Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
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Normativa

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Deliberazione 2 agosto 2006 n. 481/06/CONS
Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione

Capo I
Principi generali

L'AUTORITA'
Nella riunione del consiglio del 2 agosto 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel
supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radio televisione
italiana S.p.a., nonche' delega al governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione», pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il
«testo unico della radiotelevisione» pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l'art. 45;
Vista la propria delibera n. 136/05/CONS, recante «Interventi a
tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112»,
del 1° marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
Vista la propria delibera 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante
«Approvazione di un programma di interventi volto a favorire
l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi
radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica
digitale»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione,
di seguito denominato « testo unico», l'attivita' di informazione
radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un
servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi
di cui al titolo I, capo I dello stesso testo unico, il quale
individua, altresi', gli ulteriori e specifici compiti di pubblico
servizio che la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua
complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la
produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori
indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e
il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura,
di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni di
utilita' sociale;
Considerato che ai sensi dell'art. 45, comma 1, del testo unico, il
servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per
concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un
contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle
comunicazioni, e di contratti di servizio regionali e, per le
province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali
sono individuati i diritti e gli obblighi della societa'
concessionaria e che ai sensi dell'art. 49, comma 1, dello stesso
testo unico la concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo e' affidata, per la durata di dodici anni dalla
entrata in vigore della legge stessa, alla RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a.;
Rilevato che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del testo unico, il
servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e
radiofoniche di pubblico servizio della societa' concessionaria con
copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito
dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e
radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla
formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla
valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive,
anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello
artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore e' definito
ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di
intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b) in
modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior
ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le
modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi
rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali,
delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei
sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e
degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano
richiesta;
e) la costituzione di una societa' per la produzione, la
distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi
all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della
lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso
l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu'
significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese
per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale
ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni
sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati
specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della
sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e
televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle
infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze
terrestri in tecnica digitale;
l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica
utilita';
m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti
dall'art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
n) l'articolazione della societa' concessionaria in una o piu'
sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione
Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
o) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici
di handicap sensoriali in attuazione dell'art. 4, comma 2, della
legge;
p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione
decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e
per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti
linguistici locali;
q) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza;
Rilevato, altresi', che secondo quanto previsto dall'art. 44, comma
5, del testo unico, a partire dal contratto di servizio per il
triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei
ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi
comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di
tali quote il contratto di servizio dovra' stabilire una riserva di
produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o
europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione
dell'infanzia e che, ai sensi del successivo comma 8, la
concessionaria riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle
opere audiovisive e ai film europei;
Considerato che sono compiti prioritari del servizio pubblico
generale radiotelevisivo garantire la liberta', il pluralismo,
l'obiettivita', la completezza, l'imparzialita' e la correttezza
dell'informazione; favorire l'accesso alla programmazione fondato sul
principio delle pari opportunita'; rispettare la dignita' della
persona e dei minori; favorire la crescita civile ed il progresso
sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana;
salvaguardare l'identita' nazionale e locale; garantire servizi di
utilita' sociale; favorire la ricezione dell'offerta radiofonica,
televisiva e multimediale dei disabili sensoriali; assicurare la
qualita' del segnale e la massima copertura del territorio; estendere
alla collettivita' i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e delle
nuove tecnologie; assicurare una programmazione equilibrata, ampia e
varia per corrispondere alle esigenze della totalita' degli utenti;
Considerato che la qualita' dell'offerta televisiva costituisce un
fine strategico della missione di servizio pubblico, che deve essere
perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione, in tutte le reti
e in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto e che, a tal
fine, e' opportuno istituire un sistema di valutazione della qualita'
dell'offerta che si avvalga di appositi indicatori e di indici di
soddisfazione degli utenti definiti dal contratto di servizio;
Rilevato che la scadenza del contratto di servizio tra il Ministero
delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per
il triennio 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2003, e' fissata al 31 dicembre 2005 e che il
contratto di servizio per il triennio 2006-2008 va stipulato secondo
le previsioni della legge, assumendo la denominazione di «contratto
nazionale di servizio», a cui si aggiungono i contratti di servizio
regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano,
provinciali;
Considerato che ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 31
luglio 2004, n. 112, trasfuso nell'art. 45, comma 4, del testo unico,
con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni prima di
ciascun rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le
linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo
sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali;
Vista la propria delibera n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, con
la quale l'Autorita' ha approvato lo schema di linee guida sul
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 31 luglio
2004, n. 112, sottoposto all'intesa del Ministro delle comunicazioni;
Tenuto conto dell'opportunita' di accogliere le osservazioni
formulate dal Ministero delle comunicazioni sul citato schema di
provvedimento;
Considerato che il numero di ore televisive e radiofoniche dedicato
all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, resta fissato nelle attuali ore di programmazione
televisiva e radiofonica trasmesse dalla RAI e dedicate alle
tipologie di cui sopra fino a nuova deliberazione dell'Autorita' da
adottare ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b), del testo unico;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:

