REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE
II –
N. RS
Anno 2004
N.12589 RGR
Anno 2003
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.12589 del 2003 proposto da CENTRO
EUROPA 7 srl, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Alessandro Pace, Ottavio Grandinetti, Giuseppe Oneglia
ed elettivamente domiciliata presso lo studio delgli
avv.ti Pace e Grandinetti in Roma, Piazzale delle Muse
n.8;
CONTRO
il Ministero delle Comunicazioni, in persona del
Ministro pro-tempore;
l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in
persona del presidente, legale rappresentante
pro-tempore;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale
dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei
Portoghesi n.12, sono domiciliatari;
per ottenere:
a) la condanna, anche ai sensi degli artt.33 e 35 del
D.lgvo n.80/1998 (nel testo introdotto dall’art.7
della L. n.205/2000) delle resistenti amministrazioni
ad assegnare alla ricorrente una “rete di impianti
di radiodiffusioni costituiti da impianti ubicati nei
siti individuati dal Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, utilizzante un raggruppamento di tre
canali di cui uno del gruppo A, uno del gruppo B e uno
del gruppo C, tra i 17 canali generici allocati in
ciascun sito, con i quali la concessionaria deve
assicurare la copertura di almeno l’ottanta per
cento del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi
di provincia”, così come testualmente previsto dall’art.1,
comma 1, della concessione rilasciata alla ricorrente,
per la radiodiffusione privata su frequenze terrestri
in ambito nazionale, in data 28 luglio 1999, o in
subordine, la condanna delle suddette
amministrazioni all’assegnazione alla ricorrente di
canali comunque idonei a farle raggiungere la “copertura
di almeno l’ottanta per cento del territorio
nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia”;
b) in ogni caso, ai sensi dei citati art.33 e 35, la
condanna, previa eventuale assunzione degli opportuni
mezzi istruttori, delle Amministrazioni resistenti,
ciascuna per la sua parte di responsabilità, al
risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi dalla
ricorrente per la mancata tempestiva assegnazione di
una rete o di canali (frequenze) comunque idonei a
garantire all’odierna istante una copertura di
almeno l’ottanta per cento del territorio nazionale
e di tutti i capoluoghi di provincia, e, a fortiori,
per la non creduta ipotesi di mancata assegnazione
tout court di quanto richiesto, entro la data di
conclusione del presente giudizio.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle
intimate Amministrazioni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14 luglio 2004 –
relatore il dottor Giuseppe Sapone – gli avv.ti
Pace, Grandinetti ed Oneglia per la società
ricorrente e l’avv. Polizzi per la Difesa Erariale;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha partecipato alla gara
indetta in attuazione della L.249/1997 ai fini del
rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale,
ed, essendosi classificata con l’emittente “Europa
7” al settimo posto della relativa graduatoria, ha
ottenuto il rilascio di una delle suddette concessioni
(DM 28 luglio 1999), nella quale, pur prevedendosi che
in forza del suddetto provvedimento l’attuale
istante aveva titolo ad installare ed a esercitare una
rete di impianti di radiodiffusione televisiva, si
rinviava per l’assegnazione delle specifiche
frequenza alla successiva adozione del relativo piano.
Non avendo le competenti amministrazioni proceduto all’assunzione
di alcun provvedimento di assegnazione delle
frequenze, l’attuale istante, sul presupposto che in
forza del rilascio della citata concessione aveva
conseguito il diritto soggettivo all’attribuzione
delle frequenze necessarie per svolgere l’attività
di radiodiffusione televisiva, ha proposto il presente
gravame con cui ha chiesto:
a) il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l’attribuzione
delle frequenze de quibus e la conseguente condanna,
ex artt.33 e 35 del D.lgvo n.80/1998, così come
modificato dall’art.7 della L. n.205/2000, a
provvedere all’assegnazione delle stesse;
b) la condanna delle ripetute amministrazioni,
ciascuna per la parte di sua responsabilità, ai danni
subiti, come quantificati in sede di memoria
conclusionale, in relazione alla mancata tempestiva
assegnazione delle frequenze idonee ad assicurare la
copertura di almeno l’ottanta per cento del
territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di
provincia.
Si sono costituiti sia il Ministero delle
Telecomunicazioni che l’Agenzia per le Garanzie
nelle Comunicazioni, i quali dopo aver illustrato l’evoluzione
della normativa disciplinante la materia oggetto della
presente controversia, hanno contestato con dovizia di
argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni
ricorsuali, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2004 il gravame è
stato assunto in decisione.
Il punto cruciale delle presente controversia consiste
nell’individuare la natura della situazione
soggettiva maturata a favore di Centro Europa in forza
del menzionato atto concessorio.
Al riguardo l’interessata ha affermato, richiamando
alcuni articoli (2 e 5) del regolamento dell’AGCOM
in materia di rilascio delle concessioni de quibus,
che il relativo oggetto “consisteva
indiscutibilmente nell’attribuzione delle
radiofrequenze, utilizzando le quali i richiedenti
possono operare mediante impianti di trasmissione”
(pag.11 del ricorso).
