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Giurisprudenza

Giudice di pace di Imperia - Sentenza n. 398 del 30 giugno 2006 (Sky - ripristino dei canali "oscurati")

SENT. N. 398/06
RG. N. 780/C/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI IMPERIA

Nella persona del Dott. Giulio Quaglia ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 780/C/05 avente ad oggetto:
“Risarcimento danni”
promossa da
xxxxxx, nato a xxxxxx, residente in Imperia, xxxxxx, elettivamente domiciliato in Imperia, Via Belgrano n. 15, presso e nello studio dell’Avvocato Marina Vassallo, dal quale è rappresentato e difeso giusta delega resa a margine dell’atto di citazione
ATTORE

CONTRO
SKY ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Salaria 1021.

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DELL’ATTORE: “Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto avente ad oggetto abbonamento residenziale satellitare “Solo Smart Card”, meglio specificato nelle premesse dell’atto di citazione, concluso tra la società Sky Italia s.r.l. ed il Sig. xxxxxx (con eccezione della clausola vessatoria di cui all’art. 6 che dovrà essere dichiarata inefficace);
condannare la società Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a dare esatto ed integrale adempimento al contratto di abbonamento residenziale satellitare “Solo Smart Card” meglio specificato nelle premesse dell’atto di citazione;
accertato e dichiarato che la società Sky Italia s.r.l. ha indebitamente prelevato al Sig. xxxxxx la complessiva somma di euro 86,00 (euro ottantasei/00);
accertato e dichiarato che la società Sky Italia s.r.l. in corso di causa ha restituito al Sig. xxxxxx la somma di euro 62,00 (euro sessantadue/00);
condannare la società Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire al Sig.xxxxxx, la complessiva somma di euro 24,00 (euro ventiquattro/00), oltre interessi legali su detta somma a far data dall’ultimo prelievo (24/6/05) fino al saldo, oltre euro 0,97 a titolo di interessi già maturati a dar data dai singoli prelievi sino al 12/01/2006 (data di emissione dell’assegno di euro 62,00 – doc. 21);
condannare la società Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire tutti i danni patiti e patiendi (tra cui danno esistenziale e danno morale) del Sig. xxxxxx a causa dell’inadempimento contrattuale posto in essere da detta società, di cui alle premesse dell’atto di citazione, danni da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 4,00 al giorno e ciò dalla data di sospensione del servizio (3/01/2005) alla data dell’effettivo adempimento, o comunque nella misura meglio vista, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
vinte spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 luglio 2005, xxxxxx, premesso che in data 28/7/03 sottoscriveva richiesta di abbonamento con la società Sky Italia s.r.l. per la fruizione di un abbonamento residenziale satellitare; che detto abbonamento era del tipo “SOLO SMART CARD” e comprendeva i servizi relativi ai pacchetti “PRIMO SKY + CINEMA SKY + SPORT SKY”, che l’esponente richiedeva di regolare i pagamenti tramite carta di credito; che, all’art. 1 delle condizioni generali di abbonamento, era specificato che “per la richiesta di abbonamento” doveva intendersi la “proposta, sottoscritta dall’abbonato, con cui egli richiede: l’erogazione del Servizio e (se richiesto) il noleggio del Ricevitore”; che l’esponente richiedeva un abbonamento di tipo “SOLO SMART CARD”, e, quindi, senza noleggio del ricevitore, in quanto già proprietario di un ricevitore satellitare del tipo Interfaccia Comune (CI: “common interface”); che detto ricevitore satellitare, con apposito modulo di accesso condizionato (CAM: “conditioned access module”), consentiva l’accesso al servizio reso (prima da TELE+ e in seguito alla successione nella posizione contrattuale di erogatore del servizio) da SKY; che a partire dal mese di Settembre 2004 e sino a Gennaio 2005, l’esponente