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Giurisprudenza

Ordinanza del tribunale di Bari 11 giugno 1998
(Diritto d'autore e informazione telematica)

N. 3208/98 R.G. Reclami
N. 15/98 R.G. Sez. Lav.
N. 5933 CRON.

Oggetto: reclamo a provv. di rigetto sulla domanda 669 terdecies e 700 del c.p.c.

Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott. Donato Berloco Presidente
2) Dott. Manuela Saracino Giudice
3) Dott. Francesco caso Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento civile iscritto sul ruolo Generale dei reclami sotto il numero d’ordine 26 dell’anno 1998 e del numero 15/98 di ruolo della Sezione lavoro

TRA

Bruno Giuseppe effettivamente domiciliato in Bari presso e nello studio dell’avv. Maria Pia Vigilante dal quale è rappresentato e difeso

RECLAMANTE

E

R.A.I. s.p.a. – Radio Televisione Italiana, in Persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Bari presso e nello studio degli avv.ti Renato e Claudio Scognamiglio e Vincenzo Liuzzi, dai quali è rappresentata e difesa

RECLAMATA

IL TRIBUNALE DI BARI
Sezione del Lavoro

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dell' 11.6.1998,
uditi i procuratori delle parti;
letti gli atti di causa;

osserva quanto segue.

1)- Con ricorso depositato il 19.2.1998 Giuseppe Bruno chiedeva al Pretore di Bari. in funzione di Giudice del lavoro, di emanare ex art. 700 c,p.c. i seguenti provvedimenti 1) accertare e dichiarare l’illegittimità della soppressione. apportata dalla RAI alla home-page del sito de quo, dell'indicazione del ricorrente quale autore del progetto editoriale, nonché della denominazione "Mondo Italia" , 2) per l'effetto ordinare alla RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Viale Mazzini n. 14, il ripristino della home -page preesistente, contenente l'indicazione del nome del Dott. Bruno e della denominazione "Mondo Italia" salva e/o la sospensione del servizio stesso in attesa della definizione del giudizio , 3) in subordine. ordinare alla RAI di aggiungere nell’attuale home-page, l’indicazione del nome dell’autore del progetto editoriale, nonché della denominazione Mondo Italia, inibendone per il futuro la rimozione-, 4) in ogni caso, condannare la RAI al risarcimento del danno all'immagine arrecato al ricorrente. da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese.

Deduceva l'istante che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 29.1.1997, aveva adito lo stesso Pretore del lavoro, esponendo: a) che egli, giornalista caposervizio presso la sede regionale per la Puglia della Testata Giornalistica Regionale TGR della Rai agli inizi dei 1995, presentava alla Direzione Generale della RAI un progetto editoriale di sua esclusiva ideazione, denominato Mondo Italia on line-, e che tale progetto confluito in un apposito numero zero prevedeva in sostanza la creazione di una testata giornalistica trasmessa via internet dei servizi televisivi e radiofonici realizzati dalle redazioni regionali della RAI, consentendo a chiunque si trovasse lontano dalla propria regione di rimanere aggiornato sui fatti locali ; b) che il progetto riscuoteva grandi consensi tra i vertici della RAI, sicché l'opera veniva immediatamente registrata alla SIAE, con l'indicazione del ricorrente quale autore del progetto; c) che di conseguenza il ricorrente veniva chiamato dalla convenuta a fornire il suo contributo durante la fase attuativa del progetto, ma che per tale apporto, sicuramente non rientrante tra i compiti rivenienti dal rapporto di lavoro, la RAI non aveva riconosciuto al Bruno alcun compenso e/o avanzamento di qualifica ; d) che pertanto aveva chiesto al Pretore adito di: 1 ) accertare e dichiarare l'opera creata Mondo Italia on line dal ricorrente, quale invenzione del prestatore di lavoro, ex art. 2590 c.c, e, di conseguenza, condannare la RAI al pagamento dell'equo compenso, al sensi dell'art. 23 del R.D. 1602/34, nella misura di L. 500.000.000. o in quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e d'equità; 2) in via subordinata, accertare e dichiarare che l'opera suddetta rientra nella fattispecie di cui agli art. 118 e 119 L. n. 633/1941 e. di conseguenza, condannare la RAI al compenso ex art. 130 della medesima legge, nella stessa misura sopra indicata; 3) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare quanto sopra e condannare la società convenuta al pagamento dell'indennizzo previsto dall’art. 2041 c.c. mediante i criteri di legge, 4) comunque, accertare il diritto del ricorrente, per le ragioni di fatto esposte in narrativa a vedersi riconoscere la qualifica di vice capo redattore, ai sensi dell' art. 2103 c.c. e, di conseguenza, condannare la RAI ad inquadrare il ricorrente nella suddetta qualifica, con ogni conseguenza. di legge, con decorrenza dal gennaio 1995.

Esponeva ancora: e) che con memoria difensiva depositata il 28.5.1997 si costituiva la RAI, chiedendo che il Pretore adito voglia rigettare la domanda avversaria, inammissibile ed infondata in ogni sua parte; f) che, in data 30.1.1998 la Direzione del TGR modificava parzialmente l'opera de qua, quale era stata sino ad allora diffusa: in particolare, il progetto originarlo del Dott. Bruno prevedeva infatti la diffusione via Internet dei servizi televisivi accanto a quelli radiofonici. nonché la possibilità di pubblicare oltre al telegiornali regionali. anche gli altri programmi della TGR (Mediterraneo, Italia Agricoltura. programmi sportivi. ecc..), e. in tardiva realizzazione di tale progetto. la RAI, a partire dalla fine di gennaio dei '98 , provvedeva ad attuare in maniera completa le potenzialità previste dal Bruno per Mondo Italia, cambiamento che si poneva dunque in linea di continuità e di "conferma" del valore del progetto del Bruno (,non a caso, la Direzione TGR, sempre in data 30. 1. 1998. faceva diffondere un servizio in cui il "sito" de quo veniva definito come un sito "storico"); contemporaneamente, tuttavia, la RAI modificava ad arte la home-page (equivalente alla copertina o alla prima pagina di una comune testata giornalistica) del sito; innanzitutto, veniva definitivamente eliminata dalla schermata la dicitura Mondo Italia, che era la denominazione conferita dall'autore alla testata e sotto la quale la stessa era stata registrata alla SIAE, in secondo luogo, veniva eliminata la menzione dello stesso ricorrente, quale autore del "progetto editoriale", fino ad allora presente al centro della home-page stessa, g) che tale modifica alla home - page dei sito si rivelava ictu oculi di eccezionale gravità ed in particolare un grave attentato al diritto morale dall'autore dell'opera, come diritto alla paternità intellettuale dell'opera paternità, prima evidente ed accessibile al pubblico, ed ora occultata, essendo compromessa la stessa identificabilità tra l'opera ed il suo ideatore; h) che per altro verso, la cancellazione del nome dell'autore dall'opera ledeva inevitabilmente la stessa reputazione dell'autore, il che valeva in particolar modo per un giornalista televisivo, quale il ricorrente, la cui immagine pubblica richiedeva una particolare tutela; i) che era altresì evidente come l'eliminazione dell'originaria denominazione del sito (Mondo Italia, con cui il website era stato registrato alla SIAE) e dello stesso nome dell'autore, giustificasse appieno l’adozione di un provvedimento d'urgenza, tenendo conto che il legislatore, all'art. 162 della L. n. 633/1941, ha previsto un procedimento analogo a quello di cui agli artt. 669 bis e segg. c.p.c. e che, una volta accertata, a cognizione sommaria, la fondatezza del ricorso della parte interessata, il legislatore presume juris et de iure la sussistenza del periculum in mora- 1) che la modifica de qua era stata operata su un sito Internet che si trovava attualmente sub judice in quanto la pronunzia richiesta dal Bruno sul credito vantato era legata, per un vincolo di pregiudizialità, all'accertamento della effettiva paternità dell'opera in caso all'attore, per cui, benché tale circostanza fosse suffragata da una notevole quantità di prove documentali, era evidente come il primo e più importante indizio venisse fornito dalla "copertina"(cioè, la home-page del sito, in cui il Bruno veniva indicato come autore del progetto editoriale, e la rimozione di tale indicazione quindi confermava per un verso la sensazione che. la convenuta intendeva negare il ruolo del ricorrente nella creazione della testata, per altro verso, tale comportamento risultava particolarmente allarmante in quanto la RAI dimostrava la volontà di cancellare persino gli indizi dei ruolo rivestito dal ricorrente; m) che quindi si poteva dire che la convenuta aveva modificato un documento che avrebbe potuto fornire un utile elemento di prova a favore dei ricorrente, il che giustificava senz'altro l’adozione di un provvedimento cautelare e d'urgenza; n) che nella fattispecie de qua la misura cautelare in concreto più adeguata appariva il ripristino della precedente home-page (oltre ovviamente al risarcimento dei danno), quanto meno sino alla definizione della su citata controversia; o) che. anche a voler riconoscere l'esigenza della RAI di un periodico aggiornamento della home-page era comunque indispensabile inibire alla convenuta la soppressione dei nome del Bruno e della denominazione "Mondo Italia" dalla stessa videata.

