla
comunicazione politica, in particolare nei periodi
interessati da campagne elettorali e referendarie,
trasmetterà , nell'ambito delle convenzioni stipulate
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o di
altre convenzioni, adeguati programmi televisivi,
utilizzando i più moderni mezzi trasmissivi e
diffusivi.
2. La RAI si impegna altresì a realizzare nuove forme
di programmazione per l'estero che consentano di
portare la cultura italiana , anche di carattere
regionale, ad un più vasto pubblico internazionale e
ad incrementare il numero dei programmi trasmessi agli
italiani all'estero, anche nell'ambito di convenzioni
aggiuntive a quella di cui al precedente comma.
3. La RAI è tenuta a comunicare annualmente al
Ministero, mediante apposita relazione, le attività e
i dati relativi ai programmi trasmessi all'estero.
Articolo10
Partecipazione a iniziative internazionali
1. La RAI potrà partecipare ai programmi ed alle
iniziative promossi dall'Unione Europea e dal
Consiglio d'Europa e curerà con tempestività gli
adempimenti per l'utilizzazione dei relativi
contributi.
2. La RAI si impegna a comunicare annualmente al
Ministero lo stato di evoluzione dei propri progetti
di ricerca e sviluppo relativi ai programmi e alle
iniziative di cui al comma 1.
3. La RAI si impegna a partecipare a programmi di
produzione nazionale ed internazionale, che
valorizzino la cultura e il patrimonio artistico e
culturale italiano, con particolare attenzione alle
iniziative destinate al bacino del Mediterraneo ed ai
Paesi confinanti.
Articolo11
Prodotti audiovisivi italiani ed europei
1. La RAI si impegna nella valorizzazione delle
capacità produttive, imprenditoriali e culturali
nazionali al fine di favorire lo sviluppo
dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire
alla crescita del sistema produttivo europeo,
privilegiando il rapporto tra qualità e mercato,
l'efficienza e il pluralismo industriale e promovendo
la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi
linguaggi. In tali attività la RAI considererà
interlocutori privilegiati i produttori indipendenti.
2. La RAI, nel periodo di durata del presente
contratto, è tenuta a destinare almeno il 20 per
cento dei proventi dei canoni di abbonamento a
investimenti finalizzati alla produzione di opere
audiovisive italiane ed europee; dovrà, altresì,
destinare ai film almeno il 40 per cento della
suddetta percentuale minima di investimento, di cui
una quota non inferiore al 51 per cento dovra' essere
investita in film destinati all'utilizzo prioritario
nelle sale cinematografiche; almeno l'8 per cento
annuo della percentuale minima di investimento dovra'
essere dedicata agli investimenti in cartoni animati
e/o film di animazione appositamente prodotti per la
formazione dell'infanzia. Qualora l'evoluzione del
mercato dovesse evidenziare tendenze non compatibili
con tale quota, la RAI, con documentata istanza,
potrà richiedere che una commissione paritetica
appositamente costituita con decreto del Ministro
delle comunicazioni, proceda alla sua rideterminazione.
3. Ai fini della presente norma si intendono:
per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il
gettito derivante dalle quote sull'ammontare degli
abbonamenti ordinari di competenza della
concessionaria relativi all'offerta televisiva
terrestre, al netto del canone di concessione;
per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i
diritti su film, fiction, documentari, cartoni,
lirica, musica, teatro, prodotti o coprodotti in
Italia o nell'ambito comunitario, con particolare
attenzione ai produttori indipendenti come definiti
dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998,
n. 122;
per investimenti, la configurazione di costo che
comprende gli importi corrisposti a terzi per
l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere,
i costi per produzione interna ed esterna e gli
specifici costi di promozione e distribuzione nonché
i costi per l'edizione e le spese accessorie relative
ai prodotti di cui sopra.
4. La RAI si impegna a istituire con effetto immediato
puntuali sistemi di monitoraggio e di verifica del
rispetto delle quote previste nel presente articolo e
a comunicarli annualmente al Ministero delle
comunicazioni e all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
Articolo 12
Iniziative per la valorizzazione delle culture locali
e per la tutela delle minoranze linguistiche
1. Nel quadro dell'unità politica, culturale e
linguistica del Paese, la RAI valorizza e promuove,
nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture
regionali e locali in stretta collaborazione con le
Regioni, le Province, i Comuni, le Università' e gli
enti culturali, realizzando anche forme di
coordinamento per una maggiore diffusione in ambito
locale.
