REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA
in composizione monocratica
Giudice Dr. Eugenio GRAMOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
alla pubblica udienza del 26 maggio 2006 nel procedimento penale contro
TIZIO, nato ad XXXX il XX/XX/XXXX, residente ad XXXXX, ivi domiciliato
ex art. 161 cpp
libero – presente
IMPUTATO
per il reato di cui agli artt. 81cpv. c.p. – 595 comma 3 c.p. perché
con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso con gli
articoli pubblicati sul sito web www.ilbolscevicostanco.com con il
nickname di “generale Zuckov” e di anonimous ledeva l’onore di Caia,
Mevio, Sempronio e Quinto.
In particolare scrivendo un articolo dal titolo “Velina Rosa numero
5”, ove scriveva in proposito bisogna essere chiari: Mevio non ha
mai brillato né per spirito di solidarietà con i colleghi né per
vocazione democratico sindacale…, ma di un moderatissimo collega, che
subito ha capito che per far carriera nel giornalismo bisogna saper
abbozzare e tacere a ogni porcata…Non si è mai dannato l’anima
per la categoria né per i colleghi, non lo brucia nessun sacro fuoco per
la difesa dei diritti dei giornalisti, si è candidato alle elezioni
dell’ordine dei giornalisti unicamente per salvare il suo sedere…Certo
se persino per una Doroteo così, dallo stomaco di struzzo… ledeva
la reputazione di Sempronio, nonché quella di Caia, scrivendo sempre
nello stesso articolo Così la povera Caia, terrorizzata e
minacciata fisicamente, si è data alla fuga piangente dai locali
moda di Gressan.
La poverina eccepiva sul fatto che il copione della cerimonia, le
affidasse la parte della fetta di limone da strizzare… Che farà
Caia? La ragazza ha l’avvocato facile: due anni orsono quando
l’ordine, durante la revisione dell’Albo regionale, la cassò
dagli elenchi per palese inattività immediatamente ricorse ad un
legale, riuscendo grazie ad un cavillo formale ad essere reintegrata,
nonché nell’articolo pubblicato il 12 giugno 2005 ledeva l’onore di
Sempronio scrivendo:…E’ vero che dopo 5 anni dalla sentenza
dell’ordine valdostano, che aveva radiato Sempronio dall’Albo dei
professionisti, il suo ricorso al Consiglio Nazionale sospensivo della
pena è ancora in altissimo mare?…E’ vero che per salvare
Sempronio il Consiglio Nazionale vuol perdere altro tempo, così
nessuno dopo 5 anni si ricorderà più niente? E’ vero che i
due consiglieri nazionali dell’ordine, Berard e Bertello, si interessano
della questione Sempronio remando contro, ossia si prodigano per
sputtanare il Consiglio regionale precedente, facendo annullare la
sentenza di radiazione?… E’ vero che per salvare Sempronio il suo
potentissimo papà e mentore, Pierre Minuzzeau, ha avviato una
raccolta di firme presso la sezione di St. Martin del Mouvement, in cui ha
militato dal 1986 al 1998 (il 1999 non è sicuro)?… Che la
presidente Zublena ha proclamato vincitore lo slogan federalista
“renderne impunito uno per diseducarne cento?” E’ vero che l’
Ordine Nazionale dei giornalisti, per i begli occhi di sminuzzino ha già
fatto una figura di merda galattica nel 1999, quando la sua decisione,
favorevole al rampollo di Pierre Minuzzeau, è stata impugnata dalla
Procura generale di Torino, caso quasi unico in Italia? E’ vero che
Sempronio attualmente è addetto stampa del gruppo consiliare Uv in
regione?, nonché ledeva la reputazione di Quinto scrivendo in data
10 ottobre 2005 sotto lo pseudonimo di Anonymous Quinto abita a XXXXX
da alcuni anni ma non è romano.
