REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con
ordinanza emessa il 5 febbraio 19.88 dal Pretore di
Sannicandro Garganico nel procedimento penale a carico
di Malizia Nazario ed altri, iscritta al n. 330 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie
speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del
30 novembre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con l'ordinanza
indicata in epigrafe il Pretore di Sannicandro
Garganico ha sollevato, in riferimento all'art . 3
Cost., una questione di legittimità costituzionale
dell'art. 195, primo comma, n. 2 d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156 (T.U. delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel
testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile
1975, n. 103, nella parte in cui assoggetta a
concessione ed a sanzione penale in mancanza di essa,
l'esercizio degli apparecchi radioelettrici
ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334
dello stesso T.U., con ciò dettando un regime più
sfavorevole rispetto a quello vigente, a seguito della
sentenza n. 202 del 1976, per gli impianti
radiotelevisivi di portata non eccedente l'ambito
locale, nonostante che questi offendano in maggior
misura il principio del monopolio statale dei mezzi di
telecomunicazione di cui all'art. 1 stesso d.P.R.;
che il giudice a quo, pur
consapevole che tale questione é stata ritenuta non
fondata con la sentenza n. 237 del 1984,
sostiene che sarebbe nel frattempo mutato il
presupposto dell'anomalia e transitorietà della
disciplina degli impianti radiotelevisivi su cui tale
decisione essenzialmente si basava per desumere
l'inidoneità di questa a fungere da metro di
legittimità della regola generale sulla necessita di
concessione o autorizzazione per l'installazione e
l'esercizio degli impianti di telecomunicazione: e ciò
sia perchè la giurisprudenza ha ritenuto non punibile
l'esercizio di tali impianti pur in mancanza di
autorizzazione; sia perchè il legislatore, col d.l. 6
dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio
1985, n. 10, ha autorizzato ope legis l'esercizio di
tali impianti -anche se eccedenti l'ambito locale-e,
non provvedendo all'emanazione della prevista legge
generale sul sistema radiotelevisivo, ha indotto
l'interprete a ritenere che la legittimazione così
concessa abbia assunto carattere definitivo;
che, conseguentemente, il regime di
libertà in assenza di autorizzazione o concessione,
per il fatto di investire la parte quantitativamente e
qualitativamente più rilevante degli impianti
radioelettrici di telecomunicazione, dovrebbe essere
ormai considerato la regola, e quindi dovrebbe essere
ritenuto irragionevolmente discriminatorio quello
vigente per gli apparecchi di debole potenza;
che il Presidente del Consiglio dei
ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata, alla stregua della sentenza
n. 237 del 1984;
Considerato che la questione in
esame é stata dichiarata manifestamente
infondata-alla stregua della sentenza dianzi citata -
con numerose ordinanze
(nn. 23, 77, 294 del 1985; 91 del 1986; 35 e 166 del 1987; 282 e 1025 del 1988) e, da
ultimo, con la sentenza n. 1030 del 1988;
che con quest'ultima decisione la
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
della norma impugnata nella parte in cui comprende gli
apparecchi contemplati dall'art. 334 d.P.R. cit. tra
gli impianti radioelettrici soggetti a concessione,
anzichè tra quelli sottoposti ad autorizzazione;
che, quanto al preteso carattere
definitivo della disciplina concernente gli impianti
radiotelevisivi contenuta nella citata legge n. 10 del
1985, questa Corte, con la recente sentenza n. 826 del 1988,
ha ritenuto che essa possa <trovare una base
giustificativa> <nella sua provvisorietà>: e
ciò, pur avvertendo che, se la nuova legge sul
sistema radiotelevisivo ivi preannunciata <dovesse
tardare oltre ogni ragionevole limite temporale, la
disciplina impugnata - tenuto conto che e in vigore già
da oltre tre anni-non potrebbe più considerarsi
provvisoria e assumerebbe di fatto carattere
definitivo: sicchè questa Corte, nuovamente investita
della medesima questione, non potrebbe non effettuare
una diversa valutazione con le relative
conseguenze>;
che conseguentemente, non potendo
dirsi ancora mutato il presupposto da cui muoveva la
citata decisione n. 237 del 1984, la questione in
esame va dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 195, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo
1975, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo
sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975,
n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Pretore di Sannicandro Garganico con ordinanza in data
5 febbraio 1988 (r.o. 330/88).
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
09/01/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il
18/01/89.
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