Testo aggiornato del regolamento (delibera 195/09/CONS)
Delibera
Regolamento
Modelli
Articolo 1 - Registro degli operatori di
comunicazioni
Articolo 2 - Soggetti obbligati
Articolo 3 - Struttura del registro
Articolo 4 - Protocollo
Articolo 5 - Repertorio degli operatori
Articolo 6 - Archiviazione ottica degli atti
Articolo 7 - Sistema informativo automatizzato
Articolo 8 - Collegamenti telematici con altre amministrazioni
Articolo 9 - Domanda di iscrizione
Articolo 10 - Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati
Articolo 11 - Dichiarazioni dei soggetti esercenti l’attività
di radiodiffusione
Articolo 12 - Dichiarazioni delle imprese concessionarie di
pubblicità
Articolo 13 - Dichiarazioni delle imprese di produzione e
distribuzione di programmi radiotelevisivi
Articolo 14 - Dichiarazioni delle imprese editrici di giornali
quotidiani, periodici o riviste
Articolo 15 - Dichiarazioni delle agenzie di stampa di
carattere nazionale
Articolo 16 - Dichiarazioni dei soggetti esercenti l’editoria
elettronica e digitale
Articolo 17 - Dichiarazioni delle imprese fornitrici di
servizi di telecomunicazioni e telematici
Articolo 18 - Istruttoria per l’iscrizione
Articolo 19 - Conclusione del procedimento d’iscrizione
Articolo 20 - Iscrizione d’ufficio
Articolo 21 - Dichiarazioni del controllante e di altri
soggetti
Articolo 22 - Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni
Articolo 23 - Comunicazioni di variazione
Articolo 24 - Comunicazione annuale
Articolo 25 - Cancellazione dal registro
Articolo 26 - Certificazioni
Articolo 27 - Contributi alle imprese e iscrizione al registro
Articolo 28 - Trasmissione di ulteriori atti o documenti
Articolo 29 - Modelli
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Infrastrutture di diffusione
Articolo 32 - Domanda di iscrizione in fase di prima
attuazione del regolamento
Articolo 33 - Iscrizione nel registro dei soggetti già
iscritti nel R.N.S. e nel R.N.I.R.
Articolo 34 - Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.
Articolo 35 - Archivi del R.N.S. e del R.N.I.R.
Articolo 36 - Raccordo dell’informativa di sistema
Articolo 37 - Oneri contributivi
Articolo 38 - Abrogazioni
L’Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 30 maggio 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera
a), numeri 5 e 6;
VISTI gli articoli 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l’articolo
35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allegato "A"
alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l’editoria";
VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: "Rinnovo della legge
5 agosto 1981, n. 416" ;
VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: "Nuove norme sull’editoria
e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"
;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato" ;
VISTO il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;
DELIBERA
Articolo 1
1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a),
numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento per l’organizzazione
e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato
"A" alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed
essenziale.
3. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
4. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità
ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.
Napoli, 30 maggio 2001
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Giuseppe Sangiorgi |
Enzo Cheli |
IL SEGRETARIO GENERALE |
|
Antonio Catricalà |
|
ALLEGATO "A"
alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001
Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro
degli operatori di comunicazione
TITOLO I
ISTITUZIONE DEL REGISTRO
Articolo 1
Registro degli operatori di comunicazioni
-
E’ istituito, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, il registro degli operatori di
comunicazione, alla cui tenuta sovrintende il Consiglio dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
-
Sono obbligati all’iscrizione nel registro:
-
i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
-
le imprese concessionarie di pubblicità;
-
le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
-
le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
-
le agenzie di stampa di carattere nazionale;
-
i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
-
le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.