II. - Si costituiva la RAI, eccependo in primo luogo l'inammisibilità dell'istanza cautelare. Sosteneva, infatti, che il raffronto tra le conclusioni formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e quelle rassegnate invece nell'istanza ex artt. 700, 669 quater c.p.c. e 162 L. n. 633/4 1 evidenziava che il rapporto tra le une e le altre non poteva in alcun modo essere ricostruito nel termini di una richiesta di anticipazione, in sede cautelare, degli effetti delle statuizioni invocate all’esito del procedimento di merito, ed anzi queste ultime si palesavano -in relazione al loro contenuto - assolutamente insuscettibili di costituire l'oggetto di un provvedimento anticipatorio di natura cautelare.

Secondo la resistente in particolare: nel giudizio a cognizione piena, il dr. Bruno aveva avanzato richieste di condanna della RAI al pagamento dell'equo compenso ai sensi dell’art. 23 R.D. 1604/34 ovvero del compenso ex art. 130 della stessa legge (recte, L. n, 633/41 ) ovvero ancora dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. ed aveva altresì domandato il riconoscimento della qualifica di vice capo redattore: ma nessuno degli (asseriti) diritti sottesi a tali domande è idoneo, se leso, a configurare il presupposto del pericolo di un danno grave ed irreparabile, trattandosi di richieste di natura puramente patrimoniale, il ritardo nel soddisfacimento delle quali potrebbe essere sempre riparato per equivalente. Né avrebbe potuto argomentarsi che il ricorso ex art. 414 c.p.c. contiene altresì una richiesta incidentale di declaratoria che "l'opera creata < Mondo Italia On line> "integri un'invenzione del prestatore ex art. 2590 c.c., poiché - anche a voler prescindere dalla inammissibilità in via d'urgenza pure di una domanda siffatta, per l'inconfigurabilità di una lesione grave ed irreparabile a beni/interessi dell'istante - tale richiesta non è affatto contenuta nel ricorso cautelare proposto. nel quale si fa soltanto questione di accertare e dichiarare l'illegittimità della soppressione, apportata dalla RAI all'home-page del sito de quo, dell'indicazione dei ricorrente quale autore del progetto editoriale, nonché della denominazione "Mondo Italia"; (di) ripristino della home-page preesistente contenente l'indicazione del nome del dott. Bruno e della denominazione "Mondo Italia" salva e/o la sospensione del servizio stesso in attesa della definizione del giudizio: (di aggiunta) all'attuale home page, (del)l'indicazione del nome dell'autore del progetto editoriale nonché della denominazione Mondo Italia. inibendone per il futuro la rimozione ed infine di una pretesa di risarcimento del danno all'immagine ... che non era neppure il caso di commentare a tal punto essa è estranea al tratti del procedimento d'urgenza.

Osservava poi in punto di fatto: I) Il dr. Bruno - tra il 1994 ed il 1995 aveva proposto di veicolare su Internet informazioni rubriche e notizie di interesse regionale- peraltro, già all'epoca e come accennato in precedenza, tale canale di comunicazione era ampiamente sfruttato nel resto dei mondo da diverse televisioni americane, europee e nello stesso arco di tempo era stato altresì utilizzato da numerose testate giornalistiche della carta stampata del nostro Paese (La Repubblica, Il Sole-24 ore e poi, via via, tutte le altre); 2) in relazione al notorio, facilissimo meccanismo di accesso ad Internet - è sufficiente un personale computer collegato con un modem ad una normale linea telefonica – l’uso di Internet come veicolo di informazioni giornalistiche era perfettamente conoscibile riproducibile da qualunque utente avesse, deciso di 'navigare' in rete, 3) il direttore del TGR dell'epoca, Vigorelli, ha apprezzato la proposta ed ha dunque contattato i sigg.ri Duccio Guida, Gianni di Giuseppe e Lorenzo Lucianer. affinché collaborassero con il Bruno nell'elaborazione del progetto,- 4) tale gruppo di lavoro, nel giugno del 1995 aveva elaborato un "numero zero" di un progetto congiunto tra TGR e RAI International, denominandolo --Mondo Italia---, proprio a sottolineare il collegamento che gli italiani all'estero avrebbero potuto avere in tal modo con il proprio Paese d'origine (cfr. doc. n. 1, rappresentazione testuale dei numero zero di Mondo Italia); 5) il sito Internet era stato realizzato dal tecnici della società Softlab ed il logo dell'home page da un grafico della stessa società, sig. Maurizio Annibali. Peraltro il numero zero di "Mondo Italia" non era mai stato utilizzato dalla società, perché ritenuto obsoleto: la decisione in tal senso era ben nota al ricorrente, essendo stata assunta nel corso di una riunione del 27.5 .1996 alla quale egli stesso aveva preso parte; 6) la home page RAI era stata resa presente in rete in data 21.6.1996, ed il 24.6. l'intera struttura del Web era stata realizzata nel modo illustrato nello schema grafico indicato come produzione n. 4;

7) In realtà, del progetto "Rai - Mondo Italia numero zero" non era stato attuato praticamente nulla, ma - al fine di mantenere un collegamento con la proposta iniziale che aveva riscosso il favore del Direttore della TGR - era stata comunque inserita la formula "Mondo Italia" come una sorta di sottotitolo di "TGR on line". La prima home page - quella appunto, del 21.6.1996 - recitava testualmente "TGR on line - benvenuti nella TGR". Per tutto il 1996, la horne page (ossia la copertina) dei servizio era stata "TGR on line", con sottostante la scritta "Direttore Nino Rizzo Nervo" . Su un'altra pagina, poi, compariva sempre il logo "TGR on line" e, scritto lateralmente, "Mondo Italia" . Sotto ancora, testualmente le seguenti indicazioni .

Coordinamento editoriale
Duccio Guida
Enrico Messina

Capo redattore
Elio Savonarola

Progetto editoriale
Pino Bruno

Ricerche e documentazione
Lorenzo Lucianer

Responsabile amministrativo
Giuseppe Parenti

Coordinamento operativo
Gianni Di Giuseppe

Webmaster
Gianni Agamennone

8) nel 1997, nonostante già da mesi il logo della testata giornalistica regionale fosse stato modificato dal nuovo direttore Rizzo Nervo, era stato deciso di uniformare con quello della TGR anche quello presente in Internet. Essendo il nuovo logo assai più piccolo e lineare dei precedente, il sig. Elio Savonarola decise di accorpare la prima e la seconda pagina nella home page, cosicché la dicitura Mondo Italia e tutti i nomi elencati al punto precedente furono inseriti in copertina: 9) in data 28.1.1998 sono stati inseriti in rete anche i telegiornali regionali (in precedenza venivano offerti sul sito i 22 giornali radio prodotti dalla TGR): e ciò ha determinato - com'è agevole intendere -un'autentica rivoluzione nel modo di operare del servizio, con un accrescimento enorme delle possibilità del medesimo. Contestualmente, e proprio per l'esigenza di pubblicizzare la nuova offerta della testata TGR, il Savonarola - d'intesa con Il direttore della Testata, Rizzo Nervo - ha modificato la veste grafica dell'home page; al posto dei nomi - che sono scomparsi' tutti, tranne quello del capo redattore - appare dunque l'elenco dei servizi offerti e, per colpire l'attenzione dell'utente alcune immagini di servizi a colori ed in movimento; 10) tale modifica era dunque riferita alla sola home page, al contrario di quanto sostenuto in ricorso; 11) sia al momento attuale, sia all'inizio della diffusione del servizio, quando ancora il ricorrente vi lavorava, la denominazione Mondo Italia non compare sull'home page, ma solo nella altre pagine diverse del telegiornale; 12) anche attualmente, così come in precedenza, il nome del Bruno compare alla pagina "Il nostro progetto" , insieme all’ indicazione "Progetto editoriale"; 13) la TGR on line, ad oggi, non è una testata. La società resistente contestava a questo punto in particolare che il programma mandato in onda su Internet conservasse tutte le caratteristiche studiate dal ricorrente e presenti nel l'elaborazione del numero zero, essendosi al contrario arricchito ed articolato in maniera significativa (da ultimo con l'immissione di telegiornali regionali); ribadiva che il numero zero del programma in questione non è affatto andato in rete, proprio perché considerato obsoleto dalla stessa società specializzata incaricata della creazione dei sito e contestava dunque le affermazioni del ricorrente, peraltro irrilevanti, nel senso che il cambiamento così delineatosi si sarebbe posto in linea di continuità e di conferma del valore del progetto del Bruno.