2. Tra le sedi periferiche della concessionaria, le
Regioni e le Province Autonome possono essere
stipulate convenzioni, con onere in tutto o in parte a
carico delle regioni e delle Province Autonome, per il
raggiungimento delle finalità di cui al comma
precedente. Il Ministero, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, e la
concessionaria fissano i criteri e le modalità di
stipula delle predette convenzioni e della
partecipazione da parte delle emittenti
radiotelevisive locali finalizzata a creare rapporti
di collaborazione produttiva.
3. La RAI si impegna ad introdurre nel palinsesto
della terza rete televisiva trenta minuti di
programmazione per ogni regione, riservata alla
trasmissione di programmi scelti dalle sedi regionali
partendo dall'ottimizzazione delle risorse esistenti
ed in collaborazione col territorio
4. La RAI effettua, per conto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite
convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche,
così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n.
103, e si impegna, comunque, ad assicurare una
programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze
linguistiche nelle zone di appartenenza.
5. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 15
dicembre 1999, n. 482 e dell'articolo 11 del d.P.R. 2
maggio 2001, n. 345, la RAI si impegna ad assicurare
le condizioni per la tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nelle zone di loro
appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per
la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti
sul territorio italiano, in collaborazione con le
competenti istituzioni locali. La RAI promuove,
altresì, la stipula di convenzioni, con oneri in
tutto o in parte a carico degli enti locali
interessati, in ambito regionale, provinciale o
comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche
nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle
proprie programmazioni radiofoniche e televisive
regionali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente contratto una Commissione appositamente
costituita tra il Ministero e la RAI individuerà le
sedi della società a cui sono attribuite le attività
di tutela di ciascuna minoranza linguistica
riconosciuta nonché il contenuto minimo della tutela.
Articolo 13
Rete parlamentare
1. La RAI è tenuta all'esercizio della rete riservata
a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui
all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n.
224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato
A.
2. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri
da seguire nella programmazione sono determinati
d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento.
Sul piano generale il palinsesto e la programmazione
dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei
doveri di imparzialità ed equilibrio propri del
servizio pubblico. La RAI è impegnata a pubblicizzare
l'attività della rete parlamentare anche attraverso
le proprie reti radiofoniche e televisive, in
particolare nell'ambito delle trasmissioni di
informazione parlamentare.
3. Sulla base di piani esecutivi presentati al
Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo,
la rete di cui al comma 1 potrà essere soggetta ad
interventi mirati alla razionalizzazione degli
impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione
nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni
di accorpamento degli impianti della concessionaria.
Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare
la qualità del servizio offerto su base non
interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello
spettro radioelettrico, e con particolare riguardo
alla salvaguardia della salute umana e della tutela
del paesaggio.
4. La RAI potrà diffondere le trasmissioni della rete
parlamentare via internet e via satellite.
Articolo 14
Servizi speciali per la mobilità
1. La RAI si impegna a dedicare adeguati spazi nella
programmazione televisiva e radiofonica per la
diffusione di informazioni riguardanti le condizioni
del traffico e della viabilità e la sicurezza
stradale.
2. I notiziari radiofonici sulle condizioni della
viabilità' e del traffico delle autostrade,
superstrade, tangenziali e snodi cittadini e i
consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal
servizio Isoradio, incrementando il tempo dedicato
all'informazione, nel corso di programmi ripetuti
dalle reti nazionali. Il servizio Isoradio viene
svolto attraverso la rete di impianti di cui
all'allegato B.
3. Tali programmi devono essere trasmessi lungo il
tracciato autostradale, le tangenziali e le zone
limitrofe.
4. La concessionaria si impegna a rendere disponibile
il servizio Isoradio per tutte le esigenze di
orientamento dell'utenza del Dipartimento della
protezione civile.