Articolo 2
Soggetti obbligati
-
Ai fini dell’iscrizione nel registro, si intendono per:
-
soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di
concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da
parte dell’Autorità o del Ministero delle comunicazioni, per l’esercizio
della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o
via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e
per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di
programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la
legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
-
imprese concessionarie di pubblicità: 1) i soggetti che, in forza di
un contratto con una emittente radiotelevisiva, o con una sua concessionaria di
pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in
nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione
mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un
contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di
testate in formato elettronico di cui alla lettera f), o con una sua
concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di
negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi
pubblicitari per la diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o
testate in formato elettronico di cui alla lettera f);
-
imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi: i
soggetti che distribuiscono o che producono e distribuiscono alle emittenti
programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;
-
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o
riviste: 1) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli
equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416,
che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri soggetti editori che
comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con
regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da
attività editoriale;
-
agenzie di stampa di carattere nazionale: le imprese editrici di una o
più testate con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione, dotate di
una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di
servizi e notiziari e collegate in abbonamento almeno con quindici quotidiani in
cinque regioni per non meno di dodici ore di trasmissione al giorno, o con
trenta emittenti radiofoniche o televisive in dodici regioni per non meno di
mille notiziari quotidiani all’anno;
-
soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale: gli editori,
ai quali si applica la medesima ripartizione prevista per i soggetti di cui alla
precedente lettera d), che pubblicano con regolare periodicità una o più
testate giornalistiche in formato elettronico e digitale;
-
imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici: i
soggetti che, in base a licenza o autorizzazione installano e forniscono reti di
telecomunicazione o forniscono servizi consistenti, in tutto o in parte, nella
trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi
compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti
audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e
televisivi.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO
Articolo 3
Struttura del registro
- Il registro consta di un protocollo cronologico per l’annotazione degli
estremi della documentazione pervenuta, relativa agli adempimenti di cui al
presente regolamento, e di un repertorio degli operatori per l’annotazione
delle informazioni contenute nella predetta documentazione.
Articolo 4
Protocollo
-
Il protocollo è gestito in conformità a quanto disposto dall’articolo 53
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
-
Su ogni documento sono apposti numero progressivo e data di protocollazione.
-
Di ogni documento può essere rilasciata, a richiesta, attestazione della
data di ricevimento.
Articolo 5
Repertorio degli operatori
-
Nel repertorio degli operatori sono memorizzate le informazioni contenute nei
documenti trasmessi ai sensi degli articoli da 9 a 17, da 21 a 25, 33 e 34, o
acquisiti ai sensi degli articoli 20 e 28, e l’annotazione degli atti di cui
agli articoli 19, 25 e 26 del presente regolamento.
-
Ad ogni soggetto iscritto è attribuito un numero di posizione univoco e ogni
posizione nel repertorio è individuata con riferimento al codice fiscale del
relativo soggetto.
-
I documenti relativi ad ogni soggetto iscritto sono riuniti in un fascicolo
che deve riportare, all’esterno, il numero di posizione, la denominazione del
soggetto e l’indicazione dell’attività da questo svolta.
-
Il repertorio è suddiviso in quattro parti:
-
dati anagrafici generali;
-
assetti proprietari;
-
organi amministrativi e rappresentanza legale;
-
attività rilevante: testate gestite/servite o emittenti gestite/servite o
servizi di telecomunicazione forniti.
Articolo 6
Archiviazione ottica degli atti
-
La documentazione pervenuta all’Autorità a norma del presente regolamento
può essere archiviata otticamente secondo tecniche informatiche ed essere
distrutta dopo l’archiviazione dell’immagine, secondo le norme vigenti.
-
La conformità all’originale è attestata su ogni immagine del documento
archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli effetti il documento
cartaceo.
Articolo 7
Sistema informativo automatizzato
-
Protocollo e repertorio degli operatori sono gestiti attraverso un sistema
informativo automatizzato unico.
-
Il sistema informativo automatizzato deve consentire la selezione, per ogni
soggetto presente nel repertorio, della documentazione i cui estremi sono
annotati in ordine cronologico nel protocollo.
-
Il sistema informativo automatizzato deve assicurare l’integrità dei dati
e consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni, nel
rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di
protezione nel trattamento dei dati personali.
-
Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata la duplicazione su
supporti informatici diversi da quelli in linea, custoditi con idonei criteri di
sicurezza.
-
Il Consiglio determinerà con successiva deliberazione le specifiche tecniche
e le misure di sicurezza relative agli atti trasmessi per via telematica.