A Roma ha vissuto una promettente carriera nelle fila della Dc fino a
quando, a corto di soldi, non ha pensato bene di compiere una rapina a
mano armata in banca che gli è costata quattro anni di galera! In
Valle è stato implicato in alcune indagini di polizia e attualmente
è indagato dalla Polizia postale per plagio.
Serve altro?, e ancora il 9 ottobre 2005 “Non si tratta di speciali ma
di veri e propri pompini…Il palinsesto potrebbe essere così
formulato:giorni pari bocchini a Caveri. Giorni dispari pompini al
senatore Rollandin. E il week end? Rigatoni bolognesi a Dino Vierin! Mi
sembra un programma pluralista, democratico, antifascista, con venature
progressiste.
Questo Quinto mi sembra maturo per iscriversi alla Lache Gauche .
Suo papà non era iscritto al PCI di XXXXX?
Con l’aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo di pubblicità
quale il sito web.
In Aosta il 14 febbraio, il 12 giugno e il 9 ottobre 2005
PARTE CIVILE:
- 1. Mevio, nato a XXX il XXXXX , costituito all’ud. 26.05.06
dall’avv. Stefano Marchesini, del foro di Aosta
- 2. Sempronio, nato a XXX il XXXXX, costituito all’ud. 26.05.06
dall’avv. Corrado Bellora, del foro di Aosta
- 3. Quinto, nato ad XXX il XXXXXX, costituito all’ud. 26.05.06
dall’avv. Alessandra Fanizzi, del foro di Aosta.
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero chiede: ritenuta provata la penale responsabilità
dell’ imputato per il reato di diffamazione, condanna ad euro 3.000,00
di multa .
Il difensore della paete civile Sempronio, avv. Bellora: conclude come da
allegato depositato in udienza e nota spese:
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, dichiarare la penale
responsabilità dell’imputato TIZIO in ordine al reato a lui
ascritto e, conseguentemente, condannarlo alle pene ritenute di giustizia,
nonché condannarlo a risarcire i danni morali a favore della parte civile
costituita Mevio, danni che si quantificano, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 523 c. II c.p.p., in euro 5.000,00, oltre a interessi e
rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al dì del saldo o
nella diversa somma che la S.V. riterrà di giustizia.
In subordine:
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, dichiarare la penale
responsabilità dell’imputato TIZIO in ordine al reato a lui
ascritto e, conseguentemente, condannarlo alle pene ritenute di giustizia,
nonché condannarlo a risarcire i danni morali a favore della parte civile
costituita Mevio, danni da liquidarsi in separato giudizio civile,
concedendo alla parte civile costituita una provvisionale di euro
3.000,00, da imputarsi sulla liquidazione definitiva.
In ogni caso con il favor delle spese e degli onorari di giudizio, come da
nota spese separata e depositata contestualmente alle presenti conclusioni
(min.euro 967,92 – max euro 2.344,92 oltre iva e cpa).
Il difensore della parte civile Quinto, avv. Fanizzi: conclude come da
allegato depositato in udienza e nota spese:
Voglia l’ Ill.mo Tribunale Penale Ordinario di Aosta, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta la penale responsabilità
dell’imputato TIZIO in principalità e nel merito condannare il
sig. TIZIO alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei
danni morali che si indicano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), con
condanna ad una somma provvisionale non inferiore a euro 3.000, o altra
maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di equità.
Con il favore delle spese e degli onorari di lite (min euro 967,92 – max
euro 2.344,92 oltre iva e cpa).
Il difensore della parte civile Sempronio, avv. Marchesini: conclude come
da allegato depositato in udienza e nota spese:
Piaccia al Giudice Ill.mo:
affermare la penale responsabilità dell’imputato in ordine al
reato ascrittogli e condannarlo alle pene di legge;
dichiarare tenuto e condannare l’imputato a risarcire alla parte civile
costituita i danni patrimoniali e non patrimoniali da questa subiti in
conseguenza dei fatti per cui è processo, da liquidarsi nella somma
di euro 5.000,00 (cinquemila) a favore della parte civile, condanna
provvisoriamente esecutiva;
in subordine, qualora il Giudice Ill.mo pronunci condanna generica e
rimetta le parti davanti al giudice civile per la liquidazione dei danni,
condannare l’imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente
esecutiva di almeno euro 3.000,00 (tremila) a favore della parte civile;
condannare, infine, l’imputato alle spese di costituzione, assistenza e
rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota spese che si
allega (euro 1.595 oltre iva e cpa)..
