TRIBUNALE DI MODICA
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice penale monocratico dr.ssa Patricia Di
Marco, alla pubblica udienza dell’08.05.2008 ha
pronunziato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente:
SENTENZA
nei confronti di:
Ruta Carlo, nato a Ragusa il 26.08.1953, residente in
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
n. 46 Libero Assente
IMPUTATO
del reato p. e p. dagli artt.5 e 16 della L.
08.02.1948 n. 47, per avere intrapreso la
pubblicazione del giornale di informazione civile
denominato “Accade in Sicilia” e diffuso sul sito
internet www.accadcinsicilia.net senza che
fosse stata eseguita la registrazione presso la
cancelleria del Tribunale di Modica, competente per
territorio per avere il Ruta comunicato al provider
Tiscali il proprio indirizzo di posta elettronica in
Pozzallo via Ungaretti n.46, con registrazione
avvenuta in data 16 dicembre 2003.
In Pozzallo il 16.12.2003 e fino al 07.12.2004.
Con la recidiva di cui all’art. 99 C.P.
Con l’intervento del Pubblico
Ministero dr.ssa V. Di Grandi V. Proc. O.
del difensore dell’imputato, Avv. G. Di Pasquale
Le parti hanno concluso come segue:
Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell’imputato
alla pena di € 250,00 di multa.
Il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione
perché il fatto non sussiste o per non averlo l’imputato
commesso ed in subordine, ex art.530, 2° co. c.p.p.
MOTIVAZIONE
Ruta Carlo veniva citato a giudizio
davanti al Tribunale di Modica in composizione
monocratica con decreto emesso il 31.05.2006 dal
Pubblico Ministero presso questo Tribunale per
rispondere del reato di cui agli artt. 5 e 16 della
legge n. 47 dell’8.02. 1948 meglio specificato in
rubrica.
All’udienza dcl 25.09.2007, alla presenza dell’imputato,
dopo diversi rinvii dovuti ad impedimenti del
difensore di fiducia dell’imputato, si dava inizio
all’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei
testi indicati in lista dal P.M..
Alla stessa udienza l’imputato rendeva spontanee
dichiarazioni.
All’udienza del 29.01.2008 il Tribunale disponeva
degli ulteriori accertamenti mediante la Polizia
Postale di Catania relativamente alla cadenza con cui
il sito veniva aggiornato e con cui venivano
pubblicati gli articoli.
Indi all’udienza dell’8 maggio 2008, dopo avere
escusso l’Assistente della Polizia Postale di
Catania Vito Latora, esaurita l’istruttoria
dibattimentale, le parti formulavano ed illustravano
le rispettive conclusioni come da verbale in atti.
All’odierno imputato è stato contestato il reato di
cui agli artt. 5 e 16 della L. n. 47 dell’8.02. 1948
per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di
informazione civile denominato “Accade in Sicilia”
e diffuso, con registrazione avvenuta il 16.12.2003,
sul sito Internet WWW.accadeinsicilia.net.
senza che fosse stata eseguita la registrazione presso
la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per
territorio.
In diritto occorre preliminarmente osservare che l’art.
5 della L. n. 47/1948 stabilisce che nessun giornale o
periodico può essere pubblicato se non sia stato
preventivamente registrato presso la cancelleria del
tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione
deve effettuarsi. Il successivo art. 16 dello stesso
testo normativo punisce penalmente chiunque
intraprenda la pubblicazione di un giornale ovvero di
un periodico, senza che sia stata eseguita la suddetta
registrazione.
Va chiarito che il provvedimento di registrazione
consiste in un mero controllo di legittimità della
regolarità formale dei documenti prodotti e della
rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di
legge. La registrazione di un periodico, quindi, non
costituisce un limite preventivo alla libertà di
stampa, essendo esclusa nell’emissione del suddetto
provvedimento ogni valutazione discrezionale circa l’opportunità
di consentire o meno la pubblicazione.
La finalità della registrazione è unicamente quella
di garantire la repressione degli abusi e di
individuare i soggetti responsabili di eventuali
illeciti commessi a mezzo stampa. Essa rappresenta
soltanto una condizione di legittimità della
pubblicazione, la cui mancanza dà luogo al reato di
stampa clandestina.