Osservava quindi in diritto.

Sul periculum in mora Il semplice raffronto tra il consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di misure cautelari invocate dal lavoratore nell'ambito dei rapporto di lavoro ed il ricorso in questione era sufficiente per rendersi conto dell'innammissibilità dell'istanza, in quanto parte ricorrente non dedicava neppure una parola al presupposto del pericolo di danno grave ed irreparabile a suo carico. La difesa avversaria riteneva infatti di potersi assolvere dall'onere di provare l'esistenza del periculum in mora, invocando l'art. 162 L. n. 633/41, che prefigurerebbe un procedimento analogo a quello di cui agli artt. 669 bis e segg. c.p.c. anche in favore del titolare di un diritto morale d'autore: infatti nell'ambito della disciplina in materia di diritto d'autore, il legislatore configurerebbe una presunzione juris et de iure della sussistenza del periculum come sarebbe confermato anche dall'esistenza di sanzioni penali a presidio dei diritti morali d’autore. Non era dato però sottrarsi alla seguente alternativa: o il ricorrente aziona in questa sede la tutela cautelare residuale prevista dagli arti. 700 e 669 bis e segg. c.p.c. (ed allora egli è sicuramente gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza di un pericolo di danno grave ed irreparabile nel tempo necessario a far valere il proprio diritto in via ordinaria); ovvero egli esperisce il rimedio ex art. 161 della legge sul diritto d'autore. Ma in quest'ultimo caso, e ferma restando l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità per la estraneità alle domande avanzate nel giudizio di merito, egli non può caricare il rimedio da ultimo citato di funzioni che gli sono del tutto estranee. Secondo la resistente, è infatti orientamento largamente maggioritario in dottrina e in giurisprudenza che "l’accertamento, la descrizione e la perizia di ciò che si ritenga costituire violazione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera intellettuale, in quanto diretti ad assicurare e conservare la prova, rientrino tra gli strumenti di istruzione preventiva disciplinati dagli artt. 692 ss. c.p.c.", ma non si vede davvero che cosa possa avere a che fare la modifica. della sola home page copertina con l'esigenza di assicurare e conservare la prova ed in relazione a quale giudizio. All'evidenza, un'esigenza di conservazione della prova non si poneva neppure con riferimento al giudizio a cognizione piena già pendente tra le stesse parti, non potendo certamente la modifica dell'home page acquisire rilevanza nella risoluzione delle questioni ivi trattate. Non cambiavano i termini del discorso le considerazioni che controparte svolgeva, lamentando che "la rimozione di tale indicazione conferma "... la sensazione che la convenuta intenda negare il ruolo del ricorrente nella creazione della testata ... tale comportamento risulta particolarmente allarmante, in quanto la RAI dimostra la volontà di cancellare persino gli indizi del ruolo rivestito dal ricorrente. Infatti, ed anche a voler prescindere dall'erroneità del richiamo all'istituto del sequestro giudiziario (che, ancora una volta, se applicabile, porrebbe fuori quadro l'invocata tutela cautelare residuale ex art. 700 c.p.c.), la Società resistente ha potuto agevolmente dimostrare già documentalmente che nulla è cambiato, a seguito del restyling della home page ( a sua volta dovuto alla immissione in rete anche dei servizi dei telegiornali regionali) quanto all'evidenziazione dei nome dei Bruno accanto all'indicazione "progetto editoriale", tale indicazione compare infatti alla pagina "il nostro progetto" . Pertanto il timore - paventato dal ricorrente - che siano dispersi e/o deteriorati mezzi di prova funzionali alla dimostrazione dei suoi diritti nell'altro procedimento pendente tra le parti risultava palesemente privo di riscontro, oltre che comunque irrilevante, per confortare l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c.. Del resto la RAI aveva provveduto a registrare presso la SIAE, quale autore dell'opera. Il sig. Giuseppe Bruno, così risultando all'evidenza inconfigurabile ogni profilo di pericolo (e tanto più di un pericolo di danno grave ed irreparabile) dei "diritti morali" di quest'ultimo.

Sul fumus boni juris, la disposizione di cui all'art. 20 L. n. 633/41, invocata dal ricorrente quale referente normativo della sua prospettazione, attribuisce al titolare del diritto d'autore la pretesa a "rivendicare la paternità dell'opera e (ad) opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione" . Sennonché si doveva escludere, in primo luogo, la possibilità di qualificare come un’"opera dell'ingegno" una modalità, sia pure peculiare ed originale, di trasmissione e/o ricezione di dati e notizie: secondo quella che è, in sostanza, la natura di "Mondo Italia" , attraverso il quale vengono veicolate in rete Internet notizie, informazioni, elaborazioni giornalistiche già predisposte dal singoli TGR. Ma anche a voler ammettere - a puro fine di completezza dell'esposizione – che "Mondo Italia" integri in effetti un'opera dell'ingegno si tratterebbe a tutto concedere (ed alla luce della descrizione della sua realizzazione risultante anche dal documenti inn atti) di un'opera collettiva, della quale (ai sensi dell'art. 7 della L. n. 633/41 ) è da considerare autore chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. Nel caso di specie, e nell'ambito del lavoro giornalistico. la figura professionale alla quale compete tale ruolo è il direttore di testata (cfr. anche L. 3.2.63, n. 69), non certamente quella del capo-servizio o anche del vice-capo redattore (per stare alla qualifica incongruamente rivendicata nel giudizio di merito). In ogni caso. e pure volendo prescindere dalle considerazioni che precedono, il ricorrente non potrebbe lamentare alcuna violazione del suo (peraltro inesistente) diritto di "paternità" dell'opera e tanto meno alcuna deformazione, mutilazione od altra modificazione, suscettibili di arrecare pregiudizio al suo onore ed alla sua reputazione. Si era dedotto, e risultava documentalmente. che il ruolo del Bruno nell'originario "lancio" della proposta di utilizzazione della rete Internet per la diffusione di notizie di attualità, di costume, ecc., elaborate dalle diverse sedi regionali, era sempre stato riconosciuto - e lo era tuttora - attraverso l'indicazione dei suo nome accanto alla formula editoriale": e ciò pur non essendo mai stato in effetti utilizzato, a causa della sua obsolescenza, il "numero zero", al quale il ricorrente aveva in particolare collaborato. Né poteva certamente integrare gli estremi di un attentato (grave o lieve) al "diritto morale d'autore" del ricorrente la circostanza che il suo nome, con l’indicazione del relativo ruolo, siano inseriti alla pagina "il nostro progetto" del sito e ciò tanto più in relazione al fatto che la configurazione della home page è stata soltanto il frutto dell'arricchimento dell'offerta realizzata attraverso il sito ed ha interessato anche i nomi di collaboratori/autori dei programma quanto meno altrettanto importanti dello stesso ricorrente (dall'autore delle ricerche e documentazione, Lucianer, al responsabile del coordinamento operativo, Di Giuseppe, allo stesso creatore-tecnico" del sito, Agamennone. In ogni caso, la semplice modifica della home page-copertina non potrebbe mai costituire un ipotesi di mutilazione od altra modificazione dell'opera e men che meno tale da arrecare pregiudizio all'onore ed alla reputazione del preteso autore: del resto, lo stesso ricorrente - senza timore evidentemente di contraddirsi - affermava che, a suo avviso, il recente arricchimento dell'offerta del sito sarebbe in linea con lo spirito originario dei suo progetto. E tale assunto, a prescindere da ogni indagine circa la sua fondatezza palesemente priva di rilievo in questa sede, dimostra che in effetti il Bruno non avverte alcuna lesione dei beni della sua personalità a seguito della modifica stessa. Anche il riferimento al diritto all'immagine del ricorrente risultava palesemente incongruo, anche a voler attribuire a tale termine un significato traslato, e che prescinda dalla riproduzione delle sembianze della persona, le deduzioni che precedono consentono di dimostrare che anche l'interesse del Bruno (di fatto, più che giuridicamente rilevante) ad un'adeguata "visibilità" non è stato, nel caso di specie, assolutamente intaccato. Chiedeva pertanto di dichiarare inammissibile il ricorso e, in ogni caso, di rigettare le domande avversarie, con vittoria di spese.

