L’Autorità
NELLA sua riunione del Consiglio del 14 novembre
2001, in particolare, nella sua riunione del 15
novembre 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
"Istituzione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e
successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 31 gennaio 1983 recante
"Approvazione del piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze", e
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 47 del 17 febbraio 1983;
VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3
ottobre 1989 relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti
l’esercizio delle attività televisive, come
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante
"Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato";
VISTA la direttiva del Consiglio 91/263/CEE del
29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni,
incluso il reciproco riconoscimento della loro
conformità, come modificata dalla direttiva
93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE,
attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996,
n. 614;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera, con
annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989";
VISTA la legge del 5 febbraio 1992 n. 104,
recante "Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323,
recante "Provvedimenti urgenti in materia
radiotelevisiva", convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante
regolamento in materia di sponsorizzazione di
programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico,
pubblicato nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1994;
VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545,
recante disposizioni urgenti in materia di esercizio
dell'attività radiotelevisiva, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento
per l’attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni
25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il
rilascio delle licenze individuali nel settore delle
telecomunicazioni";
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998,
recante "Disposizioni in materia di
interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante
"Differimento di termini previsti dalla legge
31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in
materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive";
VISTA la propria delibera n. 68/98 del 30 ottobre
1998, recante "Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10
novembre 1998;
VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1°
dicembre 1998, recante "Approvazione del
regolamento per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre
1998;
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare
la costituzione o il mantenimento di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1999, n. 78;
VISTA la propria delibera n. 9/99 del 16 marzo
1999, recante "Approvazione del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e
della produzione di opere europee", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 119 del 24 maggio 1999;
VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
191, recante "Attuazione della direttiva
95/47/CE in materia di emissione di segnali
televisivi";
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante
"Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni
urgenti in materia di esercizio dell'attività
radiotelevisiva locale e di termini relativi al
rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito
locale";
VISTA la propria delibera n. 216/00/CONS del 7
aprile 2000, recante "Determinazione degli
standard dei decodificatori e le norme per la
ricezione dei programmi televisivi ad accesso
condizionato", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21
aprile 2000;
VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19
luglio 2000, recante "Disposizioni in materia
di autorizzazioni generali", pubblicata nella
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 184 del 8 agosto 2000;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5
recante "Disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per
il risanamento di impianti radiotelevisivi"
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66;
VISTI, in particolare, gli articoli 2bis, comma
7, lett. a) della legge n. 66/01 e 4, comma 5, della
legge n. 249/97;
VISTA la propria delibera n. 170/01/CONS
dell’11 aprile 2001, recante "Consultazione
pubblica concernente il regolamento relativo al
rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la
diffusione di trasmissioni radiotelevisive in
tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis comma
7)" pubblicata nella pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24
aprile 2001;
VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269, recante "Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformità";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
2 maggio 2001, n. 345, recante "Regolamento di
attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
recante norme di tutela delle minoranze linguistiche
storiche";
VISTA la propria delibera n. 287/01/CONS del 5
luglio 2001, recante "Consultazione pubblica
sul contenuto del regolamento concernente il
rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la
diffusione di trasmissioni radiotelevisive in
tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis comma
7)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2001 ;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni
del 24 luglio 2001, recante "Programma per lo
sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove
tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale
su frequenze terrestri e da satellite e per
l’introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a
larga banda" , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 7
agosto 2001;
VISTA la propria delibera n. 538/01/CSP del 26
luglio 2001, recante "Regolamento in materia di
pubblicità radiotelevisiva e televendite",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 183 dell’8 agosto 2001;
TENUTO CONTO delle risultanze delle consultazioni
pubbliche indette con le delibere n. 170/01/CONS e
n. 287/01/CONS ed in particolare viste le proposte
di emendamenti formulate allo schema di regolamento
pubblicato unitamente alla delibera 287/01/CONS;
CONSIDERATA la necessità di stabilire una
disciplina che consenta, da un lato, l’avvio dei
mercati legati alla radiodiffusione digitale
terrestre e, dall’altro, la possibilità di una
successiva revisione ed integrazione sulla base
delle indicazioni derivanti dall’attività di
pianificazione delle frequenze e dai risultati della
sperimentazione;
CONSIDERATA, in particolare, l’esigenza di
adeguare ed integrare il presente regolamento in
conformità alle indicazioni dei piani di
assegnazione, tenuto conto della rilevanza della
specifica individuazione del numero dei blocchi di
diffusione pianificati sia per le procedure per il
rilascio a regime delle licenze e autorizzazioni per
la radiofonia, sia per le procedure per l’
assegnazione di licenze ed autorizzazioni per la
diffusione televisiva, con particolare riferimento
al sistema di assegnazione delle frequenze
disponibili e alla determinazione delle risorse da
destinare alla diffusione in chiaro;
RITENUTO di attribuire a soggetti distinti,
fornitore di contenuti e operatore di rete, gli
obblighi previsti della normativa vigente per gli
attuali concessionari, in particolare gli obblighi
derivanti:
RITENUTO di adeguare, ove necessario, i suddetti
obblighi al contesto tecnologico della
radiodiffusione digitale terrestre;
RITENUTO altresì di prevedere, anche in coerenza
con l’orientamento del nuovo quadro regolamentare
comunitario, una autorizzazione generale che abiliti
alla fornitura di servizi sulle reti diffusive
nell’ottica di sviluppare un mercato aperto dei
servizi interattivi e ritenuto altresì di includere
nella stessa categoria di servizi la fornitura di
guide elettroniche ai programmi e dei servizi di
accesso condizionato anche in attuazione alle
previsioni dell’articolo 3, comma 11, della legge
n. 249/97 in materia di norme sui servizi di
televisione codificata terrestre;
CONSIDERATA l’esigenza di rispettare, nel nuovo
contesto tecnologico, il rispetto dei principi posti
dalla legge a tutela della concorrenza e del
pluralismo ed, in particolare, di garantire la
molteplicità delle voci presenti sul mercato
mediante l’applicazione dei limiti previsti
dall’ articolo 2 della legge n. 249/97 e della
riserva in favore dell’emittenza locale, nonché i
limiti previsti dal citato decreto legge 18 novembre
1999, n. 455, convertito con modificazioni dalla
legge n. 5/00, in materia di autorizzazioni a
livello locale rilasciabili ad uno stesso soggetto;
RILEVATA l’opportunità di emanare disposizioni
di separazione contabile ai fini della verifica
della trasparenza dei rapporti fra fornitore di
contenuti e altri soggetti attivi nella filiera
della televisione digitale ed in particolare,
secondo le previsioni di legge, di disporre la
distinzione, anche sotto il profilo societario, tra
i soggetti che forniscono reti e quelli che
forniscono contenuti a livello nazionale;
CONSIDERATO che fra i criteri direttivi della
legge n. 66/01 è previsto che l’Autorità emani
disposizioni specifiche per regolare il periodo
transitorio e ritenuto, quindi, opportuno emanare
disposizioni attuative che, in base ai medesimi
criteri procedimentali, disciplinino le procedure in
materia di rilascio delle abilitazioni, di
conversione delle abilitazioni in licenze e di
conversione dei titoli concessori in licenze ed
autorizzazioni;
UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio
Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 1,
del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
-
L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 2bis,
comma 7, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, il seguente regolamento per la
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.