D’altro canto anche la Corte Costituzionale con sent.
N. 2 del 1971 ha escluso che le disposizioni in esame
compromettano le libertà riconosciute e garantite
dall’art. 21 della Cost., avendo ivi affermato che l’obbligo
della registrazione riguarda esclusivamente i giornali
quotidiani o periodici, sicché non pone alcuno
ostacolo a che un soggetto manifesti il proprio
pensiero con singoli stampati o con numeri unici.
Peraltro deve precisarsi che, sulla scorta di
fondamentali enunciati del Giudice Costituzionale (sent.
Cort. Cost. n. 826 del 14.07.1988), la nozione di
libertà di manifestazione del pensiero fa oggi
riferimento non solo alla libertà di colui che
intende avvalersene in senso attivo, ma anche al
diritto dei destinatari del messaggio comunicativo.
Pertanto, al fine di assicurare un equilibrio tra
queste due posizioni, entrambe costituzionalmente
protette, appare legittimo l’intervento del
legislatore volto a regolare l’esercizio dell’attività
d’informazione.
Ciò posto, occorre rilevare che, sino all’entrata
in vigore della legge n. 62 del 2001, il prevalente
orientamento giurisprudenziale aveva adottato un’interpretazione
restrittiva dell’art. 1 della L. n. 47 del 1948,
ritenendo che, affinché una pubblicazione potesse
essere ricompresa nella nozione di prodotto editoriale
di cui alla citata disposizione, dovesse
necessariamente sussistere il requisito ontologico
della riproduzione del giornale su supporto cartaceo.
Secondo tale orientamento veniva esclusa la
possibilità di estendere ai giornali telematici le
disposizioni relative alla registrazione previste per
la stampa periodica.
Infatti la Legge n. 47 del 1948 all’art. 1 statuiva
che, ai fini della suddetta legge, per stampa o
stampati dovessero considerarsi tutte le riproduzioni
tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o
fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla
pubblicazione
Solo successivamente con la legge n. 62 del 2001 il
legislatore ha esteso il concetto di prodotto
editoriale, ricomprendendo in esso non solo il
prodotto realizzato su supporto cartaceo, ma anche
quello realizzato su supporto informatico destinato
alla pubblicazione anche con mezzo elettronico, ed ha,
conseguentemente, esteso l’applicazione degli artt.
2 e 5 della L. n. 47 del 1948 anche ai giornali e
periodici c.d. telematici. Ed invero la nuova legge
all’art. 1, comma 1°, statuisce che per prodotto
editoriale, ai fini della presente legge, si intende
il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi
compreso il libro, o su supporto informatico,
destinato alla pubblicazione o, comunque, alla
diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo, anche elettronico, o attraverso la
radiodiffusione sonora e televisiva, con esclusione
dei prodotti disco grafici o cinematografici” e
stabilisce al successivo comma 3° che “al
prodotto editoriale si applicano le disposizioni di
cui all’art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n.
47. I1 prodotto editoriale diffuso al pubblico con
periodicità regolare e contraddistinto da una
testata, costituente elemento identìficativo del
prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi
previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del
1948”.
A seguito dell’entrata in vigore della suddetta
legge si sono affermati due contrapposti orientamenti
interpretativi circa l’ambito di applicazione del
menzionato testo normativo. Secondo l’interpretazione
fornita da alcuni autori il regime prescritto dall’art.
1 della L. n. 62/2001 troverebbe applicazione solo per
coloro i quali intendono usufruire delle agevolazioni
previste dalla medesima legge. Diversamente secondo
altra parte della dottrina e secondo la giurisprudenza
di merito (Trib. Milano, Il sez. Civile, 10-16 maggio
2006 n. 6127; Tribunale Salerno, 16.03.2001; Tribunale
Latina, 7.06.200 1) la norma, che accomuna in un
sistema unitario la carta stampata e i nuovi media,
ha valore generale, così da poter affermare l’assoluta
equiparabilità di un sito internet ad una
pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un
eventuale sequestro di materiale «incriminato».
Questo giudicante ritiene di aderire al secondo
orientamento dianzi illustrato in quanto lo stesso,
oltre che più razionale da un punto di vista
sistematico, appare peraltro confermato dal fatto che
il titolo della legge del 2001 reca “Nuove norme
sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla legge 5 agosto 1981, n. 416”, il che lascia
intuire che l’intenzione del legislatore non fosse
solo quella di dettare regole sulle provvidenze, ma
anche di introdurre modifiche attinenti all’intero
settore dell’editoria.
Pertanto l’inciso contenuto nell’art. 1 della
legge in esame “ai fini della presente legge”
avrebbe valore generale e non limitato all’erogazione
dei contributi.
Orbene, alla luce della suddetta normativa, al
prodotto editoriale, per come definito dal comma 1
dell’art. 1 della L. n. 62/2001, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 2 della L. n. 47/1948,
mentre i prodotti editoriali diffusi al pubblico con
periodicità regolare e contraddistinti da una testata
sono ulteriormente sottoposti agli obblighi previsti
dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
In sintesi devono essere inscritte, nell’apposito
registro tenuto dai tribunali civili, le testate
giornalistiche on-line che abbiano le stesse
caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o
radio-televisive e che, quindi, abbiano una
periodicità regolare, un titolo identificativo
(testata) e che diffondano presso il pubblico
informazioni legate all’attualità. In particolare,
le testate telematiche da registrare e perciò
sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n.
2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa sono quelle
pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale,
bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e
caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione
critica di notizie destinate a formare oggetto di
comunicazione interpersonale, dalla finalità di
sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e
coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di
tematiche socialmente meritevoli di essere rese note.
Ed è, altresì, ovvio che il richiamo contenuto nell’art.
1, comma 3, della L. n. 62/2001 agli att. 2 e 5 della
L. n. 47/1948 implica automaticamente il richiamo
anche all’art. 16 della stessa legge e, quindi, alle
sanzioni penali prescritte per l’ipotesi di
inottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 2 e
5. Sicché l’art. 16 della legge sulla stampa si
applica anche ai giornali telematici non già in via
analogica, come da alcuni sostenuto, ma perché è lo
stesso legislatore che rinvia a detta disposizione nel
momento in cui impone alle testate periodiche l’obbligo
della registrazione.
D’altra parte diversamente opinando sarebbe
irragionevole prevedere ed imporre anche ai periodici
telematici gli stessi obblighi prescritti per la
stampa ed escludere l’irrogazione delle sanzioni
penali fissate per l’inosservanza dei suddetti
obblighi.
Detto quadro normativo, per quello che in questa sede
interessa, non è stato intaccato dall’entrata in
vigore del D.Lvo n. 70 del 2003, il quale, per come
risulta dalla stessa rubrica del decreto, disciplina
esclusivamente “i servizi della società dell’informazione
nel mercato interno, con particolare riferimento al
commercio elettronico”.
Le finalità della nuova normativa sono rese esplicite
dal l° comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 70/2003 e
consistono nella promozione della libera circolazione
dei servizi della società dell’informazione (SSI),
e segnatamente nell’attività di commercio
elettronico.
Tale normativa, da un punto di vista oggettivo e per
come stabilito dall’art. 2 dello stesso decreto, si
riferisce a “qualsiasi servizio della società
dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio
prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza,
per via elettronica e a richiesta individuale di un
destinatario di servizi”.
Sostanzialmente, rientra nell’ambito regolato
dalla nuova disciplina il c.d. commercio elettronico,
inteso quale attività di contrattazione telematica e
relative operazioni propedeutiche, oltre che qualsiasi
tipo di servizio, che comunque costituisca un’
attività economica.
In relazione, poi, all’ambito soggettivo di
applicazione, tre sono le definizioni rilevanti. Il «prestatore»,
che viene definito, sempre dall’art. 2, come la
persona fisica o giuridica che presta un servizio per
la società dell’informazione (SSI); il «destinatario
del servizi» quale soggetto che, a scopi
professionali e non, utilizza un SSI, in particolare
per ricercare o rendere accessibili informazioni; il «consumatore»
come qualsiasi persona fisica o giuridica che
agisca con finalità non riferibile all’attività
commerciale, imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta.
