NELLA sua riunione di Consiglio del 29 gennaio
2003;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante
"Istituzione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in
particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n.
2, che affida all’Autorità l’elaborazione,
anche avvalendosi degli organi del Ministero delle
comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora e
televisiva e la relativa approvazione;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n.122, recante
"Differimento dei termini per la pianificazione
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme
anche in materia di procedimento";
VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n.433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 2000, n.5, recante "Disposizioni
urgenti in materia di esercizio dell’attività
radiotelevisiva locale e di termini relativi al
rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri in ambito
locale";
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n.5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n.66, recante "Disposizioni urgenti per
il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,
nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi";
VISTO l’articolo 35 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del
16 giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che
attribuisce al Consiglio dell’Autorità la
competenza in materia, sulla base di quanto previsto
dall’art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997
n. 249;
VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS recante
"Approvazione del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale",
pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla
Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284;
CONSIDERATA l’attività istruttoria svolta
dall’Autorità avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni;
SENTITE per l’ubicazione degli impianti le
regioni e viste le comunicazioni intercorse con le
regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e
con le province autonome di Bolzano e Trento per il
raggiungimento delle intese, ai sensi dell’art. 2,
comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e
le associazioni a carattere nazionale dei titolari
di emittenti o reti private;
VISTO il piano nazionale di ripartizione delle
frequenze approvato con decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002;
RILEVATO che al servizio di radiodiffusione
televisivo sono destinate da detto piano di
ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;
RITENUTO opportuno di non utilizzare i canali A e
B della banda VHF-I, in considerazione delle
specifiche caratteristiche di propagazione di questa
banda e della necessità di antenne di utente
diverse da quelle di tutte le altre bande destinate
alla radiodiffusione televisiva;
RITENUTO opportuno di pianificare la banda
VHF-III attribuita al servizio di radiodiffusione
televisiva adottando, conformemente alle scelte già
operate da alcuni paesi europei, una larghezza di
banda di ciascun canale pari a 8 MHz rispetto ai 7
MHz previsti per la canalizzazione analogica allo
scopo di rendere la capacità trasmissiva dei canali
in banda VHF-III uguale a quella dei canali della
banda UHF e di evitare un possibile aggravio dei
costi di produzione dei ricevitori digitali
(decoder);
CONSIDERATO che il numero delle frequenze
attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, a seguito del recepimento della succitata
proposta di nuova canalizzazione della banda VHF-III,
diviene pari a 54, di cui 6 in banda VHF-III e 48 in
banda UHF-IV e IV;
CONSIDERATI i criteri dettati dall'articolo 2,
comma 6 lettere a), b), c), d), e), f), g) nonché
dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 249/97;
RITENUTO di suddividere il territorio nazionale
in bacini di utenza coincidenti con il territorio
delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano;
RITENUTO che ogni impianto ricompreso nel Piano
debba servire un'area contenuta nell'ambito di una
sola regione o provincia autonoma, salvi gli
inevitabili debordamenti;
RITENUTO di configurare, pertanto, una struttura
regionale delle reti per la radiodiffusione
televisiva di programmi in ambito nazionale,
assicurando per tutte una copertura almeno dell'80%
del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di
provincia;
RITENUTO di localizzare tutti gli impianti che
servono la stessa area in unico "sito
comune";
RILEVATO che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, stabilisce che nella
predisposizione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva
terrestre in tecnica digitale si adotti il criterio
della migliore e razionale utilizzazione dello
spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in
relazione alla tipologia del servizio e prevedendo,
di norma, per l’emittenza nazionale reti
isofrequenziali per macroaree di diffusione;
DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo
standard internazionalmente stabiliti;
RITENUTO di stabilire la qualità di ricezione al
95% di servizio per ricevitore fisso;
RILEVATO che a seguito di approfondite
valutazioni tecniche finalizzate ad una migliore e
razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico
la soluzione tecnica più idonea è risultata quella
di pianificare reti del tipo 3-SFN, decomponibili in
reti SFN a estensione regionale e che tale soluzione
consente anche la pianificazione di 2° livello
delle ulteriori risorse da assegnare all’emittenza
locale in base ai criteri di cui alla legge 5/2000;
CONSIDERATO altresì che un criterio di
equivalenza dei siti che consenta, nell’effettiva
attivazione degli impianti, l’uso di siti
equivalenti, dal punto di vista radioelettrico, a
quelli di Piano sia in termini di servizio sia in
termini di livelli interferenziali, si presta a
favorire lo sviluppo della fase di definitiva
transizione dall’attuale sistema televisivo
analogico al futuro sistema interamente digitale;
RITENUTO che, ai fini dell’applicazione del
criterio di equivalenza dei siti, nel Piano stesso
siano indicati, oltre ai siti pianificati con le
relative caratteristiche di emissione degli
impianti, anche l’elenco dei restanti siti per i
quali è stato acquisito il parere favorevole delle
regioni e delle province autonome, senza escludere
comunque la possibilità per gli operatori di poter
utilizzare anche altri siti, purché vengano
acquisite preventivamente le necessarie
autorizzazioni dalle competenti autorità;
UDITA la relazione del Commissario ing. Mario
Lari, relatore ai sensi dell’articolo 32 del
Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
Art. 1
(Approvazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale)