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Giurisprudenza

Giudice di pace di Bologna - Sentenza n. 2318 del 28 gennaio 2006 (Sky Italia - ripristino dei canali "oscurati")

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
IV Sezione Civile
Avv. Andrea Zardi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4373 Ruolo Generale dell’anno 2005

promossa da:
XXX XXX, elettivamente domiciliato in Bologna, Via San Felice n. 6, presso lo studio dell’Avv. Paola Pizzi, che lo rappresenta e assiste come da procura speciale a margine dell’atto di citazione
ATTORE
contro
SKY ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Salaria 1021
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento somma

Conclusioni dell’attore: in via principale di merito 1) ordinare alla Sky Italia s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore l’esatto adempimento contrattuale mediante l’immediato ripristino del segnale televisivo oscurato, nel termine e con le modalità che il giudice riterrà idonee; 2) condannare Sky Italia s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del Sig. Xxx Xxx di tutte le somme indebitamente versate in ragione del contratto di cui in narrativa, nell’importo attuale di Euro 30,00 cui dovranno aggiungersi tutti gli ulteriori importi eventualmente versati a titolo di canone mensile di abbonamento da parte del Sig. Xxx, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
in via subordinata di merito 3) accertare e dichiarare il grave inadempimento della Sky Italia s.r.l. ex 1453 e ss. c.c. alle obbligazioni assunte nel contratto intercorso con il Sig. Xxx Xxx per le ragioni di cui in narrativa; 4) conseguentemente dichiarare la risoluzione del suddetto contratto; 5) conseguentemente condannare Sky Italia s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del Sig. Xxx Xxx di tutte le somme indebitamente versate in ragione del contratto di cui in narrativa, nell’importo attuale di Euro 30,00 cui dovranno aggiungersi tutti gli ulteriori importi eventualmente versati a titolo di canone mensile di abbonamento da parte del Sig. Xxx, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo; 6) condannare, in ogni caso, Sky Italia s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore dell’attore di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non, tutti inclusi e nessuno escluso anche esistenziale, derivati dai fatti di cui in narrativa, che si quantificano in via prudenziale nella somma di Euro 500,00, o in quella maggiore o minore che il giudice dovesse ritenere di liquidare anche in via equitativa; 7) con condanna alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. Xxx Xxx citava in giudizio Sky Italia s.r.l. per chiedere, in via principale, l’adempimento del contratto di abbonamento sottoscritto nel luglio del 2002 con TELE +, denominato “superpremium” e avente oggetto l’accesso a una serie di programmi satellitari codificati.
Espone l’attore, in fatto – che nel contratto era espressamente previsto che l’abbonato avrebbe utilizzato il decoder di sua proprietà modello Nokia;
- che nel luglio del 2003, a seguito dell’acquisto da parte di Sky Italia s.r.l. della società TELE+ s.p.a., l’attore veniva invitato a chiamare il numero verde 800242626 per l’automatica cessione dell’abbonamento mantenendo la programmazione relativa all’abbonamento prescelto e continuando a corrispondere il canone mensile di Euro 30,00 tramite addebito in conto corrente bancario;
- che dall’inizio di aprile 2005 il gestore oscurava tutti i programmi televisivi relativi all’abbonamento dell’attore;
- chieste informazioni al servizio clienti, veniva risposto che Sky aveva modificato il sistema di invio del proprio segnale e aveva proceduto alla consegna di un proprio decoder e che, infine, l’attore aveva subito l’oscuramento del segnale perché aveva rifiutato il decoder messo a disposizione da Sky;
- nonostante l’avvenuto oscuramento Sky Italia continuava a disporre del canone mensile tramite l’addebito in conto corrente;
- le diffide trasmesse dall’attore, anche tramite l’associazione Federconsumatori di Bologna, restavano senza riscontro:
Chiedeva l’attore l’adempimento del contratto da parte di Sky Italia s.r.l.
All’udienza di comparizione del 4/7/2005 era presente personalmente l’attore che esponeva liberamente i fatti di causa, produceva un documento e insisteva nelle precisate conclusioni, come trascritte in epigrafe; la convenuta, non costituitasi, restava contumace.
Terminata la discussione la causa era assunta in decisione.