Deve di conseguenza concludersi che il decreto
legislativo in parola regola esclusivamente l’attività
di prestazione di servizi di informazione, resa dalle
società di informazione e da coloro che prestano
servizi per le suddette società, mentre non si
applica al singolo che svolge l’attività d’informazione
non in forma commerciale e, quindi, non in qualità di
prestatore di servizi nel senso dianzi delineato.
A tal fine va anche evidenziato che l’art. 1, ultimo
periodo, della 1. n. 62/2001 risulta immutato e non è
stato abrogato dal D.L.vo n. 70/2003, né la norma
contenuta nel comma 3° dell’art. 7 può essere
considerata norma di interpretazione autentica del
citato art. 1 della 1. n. 62/2001, essendo il decreto
legislativo in commento applicativo, nell’ambito
dell’ordinamento interno, di una direttiva
comunitaria, la quale, al momento della sua
emanazione, non poteva, evidentemente, avere a
riferimento la legislazione interna preesistente.
L’orientamento che, al momento dell’entrata in
vigore della 1.n. 62/2001, interpretava
restrittivamente l’art. i, comma 3° ultimo
periodo, della 1. n. 62/2001, affermando come in
realtà tale norma sancisse l’obbligo di
registrazione solo per le testate giornalistiche
on-line che volessero accedere ai finanziamenti
statali, non è, dunque, condivisibile proprio in
ragione dell’emanazione del D.L.vo n. 70/2003, il
quale ha dovuto introdurre, successivamente ed all’uopo,
una disposizione ad hoc, che, si ribadisce, non è di
interpretazione autentica e che esenta dalla
registrazione le testate editoriali telematiche
riferibili alle società di servizi.
Non può, quindi, sostenersi, sic et simpliciter, che
l’art. 7, comma 3°, D.L.vo n. 70/2003 abbia
sostanzialmente sancito l’inoperatività dell’art.
1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n.
62/2001, facendo salva solo la marginale ipotesi dell’accesso
al finanziamento pubblico. Semmai al contrario, avuto
riguardo all’oggetto della disciplina del D.L.vo n.
70/2003 ed alla portata generale dell’art. 1, commi
1 e 3, della 1. n. 62/2001, il complesso sistematico
delle norme impone un’esegesi delle medesime nel
senso che al singolo giornalista, che non svolge la
propria attività in forma economica e che non presta
servizi in favore di una società di informazione, non
può applicarsi la disposizione di cui all’art. 7,
comma 3, del D. Lvo n. 70/2003, che esonera dalla
registrazione le testate editoriali telematiche che
non intendono accedere alle provvidenze di cui alla
legge n. 62/2001, perché tale disposizione riguarda
solamente il c.d. prestatore di servizi, rimanendo
conseguentemente il singolo giornalista sottoposto all’obbligo
di cui all’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della
1. n. 62/2001.
A conferma di quanto sopra asserito (in operatività
del comma 3°art. 1 L. n. 62/2001) va ulteriormente
chiarito che la registrazione cui fa riferimento l’art.
7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003 non può che essere
quella da effettuarsi presso il Registro Operatori
della Comunicazione (ROC), istituito con la L. n. 249
del 1997 (art. 16 L. n. 62/2001), e non quella da
effettuarsi ai sensi dell’art. 5 della L. n. 47/1948
(art. 1, comma 3, L. n. 62/2001), essendo la prima
sostitutiva della seconda, ai sensi dell’art. 16
della L n. 62/2001, ed essendo tenute le società dei
servizi di informazione, cui si applica il D. Lvo n.
70/2003 e fatta salva l’esenzione di cui all’art.
7, comma 3°, del D.L.vo n. 70/2003, all’iscrizione
presso il suddetto registro, anche in funzione
sostitutiva della registrazione prevista dall’art. 5
della 1. n. 47/1948, quale obbligo connesso al singolo
servizio ex art. 7, comma 1°, del D.L.vo n. 70/2003 e
ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 della
1. n. 62/2001 con l’art. 1 comma 6 lett. a) numero
5) della L. 249/1997. Le stesse, infatti, rientrano
tra i soggetti individuati all’uopo dalla legge del
1997 e cioè tra “i soggetti destinatari di
concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa da parte dell’Autorità o delle
amministrazioni competenti, le imprese concessionarie
di pubblicità da trasmettere mediante impianti
radiofonici o tele visivi o da diffondere su giornali
quotidiani o periodici, le imprese di produzione e
distribuzione dei programmi radiofonici e tele visivi,
nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di
periodici o riviste e le agenzie di stampa di
carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l’editoria elettronica e digitale”.