riceveva da SKY un depliant prestampato e numerose telefonate con le quali gli veniva comunicato che, a seguito della programmata utilizzazione da parte di SKY di una sola delle tecnologie di codifica fino a quel momento utilizzate (NDS-Videoguard), e del conseguente abbandono dell’altra tecnologia di codifica (SECA-Mediaguard) e del c.d. “simulcrypt”, sarebbe stato necessario per l’utente, al fine di continuare ad usufruire dei servizi di cui al sottoscritto abbonamento, accettare “in comodato gratuito” un ricevitore fornito dalla stessa SKY; che SKY comunicava altresì che sarebbe stata conseguentemente sostituita all’utente anche la smart card (fino a quel momento fornita con tecnologia SECA-Mediaguard) con altra smart card con tecnologia CDS-Videoguard; che detta smart card con tecnologia NDS-Videoguard non era però in alcun modo compatibile con il ricevitore di proprietà dell’esponente, ma esclusivamente con quello fornito dalla società; che l’esponente lamentava la grave violazione delle pattuizioni contrattuali e della normativa nazionale e comunitaria e rifiutava di sottostare alle imposizioni della società fornitrice del servizio; che a seguito della mancata accettazione da parte dell’esponente del ricevitore imposto da SKY, quest’ultima non forniva al Sig. xxxxxx neppure la smart card NDS-Videoguard; che in data 3/01/2005 SKY, unilateralmente e del tutto illecitamente, interrompeva la trasmissione dei canali del pacchetto “SPORT SKY” (sky sport 1,2,3, Diretta Gol per quanto riguarda la visione della “Champions League”, Eurosport) con il sistema “simulcrypt”, codificando i canali solo in tecnologia NDS-Videoguard e rendendo così impossibile per l’abbonato la visione degli stessi; che, nonostante l’interruzione del servizio, SKY emetteva, nei confronti dell’esponente, fattura n. 356299839 del 31/12/2004 relativa al periodo 01/01/05 - 31/01/05 e fattura n. 300089412 del 31/01/05 relativa al periodo 01/02/05 – 28/02/05, ciascuna per la somma di euro 38,00, corrispondente al canone di abbonamento integrale, comprensivo pertanto anche dei canali del pacchetto “SPORT SKY”, non più disponibili per il cliente; che le somme di cui alle predette fatture venivano effettivamente addebitate sul conto corrente in capo all’esponente; che quest’ultimo, tramite, il proprio legale diffidava SKY dal proseguire tale condotta illegittima, invitando detta società a restituire le somme indebitamente prelevate e a rispettare gli impegni contrattuali assunti; che a seguito di detta diffida, SKY contattava telefonicamente l’esponente proponendo allo stesso la restituzione delle somme indebitamente prelevate per i mesi di Gennaio e Febbraio, e la risoluzione anticipata e consensuale del contratto; che in detta occasione veniva anche comunicato all’esponente che nel breve periodo sarebbero stati trasmessi solo con tecnologia di codifica NDS_Videoguard anche i canali relativi ai pacchetti “CINEMA SKY” e “MONDO SKY” (ex “PRIMO SKY”), con conseguente impossibilità da parte dell’esponente di usufruire dei relativi servizi, non essendo “allo stato” disponibile una CAM in grado di leggere le smart card NDS-Videoguard; che l’esponente ritenendo suo pieno diritto pretendere il rispetto delle pattuizioni contrattuali, non acconsentiva a risolvere anticipatamente il contratto ed esigeva la restituzione immediata delle somme indebitamente prelevate; che in data 28/02/2005 SKY emetteva nota di credito n. 300760507 con la quale si riconosceva all’esponente un credito di euro 16,00, pari all’importo di due mensilità del pacchetto “SPORT SKY”; che contestualmente SKY emetteva fattura n. 300760663 relativa al periodo 01/03/05 - 31/03/05 per l’importo di euro 38,00 (somma corrispondente all’importo integrale mensile dell’abbonamento, comprensivo quindi anche del pacchetto “SPORT SKY” illecitamente disattivato); anche detta somma veniva effettivamente prelevata dal conto corrente in capo all’esponente; che in data 06/04/2005 SKY