In primis deve essere sottolineato che se l’oggetto
della concessione de qua consiste nell’attribuzione
di determinate frequenze, allora la mancata
assegnazione delle stesse costituisce un vizio del
provvedimento ampliativo, che non può non comportarne
l’illegittimità per violazione delle citate
disposizioni regolamentari, (tesi peraltro sostenuta
dall’attuale istante in precedenti ricorsi), per
cui, conseguentemente, risulta contraddittorio
collegare la nascita di un diritto soggettivo ad
ottenere le frequenze sulla base di un provvedimento
che risulterebbe in palese contrasto con la disciplina
in materia.
Il Collegio ritiene, invece, di accedere ad una
diversa ricostruzione della vicenda in esame, tenendo
conto che la concreta individuazione delle frequenze,
le quali, giova ripeterlo, costituiscono un elemento
essenziale di una concessione per la radiodiffusione
televisiva in assenza delle quali il suddetto
provvedimento risulta incapace di produrre i propri
effetti tipici, è stata posticipata e subordinata
alla successiva adozione dei necessari provvedimenti
da parte delle competenti amministrazioni.
In ordine alla natura dei provvedimenti di
assegnazione delle suddette frequenze il Tribunale,
concordando con quanto evidenziato in merito dalla
Difesa Erariale in sede di discussione orale, osserva
che tali provvedimenti hanno natura autoritativa, in
linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n.102/1990, richiamata pure da parte
ricorrente a pag.10 del gravame, secondo cui l’oggetto
della concessione per la radiodiffusione televisiva
consiste nell’attribuzione del potere di installare
ed esercitare una rete di impianti che impegnano
determinate porzioni di etere (frequenze
radioelettriche) il cui governo tecnico spetta allo
Stato, per il tramite delle Amministrazioni a ciò
competenti.
Deve essere sottolineato inoltre che i ripetuti
provvedimenti, in relazione alla particolare natura
tecnica delle relative valutazioni e degli interessi
pubblici e privati coinvolti, non possono non essere
caratterizzati da ampia discrezionalità.
In tale contesto, quindi, la situazione soggettiva in
capo alla società ricorrente derivante dal rilascio
della concessione, non ha, come prospettato, la natura
di diritto soggettivo all’assegnazione di
determinate frequenze, bensì è di interesse
qualificato a che le competenti amministrazioni
adottino, anche debitamente diffidate sulla base della
procedura del silenzio-rifiuto, alla luce della
normativa vigente all’atto dell’assunzione della
relativa determinazione, gli atti necessari al fine di
consentire alla concessione a suo tempo rilasciata di
produrre i propri effetti tipici.
Resta fermo peraltro, che una simile interpretazione
non deve essere intesa nel senso che le suddette
amministrazioni siano in ogni caso vincolate in questa
successiva fase ad adottare provvedimenti positivi di
assegnazione delle frequenze, atteso che circostanze
fattuali e normative successive a rilascio della
concessione, da evidenziare con chiarezza nelle
suddette determinazioni, ben potrebbero precludere una
simile eventualità.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la pretesa
ricorsuale in questione deve essere considerata
inammissibile, in quanto i provvedimenti richiesti al
Tribunale con la stessa postulano che la situazione
soggettiva dedotta in giudizio abbia natura di diritto
soggettivo.
Per quanto concerne la seconda delle pretese in esame
tesa ad ottenere la condanna, per la parte di
responsabilità di ciascuna, delle amministrazioni
resistenti al risarcimento dei danni subiti dalla
società ricorrente per la mancata tempestiva
assegnazione delle frequenze in adempimento di quanto
disposto dalla concessione rilasciata nel 1999, il
Collegio osserva che: la pretesa in questione si fonda
sul presupposto, non condiviso alla luce delle
argomentazioni di cui sopra, che l’odierna istante
aveva acquisito in forza del provvedimento ampliativo
rilasciatole nel 1999 un diritto soggettivo al
conseguimento delle necessarie frequenze, per cui il
comportamento omissivo assunto dalle amministrazioni
al riguardo viene sostanzialmente a configurare una
sorta di inadempimento agli obblighi nascenti dalla
concessione.
Poiché la situazione soggettiva dell’interessata
è, per le ragioni sopra illustrate, di interesse
legittimo pretensivo a che le competenti
amministrazioni integrino il contenuto del citato
provvedimento, fermo e impregiudicato il potere delle
stesse di adottare eventualmente determinazioni
negative sulla base di circostanze fattuali e di
diritto sopravvenute, la domanda attorea nei termini
in cui è stata formulata deve essere rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti
le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso
n.12589 del 2003, come in epigrafe proposto, in parte
lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 14
luglio e del 13 settembre 2004, dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda,
con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Roberto CAPUZZI - Presidente
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore
Dr. Raffaello SESTINI - Primo Referendario
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
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