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Giurisprudenza |
Tribunale di Roma - Ordinanza 23 marzo 2003 |
(Juventus-Milan-H3G c. TIM-ANSA)
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Proc.20221/2003 RG
Tribunale di Roma
Sez. IX civile
Il G.D.
Premesso che:
· con ricorso ex art. 700
c.p.c. presentato ante causam in data 12/3/2003, la Juventus F.C. s.p.a. la
Milan A.C. s.p.a. e la H3G s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
p.t. (... omissis...), hanno chiesto (le prime due società sportive, quali titolari
dei diritti di sfruttamento economico sugli eventi agonistici disputati, nel
Campionato di Calcio italiano di Serie A, dalle rispettive squadre ed organizzati
da dette società, diritti peraltro concessi in licenza esclusiva alla H3G, e
quest'ultima società, quale nuovo gestore di telefonia mobile della cosiddetta
"terza generazione", in forza di acquisto della licenza UMTS (Universal Mobile
Telecommunication System), i cui servizi sono commercializzati con il marchio
"3") che venisse inibito alla TIM Telecom Italia Mobile spa la prosecuzione
delle attività di trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, attraverso
la tecnologia GPRS (General Racket Radio Service), UMTS e successive generazioni
ed ogni altra tecnologia, di "dati, fotografie ed immagini relative alle gare (c.d casalinghe, secondo le regole sportive)", disputate dalle squadre delle
due società Milan A.C. spa (di seguito Milan) e Juventus F.C. spa (di seguito
Juventus), nonché dell'attività promozionale e pubblicitaria, avviata dalla
stessa resistente, da fine ottobre 2002, relativamente, in particolare, al nuovo
servizio per gli abbonati (potenziali e attuali) TIM, denominato "Serie A Tim
Live", in tecnologia GPRS, il tutto in vista di un giudizio di merito instaurando
avente ad oggetto l'azione di accertamento della illiceità della condotta posta
in essere dalla resistente, rispetto agli art. 2043 e 2598 c.c., oltre che per
responsabilità contrattuale, nei confronti della sola società Milan, con conferma
del provvedimento cautelare e condanna della stessa TIM al risarcimento dei
danni cagionati con la illecita diffusione delle immagini delle partite;
· in punto di fatto costituito
dell'azione inibitoria cautelare promossa, le ricorrenti hanno dedotto che:
1) la TIM ha avviato, a partire da fine ottobre 2002, una articolata campagna
pubblicitaria nell'ambito della quale veniva offerto un servizio denominato
"Tutto il calcio sul tuo telefonino", contemplante, tra l'altro, la trasmissione,
sui displays dei telefoni cellulari in tecnologia GPRS, di un MMS (Multimedia
Messaging Service) "per ogni goal segnato in campionato", unitamente ad
una cronaca multimediale delle azioni e dei goal di varie squadre italiane,
tra cui quelle del Milan e della Juventus, e veniva pubblicizzato, in particolare,
un servizio (rientrante in una articolato pacchetto di servizi calcio), a titolo
oneroso (al costo di 1 euro a goal), denominato "Serie A TIM Live"
dove, secondo l'assunto delle ricorrenti, "Serie A" indica la disponibilità
di tutte le squadre e "Live" sta per diffusione in diretta", composto da tre
elementi multimediali (forniti a Tim dall'Ansa), un testo descrittivo dell'azione
che ha portato al goal, un file audio, una serie di immagini digitali aggregate
tra loro e con il testo, la cui diffusione ha luogo "circa 20' minuti dopo il
goal"; 2) la diffusione degli MMS è iniziata a novembre 2002 ed ha riguardato
anche partite di calcio disputate dal Milan e dalla Juventus; 3) le due società
ricorrenti Milan e Juventus non hanno ceduto a TIM il diritto di trasmettere,
sulla rete di telefonia mobile, con tecnologia GPRS o UMTS, le immagini degli
eventi sportivi disputati dalle rispettive squadre, avendoli invece concessi
in esclusiva al nuovo gestore H3G, ed hanno pertanto inoltrato a TIM diverse
diffide; 3) dopo un breve periodo di sospensione, la TIM ha tuttavia ripreso
a diffondere, a fine dicembre 2002, le immagini dei goal di varie squadre, tra
cui il Milan e la Juventus, ed a svolgere attività promozionale senza fare alcuna
distinzione tra le squadre di cui TIM ha contrattualmente acquisito il diritto
alla trasmissione su tecnologia GPRS (le società Roma, Lazio, Torino e Inter)
e le altre squadre che hanno conservato o ceduto a terzi, diversi da TIM, tali
diritti, presentandosi sul mercato, secondo l'assunto delle ricorrenti, come
"l'unico operatore di telefonia mobile in grado di offrire un pacchetto di "servizi-calcio"
onnicomprensivo e rivolto senza distinzioni ai tifosi di tutte le squadre del
campionato italiano di massima serie", nell'intento di fidelizzare i propri
clienti e di sminuire, oltretutto, la novità ed appetibilità dei servizi offerti
dal nuovo entrante H3G (il quale ha invece acquistato, oltre i diritti UMTS,
anche i diritti GPRS da alcune squadre di calcio, tra cui Milan e Juventus);
· in punto di diritto e di fumus
boni iuris, le ricorrenti lamentano una responsabilità della resistente TIM,
extracontrattuale, verso tutte e tre le ricorrenti, per illecito concorrenziale,
in violazione dell'art. 2598 nn.2 (appropriazione di pregi) e 3 (uso di mezzi
scorretti, in particolare uso di in veridica pubblicità con messaggi ingannevoli)
c.c., ovvero per illecito aquiliano, secondo l'art 2043 c.c., per indebita turbativa
delle relazioni contrattuali altrui, e contrattuale, nei soli riguardi della
società Milan, per violazione di una clausola, contenuta nel contratto di sponsorizzazione,
stipulato tra Milan e TIM il 4-28/12/2000 (con effetti sino al 30/6/2004), e
nel successivo "Addendum", concluso il ?/5/2001, con quale era pattutito che
"TIM non ha diritto di sfruttare le immagini della squadra del Milan attraverso
mezzi tecnologici di comunicazioni quali.le tecnologie.GPRS, UMTS o successive
generazioni", e contestano che la condotta di TIM possa essere giustificata
come esercizio del diritto di cronaca, non fornendo detto soggetto effettivamente
informazione ma solo sfruttando lo stesso commercialmente (offrendo un servizio
in favore di utenti determinati ed a pagamento) lo spettacolo del calcio, attraverso
la riproduzione quasi contemporaneamente e comunque in un arco di tempo molto
ravvicinato all'evento e durante lo svolgimento delle partite o poco dopo, del
cuore dell'azione sportiva; in punto di periculum, le ricorrenti invocano lo
sviamento di clientela, quanto essenzialmente al nuovo gestore H3G, e l'annacquamento
dei diritti di sfruttamento economico, quanto alle società sportive Milan e
Juventus;
· respinta dal giudice designato
la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte, si è costituita,
all'udienza del 20/3/2003 la resistente TIM spa, in persona del legale rappresentante
p.t. (con gli Avv.ti Prof. Ruffolo, Libonati, Mincato, Banorri, Pappalardo,
Berruti e Rendo), contestando in toto la fondatezza del ricorso cautelare e
chiedendone il rigetto;
· la resistente ha dedotto, in
punto di fatto, che 1) essa ha avviato, negli ultimi anni, vari servizi, ricevibili
sul displays dei telefoni cellulari, connessi al mondo del calcio, diversi tra
loro, alcuni riconducibili alla tecnologia GSM, consistenti in servizi di Short
message (c.s. SMS), brevi messaggi di testo, in servizi Voice, vocali, ed altri
riconducibili alla tecnologia GPRS, servizi di messaggistica multimediale (c.s.