5. L'estensione del servizio Isoradio, per quanto
possibile irradiato sul territorio impiegando la
stessa frequenza, al tracciato autostradale, alle
tangenziali, e alle zone limitrofe non ancora
raggiunte ed il miglioramento della diffusione del
servizio stesso devono avvenire mediante
l'installazione di impianti di potenza irradiata
adeguata, previa autorizzazione del Ministero che
assegnerà le necessarie frequenze tenendo conto a tal
fine del carattere specifico di pubblica utilità del
servizio Isoradio.
6. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 5 la concessionaria appronta, anche sulla base
di richieste provenienti dal Ministero, su indicazione
del Ministero dell'Interno e del Ministero delle
Infrastrutture, piani di sviluppo della rete e li
presenta al Ministero.
CAPO IV - TECNOLOGIE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Articolo 15
Qualità e disponibilità tecnica del servizio
1. La RAI si impegna ad assicurare un grado di
qualità del servizio, salvo le implicazioni
interferenziali non risolvibili con opere di
compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3,
riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).
2. Nell'ambito della disponibilità delle frequenze il
Ministero assicurerà alla RAI quelle necessarie
all'espletamento del servizio concesso, per risolvere
le situazioni interferenziali più importanti e allo
scopo di migliorare il grado minimo di qualità del
servizio.
3. La RAI, al fine di assicurare la fornitura del
servizio, esercisce gli impianti di trasmissione e
diffusione del segnale televisivo e radiofonico
individuati negli allegati C e D.
4. La RAI si impegna a fornire con cadenza annuale al
Ministero tutta la documentazione relativa al
monitoraggio della qualità tecnica del servizio di
radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con
indicazioni del grado di estensione dei servizi in
funzione, della qualità di ricezione riferita ai
livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento
delle situazione interferenziali e dei disturbi dei
servizi, nonché i valori della disponibilità del
servizio misurati utilizzando gli indicatori di
qualità concordati con il Ministero. Ai fini della
verifica degli adempimenti relativi alla copertura la
RAI è tenuta a fornire annualmente al Ministero la
rappresentazione cartografica su supporto magnetico
delle aree di copertura dei servizi.
Articolo 16
Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva
1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del
servizio di radiodiffusione televisiva analogica non
inferiore al 99 per cento della popolazione per
ciascuna delle tre reti televisive nazionali. La terza
rete televisiva deve avere un grado medio di copertura
regionale del 97 per cento della popolazione.
2. Ai fini dello sviluppo delle reti di
radiodiffusione televisiva analogica, la
concessionaria si impegna, laddove sia riscontrata
l'interesse all'ampliamento del servizio analogico, ad
estenderne localmente la copertura ai centri abitati
con popolazione non inferiore a 300 abitanti, a fronte
di convenzioni o contratti con le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti
locali o consorzi di enti locali nonché con altri
enti e soggetti, secondo criteri di economicità degli
investimenti e previo apporto, da parte degli enti
locali competenti, delle infrastrutture necessarie
all'installazione degli impianti di diffusione, con
particolare riguardo agli aspetti relativi alla
salvaguardia della salute umana ed alla tutela del
paesaggio.
Articolo 17
Copertura del servizio di radiodiffusione sonora in
modulazione di frequenza
1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del
servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle
tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM)
non inferiore al 99 per cento della popolazione e di
copertura del territorio non inferiore all'80 per
cento, salvo le implicazioni interferenziali.
2. La RAI si impegna, ove occorra, a migliorare la
qualità del segnale, previa assegnazione da parte del
Ministero delle necessarie frequenze.
3. La RAI è tenuta a incrementare il servizio RDS
(Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM
mediante il sistema EON (Enhanced Other Network),
conformemente alle norme ETSI (European
Telecommunications Standards Institute) e potrà
estendere la sperimentazione del servizio RDS-TMC (Traffic
Message Channel).
4. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete
per garantire il grado di copertura con impianti che
rispettino i valori della normativa vigente in materia
di tetti elettromagnetici, è ammissibile una
temporanea riduzione del grado di copertura di cui al
comma 1.
Articolo 18
Copertura del servizio di radiodiffusione sonora in
modulazione di ampiezza
1 Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione
di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad
onde corte ed onde medie.