Art. 1.
Oggetto
1. Fermi restando gli obblighi che la concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta a garantire ai sensi
della normativa vigente in materia radiotelevisiva e nel rispetto del
diritto comunitario e degli accordi internazionali, il presente
provvedimento definisce le linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo in relazione
allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle esigenze
culturali, nazionali e locali, valide per il periodo di vigenza del
contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni,
di seguito denominato «Ministero» e la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a., di seguito denominata «RAI», per il triennio
2006-2008.


Capo II
Programmazione televisiva e radiofonica

Art. 2.
Qualita' dell'offerta
1. La RAI deve assicurare un'offerta di qualita' improntando la
propria complessiva programmazione ai seguenti criteri:
a) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia in grado
di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della
societa' e garantire il pluralismo;
b) rispettare i principi di obiettivita', completezza,
imparzialita', lealta' dell'informazione, di apertura alle diverse
opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle
diversita' etniche;
c) promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei
telespettatori;
d) valorizzare il patrimonio artistico e ambientale a livello
nazionale e locale;
e) rispettare la dignita' della persona e l'armonico sviluppo
fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni
volgari o di cattivo gusto.
2. La programmazione, nel rispetto piu' rigoroso possibile degli
orari di trasmissione, tiene prioritariamente conto delle seguenti
tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato, in tutte le
fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e in tutte le reti
televisive e radiofoniche:
a) informazione politica e di attualita', compresa quella di
approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale
e internazionale, informazione locale;
b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a
tematiche che trattino i bisogni della collettivita' e delle fasce
deboli, con particolare riguardo all'ambiente, alla salute, alla
qualita' della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale,
ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle
associazioni e ai movimenti della societa' civile, ai gruppi etnici e
linguistici presenti in Italia e realizzando specifiche trasmissioni
per l'informazione dei consumatori.
c) educazione e formazione con trasmissioni improntate alla
diffusione della cultura scientifica e umanistica, alla conoscenza
delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla
formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa
l'educazione a distanza;
d) promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente
valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche,
cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico,
con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori
indipendenti;
e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all'art.
4.
3. Il contratto di servizio definisce, rispettivamente per
l'offerta televisiva e quella radiofonica, i generi della
programmazione di servizio pubblico tenendo conto delle tipologie di
cui al comma 2. I generi sono definiti in maniera chiara e
dettagliata, evitando la commistione tra diverse tipologie di
trasmissione e distinguendo, anche ai fini della contabilita'
separata di cui all'art. 47 del testo unico, tra la programmazione
predeterminata per legge e quella che e' rimessa alla
discrezionalita' editoriale della RAI, comunque nel rispetto dei
vincoli teleologici e modali stabiliti dalla legge.

Art. 3.
Sistema di valutazione della qualita' dell'offerta
1. La RAI e' tenuta ad adottare un sistema di valutazione che,
avvalendosi di appositi indicatori basati sui criteri di
programmazione di cui all'art. 2 e sugli indici di soddisfazione
degli utenti, misuri il grado di qualita' dell'offerta televisiva e
radiofonica. La Rai consulta, periodicamente, le associazioni dei
consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti.
2. Il sistema di valutazione della qualita' dell'offerta di cui al
comma 1, e' sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno
alla RAI composto di sette esperti particolarmente qualificati nella
materia, scelti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
d'intesa con il Ministero e nominati dalla RAI, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del contratto di servizio.
3. All'attivita' dell'organismo di cui al comma 2 la RAI fornisce
supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse
strumentali e di personale, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.
4. Il sistema di valutazione della qualita' dell'offerta e' avviato
dalla RAI entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di
servizio che determina gli indicatori di qualita' e gli indici di
soddisfazione di cui al comma 1. Gli esiti delle verifiche sono
trasmessi all'Autorita' e al Ministero e resi pubblici dalla RAI,
anche attraverso il proprio sito web, con cadenza quadrimestrale.