MMS), di tre tipi, "Diretta Stadio", consistente nella trasmissione di figure
disegnate, "Squadre in campo", consistente nella trasmissione di immagini in
sequenza degli eventi sportivi relativi a quattro squadre di serie A (Roma,
Lazio, Inter e Torino), con la quale essa ha stipulato appositi accordi di autorizzazione
alle riprese sul campo di operatori autorizzati, e "Serie A TIM Live"; 2) quest'ultimo
servizio consiste nella trasmissione, con un MMS, di informazioni dei soli goal
segnati, non prima di 25'-30' dalla loro realizzazione, rappresentate da una
fotografia del goal, scattata da fotografi dell'ANSA, cooperativa di editori
che svolge attività di raccolta e distribuzione di ogni informazione giornalistica
o altro servizio connesso all'informazione (in forza di un contratto stipulato
con Ansaweb il 3/2/2003), espressamente autorizzati dalle relative squadre e
posizionati a bordo campo o sugli spalti, con un brevissimo scoramento, e più
precisamente si compone "di frames, quali la copertina, il risultato parziale
della partita, due immagini fisse di diverso contenuto relative al goal realizzato
(una relativa all'azione, una successiva al goal), un primo piano del calciatore
che ha segnato, di repertorio, e un solo commento in formato testo"; 3) le immagini
fornite sono quindi fisse,uno o due fotogrammi, e non in sequenza; 4) la campagna
pubblicitaria avviata, con specifico riferimento a tale servizio "Seria A TIM
Live", non presenta caratteri né di ingannevolezza né di illiceità:
· la resistente, in punto di diritto,
ha quindi dedotto che : 1) le immagini statiche trasmesse su tecnologia GPRS,
in MMS, con il servizio "Serie A TIM Live" non costituiscono rappresentazione
dello "spettacolo agonistico" del calcio ma "mera cronaca giornalistica sportiva
multimediale ridotta all'osso", sulla base del diritto costituzionalmente garantito
dall'art. 21 Cost.; 2) non sussiste rapporto concorrenziale né tra TIM e le
due società sportive ricorrenti (per diversità dei prodotti offerti e perché
le stesse hanno ceduto i diritti di sfruttamento economico degli incontri sportivi
su tecnologia GPRS e UMTS a terzi) né tra
TIM e H3G (essendo quest'ultimo un soggetto ancora non operativo sul mercato
e che opererà in futuro sulla nuova tecnologia UMTS, che TIM non è ancora pronta
a lanciare, tecnologia che consente la diffusione di veri e propri filmati video,
con modalità e caratteristiche del tutto diverse dal servizio "Serie A Tim Live"
attualmente offerto da TIM su tecnologia GPRS); 3) non sussiste inadempimento
contrattuale di TIM rispetto al contratto di sponsorizzazione in essere con
la società Milan; 4) non sussiste il periculum in mora dedotto;
· alla stessa udienza del 20/03/2003,
sono intervenute volontariamente le società Ansa-Agenzia Nazionale Stampa Associata
soc. coop. a. r.l. e Ansaweb, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
p.t. (con gli Avv.ti Prof. Claudio Consolo, Cicconi e Valli), aderendo alla
difesa svolta da TIM e concludendo per il rigetto del ricorso cautelare e/o
perché risulti comunque "assicurato per qualità e quantità l'esercizio del diritto
di cronaca giornalistica, esplicatesi anche per immagini fotografiche, in ordine
all'andamento delle partite di calcio";
· le intervenienti hanno, in particolare,
dedotto che: 1) esse hanno concluso un accordo non esclusivo con TIM, alla fine
di settembre 2002, iniziando a realizzare, nell'ambito della loro attività editoriale
e di cronaca, i servizi MMS diffuse sui telefoni cellulari, aventi ad oggetto
partite del campionato italiano di calcio di serie A, inizialmente distribuiti
in via sperimentale e poi commercializzati al costo di un euro per ogni MMS,
sotto la denominazione "Serie A Tim Live"; 2) in pratica, un fotografo dell'Ansa,
con accesso allo stadio di calcio, perché accreditato dalla Società ospitante
l'incontro agonistico, scatta le fotografie, collegate ad un PC connesso via
rete, fissa o mobile alla rete di Ansa, quale server, che le trasmette ad
Ansaweb,
la quale le organizza in "pacchetti" MMS (formati da testo + immagini + audio)
e li invia, attraverso il server Ansa, via Internet, all'operatore di telefonia
mobile, il quale li trasmette in automatico agli utenti che hanno richiesto
il servizio; 3) Juventus e Milan difettano di legittimazione ad agire, avendo
ceduto in via esclusiva a H3G il diritto di sfruttare le immagini delle partite
di calcio giocate in casa; 4) il servizio offerto da Ansa e Ansaweb tramite
TIM è cronaca giornalistica in formato digitale, in quanto, a differenza degli
MMS realizzabili, in modo efficiente, con la tecnologia UMTS, veri e propri
videoclip o filmati, con immagini, in sequenza tra loro, che riproducono lo
spettacolo della partita, previo acquisto, da parte dell'operatore di telefonia
mobile dei diritti dalle società sportive organizzatrici dell'evento, in relazione
agli MMS realizzati, su tecnologia GPRS, in formato slideshow (che consiste
in una sequenza di fotogrammi scattati in tempi ravvicinati tra loro) e near
live ( quasi in diretta o in differita di qualche minuto), laddove sia limitato
(come avviene, quanto al servizio Serie A Tim Live, dal 7/12/2002) il numero
di fotografie, immagini statiche, trasmesse a non più di una o due
e non in sequenza tra loro, non può parlarsi di riproduzione dello spettacolo
calcistico ma di mera informazione sull'andamento della partita;
· nei termini concessi, sono state
depositate dalle parti ulteriori memorie scritte, unitamente ad ulteriore documentazione,
ed, all'udienza del 25/3/2003, si è proceduto ad ampia discussione orale, con
visualizzazione, oltre di un telefono cellulare con marchio "3", allestante,
secondo l'assunto delle ricorrenti, l'entrata in servizio dei cellulari in tecnologia
UMTS, anche di alcuni MMS relativi ai servizi offerti dalla
Tim, "Serie A Time
Live" e "Squadre in campo", e sono stati depositati ulteriori documenti;
· nelle memorie autorizzate depositate
dalle ricorrenti e dalle due intervenienti, rispettivamente il 22/3/2003 ed
il 24/03/2003, in particolare, le ricorrenti hanno contestato l'ammissibilità
dell'intervento delle due società Ansa e Ansaweb, per carenza di un interesse
giuridico correlato ad un possibile loro pregiudizio in rapporto causale dell'emanando
provvedimento cautelare, mentre dette intervenienti hanno eccepito l'inammissibilità
delle domande cautelari ex adverso avanzate per difetto di competenza funzionale
del Tribunale adito, dovendo ritenersi, ai sensi dell'art 33 L.287/1990 c.d.
