L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del
6 agosto 2001, in particolare nella sua prosecuzione
del 7 agosto;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n.
249, recante "Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed, in
particolare, gli artt. 2, comma 6, e 3, commi 6, 7, 9
e 11;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n.
223, recante "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato", ed, in
particolare, gli artt. 8, comma 17, e 15, commi 1 e 2;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n.
327, recante "Ratifica ed esecuzione della
convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5
maggio 1989", ed, in particolare, l’art. 2
della convenzione;
VISTO il decreto-legge 19 ottobre
1992, n. 408, recante "Disposizioni urgenti in
materia di pubblicità radiotelevisiva",
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
1992 n. 483, ed, in particolare, l’art. 3;
VISTO il decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, recante: "Provvedimenti urgenti in
materia radiotelevisiva", convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
ed, in particolare, l’art. 11 comma 1;
VISTO il d.P.R. 28 marzo 1994,
recante: "Approvazione della convenzione tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la
concessione in esclusiva del servizio pubblico di
diffusione circolare di programmi sonori e televisivi
sull’intero territorio nazionale";
VISTO il d.P.R. 8 febbraio 2001,
recante: "Approvazione del contratto di servizio
tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio
2000/2002" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 21 aprile 2001, n.93;
VISTA la legge 30 aprile 1998,
n.122, recante "Differimento dei termini previsti
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in
materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive", ed, in particolare, l’art.1;
VISTA la propria delibera del 30
ottobre 1998, n. 68/98, recante approvazione del
"Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1998,
n.263;
VISTA la propria delibera del 25
novembre 1998, n. 77/98, recante "Istituzione del
Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali",
ed il Libro bianco sulla televisione digitale
terrestre, approvato dal predetto Comitato, in data 18
maggio 2000;
VISTA la propria delibera del 1°
dicembre 1998, n. 78/98, recante "Approvazione
del regolamento per il rilascio delle concessioni per
la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 10 dicembre 1998, n.288;
VISTO il decreto-legge 30 gennaio
1999 n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo
sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1999, n. 78, ed, in particolare, l’art. 3, comma 2;
VISTO il decreto-legge 18 novembre
1999, n. 433, recante "Disposizioni urgenti in
materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva
locale e di termini relativi al rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata
su frequenze terrestri in ambito locale",
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
2000, n. 5, ed, in particolare, l’art.1;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il
risanamento di impianti radiotelevisivi",
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
2001 n. 66, ed, in particolare, gli artt. 1 e 2 bis;
VISTE le memorie presentate dalla
società Telepiù in data 31 maggio 2000, 7 settembre
2000, 17 ottobre 2000 e l’11 maggio 2001;
VISTE le memorie presentate dalla
Mediaset S.p.A. in data 31 maggio 2000 e nella
audizione tenutasi in data 3 maggio 2001;
VISTO il documento di linee guida
sulla Nuova Rai Tre inviato all’Autorità in data 11
ottobre 2000 dalla RAI- Radiotelevisione Italiana
S.p.A. e per suo tramite alla Commissione bicamerale
di vigilanza e la documentazione presentata il 3
maggio 2001;
VISTO il parere della Commissione
bicamerale per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei sistemi radiotelevisivi approvato nella sua seduta
dell’8 febbraio 2001;
SENTITE dinanzi al Consiglio in
data 3 maggio 2001 separatamente le società Mediaset
S.p.A., Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., Telepiù
S.p.A.;
CONSIDERATO, per quanto riguarda l’individuazione
dei criteri per la definizione del termine di
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3,
commi 6, 7, 9 e 11, della legge 31 luglio 1997, n.
249, quanto segue:
1. In attuazione di quanto
sancito dalla Corte costituzionale con sentenza 7
dicembre 1994, n. 420, la legge 31 luglio 1997, 249,
all’art. 2, comma 6, ha introdotto come limite alla
disponibilità di risorse fisiche da parte delle
emittenti titolari di concessione per la
radiodiffusione televisiva in chiaro in ambito
nazionale il parametro dell’irradiazione del 20 per
cento delle reti televisive analogiche, individuate
sulla base del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze redatto dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni tenendo conto dell’evoluzione
tecnologica e dei criteri indicati dalla medesima
norma. In base alla pianificazione effettuata dall’Autorità
con la delibera n. 68/98, il numero delle reti a
copertura nazionale è stato determinato in
diciassette, di cui undici assegnate alla
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale. In
termini di reti televisive, il citato art. 2, comma 6,
della legge n. 249/97, non consente, dunque, di
rilasciare ad un medesimo soggetto o a soggetti
controllati da o collegati a soggetti i quali a loro
volta controllino altri titolari di concessione, ad
esclusione della concessionaria pubblica, concessioni
che permettano di irradiare più di due reti
televisive nazionali.
