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Giurisprudenza

TAR Lazio - Sentenza n. 9315 del 13 settembre 2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE II –

N. RS
Anno 2004
N.12589 RGR
Anno 2003

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.12589 del 2003 proposto da CENTRO EUROPA 7 srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Pace, Ottavio Grandinetti, Giuseppe Oneglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio delgli avv.ti Pace e Grandinetti in Roma, Piazzale delle Muse n.8;
CONTRO
il Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore;
l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in persona del presidente, legale rappresentante pro-tempore;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono domiciliatari;
per ottenere:
a) la condanna, anche ai sensi degli artt.33 e 35 del D.lgvo n.80/1998 (nel testo introdotto dall’art.7 della L. n.205/2000) delle resistenti amministrazioni ad assegnare alla ricorrente una “rete di impianti di radiodiffusioni costituiti da impianti ubicati nei siti individuati dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, utilizzante un raggruppamento di tre canali di cui uno del gruppo A, uno del gruppo B e uno del gruppo C, tra i 17 canali generici allocati in ciascun sito, con i quali la concessionaria deve assicurare la copertura di almeno l’ottanta per cento del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia”, così come testualmente previsto dall’art.1, comma 1, della concessione rilasciata alla ricorrente, per la radiodiffusione privata su frequenze terrestri in ambito nazionale, in data 28 luglio 1999, o in subordine, la condanna delle suddette amministrazioni all’assegnazione alla ricorrente di canali comunque idonei a farle raggiungere la “copertura di almeno l’ottanta per cento del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia”;
b) in ogni caso, ai sensi dei citati art.33 e 35, la condanna, previa eventuale assunzione degli opportuni mezzi istruttori, delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per la sua parte di responsabilità, al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi dalla ricorrente per la mancata tempestiva assegnazione di una rete o di canali (frequenze) comunque idonei a garantire all’odierna istante una copertura di almeno l’ottanta per cento del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia, e, a fortiori, per la non creduta ipotesi di mancata assegnazione tout court di quanto richiesto, entro la data di conclusione del presente giudizio.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14 luglio 2004 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – gli avv.ti Pace, Grandinetti ed Oneglia per la società ricorrente e l’avv. Polizzi per la Difesa Erariale;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta in attuazione della L.249/1997 ai fini del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, ed, essendosi classificata con l’emittente “Europa 7” al settimo posto della relativa graduatoria, ha ottenuto il rilascio di una delle suddette concessioni (DM 28 luglio 1999), nella quale, pur prevedendosi che in forza del suddetto provvedimento l’attuale istante aveva titolo ad installare ed a esercitare una rete di impianti di radiodiffusione televisiva, si rinviava per l’assegnazione delle specifiche frequenza alla successiva adozione del relativo piano.
Non avendo le competenti amministrazioni proceduto all’assunzione di alcun provvedimento di assegnazione delle frequenze, l’attuale istante, sul presupposto che in forza del rilascio della citata concessione aveva conseguito il diritto soggettivo all’attribuzione delle frequenze necessarie per svolgere l’attività di radiodiffusione televisiva, ha proposto il presente gravame con cui ha chiesto:
a) il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l’attribuzione delle frequenze de quibus e la conseguente condanna, ex artt.33 e 35 del D.lgvo n.80/1998, così come modificato dall’art.7 della L. n.205/2000, a provvedere all’assegnazione delle stesse;
b) la condanna delle ripetute amministrazioni, ciascuna per la parte di sua responsabilità, ai danni subiti, come quantificati in sede di memoria conclusionale, in relazione alla mancata tempestiva assegnazione delle frequenze idonee ad assicurare la copertura di almeno l’ottanta per cento del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia.
Si sono costituiti sia il Ministero delle Telecomunicazioni che l’Agenzia per le Garanzie nelle Comunicazioni, i quali dopo aver illustrato l’evoluzione della normativa disciplinante la materia oggetto della presente controversia, hanno contestato con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2004 il gravame è stato assunto in decisione.
Il punto cruciale delle presente controversia consiste nell’individuare la natura della situazione soggettiva maturata a favore di Centro Europa in forza del menzionato atto concessorio.
Al riguardo l’interessata ha affermato, richiamando alcuni articoli (2 e 5) del regolamento dell’AGCOM in materia di rilascio delle concessioni de quibus, che il relativo oggetto “consisteva indiscutibilmente nell’attribuzione delle radiofrequenze, utilizzando le quali i richiedenti possono operare mediante impianti di trasmissione” (pag.11 del ricorso).
