SENT. N. 398/06
RG. N. 780/C/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI IMPERIA
Nella persona del Dott. Giulio Quaglia ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 780/C/05 avente ad oggetto:
“Risarcimento danni”
promossa da
xxxxxx, nato a xxxxxx, residente in Imperia, xxxxxx, elettivamente domiciliato
in Imperia, Via Belgrano n. 15, presso e nello studio dell’Avvocato Marina
Vassallo, dal quale è rappresentato e difeso giusta delega resa a margine
dell’atto di citazione
ATTORE
CONTRO
SKY ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
legale in Roma, Via Salaria 1021.
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DELL’ATTORE: “Piaccia al
Giudice di Pace Ill.mo, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la
validità ed efficacia del contratto avente ad oggetto abbonamento
residenziale satellitare “Solo Smart Card”, meglio specificato nelle
premesse dell’atto di citazione, concluso tra la società Sky Italia s.r.l.
ed il Sig. xxxxxx (con eccezione della clausola vessatoria di cui all’art. 6
che dovrà essere dichiarata inefficace);
condannare la società Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, a dare esatto ed integrale adempimento al contratto di
abbonamento residenziale satellitare “Solo Smart Card” meglio specificato
nelle premesse dell’atto di citazione;
accertato e dichiarato che la società Sky Italia s.r.l. ha indebitamente
prelevato al Sig. xxxxxx la complessiva somma di euro 86,00 (euro
ottantasei/00);
accertato e dichiarato che la società Sky Italia s.r.l. in corso di causa ha
restituito al Sig. xxxxxx la somma di euro 62,00 (euro sessantadue/00);
condannare la società Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, a restituire al Sig.xxxxxx, la complessiva somma di euro 24,00
(euro ventiquattro/00), oltre interessi legali su detta somma a far data dall’ultimo
prelievo (24/6/05) fino al saldo, oltre euro 0,97 a titolo di interessi già
maturati a dar data dai singoli prelievi sino al 12/01/2006 (data di emissione
dell’assegno di euro 62,00 – doc. 21);
condannare la società Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, a risarcire tutti i danni patiti e patiendi (tra cui danno
esistenziale e danno morale) del Sig. xxxxxx a causa dell’inadempimento
contrattuale posto in essere da detta società, di cui alle premesse dell’atto
di citazione, danni da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore
ad euro 4,00 al giorno e ciò dalla data di sospensione del servizio
(3/01/2005) alla data dell’effettivo adempimento, o comunque nella misura
meglio vista, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice
adito;
vinte spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26
luglio 2005, xxxxxx, premesso che in data 28/7/03 sottoscriveva richiesta di
abbonamento con la società Sky Italia s.r.l. per la fruizione di un
abbonamento residenziale satellitare; che detto abbonamento era del tipo “SOLO
SMART CARD” e comprendeva i servizi relativi ai pacchetti “PRIMO SKY +
CINEMA SKY + SPORT SKY”, che l’esponente richiedeva di regolare i
pagamenti tramite carta di credito; che, all’art. 1 delle condizioni
generali di abbonamento, era specificato che “per la richiesta di
abbonamento” doveva intendersi la “proposta, sottoscritta dall’abbonato,
con cui egli richiede: l’erogazione del Servizio e (se richiesto) il
noleggio del Ricevitore”; che l’esponente richiedeva un abbonamento di
tipo “SOLO SMART CARD”, e, quindi, senza noleggio del ricevitore, in
quanto già proprietario di un ricevitore satellitare del tipo Interfaccia
Comune (CI: “common interface”); che detto ricevitore satellitare, con
apposito modulo di accesso condizionato (CAM: “conditioned access module”),
consentiva l’accesso al servizio reso (prima da TELE+ e in seguito alla
successione nella posizione contrattuale di erogatore del servizio) da SKY;
che a partire dal mese di Settembre 2004 e sino a Gennaio 2005, l’esponente
riceveva da SKY un depliant prestampato e numerose telefonate con le quali gli