Assunte sommarie informazioni, il Pretore, con ordinanza depositata il 28.4.1998, respingeva la domanda cautelare.

III - Avverso tale provvedimento, il Bruno proponeva reclamo deducendo :

  1. che il Pretore aveva rigettato la sua istanza sul presupposto che l'opera in questione non avrebbe "carattere creativo" e in ragione delle risultanze processuali in merito alla paternità dell'idea, ma che tali conclusioni contrastavano con le risultanze dell'istruzione probatoria sia nel giudizio a cognizione piena, sia in quello cautelare;
  1. che le prove acquisite avevano altresì confermato la lesione del proprio diritto morale d'autore. Ribadiva quindi le proprie precedenti argomentazioni osservando in aggiunta che la circostanza che la RAI, ben due mesi dopo aver eliminato il nome del ricorrente dalla home page e soli quattro giorni dopo la notifica del ricorso ex art. 700 c.p,c., provvedeva a reinserire detto nome, sia pure in una pagina interna del sito, confermava la fondatezza delle pretese dell'attore. Instava quindi per la revoca dell'ordinanza di rigetto impugnata e per l'emissione dei provvedimenti cautelari gradatamente richiesti con il favore delle spese.

Resisteva la società reclamata rilevando in via pregiudiziale che era da verificare se il reclamo fosse stato ritualmente depositato entro il termine di legge, che scadeva il 16.5.1998. poiché sull'ultirna pagina del reclamo stesso figurava apposto un timbro con la dicitura: "pervenuto in cancelleria sez. Lavoro 21 maggio 1998" . Sempre in via pregiudiziale e, occorrendo sotto la forma del reclamo incidentale, la resistente censurava la decisione del Pretore che aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso di urgenza, per la diversità delle richieste formulate a suo mezzo nel confronti di quelle dedotte con il ricorso ex art. 414 c.p.c.. Sosteneva invece l’incensurabilità nel merito dell'ordinanza pretorile comunque reiterando ed approfondendo le precedenti difese. Concludeva quindi di conseguenza.

IV - Quanto alla questione di tempestività del reclamo sollevata dalla RAI, si osserva in punto di fatto che il timbro di cui parla la reclamata si riferisce in effetti al momento in cui il fascicolo relativo al reclamo è alla fine "pervenuto" presso la Cancelleria della Sezione del Lavoro del Tribunale (in data 21.5.1988), sennonché dai due timbri per "depositato" apposti, rispettivamente sulla nota di iscrizione a ruolo e sulla prima facciata del reclamo si desume anche con certezza che questo è stato proposto in Tribunale in data 16.5.1998, tanto che il Presidente del Tribunale con proprio decreto in data 20.5.1998 ha assegnalo l'affare a questa Sezione del Lavoro ed il Presidente di questa Sezione con altro decreto, emesso lo stesso giorno del "pervenuto" nella Cancelleria della medesima Sezione, ha fissato l'udienza di trattazione del reclamo.

Orbene, a parte la considerazione che. secondo l'orientarnento che questo Collegio preferisce, il termine perentorio di dieci giorni per proporre reclamo contro i provvedimenti cautelari di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c. (richiamato dall'art. 669 terdecies, comma 1, stesso codice), decorre soltanto dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di provvedimento reso nei confronti di più parti (come ritenuto dalla migliore dottrina, cfr. anche all'art. 739, comma 2, cit. Sez. Un., 29.4.1997, n. 3670), e non dalla comunicazione della stessa ordinanza a cura della cancelleria, vi è che nel caso di specie, anche facendo riferimento alla data della comunicazione del provvedimento pretorile al Bruno (in data 6.5.1998), il reclamo – per quanto testè osservato – è stato tempestivamente proposto in data 16.5.1998 (essendo ovvio che debba farsi riferimento a tal fine appunto al momento in cui il ricorso è stato depositato in Tribunale, e non al momento successivo, in cui, a seguito degli adempimenti e passaggi burocratici previsti, il fascicolo relativo è pervenuto alla Sezione competente).

V - L'eccezione di inammissibilità delle istanze cautelari, proposta dalla RAI anche in questa sede, involge invece aspetti senz'altro più delicati e complessi (detto per incidens, comunque, non pare al Tribunale che detta eccezione debba, o possa, formare oggetto di reclamo incidentale, atteso che l'art. 669 sexies c.p.c. pone in sostanza sullo stesso piano il rigetto per motivi di rito e quello per ragioni di merito, sicché la parte che intenda resistere ad un reclamo avverso quello che detta disposizione chiama "provvedimento negativo", e cioè un provvedimento rispetto a quella parte comunque favorevole, resta insensibile a motivi e "formula" della reiezione, mentre così può non essere nelle impugnazioni vere e proprie; cfr., ad es., Cass.19.4.1997 n. 3382).

Ebbene, vale ricordare che il Pretore ritenne di superare tale eccezione, richiamando in primo luogo il principio affermato da Cass. 17.11.1994, n. 9740, in relazione al previgente art. 701 c.p.c., secondo cui: "Ai fini della competenza all'adozione di un provvedimento di urgenza in presenza di una causa pendente per il merito, ex art. 701 c.p.c., è necessario che sussista un rapporto di inerenza attuale tra la domanda di provvedimento di urgenza e la lite in corso, nel senso che tale lite comprenda nel suo oggetto l'accertamento del diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento ex art. 700 c.p.c..

Osserva allora il Collegio che detto principio sembra avere in realtà una valenza soprattutto negativa, nel senso che, quando difetta un rapporto di inerenza nei termini suddetti, la domanda cautelare esula senz'altro dalla cognizione del giudice già adito. E che il principio abbia soprattutto tale portata appare comprovato anche da una superficiale disamina dei casi in cui esso è stato affermato, casi in cui era davvero patente l'estraneità delle pretese cautelari introdotte in corso di causa rispetto all'oggetto della plena cognitio (cfr., oltre alla decisione sopra citata, Cass., 5.3. 1987, n. 2339; id., 15.7.1987, n. 6193; Pret. Chieti, 30.3.1988, Bassino versus Picciani).

Non dubita, quindi, questo Tribunale che il rapporto di inerenza attuale tra la domanda cautelare d'urgenza e l'oggetto della controversia già in corso non possa essere generico ma "qualificato", non essendo detto rapporto che un riflesso del carattere della strumentalità (c.d. ipotetica) della tutela cautelare, nel senso che, secondo una delle più comuni formulazioni, i provvedimenti cautelari anche atipici sono rivolti ad evitare che la futura pronuncia di merito del giudice possa essere pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla, con danno talvolta irreparabile per colui che, al termine del processo ordinario risulterà vittorioso, ed esauriscono perciò la loro funzione con la decisione emessa nel giudizio di merito, i cui effetti tendono provvisoriamente ad assicurare.

Va peraltro evidenziato che la disciplina positiva, non solo non prevede una conferma o una convalida del provvedimento cautelare nella decisione finale (convalida ora eliminata anche per i sequestri, con l'entrata in vigore della disciplina uniforme dei procedimenti cautelari), ma neanche impone che il contenuto dei provvedimenti interinali debba fedelmente rispecchiare, in tutto o in parte, il contenuto della futura pronunzia di merito sibbene che debba soltanto garantirne l'effettività "re adhuc integra". Ovviamente rimane fermo comunque che la misura cautelare dovrà produrre utilità serventi e quindi omogenee (e non esorbitanti) rispetto a quelle che la sentenza potrà procurare.