Il difensore dell’imputato, avv. Catia Malavenda, chiede:
In via principale, assoluzione per non aver commesso il fatto.
In subordine, assoluzione perché i fatti, così come contestati,
non costituiscono reato per quanto riguarda la scriminante del diritto di
critica.
In ulteriore subordine, chiede che il giudice tenga conto a tutti gli
effetti delle limitate possibilità economiche dell’imputato,
pensionato.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Due sono gli ordini di problemi che vanno risolti nel presente
procedimento:
a) se gli articoli diffamatori pubblicati sul blog
“ilbolscevicostanco.com” siano riconducibili all’attuale imputato (e
quindi, per l’effetto, se l’attuale imputato si identifichi col
Generale Zhukov e se questi fosse, in sostanza, il direttore del blog)
b) se gli articoli siano diffamatori.
- A -
Sono stati raggiunti gravi, precisi e concordanti indizi che consentono,
con piena certezza, di affermare che il Generale Zhukov, proprietario del
sito “il bolscevico stanco” è TIZIO .
Infatti:
1) Come si legge nell’allegato 8/A fg 50 prodotto dal PM tale
“soldatino popov” scrive alcune righe, che qui non interessano, al
compagno generale.
A queste righe risponde TIZIO.
Successivamente taluno si rivolge al compagno generale riprendendo il
contenuto della risposta di TIZIO e dicendo a TIZIO:
“proprio tu, generale, vai ad elemosinare…”
Si tratta di un indizio grave in quanto consente di dedurre
un’equivalenza generale Zhukov = TIZIO, e preciso, derivando da due
fonti diverse in modo univoco.
Non è una prova, in quanto non vi è garanzia assoluta della
rispondenza a realtà della firma TIZIO e di quanto indicato da
altra non controllabile fonte, sicchè non consente di raggiungere
da sé solo la certezza del fatto che si vuole provare.
2) A casa di TIZIO è stato trovato l’username e la password,
nonché ogni istruzione per la gestione del sito (cfr. verbale di
perquisizione e documenti sequestrati, all. 3-4 fg 194 ss)
Si è qui in presenza di un indizio gravissimo e ben preciso, atteso
che username e password sono privati del soggetto cui pervengono.
Non si tratta di prova diretta poiché da ciò solo non è
possibile dedurre la penale responsabilità per gli articoli
diffamatori (dando per un attimo già dimostrato che diffamatori
essi siano).
In sé, non è infatti impossibile che il foglio sia stato
dimenticato da altri.
3) La password per l’accesso è “violaa”. La figlia
dell’imputato si chiama Viola (cfr. teste Champvillair).
E’ un indizio grave, perché consente di dedurre che la password
è verosimilmente stata elaborata dall’imputato, e preciso,
limitatamente alla sua portata, in quanto non contraddetto da altri
elementi intrinseci allo stesso.
4) Sono stati rinvenuti appunti manoscritti per l’accesso del sito,
riconducibili all’imputato.
Trattasi di un ulteriore indizio dell’interessamento personale ai modi
di accesso e gestione del sito, indizio grave in quanto direttamente
legato ai fatti criminosi de quibus e preciso in quanto in sé coerente.
5) Una serie di articoli (precisamente messaggio di Capodanno e Velina
Rosa 5 e 6) sono stati creati subito prima sul computer dell’imputato e
poi pubblicati sul blog de quo.
La data era correttamente impostata sul computer del TIZIO (c.f.r. teste
Genito, risentito sul punto).