2. Transitoriamente, l’art.
3, comma 6, della medesima legge, ha autorizzato gli
esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale che superino i limiti previsti dall’art.
2, comma 6, a proseguire, successivamente al 30 aprile
1998, data originariamente prevista, dall’art. 3,
comma 2, come termine per il rilascio delle nuove
concessioni radiotelevisive private, l’esercizio
delle reti eccedenti gli stessi limiti, a condizione
che le trasmissioni siano effettuate
contemporaneamente su frequenze terrestri e via
satellite o via cavo. Sancire la fine del periodo
transitorio, mediante l’indicazione del termine a
partire dal quale la trasmissione deve avvenire
esclusivamente via cavo o via satellite, compete, ai
sensi del successivo comma 7, all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e dipende dal numero di
famiglie in grado di ricevere i segnali televisivi
attraverso tali mezzi. Tale norma relaziona, infatti,
la fissazione di tale termine all’effettivo e
congruo sviluppo dell’utenza dei programmi
radiotelevisivi così ricevuti.
3. Il termine di cui al comma 7
serve, inoltre, a stabilire il momento a partire dal
quale deve proseguire la trasmissione esclusivamente
via cavo o via satellite della rete eccedente i limiti
di cui all’art. 3, comma 11, in base al quale nessun
soggetto può essere destinatario di più di una
concessione televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale per la trasmissione di programmi in
forma codificata. Tale norma prevede, infatti, che l’esercizio
in via transitoria della rete eccedente deve avvenire
alle stesse condizioni e nei termini previsti dai
commi 6 e 7, tenuto conto della particolare natura di
tale tipo di trasmissioni.
4. Contestualmente all’indicazione
del termine di cui al comma 7, l’Autorità deve
anche stabilire il termine entro cui la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo trasforma una
delle sue reti televisive in una emittente che non
può avvalersi di risorse pubblicitarie. In base al
comma 9 dello stesso articolo l’Autorità indica il
termine entro cui deve essere istituita tale
emittente, dopo aver valutato il piano per la
ristrutturazione della concessionaria pubblica e
previo parere della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
5. La Commissione parlamentare
si è espressa l’8 febbraio 2001 formulando parere
favorevole sul progetto di Nuova Rai Tre con alcune
osservazioni che valgono ad arricchire di contenuti il
quadro normativo dettato dai citati articoli 2 e 3
della legge n. 249/97. Secondo la Commissione, dal
punto di vista economico, il passaggio ad una
competizione per le entrate pubblicitarie sulla base
di non più di due reti per ciascun esercente di reti
televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale,
non deve avere carattere punitivo per le imprese, ma
deve contribuire a creare le condizioni per una
concorrenza libera e basata su pari opportunità. A
questo fine, essa ha ritenuto preliminare e necessaria
l’esatta coincidenza del termine previsto dall’art.
3, comma 7, della legge n. 249/97, relativo all’abbandono
delle frequenze terrestri da parte delle reti di cui
al comma 6 del medesimo articolo, e del termine entro
cui dovrà essere istituita l’emittente di cui al
successivo comma 9. Rispetto a tale intervento, essa
ha invitato l’Autorità a considerare,
nell'esercizio del suo potere di segnalazione al
Governo, i radicali cambiamenti di scenario
intervenuti dopo l’approvazione della legge n.
249/97 e a tenere conto della attuale mancanza di una
disciplina organica circa le risorse del sistema
radiotelevisivo, anche con riferimento al servizio
radiotelevisivo pubblico e del mutato contesto
tecnologico, vale a dire del prossimo avvio delle
trasmissioni televisive terrestri in tecnica digitale
che consentono un più efficace utilizzo dello spettro
di frequenze e, per tale via, un incremento del numero
dei programmi diffusi e, quindi, dei potenziali
operatori.