E ciò è tanto più evidente nell'ipotesi di uso dello strumento cautelare in funzione di pronunzie di mero accertamento (sul quale uso non pare che allo stato persistano ormai soverchie perplessità, secondo la prevalente giurisprudenza e la più autorevole dottrina). In tale campo, infatti, la misura cautelare non avrà certo lo stesso contenuto della sentenza di mero accertamento in vista della quale è emessa, né potrà attribuire alla parte quella definitiva certezza dei rapporto giuridico ottenibile solo con quest'ultima, ma consisterà per lo più in ordini di vario tipo (di tenere determinati comportamenti ovvero di vietarli), idonei comunque a salvaguardare provvisoriamente, sebbene in termini di mera verosimiglianza, l'effetto dichiarativo che s'intende finalmente conseguire.

Ed appunto in tale ambito di tutela cautelare rientra la fattispecie in esame.

Preliminarmente deve essere ora rimarcato che l'attore, per quanto qui rileva, a mezzo della conclusione sub 2) del ricorso introduttivo del giudizio di merito, aveva chiesto, anche se in via subordinata, di " accertare e dichiarare che l'opera "Mondo Italia On line" creata dal ricorrente rientra nella fattispecie di cui' agli artt. 118 e 119 della L. 22 Aprile 1941 n. 633); di conseguenza, condannare la RAI ... al pagamento dei compenso ex art. 130 della medesima legge ...". Ebbene per questa Corte non è seriamente discutibile che tale articolata conclusione contenga in primo luogo una richiesta di una pronunzia di accertamento distinta ed autonoma da quella di condanna pecuniaria che la segue (anche se poi quest'ultima richiesta presuppone l'accertamento richiesto con la prima). L'attore, cioè, non ha semplicemente addotto di dover essere riconosciuto "incidentalmente", quale autore di un'opera dell`ingegno al solo scopo di ottenere poi una condanna pecuniaria, bensì ha chiesto espressamente ed innanzitutto al Giudice di accertare il suo diritto morale di autore su quell'opera, con una distinta statuizione; il che, peraltro, alla luce del complessivo tenore dei testo del ricorso è dei tutto comprensibile, ove si pensi che l'istante fin dall'inizio aveva lamentato in sintesi, non solo la mancanza di riconoscimento, da parte della RAI, di vantaggi economici e/o di carriera (pur asseritamente prospettatigli) per l'opera da lui creata e per l'attività lavorativa in relazione ad essa svolta, ma anche di essere stato ad un certo punto "dimenticato" e poi estromesso definitivamente dal progetto editoriale Internet (cfr. in particolare pag. 5 del ricorso introduttivo).

Dunque, con il ricorso cautelare ora in riesame l’attore lamenta dei fatti, sopravvenuti sì in corso di giudizio di merito, ma che egli assume essere stati posti in essere in violazione del suo diritto alla paternità intellettuale dell'opera in questione, cioè in spregio proprio dei diritto che egli nell'edictio actionis aveva prioritariamente chiesto di "accertare e dichiarare", con efficacia di giudicato (è fuor di dubbio, infatti, che l'attore, nel far espressamente riferimento nel corpo e nelle conclusioni dell'atto introduttivo alle norme sul diritto d'autore, abbia invocato, sia pure gradatamente, una protezione in base al c.d. copyright).

In tale prospettiva quindi - pur non essendo state (finora) rassegnate nel giudizio di merito conclusioni specifiche richiedenti l'emissione di talune delle particolari statuizioni di merito di cui agli artt. 169 e 170 L.a. (distruzione, aggiunta, soppressione, ripristino rispetto all'opera su cui viene vantato il diritto morale d'autore) - le misure cautelari gradatamente richieste appaiono inerenti e strumentali all'affermazione del diritto di rivendicare la paternità dell'opera (cfr. art. 20 L. a.), essendo senz'altro utili ad evitare che, durante il tempo occorrente per far valere tale diritto in sede ordinaria, quel diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

E' fuor di dubbio, infatti, che le condotte denunciate appaiono obiettivamente idonee, non tanto, e non solo a pregiudicare l'integrità dell'opera in sé stessa (sotto un limitato profilo, e cioè quello del suo "titolo"), ma soprattutto a mettere seriamente in forse la riconducibilità dell'opera al suo autore, per tal modo facendo paventare che una futura pronunzia di accertamento dei diritto di paternità su di essa possa essere svuotata di concreta effettività.

In altri termini poiché anche l'imperativa certezza di una sentenza (in parte qua, nel caso in disamina) meramente dichiarativa, pur avendo una portata coercitiva modesta, ha comunque un'indubbia utilità pratica (in particolare anche per gli effetti "monitori", de futuro, nei confronti di chi si era arrogato, aveva violato, o posto, altrimenti, in discussione, il diritto indiscutibilmente affermato con tale tipo di sentenza), siffatta utilità può essere irrimediabilmente compromessa in corso di giudizio dagli attentati al diritto che si chiede di accertare, verificatisi anche successivamente alla proposizione dell'azione.

Riguardando allora la fattispecie appunto sotto il profilo del periculum in mora, nel nostro caso il rischio concreto è che l'accoglimento della domanda di accertamento della paternità dell'opera in capo all'attore giunga quando ormai l'opera stessa sia di fatto non più riconoscibile come parto dell’ingegno del suo autore e gli sia stata resa dei tutto estranea (ed in tali sensi appare soprattutto orientata l'esigenza di cautela manifestata dall'attore, anche se nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e poi nel reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. si insiste pure per una inappropriata applicazione del provvedimento atipico d'urgenza in funzione di salvaguardia del proprio "diritto alla prova" nel giudizio di merito, mentre è pacifico che, in subjecta materia, a tale scopo l'art. 161 L. a. prevede gli strumenti cautelari tipici della "descrizione", dell’"accertamento" e della "perizia" , secondo la communis opinio rientranti tra i provvedimenti d'istruzione preventiva, in quanto volti appunto a conservare ed assicurare la prova; tuttavia tale impostazione aggiuntiva della pretesa cautelare attorea, ancorché giuridicamente difettosa, conferma come si intenda interinalmente veder assicurati gli effetti del futuro accertamento del proprio diritto morale di autore).

VI - Ritiene poi il Collegio che non possano sussistere dubbi di sorta sul fatto che l'opera in questione sia tutelabile in base alla disciplina sul diritto d'autore.

Deve essere premesso che lo stesso attore fin dall'inizio della fase cautelare ha senz'altro abbandonato la prospettazione, originariamente principale, di una protezione brevettuale della sua creazione.- ed appare quindi superfluo tornare sul punto. essendo, peraltro, a riguardo del tutto condivisibili le osservazioni del primo Giudice, giustamente sintetiche sul punto (dal momento che palesemente difettano del tutto nell'opera in questione i connotati dell'invenzione brevettabile).

Piuttosto, sul fronte della tutela quale opera dell'ingegno, vanno subito esaminati alcuni aspetti, messi definitivamente in piena luce a seguito dell'acquisizione del fascicolo della causa di merito pendente inter partes (acquisizione disposta dal Tribunale giusta apposita ordinanza, essendo stato in un primo momento trasmesso dalla Pretura solo il fascicolo della fase cautelare).

In primo luogo il Dott. Pier Lombardo Vigorelli, nella qualità di Direttore della TGR (Testata Giornalistica Regionale) della RAI provvide a depositare presso la SIAE come "inedita" l'opera con il titolo "TGR/Mondo Italia", di cui veniva indicato come autore (nell'apposito spazio del modulo per il deposito delle opere inedite), Bruno Giuseppe, giornalista della Redazione Regionale di Bari della RAI;

la SIAE, come risulta dall'apposito attestato, accettò il deposito al sensi dell'art. 75 lett. b) del Regolamento della SIAE ed alle condizioni previste per l'espletamento del servizio, con decorrenza dal 30.11.1995 e scadenza al 29.11.2000.

Orbene è noto che, al sensi dell'art. 103, comma 5, L. a., la registrazione delle opere pubblicate (ad eccezione dei programmi per elaboratore) presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fa fede, sino a prova contraria, non solo dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione, in quanto anche gli autori e produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori e produttori delle opere che sono loro attribuite; laddove - come non ha mancato di rilevare il Pretore - il mero deposito presso la SIAE di' opere non pubblicate non comporta alcuna valutazione circa l'esistenza dei requisiti di tutelabilità al sensi della legge sulla protezione dei diritto di autore, né implica alcun riconoscimento a tale riguardo, il che viene ricordato nel punto C) dei modulo SIAE per il deposito per le opere inedite.

