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Giurisprudenza |
Tribunale di Milano - Ordinanza
14 luglio 2003 |
(MP WEB c. ANSA)
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R.G. 186391/03
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione I civile
Il giudice, dott. Claudio Marangoni;
sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 7/7/2003 nell'ambito
del procedimento cautelare promosso da MP WEB s.r.l. nei confronti di ANSA s.c.a
r.l., di ANSA WEB s.p.a. nonché di PARMA A.C. s.p.a.;
letti gli atti nonché la documentazione prodotta dalle parti;
osserva quanto segue:
1. la ricorrente MP WEB s.r.l. - convenuta
insieme a PARMA A.C. s.p.a. nel giudizio di merito promosso da TIM s.p.a. -
ha chiesto di inibire in via cautelare a TIM s.p.a. la trasmissione e diffusione
mediante invio ai telefoni cellulari degli utenti a mezzo tecnologia GPRS -
o qualunque altra - di immagini statiche o filmate o grafiche relative alle
partite casalinghe del Parma. Assume la ricorrente la condotta concorrenzialmente
illecita ai sensi dell'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. mantenuta da TIM s.p.a. nella
promozione e diffusione dei servizi Serie A TIM Live e Diretta Stadio in quanto
fondata sull'illegittima appropriazione di immagini dello spettacolo sportivo
e sull'illecita interferenza di tale attività con quella di sfruttamento delle
medesime immagini riservata ad essa ricorrente sulla base di accordi contrattuali
intercorsi con l'organizzatore dello spettacolo stesso. Aderisce a tale
istanza cautelare PARMA A.C. s.p.a., allegando sul piano del periculum in mora
un autonomo pregiudizio dei diritti della società sportiva organizzatrice degli
spettacoli calcistici derivante dalla condotta di TIM s.p.a. integrato dalla
negativa incidenza sul valore dei diritti temporaneamente ceduti a MP WEB s.r.l.
dell'utilizzazione libera delle immagini in questione da parte di terzi. Le
difese di Tim s.p.a. richiamano le argomentazioni sulle quali è stata fondata
la domanda della causa di merito di accertamento di nullità del contratto intercorso
tra Parma A.C. s.p.a. e MP WEB s.r.l. nella parte attinente alla cessione anche
dei diritti sulle immagini destinate a scopi informativi e di cronaca. Sostiene
Tim s.p.a. la liceità delle proprie iniziative in quanto inerenti al diritto
di cronaca tutelato dall'art. 21 Cost. e non eccedenti in concreto tale
specifica finalità. A sostegno di tale posizione sono intervenute sia nel giudizio
di merito che nella presente fase cautelare ANSA s.c.ar.l. e ANSA WEB s.p.a.
quali effettivi soggetti fornitori del servizio giornalistico Serie A TIM Live,
di cui TIM s.p.a. sarebbe di fatto il "veicolo" per la diffusione
sugli apparecchi cellulari.
2. La questione relativa all'attuale titolarità
in capo alla ricorrente MP WEB s.r.l. dei diritti già ad essa ceduti dalla PARMA
A.C. s.p.a. appare introdotta in via di eccezione da TIM s.p.a. con la memoria
depositata in data 20.06.2003 (v. in particolare pag. 4 ultimo capoverso). Ritiene
tuttavia il giudicante che allo stato degli atti detta eccezione non possa essere
accolta. Invero MP WEB s.r.l. è stata convenuta nel giudizio di merito quale
titolare dei diritti in questione ed essa si è costituita in giudizio affermandosi
quale effettiva titolare del rapporto sostanziale sulla base del quale il rapporto
processuale si è instaurato. Ha poi svolto in via riconvenzionale domanda di
risarcimento del danno nei confronti di TIM s.p.a. fondata sull'accertamento
della slealtà concorrenziale del comportamento della medesima. Rispetto a tale
situazione processuale l'eccezione sollevata da TIM s.p.a. non risulta convenientemente
fondata sulla base delle notizie di fonte giornalistica prodotte in atti. Se
per un verso deve essere richiamata - in mancanza di diversi elementi - l'operatività
dell'art. 111 c.p.c., sotto altro profilo deve rilevarsi che le stesse fonti
giornalistiche non illustrano una totale e definitiva cessione dei diritti in
questione bensì un'operazione più complessa di cui MP WEB s.r.l. risulterebbe
comunque partecipe sia quale produttore dei filmati e delle immagini (v. il
Sole 24 Ore del 21.3.2003) che quale percettore di compensi variabili in relazione
ai futuri ricavi generati dal servizio. Ciò risulterebbe comunque sufficiente
a fondare la qualità di imprenditore concorrente di MP WEBs.r.l. - attuale o
potenziale - rispetto a TIM s.p.a. che costituisce il presupposto legittimante
il ricorso alla tutela extracontrattuale di cui all'art. 2598 c.c.