2 Il servizio ad onde corte viene svolto attraverso
gli impianti di cui all'allegato E ed è disciplinato
da apposita convenzione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3 La RAI, anche al fine della necessaria attenzione
alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela
del paesaggio, si impegna alla razionalizzazione delle
reti di radiodiffusione sonora in modulazione di
ampiezza ed a presentare entro sei mesi un piano che
tenga conto delle necessarie riduzioni di potenza e
miri ad una unica rete che trasmetta programmi delle
reti radiofoniche nazionali.
Articolo 19
Autorizzazione all'esercizio degli impianti
1. La RAI, al fine di realizzare nuovi impianti e
apportare modifiche od eventuali miglioramenti al
servizio, presenta un piano esecutivo per ciascun
impianto da realizzare o da modificare, contenente i
seguenti elementi:
a) caratteristiche radioelettriche;
b) area di servizio;
c) destinazione delle opere;
d) costi preventivati;
e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione
adottata.
2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento
del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel
caso di accoglimento rilascia un'autorizzazione
sperimentale all'esercizio dell'impianto.
3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la
verifica della compatibilità radioelettrica
dell'impianto con gli altri impianti delle emittenti
radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della
normativa vigente, è di due mesi dalla data di
comunicazione da parte della concessionaria
dell'attivazione dell'impianto. Se l'impianto non
viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio
dell'autorizzazione, la RAI è tenuta a comunicarne i
motivi al Ministero.
4. Il Ministero rilascia l'autorizzazione definitiva
all'esercizio dell'impianto dopo aver verificato la
compatibilità radioelettrica e concluso il
procedimento di coordinamento internazionale.
5. La RAI provvede a comunicare, con cadenza annuale,
il consuntivo delle opere realizzate e a fornire
informazioni su quelle in corso.
Articolo20
Impiego dei collegamenti mobili
1. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi,
esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del
tipo trasportabile installati anche a bordo di
automezzi in sosta o con mezzi in movimento,
funzionanti su base non interferenziale con altri
operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la
concessionaria indicherà per ciascun collegamento la
frequenza impegnata, la distanza delle tratte
realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento,
la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi
in movimento, la durata del servizio effettuato anche
al fine del pagamento del relativo canone, secondo le
norme legislative e regolamentari, nella misura
stabilita dal Ministero.
2. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi,
esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per
realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi.
Con cadenza trimestrale la concessionaria indicherà
al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le
nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali
collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la
distanza delle tratte realizzate anche al fine del
pagamento del relativo canone, secondo le norme
legislative e regolamentari, nella misura stabilita
dal Ministero.
3. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la RAI
potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con
tecniche di modulazione digitale.
Articolo 21
Ruoli di "Programme Booking Centre" e di
"Accounting Office" per servizi
internazionali
1. La RAI ha facoltà di curare nei confronti dei
gestori e degli operatori nazionali ed internazionali
la raccolta di richieste di circuiti per il trasporto
di servizi televisivi da e per l'estero o in transito
per l'estero e la fornitura e supervisione di detti
circuiti (ruolo di "Programme Booking Centre")
nonché la corrispondente contabilità (ruolo di
"Accounting Office"). Tale attività non
deve risultare di pregiudizio al regolare svolgimento
del servizio pubblico concesso e la RAI ne terrà
informato, con relazione annuale, il Ministero.
Articolo 22
Realizzazione e manutenzione degli impianti
1. La RAI ha l'obbligo di realizzare a regola d'arte
gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in
concessione, nel rispetto delle norme tecniche
nazionali comunitarie e internazionali concernenti la
materia.
2. La RAI procede a dotare le proprie reti di tutti i
mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo
necessari al loro buon funzionamento.
3. La RAI può utilizzare, secondo le disposizioni di
legge e della Convenzione, previa autorizzazione del
Ministero, in comune con altri operatori i propri
impianti. Tale uso comune deve tendere ad una
ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini
ambientali, purché ciò non risulti di pregiudizio al
migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e
concorra alla equilibrata gestione aziendale.
Articolo 23
Sperimentazione e introduzione di servizi di
diffusione televisiva e radiofonica numerica
1. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale del
Paese e l'introduzione delle nuove tecnologie
trasmissive, la RAI si impegna ad agevolare la
conversione alla trasmissione di programmi e servizi
multimediali in tecnica digitale terrestre.
