REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. COSTANTINO MORTATI,
Presidente
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(OMISSIS)
3. - Parimenti é insussistente
l'analogia che vi sarebbe, a detta dell'ordinanza, fra
la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli
avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
dei geometri.
Invero, né i giornalisti sono
liberi professionisti, né la loro cassa di previdenza
ha gli stessi compiti delle casse che gestiscono la
previdenza a favore dei sopraindicati esercenti
professioni liberali.
É vero, peraltro, che dalla legge
che disciplina la loro attività (legge 3 febbraio
1963, n. 69) i giornalisti sono qualificati
giornalisti-professionisti, ma tale denominazione é
loro conferita al solo fine di distinguerli dai
"pubblicisti", per quanto concerne la
professionalità dell'impegno di lavoro dei primi, che
deve essere esclusivo e continuativo, cosa che non
occorre invece per quegli altri che, unitamente
all'attività giornalistica, possono anche esercitare
altre professioni o impieghi (art. 1, comma quarto,
detta legge).
Comunque sia poi in merito a tale
qualificazione, certo é che i
giornalisti-professionisti sono lavoratori dipendenti,
il cui rapporto di lavoro é regolato da contratti
collettivi, onde é certo che liberi professionisti o
professionisti, nel senso tradizionale, essi non sono.
(OMISSIS)
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
18 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI, PRESIDENTE
ERCOLE ROCCHETTI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 30
dicembre 1972.
Consulta Online - Sentenza n. 2141972
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