6. La legge 20 marzo 2001, n.
66 delinea le condizioni normative per l’immediato
avvio delle trasmissioni digitali terrestri mirando,
con alcune disposizioni di grande incisività, ad
accelerarne lo sviluppo. La legge fissa una data molto
ravvicinata (fine 2006) per la cessazione delle
trasmissioni analogiche; attribuisce agli attuali
concessionari un ruolo di primo piano che si manifesta
per alcuni di essi con obblighi, nella fase di
sperimentazione, di natura quasi pubblica, quali la
riserva a programmi o servizi di terzi del 40% della
capacità trasmissiva; distingue fra operatori che
gestiscono la rete di trasmissione e operatori che
forniscono contenuti e servizi. In questo modo si
forma, accanto alle trasmissioni via cavo e via
satellite, una terza modalità diffusiva, in
prospettiva molto consistente, che estende il
perimetro dei sistemi alternativi alla diffusione
terrestre in tecnica analogica e accelera lo sviluppo
delle famiglie in grado di ricevere i segnali
televisivi in forme diverse da quella tradizionale.
7. I parametri di riferimento
per procedere alla determinazione del termine entro
cui le trasmissioni delle reti eccedenti i limiti
stabiliti, dall’art. 2, comma 6, per le
concessionarie che trasmettono in chiaro in tecnica
analogica e, dall’art. 3, comma 11, per le
concessionarie che trasmettono in forma codificata in
tecnica analogica, nonché entro il quale deve essere
istituita l’emittente pubblica che non può
avvalersi di risorse pubblicitarie, sono dunque
contenuti nella legge n. 249/97, nelle osservazioni
espresse dalla Commissione di vigilanza nel citato
parere e nella legge n. 66/2001. Questi tre atti
rappresentano la risposta del Parlamento a quanto
disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
420/94 in ordine alla necessità di operare un
bilanciamento tra l’allargamento delle voci a cui
assentire l’accesso all’emittenza nazionale
privata e l’esigenza di tenere conto delle realtà
economiche comunque esistenti rispetto alle quali gli
interventi deconcentrativi non devono avere un effetto
punitivo.
8. Per la determinazione del
termine di cui all’art. 3, comma 7, della legge n.
249/97, finalizzato alle operazioni di sistema sottese
ai commi 6, 9 e 11 del medesimo articolo, occorre in
via preliminare valutare lo sviluppo (attuale e
prospettico) delle trasmissioni via cavo, via
satellite e in generale delle trasmissioni svolte con
mezzi diversi da quello oggi prevalente, vale a dire
la diffusione terrestre in tecnica analogica.
9. Per quanto riguarda le
infrastrutture via cavo, occorre rilevare che il loro
sviluppo in Italia è rimasto finora a uno stato poco
più che embrionale. La principale infrastruttura oggi
esistente è la rete realizzata da Telecom Italia nell’ambito
del cd. "Progetto Socrate" a partire dal
1996. Destinata in origine ad un’esecuzione in tempi
molto rapidi (Telecom pianificava nel 1996 di
raggiungere nel successivo quadriennio una
penetrazione nelle famiglie italiane addirittura
superiore al 50%), la rete "Socrate" è
stata, invece, di fatto abbandonata negli anni
successivi: nell’ottobre 2000, secondo i dati
forniti da Telecom Italia, erano circa un milione le
abitazioni "passate", ovvero collegate al
cavo al livello di edificio, ma soltanto 70.000 le
abitazioni provviste della terminazione fino all’appartamento.
Se, dunque, circa il 5% delle famiglie italiane è
potenzialmente in grado di accedere alla televisione
via cavo, solo lo 0,3% lo è realmente, e ciò quasi
esclusivamente nei maggiori centri urbani, senza un’equa
distribuzione sul territorio nazionale. D'altro canto,
le amministrazioni comunali di alcune città d’arte,
come per esempio Siena, hanno avviato iniziative di
valorizzazione delle infrastrutture via cavo
esistenti, mentre, nelle maggiori città, operatori
alternativi a Telecom Italia stanno posando cavi per
trasmissioni a larga banda. Le reti nelle città
storiche hanno però al momento dimensioni molto
limitate, mentre il passaggio alla operatività
commerciale delle reti a larga banda non è
prevedibile, su scala significativa, prima del 2003.