- Il testo del regolamento di cui al comma 1 è
riportato nell'allegato A alla presente delibera e
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è pubblicata nel bollettino
ufficiale dell’Autorità e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 15 novembre 2001
IL COMMISSARIO RELATORE
|
IL PRESIDENTE
|
Antonio Pilati
|
Enzo Cheli
|
IL SEGRETARIO GENERALE
|
|
Adriano Soi
|
|
Allegato A alla delibera 435/01/CONS
Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Definizioni)
-
Ai fini del presente regolamento si intende
per:
- "fase di avvio dei mercati" il
periodo che intercorre tra l’entrata in
vigore del presente regolamento e la data di
cessazione delle concessioni in tecnica
analogica;
- "fase transitoria" il periodo che
intercorre tra l’entrata in vigore del
presente regolamento e la data della
cessazione delle trasmissioni in tecnica
analogica;
- "programmi televisivi numerici o
palinsesti" l’insieme dei contenuti,
predisposto dal fornitore di contenuti,
destinati alla fruizione del pubblico mediante
radiodiffusione televisiva e caratterizzati da
un unico marchio;
- "programmi dati": servizi di
informazione costituiti da prodotti editoriali
elettronici, diversi da programmi
radiotelevisivi, non prestati su richiesta
individuale;
- "blocco di diffusione":
l’insieme dei programmi dati e
radiotelevisivi numerici e dei servizi
interattivi diffusi su una frequenza assegnata
e comprendente, per la radiofonia, almeno
cinque diversi palinsesti e per la televisione
almeno tre palinsesti;
- "capacità trasmissiva": numero
dei blocchi di diffusione irradiabili a
copertura nazionale sulle frequenze terrestri
assegnate sulla base del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze;
- "operatore di rete": il soggetto
titolare del diritto di installazione,
esercizio e fornitura di una rete di
comunicazioni elettroniche e di impianti di
messa in onda, multiplazione, distribuzione e
diffusione e delle risorse frequenziali che
consentono la trasmissione agli utenti dei
blocchi di diffusione;
- "fornitore di contenuti": il
soggetto che ha la responsabilità editoriale
nella predisposizione dei programmi destinati
alla radiodiffusione televisiva e sonora;
- "fornitore di servizi": il
soggetto che fornisce, attraverso
l’operatore di rete, servizi al pubblico di
accesso condizionato mediante distribuzione
agli utenti di chiavi numeriche per
l’abilitazione alla visione dei programmi,
alla fatturazione dei servizi, ed
eventualmente alla fornitura di apparati,
ovvero che fornisce servizi della società
dell’informazione ai sensi dell’articolo
1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come
modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero
fornisce una guida elettronica ai programmi;
- "ambito locale": l’esercizio
dell’attività di radiodiffusione televisiva
in tecnica digitale in uno o più bacini di
norma regionali o provinciali purché riferiti
rispettivamente a regioni o province limitrofe
che servano una popolazione complessiva non
superiore a 15 milioni di abitanti, con il
limite massimo complessivo di 4 regioni al
nord ovvero di 5 regioni al centro e al sud;
- "ambito nazionale": l’esercizio
dell’attività di radiodiffusione televisiva
non limitato all’ambito locale e che
consente l’irradiazione del segnale in un
area geografica comprendente, almeno l’80 %
del territorio e tutti i capoluoghi di
provincia;
- "fornitore di contenuti a carattere
comunitario": il soggetto che ha la
responsabilità editoriale nella
predisposizione dei programmi destinati alla
radiodiffusione televisiva in ambito locale
che si impegna:
- a non trasmettere più del 5% di
pubblicità per ogni ora di diffusione;
- a trasmettere programmi originali
autoprodotti per almeno il 50%
dell’orario di programmazione
giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
- "programmi originali autoprodotti":
programmi realizzati in proprio dal fornitore
di contenuti o dalla sua controllante o da sue
controllate, ovvero in co-produzione con altro
fornitore di contenuti;
- "opere europee": le opere
originarie:
- di Stati membri dell'Unione europea;
- di Stati terzi europei che siano parti
della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera con annesso,
fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché
rispondano ai seguenti requisiti:
- siano realizzate da uno o più
produttori stabiliti in uno o più di
questi Stati;
- . siano prodotte sotto la
supervisione e il controllo effettivo
di uno o più produttori stabiliti in
uno o più di questi Stati;
- il contributo dei co-produttori di
tali Stati sia prevalente nel costo
totale della co-produzione e questa
non sia controllata da uno o più
produttori stabiliti al di fuori di
tali Stati;
- di altri Stati terzi europei, realizzate
in via esclusiva, o in co-produzione, con
produttori stabiliti in uno o più Stati
membri, da produttori stabiliti in uno o
più Stati terzi europei con i quali la
Comunità abbia concluso accordi nel
settore dell'audiovisivo, qualora queste
opere siano realizzate principalmente con
il contributo di autori o lavoratori
residenti in uno o più Stati europei;
- "piano di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva": il
piano di assegnazione delle frequenze
terrestri per l’utilizzo televisivo in
tecnica digitale che l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni deve adottare
entro il 31 dicembre 2002 ai sensi
dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66;
- "piano di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione sonora": il piano
di assegnazione delle frequenze terrestri per
l’utilizzo radiofonico in tecnica digitale
che l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni deve adottare entro il 31
dicembre 2001 ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del decreto legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66.
CAPO II - AUTORIZZAZIONI PER I
FORNITORI DI CONTENUTI TELEVISIVI
Articolo 2
(Modalità di rilascio delle autorizzazioni)
- Il Ministero delle comunicazioni, sulla base
delle norme del presente regolamento, rilascia
l’autorizzazione, in ambito nazionale o locale,
per la fornitura dei programmi televisivi e dati
destinati alla diffusione in tecnica digitale su
frequenze terrestri.
- L’autorizzazione a carattere comunitario per
la fornitura dei programmi televisivi e dati
destinati alla diffusione in tecnica digitale su
frequenze terrestri in ambito locale è rilasciata
dal Ministero delle comunicazioni sulla base delle
norme del presente regolamento.
- Possono presentare domanda per il rilascio delle
autorizzazioni, di cui ai commi 1 e 2, soggetti
che abbiano la propria sede legale in Italia
ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo
(SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti
che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero
in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è
consentito a condizione che lo Stato ove il
soggetto richiedente ha la propria sede legale
pratichi un trattamento di effettiva reciprocità
nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in
ogni caso le disposizioni contenute negli accordi
internazionali.
- L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito
nazionale è rilasciata esclusivamente a società
di capitali o cooperative con capitale sociale
interamente versato, non inferiore, al netto delle
perdite risultanti dal bilancio, a euro 6.200.000
(seimilioniduecentomilaeuro), che impieghino non
meno di venti dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale.
- L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito
locale è rilasciata esclusivamente a società di
capitali o cooperative con capitale sociale
interamente versato, non inferiore, al netto delle
perdite risultanti dal bilancio, a euro 155.000 (centocinquantacinquemilaeuro),
che impieghino non meno di quattro dipendenti in
regola con le vigenti disposizioni di legge in
materia previdenziale.
- L’autorizzazione di cui al comma 2 può essere
rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute
o non riconosciute e società cooperative prive di
scopo di lucro.
- Il palinsesto del fornitore di contenuti è
identificato da un unico marchio per non meno di
ventiquattro ore settimanali. Ai fini della
verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse
dal computo delle ore di programmazione
settimanali la ripetizione di programmi ovvero la
trasmissione di immagini fisse.
- Le autorizzazioni di cui al presente articolo
non possono essere rilasciate ai soggetti i cui
amministratori e legali rappresentanti abbiano
riportato condanna a pena detentiva superiore a
sei mesi per delitto non colposo o che siano
sottoposti alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni e integrazioni, o alle
misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e
seguenti del codice penale.
- Il Ministero delle comunicazioni provvede al
rilascio dell’autorizzazione, entro 60 giorni
dalla presentazione della domanda che deve
contenere la dichiarazione di espressa
accettazione delle condizioni previste dal
presente regolamento. La domanda di autorizzazione
deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
- dichiarazione che gli amministratori e i
legali rappresentanti non abbiano riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non
siano sottoposti a misure di sicurezza o di
prevenzione;
- certificato del registro delle imprese
relativo al soggetto richiedente;
- estratto del libro soci del soggetto
richiedente, corredato da dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante la inesistenza di patti fiduciari
aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il
capitale sociale del soggetto richiedente,
ovvero, in caso di esistenza di detti patti
fiduciari, corredato da dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, da cui
risulti l’identità dei beneficiari
effettivi dei diritti di socio;
- l'indicazione del numero di dipendenti
impiegati e l’ammontare del capitale sociale
interamente versato;
- elenco dei soci che, alla data di
presentazione della domanda, detengono una
partecipazione superiore al 2 per cento del
capitale sociale, con indicazione del numero
delle azioni o quote possedute da ciascun
socio, nonché delle situazioni di controllo.
Qualora i soci che detengono anche
indirettamente il controllo del soggetto
richiedente siano a loro volta società, deve
essere altresì allegato l'elenco dei soci di
queste ultime che ne detengano, anche
indirettamente, il controllo;
- gli elementi che documentino il rispetto
delle disposizioni sul divieto di posizioni
dominanti, anche con riferimento ai commi 16,
17 e 18 dell'articolo 2 della legge n. 249/97;
- ricevute dei versamenti di cui
all’articolo 5, comma 1, del presente
regolamento.
- È fatto obbligo ai soggetti titolari di
autorizzazione ai sensi del presente articolo di
comunicare al Ministero delle comunicazioni ogni
eventuale cambiamento delle informazioni indicate
nella domanda di autorizzazione, nonché nei
documenti di cui al comma 9. Detta comunicazione
deve essere effettuata entro 60 giorni dal
verificarsi dell’evento che ha dato luogo
all’obbligo di informativa.
