Un sito Internet è prodotto editoriale ai sensi
dell'art. 1 l. 62/2001. Di conseguenza, i commenti
pubblicati su un eventuale forum (incidentalmente
contenuto in una testata registrata) risponde il
direttore per omesso controllo. Gli opinabili dicta
del Tribunale di Firenze. (da
penale.it)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PENALE DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA - GIUDICE MONOCRATICO
il Giudice: DOTT. SSA M. M. DOLORES LIMONGI ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale R.G. 3900/07 e R.G.N.R.
14998/05
contro
A. C. nato a …… il …… ed ivi residente
in ….
LIBERO ASSENTE
Difensore di fiducia avv. Niccolo' Grassi del
foro di Firenze
• Difensore avv. Pasquale De Luca per la parte civile
Leonardo Domenici già costituita in data 31.05.2007
IMPUTATO
a) reato di cui agli anti 57, 595, III comma c p e
13 L n°. 47/1 948 per avere, quale direttore
responsabile della parte giornalistica del sito
Internet "www.florentina.it",
senza essere concorrente nel reato di diffamazione,
omettendo con negligenza di esercitare sul contenuto
dei commenti formulati dagli utenti collegati al
sito ed inseriti in calce alle notizie del
18.5.2004, 10.6.2004, 10.8.2004, 25.11.2004,
19.1.2005, il controllo necessario ad impedire che
per il tramite delle pubblicazioni venissero
commessi reati, consentiva la messa in rete e la
conseguente visione, da parte di tutti gli utenti
del sito, dei commenti di cui sopra aventi un
contenuto offensivo della reputazione del Sindaco di
Firenze, Leonardo Domenici con l'aggravante della
pertinenza degli stessi ad un fatto determinato
(denunciando una interferenza di interessi privati
del Sindaco nella attività della Firenze Parcheggi
s.p.a. inerente alla gestione dei parcheggi pubblici
realizzati negli anni 2004-2005, in quanta si diceva
che la moglie del Sindaco era socia della Firenze
Parcheggi).
In Firenze, nelle date sopra indicate.
CONCLUSIONI
Il PM chiede, 62 bis c.p. prevalenti, la condanna a
mesi 8 di reclusione ed 800,00 di multa.
Il difensore avv. De Luca per la parte civile si
riporta alle conclusioni scritte che deposita.
II difensore avv. Niccolo' Grassi chiede non doversi
procedere per difetto della querela, in ipotesi
assoluzione con formula di giustizia e in seconda
ipotesi indulto.
FATTO E DIRITTO
Con decreto emesso dal G.I.P. presso il
Tribunale di Firenze in data 31.5.2007 A. C. veniva
rinviato al giudizio di questo Tribunale in
composizione monocratica per rispondervi del reato
in epigrafe ascritto.
All'udienza dell'8.2.2008, assente l'imputato
del quale veniva dichiarata la contumacia essendo
stato regolarmente citato, presente il difensore
della p.c., venivano chiesti ed ammessi i mezzi di
prova.
All'udienza del 26.9.2008, presente il
difensore della p.c., venivano sentiti i testi
Leonardo Domenici, Cappelletto Paolo e Corbo Angelo,
mentre il processo veniva rinviato per l'audizione
del teste Sighele Giovanni, assente.
All'udienza del 23.1.2009, presente il
difensore della p.c., veniva sentito il teste
Sighele Giovanni.
Quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria
dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al
fascicolo del dibattimento, le parti discutevano il
processo ed il giudice rinviava ad altra udienza per
le repliche del P.M..
All'udienza del 13.2.2009, presente il
difensore della p.c., il P.M. rinunciava alle
repliche ed il giudice, ritiratosi in camera di
consiglio emetteva contestuale dispositivo, di cui
dava lettura in udienza.
*************
Osserva il giudice che le prove acquisite
consentono di formulare un ragionevole giudizio di
colpevolezza dell'odierno imputato in ordine al
reato a lui ascritto.