interrompeva anche la trasmissione dei canali del pacchetto “CINEMA SKY” con il sistema “simulcrypt”, codificando tali canali solo in tecnologia NDS_Videoguard, rendendone così impossibile per l’esponente la visione; che, nonostante la palese e continua violazione degli impegni contrattuali, SKY emetteva fattura n. 301445122 in data 01/03/2005 per il periodo 01/04/05 - 30/04/05 ancora per l’intera somma di euro 38,00 mensili; conseguentemente la società effettuava ulteriore prelievo non autorizzato di detta somma; che la situazione si ripeteva con modalità del tutto identiche, sia quanto a fatturazione che quanto a indebito prelievo, anche per il mese di maggio; che l’esponente, tramite il proprio legale, diffidava nuovamente SKY dal proseguire tale condotta illecita, come da racc. A/R ricevuta dalla società il 18/95/2005; che in tale missiva veniva altresì segnalata la recente presenza sul mercato di moduli di accesso condizionato (CAM) tali da consentire l’accesso al servizio fornito da SKY anche con Ricevitori Common Interface (ovviamente inserendo nella CAM la smart card fornita da SKY con il sistema NDS-Videoguard); si invitava quindi SKY a fornire detta smart card; che SKY non solo ometteva di fornire alcun tipo di riscontro a detta missiva, ma, in data 27/07/2005, azzerava completamente i diritti della smart card già posseduta dall’esponente e rendeva così impossibile la fruizione di ogni tipo di servizi e la visione di ogni tipo di canale, sia quelli codificati solo in NDS che quelli codificati anche in SECA-Mediaguard (sistema che peraltro SKY risulterebbe avere definitivamente abbandonato intorno alla data del 10/06/2005); che, a seguito di contatti telefonici gli operatori SKY dapprima rassicuravano l’esponente sull’invio della smart card NDS e successivamente, a seguito di richiesta di spiegazioni sul mancato invio di detta card, omettevano di fornire qualsiasi tipo di informazione (in occasione dell’ultima chiamata, l’esponente veniva lasciato in vana attesa di parlare con “l’addetto alla specifica pratica” per circa 11 minuti); che in data 31/05/2005 SKY emetteva nuova fattura n. 302827696 per il periodo 01/06/05 - 30/06/05, sempre per l’intero importo di euro 38,00 , utilizzando illecitamente per l’ennesima volta la carta di credito dell’esponente e prelevando, conseguentemente, nel mese di giugno 2005, la somma di euro 38,00 (mese in cui SKY non forniva alcun tipo di servizio); che SKY non ha mai inviato all’esponente alcuna smart card NDS, né in alcun modo garantisce allo stesso la possibilità di usufruire dei servizi di cui all’abbonamento, a tutt’oggi valido ed efficace, sottoscritto dall’esponente in data 28/07/2003; che tutto quanto sopra esposto è stato, ed è tuttora, fonte di notevoli danni e disagi per l’esponente, il quale, del tutto illegittimamente, si è visto privare della possibilità di seguire gli avvenimenti sportivi e gli eventi cinematografici, per la cui fruizione si era deciso a sottoscrivere l’abbonamento de quo; che, a fronte della totale interruzione dei servizi SKY continua ad effettuare indebiti prelievi della carta di credito dell’esponente e ad incassare in questo modo l’intero corrispettivo mensile pattuito, e ciò del tutto illecitamente, anche sotto il profilo penale; che nessuna comunicazione di disdetta del contratto è intervenuta né ad opera di SKY né ad opera dell’esponente e che pertanto detto contratto deve ritenersi tuttora vigente; tutto ciò premesso, conveniva in giudizio SKY Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir condannare ques’ultima all’esatto ed integrale adempimento al contratto di abbonamento residenziale satellitare “SOLO SMART CARD” sottoscritto in data 28/7/2003 ed al risarcimento dei danni patiti.
All’udienza di scadenza del 24/10/2005 parte attrice insisteva come in atto di citazione,
Per la Sky Italia s.r.l. nessuno compariva e si costituiva, nonostante la regolarità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.