- Il termine di 60 giorni per l’adozione del
provvedimento di cui al comma 9 può essere
prorogato di una sola volta per ulteriori 30
giorni qualora il Ministero delle comunicazioni,
ritenendo necessario un supplemento
d’istruttoria, richieda chiarimenti o
integrazioni. La proroga è deliberata con il
medesimo provvedimento con cui il Ministero delle
comunicazioni delibera di procedere al supplemento
di istruttoria. Entro il termine di cui al comma
9, eventualmente prorogato come sopra, il
Ministero decide sulla domanda di autorizzazione
con provvedimento motivato.
Articolo 3
(Contenuto della domanda)
- La domanda di autorizzazione per fornitore di
contenuti deve contenere:
- i dati relativi al soggetto richiedente
comprovanti la sussistenza dei requisiti
previsti per il rilascio
dell’autorizzazione;
- l’indicazione relativa all’ambito
nazionale ovvero locale ed i bacini di
riferimento;
- l’indicazione della tipologia e durata
giornaliera di programmazione e composizione
del palinsesto nei vari tipi di
programmazione;
- l’eventuale destinazione ad un sistema di
codificazione e l’eventuale previsione di un
corrispettivo per l’accesso ai programmi;
- l’eventuale trasmissione di programmi dati
ovvero la destinazione esclusiva
dell’autorizzazione alla trasmissione di
programmi dati;
- le indicazioni delle iniziative tecniche e
editoriali, di cui all’articolo 11, commi 3
e 4, volte a favorire la tutela dei minori e
la ricezione da parte di persone con handicap
sensoriali.
Articolo 4
(Durata e rinnovo)
- L’autorizzazione di cui all’articolo 2 è
rilasciata per una durata di dodici anni ed è
rinnovabile conformemente alle norme vigenti al
momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi
soltanto previo assenso del Ministero delle
comunicazioni, sentita l’Autorità.
- L’autorizzazione di cui all’articolo 2 si
estingue in caso di scadenza del termine di cui al
precedente comma senza che sia stato richiesto il
rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto
autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero
di sottoposizione ad altra procedura concorsuale,
salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria
all’esercizio dell’attività d’impresa.
- La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi
previsti per il rilascio della autorizzazione
comporta la decadenza dalla medesima.
L’autorizzazione può essere revocata nei casi
previsti dall’articolo 16, comma 2, della legge
n. 248/00.
Articolo 5
(Contributi)
- Il soggetto richiedente una autorizzazione per
fornitore di contenuti è tenuto al pagamento
della somma di euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro)
a titolo di contributo per istruttoria. Tale
contributo è ridotto a euro 516 (cinquecentosedicieuro)
per una autorizzazione limitata ad un bacino
provinciale ed a euro 258 (duecentocinquantottoeuro)
per una autorizzazione a carattere comunitario.
Qualora il medesimo soggetto presenti più domande
di autorizzazione in ambiti locali, il predetto
contributo è ridotto, per ogni domanda successiva
alla prima, del cinquanta per cento: in ogni caso,
la somma complessiva da versare a titolo di
contributo non può essere superiore a euro 5.165
(cinquemilacentosessantacinqueeuro). Ai fini del
presente comma le province autonome di Trento e di
Bolzano sono considerate bacino provinciale.
- Con successivo provvedimento l’Autorità
determina la misura dei contributi per controlli e
verifiche.
- In caso di ritardato o mancato pagamento dei
contributi si applicano le disposizioni di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive
modificazioni.
Articolo 6
(Registro dei programmi e conservazione delle
registrazioni)
- I soggetti titolari di un’autorizzazione
rilasciata ai sensi dell’articolo 2 compilano
mensilmente il registro dei programmi nel formato,
anche elettronico, che verrà definito
dall’Autorità. Il registro programmi contiene
le informazioni relative al rispetto della
normativa vigente in materia di diritto
d’autore.
- I soggetti di cui al comma 1 conservano,
d’intesa con gli operatori di rete attraverso i
quali diffondono i propri palinsesti, la
registrazione integrale dei programmi televisivi
diffusi per i tre mesi successivi alla data di
diffusione dei programmi stessi. La registrazione
deve consentire di individuare, per ciascun
programma o porzione di programma, le informazioni
relative alla data ed all’ora di diffusione.
Articolo 7
(Responsabilità e rettifica)
- I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata
ai sensi dell’articolo 2 sono responsabili della
natura e del contenuto dei programmi diffusi, e
rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le
norme vigenti. I direttori dei telegiornali sono
considerati direttori responsabili ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, della legge n.
223/90.
- I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata
ai sensi dell’articolo 2 sono tenuti
all’osservanza degli obblighi di cui
all’articolo 10 della legge n. 223/90, in tema
di rettifica, previsti per i soggetti titolari di
concessione per la diffusione di programmi
televisivi su frequenze terrestri in tecnica
analogica.
Articolo 8
(Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite)
- I soggetti titolari di autorizzazione,
rilasciata ai sensi dell’articolo 2, sono tenuti
al rispetto delle disposizioni previste in materia
di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite,
applicabili all’attività di radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri in tecnica
analogica, svolta, rispettivamente, dai
concessionari in ambito nazionale o locale.
Articolo 9
(Quote di emissione e produzione)
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5
del regolamento concernente la promozione della
distribuzione e della produzione di opere europee,
adottato dall’Autorità con delibera n. 9/99, i
soggetti titolari di autorizzazione in ambito
nazionale rilasciata ai sensi dell’articolo 2
sono tenuti al rispetto delle norme in materia di
quote di emissione e produzione previste dalla
normativa vigente per le emittenti nazionali.
Articolo 10
(Promozione di opere audiovisive)
- I soggetti titolari di autorizzazione in ambito
nazionale rilasciata ai sensi dell’articolo 2
del presente regolamento ed ai sensi
dell’articolo 2, comma 9, della legge 30 aprile
1998, n. 122, devono riservare, all’interno di
ciascun programma, un minimo di 20 minuti
settimanali alla promozione e alla pubblicità di
opere europee, fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 5 del regolamento concernente la
promozione della distribuzione e della produzione
di opere europee, adottato dall’Autorità con
delibera n. 9/99. È fatta salva la deroga
prevista dall’articolo 2, comma 13, della legge
30 aprile 1998, n. 122.
Articolo 11
(Tutela dei minori e dei portatori di handicap
sensoriali)
- I soggetti titolari di autorizzazione per la
fornitura di contenuti, nei programmi che non
siano ad accesso condizionato, sono tenuti al
rispetto delle norme in materia di tutela dei
minori applicabili ai concessionari per la
diffusione di programmi televisivi su frequenze
terrestri in tecnica analogica.
- I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata
ai sensi dell’articolo 2 non possono diffondere
programmi televisivi che possano nuocere allo
sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che
detti programmi siano ad accesso condizionato e
siano trasmessi nella fascia oraria fra le 24:00 e
le 07:00.
- I soggetti titolari di autorizzazione per la
fornitura dei contenuti adottano, a tutela dei
minori, sistemi di segnalazione e di controllo da
parte della famiglia del contenuto dei programmi.
I soggetti richiedenti una autorizzazione
presentano contestualmente alla domanda di cui
all’articolo 2 una descrizione degli
accorgimenti tecnici previsti a tutela dei minori.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione,
tale relazione è aggiornata ed inviata
all’Autorità ogni ventiquattro mesi.
- I soggetti titolari di autorizzazione per la
fornitura dei contenuti in ambito nazionale
adottano iniziative tecniche ed editoriali atte a
favorire la ricezione da parte di persone con
handicap sensoriali di programmi di informazione,
culturali e di svago. I soggetti richiedenti una
autorizzazione presentano contestualmente alla
domanda di cui all’articolo 2 una descrizione
degli accorgimenti tecnici e editoriali previsti.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione,
tale relazione è aggiornata ed inviata
all’Autorità ogni ventiquattro mesi.
CAPO III - AUTORIZZAZIONI PER I
FORNITORI DI SERVIZI
Articolo 12
(Autorizzazione alla fornitura dei servizi)
- La fornitura di servizi, compresi quelli di
accesso condizionato, è soggetta ad
autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero
delle comunicazioni sulla base delle norme
previste dalla delibera dell’Autorità n.
467/00/CONS, previo pagamento dei relativi
contributi.