Legge "antitrust", competente la Corte d'Appello, essendo contestati comportamenti
di TIM qualificabili come "abusi di posizione dominante, anche con riguardo
alla disciplina dettata dal D.lgs 74/1992 in materia di pubblicità ingannevole,
e pertanto riconducibili nell'ambito dell'art.3 della L.287/1990;
tanto premesso, ritenuto preliminarmente che:
· può ritenersi ammissibile, nell'ambito
del presente procedimento cautelare, l'intervento volontario, ex art.105 c.p.c.,
della società Ansa e Ansaweb, trattandosi di società che, in forza del contratto
in essere con la TIM, distribuiscono il loro prodotto tramite la TIM, apponendo
il logo ANSAWEB sull'ultima schermata del messaggio MMS trasmesso, e che quindi
sono portatrici di un interesse giuridico, e non di mero fatto, a non essere
pregiudicati dal provvedimento cautelare richiesto in danno di TIM (vale a
dire, l'inibitoria all'ulteriore diffusione e trasmissione sui telefoni cellulari
delle immagini delle partite di calcio casalinghe disputate da Milan e Juventus,
i cui diritti di sfruttamento economico sono nella titolarità delle rispettive
società sportive e sono stati ceduti in esclusiva ad H3G);
· non meritano poi di essere condivise
le eccezioni, in rito, sollevate dalle parti intervenienti, e precisamente:
1)l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario adito, per
essere competente la Corte d'Appello ex art.33 L.287/1990, atteso che le istanze
cautelari sono state proposte dalle ricorrenti espressamente invocando la tutela
contemplata, avverso gli illeciti concorrenziali, dall'art.2598 nn. 2 e 3 c.c.,
sotto i due profili della appropriazione di pregi e dell'uso di mezzi scorretti,
e non anche la tutela offerta dalla L.287/1990 ed in particolare dall'art. 3
contemplante il divieto di posizioni dominanti, dirette ad attuare le condotte
descritte dai punti a), b), c) della norma, all'interno del mercato nazionale
o di una sua parte rilevante, per cui non si pone neppure una questione di possibile
coincidenza degli elementi costitutivi dell'illecito antitrust e dell'illecito
concorrenziale e di opzione tra la scelta della cumulabilità dei due rimedi (A.Milano 25/9/1995,
G.A.D.I., 1996, 3434) e quella della prevalenza del rimedio
speciale di cui alla L.287/1990, per il carattere sussidiario dell'azione ex
art.2598 c.c. (T. Roma 31/3/2000, AIDA, 2000,959); 2) l'eccezione di incompetenza
del Tribunale adito, con riguardo al D.lgs. 74/1992, disciplinante la pubblicità
ingannevole (normativa peraltro essenzialmente alla tutela del consumatore),
atteso che la competenza, ivi prevista, riservata, per la tutela amministrativa,
all'Autorità Garante che applica la legge antitrust, lascia sempre salva "la
giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
a norma dell'art.2598 c.c., ai sensi dell'art.7 comma 13 D.lgs. 74/1992, con
conseguente applicabilità da parte del giudice ordinario della medesima legge
ai soli fini di accertare l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario e di
verificare la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale per pubblicità
sleale (T. Roma 25/2/1998, G.I., 1990, 335);
· non merita neppure accoglimento
l'eccezione, sollevata dalla resistente e dalle intervenienti, di carenza di
legittimazione attiva delle ricorrenti società sportive Milan e Juventus, per
avere le stesse ceduto a H3G il diritto di sfruttare le immagini delle partite
casalinghe disputate dalle corrispondenti squadre di calcio, atteso che: 1)
le società sportive sono da tempo qualificate come imprese in quanto esse svolgono,
sopportando i relativi costi ed effettuando investimenti (rispetto ai giocatori
di calcio, alla gestione dello stadio, il luogo chiuso ove viene svolta la partita,
ed al personale), ed assumendo il conseguente rischio d'impresa, attività economiche,
di organizzazione e promozione di manifestazioni agonistiche (le partite), che
si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nella produzione
e nell'offerta di spettacoli o eventi sportivi, suscettibili di sfruttamento
economico (C.C. 2118/1963; C.C. S.U. 174/1971; C.C. 374/1998); 2) i ricavi delle
società sportive discendono essenzialmente da detto sfruttamento economico degli
spettacoli sportivi, consistente nella vendita dei biglietti di ammissione allo
stadio, nella vendita dei diritti radiofonici e televisivi, nelle sponsorizzazioni
tecniche e commerciali e nel merchandising; 3) la titolarità dei diritti economici
connessi alle manifestazioni sportive spetta quindi alla società che giuridicamente
ha la disponibilità del luogo chiuso ove viene svolta la partita e che organizza
l'evento e, nell'ambito del settore del calcio, più precisamente, alla squadra
ospitante; 4) il prodotto di impresa (nella specie, si ripete lo spettacolo
agonistico), in tutte le sue possibili forme di utilizzazione economica, può
essere gestito direttamente dalla società sportiva ovvero, come accade peraltro
in tutte le ipotesi di titolarità di un diritto di privativa su bene immateriale
(si pensi, ad es., ai diritti connessi in materia di opere dell'ingegno), il
relativo esercizio (delle attività di utilizzazione economica) può essere trasferito
meglio concesso, in tutto o in parte, in capo a terzi, in via esclusiva o meno,
in genere per un arco temporale ben definito, attraverso gli strumenti delle
concessioni o licenze (Cons. Stato 17/2/199? n.172, F.Am., 1999, 395); 5) con
la licenza o concessione di una o più facoltà di utilizzazione economica non
passa anche la titolarità del diritto di privativa, in quanto il titolare può
in ogni tempo condizionare l'esercizio da parte del terzo fino al punto di porre
termine a questo, quando non ricorrano le condizioni; 6) nella fattispecie,
le stesse ricorrenti società Milan e Juvnetus hanno permesso in ricorso di avere
concesso in licenza esclusiva a H3G (società assegnataria di una delle cinque
licenze UMTS italiane), nel gennaio 2001, per un periodo di sette anni, il diritto
