UDIENZA PUBBLICA DEL 16/07/2010
SENTENZA N. 1907 – REGISTRO GENERALE N. 42133/2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott GIULIANA FERRUA - Presidente
Dott. ARTURO CARROZZA - Consigliere
Dott. VITO SCALERA – Consigliere
Dott PIERO SAVANI - Consigliere
Dott. MAURIZIO FUMO - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) XXXX
avverso la sentenza n. 3691/2008
CORTE APPELLO di MILANO, del 25/09/2009
visti gli atti, la sentenza e il
ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2010 la relazione
fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G.
Volpe, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la
sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
come reato dalla legge,
udito il difensore avv. G. Ursini, in sost.ne
dell'avv. G. E. Vigevano, che, illustrando i motivi
del ricorso, si è associato alle conclusioni del PG,
osserva quanto segue.
La Corte di appello di Milano, con sentenza 25.9.2009,
in riforma della pronunzia di primo grado, ha
dichiarato non doversi procedere per intervenuta
prescrizione a carico di XXXX, imputato del reato di
cui all'art. 57 cp; ha confermato le statuizioni
civili in favore delle costituite parti civili, YYYY e
ZZZZ.
XXXX era direttore del periodico telematico WWWW, sul
quale risultava pubblicata una lettera ritenuta
diffamatoria nei confronti del ministro della
Giustizia (YYYY) e del suo "consulente per
l'edilizia penitenziario" (ZZZZ).
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e
deduce:
1) difetto di motivazione, sua contraddittorietà e
illogicità in ordine alla esistenza della prova della
sussistenza del fatto.
Nel corso del dibattimento, l'imputato sostenne e
dimostrò come fosse possibile e facile ottenere una
pagina "a stampa" di un giornale telematico,
non corrispondente all'originale. Egli ebbe a
dichiarare, che, informato della querela proposta dal
YYYY e dal ZZZZ, eseguì un controllo nell'archivio
informatico del giornale, non rinvenendo la lettera in
questione. Detta lettera dunque non esiste
nell'originale del documento informatico ed è stata
evidentemente "prodotta", con il sistema
c.d. "taglia e incolla" da ignoto autore.
Sarebbe stato facile per gli inquirenti verificare
l'autenticità della
lettera (scil. il suo effettivo inserimento nel
"numero" del quotidiano on line cui
apparentemente sì riferisce), disponendo,
innanzitutto, il sequestro del "sito", e
quindi incaricando una persona esperta di accertare se
esso conteneva lo missiva in questione e incaricando
quindi un un PU o un notaio di certificare l'esito
dell'accertamento. E' talmente semplice creare e
stampare ex novo una pagina mai diffusa in
rete, che tale mezzo di prova (lo pagina stampata,
asseritamene "estratta" dal web) non
può ritenersi ammissibile, perché il documento è di
incerta paternità. In tal senso d'altra parte si sono
orientate le sezioni civili della S.C. (Cass sez. lav.
16.2.2004 n. 2912).
Fatta tale premessa, l'imputato ebbe ad affermare che,
se effettivamente le lettera de qua fosse stata
ospitata sul suo giornale telematico, egli altro non
avrebbe potuto fare che presentare le sue scuse alle
parti civili. Ebbene, lo Corte milanese, equivocando
sul senso delle parole, ha ritenuto che tale
affermazione, meramente congetturale, fosse una
ammissione di responsabilità.
2) violazione di legge, erronea applicazione dell'art.
57 cp e carenze dell'apparato motivazionale.