- Il soggetto che intenda offrire servizi
individuati dal presente regolamento, avente sede
in ambito nazionale o in uno dei paesi dello
Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno dei paesi
appartenenti all’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC) o in Paesi con i quali vi siano
accordi di reciprocità, fatta comunque salva ogni
eventuale limitazione derivante da accordi
internazionali, è tenuto a presentare al
Ministero delle comunicazioni una dichiarazione,
comprensiva di tutte le informazioni necessarie a
verificare la conformità alle condizioni di cui
all’articolo 5 della delibera dell’Autorità
n. 467/00/CONS.
- I fornitori di servizi di accesso condizionato:
- rispettano gli standard tecnici previsti
dalla normativa vigente ed in particolare
dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS;
- qualora distribuiscano decodificatori in
comodato agli utenti garantiscono che i
decodificatori siano conformi alle norme di
cui alla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.
- I fornitori di servizi di accesso condizionato
adottano, sulla base delle linee guida emanate
dall’Autorità, entro 60 giorni
dall’autorizzazione, una carta dei servizi da
sottoporre all’approvazione dell’Autorità. Il
fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere
la carta dei servizi al soggetto controllato o
legato da accordi contrattuali che, in tutto o in
parte, offre per suo conto servizi agli utenti
finali. La carta dei servizi adottata per la
fornitura dei servizi di accesso condizionato è
vincolante anche per il fornitore di contenuti che
fornisce i programmi e per l’operatore di rete
che li diffonde.
CAPO IV - LICENZE PER GLI
OPERATORI DI RETE TELEVISIVI
Articolo 13
(Tipologie di licenza e obblighi dell’operatore di
rete)
- La licenza di operatore di rete televisivo in
tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, è
rilasciata, a partire dal 31 marzo 2004 e,
comunque, successivamente all’adozione del
provvedimento di cui all’articolo 29, dal
Ministero delle comunicazioni entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda.
- La diffusione per mezzo delle radiofrequenze
associate alla licenza è consentita
esclusivamente dai siti previsti dal piano di
assegnazione delle frequenze, fatto salvo quanto
previsto, per la fase di avvio dei mercati,
dall’articolo 34.
- I titolari di licenza di operatore di rete
possono provvedere direttamente alla installazione
delle infrastrutture, nonché richiedere al
Ministero delle comunicazioni l'assegnazione, a
titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i
collegamenti in ponte radio.
- Ai titolari di licenza per operatore di rete si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 4
della legge n. 223/90.
- Il soggetto titolare di licenza come operatore
di rete nel fornire le risorse per il trasporto,
la formattazione, la codifica e la multiplazione
dei programmi e dei dati:
- rispetta le norme tecniche di emissione
vigenti, adottando standard trasmissivi
compatibili con le norme previste
all’Allegato A della delibera dell’Autorità
n. 216/00/CONS;
- rispetta le normative sanitarie, ambientali,
urbanistiche e di assetto territoriale per
l’installazione delle infrastrutture e delle
apparecchiature, nonché le disposizioni
relative alla condivisione o alla messa a
disposizione degli impianti e dei siti;
- assicura la sicurezza del funzionamento
della rete, il mantenimento della sua integrità,
la messa a punto di procedure di gestione e di
controllo degli impianti e delle
apparecchiature, nonché l’impiego di
personale adeguatamente qualificato al fine di
garantire la massima qualità delle
prestazioni rese a vantaggio dell’utenza.
- L’operatore di rete stabilisce, nel rispetto
delle disposizioni del presente regolamento e
della normativa vigente, gli opportuni accordi
tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti
i cui programmi vengono diffusi attraverso la
propria rete e con i fornitori di servizi forniti
attraverso la propria rete. L’operatore di rete
non può modificare o alterare i programmi
televisivi, i programmi dati o i programmi della
società dell’informazione forniti da soggetti
terzi.
- L’operatore di rete in ambito nazionale può
fornire servizi di trasmissione e diffusione a
fornitori di contenuti autorizzati in ambito
locale, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 40, comma 2.
- L’operatore di rete in ambito locale può
fornire servizi di trasmissione e diffusione a
fornitori di contenuti in ambito nazionale, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 40, comma
2.
Articolo 14
(Modalità di rilascio delle licenze)
- Possono presentare domanda per il rilascio di
licenza di operatore di rete per blocchi di
diffusione televisivi in ambito nazionale o locale
i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno
degli Stati membri dell'Unione europea o dello
Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di
licenza a società di capitali che non abbiano la
propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello
Spazio Economico Europeo, è consentito a
condizione che lo Stato ove il soggetto
richiedente ha la propria sede legale pratichi un
trattamento di effettiva reciprocità nei
confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni
caso le disposizioni contenute negli accordi
internazionali.
- La licenza di operatore di rete in ambito
nazionale può essere richiesta esclusivamente da
società di capitali o cooperative con capitale
sociale interamente versato, non inferiore, al
netto delle perdite risultanti dal bilancio, al
10% del valore dell'investimento da effettuare.
- La licenza di operatore di rete in ambito locale
può essere richiesta esclusivamente da società
di capitali o cooperative con capitale interamente
versato al momento della presentazione della
domanda, non inferiore, al netto delle perdite
risultanti dal bilancio, al 5% del valore
dell’investimento da effettuare.
- La licenza di operatore di rete per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su
frequenze terrestri in ambito nazionale o locale
non può essere rilasciata qualora gli
amministratori e i legali rappresentanti abbiano
riportato condanna irrevocabile a pena detentiva
per delitto non colposo superiore a sei mesi o
siano sottoposti alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e
successive modificazioni o alle misure di
sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti
del codice penale.
- Le condizioni per il rilascio delle licenze di
operatore di rete per la radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale su frequenze
terrestri in ambito nazionale o locale previste
dal presente regolamento debbono essere possedute
al momento della presentazione della domanda,
sussistere al momento del rilascio della licenza e
per tutta la durata della stessa.
- Restano salve le disposizioni di cui agli
articoli 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies della
legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni.
Articolo 15
(Domanda per il rilascio di licenza di operatore di
rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito nazionale)
- La domanda per ottenere la licenza di operatore
di rete in ambito nazionale, sottoscritta dal
richiedente, deve essere presentata al Ministero
delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta
ad ottenere una sola licenza e deve contenere:
- i dati relativi al soggetto richiedente;
- l'eventuale uso di sistemi di codificazione;
- la dichiarazione della conformità degli
impianti, per caratteristiche, sistemi e
modalità di funzionamento, alla normativa
vigente, nonché alle disposizioni in materia
antinfortunistica e di tutela ed igiene del
lavoro;
- il progetto di rete, redatto in conformità
con il piano di assegnazione delle frequenze,
con l'indicazione delle misure previste per
l'efficiente uso delle risorse
radioelettriche;
- il piano di massima economico-finanziario
adeguatamente documentato per i primi cinque
anni di esercizio dell’attività;
- l'eventuale richiesta di collegamenti di
telecomunicazione;
- gli impegni per la promozione e la
diffusione dei sistemi di ricezione numerica e
dei servizi avanzati ad essi connessi;
- la tipologia di servizi di telecomunicazione
che il richiedente intende offrire, nel
rispetto degli obblighi di cui al presente
regolamento ed alla normativa vigente;
- l’impegno ad aderire alla carta dei
servizi per i programmi ad accesso
condizionato diffusi.
- Alla domanda per il rilascio della licenza deve
essere inoltre allegata la seguente
documentazione:
- certificazione rilasciata, nei quattro mesi
precedenti la presentazione della domanda per
il rilascio della licenza, dagli organi
competenti riguardante la costituzione del
richiedente in società di capitali o
cooperativa, con patrimonio netto non
inferiore a quanto previsto dall’articolo
14, comma 2;
- certificato di nazionalità della società,
qualora non italiana;
- elenco dei soci che, alla data di
presentazione della domanda, detengono una
partecipazione superiore al 2 per cento del
capitale sociale, con indicazione del numero
delle azioni o quote possedute da ciascun
socio, nonché delle situazioni di controllo.
Qualora i soci che detengono anche
indirettamente il controllo del soggetto
richiedente siano a loro volta società deve
essere altresì allegato l'elenco dei soci di
queste ultime che ne detengano, anche
indirettamente, il controllo;
- dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da parte dei soggetti per i quali
deve essere acquisita la documentazione
antimafia ai sensi del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490 e successive
modificazioni;
- dichiarazione che gli amministratori e i
legali rappresentanti non abbiano riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non
siano sottoposti a misure di sicurezza o di
prevenzione;
- attestazione dell'avvenuto versamento della
somma prevista dall'articolo 18, comma 1, del
presente regolamento.