Il Giudice dichiarava la contumacia della predetta convenuta e autorizzava parte attrice all’integrazione delle istanze istruttorie con termine fino all’udienza del 18/01/2006, cui il procedimento veniva rinviato.
In tale occasione parte attrice produceva ulteriori documenti e chiedeva volersi fissare udienza di precisazione delle conclusioni.
Il procedimento veniva, quindi, rinviato all’udienza del 23/03/2006, in occasione della quale il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, tratteneva la stessa a sentenza sulle conclusioni formulate da parte attrice, con contestuale concessione a quest’ultima di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito di memoria di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il presente procedimento parte attrice formula domanda per l’esatto ed integrale adempimento del contratto di abbonamento residenziale satellitare “SOLO SMART CARD” sottoscritto con Sky Italia s.r.l. in data 28/07/2003.
Sostiene l’attore di aver in tale data stipulato tale abbonamento senza noleggio del ricevitore, in quanto già proprietario di un ricevitore satellitare del tipo Interfaccia Comune, che con apposito modulo di accesso condizionato consente l’accesso al servizio reso da Sky.
Precisa come a partire dal mese di Settembre 2004, lo stesso abbia ricevuto da Sky un depliant prestampato e numerose comunicazioni per le vie brevi con le quali veniva comunicato come, a seguito della programmata utilizzazione da parte di Sky di una sola delle tecnologie di codifica fino a quel momento utilizzata (NDS-Videogurad) e del conseguente abbandono dell’altra tecnologia di codifica (SECA-Mediaguard) e del c.d. “simulcrypt”, sarebbe stato necessario per l’utente, al fine di continuare ad usufruire dei servizi di cui al sottoscritto abbonamento, accettare in comodato gratuito un ricevitore fornito dalla stessa Sky. Quest’ultima ha, inoltre, comunicato che sarebbe stata conseguentemente sostituita all’utente anche la smart card con altra dotata di tecnologia NDS-Videoguard.
Nell’evidenziare come lo stesso attore, lamentando la grave violazione delle pattuizioni contrattuali e della normativa nazionale e comunitaria e sottolineando a controparte come il decoder di Sky avrebbe comportato l’impossibilità di ricevere i canali non trasmessi da Sky, abbia rifiutato di sottostare alle imposizioni della società fornitrice del servizio, sottolinea come a seguito della mancata accettazione da parte dell’esponente del ricevitore imposto da Sky, quest’ultima non abbia più fornito allo stesso neppure la smart card NDS-Videoguard.
Nel dichiarare come in data 3/01/2005, Sky, unilateralmente e del tutto illecitamente, abbia interrotto la trasmissione di alcuni canali del pacchetto “SPORT SKY” con il sistema “simulcrypt”, codificando i canali solo in tecnologia NDS-Videogurad e rendendo così impossibile per l’abbonato la visione degli stessi, precisa come in data 6/04/2005 Sky abbia interrotto anche la trasmissione dei canali del pacchetto “CINEMA SKY” e come in data 27/05/2005 Sky abbia completamente azzerato idiritti della smart card già posseduta dall’attore, rendendo così impossibile a quest’ultimo la fruizione di ogni tipo di servizio e la visione di ogni canale.
Evidenzia, infine, come nonostante l’oscuramento di tutti i programmi televisivi relativi all’abbonamento dell’attore, Sky Italia abbia continuato ad emettere fatture portanti l’intero canone di abbonamento, addebitando le relative somme sul conto corrente dell’attore.
Occorre preliminarmente rilevare come il contratto di abbonamento sottoscritto dall’odierno attore non preveda in alcun punto l’obbligo per il cliente di accettare in comodato e/o noleggio e/o in proprietà il ricevitore fornito da Sky Italia. Al contrario è previsto, in modo esplicito, che il servizio sia fornito in modo del tutto indipendente dalla fornitura del ricevitore, essendo quest'ultima una mera formalità rimessa alla discrezionalità del cliente.