10. Il numero di famiglie
italiane che al dicembre 2000 è in grado di ricevere
segnali televisivi inviati via satellite è stimabile
intorno ai 2,4 milioni. Le analisi di mercato, svolte
da differenti soggetti, divergono su fattori di
dettaglio, ma concordano nel valutare in una forchetta
compresa fra l’11% e il 13% la quota di famiglie
dotate di parabola a fine 2000. Uno studio sullo
sviluppo dell’utenza dei programmi televisivi
diffusi via satellite e via cavo nel periodo
2000-2006, commissionato dall’Autorità alla
società Eurisko e completato nell’aprile 2000,
stima a quella data 1,8 milioni di abitazioni dotate
di parabola. L’indagine Eurisko comprende, oltre
alle analisi di tipo quantitativo, uno studio
qualitativo sulla percezione della televisione via
satellite da parte del pubblico, sulle motivazioni di
acquisto, sugli eventuali fattori ostacolanti. La
televisione via cavo e via satellite (i due sistemi
trasmissivi sono considerati, a questo livello dell’analisi,
in maniera unitaria) ne emerge fortemente connotata
come televisione a pagamento, che si caratterizza per
un’offerta di programmi molto definita (sport, film)
e si distingue nettamente dalla televisione in chiaro.
La combinazione tra analisi dei fattori quantitativi e
valutazioni dei fattori qualitativi ha originato 5
scenari di sviluppo dei sistemi via satellite e via
cavo, ciascuno dei quali dotato di una differente
velocità evolutiva. Quello cui Eurisko attribuisce
una maggiore probabilità di realizzazione prevede nel
dicembre 2002 una quota di famiglie collegate pari al
20% del totale e nel dicembre 2003 una quota pari a
circa il 24%.
11. Ad integrazione dell’analisi
Eurisko, gli studi svolti in seno al Comitato per lo
sviluppo dei sistemi digitali istituito dell’Autorità
e riportati nel Libro bianco sulla televisione
digitale terrestre, evidenziano che a partire dal 2000
si è sviluppata un’offerta non trascurabile di
canali in chiaro via satellite, che è destinata a
crescere in funzione dell’incremento del numero di
impianti di ricezione presso le singole unità
abitative. In Italia esistono circa 24 milioni di
abitazioni e oltre il 75 % (18 milioni) di esse sono
inserite in strutture condominiali, per un totale di
circa 750.000 condomìni, di cui circa la metà
provvisti di un impianto centralizzato. In termini di
utenze, gli impianti esistenti consentono a 9,7
milioni di abitazioni di ricevere la televisione
analogica e con successivi interventi, dal costo
contenuto, consentiranno di ricevere la televisione
digitale. In quest’ottica si colloca il comma 13
dell’art. 2 bis introdotto dalla legge n. 66/2001
che, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie di radiodiffusione da
satellite, considera le opere di installazione di
nuovi impianti come innovazioni necessarie ai sensi
dell’art. 1120, comma 1, codice civile per le cui
deliberazioni si applica la norma di cui all'art.
1136, terzo comma, codice civile.
12. Accanto alle trasmissioni
via cavo e via satellite, appare opportuno considerare
anche la televisione digitale terrestre fra le forme
di diffusione rilevanti per la decisione richiesta
dall’art. 3, comma 7. Oggi, infatti, la diffusione
televisiva si caratterizza, sotto il profilo
sistematico, per una bipartizione di fondo. Da un
lato, si colloca la trasmissione terrestre in tecnica
analogica che si contraddistingue per il fatto di
avere una vasta diffusione, di essere consolidata da
gran tempo e di operare consumando una risorsa fisica
in linea di principio scarsa qual è lo spettro delle
frequenze. Dall’altro, si collocano tutti i sistemi
di trasmissione (cavo, satellite, digitale terrestre)
che non condividono gli elementi ora richiamati:
nascono tutti di recente nella storia della
televisione, hanno una penetrazione ancora parziale e
mostrano problemi di utilizzo di risorse fisiche
certamente minori di quelli presenti con la diffusione
terrestre analogica. A queste considerazioni di
sistema, si aggiungono le correlazioni, nella dinamica
di sviluppo, fra le trasmissioni via satellite e via
cavo per un verso e la diffusione digitale terrestre
per l’altro.
13. A differenza di quanto
accade con le trasmissioni via cavo e via satellite,
è difficile, allo stato, stimare con metodi empirici
la curva di sviluppo della diffusione digitale
terrestre. Il nuovo sistema nasce, infatti, sotto l’impulso
di una forte volontà politica: non è l’esito di
una scelta di investimento effettuata in autonomia
dagli imprenditori televisivi, come per esempio nel
caso dei sistemi via satellite, ma rappresenta,
piuttosto, un’opzione di politica industriale, una
svolta di innovazione conseguente a una decisione
strategica su scala nazionale volta a spegnere i
sistemi di trasmissione in tecnica analogica e a
digitalizzare il Paese. Inoltre, non esistono per ora
casi di riferimento all’estero: nessun altro Paese
ha previsto, almeno fino a oggi, una data tanto vicina
quanto la fine del 2006 e neppure un passaggio
affidato per intero agli attuali concessionari i quali
sono tutti (meno uno) operatori in chiaro; negli altri
Paesi, infatti, il digitale terrestre parte come
complemento e non come sostituzione della trasmissione
terrestre analogica e i protagonisti del passaggio
sono gli operatori della televisione a pagamento che
usano la nuova tecnologia per aggiungere una
piattaforma pay a quelle già esistenti (via satellite
e via cavo).