- La licenza è rilasciata a soggetti che siano
titolari di una concessione per la radiodiffusione
televisiva in tecnica analogica su frequenze
terrestri a condizione che i medesimi:
- siano in regola con il versamento dei canoni
di concessione dovuti;
- non siano incorsi nella sanzione della
revoca della concessione.
- La domanda di licenza deve indicare con
eventuale specifica dichiarazione, oltre agli
elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 3:
- le sanzioni amministrative eventualmente
subite, con provvedimento divenuto definitivo
o contro il quale è in corso reclamo in sede
giurisdizionale, in relazione all'esercizio
dell'attività radiotelevisiva;
- la descrizione e localizzazione degli
impianti di diffusione, nonché i relativi
collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai
sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90,
legittimamente ed effettivamente eserciti;
- l’assunzione degli impegni di cui
all’articolo 35, comma 2, qualora non
assunti già all’atto della richiesta di
conversione dell’abilitazione alla
sperimentazione.
- Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 non sono
richiesti qualora il richiedente vi abbia già
ottemperato all’atto della richiesta di
abilitazione alla sperimentazione di cui
all’articolo 34.
- Le domande devono essere corredate dalla
documentazione riguardante i requisiti richiesti
per il rilascio della licenza, i quali possono
essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, resa nelle forme previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, salvo quelli di cui alle
lettere a), e) e f) del comma 2.
Articolo 16
(Domanda per il rilascio di licenza di operatore di
rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito locale)
- La domanda per ottenere la licenza di operatore
di rete in ambito locale, sottoscritta dal
richiedente, deve essere presentata al Ministero
delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta
ad ottenere una sola licenza e deve contenere:
l’indicazione del bacino di utenza che si
intende coprire; gli elementi di cui
all’articolo 15, comma 1; nel caso i richiedenti
abbiano già effettuato trasmissioni
radiotelevisive, gli elementi di cui
all’articolo 15, comma 3.
- La domanda, oltre a contenere la documentazione
di cui all’articolo 15, comma 2, lettere da b) a
f), deve essere corredata da certificazione
rilasciata, nei quattro mesi precedenti la
presentazione della domanda di rilascio della
licenza, dagli organi competenti riguardante la
costituzione del richiedente in società di
capitali o cooperativa, con patrimonio netto non
inferiore a quanto previsto dall’articolo 14,
comma 3.
Articolo 17
(Radiofrequenze utilizzabili)
- La trasmissione di programmi per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su
frequenze terrestri deve essere effettuata nelle
bande di frequenza previste per detti servizi dal
vigente regolamento delle radiocomunicazioni
dell'Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell'Unione
europea e di quella nazionale, nonché dei piani
nazionali di ripartizione e di assegnazione delle
radiofrequenze.
- Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella licenza ovvero nell’atto di
assegnazione delle radiofrequenze, una stazione di
radiodiffusione interferisca con altre stazioni
radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità,
in conformità a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 3, della legge n. 249/97,
promuove sentiti i soggetti interessati
l'intervento degli organi del Ministero delle
comunicazioni al fine di adottare le misure idonee
ad eliminare tali disturbi.
- Il provvedimento di assegnazione delle
radiofrequenze a ciascun operatore di rete è
distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende
dalla effettiva disponibilità di porzioni dello
spettro elettromagnetico ed è assoggettato ad
obblighi, fra gli altri, di efficiente utilizzo
dello spettro stesso e di non interferenza. Le
modalità di assegnazione delle frequenze
effettivamente disponibili sono specificate nel
provvedimento di cui all’articolo 29.
Articolo 18
(Contributi e canoni)
- I titolari di licenza per operatore di rete sono
tenuti al pagamento dei contributi determinati
dall’Autorità con regolamento di cui al
successivo articolo 29.
- In caso di ritardato o mancato pagamento dei
contributi si applicano le disposizioni di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive
modificazioni.
Articolo 19
(Progetto dell'impianto o della rete)
- Il progetto, di cui all’articolo 15, comma 1,
lett. d), redatto in conformità con le
prescrizioni del Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze può comprendere una o più
stazioni di radiodiffusione. La costituzione della
rete deve risultare da una descrizione anche
grafica, riportata su un supporto informatico
compatibile con la base di dati che verrà
indicata dall’Autorità, nella quale sono
indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le
relative aree di servizio nonché gli eventuali
impianti di collegamento, compresi quelli tra le
sedi di produzione e i trasmettitori di
radiodiffusione.
- Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto
dei limiti e dei valori relativi alle emissioni
radioelettriche richiamati dall’articolo 2 del
decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, fermi restando, in caso di mancato rispetto, i
poteri di trasferimento in tale articolo enunciati
e quanto previsto dall’articolo 21 del presente
regolamento.
Articolo 20
(Verifiche sugli impianti)
- Gli impianti oggetto della licenza per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su
frequenze terrestri devono essere costituiti
esclusivamente da apparecchiature conformi alla
normativa vigente.
- Il Ministero delle comunicazioni procede, a
spese del licenziatario, alla verifica degli
impianti anche presso le sedi del licenziatario,
che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento,
libero accesso agli incaricati.
Articolo 21
(Condivisione di infrastrutture e impianti)
- I titolari di licenza di operatore di rete in
ambito nazionale o locale, anche congiuntamente
tra loro, possono impiegare anche le
infrastrutture fornite da terzi e possono
provvedere all'uso in comune di infrastrutture
tecniche, infrastrutture civili e impianti,
limitatamente alle attività oggetto della licenza
e nel rispetto dei limiti previsti dalle emissioni
elettromagnetiche e dai piani di assegnazione
delle frequenze.
- In conformità a quanto stabilito
dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 , al fine di
assicurare il rispetto della vigente normativa in
materia di ambiente e tutela della salute umana,
possono essere imposti agli operatori di rete,
quale condizione per il rilascio delle
abilitazioni alla sperimentazione e delle licenze,
la condivisione di infrastrutture, impianti e
infrastrutture civili nonché piani di
trasferimento anche graduali.
- Le amministrazioni pubbliche competenti
rilasciano, ai titolari di licenza di operatore di
rete, i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e
concessori necessari per l’accesso ai siti
previsti dal piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, in base alle vigenti disposizioni
nazionali e regionali, per l’installazione di
reti e di impianti, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, proporzionalità ed
obiettività, nonché nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela della
salute, di tutela del territorio, dell’ambiente
e del paesaggio e delle bellezze naturali.
- Agli impianti degli operatori di rete relativi
al trasporto dei segnali dai centri di produzione
ai siti di diffusione si applicano le disposizioni
previste all’articolo 13, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318.
- L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture
sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra
le parti interessate. Per eventuali controversie
l’Autorità provvede secondo quanto previsto
dall’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Articolo 22
(Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai
programmi)
- Ai fini della fornitura dei servizi della società
dell’informazione e dei servizi interattivi, gli
operatori di rete nazionali e locali possono
stabilire accordi di interconnessione fra loro ed
interconnettere le loro reti ad altre reti di
telecomunicazione. La disciplina degli accordi è
regolata ai sensi della normativa vigente in
materia di interconnessione di reti di
telecomunicazione.
- Ai fini della fornitura agli utenti del servizio
della consultazione della guida di base e della
sintonizzazione automatica, gli operatori di rete
provvedono affinché i programmi siano
identificati nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS.
- Gli operatori di rete in ambito nazionale e
locale ed i fornitori di contenuti in ambito
nazionale e locale possono stabilire accordi
tecnici ed economici con i soggetti autorizzati
alla fornitura della guida elettronica ai
programmi nel rispetto delle previsioni della
delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS per la
fornitura di una guida elettronica ai programmi
ricevibili dall’utente.
Articolo 23
(Durata delle licenze e revoca)
- Le licenze hanno una validità di 12 anni e sono
rinnovabili conformemente alle norme vigenti al
momento del rinnovo e possono essere cedute a
terzi soltanto previo assenso del Ministero delle
comunicazioni, sentita l’Autorità.
- La licenza si estingue in caso di scadenza del
termine di cui al precedente comma senza che sia
stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di
rinuncia del soggetto autorizzato, di
dichiarazione di fallimento ovvero di
sottoposizione ad altra procedura concorsuale,
salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria
all’esercizio dell’attività d’impresa.
- La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi
previsti per il rilascio della licenza comporta la
decadenza dalla medesima.