In primis deve essere sottolineato che se l’oggetto della concessione de qua consiste nell’attribuzione di determinate frequenze, allora la mancata assegnazione delle stesse costituisce un vizio del provvedimento ampliativo, che non può non comportarne l’illegittimità per violazione delle citate disposizioni regolamentari, (tesi peraltro sostenuta dall’attuale istante in precedenti ricorsi), per cui, conseguentemente, risulta contraddittorio collegare la nascita di un diritto soggettivo ad ottenere le frequenze sulla base di un provvedimento che risulterebbe in palese contrasto con la disciplina in materia.
Il Collegio ritiene, invece, di accedere ad una diversa ricostruzione della vicenda in esame, tenendo conto che la concreta individuazione delle frequenze, le quali, giova ripeterlo, costituiscono un elemento essenziale di una concessione per la radiodiffusione televisiva in assenza delle quali il suddetto provvedimento risulta incapace di produrre i propri effetti tipici, è stata posticipata e subordinata alla successiva adozione dei necessari provvedimenti da parte delle competenti amministrazioni.
In ordine alla natura dei provvedimenti di assegnazione delle suddette frequenze il Tribunale, concordando con quanto evidenziato in merito dalla Difesa Erariale in sede di discussione orale, osserva che tali provvedimenti hanno natura autoritativa, in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.102/1990, richiamata pure da parte ricorrente a pag.10 del gravame, secondo cui l’oggetto della concessione per la radiodiffusione televisiva consiste nell’attribuzione del potere di installare ed esercitare una rete di impianti che impegnano determinate porzioni di etere (frequenze radioelettriche) il cui governo tecnico spetta allo Stato, per il tramite delle Amministrazioni a ciò competenti.
Deve essere sottolineato inoltre che i ripetuti provvedimenti, in relazione alla particolare natura tecnica delle relative valutazioni e degli interessi pubblici e privati coinvolti, non possono non essere caratterizzati da ampia discrezionalità.
In tale contesto, quindi, la situazione soggettiva in capo alla società ricorrente derivante dal rilascio della concessione, non ha, come prospettato, la natura di diritto soggettivo all’assegnazione di determinate frequenze, bensì è di interesse qualificato a che le competenti amministrazioni adottino, anche debitamente diffidate sulla base della procedura del silenzio-rifiuto, alla luce della normativa vigente all’atto dell’assunzione della relativa determinazione, gli atti necessari al fine di consentire alla concessione a suo tempo rilasciata di produrre i propri effetti tipici.
Resta fermo peraltro, che una simile interpretazione non deve essere intesa nel senso che le suddette amministrazioni siano in ogni caso vincolate in questa successiva fase ad adottare provvedimenti positivi di assegnazione delle frequenze, atteso che circostanze fattuali e normative successive a rilascio della concessione, da evidenziare con chiarezza nelle suddette determinazioni, ben potrebbero precludere una simile eventualità.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la pretesa ricorsuale in questione deve essere considerata inammissibile, in quanto i provvedimenti richiesti al Tribunale con la stessa postulano che la situazione soggettiva dedotta in giudizio abbia natura di diritto soggettivo.
Per quanto concerne la seconda delle pretese in esame tesa ad ottenere la condanna, per la parte di responsabilità di ciascuna, delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente per la mancata tempestiva assegnazione delle frequenze in adempimento di quanto disposto dalla concessione rilasciata nel 1999, il Collegio osserva che: la pretesa in questione si fonda sul presupposto, non condiviso alla luce delle argomentazioni di cui sopra, che l’odierna istante aveva acquisito in forza del provvedimento ampliativo rilasciatole nel 1999 un diritto soggettivo al conseguimento delle necessarie frequenze, per cui il comportamento omissivo assunto dalle amministrazioni al riguardo viene sostanzialmente a configurare una sorta di inadempimento agli obblighi nascenti dalla concessione.
Poiché la situazione soggettiva dell’interessata è, per le ragioni sopra illustrate, di interesse legittimo pretensivo a che le competenti amministrazioni integrino il contenuto del citato provvedimento, fermo e impregiudicato il potere delle stesse di adottare eventualmente determinazioni negative sulla base di circostanze fattuali e di diritto sopravvenute, la domanda attorea nei termini in cui è stata formulata deve essere rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.12589 del 2003, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 14 luglio e del 13 settembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:

Dr. Roberto CAPUZZI - Presidente
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore
Dr. Raffaello SESTINI - Primo Referendario
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE

 

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