Articolo 8
Collegamenti telematici con altre amministrazioni
-
Al fine di agevolare le attività di tenuta del registro, l’Autorità può
attivare collegamenti telematici con il registro delle imprese, con i registri
di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con il sistema
informativo del Ministero delle comunicazioni o di altre amministrazioni, per l’acquisizione
dei dati e delle informazioni necessari alla tenuta del registro degli operatori
della comunicazione.
-
Con apposite convenzioni vengono determinati l’oggetto del collegamento
telematico, le relative modalità e gli eventuali costi.
TITOLO III
ISCRIZIONE AL REGISTRO
Articolo 9
Domanda di iscrizione
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda
di iscrizione al registro, indirizzata "All’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni - Registro degli operatori di comunicazione",
redatta secondo il modello "1/REG" e corredata dalle dichiarazioni
previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento all’attività esercitata.
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, devono produrre, all’atto
della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta
secondo il modello "2/REG", contenente il codice fiscale, la
denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al
soggetto.
-
I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell’iscrizione
nel registro presentano un’unica domanda, redatta secondo il modello "1/REG",
corredata dalla dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG",
nonché dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento a
ciascuna attività esercitata.
-
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta giorni
decorrenti:
-
per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e g), dal
ricevimento della concessione, autorizzazione o licenza, o dalla formazione del
silenzio-assenso;
-
per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dalla data
di conclusione del primo contratto relativo alle attività per cui è previsto l’obbligo
di iscrizione.
-
Ai sensi dell’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i soggetti
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), l’iscrizione al
registro è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.
-
In fase di prima attuazione del presente regolamento, i termini di
presentazione delle domande di iscrizione sono quelli di cui all’articolo 32.
Articolo 10
Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali
o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni, devono produrre,
all’atto della presentazione della domanda di iscrizione:
-
una dichiarazione, redatta secondo il modello "3/REG", contenente l’indicazione
dell’oggetto sociale o associativo;
-
una dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG", contenente l’indicazione
della composizione, della durata dell’organo amministrativo e delle
generalità del legale rappresentante e degli amministratori.
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di ente pubblico,
producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, la sola
dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG".
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di impresa individuale,
non producono le dichiarazioni, redatte secondo i modelli "3/REG" e
"4/REG".
Articolo 11
Dichiarazioni dei soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di società
di capitali o cooperative, devono produrre, all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG",
"5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società
quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori
al 2% del capitale sociale;
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%
delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da
iscrivere;
-
ove la maggioranza delle azioni o quote della società da iscrivere sia
intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla
legge, per i livelli successivi a quello di cui alla precedente lettera b), l’indicazione
del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle
rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società
della catena partecipativa fino all’individuazione delle persone fisiche o
soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o
quote di ciascuna di dette società;
-
ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere b) e c), l’indicazione
del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle
rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che
dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di
società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
della società da iscrivere;
-
l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di
persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle
società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di società
di persone, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di
iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG",
contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.
-
Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in ogni caso,
devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una
dichiarazione, redatta secondo i modelli "6.1/REG" e "6.2/REG",
che riportino l’indicazione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o
altra abilitazione amministrativa per l’esercizio delle attività di
radiodiffusione o ripetizione, nonché delle denominazioni delle emittenti,
delle eventuali autorizzazioni a trasmettere in contemporanea e delle
informazioni relative a testate giornalistiche.
Articolo 12
Dichiarazioni delle imprese concessionarie di pubblicità
- Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1), che svolgono
attività di concessionaria di pubblicità da trasmettere mediante impianti
radiofonici o televisivi, in forma societaria, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 11, commi 1 e 2.
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono
attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani, periodici o
riviste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d1), o su testate in formato
elettronico con le medesime caratteristiche, in forma di società di capitali o
cooperative, devono produrre all’atto della presentazione della domanda di
iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG",
"5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società
quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori
al 2% del capitale sociale;
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%
delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da
iscrivere;
-
per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l’indicazione del
capitale sociale e dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che
dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di
società quotate in borsa dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della
società da iscrivere;
-
l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di
persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle
società di cui ai livelli delle lettere a), b), c).