- Se il titolare di una licenza non ottempera a
una delle condizioni indicate nella licenza
stessa, il Ministero delle comunicazioni, sentita
l’Autorità, può sospendere, modificare o
revocare la licenza individuale o imporre in
maniera proporzionata misure specifiche per
garantire tale ottemperanza. Il Ministero, eccetto
i casi di violazioni ripetute da parte della
suddetta impresa, può richiedere l'adozione di
misure adeguate entro un mese a decorrere dal suo
intervento. Se l'impresa ottempera a quanto
richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi
dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti
determinazioni. Se l'impresa non ottempera a
quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due
mesi dal suo intervento iniziale, conferma il
proprio provvedimento motivandolo. Il
provvedimento è comunicato all'impresa
interessata entro sette giorni dall'adozione.
CAPO V - NORME A TUTELA DEL
PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA,
DELLA CONCORRENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE
Articolo 24
(Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei
contenuti)
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo
2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97 e sulla base
della capacità trasmissiva determinata con
l’adozione del piano di assegnazione delle
frequenze per la diffusione televisiva:
- un terzo di tale capacità è riservata ai
soggetti titolari di autorizzazione alla
fornitura di contenuti destinati alla diffusione
in ambito locale, ai quali può, successivamente
alla pianificazione, essere assegnata, se
disponibile, ulteriore capacità;
- ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di
loro in rapporto di controllo o di collegamento
ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18,
della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359,
comma 3, codice civile, non possono essere
rilasciate autorizzazioni in chiaro o criptate
che consentano di irradiare più del 20 per
cento dei programmi televisivi numerici, in
ambito nazionale;
- ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di
loro in rapporto di controllo o di collegamento
ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18,
della legge n. 249/97 e dell’articolo 2359,
comma 3, codice civile, non possono essere
rilasciate autorizzazioni che consentano di
irradiare nello stesso bacino più di un blocco
di programmi televisivi numerici, in ambito
locale.
- Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in
rapporto di controllo o di collegamento ai sensi
dell’articolo 2, commi 16,17 e 18, della legge
n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice
civile, non possono essere contemporaneamente
titolari di autorizzazione per la fornitura di
contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis
della legge n. 78/99, i marchi, le denominazioni e
gli identificativi utilizzati per la fornitura di
programmi in ambito locale devono essere distinti
da quelli utilizzati da quelli utilizzati in
ambito nazionale.
- I titolari di autorizzazione per la fornitura di
contenuti in ambito locale che operano in bacini
di utenza diversi possono ottenere una
autorizzazione per la trasmissione in
contemporanea secondo quanto previsto dall’
articolo 21 della legge n. 223/90.
- I soggetti autorizzati a fornire contenuti in
ambito nazionale o soggetti fra di loro in
rapporto di controllo o di collegamento ai sensi
dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge
n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, del
codice civile, sono tenuti a diffondere il
medesimo programma televisivo e i medesimi
programmi dati, nonché gli identificativi ad essi
associati sul territorio nazionale, fatta salva
l’articolazione anche locale delle trasmissioni
radiotelevisive della concessionaria del servizio
pubblico.
- I limiti previsti dall’articolo 2 bis,
comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/01 per
i titolari di più di una concessione televisiva e
quelli previsti al Capo VIII del presente
regolamento per la concessionaria del servizio
pubblico si applicano fino alla fine della fase di
avvio dei mercati, termine a partire dal quale si
applica il limite di cui al comma 1, lett. b.
- Nella fase di avvio dei mercati, i programmi
irradiati in tecnica digitale, qualora siano
replica simultanea dei programmi irradiati in
tecnica analogica, non sono computati ai fini dei
limiti di cui all’articolo 2, commi 6 e 8, della
legge n. 249/97.
Articolo 25
(Obblighi di trasparenza del fornitore di contenuti)
- I soggetti titolari di più di una
autorizzazione come fornitore di contenuti
mantengono una contabilità separata per ciascuna
autorizzazione.
- Il fornitore di contenuti in ambito nazionale
che sia anche fornitore di servizi adotta un
sistema contabilità separata per ciascuna attività
oggetto di autorizzazione .
Articolo 26
(Vincoli di utilizzo delle radiofrequenze)
- L’operatore di rete può utilizzare le
frequenze di emissione per la fornitura di tutti i
servizi di comunicazione sonora, visiva e
multimediale ed è soggetto al vincolo di:
- utilizzare prevalentemente, rispetto a
servizi dati e interattivi, le radiofrequenze
assegnate per la diffusione dei programmi
televisivi dei fornitori di contenuti
autorizzati;
- utilizzare effettivamente le radiofrequenze
assegnate consentendo di soddisfare le
richieste di accesso alla rete da parte dei
fornitori di contenuti autorizzati;
- rispettare i criteri di cui al successivo
articolo 29 in materia di obblighi di accesso
da parte dei fornitori di contenuti non
riconducibili direttamente o indirettamente
all’operatore di rete;
- rispettare le direttive in materia di
diffusione di messaggi gratuiti in casi di
pubblica necessità secondo quanto previsto
dall’articolo 10 della legge n. 223/90.
- Nessun soggetto può essere contemporaneamente
titolare di una licenza in ambito nazionale ed in
ambito locale, fatti salvi i casi nei quali i
blocchi di diffusione in ambito locale non sono
assegnabili, a causa di assenza di richiedenti, ad
operatori di rete operanti in ambito
esclusivamente locale.
Articolo 27
(Obblighi di trasparenza dell’operatore di rete)
- L’operatore di rete in ambito locale che sia
anche fornitore di contenuti adotta un sistema di
contabilità separata, mentre l’operatore di
rete in ambito nazionale che sia anche fornitore
di contenuti è tenuto alla separazione
societaria.
- L’operatore di rete è tenuto a:
- garantire parità di trattamento ai
fornitori di contenuti non riconducibili a
società collegate e controllate, rendendo
disponibili a questi ultimi, ai fini di
stabilire i necessari accordi le stesse
informazioni tecniche messe a disposizione dei
fornitori di contenuti riconducibili a società
collegate e controllate;
- non effettuare discriminazioni, nello
stabilire gli opportuni accordi tecnici, in
materia di qualità trasmissiva e condizioni
di accesso alla rete fra soggetti autorizzati
a fornire contenuti appartenenti a società
controllanti, controllate o collegate e
fornitori indipendenti di contenuti e servizi;
- utilizzare, sotto la propria responsabilità,
le informazioni ottenute dai fornitori di
contenuti non riconducibili a società
collegate e controllate, esclusivamente per il
fine di concludere accordi tecnici e
commerciali di accesso alla rete. Le
informazioni ottenute non devono essere
trasmesse ad altre società controllate e
collegate, nonché a terzi.
Articolo 28
(Disciplina degli accordi fra operatori di rete e
fornitori di contenuti e di servizi)
- La fornitura di capacità trasmissiva nonché
degli elementi ad essa connessi, da parte degli
operatori di rete ai fornitori di servizi e
contenuti che non siano tra loro in rapporto di
controllo o di collegamento ai sensi
dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge
n. 249/97 e dell’articolo 2359, comma 3, codice
civile, avviene sulla base di una negoziazione
commerciale nel rispetto di quanto previsto nel
presente regolamento. Per la risoluzione di
eventuali controversie tra operatori di rete e
fornitori di contenuti si applica l'articolo 1,
comma 11, della legge n. 249/97.
- Gli accordi di cui al precedente comma sono
preventivamente comunicati all’Autorità al fine
della verifica del rispetto delle disposizioni
previste dal presente regolamento e dalla
normativa vigente.