E’, anche questo, un indizio gravissimo in quanto pone un pesante
elemento di collegamento tra l’articolo (quella che interessa è
la Velina Rosa 5) e l’imputato, e preciso in quanto dotato di intrinseca
coerenza logica.
6) Pur di contorno è un elemento indiziario anche il fatto che si
sia trovato presso il TIZIO un libro dal quale era tratta una foto
pubblicata sul sito.
E’ fin troppo chiaro, e sembra quasi offensivo al senso comune spendere
troppe parole al riguardo, che tali indizi sono assolutamente concordanti
e permettono di collegare con certezza le affermazioni diffamatorie in
imputazione (contenute nella “Velina Rosa 5”) al TIZIO.
Ritenendo il contrario occorrerebbe immaginare che taluno, per caso, lasci
a casa del TIZIO password e username per l’accesso come Zhukov e la
gestione del blog; che, sempre per caso, la password coincida, con
l’aggiunta di una A finale, col nome di battesimo della figlia
dell’imputato (Viola – nome tutt’altro che comune); che il TIZIO
preferisca subire personalmente le conseguenze penali delle condotte del
generale Zhukov piuttosto che rivelare chi abbia lasciato tali documenti
presso di lui; che, per motivi non individuabili nemmeno con sforzo di
immaginazione, il TIZIO abbia poi deciso di prendere appunti per
l’accesso e la gestione del blog; che, sempre per caso, 3 articoli, tra
cui quello che interessa, siano stati creati col computer del TIZIO; che,
ancora per caso, un libro con una foto pubblicata sul blog fosse a casa
del TIZIO e che infine soggetti scellerati, diversi dal TIZIO, abbiano
usato il suo nome in un’occasione sul blog, per rispondere al soldatino
Popov e che altri abbiano dato per scontata, senza ragione, l’identità
Zhukov = TIZIO.
A corollario si aggiunga che il TIZIO esercita (o esercitava) la
professione di giornalista, tanto da essere stato Vice Presidente del
Consiglio dell’ Ordine Valdostano e che era alquanto apprezzato (cfr. le
dichiarazioni di alcune delle stesse p.o.) per la sua vena ironica e che
– infine – nella predetta qualità, era a conoscenza di
procedimenti disciplinari a carico di colleghi per essersene occupato,
tanto da detenere tutt’ora copie di atti in casa.
E trattasi di atti sui quali sono basate le considerazioni assunte
diffamatorie a carico del Quinto e della Caia.
Da questo corposissimo coacervo di elementi, non credendo questo
giudicante che la loro esistenza e coerenza possa essere dovuta a potenti
forze esoteriche che perseguitano il TIZIO deve necessariamente
concludersi che
a) il generale Zhukov si chiama, all’anagrafe, TIZIO
b) questi gestiva il blog de quo, tanto che tra le istruzioni da lui
detenute vi è un foglio relativo alla cancellazione dei commenti
c) la Velina Rosa 5 è stata scritta da TIZIO
Il contenuto pubblicato su internet e oggetto di contestazione ex art.595
c.p. è pacifico.
Esso risulta dalle produzioni del PM e dalle deposizioni delle parti
civili.
Da notare che la parte iniziale dell “osservazioni” sul XXXX è
pubblicata sotto lo pseudonimo Anonymous.
Va subito rilevato che, essendosi provato ut supra che il TIZIO era il
soggetto che aveva in disponibilità la gestione del blog, egli
risponde ex art. 596 bis c.p., essendo lasua posizione identica a quella
di un direttore responsabile.
O, meglio, colui che gestisce il blog altro non è che il direttore
responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale
forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un
sito Internet, su cui altri soggetti possano inserire interventi.
Ma, evidentemente, la posizione di un direttore di una testata
giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog ( e che, infatti,
può cancellare messaggi) è – mutatis mutandis –
identica.
Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene
postato e, per l’effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile,
ha il dovere di eliminare quelli offensivi.
Diversamente, vi è responsabilità penale ex art. 596 bis cp.