Art. 4.
Programmazione per i minori
1. La programmazione della RAI e' rigorosamente improntata al
rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto
previsto dall'art. 34 del testo unico, ivi comprese le disposizioni
stabilite dal codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il
29 novembre 2002. La RAI tiene nel massimo conto le raccomandazioni e
le decisioni del comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione TV e minori.
2. Nella fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese
tra le ore 7 e le ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessa
una programmazione che rispetti la dignita' dei minori evitando la
messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento, la
RAI e' tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale, da
fissare nel contratto di servizio, dedicata ai programmi di
intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per
l'infanzia e l'adolescenza, che tenga conto dei criteri previsti dal
codice di autoregolamentazione Tv e minori, in particolare per quanto
riguarda la fascia compresa tra le ore 16 e le ore 20.
3. La RAI e' tenuta a dedicare appositi spazi ad informazioni
sull'uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive da
parte dei minori, anche segnalando, attraverso sistemi di chiara
evidenza visiva, i programmi adatti ai minori e adolescenti, quelli
adatti ad una visione congiunta e quelli adatti ad un pubblico piu'
adulto, dando esauriente e preventiva informazione di detta
programmazione e rispettando gli orari di trasmissione. La RAI adotta
il sistema di segnalazione visiva previa consultazione con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato TV
e minori.

Art. 5.
Programmazione dedicata alle persone con disabilita' sensoriali
1. Al fine di favorire la ricezione da parte dei cittadini con
disabilita' sensoriali dei programmi radiotelevisivi, la RAI e'
tenuta all'adozione di idonee misure, da stabilire nel contratto di
servizio, tali da garantire, comunque, un congruo incremento del
volume delle offerte attuali, sia in termini quantitativi che di
tipologie di generi di programmazione, con particolare attenzione
alle trasmissioni di informazione, ivi compresi i notiziari e i
telegiornali, culturali e di approfondimento, assicurando la
copertura delle varie fasce orarie, comprese quelle di maggior
ascolto. In particolare la RAI e' tenuta a migliorare sul piano
qualitativo e quantitativo le audio-descrizioni, le sottotitolazioni
e il linguaggio dei gesti e a sperimentare programmi con
partecipazione delle persone disabili.
2. La RAI e' tenuta a promuovere la ricerca tecnologia per favorire
l'accesso della propria offerta multimediale alle persone disabili e
con ridotte capacita' sensoriali attraverso le nuove tecniche
trasmissive. La RAI si impegna in particolare a garantire
l'accessibilita' alla propria programmazione attraverso le
opportunita' tecnologiche offerte dalle trasmissioni in tecnica
digitale terrestre.

Art. 6.
Programmazione audiovisiva europea
1. Il contratto di servizio stabilisce, nel rispetto della quota
non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui da
destinare alla produzione di opere europee, ai sensi dell'art. 44,
comma 5, del testo unico, la percentuale da riservare ai film,
compresi quelli destinati all'utilizzo prioritario nelle sale
cinematografiche, nonche' la riserva di produzione, o acquisto, da
produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato
appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia. Tali
percentuali tengono conto dell'obiettivo di favorire lo sviluppo e la
diffusione della produzione audiovisiva europea, ivi inclusa quella
realizzata dai produttori indipendenti e di promuovere la lingua e la
cultura italiana salvaguardando l'identita' nazionale.
2. La RAI riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle
opere audiovisive e ai film europei, secondo le percentuali minime
che saranno fissate nel contratto di servizio, anche svolgendo
rassegne cinematografiche accompagnate da trasmissioni di
approfondimento sui temi trattati dalle rassegne.
3. La RAI e' tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verifica
del rispetto delle quote previste dal presente articolo, trasmettendo
annualmente all'Autorita' e al Ministero la documentazione rilevante
per la vigilanza sul rispetto del citato obbligo.

Art. 7.
Promozione delle minoranze linguistiche
1. La RAI assicura la programmazione in favore delle minoranze
linguistiche, allo scopo di favorire e promuovere l'identita'
culturale nell'ambito delle apposite convenzioni previste dagli
articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. La RAI assicura le condizioni per la tutela delle lingue
minoritarie presenti sul territorio, ai sensi della legge 15 dicembre
1999, n. 482, secondo le linee di indirizzo stabilite nel contratto
di servizio, nell'ambito della compatibilita' finanziaria.