Tuttavia tale deposito, ancorché non consegua neppure gli effetti di cui all'art. 103, comma -5, cit., non è nella specie ininfluente. In primo luogo comprova che la RAI, poco dopo che l'opera si esteriorizzò nel c.d. "numero zero" (nel giugno 1995), prese l'iniziativa di depositarla presso la SIAE, allo scopo, evidentemente, di evitare in primo luogo plagi (tale è infatti la finalità del servizio di deposito opere inedite apprestato dalla SIAE, in quanto si tratta di opere maggiormente esposte appunto all'offesa del plagio; cfr. ancora modulo suddetto), ma indicando soltanto un proprio dipendente quale autore dell'opera stessa.

Ancor prima (in data 27.7.1995) la stessa RAI, per il tramite di società appositamente incaricata (non certo gratuitamente), aveva provveduto a depositare. presso l'Ufficio Brevetti e Marchi, il marchio "Mondo Italia", il che riprova l'interesse della RAI a veder subito garantita anche la denominazione caratterizzante un'opera che di lì a poco, dalla medesima odierna resistente, veniva espressamente riconosciuta come parlo dell'ingegno del (solo) Bruno.

D'altra parte, in realtà la RAI, nel costituirsi nel giudizio di merito non aveva avuto difficoltà ad ammettere : che "Già nel numero zero di "Mondo Italia" è stata riconosciuta la paternità del progetto, mentre ne risultava responsabile editoriale e tecnico il dott. Guida; che lo stesso Bruno "Presso la SIAE è stato appunto registrato, quale autore dell'opera" , che successivamente "il Bruno è comunque menzionato come "autore" del progetto quotidianamente, nella copertina della trasmissione", e che si poteva parlare di "un "programma" informativo, indubbiamente sui generis, peculiare e "specifico" ,pur poi temperando In parte tutti tali riconoscimenti, con il contestare in particolare "... che Il programma mandato in onda su Internet conservi tutte le caratteristiche studiate dal ricorrente e presenti nell'elaborazione dei numero zero, essendosi al contrario arricchito ed articolato In maniera significativa ed in presenza dei contributi di altri soggetti.

Passando quindi alle risultanze delle prove orali, la deposizione del Vigorelli è stata valutata dal Pretore in senso sfavorevole al ricorrente, siccome in essa si fa cenno ad un "in put" del Guida (e non del Bruno) riguardo ad un sito Internet della RAI, di tal che sussisterebbero elementi contraddittori in merito alla paternità dell'idea. Osserva , però, il Collegio che la testimonianza del Vigorelli ha un peso assai limitato, tenendo conto che su diversi punti quel teste ha dichiarato di non ricordare o di non ricordare precisamente, facendo peraltro presente di aver seguito poco quella "pratica` (cioè quella relativa al progetto del Bruno).

Questo punto offre comunque il destro per chiarire definitivamente che non ha il benché minimo rilievo il fatto che l'idea di utilizzare il sistema Internet per una testata giornalistica televisiva non sarebbe stata particolarmente originale, come reputa la RAI, nel senso che tanto di per sé -ove mai rispondente a verità - non potrebbe portare ad escludere il carattere creativo dell'opera di cui si discute.

A parte la considerazione che sarebbe da verificare rigorosamente se agli inizi del 1995 (e cioè all'epoca in cui pacificamente risale la prima presentazione del progetto editoriale Ideato dal Bruno) non fosse ancora abbastanza "pionieristica" almeno per l'Italia, l'idea di introdurre nel sistema Internet una testata giornalistica radiotelevisiva (e non, come suol dirsi, della carta stampata), dal momento che al riguardo le emergenze istruttorie non sono univoche - , qui non si tratta affatto di valutare (soltanto) l'originalità e la patemità della "trovata" di comparire nella rete Internet, che potrebbe essere solo "il modo o la forma di espressione dell'opera dell'ingegno (cfr. art. 1 L a.).

Anche il Vigorelli comunque ha dichiarato che la registrazione presso la SIAE del "numero zero" gli fu proposta come "atto dovuto" (sic! ) da parte di tale Dott, Parenti, direttore dei supporto amministrativo; e che l'impaginazione e le ipotesi riportate in nota del "numero zero" risalgono effettivamente alla ideazione del Bruno, ma anche del Lucianer e del Savonarola, sotto la supervisione dei Vicedirettore Guida. Sennonché il teste Gorgoni, giornalista della sede regionale RAI, oltre a confermare che il Bruno, intuite subito le potenzialità del sistema Internet aveva per tempo cominciato a studiare un progetto di testata da inserire In quella rete, affermava chiaramente che la elaborazione e la impaginazione del "numero zero" furono opera del Bruno, compresa la parte grafica editoriale che normalmente non veniva chiesta al giornalista; aggiungeva che il Bruno lavorava con la supervisione del Guida , il quale però non ne sapeva molto di Internet sotto il profilo tecnico( lo stesso Guida, infatti, sentito a sua volta come teste, faceva spontaneamente presente di non essere assolutamente a conoscenza del settore informatico); il Gorgoni inoltre dava per "scontato che il Bruno utilizzasse e lavorasse a casa sua con i propri strumenti per far avanzare il progetto; in RAI a Bari non c'erano gli strumenti adatti.".

Anche il teste Nigro, capo-redattore della sede regionale della RAI, confermava che il numero zero fu ideato dal Bruno, precisando di aver "proposto la promozione del Bruno, dal momento che lui aveva progettato Mondo Italia, anzi posso dire di essermi meravigliato molto quando ho visto che la paternità dei progetto è stata in un certo senso attribuita ad altre persone".

Particolarmente significativa appare la testimonianza dei Guida, all'epoca dei fatti dipendente della RAI, con delega per la terza edizione del TGR. Questo teste infatti rivendicava a sé l'idea (generica) di mandare i notiziari regionali su Internet (ma già dovrebbe essere abbastanza chiaro che il progetto poi elaborato dal Bruno non si risolvesse solo in questo); esposta tale idea nel marzo dei 1995 al Vigorelli, quest'ultimo circa un mese dopo gli indicò il Bruno come persona che aveva particolari attitudini per l'informatica (diversamente dal Guida, come già detto). Discussa quindi l'idea con il Bruno appositamente convocato a Roma per un colloquio durato solo circa ... un quarto d'ora. il Bruno - sempre secondo questo teste - si occupò di una serie di approfondimenti tecnici, quali l'utilizzazione del sistema realaudio, tipo e quantità di computers, server da utilizzare, il che fu oggetto di una successiva riunione con la struttura tecnica della RAI, presente l'Ing. Morello ed altri che manifestarono estremo interesse ed approvarono il progetto, chiedendo di tradurre il progetto stesso in un "numero zero" cartaceo. Ciò fu poi approntato dal Bruno nell'arco di una quindicina di giorni a casa sua e con mezzi propri; precisava in proposi . to il teste che l'impaginazione e le note del numero zero furono elaborate dal Bruno; in precedenza era stata approntata una bozza del progetto, approvata dal Direttore Responsabile e dallo stesso Guida, bozza che conteneva degli arricchimenti dei contenuti inizialmente concordati, anche se non tutti potevano essere inizialmente realizzati (per esempio, le rubriche). Infine il Guida riferiva che all’inizio la "trasmissione" Mondo Italia rispecchiava il "numero zero" elaborato dal Bruno e che successivamente si cominciò ad inserire qualche curiosità attraverso un contributo originale della "redazione", ed Inoltre che nel progetto in questione il Bruno rivestiva una posizione di "line", nel senso che elaborava idee, ha elaborato un progetto, ha chiesto alle sedi gli elementi ed il materiale necessario, così coordinando il lavoro di altre persone (inoltre nella nota del Guida in data 25.5.1995, indirizzata a Raffaele Nigro, si legge : "il progetto Internet di Pino Bruno ha trovato - come era prevedibile - un grande successo, al punto che l'elefantiaca burocrazia RAI in tempi eccezionalmente brevi ha deciso di soddisfare le nostre richieste. Venerdì 2 Giugno abbiamo a Roma un appuntamento con lo staff tecnico presieduto dall'ing. Morello, con gli amministrativi e con il personale, per mettere a punto tutti i dettagli dell'operazione. Ti prego quindi di far venire a Roma Pino entro le dieci di venerdì due giugno".

