SENTENZA N. 7
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente
- Prof. Gabriele PESCATORE Giudice
- Avv. Ugo SPAGNOLI "
- Prof. Antonio BALDASSARRE "
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO "
- Avv. Mauro FERRI "
- Prof. Luigi MENGONI "
- Prof. Enzo CHELI "
- Dott. Renato GRANATA "
- Prof. Giuliano VASSALLI "
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai
sensi dell'art. 2, primo comma, della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 2,
comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante
"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico
e privato", limitatamente alle parole: "a
totale partecipazione pubblica", nonché
dell'articolo 1 del decreto legge 19 ottobre 1992, n.
408, recante "Disposizioni urgenti in materia di
pubblicità radiotelevisiva", convertito in legge
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, iscritto al n.
70 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 30 novembre
1994 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum
popolare presso la Corte di cassazione ha dichiarato
legittima la richiesta;
udito nella camera di
consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice relatore Enzo
Cheli.
RITENUTO IN FATTO
1. L'Ufficio centrale per il
referendum, costituito presso la Corte di cassazione,
in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare presentata da Calderoli Roberto,
Maroni Roberto, Magnabosco Antonio e Leoni Orsenigo
Luca, concernente l'abrogazione:
a) dell'articolo 2, comma 2,della
legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato",
limitatamente alle parole "a totale
partecipazione pubblica";
b) dell'articolo 1 del decreto
legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 483,
recante "Disposizioni urgenti in materia di
pubblicità radiotelevisiva".
2. Con ordinanza in data 30
novembre 1994, l'Ufficio centrale per il referendum,
verificati i risultati delle operazioni di riscontro
compiute dal Centro elettronico di documentazione
della Corte di cassazione, ha dichiarato legittima la
richiesta di referendum in oggetto.
3. Ricevuta la comunicazione
dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha
fissato il giorno 9 gennaio 1995 per la conseguente
deliberazione in Camera di consiglio, dandone
comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 352, ai presentatori
della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. I presentatori della richiesta
ed il Presidente del Consiglio non hanno presentato
memorie né sono comparsi alla Camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il quesito referendario investe:
a) parte del-l'art. 2, secondo comma, della legge 6
agosto 1990, n. 223, che prevede l'affidamento in
concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ad
una società per azioni "a totale partecipazione
pubblica" (il quesito è limitato alle parole
richiamate tra virgolette); b) l'intero testo
dell'art. 1 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408
(convertito nella legge 17 dicembre 1992, n. 483),
dove si stabilisce che "le azioni della
"RAI-Radiotelevisione italiana - Società per
azioni" possono appartenere soltanto allo Stato
ad enti pubblici o a società a totale partecipazione
pubblica".
Il referendum si propone di
abrogare le norme che riservano esclusivamente alla
mano pubblica (Stato, enti pubblici e società a
totale partecipazione pubblica) la titolarità delle
azioni della società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo (RAI-Radiotelevisione
italiana): questo al fine di consentire anche ai
privati la possibilità di partecipare al capitale
azionario di tale società.
2. Va innanzitutto constatato che
il quesito referendario non incorre in alcuna delle
cause di inammissibilità espressamente enunciate
nell'art. 75, secondo comma, della Costituzione ovvero
desumibili, in via di interpetrazione
logico-sistematica, da tale norma (v. sent. n. 16 del
1978).
Il quesito risponde anche ai
requisiti di omogeneità, univocità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte in tema
di ammissibilità dei referendum. Tale quesito
risulta, infatti, ispirato da una matrice
razionalmente unitaria, chiaramente percepibile
dall'elettore e individuabile nel superamento della
disciplina che impone attualmente l'imputazione delle
quote azionarie della società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo soltanto alla sfera
pubblica, rappresentata dallo Stato, dagli enti
pubblici e dalle società a totale partecipazione
pubblica.
3. Né l'esito referendario, ove
fosse positivo, ammettendo una partecipazione privata
al capitale azionario della "RAI-Radiotelevisione
italiana", potrebbe risultare in contrasto - così
da pregiudicare la chiarezza e l'univocità del
quesito - con la natura pubblica del servizio
radiotelevisivo ovvero con il carattere di società di
interesse nazionale riconosciuto, ai sensi dell'art.
2461 cod. civ., alla concessionaria di tale servizio.
Tali elementi possono, infatti, operare
indipendentemente dalla qualità pubblica o privata
dei soggetti titolari del capitale azionario,
riguardando, inve ce, la specialità del complessivo
regime giuridico del servizio pubblico esercitato
tramite concessionaria: specialità connessa al
raggiungimento di quei fini di interesse generale cui,
in ogni caso, non può non ispirarsi lo svolgimento di
tale servizio (v. sent. n. 58 del 1965).
Sempre in caso di esito positivo
della vicenda referendaria il legislatore potrà,
d'altro canto, adattare e integrare la disciplina di
tale regime speciale, in relazione ai possibili
riflessi nella gestione sociale della partecipazione
privata al capitale della società concessionaria.
4. Il quesito referendario va, di
conseguenza, dichiarato ammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la
richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.
223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato), limitatamente alle parole "a totale
partecipazione pubblica", nonché dell'art. 1 del
decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 483
(Disposizioni urgenti in materia di pubblicità
radiotelevi siva), richiesta dichiarata legittima
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito
presso la Corte di Cassazione con ordinanza del 30
novembre 1994.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il
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