2. A tal fine la RAI è tenuta entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente contratto a
presentare al Ministero un progetto che, anche
valorizzando i risultati sperimentali ottenuti ed in
itinere, definisca le successive fasi di avanzamento
del piano di configurazione delle reti di trasmissione
in tecnica numerica e indichi le compatibilità
finanziarie.
Il progetto dovrà, tra l'altro, contenere i seguenti
elementi:
percentuale di copertura della popolazione;
opzioni tecnologiche di produzione,
diffusione/distribuzione, ricezione;
tempi di realizzazione;
piano finanziario.
Intervenuta l'approvazione del progetto da parte del
Ministero, con successivi atti d'intesa tra le parti
verranno individuate le modalità tecniche e
finanziarie di realizzazione del progetto medesimo.
3. La RAI si impegna, altresì, a promuovere progetti
di produzione basati sulle nuove tecnologie di
creazione, produzione e diffusione nonché l'uso della
televisione come strumento di informazione e
alfabetizzazione multimediale ed a favorire la
formazione degli operatori del settore audiovisivo, in
particolare nei settori dell'impiego delle nuove
tecnologie.
Articolo 24
Ricerca e Innovazione
1. La RAI si impegna a dedicare particolare attenzione
allo studio e alla sperimentazione di mezzi nuovi di
produzione, trasmissione, diffusione ed archiviazione
nonché dei nuovi servizi multimediali interattivi,
collaborando in modo attivo alla definizione dei nuovi
standard internazionali per la televisione digitale
interattiva. A tale scopo la RAI potrà stipulare
apposite convenzioni sia con il Ministero sia con
altri soggetti di riconosciuta competenza tecnica. La
RAI assicura la massima partecipazione a iniziative e
programmi di ricerca ed innovazione tecnologica
promosse dall'Unione Europea, dal Consiglio di Europa
e dalle altre Istituzioni europee. La RAI è tenuta a
riferire annualmente al Ministero sulle iniziative
adottate ai sensi del presente articolo.
2. La RAI si impegna ad implementare il progetto di
audiovideoteca sviluppato ai sensi del contratto di
servizio per il triennio 2000-2002 ed a realizzare la
catalogazione digitale dell'archivio storico
registrato su nastro magnetico analogico. L'archivio
storico radiotelevisivo sarà progressivamente aperto
al pubblico, per la consultazione presso sedi della
RAI, secondo modalità e tempi da definire d'intesa
con il Ministero.
Articolo 25
Servizi multimediali
1. La RAI, di intesa con il Ministero, può:
sperimentare nuove forme di produzione multimediale e
nuovi linguaggi televisivi e sonori;
valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni,
informatica, radio, televisione, teletext, anche con
finalità di estensione dell'offerta all'estero,
nonché di servizio rivolto alle aree disagiate del
Paese;
sperimentare i sistemi a larga banda e ideare progetti
attinenti allo sviluppo della "società
dell'informazione";
promuovere l'alfabetizzazione informatica degli utenti
radiotelevisivi;
sviluppare le tecnologie digitali, con particolare
riferimento alla intera catena di produzione,
archiviazione, trasmissione e diffusione di programmi
televisivi e radiofonici;
contribuire alla definizione di nuovi sistemi digitali
ad alta qualità ed alle applicazioni del cinema
elettronico.
2. La RAI può, inoltre, nei limiti imposti dalla
normativa vigente e purché non arrechi pregiudizio al
servizio pubblico e concorra ad una equilibrata
gestione aziendale, estendere la gamma dei servizi
gestiti in compartecipazione con società e gruppi
nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo
carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e
tecnologie.
3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi
precedenti, la RAI è tenuta a trasmettere al
Ministero, annualmente, una dettagliata relazione.
Articolo 26
Servizi di diffusione via satellite
1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua,
della cultura e dell'economia del Paese nel contesto
internazionale, con particolare riferimento ai paesi
dell'area balcanica, del medio oriente e del nord
Africa, e di promuovere l'innovazione tecnologica e
industriale, con particolare riguardo ai processi di
convergenza multimediali, la RAI, previa
autorizzazione del Ministero, potrà realizzare,
utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di
radiodiffusione:
servizi televisivi di canali tematici in chiaro via
satellite con sistemi di numerizzazione del segnale,
secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting
- Satellite) approvato in sede europea;
servizi che utilizzano adeguati sistemi di
numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via
satellite per la protezione dei programmi televisivi
trasmessi ma privi dei diritti di diffusione
all'estero; tali programmi non potranno, comunque,
assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi in
chiaro via satellite;
servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con
sistemi di numerizzazione del segnale;
servizi televisivi e radiofonici mediante l'uso di
sistemi analogici; la concessionaria provvederà a
convertire in digitale tali servizi.