di effettuare riprese visive e sonore delle partite e di trasmissione sui telefoni
cellulari, di seconda e terza generazione, a mezzo quindi delle tecnologie GPRS
e UMTS, delle immagini delle partite di calcio casalinghe del Campionato di
Serie A, per quello che qui interessa (vedasi, in assenza degli specifici contratti
di licenza, non prodotti, i doc.ti sub 55 e 65 atti-ricorrenti, quest'ultimo
consistente nel Prospetto informativo della società Juventus relativo all'Offerta
Pubblica di vendita e sottoscrizione ed all'ammissione alla quotazione sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana spa, conforme
a quello depositato presso la CONSOB il 5/12/2001); 7) ne deriva che la
titolarità del diritto sul prodotto-spettacolo, bene immateriale, continua a
permanere in capo alle società sportive ricorrenti Milan e Juventus, mentre
è stato trasferito, in capo ad H3G, il solo diritto secondario, di natura patrimoniale,
di uso temporaneo delle immagini dello spettacolo stesso sugli apparecchi di
telefonia mobile; 8) le due società sportive ricorrenti sono pertanto legittimate
ad agire in giudizio a tutela del relativo diritto sullo spettacolo calcistico,
contro l'asserito uso abusivo attuato da TIM (anche perché la condotta di TIM,
di sfruttamento in live o near live delle immagini, sia pure statiche, dei momenti
salienti (i goal) delle partite casalinghe di Mila e Juventus, al di fuori di
una specifica acquisizione contrattuale dei relativi diritti, sul presupposto
dell'invocata sussistenza di un diritto di cronaca, potrebbe determinare meccanismi
a catena di "imitazione", anche in settori di sfruttamento diversi, come in
quello della ripresa televisiva da parte delle emittenti televisive, vedasi
lettera 8/3/2003, trasmessa dalla emittente locale Teletutto ad altra società
sportiva, prodotta dai ricorrenti, all'udienza del 25/3/2003);
venendo
all'esame delle specifiche richieste cautelari avanzate dalle tre ricorrenti,
ritenuto che, in ordine al fumus boni iuris dell'altrui illecito concorrenziale
lamento, consistente nell'uso, da parte della resistente TIM, di mezzi contrari
alla correttezza professionale, ex art.2598nn. 2e 3 c.c., sotto il profilo della
pubblicità ingannevole o meglio sleale, non appare sufficientemente dimostrato,
nei limiti della suddeta cognizione sommaria, l'illecito in questione, in quanto:
1) pur nella distinzione necessaria tra pubblicità ingannevole, disciplinata
dal D.lgs. 74/1992, illecito lesivo dell'interesse dei consumatori, e pubblicità
sleale ex art.2598 nn.2 (appropriazione di pregi inesistenti o presentazione
del proprio prodotto in modo recettivo) e 3 (uso di mezzi non conformi alla
correttezza professionale) c.c. (C.C. 2020/1982, GADI, 1982, 1585), illecito
lesivo dell'interesse del concorrente, il carattere ingannevole di un messaggio
pubblicitario, sia nel suo profilo informativo sia in quello persuasivo, che
si invochi integrare gli estremi di una condotta di concorrenza sleale ai sensi
dell'art. 2598 nn.2 e 3 c.c, deve essere individuato alla stregua dei parametri
e dei criteri fissati dal D.lgs. 74/1992, con l'ulteriore conseguenza che la
mancanza dell'ingannevolezza preclude ogni ulteriore indagine sulla lesione
reale o potenziale del concorrente (T:Roma 2/2/1999, G.C. 2000, 1189);
2) secondo l'art.2 lett. B) del D.lgs. 74/1992, è ingannevole "qualsiasi
pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore
o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta
o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare
il loro comportamento economico ovvero che per questo motivo leda o possa ledere
un concorrnte";
3) è quindi sufficiente l'idoneità del messaggio in primis ad ingannare il
consumatore ed, in via riflessa, a ledere il concorrente, sotto il profilo dello
sviamento di clientela e dell'immagine aziendale, e l'ingannevolezza può riguardare
il contenuto della pubblicità o la sua modalità di presentazione;
4) nell'espletamento dell'attività di controllo e repressione della pubblicità
ingannevole, l'Autorità Garante ha indubbiamente assunto una posizione di centralità
in detta materia ed, in particolare, con riguardo alle offerte commerciali tra
imprese di telecomunicazioni, ha richiesto ripetutamente che, nella prospettazione
del prezzo dei servizi della telefonia mobile, tutte le informazioni rilevanti
siano di immediata percezione, complete negli estremi e comunque di agevole
comprensione (provvedimento n. 7359 del 1/7/1999; provvedimento n. 10239 del
13/12/2001; provvedimento n. 8455 del 28/6/2000, sub doc.to 60 atti-ricorrenti);
5) nella fattispecie, i documenti prodotti dalle ricorrenti a sostegno del
proprio assunto consistono in a) una brochure o volantino (doc.to 1) diffuso
da TIM dal titolo "Tutto il calcio sul tuo telefonino", ove sotto la voce "Serie
A TIM Live" è scritto riceverai le immagini di ogni goal della tua squadra:
foto, audio e testi per emozioni da rivivere ogni giorno; le squadre disponibili
sono: Roma, Lazio, Inter, orino, Milan, Juventus", mentre sotto la voce "Squadre
in campo", si legge "per che preferisce un riassunto complessivo della partita
TIM offre la sintesi per immagini degli episodi cruciali, con un vivace commento
giornalistico. Un MMS per ogni tempo di gioco. Le squadre disponibili sono:
Roma, Lazio, Inter, Torino; b)nella pubblicità comparsa sui siti Internet della
TIM (doc.ti 2 e 3 in allegato al ricorso) e dell'ANSA (doc.to 4), dove viene
pubblicizzato il servizio "Serie A TIM Live", con indicazione della possibilità
di ricevere "in tempo reali" sul telefonino i goal di alcune squadre di calcio,
tra cui il Milan e la Jucentus; c) nella promozione, sempre da parte di TIM,
di un pacchetto di vari servizi-calcio (doc.to 9); d) nella sponsorizzazione
della trasmissione "Mai dire Domenica" del 2/3/2003 (doc.to 20), con lo spot
"MMS Calcio TIM i goal e le azioni della tua squadra in diretta sul tuo telefonino";
e) nello spot televisivo TIM trascritto sub doc.to21 (colloquio tra una intervistatrice