Quanto poi alla testimonianza del Savonarola, capo-redattore della RAI, va subito rimarcato che i suoi ricordi partono dal 15.5,1996, e quindi da un momento di parecchio successivo alla prima esteriorizzazione dell'opera con il "numero zero". Dichiarava comunque questo teste: "...avevo delle perplessità nel confronti di un sito, prevalentemente testuale, decisamente superato dalle opportunità multimediali che lo strumento offriva. Perciò io proposi alla Direzione, ma di ciò ne parlammo anche con il Bruno e il Guida, un taglio più multimediale, puntando in particolare sulla trasmissione contemporanea, sin dall'inizio, di tutti i radiogiornali regionali. Di questo progetto particolare non v'è traccia nel progetto del Bruno, solo in un verbale di una riunione che adesso non so meglio specificare, emerse il riferimento alla possibilità di mandare in rete solo alcuni notiziari delle regioni a statuto speciale, così almeno lessi a suo tempo. Posso dire che anche d'intesa con il Bruno il mio obiettivo è stato quello di raggiungere gli utenti in modo più immediato attraverso uno dei prodotti più istituzionali della testata, cioè il giornale radio, anche per I’ opportunità multimediale che avevamo.

Premesso che il tenore di questa deposizione non sfugge al "sospetto" che il Savonarola voglia rivendicare soprattutto a sé il merito almeno di un aggiornamento sostanziale dei progetto alla vigilia dell'effettiva partenza in rete dello stesso, osserva il Tribunale che in realtà, sia dal testo cartaceo del "numero zero" del c.d. sito, sia dalla precedente bozza ( a firma del solo Bruno), si desume chiaramente che già il progetto iniziale si caratterizzava in senso nettamente multimediale ed ipertestuale, mentre l'ulteriore opportunità, sottolineata dal Guida, di accedere a tutti i radiogiornali regionali - di là del mezzo tecnico che la rese possibile - pare invero al Tribunale una novità piuttosto "debole", vieppiù nello spirito di un sito multimediale, caratterizzantesi, cioè, per la possibilità per l'utente di accedere a scelta e/o contemporaneamente a testi scritti immagini anche a colori ed in movimento, parole, suoni. musica, etc. (non soltanto alla "radio", che costituisce il mezzo di comunicazione di massa, per così dire, più primitivo, perché basato solo sull' "audio").

D'altro canto, il ricorrente non ha mal negato che il progetto fu successivamente aggiornato, fino ad un certo punto peraltro anche con la sua partecipazione ed con il suo consenso, soprattutto, però, sul piano tecnico (come pare comprovato anche dalle note Softlab prodotte dalla resistente, da cui si deduce che lineamenti e contenuti fondamentali del progetto del Bruno rimasero in sostanza confermati), Né l’attore pone comunque in contestazione mutamenti successivi della sua opera, che anzi assume in linea di continuità e di conferma del valore dei suo progetto, le cui potenzialità sono state tardivamente realizzate dalla RAI, sebbene però previa sua totale estromissione dal più recenti sviluppi. Queste modifiche, peraltro tali più rispetto all'iniziale realizzazione pratica del progetto che rispetto ai contenuti ed alle scelte dei progetto ideato dal Bruno, appaiono comunque in linea generale ineluttabili in un campo in cui è sovente rapidissima la c.d. obsolescenza, soprattutto tecnologica, peraltro in un certo senso incentivata dalla concorrenza sul mercato tra i soggetti che offrono prodotti informatici, telematici e multimediali.

In conclusione si deve ritenere che, sotto tale aspetto, anche in seguito, l'opera rimase riconoscibile come quella che il suo autore aveva progettato (come comprovato anche dal fatto negativo ma nondimeno obiettivo, che, a quanto consta, né la RAI, né altri soggetti hanno provveduto ad ulteriori depositi presso la SIAE o presso l'Ufficio Brevetti e Marchi).

VII. - Pertanto, avuto riguardo a quanto finora emerso, l'opera denominata "Mondo Italia" si configura come un peculiare "giornale" telematico, destinato a comparire su un proprio c.d. sito del sistema Internet, caratterizzantesi per la possibilità offerta all'utente di accedere, anche attraverso rimandi c.d. ipertestuali, a prescelti servizi, trasmissioni, e programmi radiofonici e televisivi (della RAI), rubriche notizie, e dati, inerenti a fatti della cronaca, dell'ambiente, della cultura, della scienza, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della storia, del folclore, della politica, dell'economia, della gastronomia, soprattutto nelle regioni e nelle città italiane, ed anche relativi agli italiani nel mondo, nonché per la possibilità offerta all'utente di partecipare ed interagire individualmente con la redazione del "giornale" attraverso un apposito servizio di posta elettronica (a mezzo di c.d. E-Mail), il tutto secondo la "filosofia" di rendere facilmente ricevibili flussi di informazioni di interesse prevalentemente locale e regionale, anche e soprattutto all'estero e dall'estero (come rivelato anche dal "titolo" dell'opera), sfruttando a pieno ed in modo originale le potenzialità della rete suddetta (Internet) e della tecnologia multimediale, e con scelte dei contenuti, impaginazione ed organizzazionedei materiali parimenti originali.

Si è quindi senz'altro in presenza di un'opera intellettuale di carattere creativo, proteggibile in base alla legge sul diritto d'autore, tanto più ove si pensi che la Corte Suprema ha costantemente affermato che a tali fini è sufficiente la sussistenza di un "atto creativo" seppure minimo (ma non pare il nostro caso), suscettibile di estrinsecazione (cfr.. ad es., Cass., 2.12,1993. n. 11953; e in senso analogo già id., 23. 1. 1969. n. 175).

D'altra parte, in un campo che presenta qualche pur labile affinità con quello che ci occupa è stata considerata opera dell'ingegno di carattere creativo la redazione dei progetto unitario artistico - produttivo e dei dialoghi e del copione delle trasmissioni televisive relativi ad uno spettacolo (così Sez. Un., 28.10.1994, n. 8880; a mero titolo esemplificativo per altri casi di protezione accordata in ambito televisivo v. Giud. Istruttore Trib. Monza, 26.5.1994, Casile versus Soc. Rti; Pret. Roma, 20.7.1993, Petrucci versus RAI, Pret. Torino, 8.4.1987, Brancadori versus RAI; di recente poi la nota abbreviazione dei titolo di una rivista giuridica come "domain name" identificativo di una "conferenza in rete" attivata all'interno di un apposito "sito" Internet e avente ad oggetto la discussione di problematiche inerenti alla professione forense è stata ritenuta tutelabile ai sensi dell' art. 100 L. a., sulla protezione dei titolo dell'opera, con ordine in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. volto ad inibire a terzi l'uso di tale abbreviazione; in tal senso Trib. Modena, ord. 23 . 10. 1996, Soc. ed. Foro it. versus Solignani, precedente che appare comunque espressivo della proteggibilità in base alla legge e sul diritto di autore, di opere estrinsecantesi in rete telematica, sul che, in generale, non dovrebbero sussistere dubbi; con il dilagare di Internet, piuttosto, come non è sfuggito anche alla dottrina, si è enormemente acuito il diverso problema di assicurare adeguata tutela ad opere dell'ingegno non originariamente concepite per essere introdotte in rete, problema già da tempo avvertito in altri ordinamenti; cfr., ad es. già U. S. Court of Appeals, 4.9.1986, West Publishing co. Versus Mead Data Central inc.).

Né è seriamente discutibile poi che per quanto già detto, detta opera sia dovuta al Bruno, quale suo unico autore, sul piano progettuale ed intellettuale (che è quello che riceve tutela). Altri fornirono dei c.d. "in put", id est, taluni suggerimenti, peraltro non particolarmente puntuali (svolsero, cioè, un ruolo in qualche modo di generica committenza dell'opera), ovvero contribuirono successivamente alla mera realizzazione pratica e tecnica dell'opera (ma anche da questo punto di vista l'apporto del Bruno è stato senz'altro cospicuo), o a talune modificazioni di essa (concordate e/o consentite dall'autore), oppure ancora ne promossero e controllarono l'aspetto economico - produttivo, trattandosi di opera realizzatasi in ambito RAI, senza che per questo possa parlarsi - a tutto voler concedere, come sostiene la reclamata - di un'opera collettiva; opera collettiva di cui, al sensi dell'art. 7 della L. n. 633/41, sarebbe da considerare autore chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, e cioè nella specie- sempre secondo la reclamata – il direttore della testata (facendo riferimento anche alla L. 3.2.1963, n. 69).