2. Per programmi di spiccata utilità sociale del tipo
dei canali "educational" o dei canali al
servizio del volontariato e dei portatori di handicap,
dei canali in difesa dei consumatori in tema
agroalimentare o ambientale, realizzati dalla RAI
direttamente o per conto o con la partecipazione di
altri Ministeri o delle Istituzioni Universitarie
Pubbliche la sperimentazione potrà essere autorizzata
dal Ministero anche su appositi canali dedicati.
3. La RAI si impegna a diffondere, all'interno
dell'offerta trasmessa via satellite, a rotazione,
programmi di informazione regionali già trasmessi
dalle reti terrestri.
CAPO V - IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Articolo 27
Criteri economici di gestione
1. La RAI si impegna a svolgere il servizio pubblico
radiotelevisivo secondo criteri tecnici ed economici
di gestione idonei a consentire il raggiungimento
degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli
assetti industriali, finanziari e di produttività
aziendale.
2. Il finanziamento di tale attività è assicurato
con caratteri di certezza e congruità, per il
triennio di durata del contratto di servizio,
attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi
derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche
amministrazioni e le altre entrate consentite dalla
legge.
3. La RAI è tenuta a mantenere un equilibrato e
sostenibile rapporto tra indebitamento finanziario
netto e mezzi propri (D/E) dedotti gli importi per
crediti verso la Pubblica Amministrazione. Nell'ambito
di un programma triennale di investimenti straordinari
si potrà tenere conto degli introiti da canone
assicurati per il triennio, per stabilire il rapporto
tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri.
4. Al fine di assicurare la trasparenza del
finanziamento pubblico, la RAI si impegna a indicare
distintamente nella propria contabilità le risorse
pubbliche, quelle derivanti da attività commerciali
consentite dall'art 5 della Convenzione e quelle
derivanti dalla raccolta pubblicitaria ai sensi
dell'art 15 della legge 103 del 1975, nonché i costi
delle attività del servizio pubblico radiotelevisivo
come definito dalla legge, dalla Convenzione e dal
presente contratto e quelli delle altre attività, con
modalità che consentano di verificare che le risorse
di derivazione pubblica siano destinate unicamente
all'attività di servizio pubblico. A tal fine viene
istituita una Commissione paritetica composta da
rappresentanti del Ministero, del Ministero
dell'economia e delle finanze e della RAI, costituita
con decreto del Ministro delle Comunicazioni, che
individua i criteri generali e le modalità di
attuazione della contabilità separata secondo le
linee guida dettate dalla Commissione Europea con la
comunicazione 2001/C 320/4 e tenendo conto delle
esperienze maturate dagli organismi di servizio
pubblico negli Stati membri.
5. Al fine di fornire una completa informativa sulle
dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di
ogni anno la RAI e' tenuta a trasmettere al Ministero
ed al Ministero dell'economia e delle finanze una
relazione sui risultati economici e finanziari
dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti
non aziendali, conterrà informazioni anche in merito:
alla ripartizione del mercato pubblicitario, con
evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo
di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione,
internet, ecc.);
i ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e
per tipologia;
gli indici di affollamento pubblicitario per fascia
oraria ed a livello complessivo.
6. La RAI è, altresì, tenuta a trasmettere al
Ministero ed al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione, i
piani industriali (economici, finanziari e di
investimento e strategici), le previsioni economiche
di esercizio e i bilanci consuntivi di esercizio,
nonché, entro il 30 settembre di ciascun anno, una
relazione contenente i risultati economici e
finanziari consuntivi della società al 30 giugno.