Nell’art. 1 del contratto sottoscritto, si definisce “ricevitore” l’apparecchio di proprietà dell’abbonato o noleggiato da Sky; nello stesso articolo nella sezione “Richiesta di abbonamento” il noleggio del ricevitore è previsto come del tutto opzionale; nell’art. 11/1, ultimo cpv è previsto come la disdetta possa avere ad oggetto anche il solo noleggio del ricevitore.
Nel caso di specie Sky, contravvenendo alle pattuizioni contrattuali, ha unilateralmente interrotto il servizio in ragione del rifiuto del cliente di utilizzare il ricevitore fornito dalla società.
La violazione della disciplina contrattuale risulta ancor più grave se si considera di aver Sky interrotto unilateralmente la trasmissione dei canali relativi al pacchetto “Sport Sky” dal mese di Gennaio 2005, continuando, nonostante ciò, a prelevare l’intero canone di abbonamento; di aver la stessa interrotto la trasmissione dei canali relativi al pacchetto “Cinema Sky” nel mese di Aprile 2005, continuando, anche in questo caso, a prelevare l’intero canone di abbonamento; di aver la predetta società interrotto ogni servizio nel mese di Maggio 2005, continuando a prelevare l’intero canone di abbonamento dal conto corrente dell’odierno attore; di non aver mai inviato a quest’ultimo, nonostante gli inviti inoltrati dallo stesso, la smart card NDS esplicitamente richiesta; di non aver mai fornito alcuna spiegazione sui motivi dell’interruzione unilaterale del servizio, non avendo mai dato riscontro alle missive inoltrate dal difensore dell’attore.
Occorre sottolineare come relativamente alle interruzioni del servizio “Sport Sky” e “Cinema Sky” a nulla rilevi l’art. 6 delle condizioni generali del contratto, trattandosi di clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis cod. civ.
Tale norma stabilisce come si presumano vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Ai sensi dell’art. 1469 quinquies le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469 bis e ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Occorre inoltre rilevare come il ricevitore che Sky impone ai propri clienti sia un ricevitore che consente la ricezione e la visione solo ed esclusivamente dei canali a pagamento trasmessi dalla stessa Sky. Lo stesso incorpora il solo sistema di codifica NDS-Videoguard e non è dotato di interfacce comuni in grado di ospitare CAM e pertanto non risulta essere compatibile con servizi a pagamento forniti da altri operatori.
Trattasi di ricevitore che essendo imposto alla clientela e non liberamente scelto da quest’ultima, risulta in palese contrasto con la normativa di cui al D.Lgs. n. 259/2003 il quale all’art. 43 prevede come all’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applichino, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all’allegato n. 2 parte 1° che prevede, alla lettera b), come tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali debbano proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza; alla lettera c) come la concessione delle licenze non possa essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l’inclusione nel medesimo prodotto di un’interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi.
La violazione della condizione imposta dalla lett. c) è rilevante nel caso di specie.
Risulta come Sky abbia concesso ad alcuni fabbricanti di apparecchi di consumo le licenze relative alla produzione di apparecchi con tecnologia di codifica integrata NDS-Videoguard alla condizione che gli apparecchi prodotti non includessero una o più interfacce comuni né altri sistemi di accesso diversi da quello di proprietà News Corp-Sky, con la conseguenza che i ricevitori di Sky risultano essere inutilizzabili con qualsiasi altro sistema di accesso condizionato.
Devesi rilevare come la legge n. 78/99, richiamata dalla decisione della Commissione Europea n. 2876 del2/4/2003, all’art. 2 preveda come i decodificatori debbano consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l’utilizzo di un unico apparato e come la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche siano vietate. Tale disposizione viene ribadita nell’art. 3 della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle Telecomunicazioni n. 216/2000/Cons del 07/04/2000 il quale stabilisce come gli operatori di accesso condizionato anche in possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione, siano tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi in chiaro e come a tale scopo essi utilizzino il sistema simulcrypt secondo le norme del DVB o, in alternativa, il sistema multicrypt secondo le norme definite dal DVB.