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono
attività di concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all’articolo
2, comma 1, lettera d2), o su testate in formato elettronico con le medesime
caratteristiche, in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre
all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione,
redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG",
"5.4/REG", contenente:
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto;per le società
quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori
al 2% del capitale sociale;
-
l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di
persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della
società da iscrivere.
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2), in forma di
società di persone, devono produrre, all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG",
contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.
-
Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), in ogni caso,
devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una
dichiarazione, redatta secondo i modelli "7.1/REG" e/o "7.2/REG",
che riporti l’elenco degli editori e/o delle emittenti radiotelevisive
serviti, con l’indicazione degli eventuali diritti di esclusiva.
Articolo 13
Dichiarazioni delle imprese di produzione e distribuzione di programmi
radiotelevisivi
-
Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in forma
societaria, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2.
-
Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in ogni caso,
devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una
dichiarazione, redatta secondo il modello "8/REG", che riporti l’elenco
delle emittenti radiotelevisive servite.
Articolo 14
Dichiarazioni delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici
o riviste
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d1), in forma di
società di capitali o cooperative, devono produrre, all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i
modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG",
"5.4/REG", contenente:
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società
quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori
al 2% del capitale sociale;
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%
delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da
iscrivere;
-
ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le
azioni o le quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi
da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per il livello successivo
a quello della lettera b), l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco
dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto
superiori al 2%;
-
ove non sia già stato comunicato a norma delle precedenti lettere b) e c), l’indicazione
del capitale sociale e dell’elenco dei soci e della titolarità delle
rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che
dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di
società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
della società da iscrivere;
-
l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di
persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle
società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d2), in forma di
società di capitali o cooperative, devono produrre all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i
modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.4/REG",
contenente:
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società
quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori
al 2% del capitale sociale;
-
l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di
persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della
società da iscrivere.
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in forma di società
di persone, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di
iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG",
contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.
-
Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in ogni caso,
devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una
dichiarazione, redatta secondo il modello "9/REG", che riporti l’indicazione
delle testate edite, con la relativa periodicità.
Articolo 15
Dichiarazioni delle agenzie di stampa di carattere nazionale
-
Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), in forma
societaria, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14, commi
1 e 3.
-
Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), in ogni caso,
devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una
dichiarazione, redatta secondo i modelli "10.1/REG" e "10.2/REG",
con l’indicazione dei collegamenti con i quotidiani o le emittenti, nonché
degli elementi relativi alla struttura e all’attività di agenzia.
Articolo 16
Dichiarazioni dei soggetti esercenti l’editoria elettronica e
digitale
- Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) si applicano le
disposizioni di cui al precedente articolo 14.
Articolo 17
Dichiarazioni delle imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni
e telematici
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di società
di capitali o cooperative, devono produrre, all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG",
"5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto;per le società
quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori
al 2% del capitale sociale;
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della
titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%
delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da
iscrivere;
-
l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di
persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle
società di cui ai livelli delle lettere a) e b).
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di società
di persone, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di
iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG",
contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.
-
Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), in ogni caso,
devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una
dichiarazione, redatta secondo il modello "11/REG", che riporti gli
elementi identificativi del provvedimento di concessione, autorizzazione o altra
abilitazione amministrativa per la fornitura di servizi di telecomunicazioni e
telematici.
Articolo 18
Istruttoria per l’iscrizione
-
Al fine di istruire la richiesta d’iscrizione, è accertata:
-
la regolarità della compilazione della domanda di iscrizione e l’autenticità
della sua sottoscrizione;
-
la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei precedenti articoli,
la regolarità della loro compilazione e l’autenticità della loro
sottoscrizione;
-
l’esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal
presente regolamento.
Articolo 19
Conclusione del procedimento d’iscrizione
-
Le attività preparatorie e istruttorie relative al procedimento d’iscrizione
devono concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la domanda
è pervenuta, salvo che il richiedente sia invitato a completare o rettificare
la domanda, ovvero ad integrare la documentazione, con assegnazione di un
congruo termine.