Ciò premesso, per valutare se le affermazioni sul blog siano
diffamatorie occorre riportarsi ai pacifici canoni giurisprudenziali
costituiti da
- interesse pubblico alla conoscenza
- verità del fatto
- correttezza del linguaggio.
Il primo requisito è soddisfatto.
Le persone offese sono tutte noti giornalisti dell’ambiente valdostano e
il genere di considerazioni esposte (salvo quanto al XXXX, su cui si vedrà
infra) sono connesse coi modi di interpretare ed esercitare la professione
giornalistica.
Quanto agli altri elementi, nello specifico si rivela che:
Caia viene dipinta come una non giornalista, già “cassata”
dall’albo per inattività (fatto vero, salva la riforma della
decisione per mancanza di motivazione) che, minacciata da tale Maccari si
dà alla fuga piangente, affermandosi poi che la “ragazza” ha
l’avvocato facile.
Trattasi di considerazioni espresse in termini non corretti (tra l’altro
non pare vero che la “ragazza” abbia l’avvocato facile, visto che ha
proposto sì querela, ma non si è costituita parte civile) e
inurbane, che dipingono una giornalista come una sorta di poveretta,
professionalmente già oggetto di cancellazione e che reagisce alle
difficoltà con la fuga e le lacrime.
La notizia, nella sostanza vera, è stata dunque esposta in termini
non corretti e – dopo aver superfluamente ricordato il passato
provvedimento disciplinare (noto all’imputato per la sua posizione
precedente nel consiglio dell’ordine) – l’intero tono della notizia
non è diretto ad informare, ma a dipingere la figura di una collega
con le tinte della codardia e dell’ignavia.
Si integra, dunque, il contestato delitto.
Quanto a Mevio si afferma, tra l’altro, che si “è candidato
all’ordine dei giornalisti per salvare il suo sedere” cosa risultata
falsa (la non licenziabilità deriva da alcune cariche sindacali e
non dal far parte dell’ordine dei giornalisti ( teste Mevio, non
smentito da alcuno):
Si è poi dipinto il medesimo come un Don Abbondio carrierista (ha
subito capito che per far carriera bisogna saper abbozzare e tacere ad
ogni porcata) e, dulcis in fundo, il Mevio è stato definito Doroteo
dallo stomaco di struzzo.
Orbene, pur essendo gli struzzi pennuti non privi di tratti simpatici
è chiaro che l’autore dell’articolo trasmette chiaramente, e
con termini anche piuttosto volgari, messaggi in parte falsi (circa le
motivazioni della candidatura all’ordine) in parte diretti,ancora, non
ad informare, ma a dipingere la persona Mevio come un essere che ingoia
ogni cosa pur di far carriera, complice di porcate e pronto ad ogni
sottomissione.
Si integra nuovamente, dunque, il reato de quo, tra l’altro non essendo
nemmeno rispondente a realtà l’unico fatto specifico riferito.
Quanto al Quinto l’imputato ha usato le conoscenze personali che gli
derivavano dalla posizione di (allora) vicepresidente del Consiglio
dell’ordine dei giornalisti e gli atti che (illegittimamente) aveva
trattenuto a casa per redigere un articolo basato su fatti veri, ma
addebitando alle ingerenze della p.c. e del di lui padre l’annullamento
della precedente sentenza di radiazione a carico della p.c. con finalità
di “sputtanare il Consiglio regionale precedente” e addebitando il
tutto a manovre poco pulite nell’Union Valdotaine.
E’ chiaro che trattasi di considerazioni sulla cui verità nulla
si sa ma che, comunque, sono espresse in termini scorretti, basati sul
sospetto e sull’illazione.
Anche in questo caso si integra dunque il contestato delitto.
La posizione Sempronio è la più grave.
E’ ben vero che il Sempronio è stato condannato per rapina, se si
vuole a mano armata, essendo egli in effetti “armato” di una siringa.
Ma la condanna è stata a due anni e quattro mesi di reclusione e
non a “quattro anni di galera”.