veniva comunicato che, a seguito della programmata utilizzazione da parte di
SKY di una sola delle tecnologie di codifica fino a quel momento utilizzate (NDS-Videoguard),
e del conseguente abbandono dell’altra tecnologia di codifica (SECA-Mediaguard)
e del c.d. “simulcrypt”, sarebbe stato necessario per l’utente, al fine
di continuare ad usufruire dei servizi di cui al sottoscritto abbonamento,
accettare “in comodato gratuito” un ricevitore fornito dalla stessa SKY;
che SKY comunicava altresì che sarebbe stata conseguentemente sostituita all’utente
anche la smart card (fino a quel momento fornita con tecnologia
SECA-Mediaguard) con altra smart card con tecnologia CDS-Videoguard; che detta
smart card con tecnologia NDS-Videoguard non era però in alcun modo
compatibile con il ricevitore di proprietà dell’esponente, ma
esclusivamente con quello fornito dalla società; che l’esponente lamentava
la grave violazione delle pattuizioni contrattuali e della normativa nazionale
e comunitaria e rifiutava di sottostare alle imposizioni della società
fornitrice del servizio; che a seguito della mancata accettazione da parte
dell’esponente del ricevitore imposto da SKY, quest’ultima non forniva al
Sig. xxxxxx neppure la smart card NDS-Videoguard; che in data 3/01/2005 SKY,
unilateralmente e del tutto illecitamente, interrompeva la trasmissione dei
canali del pacchetto “SPORT SKY” (sky sport 1,2,3, Diretta Gol per quanto
riguarda la visione della “Champions League”, Eurosport) con il sistema
“simulcrypt”, codificando i canali solo in tecnologia NDS-Videoguard e
rendendo così impossibile per l’abbonato la visione degli stessi; che,
nonostante l’interruzione del servizio, SKY emetteva, nei confronti dell’esponente,
fattura n. 356299839 del 31/12/2004 relativa al periodo 01/01/05 - 31/01/05 e
fattura n. 300089412 del 31/01/05 relativa al periodo 01/02/05 – 28/02/05,
ciascuna per la somma di euro 38,00, corrispondente al canone di abbonamento
integrale, comprensivo pertanto anche dei canali del pacchetto “SPORT SKY”,
non più disponibili per il cliente; che le somme di cui alle predette fatture
venivano effettivamente addebitate sul conto corrente in capo all’esponente;
che quest’ultimo, tramite, il proprio legale diffidava SKY dal proseguire
tale condotta illegittima, invitando detta società a restituire le somme
indebitamente prelevate e a rispettare gli impegni contrattuali assunti; che a
seguito di detta diffida, SKY contattava telefonicamente l’esponente
proponendo allo stesso la restituzione delle somme indebitamente prelevate per
i mesi di Gennaio e Febbraio, e la risoluzione anticipata e consensuale del
contratto; che in detta occasione veniva anche comunicato all’esponente che
nel breve periodo sarebbero stati trasmessi solo con tecnologia di codifica
NDS_Videoguard anche i canali relativi ai pacchetti “CINEMA SKY” e “MONDO
SKY” (ex “PRIMO SKY”), con conseguente impossibilità da parte dell’esponente
di usufruire dei relativi servizi, non essendo “allo stato” disponibile
una CAM in grado di leggere le smart card NDS-Videoguard; che l’esponente
ritenendo suo pieno diritto pretendere il rispetto delle pattuizioni
contrattuali, non acconsentiva a risolvere anticipatamente il contratto ed
esigeva la restituzione immediata delle somme indebitamente prelevate; che in
data 28/02/2005 SKY emetteva nota di credito n. 300760507 con la quale si
riconosceva all’esponente un credito di euro 16,00, pari all’importo di
due mensilità del pacchetto “SPORT SKY”; che contestualmente SKY emetteva
fattura n. 300760663 relativa al periodo 01/03/05 - 31/03/05 per l’importo
di euro 38,00 (somma corrispondente all’importo integrale mensile dell’abbonamento,
comprensivo quindi anche del pacchetto “SPORT SKY” illecitamente
disattivato); anche detta somma veniva effettivamente prelevata dal conto
corrente in capo all’esponente; che in data 06/04/2005 SKY interrompeva
anche la trasmissione dei canali del pacchetto “CINEMA SKY” con il sistema
“simulcrypt”, codificando tali canali solo in tecnologia NDS_Videoguard,