-
Il provvedimento conclusivo è adottato dal Direttore del Dipartimento
competente e ne viene data comunicazione all’interessato. Gli effetti del
provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data della domanda.
-
Trascorso inutilmente il termine per il completamento, la rettifica della
domanda o l’integrazione della documentazione di cui al comma 1, nei confronti
dei soggetti obbligati di cui all’articolo 2, comma 1, si procede a norma
degli articoli 20 e 30.
Articolo 20
Iscrizione d’ufficio
-
I soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini o prima
dell’inizio delle pubblicazioni sono diffidati a presentare la necessaria
domanda, entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni
dalla data di ricezione della diffida.
-
Se nel termine assegnato viene presentata regolare domanda, l’iscrizione ha
luogo secondo le modalità di cui all’articolo 19; altrimenti si procede all’acquisizione
delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari, tramite il competente
nucleo della Guardia di Finanza, e all’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
-
Acquisite le informazioni necessarie, i risultati dell’istruttoria svolta d’ufficio
sono trasmessi al Direttore del Dipartimento competente, che provvede secondo le
modalità di cui all’articolo 19.
-
A fini di controllo, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
a) e g), il Ministero delle comunicazioni trasmette all’Autorità copia dei
provvedimenti di concessione, autorizzazione o licenza, nonché delle istanze su
cui si è formato il silenzio-assenso.
TITOLO IV
COMUNICAZIONI E CANCELLAZIONI
Articolo 21
Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti
-
I soggetti che controllano al momento dell’iscrizione o che acquisiscono
successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente
articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa
generale e speciale, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni,
mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello "12/REG",
contenente l’indicazione del fatto o del negozio che determina l’acquisizione
del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati
dalla legge, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive
partecipazioni con diritto di voto.
-
I soci delle società per le quali è stato presentato l’elenco all’atto
della presentazione della domanda di iscrizione, tra i quali siano stati
conclusi accordi per l’esercizio concertato del voto o la gestione dell’impresa,
sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una
dichiarazione, redatta secondo il modello "13/REG".
-
Gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano ad ogni
modificazione dei fatti, negozi, accordi oggetto di dichiarazione.
-
Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento
al controllo dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d2), f) con
le medesime caratteristiche e g), nonché all’articolo 12, comma 3.
-
L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 30.
Articolo 22
Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni
-
Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli "14.1/REG"
e "14.2/REG", di ogni trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni
sottoscrizione che interessi più del 10%, o del 2% per le società quotate in
borsa, del capitale relativi alle azioni o quote:
-
della società iscritta al registro;
-
delle società a cui sono intestate azioni o quote della società iscritta in
misura superiore al 2% del capitale sociale.
-
L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche quando
successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità inferiore al 10%, o al 2%
per le società quotate in borsa, abbiano superato tali limiti.
-
Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere date dall’acquirente o
dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la
sottoscrizione acquistano efficacia.
-
Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai
trasferimenti e alle sottoscrizioni per effetto dei quali un singolo soggetto o
più soggetti collegati ai sensi della normativa vigente vengono a disporre di
una quota di capitale superiore al 20% della società iscritta.
-
Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento
ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d2) e f) con le medesime
caratteristiche e g), nonché all’articolo 12, comma 3.
-
L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 30.
Articolo 23
Comunicazioni di variazione
-
I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a
comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni
variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al
registro, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 24.
-
Ai fini delle predette comunicazioni deve essere inviata una apposita
dichiarazione, redatta secondo il modello "15/REG", che indica il tipo
di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i diversi
modelli utilizzati per l’iscrizione al registro, contenenti l’indicazione
della specifica variazione intervenuta.
-
Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere d2) e f), con le medesime
caratteristiche, nonché all’articolo 12, comma 3.
-
Restano fermi i termini per le comunicazioni al registro di cui all’articolo
1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5
agosto 1981, n. 416.