3. Quanto al merito della controversia
cautelare - prescindendo per il momento dalle ulteriori questioni sollevate
dalle parti circa l'ammissibilità degli interventi in causa e delle domande
avanzate in via d'urgenza dalle parti intervenute volontariamente nel procedimento
cautelare nonché della contestata estensione dell'originaria domanda cautelare
eseguita da MP WEB s.r.l. nella memoria depositata il 20.06.2003 - ritiene il
giudicante che non sussista il fumus boni iuris del diritto che dovrebbe
fondare l'inibitoria richiesta dalla ricorrente. Deve invero ritenersi che
il servizio Serie A TIM Live fornito da TIM s.p.a. costituisca esercizio del
diritto di cronaca e nelle sue concrete modalità operative non ecceda dette
finalità, non integrando pertanto ingiustificata lesione dei diritti acquisiti
dalla ricorrente sulle immagini (highlights) delle partite calcistiche del PARMA
A.C. per la diffusione a mezzo video telefoni cellulari. Va premesso in
via generale che la stessa esistenza di un ambito informativo presuppone l'inserimento
di tale attività in un complesso imprenditoriale che deve trovare la sua remunerazione
in favore dei soggetti fornitori del servizio - tanto che l'ordinamento tutela
l'imprenditore che opera nel campo dell'informazione con specifiche norme che
reprimono condotte ritenute in tale settore concorrenzialmente sleali (art.
101 L.A.) - e che dunque irrilevanti risultano le considerazioni di parte ricorrente
circa l'onerosità del servizio fornito da TIM s.p.a. ai suoi utenti, ove tale
caratteristica dovesse ritenersi in sé rilevalatoria della mera natura commerciale
del servizio fornito. Ritiene il giudicante che debba considerarsi fondata
l'attribuzione agli eventi calcistici sportivi e particolarmente quelli riguardanti
partite di calcio delle massime serie del campionato nazionale di un interesse
pubblico alla loro conoscenza, tale da poter ritenere pertanto le notizie ad
essi relativi attinenti all'ambito dell'informazione e della cronaca, sia meramente
sportiva che anche per il rilevo sociale ed economico che ormai hanno assunto
tali avvenimenti. La natura di vero e proprio spettacolo di tali eventi comporta
altresì la conseguenza che la notizia relativa ad essi ne possa ricomprendere
legittimamente anche l'immagine. Laddove sia rivolta ad illustrare un momento
saliente dell'evento insieme alla mera informazione ed esposizione descrittiva,
verbale o scritta, di esso. Il limite del diritto di cronaca tutelato dall'art.
21 Cost. in relazione ai diritti di sfruttamento commerciale dello spettacolo
di cui l'organizzatore dell'evento (od il suo avente causa) è titolare nell'esercizio
della sua attività imprenditoriale - tutelato a sua volta dall'art. 41 Cost.
- sembra doversi rinvenire nella necessità che l'attività informativa non sconfini
nella rappresentazione dello spettacolo stesso, tanto da soddisfare in sé lo
stesso desiderio dello sportivo non presente direttamente all'evento - ma comunque
economicamente rilevante per l'organizzatore che sfrutta i diritti derivanti
dalla cessione delle immagini - di godere in tal modo si integrerebbe oggettivamente
una diretta (ed illecita) concorrenza con chi ha diritto di ottenere una remunerazione
per l'organizzazione dell'evento (in tal senso risulta muoversi C. App. Roma
10.11.1980, in motivazione). Tale impostazione sembra trovare peraltro un
significativo riscontro nell'ambito della tutela dei diritti di utilizzazione
economica previsti dalla legge sul diritto d'autore, laddove le recenti modifiche
legislative hanno specificato alcune limitazioni ed eccezioni alla portata di
tali diritti. Senza voler introdurre la questione se lo spettacolo sportivo
possa ritenersi o meno tutelato quale opera dell'ingegno, tuttavia può rilevarsi
in via generale che in tale ambito costituisce un principio ormai affermato
che la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o di materiali protetti
utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità p consentita al fine dell'esercizio
del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo (art. 65 comma 2 L.A), a condizione che non si determini un contrasto tra tale forma di utilizzazione
e lo sfruttamento normale di tali opere o materiali protetti (art. 71 nonies
L.A.). Nel caso di specie non può dubitarsi che la predisposizione del servizio
Serie A TIM Live offerto da TIM s.p.a. sia posta in essere da soggetti operanti
quali agenzie giornalistiche (ANSA s.ca.r.l. e ANSA WEB s.p.a.), i quali utilizzano
immagini legittimamente tratte dagli incontri calcistici a mezzo di propri fotografi,
risultando esse regolarmente accreditate a tal fine e non essendo stati dedotti
limiti di sorta nell'esecuzione di tali riprese. La diffusione della specifica
notizia relativa alla manifestazione sportiva eseguita da TIM s.p.a. - il goal
realizzato da una delle squadre in campo - appare in concreto limitata ad una
brevissima descrizione dell'azione e ad una foto ad essa relativa. Ritiene il
giudicante che tali modalità informative non possano ritenersi di fatto configgenti
sul piano concorrenziale con i diritti di utilizzazione economica delle immagini
dell'evento sportivo. Deve invero escludersi che la visione in anteprima di
una singolare immagine dell'azione di gioco possa ritenersi in sé esaustiva
della rappresentazione della componente più propriamente spettacolare dell'evento
o della singola parte di esso, in ragione della parzialità e frammentarietà
insita nella singola immagine statica rispetto al complesso dell'azione di gioco.