Tanto premesso oggetto esclusivo del
successivo accertamento è rappresentato dalla
verifica della natura diffamatoria [o meno] dei
commenti formulati dagli utenti collegati al sito
internet www.fiorentina.it inserite in calce
alle notizie del 18.5.2004, del 10.6.2004, del
10.8.2004, del 25.11.2004 e del 19.1.2005.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta
che alla data dell'11.1.2005 in calce alla notizia
del 18.5.2004 vi è, tra gli altri, il commento
dell'utente Argon che dice "...togli la moglie
dalla Firenze parcheggi e un se ne parla più!! Se
poi eviti di dargli 9 euro a multa sarebbe
ancora meglio !!" (v. doc. 1 allegato alla
querela).
Alla data del 19.1.2005 sempre sul medesimo
sito internet, era presente una notizia datata
10.8.2004, intitolata "Partecipazione: il
Sindaco ne parla ma nessuno gli crede" e sotto
il riquadro Commenta la notizia tra
gli altri vi è il commento dell'utente Massimiliano
che dice "(...) l'unica partecipazione che
Leonardino conosce è quella in Firenze parcheggi.
Stai tranquillo che ho tanti difetti, ma non parlo
mai per sentito dire".
Sempre alla data 19.1.2005 sul medesimo sito,
sotto la notizia del 10.6.2004 intitolata Parcheggi
Beccaria e Ghiberti aperti entro Natale, vi è, tra
gli altri il commento del 7.10.2004 dell'utente
Tocca L'Albicocca che dice "Ennesima farsa
propagandistica della incorreggibile coppia
Cioni-Domenici, aggravata dal fatto che ad
usufruirne saranno le tasche di questi ultimi, già
peraltro, piene all'inverosimile" e poi quella
dell'utente Reichen che dice "Firenze
parcheggi: un'associazione a ...."; il commento
dell'utente vigenrebeccagin dell'11.10.2004 in cui
si dice " (..) la moglie del Cioni è dentro la
Firenze Parcheggi(...) poi c'è anche quella che la
moglie del sindaco è nella Baldassini & C. ma
chi sono queste signore, io non dico che non
possa esser vero (...) credo che i parcheggi siano
diventati a pagamento oltre che per far entrare i
soldi in tasca alle mogli, anche per disincentivare
l'uso dei mezzi privati.".
Mentre alla data dell' 11.1.2005 sotto la
notizia del 23.11.2004 era presente un commento
dell'utente Tocca. L'Albicocca che dice
"Ennesima farsa paraecologista
dell'ineguagliabile, per numero di stronzate,
Amministrazione Cittadina capeggiata
dell'impenitente esperto in parcheggi a pagamento,
Leonardo Domenici."
Infine alla data del 1.9.1.2005 sotto la
notizia del 19.1.2005 intitolata Domenici "Su
parcheggio Fortezza aspettiamo parere
ministero" era presente il commento dell'utente
parterre che dice "Domenici e Cioni sono
vergognosi"
Ciò premesso, occorre accertare se i testi di
questi commenti denunciati dall'odierna parte lesa
(costituitasi parte civile) abbia natura
diffamatoria ovvero se siano espressione di
un legittimo diritto di critica o, infine, seppur di
tipo diffamatorio, siano stati determinati da un
fatto ingiusto altrui.
*****************
Preliminarmente, tuttavia, va risolta la questione
dell'estensione o meno alle pubblicazioni on line
della disciplina sulla stampa, questione che
coinvolge anche la nuova configurazione del reato
della diffamazione a mezzo stampa previsto dell'art.
595 co. 3 c.p.. In primo luogo va osservato che
l'ultima legge sull'editoria n. 62/2001, di riforma
della legge n. 47/1948, ha data una nuova
definizione di prodotto editoriale, che estende
anche alle pubblicazioni con il mezzo elettronico
(internet) la disciplina sulla stampa. Invero il
prodotto editoriale viene individuato nel
"prodotto realizzato sul supporto cartaceo, ivi
compreso libro o su supporto informatico, destinato
alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico con ogni mezzo anche
elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora
o televisiva, con esclusione dei prodotti
discografici o cinematografici (art. 1 co. 1).
Prodotto editoriale diventa, anche la pubblicazione on
line che si avvale appunto del mezzo elettronico
e può essere riprodotto facilmente su supporto
informatico. Il silo internet, inteso come insieme
di hardware e software attraverso cui si genera il
prodotto telematico sotto forma di trasmissione di
flussi di dati, in quanta prodotto editoriale, ai
sensi della l. n. 62/2001, si deve ritenere sottoposto
anche ai fini penali alla disciplina sulla stampa.