rendendone così impossibile per l’esponente la visione; che, nonostante la
palese e continua violazione degli impegni contrattuali, SKY emetteva fattura
n. 301445122 in data 01/03/2005 per il periodo 01/04/05 - 30/04/05 ancora per
l’intera somma di euro 38,00 mensili; conseguentemente la società
effettuava ulteriore prelievo non autorizzato di detta somma; che la
situazione si ripeteva con modalità del tutto identiche, sia quanto a
fatturazione che quanto a indebito prelievo, anche per il mese di maggio; che
l’esponente, tramite il proprio legale, diffidava nuovamente SKY dal
proseguire tale condotta illecita, come da racc. A/R ricevuta dalla società
il 18/95/2005; che in tale missiva veniva altresì segnalata la recente
presenza sul mercato di moduli di accesso condizionato (CAM) tali da
consentire l’accesso al servizio fornito da SKY anche con Ricevitori Common
Interface (ovviamente inserendo nella CAM la smart card fornita da SKY con il
sistema NDS-Videoguard); si invitava quindi SKY a fornire detta smart card;
che SKY non solo ometteva di fornire alcun tipo di riscontro a detta missiva,
ma, in data 27/07/2005, azzerava completamente i diritti della smart card già
posseduta dall’esponente e rendeva così impossibile la fruizione di ogni
tipo di servizi e la visione di ogni tipo di canale, sia quelli codificati
solo in NDS che quelli codificati anche in SECA-Mediaguard (sistema che
peraltro SKY risulterebbe avere definitivamente abbandonato intorno alla data
del 10/06/2005); che, a seguito di contatti telefonici gli operatori SKY
dapprima rassicuravano l’esponente sull’invio della smart card NDS e
successivamente, a seguito di richiesta di spiegazioni sul mancato invio di
detta card, omettevano di fornire qualsiasi tipo di informazione (in occasione
dell’ultima chiamata, l’esponente veniva lasciato in vana attesa di
parlare con “l’addetto alla specifica pratica” per circa 11 minuti); che
in data 31/05/2005 SKY emetteva nuova fattura n. 302827696 per il periodo
01/06/05 - 30/06/05, sempre per l’intero importo di euro 38,00 , utilizzando
illecitamente per l’ennesima volta la carta di credito dell’esponente e
prelevando, conseguentemente, nel mese di giugno 2005, la somma di euro 38,00
(mese in cui SKY non forniva alcun tipo di servizio); che SKY non ha mai
inviato all’esponente alcuna smart card NDS, né in alcun modo garantisce
allo stesso la possibilità di usufruire dei servizi di cui all’abbonamento,
a tutt’oggi valido ed efficace, sottoscritto dall’esponente in data
28/07/2003; che tutto quanto sopra esposto è stato, ed è tuttora, fonte di
notevoli danni e disagi per l’esponente, il quale, del tutto
illegittimamente, si è visto privare della possibilità di seguire gli
avvenimenti sportivi e gli eventi cinematografici, per la cui fruizione si era
deciso a sottoscrivere l’abbonamento de quo; che, a fronte della totale
interruzione dei servizi SKY continua ad effettuare indebiti prelievi della
carta di credito dell’esponente e ad incassare in questo modo l’intero
corrispettivo mensile pattuito, e ciò del tutto illecitamente, anche sotto il
profilo penale; che nessuna comunicazione di disdetta del contratto è
intervenuta né ad opera di SKY né ad opera dell’esponente e che pertanto
detto contratto deve ritenersi tuttora vigente; tutto ciò premesso, conveniva
in giudizio SKY Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, per sentir condannare ques’ultima all’esatto ed integrale
adempimento al contratto di abbonamento residenziale satellitare “SOLO SMART
CARD” sottoscritto in data 28/7/2003 ed al risarcimento dei danni patiti.
All’udienza di scadenza del 24/10/2005 parte attrice insisteva come in atto
di citazione,
Per la Sky Italia s.r.l. nessuno compariva e si costituiva, nonostante la
regolarità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.
Il Giudice dichiarava la contumacia della predetta convenuta e autorizzava
parte attrice all’integrazione delle istanze istruttorie con termine fino
all’udienza del 18/01/2006, cui il procedimento veniva rinviato.