14. Per costruire una
plausibile curva di penetrazione della televisione
digitale terrestre in Italia, occorre quindi fare
riferimento alle date contenute nella legge n.
66/2001. Al riguardo vanno segnalate almeno tre
scadenze: in ordine inverso a quello cronologico, si
tratta del 31 dicembre 2006, che segna la fine delle
trasmissioni in tecnica analogica; del 25 luglio 2005,
data di scadenza delle concessioni per le trasmissioni
in tecnica analogica; del 20 marzo 2004, quando
termina il periodo in cui sono possibili tra
concessionari televisivi trasferimenti di impianti o
rami di azienda da destinare a trasmissioni terrestri
in tecnica digitale. La prima data corrisponde a una
situazione in cui tutta la popolazione (100% delle
famiglie italiane) sarà in grado di ricevere i
segnali digitali; la seconda data corrisponde a una
situazione in cui le trasmissioni analogiche saranno
giunte a uno stadio residuale ed esercite in proroga
per servire una parte minoritaria della popolazione;
la terza corrisponde a una situazione in cui gli
operatori avranno ormai effettuato cospicui
investimenti sia per acquistare impianti e rami di
azienda sia per attrezzare siti e postazioni e quindi,
per rientrare dei capitali impegnati, sono stimolati a
servire quote già rilevanti di popolazione. Alla luce
della valenza propriamente politica sottesa all’introduzione
della televisione digitale su frequenze terrestri in
Italia, per costruirne una plausibile curva di
penetrazione, non si può che fare riferimento alla
data di arrivo ipotizzata dal legislatore. Le
trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi
multimediali su frequenze terrestri devono essere
irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro il
31 dicembre 2006. Se a tale data corrisponde una
situazione in cui tutta la popolazione italiana, e
dunque il 100% delle famiglie, sarà in grado di
ricevere i segnali digitali, è lecito supporre che a
metà del percorso, secondo una previsione di crescita
media, considerando un modello di innovazione
tecnologica per sostituzione, il numero degli utenti
della televisione digitale terrestre dovrebbe
avvicinarsi ad un quarto del totale.
15. Se si combinano gli scenari
di tipo empirico relativi allo sviluppo dei sistemi
via satellite e via cavo con gli scenari derivati
dalle previsioni di legge e relativi allo sviluppo
della diffusione digitale terrestre, è possibile
prevedere che una quota piuttosto cospicua della
popolazione italiana potrà, già nel corso del 2003,
ricevere segnali televisivi digitali, ovvero accedere
a modalità di diffusione televisiva diversa da quella
prevalente per via terrestre in tecnica analogica.
Dalla combinazione di tali scenari, a metà del 2003
la quota delle famiglie in grado di accedere a
modalità alternative di diffusione televisiva potrà
superare un terzo del totale e a metà del 2004 potrà
aver superato la metà del totale.
16. Per definire il termine di
trasferimento delle reti eccedenti, tanto in chiaro
quanto in forma codificata, e di trasformazione di una
delle emittenti pubbliche, occorre stabilire in via
preliminare quale sia la quota di famiglie in grado di
accedere ai segnali televisivi diffusi via satellite e
via cavo, integrata dalla quota di famiglie in grado
di ricevere segnali per via terrestre in tecnica
digitale. Tale quota deve rispondere ai requisiti di
effettività e congruità fissati dall’articolo 3,
comma 7, che è richiamato dai commi 6, 9 e 11, che
rilevano ai fini di tali interventi. I commi 6 e 11
introducono a favore delle reti eccedenti che devono
liberare risorse frequenziali, il principio della
continuità operativa, legittimandole a proseguirne l’esercizio,
principio che la Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
nel parere citato sul Piano per la Nuova Rai Tre,
specifica ed amplia nel criterio dell’assenza di
"carattere punitivo per le imprese". Tali
principi devono, tuttavia, rivelarsi compatibili con
il fine deconcentrativo che ispira l’articolo 3,
comma 7, in quanto norma che dà esecuzione alla
sentenza n. 420/94 della Corte costituzionale.