Sky non fornisce più il servizio con il sistema simulcrypt né fornisce ricevitori con sistema multicrypt, dotati di interfacce comuni.
Il ricevitore fornito da Sky consente la fruibilità dei soli programmi digitali con accesso condizionato forniti dalla stessa Sky, con la conseguenza che con detto ricevitore non si può usufruire dei programmi offerti dagli altri operatori a pagamento.
La disposizione di cui all’art. 6 comma 2 della Delibera n. 216/2000/CONS del 7/04/2000 prevede come i decodificatori e le apparecchiature di cui al comma 1, debbano consentire all’utente la possibilità del completo riordino dei canali in maniera semplice, secondo un sistema di numerazione personalizzato. Il ricevitore fornito da Sky Italia s.r.l. non consente alcun riodino dei canali, né di quelli compresi nell’offerta a pagamento , né di quelli in chiaro.
Da evidenziare, inoltre, come, relativamente alla concessione di licenze per la fabbricazione di apparecchiature che utilizzino il sistema di accesso condizionato di proprietà (NDS-Videoguard) Sky abbia concesso le licenze solo ad alcune società produttrici, negando il rilascio delle licenze ad altri operatori che hanno richiesto l’autorizzazione a fabbricare moduli di accesso condizionato (CAM) con sistema NDS-Videoguard.
La mancata concessione di licenza ad operatori terzi per la produzione di moduli di accesso condizionato (CAM) e non di ricevitori con tecnologia di accesso condizionato NDS-Videoguard parte integrante e fissa del ricevitore stesso ha impedito all’odierno attore, così come a tutti i proprietari di ricevitori con interfacce comuni di usufruire dei servizi offerti da Sky se non accettando i ricevitori imposti dallo stesso fornitore del servizio.
Occorre rilevare come l’odierna convenuta, abbia progressivamente interrotto la trasmissione dei programmi relativi all’abbonamento dell’attore.
In data 30/01/2005 Sky ha, infatti, interrotto la trasmissione dei canali SPORT SKY; in data 6/04/2005 ha interrotto anche la trasmissione dei canali del pacchetto CINEMA SKY; in data 27/05/2005 ha, invece, azzerato completamente I diritti della smart card in possesso dell’attore.
A fronte delle predetto interruzioni Sky Italia ha continuato a fatturare nei confronti dell’attore stesso ed a prelevare dal conto corrente di quest’ultimo l’intero canone mensile di abbonamento.
Devesi, però, evidenziare come a fronte delle maggiori somme prelevate, Sky abbia provveduto a rimborsarne una parte.
In particolare, con riferimento al mese di Gennaio 2005 Sky ha emesso fattura n. 356299939 portante la somma di euro 38,00, addebitando detta somma sul conto corrente dell’attore, I lqiuale avrebe dovuto pagare euro 30,00, essendo stato sospeso il canale SPORT; la maggior somma di euro 8,00 è stata rimborsata con nota di credito 300760507; con riferimento al mese di Marzo 2005 Sky ha emesso fattura n. 3001445122 portante la somma di euro 38, 00, addebitando tale importo sul conto corrente del xxxxxx, il quale avrebbe dovuto pagare euro 18,00, essendo stati sospesi I canali SPORT e CINEMA; l’attore è, pertanto, rimasto creditore per la somma di euro 20,00; con riferimento al mese di Maggio 2005 Sky ha emesso fattura n. 302134325 portante la somma di euro 38,00, addebitando tale importo sul conto corrente dell’attore, il quale avrebbe dovuto pagare euro 18,00, essendo stati sospesi i canali SPORT e CINEMA; l’attore è rimasto, pertanto, creditore per la somma di euro 20,00; con riferimento al mese di Giugno 2005 Sky ha emesso fattura n. 30287696 portante la somma di euro 38,00, addebitando tale importo sul conto corrente dell’attore, il quale non avrebbe dovuto pagare alcunché, essendo stata interrotta la trasmissione di tutti i canali; il xxxxxx è rimasto, quindi, creditore per l’importo di euro 38,00.
