L'AUTORITÀ
NELLA sua riunione del Consiglio del 5 aprile 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme
per l'emissione di segnali televisivi;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
25 luglio 1997, n. 307;
VISTA la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 Giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
VISTA la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso
condizionato e dei servizi di accesso condizionato;
VISTA la propria delibera n. 77/98 del 25 novembre 1998
istitutiva del Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali e considerati
i documenti approvati da tale Comitato nella sua riunione del 20 Giugno
1999;
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo" convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'articolo 2, comma
2;
VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191
recante "Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione
di segnali televisivi";
CONSIDERATA la rapida evoluzione del settore, che richiede
una normativa minima di garanzia per gli utenti senza, nel contempo,
limitare lo sviluppo tecnologico;
CONSIDERATO che la normativa europea ed in particolare
la direttiva 95/47/CE implica che un decodificatore unico per la ricezione
di tutte le offerte degli operatori di televisione a pagamento comporta
la scelta per essi di essere compatibili tramite il sistema simulcrypt
ovvero il sistema multicrypt;
CONSIDERATO che in un mercato in continua evoluzione
è compito di tutte le parti di fornire una corretta, il più
possibile completa e tempestiva informazione agli utenti che acquistano
decodificatori o si abbonano ai servizi di televisione digitale a pagamento;
CONSIDERATO che la direttiva 95/47/CE garantisce la
ricezione dei programmi in chiaro e considerato che, dato l'elevato
numero di canali digitali, una fruizione completa di tali programmi
comporta che l'utente abbia a disposizione un aiuto di base. Tale funzione
deve essere indipendente dal sistema di accesso condizionato e dal software
proprietario ad esso connesso e deve permettere la sintonizzazione e
la consultazione della lista dei canali e degli eventi. Considerato,
inoltre, che gli operatori di accesso condizionato devono offrire, a
condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, l'accesso delle
emittenti televisive alla guida elettronica ai programmi se compatibile
con la capacità trasmissiva e con il formato da essi stabilito;
CONSIDERATO che la moderna televisione digitale non
si basa solamente sulle componenti audiovisive dell'informazione ma
necessita di nuovi supporti multimediali basati sulla trasmissione e
sulla visualizzazione di dati. Considerato che tali informazioni, per
essere decodificate e presentate all'utente, richiedono l'accesso ad
elementi di software residente o API che potrebbero essere totalmente
proprietarie in quanto legate all'operatore di accesso condizionato
o a fornitori ad esso collegati;
CONSIDERATO che una fruizione completa dei programmi
in chiaro non può prescindere dalla ricezione di tali nuovi supporti
multimediali, anche interattivi, e considerato che se ricevuti attraverso
decodificatori proprietari che non ne permettano l'utilizzo ciò
diminuirebbe il valore complessivo della programmazione;
CONSIDERATO che la possibilità che tali funzioni
software siano effettivamente accessibili implica che gli operatori
di accesso condizionato assistano, a condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie, le emittenti che ne facciano richiesta, fornendo,
ad esempio, il necessario supporto tecnico ed i programmi di sviluppo
delle applicazioni;
CONSIDERATO che l'Autorità alla luce dell'evoluzione
del quadro normativo si riserva, in futuro, di esaminare se i decodificatori
con software proprietario possano comportare una restrizione allo sviluppo
di un mercato delle applicazioni multimediali interattive, ancorché
non strettamente riferite al mercato televisivo;
RITENUTO, comunque, che il quadro normativo e regolamentare
dovrà essere periodicamente aggiornato alla luce dell'evoluzione
tecnica, laddove si possano prevedere soluzioni per lo sviluppo di servizi
televisivi e multimediali basati su standard aperti ed in particolare
tenendo conto dei progressi in sede DVB in tale direzione. Ciò
anche alla luce del processo di revisione normativa comunitaria come
evidenziato dalla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento
Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato
delle Regioni, COM(1999) 539, "Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura
delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati. Esame del 1999
del quadro normativo delle comunicazioni";
CONSIDERATA la necessità di avviare in tempi
rapidi il mercato della televisione digitale terrestre e considerata
la previsione di irradiare i canali digitali terrestri sia nella banda
VHF sia in quella UHF nell'ottica di un efficiente uso dello spettro,
e considerato che è necessario garantire la migliore qualità
possibile a costi ragionevoli a tutti gli utenti. Considerato, inoltre,