In tale occasione parte attrice produceva ulteriori documenti e chiedeva
volersi fissare udienza di precisazione delle conclusioni.
Il procedimento veniva, quindi, rinviato all’udienza del 23/03/2006, in
occasione della quale il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione,
tratteneva la stessa a sentenza sulle conclusioni formulate da parte attrice,
con contestuale concessione a quest’ultima di giorni sessanta per il
deposito di comparsa conclusionale ed ulteriore termine di giorni venti per il
deposito di memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente procedimento parte attrice formula domanda
per l’esatto ed integrale adempimento del contratto di abbonamento
residenziale satellitare “SOLO SMART CARD” sottoscritto con Sky Italia
s.r.l. in data 28/07/2003.
Sostiene l’attore di aver in tale data stipulato tale abbonamento senza
noleggio del ricevitore, in quanto già proprietario di un ricevitore
satellitare del tipo Interfaccia Comune, che con apposito modulo di accesso
condizionato consente l’accesso al servizio reso da Sky.
Precisa come a partire dal mese di Settembre 2004, lo stesso abbia ricevuto da
Sky un depliant prestampato e numerose comunicazioni per le vie brevi con le
quali veniva comunicato come, a seguito della programmata utilizzazione da
parte di Sky di una sola delle tecnologie di codifica fino a quel momento
utilizzata (NDS-Videogurad) e del conseguente abbandono dell’altra
tecnologia di codifica (SECA-Mediaguard) e del c.d. “simulcrypt”, sarebbe
stato necessario per l’utente, al fine di continuare ad usufruire dei
servizi di cui al sottoscritto abbonamento, accettare in comodato gratuito un
ricevitore fornito dalla stessa Sky. Quest’ultima ha, inoltre, comunicato
che sarebbe stata conseguentemente sostituita all’utente anche la smart card
con altra dotata di tecnologia NDS-Videoguard.
Nell’evidenziare come lo stesso attore, lamentando la grave violazione delle
pattuizioni contrattuali e della normativa nazionale e comunitaria e
sottolineando a controparte come il decoder di Sky avrebbe comportato l’impossibilità
di ricevere i canali non trasmessi da Sky, abbia rifiutato di sottostare alle
imposizioni della società fornitrice del servizio, sottolinea come a seguito
della mancata accettazione da parte dell’esponente del ricevitore imposto da
Sky, quest’ultima non abbia più fornito allo stesso neppure la smart card
NDS-Videoguard.
Nel dichiarare come in data 3/01/2005, Sky, unilateralmente e del tutto
illecitamente, abbia interrotto la trasmissione di alcuni canali del pacchetto
“SPORT SKY” con il sistema “simulcrypt”, codificando i canali solo in
tecnologia NDS-Videogurad e rendendo così impossibile per l’abbonato la
visione degli stessi, precisa come in data 6/04/2005 Sky abbia interrotto
anche la trasmissione dei canali del pacchetto “CINEMA SKY” e come in data
27/05/2005 Sky abbia completamente azzerato idiritti della smart card già
posseduta dall’attore, rendendo così impossibile a quest’ultimo la
fruizione di ogni tipo di servizio e la visione di ogni canale.
Evidenzia, infine, come nonostante l’oscuramento di tutti i programmi
televisivi relativi all’abbonamento dell’attore, Sky Italia abbia
continuato ad emettere fatture portanti l’intero canone di abbonamento,
addebitando le relative somme sul conto corrente dell’attore.
Occorre preliminarmente rilevare come il contratto di abbonamento sottoscritto
dall’odierno attore non preveda in alcun punto l’obbligo per il cliente di
accettare in comodato e/o noleggio e/o in proprietà il ricevitore fornito da
Sky Italia. Al contrario è previsto, in modo esplicito, che il servizio sia
fornito in modo del tutto indipendente dalla fornitura del ricevitore, essendo
quest'ultima una mera formalità rimessa alla discrezionalità del cliente.
Nell’art. 1 del contratto sottoscritto, si definisce “ricevitore” l’apparecchio
di proprietà dell’abbonato o noleggiato da Sky; nello stesso articolo nella
sezione “Richiesta di abbonamento” il noleggio del ricevitore è previsto
come del tutto opzionale; nell’art. 11/1, ultimo cpv è previsto come la
disdetta possa avere ad oggetto anche il solo noleggio del ricevitore.
