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Giurisprudenza

Tribunale di Milano -  Ordinanza 14 luglio 2003

(MP WEB c. ANSA)

R.G. 186391/03

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione I civile

Il giudice, dott. Claudio Marangoni;

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 7/7/2003 nell'ambito del procedimento cautelare promosso da MP WEB s.r.l. nei confronti di ANSA s.c.a r.l., di ANSA WEB s.p.a. nonché di PARMA A.C. s.p.a.;

letti gli atti nonché la documentazione prodotta dalle parti;

osserva quanto segue:

1.      la ricorrente MP WEB s.r.l. - convenuta insieme a PARMA A.C. s.p.a. nel giudizio di merito promosso da TIM s.p.a. - ha chiesto di inibire in via cautelare a TIM s.p.a. la trasmissione e diffusione mediante invio ai telefoni cellulari degli utenti a mezzo tecnologia GPRS - o qualunque altra - di immagini statiche o filmate o grafiche relative alle partite casalinghe del Parma. Assume la ricorrente la condotta concorrenzialmente illecita ai sensi dell'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. mantenuta da TIM s.p.a. nella promozione e diffusione dei servizi Serie A TIM Live e Diretta Stadio in quanto fondata sull'illegittima appropriazione di immagini dello spettacolo sportivo e sull'illecita interferenza di tale attività con quella di sfruttamento delle medesime immagini riservata ad essa ricorrente sulla base di accordi contrattuali intercorsi con l'organizzatore dello spettacolo stesso. Aderisce  a tale istanza cautelare PARMA A.C. s.p.a., allegando sul piano del periculum in mora un autonomo pregiudizio dei diritti della società sportiva organizzatrice degli spettacoli calcistici derivante dalla condotta di TIM s.p.a. integrato dalla negativa incidenza sul valore dei diritti temporaneamente ceduti a MP WEB s.r.l. dell'utilizzazione libera delle immagini in questione da parte di terzi. Le difese di Tim s.p.a. richiamano le argomentazioni sulle quali è stata fondata la domanda della causa di merito di accertamento di nullità del contratto intercorso tra Parma A.C. s.p.a. e MP WEB s.r.l. nella parte attinente alla cessione anche dei diritti sulle immagini destinate a scopi informativi e di cronaca. Sostiene Tim s.p.a. la liceità delle proprie iniziative in quanto inerenti al diritto di cronaca tutelato dall'art.  21 Cost. e non eccedenti in concreto tale specifica finalità. A sostegno di tale posizione sono intervenute sia nel giudizio di merito che nella presente fase cautelare ANSA s.c.ar.l. e ANSA WEB s.p.a. quali effettivi soggetti fornitori del servizio giornalistico Serie A TIM Live, di cui TIM s.p.a. sarebbe di fatto il "veicolo" per la diffusione sugli apparecchi cellulari.

2.      La questione relativa all'attuale titolarità in capo alla ricorrente MP WEB s.r.l. dei diritti già ad essa ceduti dalla PARMA A.C. s.p.a. appare introdotta in via di eccezione da TIM s.p.a. con la memoria depositata in data 20.06.2003 (v. in particolare pag. 4 ultimo capoverso). Ritiene tuttavia il giudicante che allo stato degli atti detta eccezione non possa essere accolta. Invero MP WEB s.r.l. è stata convenuta nel giudizio di merito quale titolare dei diritti in questione ed essa si è costituita in giudizio affermandosi quale effettiva titolare del rapporto sostanziale sulla base del quale il rapporto processuale si è instaurato. Ha poi svolto in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno nei confronti di TIM s.p.a. fondata sull'accertamento della slealtà concorrenziale del comportamento della medesima. Rispetto a tale situazione processuale l'eccezione sollevata da TIM s.p.a. non risulta convenientemente fondata sulla base delle notizie di fonte giornalistica prodotte in atti. Se per un verso deve essere richiamata - in mancanza di diversi elementi - l'operatività dell'art. 111 c.p.c., sotto altro profilo deve rilevarsi che le stesse fonti giornalistiche non illustrano una totale e definitiva cessione dei diritti in questione bensì un'operazione più complessa di cui MP WEB s.r.l. risulterebbe comunque partecipe sia quale produttore dei filmati e delle immagini (v. il Sole 24 Ore del 21.3.2003) che quale percettore di compensi variabili in relazione ai futuri ricavi generati dal servizio. Ciò risulterebbe comunque sufficiente a fondare la qualità di imprenditore concorrente di MP WEBs.r.l. - attuale o potenziale - rispetto a TIM s.p.a. che costituisce il presupposto legittimante il ricorso alla tutela extracontrattuale di cui all'art. 2598 c.c.