L’odierno attore, al momento dell’instaurazione del presente giudizio è risultato creditore nei confronti dell’odierna convenuta di euro 86,00.
In corso di causa il xxxxxx ha ricevuta da Sky assegno n. 101016065-07 allo stesso intestato, tratto su Banca Popolare di Milano e portante la somma di euro 61,00 con la motivazione “rimborso abbonamento Sky Italia”.
Imputando tale pagamento ai debiti scaduti, l’odierno attore risulta essere ancora creditore nei confronti della sociatà convenuta dell’importo residuo di euro 23,99, che deve essere allo stesso corrisposta, unitamente agli interessi legali.
Occorre rilevare come Sky Italia imponga ai propri clienti un ricevitore che consente la ricezione e visione solo ed esclusivamente dei canali a pagamento trasmessi dalla stessa Sky. Tale ricevitore incorpora solo il sistema di codifica NDS-Videoguard e non è dotato di interfacce comuni in grado di ospitare CAM e quindi non compatibile con i servizi a pagamento forniti da altri operatori.
Quanto sopra ha indotto l’odierno attore a non accettare il decoder prodotto dalla società convenuta, con conseguente forzata rinuncia alla visione dei programmi televisivi offerti da Sky, scelti e selezionati dall’attore stesso in base ai propri interessi ed attitudini.
Il xxxxxx è stato infatti indotto a sottoscrivere il contratto di abbonamento residenziale satellitare Sky in virtù di particolari interessi sportivi e culturali che non ha potuto soddisfare, in seguito all’avvenuta interruzione di tali trasmissioni.
L’interruzione di tali trasmissioni ha determinato in capo all’attore un danno che si inquadra nel genere del danno esistenziale, consistente non solo nell’impossibilità di disporre del servizio, ma altresì nella situazione di disagio che l’utente deve affrontare per provvedere diversamente e per sollecitare la società ad adempiere.
Quanto sopra esposto evidenzia come fondata risulti essere l’attorea domanda che deve conseguentemente essere accolta.
Il danno va liquidato in via equitativa, come da costante orientamento giurisprudenziale, nella misura di euro 500,00.
Consegue alla soccombenza di parte convenuta la condanna della stessa alle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo in favore della parte attrice.

P.Q.M.

- dichiara la validità ed efficacia del contratto avente ad oggetto abbonamento residenziale satellitare “SOLO SMART CARD” concluso tra la convenuta Sky Italia s.r.l. e l’attore xxxxxx;
per l’effetto condanna SkY Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, all’esatto e integrale adempimento al contratto di abbonamento “SOLO SMART CARD”.
- dichiara che SKy Italia s.r.l. ha indebitamente prelevato all’attore, xxxxxx, la somma di euro 86,00 e restituita, in corso di causa, all’attore, xxxxxx, la somma di euro 62,00;
per l’effetto, condanna la convenuta, Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire all’attore, xxxxxx, la complessiva somma di uro 24,00, oltre interessi legali dalla data del 24/06/2005 al saldo, oltre euro 0,97 a titolo di interessi già maturati a far data dai singoli prelievi sino al 12/01/2006, data di emissione dell’assegno di euro 62,00;
condanna la Sky Italia s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno patito dall’attore, xxxxxx, a causa dell’inadempimento contrattuale che liquida, in via equitativa, in euro 550,00;
condanna la convenuta Sky Italia s.r.l. alla rifusione, in favore dell’attore, xxxxxx, delle spese di causa, che liquida per euro 87,43 per esborsi, euro 768,50 per diritti, euro 920,00 per onorari, euro 311,62 per spese generali, oltre I.V.A., C.P.A. ed accessori di legge se dovuti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.
Imperia, 30/06/2006

IL GIUDICE DI PACE
(Dr. G. Quaglia)

 

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