Articolo28
Canone di abbonamento
1. Per ciascuno degli anni di durata del presente
contratto, la misura della variazione percentuale del
sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla
televisione e del canone di abbonamento speciale per
la detenzione fuori dall'ambito familiare di
apparecchi radioriceventi o televisivi è determinata
secondo la seguente formula, articolata su tre
variabili:
C = I O + V
dove
C è la variazione percentuale del canone per l' anno
n;
I è la somma tra l'inflazione programmata fissata dal
Governo per l' anno n e una quota del differenziale
tra il tasso di inflazione tendenziale (ultimo valore
disponibile alla data di emanazione del decreto
ministeriale di cui al successivo comma 3) e
programmato per l'anno n-1;
O è la risultante di due componenti:
penalizzazione connessa all'eventuale mancata
realizzazione dell'ammontare globale degli
investimenti/costi inclusi nella variabile V per
l'anno n-1; la penalizzazione è pari all'ammontare
della quota del sovrapprezzo riconosciuto per la quota
non realizzata;
maggiorazione/penalizzazione legata al raggiungimento
di specifici e misurabili obiettivi qualitativi e/o
quantitativi caratteristici della missione della RAI,
con particolare riguardo al rispetto degli obblighi
nell'offerta televisiva e nella programmazione per i
minori; tale variazione non può eccedere il ±20%
dell'incremento complessivo.
V è l'impatto economico, totale o parziale, dei
progetti aggiuntivi eventualmente previsti per l'anno
n in rapporto al fatturato da canoni di abbonamenti
dell'esercizio n-1
2. La quota di recupero del differenziale
dell'inflazione relativa all'anno n-1, la variabile V
e la quota di riconoscimento dei progetti nonché gli
obiettivi qualitativi e quantitativi e la relativa
percentuale non eccedente il 20%, saranno annualmente
stabiliti con decreto ministeriale su proposta della
commissione di cui al successivo comma 3.
3. Le parti convengono che una commissione paritetica
composta da rappresentanti del Ministero, del
Ministero dell'economia e delle finanze e della
concessionaria, costituita con decreto del Ministro
delle comunicazioni, elabori e presenti, entro il mese
di ottobre di ogni anno, una motivata proposta per i
valori di cui al comma precedente.
4. La commissione paritetica potrà proporre le
opportune integrazioni di carattere straordinario alla
formula definita al comma 1.
5. Le misure del sovrapprezzo di cui al comma 1
nonché l'ammontare dell'abbonamento per i singoli
tipi di utenza sono determinati annualmente con
decreto del Ministro delle comunicazioni entro il mese
di novembre dell'anno precedente a quello a cui si
riferiscono.
Articolo 29
Riscossione del canone di abbonamento
1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti,
nonché per la riscossione, ordinaria e coattiva degli
stessi, la RAI metterà a disposizione dell'Ufficio
Registro Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R. - TV) di
Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso,
nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i
costi stabiliti nella convenzione approvata con
decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio 1988 e successive modificazioni.
2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla
concessionaria saranno corrisposte
dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle
previsioni complessive di entrata del Bilancio dello
Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti
trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine
di ciascun anno finanziario.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento per le Politiche Fiscali - provvederà ad
emettere apposito ordine di pagare a favore della
concessionaria, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.
20.4.1994, n. 367, affinché le suddette quote siano
accreditate alla concessionaria entro la fine del
trimestre.
CAPO VI - MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 30
Sede permanente di confronto sulla programmazione
sociale
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
Contratto viene istituita una Sede Permanente di
confronto fra il Ministero e la RAI che - con
carattere consultivo - esamina le iniziative assunte
dalla concessionaria ai sensi dell'art. 7 del presente
contratto. La Sede, inoltre, verifica il rispetto dei
diritti all'accesso, secondo le indicazioni della
Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. La Sede è composta da 24 membri, di cui 12
nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di
Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di
lucro di rilievo nazionale , con competenza ed
esperienza sui temi di cui al comma 1, e 12 nominati
della RAI. Ai lavori della Sede Permanente possono
partecipare come invitati i rappresentanti di Enti,
Istituzioni e Organizzazioni senza scopo di lucro.