3.      Quanto al merito della controversia cautelare - prescindendo per il momento dalle ulteriori questioni sollevate dalle parti circa l'ammissibilità degli interventi in causa e delle domande avanzate in via d'urgenza dalle parti intervenute volontariamente nel procedimento cautelare nonché della contestata estensione dell'originaria domanda cautelare eseguita da MP WEB s.r.l. nella memoria depositata il 20.06.2003 - ritiene il giudicante che non sussista il  fumus boni iuris del diritto che dovrebbe fondare l'inibitoria richiesta dalla ricorrente.
Deve invero ritenersi che il servizio Serie A TIM Live fornito da TIM s.p.a. costituisca esercizio del diritto di cronaca e nelle sue concrete modalità operative non ecceda dette finalità, non integrando pertanto ingiustificata lesione dei diritti acquisiti dalla ricorrente sulle immagini (highlights) delle partite calcistiche del PARMA A.C. per la diffusione a mezzo video telefoni cellulari.
Va premesso in via generale che la stessa esistenza di un ambito informativo presuppone l'inserimento di tale attività in un complesso imprenditoriale che deve trovare la sua remunerazione in favore dei soggetti fornitori del servizio - tanto che l'ordinamento tutela l'imprenditore che opera nel campo dell'informazione con specifiche norme che reprimono condotte ritenute in tale settore concorrenzialmente sleali (art. 101 L.A.) - e che dunque irrilevanti risultano le considerazioni di parte ricorrente circa l'onerosità del servizio fornito da TIM s.p.a. ai suoi utenti, ove tale caratteristica dovesse ritenersi in sé rilevalatoria della mera natura commerciale del servizio fornito.
Ritiene il giudicante che debba considerarsi fondata l'attribuzione agli eventi calcistici sportivi e particolarmente quelli riguardanti partite di calcio delle massime serie del campionato nazionale di un interesse pubblico alla loro conoscenza, tale da poter ritenere pertanto le notizie ad essi relativi attinenti all'ambito dell'informazione e della cronaca, sia meramente sportiva che anche per il rilevo sociale ed economico che ormai hanno assunto tali avvenimenti. La natura di vero e proprio spettacolo di tali eventi comporta altresì la conseguenza che la notizia relativa ad essi ne possa ricomprendere legittimamente anche l'immagine. Laddove sia rivolta ad illustrare un momento saliente dell'evento insieme alla mera informazione ed esposizione descrittiva, verbale o scritta, di esso.
Il limite del diritto di cronaca tutelato dall'art. 21 Cost. in relazione ai diritti di sfruttamento commerciale dello spettacolo di cui l'organizzatore dell'evento (od il suo avente causa) è titolare nell'esercizio della sua attività imprenditoriale - tutelato a sua volta dall'art. 41 Cost. - sembra doversi rinvenire nella necessità che l'attività informativa non sconfini nella rappresentazione dello spettacolo stesso, tanto da soddisfare in sé lo stesso desiderio dello sportivo non presente direttamente all'evento - ma comunque economicamente rilevante per l'organizzatore che sfrutta i diritti derivanti dalla cessione delle immagini - di godere in tal modo si integrerebbe oggettivamente una diretta (ed illecita) concorrenza con chi ha diritto di ottenere una remunerazione per l'organizzazione dell'evento (in tal senso risulta muoversi C. App. Roma 10.11.1980, in motivazione).
Tale impostazione sembra trovare peraltro un significativo riscontro nell'ambito della tutela dei diritti di utilizzazione economica previsti dalla legge sul diritto d'autore, laddove le recenti modifiche legislative hanno specificato alcune limitazioni ed eccezioni alla portata di tali diritti. Senza voler introdurre la questione se lo spettacolo sportivo possa ritenersi o meno tutelato quale opera dell'ingegno, tuttavia può rilevarsi in via generale che in tale ambito costituisce un principio ormai affermato che la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o di materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità p consentita al fine dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo (art. 65 comma 2 L.A), a condizione che non si determini un contrasto tra tale forma di utilizzazione e lo sfruttamento normale di tali opere o materiali protetti (art. 71 nonies L.A.).
Nel caso di specie non può dubitarsi che la predisposizione del servizio Serie A TIM Live offerto da TIM s.p.a. sia posta in essere da soggetti operanti quali agenzie giornalistiche (ANSA s.ca.r.l. e ANSA WEB s.p.a.), i quali utilizzano immagini legittimamente tratte dagli incontri calcistici a mezzo di propri fotografi, risultando esse regolarmente accreditate a tal fine e non essendo stati dedotti limiti di sorta nell'esecuzione di tali riprese. La diffusione della specifica notizia relativa alla manifestazione sportiva eseguita da TIM s.p.a. - il goal realizzato da una delle squadre in campo - appare in concreto limitata ad una brevissima descrizione dell'azione e ad una foto ad essa relativa. Ritiene il giudicante che tali modalità informative non possano ritenersi di fatto configgenti sul piano concorrenziale con i diritti di utilizzazione economica delle immagini dell'evento sportivo. Deve invero escludersi che la visione in anteprima di una singolare immagine dell'azione di gioco possa ritenersi in sé esaustiva della rappresentazione della componente più propriamente spettacolare dell'evento o della singola parte di esso, in ragione della parzialità e frammentarietà insita nella singola immagine statica rispetto al complesso dell'azione di gioco.
In altre parole la visione di tale immagine da parte del tifoso non presente alla partita non appare idoneo a produrre in esso il soddisfacimento del bisogno di vedere come si è sviluppata l'azione di gioco - impossibile a concentrarsi in un'unica immagine statica - ma costituisce invero lo stimolo a procurarsi la visione completa dell'azione o della partita stessa, così come ogni notizie di cronaca costituisce l'occasione ed il presupposto per approfondire gli eventi di cui si fornisce l'informazione. In tal senso la fornitura di una breve descrizione dell'azione di gioco e di una immagine statica della stessa non consentono in alcun modo all'utente di appropriarsi dello spettacolo stesso, ma solo di ricevere l'informazione che nel corso di una determinata manifestazione sportiva quell'evento si è realizzato.
In tale prospettiva non sembra assumere alcun effettivo rilievo la questione relativa alla (quasi) contemporaneità tra l'evento e l'informazione completa di immagine trasmessa da TIM s.p.a. all'utente del servizio Serie A TIM Live posto che il diritto di cronaca non consente di per se stesso limiti temporali alla diffusione della notizia, in tanto esercitatile in maniera soddisfacente per l'interesse della collettività alla conoscenza del fatto in quanto la notizia di questo sia di stretta attualità e portata a conoscenza senza di ritardo. Non ritiene il giudicante che le possibilità offerte da TIM s.p.a. all'utente di conservare, riprodurre e rivedere dette immagini (v. doc.) siano idonee ad integrare un uso meramente commerciale che travalichi l'ambito informativo innanzi riconosciuto al servizio Serie A TIM Live, posto che dette utilizzazioni risultano intrinseche alle caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato (messaggi MMS) e comunque attengono ad un esclusivo uso privato dell'utente stesso sull'immagine che, se mantenuto in tali limiti, non può essere contestato.
Deve dunque ritenersi che la cessione da parte di PARMA A.C. s.p.a. in favore di MP WEB s.r.l. anche dei diritti sulle immagini delle partite destinate a scopi informativi e di cronaca non costituisca ostacolo all'esplicazione del diritto di cronaca nelle forme in concreto esercitate da TIM s.p.a. con il servizio Serie A TIM Live.