Nel caso di specie Sky, contravvenendo alle pattuizioni contrattuali, ha
unilateralmente interrotto il servizio in ragione del rifiuto del cliente di
utilizzare il ricevitore fornito dalla società.
La violazione della disciplina contrattuale risulta ancor più grave se si
considera di aver Sky interrotto unilateralmente la trasmissione dei canali
relativi al pacchetto “Sport Sky” dal mese di Gennaio 2005, continuando,
nonostante ciò, a prelevare l’intero canone di abbonamento; di aver la
stessa interrotto la trasmissione dei canali relativi al pacchetto “Cinema
Sky” nel mese di Aprile 2005, continuando, anche in questo caso, a prelevare
l’intero canone di abbonamento; di aver la predetta società interrotto ogni
servizio nel mese di Maggio 2005, continuando a prelevare l’intero canone di
abbonamento dal conto corrente dell’odierno attore; di non aver mai inviato
a quest’ultimo, nonostante gli inviti inoltrati dallo stesso, la smart card
NDS esplicitamente richiesta; di non aver mai fornito alcuna spiegazione sui
motivi dell’interruzione unilaterale del servizio, non avendo mai dato
riscontro alle missive inoltrate dal difensore dell’attore.
Occorre sottolineare come relativamente alle interruzioni del servizio “Sport
Sky” e “Cinema Sky” a nulla rilevi l’art. 6 delle condizioni generali
del contratto, trattandosi di clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1469
bis cod. civ.
Tale norma stabilisce come si presumano vessatorie fino a prova contraria le
clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di consentire al professionista
di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto o del servizio
da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Ai
sensi dell’art. 1469 quinquies le clausole considerate vessatorie ai sensi
degli articoli 1469 bis e ter sono inefficaci mentre il contratto rimane
efficace per il resto. L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del
consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Occorre inoltre rilevare come il ricevitore che Sky impone ai propri clienti
sia un ricevitore che consente la ricezione e la visione solo ed
esclusivamente dei canali a pagamento trasmessi dalla stessa Sky. Lo stesso
incorpora il solo sistema di codifica NDS-Videoguard e non è dotato di
interfacce comuni in grado di ospitare CAM e pertanto non risulta essere
compatibile con servizi a pagamento forniti da altri operatori.
Trattasi di ricevitore che essendo imposto alla clientela e non liberamente
scelto da quest’ultima, risulta in palese contrasto con la normativa di cui
al D.Lgs. n. 259/2003 il quale all’art. 43 prevede come all’accesso
condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai
telespettatori e agli ascoltatori si applichino, a prescindere dai mezzi di
trasmissione, le condizioni di cui all’allegato n. 2 parte 1° che prevede,
alla lettera b), come tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato,
che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai
cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi
gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali debbano proporre a tutti i
telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie
compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti
a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte
dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti
dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della
concorrenza; alla lettera c) come la concessione delle licenze non possa
essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino,
dissuadano o scoraggino l’inclusione nel medesimo prodotto di un’interfaccia
comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi.
La violazione della condizione imposta dalla lett. c) è rilevante nel caso di
specie.
Risulta come Sky abbia concesso ad alcuni fabbricanti di apparecchi di consumo
le licenze relative alla produzione di apparecchi con tecnologia di codifica
integrata NDS-Videoguard alla condizione che gli apparecchi prodotti non
includessero una o più interfacce comuni né altri sistemi di accesso diversi
da quello di proprietà News Corp-Sky, con la conseguenza che i ricevitori di
Sky risultano essere inutilizzabili con qualsiasi altro sistema di accesso
condizionato.
Devesi rilevare come la legge n. 78/99, richiamata dalla decisione della
Commissione Europea n. 2876 del2/4/2003, all’art. 2 preveda come i
decodificatori debbano consentire la fruibilità delle diverse offerte di
programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi
radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l’utilizzo di un unico apparato
e come la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle
predette caratteristiche siano vietate. Tale disposizione viene ribadita nell’art.
3 della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle Telecomunicazioni n.