Articolo 24
Comunicazione annuale
-
I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di società di
capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla data
dell’assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale, redatta
secondo i modelli "2/REG", "5.1/REG", "5.2/REG",
"5.3/REG", "5.4/REG", contenente l’aggiornamento alla
stessa data dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle società iscritte
al registro e di quelle per le quali deve essere indicato al registro l’elenco
dei soci ai sensi del presente regolamento, nonché l’indicazione delle
eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri
limiti gravanti sulle azioni o quote.
-
I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di società di
persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, una
dichiarazione redatta secondo i modelli "2/REG" e "5.3/REG",
contenente l’aggiornamento alla stessa data dei dati anagrafici e degli
elenchi dei soci della società iscritta al registro, nonché l’indicazione
delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di
altri limiti gravanti sulle azioni o quote.
-
I restanti soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a
trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno una dichiarazione annuale
contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale
e gli altri dati relativi al soggetto, redatta secondo il modello "2/REG".
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed e) sono tenuti
a comunicare, entro i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 ciascuno con riferimento
alla propria forma giuridica, una dichiarazione annuale, redatta secondo i
modelli "7.1/REG", "7.2/REG", "8/REG", "10.2/REG"
ciascuno con riferimento all’attività svolta.
Articolo 25
Cancellazione dal registro
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda
di cancellazione, redatta secondo il modello "16/REG", ove siano
venuti meno i presupposti di iscrizione al registro.
-
La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni
decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione
dal registro.
-
La cancellazione si ha con provvedimento del Direttore del Dipartimento
competente, che deve essere annotato nel repertorio degli operatori.
-
Qualora in ogni caso sia rilevato il venire meno dei presupposti per l’iscrizione
nel registro, ne viene data comunicazione al soggetto interessato e, in caso di
mancata contestazione pervenuta entro quindici giorni decorrenti dalla
ricezione, il Direttore del Dipartimento competente provvede alla cancellazione
dal registro.
-
In caso di tempestiva contestazione, sono espletati i relativi accertamenti,
anche tramite il competente nucleo della Guardia di Finanza, per le conseguenti
determinazioni di cancellazione o conferma dell’iscrizione.
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d2), sono cancellati dal
registro ove sia accertato, anche mediante l’informativa di sistema di cui all’articolo
1, comma 28, 29, 30 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con
legge 23 dicembre 1996, n. 650, che non siano stati conseguiti i ricavi previsti
all’atto dell’iscrizione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI
Articolo 26
Certificazioni
-
I certificati inerenti alla regolare iscrizione nel registro alla data della
richiesta sono rilasciati sulla base del modello "17/REG".
-
Il rilascio di ogni certificazione è annotato nel repertorio degli
operatori.
-
L’attribuzione del numero di registrazione al repertorio degli operatori
può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi di legge.
Articolo 27
Contributi alle imprese e iscrizione al registro
- L’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituisce
requisito per l’accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi
espressamente previsti dalla normativa vigente.
Articolo 28
Trasmissione di ulteriori atti o documenti
- L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione alle
esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori atti,
comunicazioni o documenti ritenuti utili.
Articolo 29
Modelli
- I modelli allegati al presente regolamento ne costituiscono parte
sostanziale e integrante.
Articolo 30
Sanzioni
- Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla rispondenza al vero
delle dichiarazioni rese, l’inosservanza da parte dei soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, degli obblighi prescritti dal presente regolamento comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 31
Infrastrutture di diffusione
- Le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale sono censite
in una sezione speciale del registro, disciplinata con successivo regolamento
integrativo del presente.
Articolo 32
Domanda di iscrizione in fase di prima attuazione del regolamento
- In fase di prima attuazione del presente regolamento, i soggetti di cui al
precedente articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione
al registro entro e non oltre il 31 dicembre 2001.
Articolo 33
Iscrizione nel registro dei soggetti già iscritti nel R.N.S. e nel
R.N.I.R.
-
I soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel Registro
nazionale delle imprese radiotelevisive, o comunque registrati con assegnazione
di una posizione,sono iscritti automaticamente nel registro degli operatori di
comunicazione.