In conclusione, alla stregua della normativa
introdotta con il D.L.vo dcl 2003, devono inscriversi
nel Roc soltanto i soggetti editori che pubblicano una
o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con
regolare periodicità per cui è previsto il
conseguimento di ricavi qualora intendono avvalersi
delle provvidenze previste dalla L. n. 62 del
7.03.2001 o che, comunque, ne facciano specifica
richiesta.
Tale differenziazione di trattamento per le società
di servizi di informazione e per il prestatore di
servizi che opera in favore della stessa, i quali
qualora non intendano beneficiare del finanziamento
pubblico sono esonerati dall’obbligo di iscrizione
al Roc, si giustifica in considerazione del fatto che
detti enti collettivi sono già sottoposti ad una
normativa che consente facilmente di individuarli e,
dunque, garantisce la trasparenza ed il controllo
sullo svolgimento della loro attività (vedi appunto
D. Lvo n. 70/2003 e segnatamente lo stesso art. 7,
commi i e 2, che impone al prestatore l’obbligo di
fornire una serie di dettagliate informazioni circa la
propria attività).
Una diversa interpretazione delle disposizioni in
commento, a parere di questo Decidente, sarebbe
suscettibile di irragionevolezza ed in contrasto con
il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3
della Costituzione.
Difatti, qualora dovesse ritenersi che la disposizione
di cui all’art. 7 comma 3 del D.Lvo n. 70/2003 abbia
escluso l’obbligo della registrazione di cui all’art.
5 della L. n. 47/1948 per tutti coloro i quali
pubblicano un periodico tramite la rete Internet, si
creerebbe un’ingiustificata disparità di
trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i
quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato
della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti
telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in
rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di
controllo.
Si aggiunga che proprio la pubblicazione di una pagina
web rappresenta la forma più efficace e
potenzialmente più insidiosa di diffusione di una
notizia, dato o informazione, giacché tale “luogo”
virtuale può essere visitato non solo da colui che è
specificamente e direttamente interessato a conoscere
una certa notizia, ma può essere visitato anche da
soggetti che, inserendo uno o più termini in un
motore di ricerca, vengono indirizzati al sito in
oggetto.
Al riguardo proprio la Suprema Corte in una recente
sentenza ha rilevato come nel caso in cui un utente di
Internet “crei o utilizzi uno spazio web, la
comunicazione deve intendersi effettuata
potenzialmente erga omnes (sia pure nel
ristretto -ma non troppo - ambito di tutti coloro che
abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel
caso di siti a pagamento, la legittimazione a
connettersi)” (Cass. pen. 27 dicembre 2000).
Tanto premesso in diritto, nel caso in esame risulta
acclarata la sussistenza del reato contestato all’odierno
imputato.
Dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente
che l’imputato ha pubblicato sul sito internet
denominato www.accadeinsicilia.net, un giornale che
rientra nel paradigma del prodotto editoriale
descritto dall’art. 1, comma 3, L. n. 62/2001.
In primo luogo è lo stesso imputato che, intitolando
il proprio prodotto “Accade in Sicilia giornale
di informazione civile”, ha definito e
qualificato il proprio prodotto come "giornale diretto
a svolgere attività di informazione" e, dunque, come
prodotto editoriale.
Ad ulteriore conferma che quanto pubblicato dal Ruta
sul sito in parola sia un prodotto editoriale proviene
dal contenuto degli articoli in esso pubblicati, i
quali hanno ad oggetto fatti di cronaca locale,
inchieste giudiziarie, testimonianze dirette e fatti
storici (vedi: “omicidi Tumino e Spampinato”; “affare
acqua e mafia”; 8.08.2003 “emergenze e giustizia
il questore Casabona viene trasferito da Ragusa “;
29.06.2003 “caso Carbone-Antonveneta. Nell’est
siciliano si vilipende la legge fino alla vergogna”;
15.04.003 “Operazione privè negli iblei”).