3. La Sede è coordinata pariteticamente da un
rappresentante del Ministero ed uno della RAI si
avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei
mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa
RAI. La Sede procede entro tre mesi dalla sua
costituzione all'approvazione di un regolamento di
funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di
sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e
dei materiali necessari per i lavori della sede,
coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti
con Istituzioni, Enti e associazioni. La Sede svolge
le sue funzioni esaminando con cadenza almeno
semestrale le comunicazioni specifiche che la RAI
predisporrà sui temi di cui all'art. 7, ed esprimendo
su di esse un parere - anche in forma scritta - che
verrà inviato al Ministero, alla RAI, alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, all'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni e alle Istituzioni
ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi
trattati.
4. I membri della sede durano in carica per il periodo
di vigenza del contratto di servizio.
Articolo 31
Vigilanza e controllo
1. Ferme restando le competenze previste da norme di
legge o di regolamento, il Ministero svolge la
vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli
obblighi previsti dal presente contratto di servizio.
2. Il Ministero, nell'ambito dell'attività di
vigilanza, ha la facoltà di disporre verifiche ed
ispezioni e di richiedere in qualsiasi momento alla
RAI informazioni, dati e documenti utili.
3. La RAI è tenuta a consentire ai funzionari del
Ministero incaricati l'accesso agli impianti ed alle
proprie sedi ed a prestare la necessaria
collaborazione,anche con l'utilizzo di propri mezzi e
personale,allo svolgimento della attività di
controllo. Il rifiuto non giustificato può essere
valutato ai fini dell'irrogazione della sanzione di
cui al successivo articolo.
4. Il Ministero riferisce alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, annualmente, sullo stato
attuativo del contratto di servizio, sugli eventuali
inadempimenti riscontrati e sulle sanzioni irrogate.
Articolo 32
Sanzioni
1. Ove il Ministero accerti l'inadempimento di uno o
più obblighi previsti dal presente contratto,
provvede, entro 30 giorni a contestare la violazione
alla RAI, in persona del rappresentante legale, il
quale, nei successivi 30 giorni, ha diritto di essere
sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero
di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. Nel
corso dell'istruttoria, il Ministero può acquisire
documenti ed informazioni,anche da terzi, ed esperire
sopralluoghi.
2. Entro novanta giorni dalla avvenuta contestazione,
il Ministero emette un motivato provvedimento ed
applica l'eventuale sanzione che, salvo che
l'inadempimento non comporti una sanzione più grave,
corrisponde alla penalità prevista dall'art. 22 della
Convenzione.
3. Il pagamento della penalità deve essere effettuato
entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
richiesta; trascorso inutilmente tale termine
l'importo è prelevato dal deposito cauzionale
costituito dalla RAI, a norma dell'articolo 20 della
Convenzione, che deve essere reintegrato con le
modalità previste dallo stesso articolo. Sono
comunque fatte salve le disposizioni previste da norme
di legge o di regolamento.
Articolo 33
Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e
atti ispettivi parlamentari
1. La RAI fornisce la più ampia collaborazione alle
Amministrazioni interessate ai fini degli accertamenti
resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed
atti ispettivi parlamentari.
2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali
nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei
casi di particolari urgenze.
CAPO VII - NORME FINALI
Articolo 34
Adeguamento del contratto di servizio
1. Il Ministero e la RAI si impegnano ad adeguare il
presente contratto di servizio alla normativa
sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.
2. Qualora circostanze straordinarie determinino
intollerabili squilibri delle prestazioni previste nel
presente contratto, a richiesta di una delle parti
potrà procedersi alla revisione degli obblighi
stabiliti
Articolo 35
Entrata in vigore e scadenza
1. Il presente contratto entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del decreto del Presidente
della Repubblica che lo approva e scade il 31 dicembre
2005. Fino alla data di entrata in vigore del
successivo Contratto di Servizio, i rapporti tra la
concessionaria e il Ministero restano regolati dalle
disposizioni del presente Contratto.
2. Entro il 1° luglio 2005 le parti provvederanno ad
avviare le trattative per la stipulazione del
contratto relativo al triennio 2006 - 2008.
3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del
contratto, non sono soggetti a pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tali
allegati sono depositati presso la Direzione Generale
Concessioni e Autorizzazioni del Ministero.
4. Il Ministero e la RAI si impegnano a dare la
massima diffusione, attraverso ogni mezzo di
comunicazione, al presente contratto.
Roma,
Ministero delle comunicazioni
Il Segretario Generale
Pref. Vittorio Stelo
RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Antonio Baldassarre
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