Quanta ai periodici on line, essi rientrando in
questo genus, sono soggetti anche alle indicazioni
obbligatorie in tema di editoria previste per gli
stampati e alla registrazione obbligatoria della
testata (art. 1 co.3). Quindi anche il giornale on
line ha un suo direttore responsabile ed un
editore che devono essere riportati sul sito web.
Ragionando in questi termini, nel caso di
diffamazione commessa con il mezzo di un giornale
telematico, non possono non richiamarsi le norme del
codice penale in materia di stampa, ossia l'art. 595
co. 3 c.p. e l'art. 57 c.p.. Per come autorevolmente
sostenuto dalla Suprema Corte (v. Cass. Pen. Sez. V
27.12.2000, n. 4741), essendo l'azione di
immissione del messaggio 'in rete' idonea a ledere
il bene giuridico dell'onore. A parere del
giudice, l'abuso del diritto di cronaca può
concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via
internet, poiché il mezzo di diffusione non
modifica l'essenza del fatto, valutabile comunque
secondo i normali criteri che disciplinano il libero
e lecito esercizio del diritto di cronaca.
Conseguentemente risponde sicuramente del reato di
diffamazione l'autore della pubblicazione, ove
sia indicato. Ma anche il direttore responsabile
della pubblicazione potrà rispondere sia di
concorso nel medesimo reato sia autonomamente del
reato di cui all'art. 57 c.p.. Nel primo caso,
occorrerà
dimostrare che il direttore ha voluto la
pubblicazione nella consapevolezza (dolo) del suo
contenuto lesivo della dignità e dell'onore altrui,
mentre nel secondo caso
si tratterà di un reato autonomo punibile a titolo
di colpa, che consiste nel mancato esercizio sul
contenuto del periodico del controllo necessario ad
impedire che con il mezzo della pubblicazione siano
commessi reati. Come è noto, si tratta di figure
autonome di reato che vanno ascritte ai due soggetti
coinvolti nella vicenda in base alla loro effettiva
responsabilità.
Inoltre non è inutile qui precisare che il reato di
cui all'art. 595 c.p. è un delitto di pericolo che
si consuma nel momento in cui qualcuno, comunicando
con più persone, pronuncia frasi e formula giudizi
idonei ad offendere l'altrui reputazione.
In quanta reato di pericolo, è superfluo, ai fini
del perfezionamento della fattispecie, verificare se
davvero le espressioni pronunciate abbiano leso
l'immagine della persona offesa agli occhi di coloro
che le udirono, essendo invece sufficiente
verificare che lo strumento usato ed i giudizi
formulati siano di per se idonei a nuocere
all'altrui immagine morale, professionale, umana o
commerciale. L'idoneità a nuocere va ricercata
secondo parametri di valutazione indubbiamente
oggettivati - alla stregua della sensibilità comune
dell'uomo medio di una determinata epoca - ma che,
nel contempo, tengano necessariamente conto delle
peculiarità proprie della cerchia di persone
all'interno della quale la condotta diffamatoria si
è consumata, nonché delle caratteristiche
peculiari della persona offesa e di coloro con cui
questa ha comunemente contatti.
Nel caso in esame, ed applicando i suddetti criteri,
lo strumento adoperato dall'imputato è stato
sicuramente idoneo a ledere la reputazione di
Leonardo Domenici, stante la capacità diffusiva del
giornale on line su cui i commenti sopra
indicati sono stati pubblicati e tenuto conto che
Leonardo Domenici, è noto a livello nazionale, non
solo come sindaco della città di Firenze e
presidente dell'ANCI, ma anche come esponente di un
noto partito politico italiano.
Inoltre va rilevato che ai fini dell'accertamento
della sussistenza del reato di diffamazione, dev'essere
valutato sia il testo letterale dello scritto, sia
il complesso dell'informazione rappresentata dal
testo, sicché, se dal complesso di tali elementi
viene agevolata un'interpretazione del testa
piuttosto che un'altra, deve tenersi conto di tale
situazione per la valutazione del contenuto
diffamatorio di quanto pubblicato o diffuso (v.,
in tal senso, Cass. V Sez. Pen. 12.12.1991,
Benincasa, su Cass.pen.1993, 297).