Art. 8.
Promozione delle programmazioni regionali e locali
1. La RAI diffonde trasmissioni dedicate agli ambiti regionali e
locali, operando in collaborazione con le regioni e gli enti locali e
valorizzando i centri di produzione decentrati, in particolare per le
esigenze di formazione, informazione, promozione culturale e del
patrimonio artistico ed ambientale.
2. Nell'ambito dei contratti di servizio regionali e, per le
province di Trento e Bolzano, provinciali, sono definiti gli
specifici compiti di servizio pubblico che la concessionaria e'
tenuta ad adempiere, comunque garantendo la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e
la salvaguardia delle identita' locali.

Art. 9.
Iniziative europee ed internazionali
1. La RAI partecipa attivamente ai programmi e alle iniziative
promosse dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa e cura la
collaborazione con gli altri organismi radiotelevisivi pubblici
europei, anche al fine della definizione di comuni progetti di
ricerca e sviluppo e della valorizzazione del patrimonio culturale
italiano ed europeo.
2. Nel contesto internazionale la RAI promuove e valorizza la
cultura e la lingua italiana, realizzando anche un adeguato livello
di informazione sugli sviluppi della societa' italiana per le
comunita' italiane all'estero ed assicurando a queste ultime la
comunicazione politica ed informativa nei periodi interessati da
campagne elettorali e referendarie.

Art. 10.
Servizi speciali per la mobilita'
1. La RAI e' tenuta ad assicurare spazi nella programmazione
televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni
riguardanti le condizioni del traffico e della viabilita' e la
sicurezza stradale e quelle di pubblica utilita' comunque connesse
con la sicurezza stradale.
2. I servizi radiofonici sulle condizioni della viabilita' e del
traffico delle autostrade e zone limitrofe e i consigli sulla
sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio mediante
appositi notiziari nel corso dei programmi ripetuti dalle reti
nazionali. Detti programmi, senza pubblicita', sono trasmessi lungo
il tracciato autostradale e zone limitrofe.
3. La RAI e' tenuta ad estendere l'attuale copertura del servizio
Isoradio secondo le condizioni che verranno stabilite dal contratto
di servizio e a rendere disponibile tale servizio per tutte le
esigenze di orientamento dell'utenza e della protezione civile, anche
in collaborazione con le emittenti radiofoniche private.
4. Il servizio Isoradio sperimenta la diffusione di informazioni
sulla viabilita' e sul traffico in lingua straniera per la fruizione
del servizio anche da parte di cittadini esteri.

Capo III
Innovazione tecnologica

Art. 11.
Realizzazione delle infrastrutture per la televisione digitale
terrestre
1. La RAI e' tenuta alla realizzazione delle reti televisive
digitali terrestri nel rispetto del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale e del piano di
attuazione di cui all'art. 42, comma 11, del testo unico e secondo le
linee di indirizzo approvate dall'Autorita' con delibera n.
163/05/CONS, volte a favorire l'utilizzazione razionale e
pluralistica delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi
nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale.

Art. 12.
Trasmissioni televisive digitali terrestri
1. La RAI e' tenuta a contribuire alla maggiore diffusione della
tecnologia digitale terrestre anche per il tramite di un nuovo
programma generalista in chiaro attrattivo in termini di audience e
privo di pubblicita' su reti digitali terrestri in conformita' a
quanto previsto dalla delibera n. 136/05/CONS e successive
modificazioni.
2. Il programma di cui al comma 1, che deve valorizzare la novita'
e la qualita' della programmazione al fine di incentivare la
diffusione della tecnologia digitale terrestre, anche con riguardo
alla diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e delle
imprese italiane, e' realizzato dalla RAI entro sei mesi dall'entrata
in vigore del contratto di servizio, previa approvazione da parte
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del relativo piano
editoriale, sentito il Ministero.

Art. 13.
Destinazione della capacita' trasmissiva delle reti digitali
terrestri
1. La RAI, conformemente a quanto previsto dalle delibere n.
435/01/CONS e n. 136/05/CONS, e loro successive modificazioni e
integrazioni, destina a fornitori di contenuti indipendenti almeno il
40% della capacita' trasmissiva dei blocchi di diffusione di
programmi televisivi in tecnica digitale terrestre, ad esclusione di
quello di riserva pubblica.

Art. 14.
Servizi di diffusione via satellite e via cavo e accessibilita' della
programmazione diffusa in simulcast
1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura
e dell'economia del Paese nel contesto internazionale, e di
promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riguardo ai
processi di convergenza multimediale, la RAI incrementa la
realizzazione di programmi televisivi via satellite e via cavo.
2. La RAI assicura agli utenti, in regola con il pagamento del
canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, l'accesso all'intera programmazione RAI diffusa sulle
reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast via
satellite e via cavo.
3. Le modalita' attuative per l'adempimento dell'obbligo di cui al
comma 2 sono stabilite nel contratto di servizio.