Il dettato dell'art 57 cp non è applicabile al c.d.
giornale telematico. La lettera della legge e lo sua ratio
fanno riferimento al concetto di "stampa",
concetto nel quale non può essere ricompresa
l'informazione on line. Né può pensarsi a una
interpretazione analogica, trattandosi, evidentemente
di analogia in malam partem. Sul punto,
dottrina e giurisprudenza sono concordi. D'altra
parte, il solo fatto che siano state presentate più
proposte di legge per estendere lo portata dell'art 57
cp anche al direttore di un giornale telematico,
rappresenta ulteriore riprova del fatto che, allo
stato, al predetto direttore non è attribuita alcuna
posizione di garanzia. Ciò a voler poi trascurare che
il delitto ex art 57 cp è fattispecie colposa e
dunque andrebbe individuato un qualche profilo di
colpa da attribuire al XXXX; altrimenti ci si
troverebbe nell'ambito della responsabilità
oggettiva, ritenuta ormai costituzionalmente
incompatibile.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la censura sub
2) deve necessariamente essere esaminata per prima in
quanto con essa si nega in radice che lo condotta in
ipotesi addebitata al XXXX sia riconducibile a una
fattispecie astratta di reato: quella appunto ex art
57 cp.
La censura è fondata.
L'art. 57 cp punisce, come è noto, il direttore del
giornale che colposamente non impedisca che, tramite
lo pubblicazione sul predetto mezzo di informazione,
siano commessi reati. Il codice, per altro, tra i
mezzi di informazione, distingue la stampa rispetto a
tutti gli altri mezzi di pubblicità (art. 595 comma
III cp.) e l'art. 57 si riferisce specificamente alla
informazione diffusa tramite lo "carta
stampata". La lettera della legge è inequivoca e
a tale conclusione porta anche l'interpretazione
"storica" della norma.
In dottrina e in giurisprudenza si è comunque
discusso circa la estensibilità del concetto di
stampa, appunto agli altri mezzi di comunicazione. E
così una risalente pronunzia (ASN 198900259-RV
180713) ha escluso che fosse assimilabile al concetto
di stampato lo videocassetta preregistrata, in quanto
essa viene riprodotta con mezzi diversi da quelli
meccanici e fisico-chimici richiamati dall'art. 1
della legge 47/48.
D'altra parte, è noto che la giurisprudenza ha
concordemente negato (ad eccezione della sentenza n.
12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep.
12.12.2000, ric. Cavallino, non massimata) che al
direttore della testata televisiva sia applicabile la
normativa di cui all'art. 57 cp (cfr, ad es. ASN
200834717-RV 240687; ASN 199601291-RV 205281), stante
lo diversità strutturale tra i due differenti mezzi
di comunicazione (fa stampa, da un lato, lo
radiotelevisione dall'altro) e lo vigenza nel diritto
penale del principio di tassatività.
Analogo discorso, a parere di questo Collegio, deve
esser fatto per quel che riguarda lo assimilabilità
di internet (rectius del suo
"prodotto") al concetto di stampato.
L'orientamento prevalente in dottrina è stato
negativo, atteso che, perché possa parlarsi di stampa
in senso giuridico (appunto ai sensi del ricordato
art. 1 della legge 47/48), occorrono due condizioni
che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi
sia una riproduzione tipografica (prius), b)
che il prodotto di tale attività (quella tipografica)
sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere
effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius).
Il fatto che il messaggio internet (e dunque
anche lo pagina del giornale telematico) si possa
stampare non appare circostanza determinante, in
ragione della mera eventualità, sia oggettiva, che
soggettiva. Sotto il primo aspetto, si osserva che non
tutti i messaggi trasmessi via internet sono
"stampabili": sì pensi ai video, magari
corredati di audio; sotto il secondo, basta riflettere
sulla circostanza che, in realtà, è il destinatario
colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di
riprodurre a stampa lo "schermata".
E se è pur vero che la "stampa"
-normativamente intesa-ha certamente a oggetto, come
si é premesso, messaggi destinati alla pubblicazione,
è altrettanto vero che deve trattarsi -e anche questo
si è anticipato- di comunicazioni che abbiano veste
di riproduzione tipografica.
Se pur, dunque, le comunicazioni telematiche sono, a
volte, stampabili, esse certamente non riproducono
stampati (è in realtà la stampa che -eventualmente-
riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così
come una registrazione "domestica" di un
film trasmesso dalla TV, riproduce -ad uso del
fruitore- un messaggio, quello cinematografico
appunto, già diretto "al pubblico" e del
quale, attraverso lo duplicazione, in qualche modo il
fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo).