D'altra parte non può nemmeno trascurarsi che anche
le espressioni dubitative, come quelle insinuanti,
allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti,
possono essere idonee ad integrare il reato di
diffamazione, quando, per il modo con cui sono poste
all'attenzione di chi legge, fanno sorgere in
quest'ultimo un atteggiamento mentale favorevole a
ritenere l'effettiva rispondenza a verità dei fatti
narrati (v. Cass. V Sez. Pen., 8.6.1992, Petta, in
Giust.Pen., 1993,11, 352).
Orbene, ad avviso di questa giudice, i commenti
sopra riportati contengono in se sia i caratteri
diffamatori di tipo letterale e contenutistico, sia
quelli espressivi di tipo modale di cui si è testé
detto.
Invero essi si inseriscono in una vera e propria
campagna di stampa denigratoria, secondo cui vi
sarebbe stata un'interferenza di interessi privati
del Sindaco nell'attività della Firenze Parcheggi
s.p.a. inerente alla gestione dei parcheggi pubblici
realizzati negli anni 2004-2005, in quanto si diceva
che la moglie del Sindaco fosse socia della Firenze
Parcheggi s.p.a..
Né nel caso in esame, ai sensi dell'art. 596 c.p.,
è stata provata a discolpa la "verità"
del fatto attribuito alla p.o..
Dall'istruttoria dibattimentale emerso, invece, che
i fatti sopra indicati attribuiti a Leonardo
Domenici, non corrispondono al vero.
Infatti la parte offesa, della cui attendibilità
non vi ragione di dubitare, ha spiegato che la
"Firenze Parcheggi" è una società -
costituita anni prima che divenisse sindaco della
città - che gestisce i parcheggi ed ha anche i1
compito di realizzare nuove infrastrutture di
parcheggio relative alla viabilità,, precisando che
si tratta di una società mista, a cui partecipa
anche il comune di Firenze, ma a cui non partecipa né
lui personalmente, né la moglie, né tanto meno
alcun membro della sua famiglia. Ha escluso di aver
mai ricevuto personalmente proventi dalla
Firenze parcheggi, o di averli ricevuti un membro
della sua famiglia. La p.o. ha dichiarato che da
questa diffamatoria campagna di stampa, in quanto
persona pubblica, aveva ricevuto un danno
consistente, in quanto la diffusione di queste
notizie ad un certo momento era diventa cosi intensa
che in alcuni casi era stato costretto anche
personalmente - a garantire a persone di sua
conoscenza che non
era in alcun modo coinvolto, né aveva alcun
interesse privato nella società Firenze Parcheggi.
Ha anche dichiarato che "Quindi e del tutto
evidente che difficile considerare soltanto un
intervento, se si tratta di un forum in cui
interagiscono delle opinioni e dei punti di vista.
Non a caso credo, lo abbiamo visto insieme
all'Avvocato, ci sono invece interventi che sono
esplicitamente diffamatori, nel senso che fanno
riferimento a ciò che non è vero, vale a dire un
coinvolgimento personale di mia moglie e della mia
famiglia nella gestione e quindi negli interessi di
"Firenze Parcheggi", mettendo in relazione
il fatto che ci sarebbero state, che poi è molto
discutibile anche questo, e un punto di vista, io
lo rispetto, ma a del tutto discutibile, delle
tariffe esose, perché queste tariffe esose dovevano
service a favorire proventi dai quali la mia stessa
famiglia, in particolare mia moglie, avrebbe tratto
vantaggio. (...) èun problema di
contestualità, non a ... se lei mi dice, se una
persona mi incontra per strada e mi dice 'Ritengo
che Firenze parcheggi abbia avuto o abbia tariffe da
ladrocinio'
non mi sognerei mai citarla o di denunciarla
(...) gli direi che non sono d'accordo e cercherei
di capire e di spiegare. Se naturalmente questa
affermazione in qualche modo, e nel caso specifico
c'è contestualità obiettiva, si trova a essere
messa in relazione con affermazioni che invece
riguardano un'altra sfera, cioè quella della
mia vita familiare e privata personale, è
evidente,lei capisce, cambia il discorso." (v.
trascrizione verb. ud. 26.9.2008 pg. 14-1516).
Le dichiarazioni della persona offesa trovano
riscontro nella documentazione prodotta in
giudizio dal P.M. e dal difensore della p.c..
Pertanto deve escludersi nel caso in esame la
sussistenza dell'esimente di cui all'art. 596 c.p..
