ORDINANZA N. 337
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Alfonso QUARANTA
Presidente
Franco GALLO
Giudice
Gaetano SILVESTRI
"
Sabino CASSESE
"
Giuseppe TESAURO
"
Paolo Maria NAPOLITANO
"
Giuseppe FRIGO
"
Alessandro CRISCUOLO
"
Paolo GROSSI
"
Giorgio LATTANZI
"
Aldo CAROSI
"
Marta CARTABIA
"
Sergio MATTARELLA
"
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo
11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni
sulla stampa), promosso dal Tribunale di Alessandria,
in composizione monocratica, nel procedimento penale a
carico di P.G. con ordinanza del 24 gennaio 2011,
iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2011 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011
il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che il Tribunale di Alessandria, in
composizione monocratica, con ordinanza depositata
nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 2011 ha
sollevato, con riferimento all’articolo 3, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 11 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) «nella parte
in cui esclude dalla responsabilità civile ivi
prevista il proprietario ed editore del sito web, sul
quale vengono diffusi giornali telematici»;
che, come il giudicante riferisce, egli è chiamato
a pronunciare nel processo a carico di P.G., imputato
del delitto di cui all’art. 595 del codice penale
«perché, quale autore dell’articolo “Minorenne
costretta a prostituirsi: storia di amori,
sfruttamento e orge”, pubblicato sul sito Giornal.it,
offendeva la reputazione di B.R., falsamente indicando
che questi era stato arrestato per favoreggiamento.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto con il
mezzo della stampa, attribuendo un fatto
determinato»;
che, in prima udienza, la persona offesa B.R. si
era costituita parte civile, chiedendo la citazione
quale responsabile civile della E. s.r.l., società
editrice del giornale on line, sul cui dominio era
comparso l’articolo ritenuto diffamatorio;
che, disposta dal giudicante la citazione, la detta
società si era costituita ed aveva proposto istanza
di esclusione, sulla quale il pubblico ministero si
era rimesso alla giustizia, mentre la parte civile ne
aveva chiesto il rigetto, con l’argomento che,
diversamente opinando, si sarebbe creata una
ingiustificata minor tutela delle vittime di reati
commessi mediante la diffusione in rete, rispetto a
quella prevista per i medesimi reati commessi col
mezzo della stampa;
che il responsabile civile è il soggetto tenuto, a
norma dell’art. 185, secondo comma, cod. pen. a
rispondere «a norma delle leggi civili» per il fatto
dell’imputato e con costui in solido;
che il soggetto chiamato a rispondere come
responsabile civile, a sostegno dell’istanza di
esclusione, ha dedotto l’impossibilità di applicare
al direttore del giornale telematico la
responsabilità penale per culpa in vigilando prevista
dall’art. 57 cod. pen. nei confronti del direttore o
del vice-direttore del periodico stampato, in ossequio
al principio di tassatività della fattispecie penale,
corollario del principio costituzionale di stretta
legalità, sancito dall’art. 25, secondo comma,
Cost.;
che, tuttavia, nel caso in esame, ad avviso del
rimettente, si verte in tema di responsabilità
civile, sicché viene in considerazione non l’art.
57 o l’art. 57-bis cod. pen., ma il disposto dell’art.
11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante
«Disposizioni sulla stampa», ai sensi del quale
«per i reati commessi col mezzo della stampa sono
civilmente responsabili, in solido con gli autori del
reato e fra di loro, il proprietario della
pubblicazione e l’editore»;
che neppure questa norma, peraltro, consente un’interpretazione
analogica, perché limita espressamente la
responsabilità civile dell’editore ai reati
commessi col mezzo della stampa, ossia con
riproduzioni tipografiche le quali vengano diffuse tra
il pubblico su supporto cartaceo;
che, ai sensi dell’art. 11 (recte: art. 12) delle
disposizioni sulla legge in generale, stante il chiaro
significato letterale della norma, non è consentito
il ricorso all’interpretazione analogica, previsto
dal secondo comma soltanto nel caso in cui si
verifichi un vuoto normativo;
che, tuttavia, ad avviso del giudicante, è dubbia
la compatibilità della norma col principio di
uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., in quanto
essa accorda una tutela ingiustificatamente più ampia
alle persone offese da reati commessi col mezzo della
carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo
reato abbiano subito col mezzo di un giornale
telematico;
che tale disparità di trattamento non è
giustificata, perché la diffusione della rete
internet, avvenuta negli ultimi anni, consente ai
giornali telematici una divulgazione potenzialmente
analoga, se non superiore, a quella dei giornali
stampati;
che la questione sarebbe rilevante, perché il
rimettente, applicando la norma de qua, dovrebbe
accogliere l’istanza di esclusione formulata dal
responsabile civile;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è
intervenuto, con atto depositato il 19 luglio 2011, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata,
in quanto nella normativa vigente già sarebbe
possibile rinvenire la soluzione della questione
stessa, «nel senso che nulla osta all’applicazione
della disciplina dei reati commessi a mezzo della
stampa, prevista dalla legge n. 47 del 1948, anche all’informazione
on line, purché si tratti di informazione
professionale e registrata».
Considerato che il Tribunale di Alessandria, in
composizione monocratica, dubita, in riferimento all’articolo
3, primo comma, della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’art. 11 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), nella parte
in cui esclude dalla responsabilità civile ivi
prevista il proprietario ed editore del sito web, sul
quale sono diffusi giornali telematici;
che, in tal modo, sarebbe accordata una tutela
ingiustificatamente più ampia alle persone offese da
reati commessi col mezzo della carta stampata,
rispetto alle persone che abbiano subito il medesimo
reato col mezzo di un giornale telematico, avente
ormai una diffusione potenzialmente analoga a quella
dei giornali stampati;
che, in base alla ricostruzione del rimettente, la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma censurata dovrebbe condurre a qualificare come
illecita la condotta di soggetti (il proprietario e l’editore
del sito web, sul quale vengono diffusi giornali
telematici recanti notizie ritenute diffamatorie) non
compresi nella previsione di detta norma nel momento
in cui la condotta stessa fu realizzata;
che, tuttavia, l’eventuale accoglimento della
questione non potrebbe condurre ad una pronuncia di
condanna al risarcimento del danno del presunto
responsabile civile nel giudizio a quo, perché, come
è stato già chiarito, «una sentenza di questa Corte
non può avere l’effetto di rendere antigiuridico un
comportamento che tale non era nel momento in cui è
stato posto in essere» (sentenza n. 202 del 1991;
ordinanza n. 71 del 2009);
che, infatti, la condotta di un soggetto può
essere assunta a fonte di responsabilità civile per
il risarcimento dei danni soltanto se, quando fu
compiuta, sussisteva un preciso obbligo giuridico
sancito da una norma conoscibile dall’agente
(sentenza n. 202 del 1991 citata, punto 4 del
Considerato in diritto);
che, per conseguenza, la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal rimettente non è
rilevante nel giudizio principale, nel quale la
persona offesa ha chiesto la citazione come
responsabile civile della società editrice del
giornale online, unicamente allo scopo di ottenere una
condanna al risarcimento del danno, che, per i motivi
esposti, non potrebbe essere, comunque, pronunciata;
che, pertanto, la detta questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’articolo
11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni
sulla stampa), «nella parte in cui esclude dalla
responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed
editore del sito web, sul quale vengono diffusi
giornali telematici», sollevata, in riferimento all’articolo
3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
Alessandria, in composizione monocratica, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre
2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
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