Bisogna pertanto riconoscere lo assoluta eterogeneità
della telematica rispetto agli altri media,
sinora conosciuti e, per quel che qui interessa,
rispetto alla stampa.
D'altronde, non si può non sottolineare che
differenti Sono le modalità tecniche di trasmissione
del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: consegna
materiale dello stampato e sua lettura da parte del
destinatario, in un caso (stampa), irradiazione
nell'etere e percezione da parte di chi si sintonizza,
nell'altro (radio e TV), infine, trasmissione
telematica tramite un ISP (internet server provider),
con utilizzo di rete telefonica nel caso di internet.
Ad abundantiam si può ricordare che l'art. 14
D. Lsvo 9.4.2003 n. 70 chiarisce che non sono
responsabili dei reati commessi in rete gli access
provider, i service provider e -a
fortiori- gli hosting provider (cfr. in
proposito ASN 200806046-RV 242960), a meno che non
fossero al corrente del contenuto criminoso del
messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio,
essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato
doloso e non certo ex art 57 cp).
Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso
(tranne, ovviamente, anche in questo caso, per
l'ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog
e dei forum.
Non diversa è la figura del direttore del giornale
diffuso sul web.
Peraltro, anche nel caso oggi in esame, sarebbe,
invero, ipotizzabile, in astratto, la responsabilità
del direttore del giornale telematico, se fosse stato
d'accordo con l'autore della lettera (lo stesso
discorso varrebbe per un articolo giornalistico). A
maggior ragione, poi, se lo scritto fosse risultato
anonimo. Ma -è del tutto evidente- in tal caso il
direttore avrebbe dovuto rispondere del delitto di
diffamazione (eventualmente in concorso) e non certo
di quello di omesso controllo ex art 57 cp, che come
premesso, non è realizzabile da chi non sia direttore
di un giornale cartaceo.
Al XXXX, tuttavia, è stato contestato il delitto
colposo ex art 57 cp e non quello doloso ex art 595 cp.
Sul piano pratico, poi, non va trascurato che la c.d.
interattività (la possibilità di interferire sui
testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe,
probabilmente, vano -o comunque estremamente gravoso-
il compito di controllo del direttore di un giornale on
line.
Dunque, accanto all'argomento di tipo sistematico (non
assimilabilità normativamente determinata del
giornale telematica a quello stampato e
inapplicabilità nel settore penale del procedimento
analogico in malam partem), andrebbe
considerata anche la problematica esigibilità della
ipotetica condotta di controllo del direttore (con
quel che potrebbe significare sul piano della
effettiva individuazione di profili di colpa).
Da ultimo, va considerata anche la implicita voluntas
legis, atteso che, da un lato, risultano pendenti
diverse ipotesi di estensione della responsabilità ex
art 57 cp al direttore del giornale telematico (il che
costituisce ulteriore riprova che -ad oggi- tale
responsabilità non esiste), dall'altro, va pur
rilevato che il legislatore, come ricordato dal
ricorrente, è effettivamente intervenuto, negli
ultimi anni, sulla materia senza minimamente innovare
sul punto.
Invero, né con lo legge 7 marzo 2001 n. 62, né con
il già menzionato D.Lsvo del 2003, è stata
effettuata la estensione della operatività dell'art.
57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici,
essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la
registrazione dei giornali on line (che dunque
devono necessariamente avere al vertice un direttore)
solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi,
perché possano essere richieste le provvidenze
previste per l'editoria (come ha chiarito il
successivo D. Lsvo).
Allo stato, dunque, "il sistema" non prevede
lo punibilità ai sensi dell'art 57 cp (o di un
analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un
giornale on line.
Rimanendo pertanto assorbita la censura sub 1), deve
concludersi che lo sentenza impugnata va annullata senza
rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato.
PQM
lo Corte annulla senza rinvio lo
sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, in data 16
luglio 2010.
Il presidente-Giuliana Ferrara
L'estensore-Maurizio Fumo
01.10.10
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