216/2000/Cons del 07/04/2000 il quale stabilisce come gli operatori di accesso
condizionato anche in possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione
televisiva digitale a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione,
siano tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso
decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte
di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi
radiotelevisivi in chiaro e come a tale scopo essi utilizzino il sistema
simulcrypt secondo le norme del DVB o, in alternativa, il sistema multicrypt
secondo le norme definite dal DVB.
Sky non fornisce più il servizio con il sistema simulcrypt né fornisce
ricevitori con sistema multicrypt, dotati di interfacce comuni.
Il ricevitore fornito da Sky consente la fruibilità dei soli programmi
digitali con accesso condizionato forniti dalla stessa Sky, con la conseguenza
che con detto ricevitore non si può usufruire dei programmi offerti dagli
altri operatori a pagamento.
La disposizione di cui all’art. 6 comma 2 della Delibera n. 216/2000/CONS
del 7/04/2000 prevede come i decodificatori e le apparecchiature di cui al
comma 1, debbano consentire all’utente la possibilità del completo riordino
dei canali in maniera semplice, secondo un sistema di numerazione
personalizzato. Il ricevitore fornito da Sky Italia s.r.l. non consente alcun
riodino dei canali, né di quelli compresi nell’offerta a pagamento , né di
quelli in chiaro.
Da evidenziare, inoltre, come, relativamente alla concessione di licenze per
la fabbricazione di apparecchiature che utilizzino il sistema di accesso
condizionato di proprietà (NDS-Videoguard) Sky abbia concesso le licenze solo
ad alcune società produttrici, negando il rilascio delle licenze ad altri
operatori che hanno richiesto l’autorizzazione a fabbricare moduli di
accesso condizionato (CAM) con sistema NDS-Videoguard.
La mancata concessione di licenza ad operatori terzi per la produzione di
moduli di accesso condizionato (CAM) e non di ricevitori con tecnologia di
accesso condizionato NDS-Videoguard parte integrante e fissa del ricevitore
stesso ha impedito all’odierno attore, così come a tutti i proprietari di
ricevitori con interfacce comuni di usufruire dei servizi offerti da Sky se
non accettando i ricevitori imposti dallo stesso fornitore del servizio.
Occorre rilevare come l’odierna convenuta, abbia progressivamente interrotto
la trasmissione dei programmi relativi all’abbonamento dell’attore.
In data 30/01/2005 Sky ha, infatti, interrotto la trasmissione dei canali
SPORT SKY; in data 6/04/2005 ha interrotto anche la trasmissione dei canali
del pacchetto CINEMA SKY; in data 27/05/2005 ha, invece, azzerato
completamente I diritti della smart card in possesso dell’attore.
A fronte delle predetto interruzioni Sky Italia ha continuato a fatturare nei
confronti dell’attore stesso ed a prelevare dal conto corrente di quest’ultimo
l’intero canone mensile di abbonamento.
Devesi, però, evidenziare come a fronte delle maggiori somme prelevate, Sky
abbia provveduto a rimborsarne una parte.
In particolare, con riferimento al mese di Gennaio 2005 Sky ha emesso fattura
n. 356299939 portante la somma di euro 38,00, addebitando detta somma sul
conto corrente dell’attore, I lqiuale avrebe dovuto pagare euro 30,00,
essendo stato sospeso il canale SPORT; la maggior somma di euro 8,00 è stata
rimborsata con nota di credito 300760507; con riferimento al mese di Marzo
2005 Sky ha emesso fattura n. 3001445122 portante la somma di euro 38, 00,
addebitando tale importo sul conto corrente del xxxxxx, il quale avrebbe
dovuto pagare euro 18,00, essendo stati sospesi I canali SPORT e CINEMA; l’attore
è, pertanto, rimasto creditore per la somma di euro 20,00; con riferimento al
mese di Maggio 2005 Sky ha emesso fattura n. 302134325 portante la somma di
euro 38,00, addebitando tale importo sul conto corrente dell’attore, il
quale avrebbe dovuto pagare euro 18,00, essendo stati sospesi i canali SPORT e
CINEMA; l’attore è rimasto, pertanto, creditore per la somma di euro 20,00;
con riferimento al mese di Giugno 2005 Sky ha emesso fattura n. 30287696
portante la somma di euro 38,00, addebitando tale importo sul conto corrente
dell’attore, il quale non avrebbe dovuto pagare alcunché, essendo stata
interrotta la trasmissione di tutti i canali; il xxxxxx è rimasto, quindi,
creditore per l’importo di euro 38,00.