Deve ugualmente escludersi che, nel caso
esaminato, ricorra la scriminante di cui all'art. 51
c.p.
In terra di diffamazione sia specifica che
generica, il giudice non può trascurare l'eventuale
sussistenza di una causa di giustificazione, ai
sensi dell'art. 51 c.p. e dell'art. 21 cost. e, in
particolare, dell'esimente del cosiddetto diritto di
cronaca o di critica, che spetta ad ogni cittadino
che si serva di un mezzo di pubblicità, ed il cui
esercizio ritenuto lecito (Cass. pen., sez. V, 4
gennaio 2000, n. 3287).
Ai fini della configurabilità dell'esimente
di cui all'art. 51 c.p. per il reato di diffamazione
avvenuto per il tramite di uno scritto, l'esercizio
del diritto di cronaca e di critica, per avere
efficacia scriminante, postula: l'interesse che i
fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica o
per la cerchia dei destinatari, secondo il principio
della pertinenza; la correttezza dell'esposizione di
tali fatti, in modo che siano evitate gratuite
aggressioni all'altrui reputazione, secondo il
principio della continenza; la corrispondenza tra i
fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il
principio della verità, principio comportante
l'obbligo di chi scrive o esprime opinioni di
accertare la verità della notizia e il rigoroso
controllo dell'attendibilità della fonte (Cass.
pen., sez. V, 5 aprile 2000, n. 5941). Ne consegue
che al di là di tale ambito, ove la notizia non sia
vera o non rivesta un pubblico interesse o sia
manifestata con inutili eccessi espressivi ovvero
con ingiustificate forme aggressive dell'interesse
morale della persona, si esula dal legittimo
esercizio del diritto di cronaca e si rientra
nell'alveo della diffamazione punibile (v. in tal
senso, Cass. Sez. Pen. V, 27.4.1992, in Giust.
Pen.,1993, 11,408).
Ora, nel caso in esame, come già detto, è
innegabile che il contenuto di questi commenti abbia
natura offensiva della reputazione del Sindaco di
Firenze, in quanto essi fanno riferimento ad
un'interferenza di interessi privati del Sindaco
nell'attività della Firenze Parcheggi s.p.a.
inerente alla gestione dei parcheggi pubblici
realizzati negli anni 2004-2005, lasciando intendere
che la moglie del Sindaco era socia della Firenze
Parcheggi, circostanza non vera.
Pertanto, non ricorrendo né 1'esimente in parola
(ex art.51 c.p.) né la causa di non punibilità di
cui all'art. 596 c.p., A. C. dev'essere ritenuto
responsabile del delitto ascrittogli.
Riguardo all'elemento soggettivo - colpa - esso si
ravvisa nel carattere palese dell' errore commesso,
che non richiede particolari approfondimenti o
ricerche, per cui, se il direttore del giornale in
questione avesse controllato il tenore dei commenti
inseriti on line, avrebbe potuto cogliere
quel profilo di antigiuridicità che ha dato luogo
alla fattispecie penale. Conseguentemente se il
direttore responsabile, la cui attività consiste in
una supervisione per impedire che vengano commessi
reati, avesse esaminato o controllato e verificato i
fatti oggetto della narrazione, avrebbe potuto
evitare la diffamazione: è pacifico che fra i
compiti propri del direttore responsabile di un
periodico, anche se on line, si annovera,
innanzitutto, quello di verificare la certezza della
notizia e, quindi, di impartire disposizioni affinché
sia accertata la sua attendibilità.
Inoltre va osservato che i commenti sopra indicati
sono rimasti on line dal maggio 2004 almeno
sino al gennaio 2005, epoca in cui Cappelletto Paolo
ha provveduto a stamparli (v. trascrizione verb. ud.
26.92008 pg. 25-26). Sotto questo profilo risulta
priva di pregio l'argomentazione difensiva secondo
cui l'A. non poteva esercitare un efficace controllo
su tutti i commenti pubblicati sul giornale on
line, tenuto conto della loro quantità.
Invero i commenti sopra riportati sono rimasti on
line e quindi sono stati consultabili da un
numero indeterminato di persone per oltre sei mesi,
per cui l'imputato aveva sicuramente tutto il tempo
per esercitare i1 controllo a lui demandato e
verificarne la corrispondenza a verità. Proprio la
circostanza che tali commenti fossero ancora
presenti sul giornale on line in questione
ancora nel gennaio 2005, fuga ogni dubbio sul
carattere tempestivo della querela proposta.