In altre parole la visione di tale immagine da parte del tifoso non presente
alla partita non appare idoneo a produrre in esso il soddisfacimento del bisogno
di vedere come si è sviluppata l'azione di gioco - impossibile a concentrarsi
in un'unica immagine statica - ma costituisce invero lo stimolo a procurarsi
la visione completa dell'azione o della partita stessa, così come ogni notizie
di cronaca costituisce l'occasione ed il presupposto per approfondire gli eventi
di cui si fornisce l'informazione. In tal senso la fornitura di una breve descrizione
dell'azione di gioco e di una immagine statica della stessa non consentono in
alcun modo all'utente di appropriarsi dello spettacolo stesso, ma solo di ricevere
l'informazione che nel corso di una determinata manifestazione sportiva quell'evento
si è realizzato. In tale prospettiva non sembra assumere alcun effettivo
rilievo la questione relativa alla (quasi) contemporaneità tra l'evento e l'informazione
completa di immagine trasmessa da TIM s.p.a. all'utente del servizio Serie A
TIM Live posto che il diritto di cronaca non consente di per se stesso limiti
temporali alla diffusione della notizia, in tanto esercitatile in maniera soddisfacente
per l'interesse della collettività alla conoscenza del fatto in quanto la notizia
di questo sia di stretta attualità e portata a conoscenza senza di ritardo.
Non ritiene il giudicante che le possibilità offerte da TIM s.p.a. all'utente
di conservare, riprodurre e rivedere dette immagini (v. doc.) siano idonee ad
integrare un uso meramente commerciale che travalichi l'ambito informativo innanzi
riconosciuto al servizio Serie A TIM Live, posto che dette utilizzazioni risultano
intrinseche alle caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato (messaggi MMS)
e comunque attengono ad un esclusivo uso privato dell'utente stesso sull'immagine
che, se mantenuto in tali limiti, non può essere contestato. Deve dunque
ritenersi che la cessione da parte di PARMA A.C. s.p.a. in favore di MP WEB
s.r.l. anche dei diritti sulle immagini delle partite destinate a scopi informativi
e di cronaca non costituisca ostacolo all'esplicazione del diritto di cronaca
nelle forme in concreto esercitate da TIM s.p.a. con il servizio Serie A TIM
Live.
4. l'inibitoria richiesta da MP WEB s.r.l.
nei confronti di TIM s.p.a. riguarda altresì il servizio Diretta Stadio, che
fornisce all'utente la ricostruzione grafica delle azioni di gioco relative
a momenti salienti delle partite. Al di là della questione relativa alle modalità
di elaborazione di tali ricostruzioni grafiche - eventualmente da chiarirsi
in sede di merito, anche in relazione a presunti diritti sull'opera dell'ingegno
in tesi costituiti su dette animazioni - sembra al giudicante, salvo ulteriori
approfondimenti da riservarsi alla sede di merito, che analoghi motivi di tutela
del servizio informativo sussistano per riconoscerne la legittimità. Invero,
al di là della specifica qualità dell'azienda fornitrice del prodotto, la funzione
della diffusione di tali animazioni sembra doversi rinvenire - per gli stessi
motivi già espressi per il servizio Serie A TIM Live - nel soddisfacimento non
già del desiderio dell'utente di vedere lo spettacolo ma di conoscere nelle
forme del tutto stilizzate e meccaniche proprie di tali rappresentazioni grafiche
alcuni aspetti dell'azione di gioco - sostanzialmente le sole rispettive posizioni
dei giocatori ed il punto dal quale è stato eseguito il tiro da parte del marcatore
- che in sé non possono costituire la rappresentazione stessa dell'evento del
tutto fungibile rispetto alla visione del filmato dell'azione di gioco.
Anche tale istanza deve pertanto essere respinta.
La condanna alle spese deve essere riservata alla sentenza della causa di
merito.
P.q.m.
Visto l'art. 669 septies c.p.c.:
- respinge il ricorso cautelare
presentato da MP WEB s.r.l. nei confronti di TIM TELECOM ITALIA Mobile s.p.a.
Depositato 14 luglio 2003
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