-
Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, possono essere acquisiti al
registro i dati e le informazioni mancanti, integrative o comunque utili di cui
alla comunicazione inviata all’Autorità, riferite all’ultima annualità, ai
sensi dell’articolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.
-
In fase di prima attuazione del presente regolamento, per i soggetti iscritti
al registro ai sensi del comma 1:
-
è sospeso, fino al 31 dicembre 2001, l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo
23.
-
deve essere prodotta, entro il 31 gennaio 2002, una dichiarazione, redatta
secondo il modello "18/REG", da cui risultino alla data del 31
dicembre 2001 gli elementi identificativi del soggetto, l’indicazione della
composizione, della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del
legale rappresentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative
all’attività esercitata.
-
L’Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità e l’attualità
degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni
atto, comunicazione o documento ritenuto utile.
Articolo 34
Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.
-
Al fine di facilitare l’iscrizione nel registro, i soggetti che hanno già
presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, domanda di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel
Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, possono inviare, entro il 31
dicembre 2001(1), una dichiarazione, redatta
secondo il modello "19/REG", da cui risultino gli elementi
identificativi del soggetto, l’indicazione della composizione, della durata
dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e
degli amministratori, nonché le informazioni relative all’attività
esercitata, con riguardo al periodo intercorrente tra la data della domanda e
quella della dichiarazione medesima.
(1) Il termine originario del 31 ottobre è
stato prorogato dalla delibera 403/01/CONS
-
Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, ai fini dell’istruttoria, si
tiene conto dei dati e delle informazioni utili contenute nella comunicazione
inviata all’Autorità, riferita all’ultima annualità, ai sensi dell’articolo
1, commi 28, 29, 30, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con
legge 23 dicembre 1996, n. 650.
-
Ove il soggetto, ai sensi del precedente comma 1, dichiari di essere titolare
di un provvedimento abilitativo allo svolgimento dell’attività, per il
rilascio del quale l’Amministrazione nell’ambito del relativo procedimento
sia tenuta ad acquisire la certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.
575, l’Autorità non procede ad una ulteriore acquisizione.
-
L’Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità e l’attualità
degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni
atto, comunicazione o documento ritenuto utile.
-
Ove i soggetti di cui al comma 1 non abbiano usufruito della facoltà ivi
prevista, per l’istruttoria delle relative domande di iscrizione presentate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è
comunque sufficiente, in via di semplificazione, produrre la documentazione
prevista nello stesso regolamento, con riguardo al periodo intercorrente tra la
data della domanda e quella della produzione stessa.
- 6. L’iscrizione o la registrazione della posizione nel Registro nazionale
della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, ai sensi
dei precedenti commi, deve considerarsi avvenuta alla data della domanda di
iscrizione; segue, ai sensi dell’articolo 33, l’iscrizione automatica del
soggetto al registro degli operatori di comunicazione.
Articolo 35
Archivi del R.N.S. e del R.N.I.R.
- Gli atti relativi al Registro nazionale della stampa e al Registro nazionale
delle imprese radiotelevisive, pervenuti dall’ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l’editoria, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono acquisiti all’archivio del registro degli operatori di
comunicazione.
Articolo 36
Raccordo dell’informativa di sistema
-
Con apposita deliberazione il Consiglio provvederà, entro il 30 aprile 2002,
a riformare le disposizioni attuative dell’informativa di sistema di cui all’articolo
1, comma 28, 29, 30 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con
legge 23 dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme all’impianto
del nuovo registro.
-
Il sistema informativo automatizzato che gestisce il registro degli operatori
è posto al servizio della informativa di sistema, onde consentire lo scambio, l’incrocio
e l’esame congiunto delle rispettive basi di dati e informazioni.
Articolo 37
Oneri contributivi
- E’ fatta salva la facoltà dell’Autorità di istituire con apposita
deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla tenuta del registro,
come previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 38
Abrogazione
- Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per effetto di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 6, della legge 31
luglio 1997, n. 249, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e
di regolamento relative all’organizzazione e alla tenuta del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive.
MODELLI (link al sito dell'AGCOM)
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