In secondo luogo, l’attività istruttoria ha
consentito di accertare che il sito internet creato
dall’imputato presentava le caratteristiche di un
periodico per la sistematicità con cui veniva
aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.
Dalle pagine del suddetto giornale rinvenute dalla
Polizia Postale di Catania e da quelle già acquisite
al fascicolo per il dibattimento si evince chiaramente
che gli articoli venivano pubblicati con cadenza
giornaliera, dato peraltro confermato, come già
anticipato, anche dalla denominazione data dallo
stesso imputato di “Giornale” che letteralmente
significa quotidiano di informazione” (vedi articoli
datati 27.11.2004, 25.11.2004, 15.11.2004, 17.11.2004,
10.11.2004, 6.11.2004, 3.11.2004, 1.11.2004,
30.10.2004, 28.10.2004, 14.10.2004, 13.10.2004).
In conclusione, il prodotto pubblicato dal Ruta sul
sito internet denominato WWW.accadeinsicilia.net si
inquadra esattamente nell’ambito del prodotto
editoriale di cui all’art. 1, commi 1° e 3° del
D. lvo n. 62/2001 per la cui pubblicazione era
necessaria la registrazione presso la cancelleria del
tribunale, non operando nel caso di specie l’esenzione
di cui all’art. 7, c. 3°, D. Lvo n. 70/2003
perché l’imputato non ha svolto l’attività d’informazione
per cui è processo in forma commerciale o comunque
economica, né ha operato quale prestatore di servizi
per le società di servizi d’informazione.
L’inottemperanza al predetto obbligo, in
applicazione di principi di diritto sopra enunciati,
integra il reato di cui all’art. 16 della L. n.
47/1948.
In ultimo va chiarito che non assume rilevanza, al
fine di escludere la penale responsabilità dell’imputato,
l’affermazione resa dallo stesso in sede di
spontanee dichiarazioni, secondo cui il prodotto dallo
stesso pubblicato non fosse un quotidiano, ma
semplicemente un “blog” inteso come diario di
informazione civile.
Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il “blog”
è principalmente uno strumento di comunicazione ove
chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può
anche essere usato per pubblicare un giornale.
Infatti un “blog” può anche essere utilizzato
come metodo di presentazione di un giornale, cioè di
una testata registrata con una sua linea editoriale,
per coinvolgere il pubblico.
Pertanto diverso può essere l’uso che si fa del
blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente
come strumento di comunicazione ove tutti
indistintamente possono esprimere le proprie opinioni
sui i più svariati argomenti ed in tal caso non
ricorre certamente l’obbligo di registrazione,
ovvero come strumento tramite il quale fare
informazione.
Nella fattispecie de qua, come risulta dalle
pagine acquisite agli atti e come ha riferito il teste
La Tora, per pubblicare degli articoli sul sito creato
dal Ruta era necessario contattare costui e sottoporre
alla sua preventiva valutazione l’articolo che si
intendeva pubblicare.
Pertanto appare evidente come il sito in questione non
fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e
partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio
giornale dotato di una testata e di un editore
responsabile.
A suggello e conferma di quanto sopra va, del resto,
richiamato che lo stesso imputato ha definito la
propria pubblicazione come “Giornale di informazione
civile”.
L’imputato va, quindi, condannato in ordine al reato
allo stesso contestato.
L’imputato appare meritevole della concessione delle
attenuanti generiche attesa la sua incensuratezza.
Così affermata la penale responsabilità di Ruta
Carlo in ordine al reato ascrittogli, avuto riguardo
ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., riconosciute
le attenuanti generiche per l’incensuratezza dell’imputato,
si ritiene equo determinare la pena in € 150,00 di
multa (pena base € 225,00 di multa ridotta nella
misura finale ex art. 62 bis c.p.).
All’affermazione di responsabilità dell’imputato
segue ex lege la condanna al pagamento delle spese
processuali.
Data la complessità delle questioni trattate è stato
fissato in giorni novanta il termine per il deposito
della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;
dichiara Ruta Carlo colpevole del reato allo stesso
ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo
condanna alla pena di € 150 di multa oltre al
pagamento delle spese processuali; visto l’art. 544
c.p.p.;
fissa per il deposito della
motivazione il termine di giorni novanta.
Modica 8.05.2008
IL GIUDICE
Patricia Di Marco
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