L’odierno attore, al momento dell’instaurazione del presente giudizio è
risultato creditore nei confronti dell’odierna convenuta di euro 86,00.
In corso di causa il xxxxxx ha ricevuta da Sky assegno n. 101016065-07 allo
stesso intestato, tratto su Banca Popolare di Milano e portante la somma di
euro 61,00 con la motivazione “rimborso abbonamento Sky Italia”.
Imputando tale pagamento ai debiti scaduti, l’odierno attore risulta essere
ancora creditore nei confronti della sociatà convenuta dell’importo residuo
di euro 23,99, che deve essere allo stesso corrisposta, unitamente agli
interessi legali.
Occorre rilevare come Sky Italia imponga ai propri clienti un ricevitore che
consente la ricezione e visione solo ed esclusivamente dei canali a pagamento
trasmessi dalla stessa Sky. Tale ricevitore incorpora solo il sistema di
codifica NDS-Videoguard e non è dotato di interfacce comuni in grado di
ospitare CAM e quindi non compatibile con i servizi a pagamento forniti da
altri operatori.
Quanto sopra ha indotto l’odierno attore a non accettare il decoder prodotto
dalla società convenuta, con conseguente forzata rinuncia alla visione dei
programmi televisivi offerti da Sky, scelti e selezionati dall’attore stesso
in base ai propri interessi ed attitudini.
Il xxxxxx è stato infatti indotto a sottoscrivere il contratto di abbonamento
residenziale satellitare Sky in virtù di particolari interessi sportivi e
culturali che non ha potuto soddisfare, in seguito all’avvenuta interruzione
di tali trasmissioni.
L’interruzione di tali trasmissioni ha determinato in capo all’attore un
danno che si inquadra nel genere del danno esistenziale, consistente non solo
nell’impossibilità di disporre del servizio, ma altresì nella situazione
di disagio che l’utente deve affrontare per provvedere diversamente e per
sollecitare la società ad adempiere.
Quanto sopra esposto evidenzia come fondata risulti essere l’attorea domanda
che deve conseguentemente essere accolta.
Il danno va liquidato in via equitativa, come da costante orientamento
giurisprudenziale, nella misura di euro 500,00.
Consegue alla soccombenza di parte convenuta la condanna della stessa alle
spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo in favore della parte
attrice.
P.Q.M.
- dichiara la validità ed efficacia del contratto avente
ad oggetto abbonamento residenziale satellitare “SOLO SMART CARD” concluso
tra la convenuta Sky Italia s.r.l. e l’attore xxxxxx;
per l’effetto condanna SkY Italia s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, all’esatto e integrale adempimento al contratto
di abbonamento “SOLO SMART CARD”.
- dichiara che SKy Italia s.r.l. ha indebitamente prelevato all’attore,
xxxxxx, la somma di euro 86,00 e restituita, in corso di causa, all’attore,
xxxxxx, la somma di euro 62,00;
per l’effetto, condanna la convenuta, Sky Italia s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, a restituire all’attore, xxxxxx, la
complessiva somma di uro 24,00, oltre interessi legali dalla data del
24/06/2005 al saldo, oltre euro 0,97 a titolo di interessi già maturati a far
data dai singoli prelievi sino al 12/01/2006, data di emissione dell’assegno
di euro 62,00;
condanna la Sky Italia s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore,
al risarcimento del danno patito dall’attore, xxxxxx, a causa dell’inadempimento
contrattuale che liquida, in via equitativa, in euro 550,00;
condanna la convenuta Sky Italia s.r.l. alla rifusione, in favore dell’attore,
xxxxxx, delle spese di causa, che liquida per euro 87,43 per esborsi, euro
768,50 per diritti, euro 920,00 per onorari, euro 311,62 per spese generali,
oltre I.V.A., C.P.A. ed accessori di legge se dovuti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.
Imperia, 30/06/2006
IL GIUDICE DI PACE
(Dr. G. Quaglia)
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