ed un V.I.P., ove compare il messaggio promozionale "MMS Calcio in tempo reale
direttamente sul tuo telefonino le immagini dei goal fatti e subiti dalla tua
squadra del cuore. Una sequenza di foto e testi da rivivere ogni giorno); f)
nello spot televisivo avente come protagonista il calciatore interista Batistuta;
g) le ricorrenti lamentano che in dette campagne pubblicitarie la TIM si presenta
sul mercato come "l'unico operatore di telefonia mobile in grado di offrire
un pacchetto di "servizi-calcio" onnicomprensivo e rivolto senza distinzioni
ai tifosi di tutte le squadre del campionato italiano di massima serie", nell'intento
di fidelizzare i propri clienti e di sminuire, oltretutto, la novità e l'appetibilità
dei servizi offerti dal nuovo entrante H3G;
ritenuto che,
in tutti i messaggi pubblicitari di TIM sopra elencati, vi è per lo più una
panoramica complessiva dei diversi servizi offerti da TIM (la quale è anche
sponsor ufficiale, giusta contratto di sponsorizzazione stipulato sin dal 1998
con la Lega Calcio, del Campionato di Calcio di Serie A, in forza del quale
la suddetta manifestazione calcistica viene denominata a fini pubblicitari,
come si può notare sul sito Internet dalla TIM e sul sito Internet della Lega
Calcio, "Serie A Tim", da non confondere, quindi, con il servizio di telefonia
mobile "Serie A Tim Live", oggetto del presente giudizio cautelare), in relazione
al mondo del calcio sui telefoni cellulari ("Voice", messaggi vocali, "SMS",
messaggi di solo testo, "Diretta Stadio", immagini grafiche, e "MMS", messaggi
multimediali, immagini+testi+audio, offerti sui soli cellulari GPRS, con immagini
fotografiche statiche (Serie A TIM Live o in sequenza ("Squadre in campo"))
e detti messaggi, necessariamente sintetici, salvo specificazione della possibilità
di acquisire ulteriori informazioni presso i punti vendita TIM sugli specifici
contenuti (e non sul costo dei servizi, espresso chiaramente), non appaiono
in sé recettivi e ingannevoli per il consumatore, così da indurlo in errore
sul contenuto dei vari servizio sul loro costo e sottrarlo, quale potenziale
cliente alla diretta concorrente H3G, in particolare;
ritenuto
che inoltre, in nessuno di detti messaggi promozionali la TIM, la quale da alcuni
anni offre servizi telefonici sul mondo del calcio, si propone come "unico operatore
di telefonia mobile in grado di offrire un pacchetto di servizi calcio onnicomprensivo"
(vedasi peraltro la analoga pubblicità "Videogoal" della H3G, doc.to 32 dei
ricorrenti) e pertanto le pubblicità relative al servizio "Serie A TIM Live",
non sono in sé ingannevoli o sleali, in quanto effettivamente, ad oggi, con
detto sevizio viene offerto all'utente, al costo di un euro, IVA inclusa, un
MMS contenente l'immagine dei goal delle squadre (un MMS per ogni goal), tra
cui Milan e Juventus, sul presupposto, quanto a dette due squadre calcistiche,
del legittimo esercizio del diritto di cronaca;
ritenuto, anzitutto,
che non appaiono fondate le eccezioni sollevate dalla resistente e dalle
intervenienti,
inerenti il difetto di rapporto di concorrenza, necessario ai fini dell'applicabilità
dell'art.2598 c.c., tra la TIM e le due società sportive Milan e Juventus, da
un lato, e tra la TIM e la società H3G, dall'altro lato: 1) invero, da tempo,
la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha adottato una nozione allargata
del requisito del "rapporto di concorrenza", riconoscendone l'esistenza anche
tra imprenditori che operino in diversi stadi della catena
produttivo-distributiva,
ove la loro attività incida comunque sulla medesima cerchia di clienti finali
e quindi l'atto compiuto da uno dei concorrenti sia idoneo ad operare uno sviamento
di clientela in danno dell'altro (C.C. 4458/1997, D.I., 1997, 668), intendendo
per clientela finale "l'insieme delle domande che il mercato esprime ovvero
è potenzialmente in grado di esprimere rispetto ad un determinato bisogno o
a bisogni analoghi" (C.C. 1617/2000); 2) si ha rapporto di concorrenza non solo
in presenza di una interferenza attuale tra l'oggetto delle rispettive attività
delle due imprese ma anche di fronte a sviluppi potenziali e prevedibili, in
termini di rilevante probabilità, che costituiscano le naturali conseguenze
dello svolgimento di una determinata attività commerciale, considerata nella
sua naturale dinamicità, ovvero nell'ipotesi di attività preparatoria all'esercizio
dell'impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attività
produttiva (C.C. 1617/2000; C.C. 697/1999; C.C. 10728/1994); 3) Nella fattispecie
e, con riguardo alle società sportive ricorrenti, sussiste rapporto di concorrenza
con TIM, in quanto destinatari finali del servizio telefonico offerto a TIM,
quello "Serie A Tim Live", in particolare intendono soddisfare lo stesso bisogno
di fruizione (sia pure anche a livello di ricezione dell'informazione corrispondente,
corredata però dall'immagine visiva) dello spettacolo agonistico, offerto dalle
società organizzatrici dell'incontro di calcio ai propri consumatori finali,
sia quelli che hanno pagato il biglietto per accedere allo stadio sia quelli
che assistono all'incontro attraverso i vari strumenti tecnologici di riproduzione
visiva, in diretta dell'evento, i cui diritti vengono ceduti, dietro corrispettivo,
dalle prime; 4) con riguardo poi alla ricorrente H3G è stato documentato che
la stessa società: a) ha pacificamente acquisito una delle licenze per la trasmissione
su telefonia della terza generazione, in tecnologia UMTS; b) è, come tale, legittimata
anche ad utilizzare la rete GPRS, evoluzione e sviluppo della rete GSM, per
lanciare i propri prodotti (sfruttando quindi l'elemento visivo. Principalmente),
avendo diritto (delibera 2/01/CONS del 10/1/2001 dell'Autorità Garante delle
Comunicazioni) ad ottenere "il roaming nazionale sulle reti di servizio radiomobile
di seconda generazione secondo quanto previsto dall'art 5 della delibera n.
