REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
IV Sezione Civile
Avv. Andrea Zardi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4373 Ruolo Generale dell’anno 2005
promossa da:
XXX XXX, elettivamente domiciliato in Bologna, Via San Felice n. 6, presso lo
studio dell’Avv. Paola Pizzi, che lo rappresenta e assiste come da procura
speciale a margine dell’atto di citazione
ATTORE
contro
SKY ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
legale in Roma Via Salaria 1021
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento somma
Conclusioni dell’attore: in via principale di merito 1) ordinare alla Sky
Italia s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore l’esatto
adempimento contrattuale mediante l’immediato ripristino del segnale
televisivo oscurato, nel termine e con le modalità che il giudice riterrà
idonee; 2) condannare Sky Italia s.r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del Sig. Xxx Xxx di tutte
le somme indebitamente versate in ragione del contratto di cui in narrativa,
nell’importo attuale di Euro 30,00 cui dovranno aggiungersi tutti gli
ulteriori importi eventualmente versati a titolo di canone mensile di
abbonamento da parte del Sig. Xxx, maggiorate degli interessi legali e
rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
in via subordinata di merito 3) accertare e dichiarare il grave inadempimento
della Sky Italia s.r.l. ex 1453 e ss. c.c. alle obbligazioni assunte nel
contratto intercorso con il Sig. Xxx Xxx per le ragioni di cui in narrativa; 4)
conseguentemente dichiarare la risoluzione del suddetto contratto; 5)
conseguentemente condannare Sky Italia s.r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del Sig. Xxx Xxx di tutte
le somme indebitamente versate in ragione del contratto di cui in narrativa,
nell’importo attuale di Euro 30,00 cui dovranno aggiungersi tutti gli
ulteriori importi eventualmente versati a titolo di canone mensile di
abbonamento da parte del Sig. Xxx, maggiorate degli interessi legali e
rivalutazione monetaria sino al soddisfo; 6) condannare, in ogni caso, Sky
Italia s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore al
risarcimento in favore dell’attore di tutti i danni patiti e patiendi,
patrimoniali e non, tutti inclusi e nessuno escluso anche esistenziale, derivati
dai fatti di cui in narrativa, che si quantificano in via prudenziale nella
somma di Euro 500,00, o in quella maggiore o minore che il giudice dovesse
ritenere di liquidare anche in via equitativa; 7) con condanna alla rifusione
delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. Xxx Xxx citava in
giudizio Sky Italia s.r.l. per chiedere, in via principale, l’adempimento del
contratto di abbonamento sottoscritto nel luglio del 2002 con TELE +, denominato
“superpremium” e avente oggetto l’accesso a una serie di programmi
satellitari codificati.
Espone l’attore, in fatto – che nel contratto era espressamente previsto che
l’abbonato avrebbe utilizzato il decoder di sua proprietà modello Nokia;
- che nel luglio del 2003, a seguito dell’acquisto da parte di Sky Italia
s.r.l. della società TELE+ s.p.a., l’attore veniva invitato a chiamare il
numero verde 800242626 per l’automatica cessione dell’abbonamento mantenendo
la programmazione relativa all’abbonamento prescelto e continuando a
corrispondere il canone mensile di Euro 30,00 tramite addebito in conto corrente
bancario;
- che dall’inizio di aprile 2005 il gestore oscurava tutti i programmi
televisivi relativi all’abbonamento dell’attore;
- chieste informazioni al servizio clienti, veniva risposto che Sky aveva
modificato il sistema di invio del proprio segnale e aveva proceduto alla
consegna di un proprio decoder e che, infine, l’attore aveva subito l’oscuramento
del segnale perché aveva rifiutato il decoder messo a disposizione da Sky;
- nonostante l’avvenuto oscuramento Sky Italia continuava a disporre del
canone mensile tramite l’addebito in conto corrente;
- le diffide trasmesse dall’attore, anche tramite l’associazione
Federconsumatori di Bologna, restavano senza riscontro:
Chiedeva l’attore l’adempimento del contratto da parte di Sky Italia s.r.l.
All’udienza di comparizione del 4/7/2005 era presente personalmente l’attore
che esponeva liberamente i fatti di causa, produceva un documento e insisteva
nelle precisate conclusioni, come trascritte in epigrafe; la convenuta, non
costituitasi, restava contumace.
Terminata la discussione la causa era assunta in decisione.