Per tal modo, infatti, si confonde nuovamente l'aspetto creativo in senso stretto dell'opera (che la stessa RAI - di là di quanto già detto - attribuisce al Bruno col riconoscergli significativamente il ruolo di autore del "Porgetto editoriale"), con quello della produzione, della realizzazione, oltre che dei contenuti specifici delle singole "edizioni" del "giornale'' telematico, in cui avevano ed hanno indubbiamente parte gli altri soggetti indicati nel sito (e cioè i responsabili dei Coordinamento editoriale. il Capo redattore, il responsabile di Ricerche e documentazione, il responsabile amministrativo, il responsabile dei Coordinamento operativo, il Webmaster, e, soprattutto, il Direttore). E che il ragionamento della difesa della RAI sia difettoso è rivelato dalla considerazione che, seguendolo, si dovrebbe giungere alla conclusione, non poco assurda, che l'autore dell'opera dovrebbe essere considerato il Direttore Nino Rizzo Nervo, e cioè un soggetto che, a quanto risulta ex actis, non ebbe la benché minima parte nella creazione del progetto "Mondo Italia", ovvero ancora pervenire a quella, addirittura capotica, che l'autore dell'opera sarebbe stato in precedenza (fino a quando in servizio presso la RAI) il Vigorelli, e cioè un soggetto che, per sua stessa ammissione, ebbe a seguire "...poco la ‘pratica’di quel progetto".

VIII, - Passando quindi alle specifiche violazioni denunciate, appare opportuno prendere le mosse proprio dalla c.d. parziale revoca dei comportamento lesivo, sottolineata dall'attore in sede di reclamo (e, cioè, la circostanza che la RAI, ben due mesi dopo aver eliminato il nome del ricorrente dalla home page a solo quattro giorni dopo la notifica del ricorso cautelare, provvedeva a reinserire detto nome sia pure in una pagina interna del "sito"). A tale comportamento deve annettersi, infatti, un duplice significato.

Da una parte, esso costituisce un riconoscimento del "ruolo" a suo tempo svolto dal Bruno nel peculiare progetto editoriale (anche il Savonarola, risentito come informatore, ha riferito che a partire dal 27 febbraio c.a. furono reinseriti nella pagina "il nostro progetto", all'interno del "sito" tutti i nomi delle persone non più coinvolte operativamente nella testata, essenzialmente riferimento "storico"); si tratta quindi di una indiretta ma sicura ulteriore conferma della originaria paternità intellettuale dell'opera in capo al Bruno (indicato nuovamente sempre come ideatore del "progetto editoriale".

Dall'altra, però, si tratta solo di un parziale ed insoddisfacente recesso dal comportamento lesivo, non solo perché il nome del Bruno pacificamente, è stato reinserito in una pagina interna del sito (per la precisione la settima, stando alla successione delle pagine prodotte dalla RAI), in posizione senz'altro meno evidente e per così dire defilata rispetto a quella originaria (un pò come se il nome dello scrittore di un libro comparisse, non sulla copertina e/o nelle prime pagine interne, ma ... nel mezzo dei secondo capitolo; sul punto v. anche infra), ma anche perché detta pagina è intitolata "il nostro progetto", titolo (in precedenza, a quanto consta, non utilizzato) senz'altro fuorviante, in quanto idoneo a nascondere e confondere l'originalità dell'opera intellettuale del Bruno con l'apporto di altri soggetti ivi indicati, quasi che tale progetto fosse stato il risultato di tutte tali persone (come se si trattasse di una sorta di opera collettiva o in comunione), senza contare – come già detto - che la RAI, per bocca dei capo redattore Savonarola, sembra attribuire a tali indicazioni un valore meramente 'storico', una sorta di riconoscimento "alla memoria" .

Va aggiunto poi che nell'ultima (in ordine di tempo) home - page, e cioè la c.d. videata introduttiva, su cui inevitabilmente si accentra maggiormente la fugace attenzione dell'utente in rete (non certo paragonabile alla concentrazione dei lettore dei tradizionali testi c.d. cartacei), persiste l'omissione della denominazione "Mondo Italia" (essendovi contenuto solo il logo del "sito" con la sigla "TGR on line" , oltre a diverse indicazioni), visibile solo a partire dalla seconda videata. E’ palese quindi che tuttora la pagina introduttiva dei "sito" (non a caso chiamata home - page nel gergo Internet, appunto a significare che si tratta della pagina maggiormente caratterizzante il "sito" , che introduce) non contiene più alcuna menzione relativa al suo autore ed al "titolo" che all'opera quest'ultimo aveva dato; né l'attuale configurazione del"sito" è tale da consentire un agevole collegamento tra l'opera denominata "Mondo Italia" ed il suo ideatore, collegamento tanto più necessario in un campo in cui proprio la rapida, ed in parte inevitabile, evoluzione esteriore, ma anche contenutistica, di cui si è già detto, deve, però, consentire di individuare sempre con la massima chiarezza l'autore dell'opera dell'ingegno.

Insomma, mutuando il linguaggio penalistico, si è in presenza di una sorta di limitato ravvedimento operoso da parte della RAI, non certo di una completa desistenza dalla condotta illecita.

La RAI sostiene, però, che fin dalla prima comparsa in rete del "giornale" la "home – page" non conteneva Il nome del ricorrente e la denominazione "Mondo Italia" e che a riguardo varie furono le successive vicende, come pure si' è già riferito in narrativa (cfr. in particolare punti da 6 a 12 delle difese della RAI ).

Tuttavia osserva il Collegio che - a parte che I 'opera Mondo Italia per la prima volta si esteriorizzò già nel suo " numero zero" con quella denominazione e con il nome dell'attore accanto alla locuzione: "Progetto e realizzazione" , indicati fin dalla home - page nonché a prescindere dalla considerazione che almeno talune delle home - page del 1997 (cfr. in particolare home page del 7.5.1997, di cui al documento sub n. 1 della produzione di parte ricorrente, e del 16.7.1997, di cui al documento sub 8 della produzione di parte resistente.) pure contenevano tali indicazioni (per la precisione quella del Bruno come autore del "Progetto editoriale" secondo quando già evidenziato) – l’autore dell'opera dell'ingegno - al sensi dell'art. 20 L. a. - ha sempre diritto di rivendicare la paternità dell'opera e quindi ad opporsi al comportamenti che attentino a tale diritto. Non risulta peraltro che il Bruno abbia espressamente consentito ad essere pretermesso quale autore dell'opera così come da lui denominata, nè che abbia prestato una sicura e definitiva acquiescenza a far "trasmettere" il "giornale" telematico, senza che egli vi fosse prioritariamente ed adeguatamente indicato come ideatore dello stesso.

Pertanto, come l'autore di un libro conserva a sempre il diritto a vedere riportato il proprio nome sulla copertina del libro da lui scritto (arg,. anche ex art. 21 L a. per l'opera anonima o pseudonima), così il Bruno certo non ha perduto il diritto di veder indicato nella c.d. home page il proprio nome unitamente a quello del titolo dell'opera, essendo ininfluente che tali indicazioni per un cento periodo di tempo siano state altrimenti posizionate, poi reinserite in copertina, successivamente in parte eliminate del tutto, e da ultimo di nuovo reinserite, però secondo le modalità e nelle posizioni di cui si è già detto (una serie di cambiamenti contraddittori che non hanno certo fatto chiarezza).

Alla stregua quindi di tutte le superiori considerazioni, essendo de plano da escludere la possibilità di emettere condanne risarcitorie in questa sede (come quella richiesta con la conclusione sub 4) dell'istanza), la cautela richiesta può essere concessa nel termini di cui in dispositivo (in adesione alla conclusione sub 2) del ricorso ex art. 700 c,p.c.).

Nulla va disposto quanto alle spese di fase, trattandosi di provvedimento di accoglimento a seguito di reclamo.

P. T. M.

Visti gli artt. 669 terdecies e 700 c.p.c., revoca l'impugnato provvedimento di rigetto, emesso in data 28.4.1998 dal Pretore di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro; , accoglie, per quanto di ragione, la domanda cautelare proposta da Bruno Giuseppe, con ricorso depositato il 19.2.1998, e, per l'effetto, ordina alla RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di reinserire il nome del ricorrente accanto alla locuzione: "Progetto editoriale", nonché il titolo "Mondo Italia" nella c.d. "home page" (pagina introduttiva) del "giornale" telematico, accessibile su apposito c.d. "sito" Internet, attualmente denominato in detta "home page" solo " TGR on Line".

Nulla per le spese. Si comunichi.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio dell' 11.6.1998.

Il Presidente (Dott. Donato Berloco)

L'Estensore (Dott. Francesco Caso)

 

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