che il processo di pianificazione ed assegnazione delle frequenze da
destinare alla radiodiffusione numerica può essere notevolmente
semplificato da un decodificatore che permetta la risintonizzazione
automatica dei canali e la ricezione dei canali UHF e VHF secondo la
canalizzazione italiana ed europea;
VISTA la decisione assunta dal Consiglio nella riunione
del 20 luglio 1999, con la quale è stato approvato lo schema
di provvedimento concernente "la determinazione degli standard
dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi
ad accesso condizionato";
CONSIDERATO che il menzionato schema di provvedimento
è stato notificato alla Commissione europea secondo le modalità
previste dalla direttiva 98/34/CE ed alla luce della comunicazione della
Commissione europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni "Lo sviluppo
del mercato della televisione digitale nell'Unione Europea"
COM(1999) 540;
TENUTO CONTO del parere del Ministero delle comunicazioni
del 23 novembre 1999;
TENUTO CONTO del parere circostanziato espresso dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva
98/34/CE, pervenuto in data 14 dicembre 1999;
CONSIDERATO il favorevole accoglimento della Commissione
europea della risposta italiana al sopracitato parere circostanziato,
comunicato dalla Commissione europea con nota pervenuta in data 29 marzo
2000;
UDITA la relazione del Commissario Ing. Mario Lari,
relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità ;
DELIBERA
Art. 1 -
(Definizioni)
- Ai fini del presente provvedimento si intende per:
"Autorità": l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997,
n.249;
"accesso condizionato": sistema tecnico
in base al quale l'accesso in forma intelligibile al servizio sia
subordinato a preventiva autorizzazione individuale;
"DVB": acronimo di diffusione numerica
di segnali televisivi (digital video broadcasting) utilizzato
nella serie di norme tecniche che includono l'impiego dell'algoritmo
MPEG-2 elaborate dal comitato tecnico congiunto (JTC) UER/ETSI/CENELEC
(Unione europea di radiodiffusione/Istituto europeo di standardizzazione
nelle telecomunicazioni/Comitato europeo per la normalizzazione nel
settore elettrico);
"decodificatore": apparecchiatura per la
ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro
o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio
terrestri, anche denominata set-top-box;
"guida elettronica ai programmi": supporto
multimediale che consente all'utente la consultazione, la selezione
e la conoscenza della programmazione su base periodica, inclusiva
di dettagli sugli eventi trasmessi;
"API": Application Programme Interface,
elementi di software residente che permettono di accedere alle funzioni
di base del decodificatore al fine di gestire programmi applicativi
scritti da terze parti come, ad esempio, la guida elettronica ai programmi;
"SI": Service Information, informazioni
sulle emittenti ed i programmi trasmesse contemporaneamente ai contenuti;
"Simulcrypt": possibilità per le
emittenti di trasmettere un programma criptato con molteplicità
di chiavi di accesso relative a differenti sistemi di accesso condizionato;
"Multicrypt": possibilità per il
ricevitore di accettare, tramite un alloggiamento (slot) normalizzato,
chiamato interfaccia comune, l'inserimento di moduli che decodificano
chiavi di sistemi di accesso condizionato differenti;
"standard aperto": standard definito da
un organismo internazionale di normalizzazione riconosciuto;
"parti": le emittenti televisive, gli operatori
di servizio di accesso condizionato, i costruttori di decodificatori,
i distributori di servizi o apparati, i detentori di diritti di proprietà
industriale relativi ai sistemi di accesso condizionato.
Art. 2
(Campo di applicazione)
-
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano
ai servizi televisivi numerici trasmessi con sistemi di accesso condizionato
ai telespettatori del mercato italiano dagli operatori stabiliti in
Italia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/552/CEE,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE, nonché alle apparecchiature
che consentono l'espletamento di tali servizi.
-
E' fatta salva la libera circolazione delle apparecchiature
che consentono l'espletamento dei servizi di cui al comma precedente,
legalmente fabbricate o commercializzate in un altro Stato membro
dell'Unione Europea, o in un Paese firmatario dell'Accordo sullo Spazio
Economico Europeo
Art. 3
(Operatori di accesso condizionato)
-
Gli operatori di accesso condizionato anche in possesso
di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento,
indipendentemente dai mezzi di trasmissione, sono tenuti a garantire
agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a
qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi
digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi
in chiaro. A tale scopo essi utilizzano il sistema simulcrypt secondo
le norme del DVB o, in alternativa, il sistema multicrypt secondo
le norme definite dal DVB.