E’ anche vero che lo stesso era indagato per “plagio” dalla Polizia
Postale, in quanto proprio pochi giorni fa, come è risultato anche
in questo dibattimento, questo medesimo giudicante lo ha condannato per la
violazione di diritti di autore nel pubblicare alcuni articoli sul proprio
sito internet.
Tuttavia, al di là della parziale falsità di quanto scritto
(qui sub “anonymous”), non vi è alcun interesse pubblico alla
conoscenza di questi fatti che nulla hanno a che fare con l’attività
di giornalista del Sempronio.
E non, in particolare, la rapina.
Lo stesso “plagio” viene esposto in modo tale che, pur trattandosi di
fatti connessi con l’attività di giornalista, nessuno lo
comprende.
In questo caso, dunque, il TIZIO ha esposto fatti in parte falsi, al solo
scopo di screditare (il TIZIO userebbe un altro termine) una persona nella
sua dignità, dimenticando che alcuni fatti possono appartenere ad
un brutto passato col quale oggi non potrebbe aversi più alcun
rapporto.
In altre parti, nuovamente sub gen. Zhukov, si istituisce poi una
significativa comparazione tra interviste a politici dell’Union
Valdotaine e “pompini”, che verrebbero forniti, a giorni alterni, a
Caveri e al Senatore Rollandin.
Nel week end il menu del TIZIO prevede, invece, “rigatoni bolognesi” a
Dino Vierin.
Anche se le interviste non sono fatte personalmente dal Sempronio,
è evidente che il triviale paragone sopra riportato pone in pessima
luce la direzione della rivista, sicchè anche il Sempronio è,
certamente, persona offesa dal reato.
Se si voleva affermare che le interviste pubblicate dal Sempronio sono
compiacenti e si risolvono in propaganda politica favorevole agli
intervistati si poteva (e si doveva) riferire la circostanza in termini
quali quelli che precedono, o anche altri più ironici, ma non certo
facendo riferimenti di discutibile gusto a rapporti sessuali di tipo
orale, per di più espressi con linguaggio degno di un postribolo.
Anche in quest’ultimo caso si ravvisano dunque gli estremi del
contestato delitto.
Poiché le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, il
quale deve mantenere una specifica condotta positiva per meritarle ( e la
semplice incensuratezza è null’altro che un non demerito), non va
applicato a favore del TIZIO l’art. 62 bis c.p., non risultando precisi
elementi a suo favore che consentano di ritenere l’applicazione
dell’attenuante.
In ogni caso, tenuto conto del carattere satirico della pubblicazione e
del fondo di verità in linea generale ravvisabile in quanto
esposto, va applicata la pena pecuniaria.
Ex art. 133 cp. È equa, per l’effetto, la pena di euro 3.000 di
multa, oltre spese processuali.
(p.b. euro 1000 per diff. a carico di Sempronio + euro 800 per Mevio +
euro 800 per Quinto + euro 400 per Caia)
A favore delle p.c. costituite è adeguato, e rispondente a
giustizia, concedere un risarcimento del danno di euro 2000 ciascuno,
oltre spese legali liquidate in dispositivo.
L’imputato va dunque condannato anche a corrispondere le somme di cui
sopra.
Non sussistono i presupposti per concedere le richieste provvisionali né
la provvisoria esecuzione delle disposizioni civili della presente
sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p.
dichiara
TIZIO
colpevole
dei reati a lui ascritti – unificati ex art. 81 cp e lo
condanna
alla pena di euro 3000 di multa, oltre spese processuali.
Visti gli artt. 538 ss. cpp.
condanna
il medesimo al risarcimento dei danni tutti patiti dalle p.c., liquidati
in euro 2000 per ciascuno.
Pone a carico del medesimo le spese di costituzione e difesa delle
p.c.,liquidate in euro 1500 complessivi + IVA e cassa per ciascuna parte
civile.
Rigetta le istanze di provvisionale
Aosta, lì 26.5.06
Il Cancelliere
Roberta Borney
Il Giudice
Dr. Eugenio Gramola
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