MOTIVI
La causa, pur essendo di valore inferiore a 1.100 Euro, deve essere decisa secondo diritto ai sensi dell’art. 113 2° comma c.p.c., in quanto relativa a rapporti contrattuali conclusi con le modalità di cui all’art. 1342 c.c.
Il diritto per il quale parte attrice ha chiesto la tutela giudiziale è documentalmente provato.
L’attore, infatti, ha prodotto il contratto di abbonamento annuale a TELE+ DIGITALE per ricevitore digitale e smart card, stipulato con Atena Servizi s.p.a. con sede in Roma, società del gruppo TELE+ a mezzo del rivenditore A.B.C. Eurosatellite, con sede in Bologna, in data 1/7/2002, sottoscritto anche per accettazione delle condizioni generali di contratto, che prevedeva la fornitura dell’abbonamento di un servizio personalizzato del tipo “Superpremium”.
Nel contratto era espressamente previsto, ai fini della fruizione del servizio, l’impiego del ricevitore digitale marca Nokia di proprietà dell’abbonato ed era identificata la cd . “smartcard” con il n. 07310111295366.
Con lettera 7/7/2003 Sky Italia s.r.l. comunicava all’attore che, per effetto dell’acquisizione del gruppo Telepiù s.p.a., controllante Atena Servizi s.p.a., essa subentrava nel contratto di abbonamento in corso, con l’offerta di una nuova programmazione, precisando inoltre che l’abbonato poteva utilizzare il suo attuale ricevitore e la smart card per vedere Sky.
Il rapporto proseguiva con la società convenuta sino dall’aprile 2005, allorché l’attore constatando l’oscuramento di tutti i canali televisivi relativi all’abbonamento in oggetto, lamentava l’immotivata interruzione del servizio.
Le motivazioni che l’attore riferisce di aver ricevuto dall’operatore del servizio clienti di Sky Italia s.r.l., appositamente interpellato in seguito all’inconveniente, concernenti la necessità della sostituzione del ricevitore sino ad allora usato dall’abbonato, non sono certo conferenti in quanto contrastano con le condizioni per il servizio contrattualmente stabilite dal primo gestore ed espressamente confermate dalla società convenuta nella sopra citata comunicazione.
Attesa la prova documentale del contratto dedotto in giudizio e delle obbligazioni da questo nascenti, per contro, la convenuta non ha dato la prova dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, come sarebbe stato suo preciso onere si sensi dell’art. 1218 c.c.
Definitivo motivo di convincimento a sostegno della domanda è rappresentato dall’atteggiamento della società convenuta che non ha riscontrato i solleciti dell’attore, ed è quindi rimasta contumace pur ritualmente citata.
Trova perciò accoglimento la domanda di adempimento principalmente proposta dall’attore ai sensi dell’art. 1453 c.c. unitamente alla richiesta accessoria di risarcimento del danno per l’ingiustificata sospensione delle prestazioni, che si liquida in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., incluse le somme indebitamente versate dall’attore, in Euro 150,00.
Questo giudicante ritiene di escludere, in quanto si verte in materia di responsabilità contrattuale, la liquidazione del danno non patrimoniale, che non è indicato tra i danni risarcibili dagli artt. 1223 e ss. c.c., nemmeno nella forma del preteso danno esistenziale, essendo quest’ultima tipologia ricompressa nella giurisprudenza nella categoria del danno non patrimoniale, liquidabile nel caso di lesione di valori costituzionali inerenti alla persona (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828), che non si vede come possono essere stati intaccati nel contesto di una vicenda negoziale tra privati, qual è quella in oggetto.
Le spese processuale seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio, in difetto della redazione della nota delle spese, come nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa:
- accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, all’esatto adempimento del contratto di abbonamento in corso con il Sig. Xxx Xxx, di cui al presente giudizio, mediante l’immediato ripristino del segnale televisivo oscurato;
- condanna Sky Italia s.r.l. al risarcimento del danno in favore dell’attore, derivante dall’ingiustificata interruzione delle prestazioni, che si determina in Euro 150,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
- condanna Sky Italia s.r.l. a rifondere all’attore le spese del presente giudizio che liquida d’ufficio in complessivi Euro 350,00 di cui Euro 120,00 per onorari Euro 150,00 per competenze, €uro 80,00 per spese comprensive di spese generali, oltre cassa avv.ti e iva come per legge.

Bologna, 28 gennaio 2006
Il Giudice di Pace
Avv.to Andrea Zardi

 

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