CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI
Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di
cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli
altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni
e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma.
Art. 2 (Princípi e criteri direttivi generali della
delega legislativa)
1. Salvi gli specifici princípi e criteri direttivi stabiliti negli articoli
seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princípi e
criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre
anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento
interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena
dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo
o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella
dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro sarà prevista per le infrazioni che ledano o
espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei
limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate
nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel
cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che
siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21
della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresí il disposto
dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non
comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti
modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva
modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie
trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente
conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle
eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio
della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più
amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le
più opportune forme di coordinamento, rispettando i princípi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le
procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è
delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24
aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati
a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princípi e
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo
acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere
espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi
inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e
controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle
normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al
costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la
disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 5 (Riordinamento normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle
deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di
coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le
disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese o
comunque modificate se non in modo esplicito,mediante l'indicazione precisa
delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene
del lavoro.
OMISSIS
Art. 30 (Attuazione della direttiva 2001/29/CE,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di
cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica
attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti
dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi,
ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle
norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei
princípi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei
seguenti:
a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli
autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne
ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;
b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico
spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza
filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere
in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento
individualmente prescelti;
c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico,
il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in
modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente
prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai
produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli
organismi di diffusione radiotelevisiva;
d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori,
rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di
trasferimento di proprietà nell'Unione europea, effettuato dal titolare del
diritto o con il suo consenso;
e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione,
distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste
dall'articolo 5 della direttiva senza peraltro trascurare l'esigenza generale di
una rigorosa tutela del diritto d'autore;
f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione
dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti
connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;
g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle
informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.
Art. 31 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di
cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica
attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, nonché dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere
fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle
competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonché le
modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in
particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei
servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso
esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si
applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio
intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62,
o che comunque ne facciano specifica richiesta;
b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione
commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest'ultima, ai
sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere
incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese. In ogni
caso, l'invio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve
dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;
c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti
che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme
applicabili, nonché forme e procedure di consultazione e cooperazione con gli
ordini professionali, nel rispetto della loro autonomia, per la predisposizione
delle pertinenti norme e per incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a
livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a
fini di comunicazioni commerciali;
d) disciplinare la responsabilità dei prestatori intermediari con
riferimento all'attività di semplice trasporto; in particolare, il prestatore
non sarà considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione
che:
1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;
2) non selezioni il destinatario della trasmissione;
3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;
e) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento alla
memorizzazione temporanea detta "caching"; il prestatore non
sarà considerato responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e
temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a
condizione che egli:
1) non modifichi le informazioni;
2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato
dalle imprese del settore;
5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed
utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni;
6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per
disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto
che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente
sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un
organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione
o la disabilitazione dell'accesso;
f) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento
all'attività cosiddetta di "hosting"; il prestatore non
sarà considerato responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un
destinatario del servizio, a condizione che egli:
1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione
è illecita;
2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o
di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o
dell'informazione;
3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le
informazioni o per disabilitarne l'accesso;
g) disciplinare le modalità con le quali i prestatori di servizi delle
società dell'informazione sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica
autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei
destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro
richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei
loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;
h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni o di
organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di
condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori
e salvaguardare la dignità umana;
i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive
nei confronti delle violazioni;
l) prevedere che il prestatore di servizi è civilmente responsabile
del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità
giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a
detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o
pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura
l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza;
m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del
servizio della società dell'informazione, la composizione extragiudiziale delle
controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica.
OMISSIS
Art. 55 (Istituti di moneta elettronica)
1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia
di istituti di moneta elettronica, al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) "moneta elettronica": un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su
un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non
inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da
soggetti diversi dall'emittente";
b) all'articolo 11, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la
ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica";
c) dopo il Titolo V è inserito il seguente:
"Titolo V-bis. Istituti di moneta elettronica.
Art. 114-bis. - (Emissione di moneta elettronica). - 1.
L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di
moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attività di
emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi
ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono
svolgere altresí attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi di
pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta
elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno
Stato comunitario o extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere
all'emittente, secondo le modalità indicate nel contratto, il rimborso al
valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante
versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese
strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto può
prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla
Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
Art. 114-ter. - (Autorizzazione all'attività e operatività
transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti
di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono le
condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto
previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta elettronica si
applicano altresí i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali,
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro
Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli
15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale
in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli
articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.
Art. 114-quater. - (Vigilanza). - 1. Agli istituti
di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e
7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo
I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo
VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di
moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste
dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia può emanare
disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i
soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o altre attività
finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo
III, Capo II, Sezione II.
3. La Banca d'ltalia può stabilire, a fini prudenziali, un limite
massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi
dell'articolo 146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta
elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare
funzionamento del relativo circuito.
Art. 114-quinquies. - (Deroghe). - 1. La Banca
d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di
disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono una o più delle
seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto
di moneta elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla
Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è
accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che
svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta
elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti
l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è
accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in
base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale
con l'istituto.
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi
contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta
elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo
stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non
beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento";
d) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera g), dopo
le parole: "gruppo bancario;" sono aggiunte le seguenti: "degli
istituti di moneta elettronica";
e) dopo l'articolo 131 è inserito il seguente:
"Art. 131-bis. - (Abusiva emissione di moneta elettronica).
- 1. Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo
previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis,
comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa
da 2.066 euro a 10.329 euro";
f) l'articolo 132-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 132-bis. - (Denunzia al pubblico ministero) - 1. Se
vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del
risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica o
attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e
132, la Banca d'Italia o l'Ufficio italiano cambi (UIC) possono denunziare i
fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 2409 del codice civile";
g) all'articolo 133:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Abuso di denominazione)";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta
elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività
di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti
di moneta elettronica e dalle banche";
3) al comma 2, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "nei commi 1 e 1-bis" e dopo la parola:
"banche" sono aggiunte le seguenti: "e dagli istituti di moneta
elettronica";
h) all'articolo 144, comma 1, dopo le parole: "109, commi 2 e
3," è inserita la seguente: "114-quater,".
Art. 56 (Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
illecite).
1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia
di istituti di moneta elettronica:
a) all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
"m-bis) istituti di moneta elettronica";
b) all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, la parola:
"m)" è sostituita dalla seguente: "m-bis)";
c) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo le parole: "gli
enti creditizi,", sono inserite le seguenti: "gli istituti di moneta
elettronica,".
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
OMISSIS
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva
90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti
televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
OMISSIS
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
("direttiva sul commercio elettronico").
OMISSIS
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione.
OMISSIS
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale.
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