Art. 15.
Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale
1. La RAI e' tenuta ad accelerare lo sviluppo della diffusione
radiofonica in tecnica digitale, anche mediante la realizzazione di
una adeguata copertura della popolazione nel rispetto di quanto
previsto dalla delibera n. 149/05/CONS e successive modificazioni.
2. Il contratto di servizio, nel rispetto del principio di
neutralita' tecnologica e tenendo conto del ruolo strategico della
RAI per accelerare lo sviluppo della radiofonia digitale, definisce
le fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, la percentuale
di copertura della popolazione e i tempi di attuazione.

Art. 16.
Sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive
1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo
industriale del Paese, la RAI sperimenta la diffusione di contenuti
radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali
il DVB-H, l'Alta definizione, l'IP Television, il Wi-Max e di ogni
altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di
parita' di trattamento e non discriminazione, nonche' delle norme in
materia di accesso alla capacita' trasmissiva digitale terrestre di
cui all'art. 13 del presente provvedimento.
2. Nelle sperimentazioni di cui al comma 1, la RAI e' tenuta
all'osservanza della regolamentazione stabilita dall'Autorita' e dal
Ministero per la diffusione di contenuti televisivi in modalita'
evolutive.

Art. 17.
Esercizio dei blocchi di diffusione per la tecnologia digitale
terrestre
1. Ferma restando la riserva alla RAI di un blocco di diffusione
per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per
palinsesti televisivi in chiaro sui quali non possono essere
trasmessi programmi di altri fornitori di contenuti, per l'esercizio
di ulteriori blocchi di diffusione la medesima e' tenuta al rispetto
dell'obbligo di separazione societaria previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera g), n. 2, del testo unico.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la RAI puo' chiedere il
rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra
societa' da essa controllata, ad essa collegata o controllante il
soggetto, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, a condizione che
tale societa' soddisfi, all'atto della richiesta, i requisiti
previsti dalla normativa vigente.


Capo IV
Sviluppo dei mercati

Art. 18.
Finanziamento e gestione economico-finanziaria
1. Nella gestione economico-finanziaria la RAI e' tenuta al
rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 5 e dall'art. 47 del
testo unico in materia di finanziamento del servizio pubblico
generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla
contabilita' separata adottate dall'Autorita'.
2. La RAI e' tenuta, altresi', ad adottare criteri tecnici ed
economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di
obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio
assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri
di efficienza la RAI persegue altresi' l'obiettivo di un adeguato
ritorno sul capitale e sugli investimenti e puo' svolgere attivita'
collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 5,
del testo unico.


Capo V
Vigilanza

Art. 19.
Verifica dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico
1. L'Autorita' verifica che il servizio pubblico generale
radiotelevisivo venga effettivamente prestato dalla RAI ai sensi
delle disposizioni di cui al testo unico, del contratto nazionale di
servizio e degli specifici contratti conclusi con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei
parametri di qualita' del servizio e degli indici di soddisfazione
degli utenti definiti nel contratto stesso.
2. L'Autorita' vigila sul rispetto, da parte della RAI, degli
indirizzi impartiti dalla commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
3. La RAI trasmette, con cadenza semestrale, all'Autorita' e al
Ministero una relazione contenente una dettagliata informativa
relativa alla programmazione trasmessa e a tutti gli adempimenti
posti in essere per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
4. Il contratto di servizio stabilisce le modalita' di
ricostituzione della sede permanente di confronto sulla
programmazione sociale prevista dal contratto di servizio per il
triennio 2003-2005. Il predetto organismo riferisce con cadenza
semestrale all'Autorita', al Ministero e alla commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi sulle risultanze delle verifiche svolte.
5. L'Autorita' da' conto dei risultati del controllo
sull'adempimento dei compiti del servizio pubblico generale
radiotelevisivo nella relazione annuale al Parlamento.
La presente delibera e' trasmessa al Ministero delle comunicazioni
ai fini dell'intesa di cui all'art. 17, comma 4, della legge 31
luglio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della
radiotelevisione.

Roma, 2 agosto 2006

Il presidente
Calabro'
I commissari relatori
Innocenzi Botti - Lauria
Il segretario generale
Viola

27.10.08

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