388/00/CONS" (in base al quale gli operatori esistenti aggiudicatari concedono
ai nuovi entranti il roaming nazionale, vale a dire l'ospitalità sulla propria
rete mobile che copre una determinata area con il proprio segnale, a condizione
eque e trasparenti) ed avendone fatto richiesta a TIM in data 11/2/2003;
c)
ha iniziato a raccogliere sottoscrizioni di abbonamenti per i propri servizi
ed ha cominciato già a fornire ai propri clienti, tra la fine del 2002 ed i
primi mesi del 2003, su terminali mobili in vendita, alcuni servizi, per quanto
dedotto anche in sede di udienza del 25/3/2003; d) in ogni caso, per quanto
detto sopra, non è necessario, per ritenere sussistente un rapporto di concorrenza,
che uno dei due imprenditori abbia effettivamente iniziato la propria attività
ed essendo sufficiente. Al più, che abbia già posto in essere atti preparatori
all'esercizio dell'attività imprenditoriale; e) la clientela cui si rivolgono
TIM e H3G è la medesima, in quanto, anche a volere considerare assolutamente
diversi i prodotti offerti su tecnologia GPRS (immagini statiche o al più in
slideshow, veri e propri videoclips) e si tecnologia UMTS (veri e propri filmati
di qualità e visibilità superiore), H3G, per quanto detto sopra, oltre ad essere
legittimata ad operare su tecnologia UMTS, ha anche diritto di operare su tecnologia
GPRS ed ha provveduto già a richiedere ad uno degli operatori già esistenti
ed operanti sul territorio, la TIM, il roaming nazionale;
ritenuto poi,
con riguardo specifico all'esercizio del diritto di cronaca, opposto dalla resistente
e dalle intervenienti, al fine di legittimare, limitatamente al servizio "Serie
A TIM Live", l'uso, in assenza di cessione, da parte delle società sportive
Milan e Juventus titolari, dei relativi diritti di diffusione, su tecnologia
GPRS e UMTS, delle immagini, in numero, attualmente, limitato (due fotogrammi),
delle azioni salienti delle partite di calcio c.d. "casalinghe", disputate,
nel Campionato di Serie A, dalle squadre del Milan e della Juventus, che:
1) da quando si è avviata la diffusione
delle gare sportive, dapprima attraverso mezzi radiofonici e poi televisivi
(ed oggi la telefonia mobile o la Rete Internet), è sorto un dibattito sul conflitto
tra gli organizzatori, legittimati al loro sfruttamento economico, in via esclusiva,
primaria e secondaria e quindi anche nelle varie forme di produzione e trasmissione,
ed i terzi, che intendono sfruttare, a scopo commerciale, la manifestazione
sportiva attraverso riprese televisive o radiofoniche ovvero che intendono riprendere
e diffondere l'evento a scopo meramente informativo, nell'esercizio del diritto
di cronaca; 2) gli organizzatori degli incontri, quali imprese, e quindi, con
riguardo al Campionato nazionale, le società titolari delle squadre ospitanti
che gareggiano in luoghi chiusi, gli stadi (accessibili ad un pubblico pagante),
hanno indubbiamente, in base al generale principio consacrato dall'art.41 Cost.,
un potere dispositivo sullo spettacolo sportivo, che rappresenta, oltre che
un fatto agonistico, il prodotto principale della loro attività economica (C.C.
2188/1963; T. Roma 21/7/1978, F.I., 1978, 2318; A.Roma 10/11/1980, F.I. 1981,
520; P.Roma 3/7/1981, D. Aut. 1982, 280; T. Catania 20/10/1988, Riv. Dir. Comm.
1990, II, 251; P. Roma 10/12/1992, AIDA, 1994, II, 222/1) ; 3) Secondo una certa
interpretazione il diritto dell'organizzatore dello spettacolo sportivo calcistico
sarebbe assimilabile al diritto dell'autore di un'opera dell'ingegno e quindi
si configura come diritto assoluto, con estensione della relativa tutela anche
nelle forme secondarie di utilizzazione, per cui deve ritenersi comunque illecita
l'appropriazione dell'opera altrui, a prescindere dalla quantità e dalle modalità
di diffusione, essendo lecita solo « la notizia della programmazione delle partite
e del risultato finale » (P.Roma 18/9/1987, Riv. Dir. Sport. 1989, 72; su posizioni
analoghe anche P.Roma 10/12/1992, AIDA, 1994, II, 222/1 ed in Riv.Dir.Sport.
1993, 512); 4) l'accostamento della gara sportiva all'opera dell'ingegno viene
però contestato da chi osserva che, al di là della sua mancata inserzione negli
artt. 1 e 2 L.633/1941, elencazione questa non tassativa, lo schema di gioco
consiste in regole articolate in forma essenziale e non in un progetto ideativi
in sé compiuto (C.C. 1264/1988), nel cui ambito l'attività dei giocatori si
sviluppa, sul campo, in maniera non del tutto prevedibile, in gran parte affidata
al caso, per cui ciò che manca, rispetto all'opera teatrale, "è la finzione,
che implica preordinazione"; 5) peraltro le gare sportive di calcio, a determinati
livelli. Costituiscono anche avvenimenti di vasta risonanza nel pubblico e non
possono sottrarsi alle esigenze della cronaca giornalistica, tutelato direttamente
dall'art. 21 Cost., e si è cercato quindi di trovare un contemperamento, in
difetto di convenzione tra le parti o di disciplina legislativa, tra i due diritti,
che trovano entrambi riconoscimento in sede di Carta Costituzionale, con gli
artt. 41 e 21, principalmente con riferimento alla cronaca visiva (in quanto
la radiocronaca sportiva ha indubbiamente una minore capacità di riproduzione
dello spettacolo agonistico, implicando una forte capacità di immaginazione
nell'ascoltatore); 6) così, a livello giurisprudenziale, contrariamente all'orientamento
sopra richiamato sub 3 (che configura in capo alla società sportiva un
diritto assoluto erga omnes, impermeabile rispetto a qualsiasi tipo di limitazione
o di interferenza) è stata ritenuta lecita: a) una "cronaca cinegiornalistica
e televisiva.contenuta in un sintetico resoconto della manifestazione, sufficiente
a darne notizia al teleutente dellavvenimento sportivo", purchè sempre "in
differita" e mai in contemporanea allo svolgimento dell'incontro, non potendo
essa consistere "nella diffusione dell'intero spettacolo o di una larga parte
di esso.o di una serie di sequenze eccedente una rapida sintesi", con necessità
quindi di precisi limiti sia relativi alla durata delle riprese visive sia relativi
al momento della loro trasmissione (T.Roma 21/7/1978; F.I., 1978, 2318; P.Roma
26/11/1977, Temi Romana, 1977, 630); b) una cronaca televisiva dell'evento corredata
da solo "immagini statiche" e non attuata mediante "la telediffusione
dello spettacolo nella dinamica del suo svolgimento", così da "informare il
pubblico.circa la manifestazione da altri organizzata, senza però offrirgli
nel contempo, in proprio, a proprio intuitivo profilo, lo spettacolo frutto
dell'attività altrui", offrendo "la notizia dello spettacolo e non lo spettacolo
come notizia" (A.Roma 10/11/1980, F.I. 1981, 520, da notare che in detta pronuncia
non venisse affrontato il problema della differita o diretta della ripresa televisiva,
trattandosi di un appello promosso, rispetto alla sentenza del Tribunale di
Roma del 21/7/1978, sopra richiamata, dall'emittente televisiva che si doleva
soltanto di no potere trasmettere, pur in differita, l'intero avvenimento sportivo
e di doverne trasmettere, sulla base delle sentenza di primo grado solo una
breve sintesi);
rilevato che
la Lega Calcio (salva naturalmente la cessione di singoli diritti da parte delle
varie società sportive ospitanti le gare) ha regolamentato (da ultimo per la
stagione sportiva 2002-2003, doc.ti 49-50 atti ricorrenti): 1) l'esercizio della
cronaca radiofonica, fissando una "finestra informativa di tre minuti ogni quindici
minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi
di gara", finestre non frazionabili e non cumulabili; 2) l'esercizio della cronaca
televisiva per ogni giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri
del campionato di calcio di Serie A TIM e di Serie B TIM (sponsor ufficiale),
fissando limiti all'utilizzazione delle riprese audiovisive autorizzate "esclusivamente
in differita nell'ambito dei telegiornali e delle trasmissioni che abbiano contenuto
informativo dopo le 20.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario di
inizio entro le 15.00, dopo le 22.30 se riferite alle partite pomeridiane con
orario di inizio entro le ore 18.00; dopo le 24.00 se riferite a quelle serali",
con durata massima di utilizzo delle immagini di tre minuti per singola partita,
nonché divieto per le emittenti televisive di fare uso delle riprese visive
e sonore per la commercializzazione in generale nel settore multimediale; 3)
l'accesso gratuito allo stadio per i fotografi accreditati dalla Società ospitante,
in occasione delle gare ufficiali, ed anche l'accesso al recinto di gioco;
rilevato che
non risulta invece regolamentato, neppure a livello di Lega Calcio, il settore
dello sfruttamento delle immagini sui dispositivi di telefonia mobile, ma è
stata prodotta dai ricorrenti, all'udienza del 25/3/2003, una bozza dei "New
Media Rights", elaborata dalla UEFA, ancora in via di definitiva approvazione
da parte degli organi competenti, dove sotto la voce "Wireless segment
principles",
viene prevista una disciplina dello sfruttamento, in capo alla UEFA ed ai singoli
Club, quanto alle partite UCL, delle immagini "fisse o in movimento su dispositivi
mobili", in diretta o in quasi diretta ("still images and moving images on mobile
divices" "live" o "near live");
rilevato che
il legislatore nazionale è poi intervenuto, in materia radiotelevisiva e con
riguardo alle emittenti televisive in ambito locale, con il D.L. 323/1993 e
quindi con la Legge di conversione 422/1993, dove all'art.5 è stato previsto
che "è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca,
l'acquisizione e la diffusione di immagini materiali o sonore e di informazione
su tutte le manifestazioni di interesse generale che interessano il bacino di
utenza oggetto della concessione", mentre il legislatore comunitario con la
Direttiva 97/36/CE del Consiglio del 30/6/1997 ha stabilito, all'art.3 bis,
che ogni Stato membro può adottare misure volte ad assicurare la trasmissione
non in esclusiva", da parte delle emittenti televisive, di eventi di "particolare
rilevanza per la società" e l'Autorità Garante delle Comunicazioni, con delibera
n.??2/1999, ha fissato una lista di eventi considerati "di particolare importanza
per la società", non inserendovi peraltro le partite del campionato nazionale
di Serie A (da notare che invece A.Roma 15/1/2001, nella vicenda Strema-Telepiù,
ha ritenuto, in ambito però di applicazione dell'antitrust, mercato rilevante
proprio quello dell'acquisizione dei diritti televisivi delle partite di calcio
riguardanti il Campionato nazionale soprattutto di Serie A");
ritenuto che: 1) va
condivisa quell'opinione dottrinale secondo la quale il diritto d'informazione
non ricomprende necessariamente il libero accesso alle fonti di informazione,
in quanto la libertà di informazione come forma di espressione della libertà
di manifestazione del pensiero viene tutelata dalla Costituzione non come diritto
ad ottenere informazioni anche invito domino ma come diritto ad essere informati
limitatamente alle sole fonti accessibili; 2) il diritto di cronaca non comporta
pertanto la possibilità di esercitare un autonomo potere giuridico sulla fonte
materiale del fatto oggetto di interesse, laddove tale oggetto appartenga alla
sfera giuridica o privata di un altro soggetto, in quanto la ratio del diritto
costituzionalmente garantito sta nel diritto all'informazione dell'utente e
non in uno sfruttamento commerciale di tipo concorrenziale; 3) quindi va riconosciuto
all'ente organizzatore della partita di calcio il diritto di stabilire le modalità
di accesso strumentale alla diffusione della manifestazione sportiva; 4) con
riguardo alla trasmissione di immagini della manifestazione sportiva, non espressamente
convenuta con accordi negoziali o accordi collettivi tra associazioni di categoria,
importanza fondamentale assume la ratio dell'utilizzazione (ad es. l'inserzione
all'interno di un notiziario, alieno da fini di promozione commerciale, o di
un programma comico, del tutto distante dall'ambito sportivo) e la tempistica
sia della durata degli spezzoni utilizzati sia della collocazione temporale
degli stessi rispetto all'evento; 5) il diritto di informazione non può essere
utilizzato per giustificare l'utilizzazione dello spettacolo sportivo da parte
di soggetti estranei all'organizzazione sportiva e spinto sino al punto di assicurare
la libera diffusione in diretta di estratti significativi della manifestazione
e della competizione sportiva, in quanto esso è finalizzato ad informare il
pubblico dell'avvenimento, delle modalità del suo svolgimento, del suo esito
ma non può consentire la riproduzione della manifestazione sportiva attraverso
riprese filmate ed immagini diffuse durante lo svolgimento della gara; 6) non
è sufficiente distinguere tra cronaca consentita, se realizzata con immagini
statiche ( a prescindere dalla loro qualità o visibilità), e spettacolo, realizzato
con immagini dinamiche, in quanto anche immagini statiche possono essere spettacolari,
soprattutto laddove raffigurino l'azione cruciale del goal e vengano ricevute
e visionate quando ancora è vivo il pathos creato dall'evento sportivo; 7) può
essere utile il richiamo all'art.70 della L.633/1941, norma che consente "il
riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per
scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento" ma "nei limiti giustificati
da tali finalità e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera"; 8) nell'ambito della normativa sulla concorrenza sleale per appropriazione
di pregi, consistenti nella realizzazione stessa dello spettacolo agonistico,
deve essere quindi considerata illegittima la appropriazione integrale del servizio
spettacolo o di brani dell'evento sportivo che pur brevi non vengano diffusi
successivamente alla manifestazione ma contestualmente al suo svolgimento, con
modalità tali da interferire con la normale attività di sfruttamento delle immagini
da parte del titolare; 8) la concorrenza sleale per appropriazione di pregi
dei prodotti e dell'impresa altrui, di cui al n.2 dell'art.2598 c.c., ricorre
infatti quando un imprenditore "in forme pubblicitarie od equivalenti attribuisce
ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie,
riconoscimenti, qualità indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti,
ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare
la scelta dei consumatori" (C.C. 9387/1994; C.C. 6928/1983), peraltro pur mantenendo
ferma la distinzione d'identità tra i diversi prodotti (a differenza di quanto
si verifica nella condotto, con fusoria, dell'imprenditore che, utilizzando
segni distintivi altrui, viene a confondere la propria attività con quella del
concorrente, come descritto dall'art.2598 n.1 c.c, C.C. 1310/1986);
ritenuto che
pertanto, nella fattispecie, la riduzione operata da TIM, a partire dal 7/12/2002,