Articolo 29
(Provvedimenti a tutela del pluralismo e della
concorrenza)
- L’Autorità, ai fini di garantire la tutela
del pluralismo, dell'obiettività, della
completezza e dell'imparzialità
dell'informazione, dell'apertura alle diverse
opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e
religiose, nel rispetto delle libertà e dei
diritti garantiti dalla Costituzione, che si
realizzano con il complesso degli accordi fra
fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta
un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che
stabilisce, tenendo conto della partecipazione
alla sperimentazione e considerando il titolo
preferenziale previsto dall’articolo 1, comma 1,
della legge n. 66/01:
- norme a garanzia dell’accesso di fornitori
di contenuti, non riconducibili direttamente o
indirettamente agli operatori di rete, i quali
rappresentano un particolare valore per:
- il sistema televisivo nazionale, in
ragione della qualità della
programmazione e del pluralismo
informativo;
- il sistema televisivo locale, in ragione
della qualità della programmazione,
pluralismo informativo a livello locale,
della natura comunitaria, con particolare
riferimento alle trasmissioni
monotematiche a carattere sociale, e della
tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
- criteri che garantiscono, in presenza di
risorse insufficienti a soddisfare tutte le
ragionevoli richieste da parte dei fornitori
di contenuti, l’accesso alle radiofrequenze
da parte dei fornitori di contenuti di cui
alla precedente lettera a) in condizioni di
parità di trattamento;
- norme in materia di controlli e verifiche
sulla separazione contabile dei soggetti
titolari di autorizzazioni e licenze ai fini
del rispetto del norme del presente
regolamento;
- norme in materia di limiti alla capacità
trasmissiva destinata ai programmi criptati;
- le modalità per l’adozione di specifici
provvedimenti, anche ai sensi dell’articolo
2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia
di accordi fra fornitori di contenuti e
operatori di rete, ivi incluso l’obbligo di
trasmettere programmi in chiaro;
- sulla base dei principi di trasparenza,
obiettività, proporzionalità e non
discriminazione, sentita l’Autorità garante
per la concorrenza e del mercato, i criteri ed
i limiti per l’assegnazione ai licenziatari
di ulteriori frequenze o per il rilascio delle
ulteriori licenze;
- la misura dei contributi applicabili agli
operatori di rete anche tenendo conto della
scarsità delle risorse e della necessità di
promuovere l’innovazione.
CAPO VI - DISPOSIZIONI PER LA
RADIOFONIA
Articolo 30
(Licenze per operatori di rete radiofonici e
autorizzazioni per fornitori di contenuti radiofonici)
- Entro tre mesi dall’approvazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per
radiodiffusione sonora in tecnica digitale,
l’Autorità adotta un provvedimento relativo
alle modalità di rilascio delle autorizzazioni di
fornitore di contenuti e licenze di operatore di
rete radiofonico.
Articolo 31
(Fase sperimentale per la diffusione radiofonica in
tecnica digitale)
- I soggetti titolari di concessione per la
radiodiffusione sonora nonché i soggetti che
eserciscono legittimamente la radiodiffusione
sonora in ambito locale possono richiedere al
Ministero delle comunicazioni il rilascio
dell’abilitazione alla sperimentazione di
trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale di
norma nel bacino di utenza, o parte di esso,
oggetto della concessione per diffusione in
tecnica analogica.
- L’abilitazione di cui al comma precedente può
essere richiesta anche da più soggetti,
costituiti in forma di consorzio ai sensi
dell’articolo 2602 del codice civile ovvero che
sottoscrivano congiuntamente un’intesa a
svolgere le attività di sperimentazione, in caso
di rilascio dell’abilitazione, conformemente al
progetto di attuazione ed al progetto
radioelettrico presentati contemporaneamente alla
domanda.
- Le intese di cui al precedente comma 2 possono
essere definite esclusivamente dai soggetti di cui
al comma 1, ferma restando la responsabilità
solidale di tutti i partecipanti per tutta la
durata della sperimentazione. La definizione
dell’intesa destinata allo svolgimento delle
attività sperimentali non determina di per sé
organizzazione o associazione tra le imprese
partecipanti, ognuna delle quali conserva la
propria autonomia gestionale ed operativa.
Nell’intesa dovranno essere specificate le
attività di sperimentazione svolte singolarmente
da ciascuna impresa partecipante.
- L’abilitazione alla sperimentazione cessa
entro 360 giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento e può essere rinnovata non
oltre il rilascio delle licenze per operatore di
rete in tecnica digitale.
- I soggetti richiedenti l’abilitazione alla
sperimentazione devono presentare domanda al
Ministero delle comunicazioni, comprensiva di
progetto di attuazione e di progetto
radioelettrico, nei quali devono essere precisati,
fra l’altro:
- le aree interessate dalla sperimentazione;
- i siti dai quali verranno diffusi i
programmi in tecnica digitale;
- le tipologie di programmi che si intendono
diffondere in via sperimentale;
- le procedure e le tecniche che verranno
adottate al fine di evitare interferenze;
- l’impegno a adeguarsi senza indugio alle
disposizioni del Ministero delle comunicazioni
in merito alla variazione della frequenza di
emissione.
- Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare
l’abilitazione, può stabilire le condizioni
relative alla condivisione di infrastrutture,
impianti e siti.
- L’abilitazione è rilasciata garantendo parità
di trattamento a tutti i richiedenti in relazione
all’effettiva disponibilità delle frequenze ed
in conformità con quanto previsto dal piano
nazionale delle frequenze e sue successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di
richieste di abilitazione eccedenti la
disponibilità delle frequenze il Ministero delle
comunicazioni promuove il coordinamento degli
impianti di trasmissione e la condivisione di
siti, impianti e apparati trasmissivi fra più
richiedenti anche mediante intese e consorzi.
CAPO VII - PREVISIONI PER IL
REGIME TRANSITORIO PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
Articolo 32
(Attuazione del piano digitale)
- I tempi e le modalità di attuazione del piano
di assegnazione delle frequenze in tecnica
digitale sono specificati contestualmente
all’adozione del piano di assegnazione stesso,
tenendo conto della coesistenza fra sistemi
trasmissivi digitali e analogici.
Articolo 33
(Abilitazione alla sperimentazione)
- Fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che
legittimamente eserciscono l’attività di
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri
in tecnica analogica, da satellite o via cavo
possono richiedere al Ministero delle
comunicazioni il rilascio dell’abilitazione alla
sperimentazione per la diffusione di programmi
numerici e di servizi della società
dell’informazione in tecnica digitale su
frequenze terrestri.
- L’abilitazione di cui al comma precedente può
essere richiesta anche da più soggetti,
costituiti in forma di consorzio ai sensi
dell’articolo 2602 del codice civile, ovvero che
sottoscrivano congiuntamente un’intesa a
svolgere le attività di sperimentazione, in caso
di rilascio dell’abilitazione, conformemente al
progetto di attuazione ed al progetto
radioelettrico presentati contemporaneamente alla
domanda.
- Al consorzio di cui al comma precedente possono
partecipare i soggetti di cui al comma 1 ed anche
editori di prodotti e servizi multimediali.
- Le intese di cui al precedente comma 2 possono
essere definite esclusivamente dai soggetti di cui
al comma 1 ed anche da editori di prodotti e
servizi multimediali, ferma restando la
responsabilità solidale di tutti i sottoscrittori
per tutta la durata della sperimentazione. La
definizione dell’intesa destinata allo
svolgimento delle attività sperimentali non
determina di per sé organizzazione o associazione
tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali
conserva la propria autonomia gestionale ed
operativa. Nell’intesa dovranno essere
specificate le attività di sperimentazione svolte
singolarmente da ciascuna impresa partecipante.
- La durata delle abilitazioni non può superare
in ogni caso il termine del 25 luglio 2005.
Articolo 34
(Rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione)
- I soggetti richiedenti l’abilitazione alla
sperimentazione devono presentare domanda al
Ministero delle comunicazioni, comprensiva di
progetto di attuazione e di progetto
radioelettrico, nei quali devono essere precisati,
fra l’altro:
- le aree interessate dalla sperimentazione,
precisando la copertura nazionale o locale di
riferimento;
- i siti dai quali verranno diffusi i
programmi in tecnica digitale e
l’indicazione delle relative frequenze di
emissione;
- le tipologie di programmi che si intendono
inizialmente diffondere in via sperimentale
specificando se viene diffusa replica di
programmi autorizzati via cavo e satellite
ovvero replica di programmi irradiati
legittimamente da emittenti terrestri ovvero
nuovi programmi oggetto di nuova
autorizzazione di cui al Capo II;
- le procedure e le tecniche che verranno
adottate al fine di evitare interferenze;
- l’impegno a adeguarsi senza indugio alle
disposizioni del Ministero delle comunicazioni
in merito alla variazione della frequenza di
emissione;
- l’impegno a comunicare entro trenta giorni
le variazioni relative alle informazioni
fornite all’atto della richiesta di
abilitazione.
- I soggetti richiedenti devono inoltre presentare
specifica dichiarazione di cui all’articolo 15,
commi 3 e 4, del presente regolamento.
- Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare
l’abilitazione, può stabilire le condizioni
relative alla condivisione di infrastrutture,
impianti e siti.
