TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI ROMA
SEZIONE PER LA STAMPA E L'INFORMAZIONE
IL PRESIDENTE
- VISTA la richiesta del Dott. Manlio Cammarata,
depositata in cancelleria il 14 aprile 1997, relativa alla registrazione ai
sensi dell'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, del periodico "INTERLEX",
trasmesso da Roma a mezzo rete telefonica e personal computer;
- VISTA la dichiarazione integrativa depositata in data 15 aprile 1997, con la
quale il Dott. Cammarata precisa che il periodico de quo sarà diffuso
da Roma a mezzo rete telefonica, in formato digitale con i protocolli tecnici
della rete INTERNET;
- VISTA la nota del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - D.G. Concessioni
e Autorizzazioni - Divisione IV/I del 24 giugno 1997, da cui si evince:
- che il sistema telematico INTERNET è un sistema
misto di reti che permette ad un utente di collegarsi ad un altro utente e
dialogare con esso, trasmettere e copiare file, consultare database presenti su
altri computer ecc. Per cui INTERNET può considerarsi una sorta di ragnatela
mondiale di cavi, la quale non ha né un proprietario né un sistema di
controllo centralizzato; cresce e si evolve per aggregazioni spontanee anche
tramite società commerciali denominate "Service Provider", le quali,
attraverso una serie di propri apparati, permettono, dietro pagamento di un
canone, l'accesso al servizio;
- che per l'accesso ad "INTERNET"
occorre avere una linea telefonica commutata o diretta, un computer, una scheda
elettronica denominata "modem" (modulatore/demodulatore, il quale
consente di convertire i segnali digitali del computer in impulsi analogici
compatibili con la linea telefonica e viceversa, per accedere al servizio
desiderato) e naturalmente abbonarsi al servizio con una delle tante sopracitate
società di "Service Provider";
- che i fornitori di accesso alla rete INTERNET
(Service Provider) devono rendere una dichiarazione o fare una domanda di
autorizzazione sulla base del tipo di rete utilizzata per fornire ai clienti
l'accesso, cioè la rete pubblica commutata (fino all'1/1/1998 ancora gestiti in
regime di monopolio da Telecom Italia) o collegamenti diretti;
- CONSIDERATO che il Tribunale di Roma, Sezione
per la Stampa e l'Informazione, già da tempo ha ritenuto che un periodico
telematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione, in
quanto possiede sia il requisito ontologico, sia quello finalistico relativo
alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica di diffusione diversa dalla
stampa;
- CONSIDERATO che le nozioni di periodico, quotidiano e agenzia di stampa sono
sempre state intese in modo estremamente ampio, proprio allo scopo di evitare
forme di sindacato o di controllo sui contenuti stessi;
- CONSIDERATO che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che
nel concetto di periodico va ricompresa ogni pubblicazione programmaticamente
periodica "quale ne sia il contenuto informativo e ne sia stata o no
prestabilita la conclusione del piano di pubblicazione. Né a fondare
l'esclusione della tipologia può valere il fatto che il messaggio di cui è
portatrice sia trasmesso in tutto o in parte con mezzi diversi dalla stampa
tradizionale";
- CONSIDERATO che in queste espressioni si coglie l'intendimento di ampliare la
tradizionale nozione di periodico, onde adeguarla alle forme di diffusione più
moderne, che, in tale linea di tendenza, la compatibilità delle nuove tecniche
editoriali con la vigente normativa trova risposta positiva;
- VISTA la nota del Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli
Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII - Prot. N. 7/38002/8094
del 26 ottobre 1995, da cui si evince che i cosiddetti "giornali
telematici" (videotel, televideo, audiotel, ecc.) non rientrano nella
previsione di cui all'art. 28 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 (che
consente a coloro che non esercitano la professione di giornalista di essere
iscritti nell'elenco Speciale quali direttori responsabili di periodici a
carattere tecnico, professionale e scientifico) e, pertanto oltre ad essere
sottoposti all'obbligo della registrazione di cui all'art. 5 della Legge 8
febbraio 1948, n. 47, devono essere diretti esclusivamente da un giornalista
iscritto all'Albo (professionista o pubblicista);
- RITENUTO che, nel caso di specie, il periodico di cui si chiede la
registrazione è trasmesso da un sito INTERNET ubicato nel territorio sul quale
ha competenza il Tribunale di Roma;
- RITENUTO che il luogo di trasmissione deve essere equiparato al luogo di
pubblicazione;
P . Q . M .
D I S P O N E
la registrazione del periodico telematico
plurisettimanale "INTERLEX", trasmesso a mezzo rete telefonica, in
formato digitale con i protocolli tecnici della rete INTERNET dal "service
provider" EUREKA COMUNICAZIONE TELEMATICA S.R.L., - Via Anapo n. 46 - ROMA,
come da provvedimento che si allega.
Roma, 6 Novembre 1997
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio PARNASI |
IL PRESIDENTE
Dott. Raffaello CIARDI |
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PER LA STAMPA E L'INFORMAZIONE
N. Cronologico: 3402
N. REG.VOL.GIU.: 00585/97
I L P R E S I D E N T E
- LETTA l'istanza che precede;
- VERIFICATA regolarità dei documenti presentati;
- VISTO l'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948. N. 47.
D I S P O N E
l'iscrizione nel Registro della Stampa, ai sensi
ed effetti di legge,
del PLURISETTIMANALE
- Titolo : INTERLEX
- Carattere : INFORMATIVO, SCIENTIFICO E CULTURALE GIURIDICO
- Sede : ROMA - PIAZZA BULGARELLI 42
Tecnica Diffusione : INTERNET
- c/o : SERVICE PROVIDER "EUREKA COMUNICAZIONE TELEMATICA S.R.L.
- sede : ROMA - VIA ANAPO 46
del quale si è dichiarato:
- Proprietario CAMMARATA MANLIO - Quota: 100%
Nato a: TRIESTE il 04/09/47
Residente: ROMA-PIAZZA SAN SATURNINO 5
- Editore CAMMARATA MANLIO - Quota: 100%
Nato a: TRIESTE il 04/09/47
Residente: ROMA-PIAZZA SAN SATURNINO 5
- Direttore Responsabile CAMMARATA MANLIO
Nato a: TRIESTE il 04/09/47
Residente: ROMA-PIAZZA SAN SATURNINO 5
Ordine dei Giornalisti:
CONSIGLIO INTERREGIONALE DEL LAZIO E MOLISE
ISCRIZIONE ELENCO PUBBLICISTI
- IL PERIODICO TELEMATICO SARA' DIFFUSO DA ROMA A
MEZZO RETE TELEFONICA IN
FORMATO DIGITALE CON I PROTOCOLLI TECNICI DELLA RETE INTERNET
Iscritto al Numero: 00585/97 del Registro della
Stampa
ROMA, 6 Nov. 1997
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio PARNASI |
IL PRESIDENTE
Dott. Raffaello CIARDI |
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