nell'ambito del servizio di telefonia mobile denominato "Serie A TIM Live",
del numero di fotogrammi (due), ritraesti immagini salienti (l'azione del goal
ed una azione di gioco successiva) della partita di calcio, disputata in casa,
nel Campionato nazionale di serie A, dalle squadre del Milan e della Juventus,
da cui essa TIM non ha acquisito i diritti di sfruttamento economico, non è
sufficiente ad escludere l'illiceità della condotta, ai sensi dell'art.2598
nn.2 c.c. (con riguardo alle società sportive, organizzatrici degli incontri
agonistici e titolari del diritto di sfruttamento economico con le più varie
tecnologie, ed alla società H3G, licenziataria in esclusiva del relativo diritto
di trasmissione su tecnologia GPRS e UMTS), attesa la spettacolarità intrinseca
alle immagini in questione, raffiguranti aspetti salienti della partita (anzi
l'azione cruciale del goal) e la tempistica stessa della trasmissione delle
immagini, effettuate a 20'-30' dal goal ma comunque, salvo casi particolari
(documentati dalle intervenienti), durante lo svolgimento dell'incontro e prima
della sua chiusura, il che determina una illegittima anteprima dello spettacolo
calcistico, rispetto ai tradizionali e convenzionali canali di diffusione, ed
esclude che si verta in ipotesi di legittimo esercizio del diritto di cronaca
e di mera informazione sul risultato;
ritenuto che
inoltre la condotta di TIM appare anche illecita, nei limiti della presente
cognizione sommaria, sotto il profilo contrattuale, con riferimento alle società
Milan, in quanto l'utilizzo sui telefoni cellulari, attraverso la tecnologia
GPRS, a fini di sfruttamento commerciale, da parte di TIM delle immagini delle
partite casalinghe disputate dal Milan nel Campionato di Serie A, integra anche
una violazione della clausola, contenuta nel contratto di sponsorizzazione,
stipulato tra Milan e TIM il 4-28/12/2000 (con effetti sino al 30/6/2004), o
meglio nel successivo "Addendum", concluso il 7/5/200?, con il quale è stato
pattuito espressamente che "TIM non ha diritto di sfruttare le immagini della
squadra del Milan attraverso mezzi tecnologici di comunicazione quali.le
tecnologie.GPRS,
UMTS o successive generazioni", considerato che, da un lato, non si ravvisa,
nell'ampiezza della clausola, un limite del divieto, nel senso voluto da TIM,
vale a dire il suo riferirsi al solo utilizzo delle immagini per scopi pubblicitari
diversi da quelli descritti nel contratto e, dall'altro lato, non si verte,
per quanto detto sopra, in tema di diritto di informazione;
tanto premesso in punto
di fumus, deve osservarsi che ricorre anche il requisito del periculum, richiesto
dall'art.700 c.p.c., atteso che, da un lato, permane il pericolo di aggravamento
del pregiudizio lamentato dalle ricorrenti (tuttora in itinere), di difficile
quantificazione economica, consistente nel possibile annacquamento del diritto
di sfruttamento degli eventi agonistici, nello sviamento di clientela, nella
perdita di avviamento e di immagine e, quanto in particolare alla H3G, nella
possibile perdita di interesse e di appetibilità della clientela verso un servizio
innovativo quale quello offerto da detto nuovo gestore di telefonia della terza
generazione (in presenza dell'offerta di TIM, già presente da tempo sul mercato
della telefonia mobile, di un servizio "live" di immagini di squadre, sia pure
in tecnologia, qualitativamente inferiore, GPRS, comprensivo, tra le altre,
anche delle squadre del Milan e della Juventus), e, dall'altro lato, la sussistenza
dello stesso requisito non può essere negata per il solo fatto che la condotta
asseritamene illecita è iniziata oltre sei mesi addietro, poiché essa non è
avvenuta, per quanto sopra detto, con la tolleranza ed il conseguente disinteresse
degli aventi diritto ma a fronte e malgrado la loro precisa opposizione (rectius,
in particolare delle società Milan e Juventus, titolari dei diritti di sfruttamento
economico, concessi in licenza esclusiva a H3G, sin dalla iniziale pubblicità
ed attivazione del servizio da parte di TIM);
ritenuto che
pertanto, allo stato, in attesa dell'istaurazione del giudizio di merito, è
opportuno inibire, in via provvisoria, proprio per impedire un potenziale aggravarsi
degli effetti pregiudizievoli lamentati dalle ricorrenti, alla resistente TIM:
a) la trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, con il servizio denominato
"Serie A TIM Live", attraverso la tecnologia GPRS (non ravvisandosi la necessità
di estensione della inibitoria alla tecnologia UMTS, implicante pacificamente
la trasmissione non di immagini statiche ma di filmati, necessitanti, per ammissione
della stessa TIM, di specifica cessione dei diritti da parte delle società sportive,
o tanto più alle "successive generazioni ed ad ogni altra tecnologia", per difetto
di determinatezza), delle immagini relative alle azioni salienti delle gare
(c.d. casalinghe, secondo le regole sportive), disputate dalle squadre delle
due società Milan A.C. spa e Juventus F.C. spa, con le attuali modalità sopra
descritte e principalmente durante lo svolgimento dell'incontro di calcio e
non prima della sua chiusura (non possono essere fissati dal giudice, in positivo,
specifici limiti temporali di trasmissione dopo il termine della partita, in
difetto,a l riguardo, di regolamentazione patrizia o legislativa); b) l'indicazione,
in conseguenza, nella pubblicità e promozione del relativo servizio di telefonia
mobile denominato "Serie A Tim Live", tra le "squadre disponibili" all'interno
degli MMS (Multimedia Messaginig Service), delle squadre del Milan e della
Juventus;
ritenuto che
le spese andranno liquidate all'esito del giudizio di merito, da instaurare
nel termine perentorio di gg. Trenta;
PQM
In parziale accoglimento
del ricorso ex art.700 c.pc., presentato ante causam in data ?2/3/2003, dalla
Juventus F.C. sspa, dalla Milan A.C. spa e dalla H3G spa, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti p.t. (...omissis...), nei confronti della resistente TIM
spa, in persona del legale rappresentante p.t. (...omissis...), e con l'intervanto
volontario delle società Ansa-Agenzia Nazionale Stampa Associata soc.coop. a.r.l.
e Ansaweb spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (...omissis...),
nel contraddittorio delle parti:
I) inibisce
alla resistente TIM spa la trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari,
con il servizio denominato "Serie A TIM Live", attraverso la tecnologia GPRS,
delle immagini relative alle azioni salienti delle gare (c.d. casalinghe, secondo
le regole sportive), disputate dalle squadre delle due società Milan A.C. spa
e Juventus F.C. spa, con le attuali modalità, descritte in motivazione, e principalmente
durante lo svolgimento dell'incontro di calcio e non prima della sua chiusura;
II) inibisce
altresì alla resistente TIM spa l'indicazione, nella pubblicità e promozione
del relativo servizio di telefonia mobile denominato "Serie A Tim Live", tra
le "squadre disponibili" all'interno degli MMS (Multimedia Messaging Service),
delle squadre del Milan e della Juventus;
III) rigetta
il ricorso relativamente alla richiesta di inibitoria provvisoria concernete
una asserita pubblicità sleale attuata dalla resistente;
IV) spese
all'esito del giudizio di merito, da instaurare nel termine perentorio di gg.
Trenta.
Si comunichi.
Roma 29/3/2003
Il G.D.
Depositato in cancelleria
Roma, lì 31/3/2003
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