-
Le modalità attuative del comma precedente
sono stabilite liberamente dalle parti interessate e potranno costituire
oggetto di verifica da parte dell'Autorità. Gli operatori di
accesso condizionato forniscono entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana un'informativa sulle modalità attuative delle disposizioni
di cui al comma 1 anche in relazione alla fattibilità tecnica
e praticabilità dell'aggiornamento dei decodificatori in possesso
dei propri abbonati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento
Art. 4
(Detentori di diritti)
-
I detentori di diritti di proprietà industriale
relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato, quando
rilasciano licenze per la fabbricazione di apparecchiature destinate
ai consumatori devono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie
e non devono subordinare tale rilascio a condizioni che vietano, dissuadono
o scoraggiano l'inclusione in tali apparecchiature di:
-
un'interfaccia comune che permetta il collegamento
di più sistemi di accesso diversi,
ovvero
-
mezzi propri di un altro sistema di accesso,
purché il destinatario della licenza rispetti condizioni
ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda,
la sicurezza delle transazioni degli operatori di accesso condizionato
Art. 5
(Tutela del consumatore)
-
I distributori di apparati e gli operatori di accesso
condizionato forniscono agli utenti una corretta informazione sui
servizi fruibili con il decodificatore a qualsiasi titolo detenuto
o posseduto e circa la rispondenza dei decodificatori ai requisiti
stabiliti nel presente provvedimento.
-
Gli operatori di accesso condizionato pubblicano
un listino dei prezzi per il telespettatore, che tiene conto della
fornitura o meno di materiali connessi.
-
La ricezione dei programmi in chiaro ai sensi dell'articolo
2, comma 1, può essere inibita solo nel caso in cui l'utente,
qualora il decodificatore sia concesso in locazione, non adempia agli
obblighi del relativo contratto
Art. 6
(Consultazione dei programmi e sintonizzazione)
-
I decodificatori, comprese le apparecchiature di
consumo destinate esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali
in chiaro, dispongono di una funzione di aiuto alla sintonizzazione
e di consultazione relativa alle informazioni sui programmi trasmessi.
Tale funzione è normalmente fondata sugli SI trasmessi secondo
le norme DVB. Le informazioni SI minime da decodificare sono contenute
nell'Allegato 1, paragrafo 2, lett. e).
-
Anche se forniti con sistemi di sintonizzazione pre-programmata,
i decodificatori e le apparecchiature di cui al comma 1, dovranno
consentire all'utente la possibilità del completo riordino
dei canali in maniera semplice secondo un sistema di numerazione personalizzato.
Art. 7
(Guida elettronica ai programmi ed API)
-
La guida elettronica ai programmi è orientata
a fornire un'informazione non distorta agli utenti. Ai fini dell'inclusione
nelle guide elettroniche ai programmi proprietarie, gli operatori
di accesso condizionato forniscono accesso agli operatori in chiaro
compatibilmente con la capacità di trasmissione a condizioni
eque, ragionevoli e non discriminatorie, e con il formato curato dal
responsabile della guida elettronica ai programmi.
-
Nel caso in cui il decodificatore, su specifica dell'operatore
di accesso condizionato, utilizzi software e/o API proprietari, l'operatore
stesso assisterà le emittenti televisive che ne faranno richiesta,
a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nello sviluppo
di applicazioni legate alla televisione numerica
Art. 8
(Ricevitori di televisione digitale terrestre)
-
Fatte salve le norme sopra definite, al fine di avviare
la diffusione dei servizi di televisione digitale terrestre, le specifiche
tecniche minime, previste all'Allegato A, si applicano ai decodificatori
e alle apparecchiature dedicate esclusivamente alla ricezione di programmi
televisivi in chiaro.
-
Le specifiche tecniche di cui al comma precedente
saranno riviste entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente delibera alla luce dei risultati della sperimentazione
e dell'avvio della fase di commercializzazione
Art. 9
(Vigilanza)
-
L'Autorità vigila sul rispetto delle norme
contenute nel presente provvedimento.
-
In caso di violazioni di ordini e diffide impartite
in relazione alle norme del presente provvedimento, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
Art.10
(Regime di applicazione)
- 1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento
si applicano dal 1° luglio 2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3, comma 2.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità
ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 7 aprile 2000
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