4.      l'inibitoria richiesta da MP WEB s.r.l. nei confronti di TIM s.p.a. riguarda altresì il servizio Diretta Stadio, che fornisce all'utente la ricostruzione grafica delle azioni di gioco relative a momenti salienti delle partite. Al di là della questione relativa alle modalità di elaborazione di tali ricostruzioni grafiche - eventualmente da chiarirsi in sede di merito, anche in relazione a presunti diritti sull'opera dell'ingegno in tesi costituiti su dette animazioni - sembra al giudicante, salvo ulteriori approfondimenti da riservarsi alla sede di merito, che analoghi motivi di tutela del servizio informativo sussistano per riconoscerne la legittimità. Invero, al di là della specifica qualità dell'azienda fornitrice del prodotto, la funzione della diffusione di tali animazioni sembra doversi rinvenire - per gli stessi motivi già espressi per il servizio Serie A TIM Live - nel soddisfacimento non già del desiderio dell'utente di vedere lo spettacolo ma di conoscere nelle forme del tutto stilizzate e meccaniche proprie di tali rappresentazioni grafiche alcuni aspetti dell'azione di gioco - sostanzialmente le sole rispettive posizioni dei giocatori ed il punto dal quale è stato eseguito il tiro da parte del marcatore - che in sé non possono costituire la rappresentazione stessa dell'evento del tutto fungibile rispetto alla visione del filmato dell'azione di gioco.

Anche tale istanza deve pertanto essere respinta.

La condanna alle spese deve essere riservata alla sentenza della causa di merito.

P.q.m.

Visto l'art. 669 septies c.p.c.:

-       respinge il ricorso cautelare presentato da MP WEB s.r.l. nei confronti di TIM TELECOM ITALIA Mobile s.p.a.

Depositato 14 luglio 2003

 

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