MOTIVI
La causa, pur essendo di valore inferiore a 1.100 Euro, deve essere decisa
secondo diritto ai sensi dell’art. 113 2° comma c.p.c., in quanto relativa a
rapporti contrattuali conclusi con le modalità di cui all’art. 1342 c.c.
Il diritto per il quale parte attrice ha chiesto la tutela giudiziale è
documentalmente provato.
L’attore, infatti, ha prodotto il contratto di abbonamento annuale a TELE+
DIGITALE per ricevitore digitale e smart card, stipulato con Atena Servizi
s.p.a. con sede in Roma, società del gruppo TELE+ a mezzo del rivenditore
A.B.C. Eurosatellite, con sede in Bologna, in data 1/7/2002, sottoscritto anche
per accettazione delle condizioni generali di contratto, che prevedeva la
fornitura dell’abbonamento di un servizio personalizzato del tipo “Superpremium”.
Nel contratto era espressamente previsto, ai fini della fruizione del servizio,
l’impiego del ricevitore digitale marca Nokia di proprietà dell’abbonato ed
era identificata la cd . “smartcard” con il n. 07310111295366.
Con lettera 7/7/2003 Sky Italia s.r.l. comunicava all’attore che, per effetto
dell’acquisizione del gruppo Telepiù s.p.a., controllante Atena Servizi
s.p.a., essa subentrava nel contratto di abbonamento in corso, con l’offerta
di una nuova programmazione, precisando inoltre che l’abbonato poteva
utilizzare il suo attuale ricevitore e la smart card per vedere Sky.
Il rapporto proseguiva con la società convenuta sino dall’aprile 2005,
allorché l’attore constatando l’oscuramento di tutti i canali televisivi
relativi all’abbonamento in oggetto, lamentava l’immotivata interruzione del
servizio.
Le motivazioni che l’attore riferisce di aver ricevuto dall’operatore del
servizio clienti di Sky Italia s.r.l., appositamente interpellato in seguito all’inconveniente,
concernenti la necessità della sostituzione del ricevitore sino ad allora usato
dall’abbonato, non sono certo conferenti in quanto contrastano con le
condizioni per il servizio contrattualmente stabilite dal primo gestore ed
espressamente confermate dalla società convenuta nella sopra citata
comunicazione.
Attesa la prova documentale del contratto dedotto in giudizio e delle
obbligazioni da questo nascenti, per contro, la convenuta non ha dato la prova
dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, come sarebbe stato suo preciso
onere si sensi dell’art. 1218 c.c.
Definitivo motivo di convincimento a sostegno della domanda è rappresentato
dall’atteggiamento della società convenuta che non ha riscontrato i solleciti
dell’attore, ed è quindi rimasta contumace pur ritualmente citata.
Trova perciò accoglimento la domanda di adempimento principalmente proposta
dall’attore ai sensi dell’art. 1453 c.c. unitamente alla richiesta
accessoria di risarcimento del danno per l’ingiustificata sospensione delle
prestazioni, che si liquida in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.,
incluse le somme indebitamente versate dall’attore, in Euro 150,00.
Questo giudicante ritiene di escludere, in quanto si verte in materia di
responsabilità contrattuale, la liquidazione del danno non patrimoniale, che
non è indicato tra i danni risarcibili dagli artt. 1223 e ss. c.c., nemmeno
nella forma del preteso danno esistenziale, essendo quest’ultima tipologia
ricompressa nella giurisprudenza nella categoria del danno non patrimoniale,
liquidabile nel caso di lesione di valori costituzionali inerenti alla persona
(Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828), che non si vede come possono essere stati
intaccati nel contesto di una vicenda negoziale tra privati, qual è quella in
oggetto.
Le spese processuale seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio, in
difetto della redazione della nota delle spese, come nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti,
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa:
- accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna Sky Italia s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, all’esatto adempimento del contratto di
abbonamento in corso con il Sig. Xxx Xxx, di cui al presente giudizio, mediante
l’immediato ripristino del segnale televisivo oscurato;
- condanna Sky Italia s.r.l. al risarcimento del danno in favore dell’attore,
derivante dall’ingiustificata interruzione delle prestazioni, che si determina
in Euro 150,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al
saldo.
- condanna Sky Italia s.r.l. a rifondere all’attore le spese del presente
giudizio che liquida d’ufficio in complessivi Euro 350,00 di cui Euro 120,00
per onorari Euro 150,00 per competenze, €uro 80,00 per spese comprensive di
spese generali, oltre cassa avv.ti e iva come per legge.
Bologna, 28 gennaio 2006
Il Giudice di Pace
Avv.to Andrea Zardi
|