Pertanto va affermata la penale responsabilità di
A. C., per aver omesso di esercitare la doverosa
vigilanza sul giornale on line sopra citato.
Di tutta evidenza è la sussistenza delle aggravanti
di cui al co. 3 dell'art. 595 e dell'art. 13 L. n.
47/1948, in quanto l'offesa è stata arrecata
attraverso la pubblicazione dei commenti in
questione su un giornale on line ed
consistita nell'attribuzione al Domenici, quale
Sindaco di Firenze, di un fatto determinato.
In considerazione del fatto che a carico dell'A. non
risulta alcun precedente penale possono concedersi
le attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti
sulle contestate aggravanti.
Il giudizio di prevalenza, in sede di comparazione
ex art. 69 c.p., meglio si adatta alla valutazione
globale del fatto con riguardo ad ogni oggettivo
indice sintomatico ed alla sostanziale entità,
della condotta illecita in funzione del principio di
proporzione tra pena e reato.
Va doverosamente evidenziato che l'ipotesi di cui
all'art. 13 della legge 8.2.1948 n. 47 non
costituisce un'autonoma ipotesi di reato, ma una
circostanza aggravante complessa del reato di cui
all'art. 595 c.p. (Cass. Pen. Sez. V 15.1.1990, n.
312) e pertanto l'ipotesi aggravate dell'art. 13 è
soggetta al giudizio di comparazione con le
attenuanti generiche.
Alla luce dei criteri ex art. 133 c.p. ed in
rapporto alle finalità di emenda, prevenzione e
rieducazione, pena congrua che si ritiene pater
infliggere ad A. C. quale direttore responsabile
della parte giornalistica del sito Internet www.fiorentina.it
su cui i commenti in questione sono state pubblicati
è quella di €. 600,00 di multa, cosi calcolata:
concesse le attenuanti generiche
prevalenti sulle contestate aggravanti, p.b. €.
800,00 di multa diminuita per la ritenuta prevalenza
delle attenuanti generiche ad €. 600,00 di multa.
Alla condanna consegue l'obbligo per il prevenuto di
provvedere al pagamento delle spese processuali.
Non può essere accolto la richiesta di applicazione
dell'indulto concesso con la legge n. 241/2006, in
quanto si tratta di un beneficio che,
estinguendo la pena inflitta, presuppose il
passaggio in giudicato della sentenza e
nell'eventuale concorso di più reati va applicato
una sola volta, dopo cumulate le pene,
secondo le norme concernenti il concorso di reati.
Infine, in accoglimento della domanda civile, A. C.
deve essere condannato al risarcimento dei
danni in favore della costituita parte civile, da
liquidarsi in complessivi €. 4.000,00, tenuto
conto del patimento morale subito dalla p.o. a
seguito della diffusione dei commenti in questione,
che gli attribuivano una condotta illecita ed
approfittatoria, tanto più grave, essendo la p.o.
Sindaco di Firenze, comune socio della Firenze
Parcheggi s.p.a., società concessionaria del
servizio pubblico di parcheggi.
Quanto alle spese processuali, A. C. dovrà, altresì,
rifondere alla p.c. le spese legali, liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
All'udienza del 13.2.2009,
Il Tribunale di Firenze — Sezione I Penale — in
composizione monocratica,
Visti gli artt 533 e segg. c.p.p. dichiara A. C.
colpevole del reato ascrittogli, concesse le
attenuanti generiche prevalenti sulle contestate
aggravanti, e lo condanna alla pena di €.
600,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese
processuali.
Visti gli artt. 538 e scgg. c.p.p. condanna inoltre
l'imputato al risarcimento dei danni in favore della
parte civile costituita da liquidarsi in complessivi
€. 4.000,00, nonché al pagamento delle
spese di costituzione e difesa della predetta
parte civile, che liquida in €. 2.000,00,
oltre al 12,5 % a titolo di spese forfettarie oltre
Iva e Cap come per legge.
Visto l'art. 544/3 c.p.p. indica il termine di
giorni 90 per il deposito dellamotivazione.
Firenze 13.2.2009
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