17. Al fine di pervenire ad un
ragionevole bilanciamento tra la necessità di
procedere ad una rapida deconcentrazione e le esigenze
economiche delle imprese, che non sia elusivo di
quanto sancito dalla Corte, la soglia del 50% di
popolazione coperta dai sistemi di trasmissione
alternativi alla via terrestre analogica (satellite,
cavo, digitale terrestre) si profila come un punto di
sintesi equilibrato. Da un lato, essa costituisce un
traguardo raggiungibile in tempi ravvicinati al quale
corrisponde un prevedibile dimezzamento delle risorse
acquisibili dalla rete eccedente generalista, che vede
ridursi in linea consequenziale la copertura, l’audience
e il valore dei contratti pubblicitari. Dall’altro,
tale soglia sancisce uno sviluppo adeguato dei sistemi
alternativi e, con una copertura ridotta ma
presumibilmente concentrata sulle aree più appetibili
dal punto di vista pubblicitario, garantisce una
continuità operativa e funzionale. Nella combinazione
degli scenari richiamati al punto 15, la soglia del
50% dovrebbe essere raggiunta nel 31 dicembre 2003.
18. Le valutazioni sin qui
esposte in ordine alla determinazione del termine per
il trasferimento delle reti eccedenti i limiti di cui
all'art. 2, comma 6, della legge n. 249/97 valgono
anche per il trasferimento della rete eccedente i
limiti di cui all'art. 3, comma 11, della medesima
legge. La scelta di un termine unico per entrambi i
trasferimenti si fonda non solo su quanto
espressamente previsto dalla disposizione richiamata,
per cui l'esercizio provvisorio della rete deve
avvenire alle stesse condizioni e nei termini previsti
dai commi 6 e 7, ma anche sulla considerazione di
procedere ad una valutazione di sistema in vista della
redazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale. Le medesime
valutazioni di carattere sistematico valgono anche per
la determinazione della data in cui deve essere
istituita l'emittente pubblica che non può avvalersi
di risorse pubblicitarie. In merito l'Autorità
condivide pienamente quanto espresso dalla Commissione
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi in ordine all'esatta coincidenza dei
termini di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 3 e alla
valutazione del profilo editoriale della Nuova Rai
Tre.
19. Poiché tanto gli scenari
relativi allo sviluppo dei sistemi satellite e cavo
quanto le simulazioni relative alla penetrazione del
digitale terrestre contengono assunzioni speculative e
ipotesi su comportamenti sociali dipendenti da
numerose variabili, possono essere evidenziati, anche
prima della data fissata, dei margini di oscillazione
significativi rispetto alla quota percentuale
prevista. Appare, quindi, opportuno da parte dell’Autorità
effettuare in data antecedente una verifica circa lo
sviluppo dei sistemi alternativi di diffusione in modo
da controllare se, all’avvicinarsi della data
indicata, le previsioni assunte si rivelino corrette.
La verifica viene effettuata con riferimento alla
situazione esistente al 31 dicembre 2002, termine
entro il quale deve essere, tra l'altro, adottato il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale e momento in cui sarà
possibile disporre di un quadro di riferimento più
certo alla luce del quale effettuare le necessarie
valutazioni.
20. Se al 31 dicembre 2002 la
quota delle famiglie digitali risulterà essere
inferiore al 35% delle famiglie e, quindi, aver avuto
un tasso di sviluppo inferiore a quanto ipotizzato, l’Autorità
potrà posticipare il termine del 31 dicembre 2003; se
al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali
risulterà essere superiore al 45% delle famiglie e,
quindi, aver avuto un tasso di sviluppo superiore a
quanto ipotizzato, l’Autorità potrà anticipare il
termine del 31 dicembre 2003.
UDITE le relazioni dei commissari
dott. Antonio Pilati e dott. Giuseppe Sangiorgi,
relatori ai sensi dell’art. 32 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
La data stabilita per l’attuazione
delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 6, 7, 9
e 11 della legge n. 249/97 è il 31 dicembre 2003.
L'Autorità, entro il 31 gennaio
2003, si riserva di rivedere il termine di cui al
comma 1 secondo i criteri definiti in premessa ai
punti 19 e 20.
La presente delibera è notificata
alle società Madiaset S.p.A., RAI - Radiotelevisione
Italiana S.p.A. e Telepiù S.p.A.
La presente delibera è trasmessa
alla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La presente delibera è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
Roma, 7 luglio 2001
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