- I richiedenti l’abilitazione alla
sperimentazione che siano titolari di più di una
concessione televisiva, ovvero di una concessione
e di un’autorizzazione soggetta ai medesimi
obblighi della concessione ai sensi dell’
articolo 3, commi 6 e 11, della legge n. 249/97,
devono altresì precisare, nella domanda, le
condizioni alle quali consentiranno, all’interno
dei propri blocchi di diffusione, la
sperimentazione stessa ad altri soggetti, ai sensi
dell’articolo 2 bis, comma 1, del decreto
legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
In ogni caso dette condizioni devono garantire un
ampio numero di soggetti partecipanti alla
sperimentazione, e, nel caso in cui i soggetti
richiedenti la medesima siano in numero superiore
a quello consentito dalla capacità trasmissiva
riservata, i richiedenti l’abilitazione non
possono assegnare ad un solo soggetto la capacità
trasmissiva od assegnare l’intera capacità
trasmissiva ad offerte prive di contenuto
informativo e devono rispettare nella scelta dei
soggetti:
- i principi di pluralismo informativo;
- la varietà delle tipologie editoriali;
- la valorizzazione dell’impegno relativo ai
programmi autoprodotti ed alla promozione di
opere europee.
- Il Ministero delle comunicazioni, su istanza del
richiedente, prevede, nel rilasciare
l’abilitazione, un periodo non superiore a 6
mesi di prove tecniche, durante il quale non si
applica la previsione di cui al comma 4.
- L’abilitazione è rilasciata esclusivamente
per le frequenze previste dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
- Le controversie in materia di sperimentazione
tra concessionari e gli altri soggetti
partecipanti alla sperimentazione sono sottoposte
alla disciplina di cui all’articolo 28 del
presente regolamento.
Articolo 35
(Conversione delle abilitazioni televisive)
- A partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni caso
successivamente all’entrata in vigore del
provvedimento di cui all’articolo 29 i soggetti
abilitati alla sperimentazione possono richiedere
al Ministero delle comunicazioni il rilascio della
licenza di operatore di rete limitatamente ai
bacini e alle frequenze per i quali è rilasciata
l’abilitazione.
- Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che
abbiano ottenuto l’abilitazione, conformemente
alla previsioni del piano di assegnazione delle
frequenze, devono impegnarsi a:
- trasferire tutti gli impianti sui siti di
piano secondo i tempi e modi di cui
all’articolo 32; adottare prontamente le
variazioni delle frequenze di emissione che
saranno comunicate dal Ministero delle
comunicazioni; cessare l’emissione su
frequenze non necessarie allo scopo della
licenza;
- investire in infrastrutture, entro 36 mesi
dal conseguimento della licenza, un importo
non inferiore a euro 35.000.000 (trentacinquemilionieuro)
per blocco di diffusione per le licenze in
ambito nazionale e euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro)
per blocco di diffusione per ciascuna regione
oggetto di licenza in ambito locale. Tale
importo minimo è ridotto ad euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomilaeuro)
per una licenza limitata ad un bacino di
estensione inferiore a quella regionale;
- promuovere accordi commerciali con fornitori
di servizi, relativi a forme di agevolazione
all’utenza finale volte a diffondere le
apparecchiature per la ricezione digitale
terrestre.
- La domanda di conversione deve anche contenere
la descrizione dei palinsesti diffusi dai
fornitori di contenuti su blocchi oggetto di
licenza con la descrizione dei relativi accordi
nonché gli impegni e le condizioni verso i
fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto
delle disposizioni del presente regolamento.
- Il Ministero delle comunicazioni, valutata la
conformità e la completezza della domanda
rispetto alle prescrizioni del presente
regolamento, rilascia la licenza, anche nel
rispetto delle previsioni del regolamento di cui
all’articolo 29.
- A garanzia del corretto espletamento degli
obblighi assunti con la domanda di conversione, i
richiedenti dovranno rilasciare adeguata
fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme
previste dall’ordinamento vigente, secondo le
modalità e gli importi che saranno determinati
con apposito provvedimento del Ministero delle
comunicazioni.
Articolo 36
(Conversione delle concessioni televisive)
- Qualora i titolari di concessioni televisive non
provvedano, secondo le modalità previste
dall’articolo 35, almeno sei mesi prima della
scadenza della concessione, a richiedere il
rilascio di licenza di operatore di rete di cui al
Capo IV del presente regolamento, la concessione
si estingue alla sua scadenza ovvero, se
richiesto, viene rinnovata, secondo quanto
previsto dalle norme vigenti, sino al 31 dicembre
2006, ferma restando la facoltà per il soggetto
di ottenere, relativamente al palinsesto oggetto
della concessione, il rilascio di autorizzazione
per fornitore di contenuti in ambito nazionale
ovvero locale che costituisce titolo preferenziale
nell’individuazione delle emittenti di cui
all’articolo 29 del presente regolamento.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3,
comma 2, della legge n. 78/99, i soggetti titolari
di concessione relativa a trasmissioni che
consistono esclusivamente in televendite non
possono presentare domanda di conversione della
concessione in licenza per operatore di rete,
ferma restando la possibilità per il soggetto di
ottenere, relativamente al palinsesto oggetto
della concessione, il rilascio di autorizzazione
per fornitore di contenuti.
- I soggetti titolari di concessione in ambito
comunitario possono presentare domanda di
conversione della concessione in licenza di
operatore di rete entro sei mesi dalla scadenza, a
condizione che si costituiscano nelle forme
previste dall’articolo 16 e rispettino gli
obblighi e le condizioni previste per il rilascio
della licenza di operatore di rete in ambito
locale.
- I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1
che abbiano attenuto l’abilitazione alla
sperimentazione possono richiedere il rilascio di
licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del
presente regolamento entro il 31 gennaio 2005.
Articolo 37
(Procedure a regime per il rilascio delle licenze di
operatore di rete e l’assegnazione di frequenze)
- Al termine della fase avvio dei mercati,
l’Autorità rende periodicamente pubblico il
numero delle ulteriori licenze di operatore di
rete rilasciabili in base alla disponibilità
dello spettro ovvero la disponibilità di
ulteriori frequenze rilasciabili ai licenziatari.
- Le frequenze liberate a seguito
dell’estinzione delle concessioni ovvero
liberate a seguito della conversione delle
concessioni o abilitazione in licenza di operatore
di rete e non necessarie secondo il piano di
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale
per lo scopo delle licenze di operatore di rete
rilasciate, sono assegnate con le procedure
previste all’articolo 29.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER LA
CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 38
(Abilitazione alla sperimentazione in tecnica
digitale)
- La concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo è abilitata alla sperimentazione
di trasmissioni radiotelevisive e di servizi della
società dell’informazione in tecnica digitale
su un blocco di diffusione radiofonico e uno
televisivo per programmi in chiaro.
- La concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo è tenuta, qualora richieda
l’abilitazione per ulteriori blocchi di
diffusione, a rispettare le condizioni previste
dall’articolo 34, comma 4, del presente
regolamento.
Articolo 39
(Blocchi di diffusione riservati alla concessionaria
del servizio pubblico)
- È riservato alla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo l’utilizzo di un blocco
di diffusione per palinsesti radiofonici e di un
blocco di diffusione per palinsesti televisivi in
chiaro, nel rispetto dei piani di assegnazione
delle frequenze. Ulteriori risorse possono essere
riservate per rispettare gli obblighi previsti in
convenzioni con Enti pubblici in relazione alla
tutela di minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge. Sui blocchi di diffusione riservati
alla concessionaria del servizio pubblico non
possono essere trasmessi palinsesti di altri
fornitori di contenuti.
- Nel rispetto degli stessi diritti e delle stesse
procedure e obblighi previsti per gli altri
autorizzati e licenziatari, ulteriori blocchi
potranno essere assegnati alla concessionaria.
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 40
(Disposizioni finali)
- Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso
in cui non risultino applicabili le specifiche
sanzioni stabilite per le violazioni degli
obblighi e dei divieti di cui al presente
regolamento, ivi compresi quelli contenuti nelle
domande di autorizzazione, licenza e abilitazione,
si applicano le sanzioni di cui all’articolo 2,
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
- L’Autorità si riserva di adeguare le
disposizioni del presente provvedimento
successivamente all’adozione dei piani di
assegnazione delle frequenze e sulla base
dell’andamento della fase di avvio dei mercati e
dell’evoluzione della normativa nazionale e
comunitaria.
- Alla fornitura dei servizi di accesso
condizionato via cavo e satellite e su frequenze
terrestri in tecnica analogica si applicano le
disposizioni di cui al capo III.
- Il termine di cui all’articolo 8, comma 2,
della delibera n. 216/00/CONS, relativo alla
revisione delle specifiche tecniche dei ricevitori
di televisione digitale terrestre, è fissato al
30 marzo 2004.
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