REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta da Saverio Felice Mannino (Presidente),
Claudia Squassoni, Alfredo Maria Lombardi, Mario
Gentile (Relatore), Elisabetta Rosi
Ha pronunciando la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da Ruta Carlo, nato a Ragusa il
26/0(/1953
avverso la sentenza del 02/05/2011 della Corte di
Appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il
ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario
Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto
Procuratore Generale Aldo Policastro che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Giuseppe Arnone, difensore di fiducia
del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza
emessa il 02/05/2011, confermava la sentenza del
Tribunale di Modica, in data 08/05/2008, appellata da
Carlo Ruta, imputato del reato di cui agli artt. 5 e
16 L. 08 febbraio 1948 n. 47, per avere intrapreso la
pubblicazione del giornale di informazione civile,
denominato “Accade in Sicilia” e diffuso in via
telematica sul sito www.Accadeinsicilia.net, senza che
fosse intervenuta tempestiva registrazione presso la
cancelleria del Tribunale di Modica; fatti commessi
dal 16/12/2003 al 07/12/2004; e condannato alla pena
di euro 150,00 di multa.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione,
deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b),
cod. proc. Pen..
In particolare il ricorrente esponeva:
a) che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi
costitutivi del reato di cui agli artt. 5 e 16 L.
47/1948. Il sito utilizzato dal Ruta, in sede
informatica, costituiva un semplice blog o sito
internet, non rientrando nella definizione di stampa o
stampato ai sensi dell’art. 1 L. 47/1948. La
disposizione di cui agli artt. 2 e 5 L. 07 marzo 2001
n. 62 – secondo cui era prevista la registrazione
anche per i giornali ed i periodici informatici –
riguardava solo quelle pubblicazioni che intendevano
usufruire del finanziamento pubblico;
b) che, comunque, stante l’incertezza interpretativa
in ordine alla normativa de qua, ricorreva nella
fattispecie l’errore scusabile su legge extrapenale
di cui all’art. 47, comma terzo, cod. pen., con
conseguente esclusione della punibilità del Ruta.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento
della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Carlo Ruta è stato riconosciuto colpevole del reato
di cui agli artt. 5 e 16 L. 47/1948 per aver
intrapreso la pubblicazione del giornale di
informazione civile denominato “Accade in Sicilia”,
diffuso sul sito internet www.accadeinsicilia.net,
senza aver effettuato la prescritta autorizzazione
presso la Cancelleria del Tribunale di Modica,
ritenuta competente per tale adempimento (vedi capo di
imputazione come contestato in atti).
Tanto premesso sui termini essenziali della
fattispecie in esame, occorre riassumere
sinteticamente i punti fondamentali della disciplina
attinente alla stampa:
1.1. Ai sensi dell’art. 1 L. 47/1948 (disposizione
sulla stampa) sono considerati stampe o stampati tutte
l riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con
mezzi meccanici o fisici/chimici, in qualsiasi modo
destinati alla pubblicazione.
1.2. Dall’esame di detta disposizione si evince che
– ai fini della sussistenza in senso giuridico del
prodotto stampa – necessitano due condizioni: a) un’attività
di riproduzione tipografica, b) la destinazione alla
pubblicazione del risultato di tale attività.
1.3. Nell’ambito del prodotto stampa, come sopra
individuato, la norma di cui all’art. 5 citata L.
47/1948 prescrive che nessun giornale o periodico può
essere pubblicato se non sia stato registrato presso
la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione
la pubblicazione deve effettuarsi.
1.4. La pubblicazione di un giornale o altro
periodico, senza che sia stata eseguita la
registrazione prescritta dall’art. 5, costituisce
illecito penale punito ai sensi dell’art. 16 citata
legge n. 47/1948
2. Così delineati i punti fondamentali inerenti alla
nozione di stampa e dell’obbligo di registrazione
per il giornale o periodico, occorre esaminare – in
relazione alla fattispecie concreta oggetto del
presente ricorso – se detta disciplina, sotto il
profilo generale sia applicabile al nuovo prodotto “media”
costituente il giornale informatico diffuso in via
telematica (sito www.).
3. Orbene la risposta al quesito giuridico di cui
sopra è negativo per le seguenti ragioni principali:
3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due
condizioni ritenute essenziali ai fini della
sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art.
1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di
riproduzione tipografica; b) la destinazione alla
pubblicazione del risultato di tale attività.
3.2. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62
(inerente alla disciplina sull’editoria e sui
prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto
1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei
giornali on line soltanto per ragioni
amministrative ed esclusivamente ai fini della
possibilità di usufruire delle provvidenze economiche
previste per l’editoria.
3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla
successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile 2003
n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la
disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la
registrazione della testata editoriale telematica è
obbligatoria esclusivamente per le attività per le
quali i prestatori di servizio intendono avvalersi
delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n.
62.
3.4. L’estensione dell’obbligo di registrazione
per il giornale on line – previsto dalla
citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle
provvidenze economiche – anche in riferimento alla
norma di cui all’art. 5 L. 47/1948 con conseguente
applicabilità (in caso di omessa registrazione) della
sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge
sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in
“malam partem” non consentita ai sensi dell’art.
25, comma secondo, Costituzione e 14 delle
Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia
de qua sez. III sent. N. 10535 del 11/12/2008,
depositata il 10/03/2009; sez. V n. 35511/2010 del
16/07/2010.
4. Alla luce delle argomentazioni finora svolte,
consegue che – non sussistendo nei confronti di
Carlo Ruta l’obbligo della registrazione del
giornale on line denominato “Accade in
Sicilia”, ai sensi dell’art. 5 L. 47/1948 – lo
stesso va assolto del reato di cui all’art. 16
citata legge n. 47/1948, come contestato in atti,
perché il fatto non sussiste, con conseguente
annullamento, senza rinvio, della sentenza della Corte
di Appello di Catania, in data 2/5/2011.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
il fatto non sussiste.
Così deciso il 10 maggio 2012.
Il componente estensore Il Presidente
Mario Gentile Saverio Felice Mannino
(da www.penale.it)
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