L'Autorità
NELLA riunione del Consiglio del 7 marzo 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico della radiotelevisione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – Supplemento
Ordinario;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS, del 15 novembre 2001, recante "Approvazione
del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTA la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante "Norme
a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore
alle reti per la televisione digitale terrestre", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 197 del 23 agosto
2004;
VISTA la delibera n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, recante "Interventi
a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell’11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
VISTA la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante "Disposizioni
attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della
delibera n. 136/05/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, recante "Approvazione
di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale
delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva
della conversione alla tecnica digitale";
CONSIDERATO che il programma di interventi di cui alla citata delibera
n. 163/06/CONS prevede l’aggiornamento dell’attuale regolamentazione
della televisione digitale terrestre, contenuta nel regolamento di cui
alla delibera n. 435/01/CONS, sulla cessione del 40 per cento della
capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri, di cui alla
legge 66/2001 e all’art. 25, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione,
individuando meccanismi che rendano effettiva e sostanziale tale cessione
di capacità trasmissiva a soggetti indipendenti, in termini di
trasparenza delle condizioni imposte e di scelta dei soggetti contraenti,
ai fini del rafforzamento del pluralismo e della concorrenza e dell’uso
efficiente delle frequenze;
CONSIDERATO che i criteri da seguire per la modifica del citato regolamento
di cui alla delibera n. 435/01/CONS, stabiliti dal programma di interventi
approvato con la delibera n. 163/05/CONS, prevedono:
1) Maggiore garanzia che i fornitori di contenuti siano effettivamente
indipendenti con revisione dei criteri fissati dalla delibera n.
253/04/CONS.
In particolare occorre garantire che il 40 per cento della capacità
trasmissiva sia destinata, secondo le previsioni della legge 66/2001,
a programmi e servizi ed ai soggetti che non siano società controllanti,
controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18 della
legge 249/97, trasfusi nell’articolo 43, commi 13, 14 e 15, del testo
unico della radiotelevisione, compresi quelli già operanti da
satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano
ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell’art. 3, comma 5,
della medesima legge 249/97.
2) Valutazione preventiva da parte dell’Autorità, della rispondenza
della cessione della capacità trasmissiva ai nuovi criteri individuati,
in particolare identificazione tramite una procedura competitiva gestita
dall’Autorità (come in
Francia ovvero in Svezia) di una griglia minima di programmi (channel-line-up)
che sia garantita su tutto il territorio nazionale.
3) Un regime di interconnessione e di interoperabilità per i
servizi.
VISTA la delibera n. 663/06/CONS del 23 novembre 2006, con la quale
l’Autorità ha adottato lo schema di provvedimento recante "Modifiche
e integrazioni della delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni.
Cessione del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali
terrestri", sottoposto a consultazione pubblica;
AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che
hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti.
Secondo alcuni partecipanti alla consultazione la previsione dell’art.
29 bis, comma 3, dello schema di provvedimento, secondo la quale i contratti
di fornitura di capacità trasmissiva in essere alla data di entrata
in vigore del provvedimento, qualora incidano sulla quota del 40 per
cento, non possano essere prorogati oltre la loro scadenza naturale,
non consente agli attori del mercato di operare in un clima di certezza
dei rapporti giuridici soprattutto nella fase iniziale di crescita della
piattaforma digitale terrestre. La non applicabilità di clausole
stabilite fra le parti che comportano un rinnovo automatico o una prelazione
in favore degli editori che attualmente usufruisco di questa capacità
opererebbe, con effetto retroattivo, su accordi già negoziati
fra gli operatori di rete ed i fornitori di contenuti. In termini concorrenziali,
gli attuali fornitori di contenuti che già stanno investendo
nel settore favorendo la migrazione di nuovi utenti verso il sistema
della televisione digitale terrestre, potrebbero perdere il vantaggio
competitivo maturato a favore di nuovi entranti.
Al riguardo, si rileva che la citata previsione regolamentare non ha
carattere retroattivo, nel senso che non impedisce la continuazione
dei contratti in essere, ma vieta la loro possibilità di proroga
oltre la naturale scadenza, al fine di rendere applicabile in tempi
ragionevoli il nuovo meccanismo di accesso alla riserva di capacità
trasmissiva, finalizzato ad introdurre un più alto grado di concorrenza
e un maggior pluralismo del sistema radiotelevisivo attraverso la revisione
dei criteri dettati dalle delibere n. 253/04/CONS e n. 264/05/CONS.
Il rischio di perdita del vantaggio competitivo, evidenziato da alcuni
partecipanti, attiene alla sfera soggettiva dell’attività d’impresa,
mentre l’Autorità deve considerare gli interessi di tutti i potenziali
soggetti che hanno titolo per accedere alla capacità trasmissiva,
i quali devono avere la possibilità di concorrere alla quota
oggetto di riserva, secondo condizioni eque trasparenti e non discriminatorie.
Va inoltre considerato che tra i criteri tecnici ed economici di valutazione
e comparazione delle domande è previsto il parametro relativo
alle "esperienze maturate nel settore delle comunicazioni",
che consente di effettuare una valutazione della domande di accesso
alla capacità trasmissiva anche in relazione alle esperienze
maturate nel settore della televisione digitale terrestre.
Appare, comunque, opportuno, integrare la citata disposizione prevedendo
che la capacità trasmissiva già utilizzata al momento
di entrata in vigore del provvedimento, fermo restando il rispetto del
divieto di prorogare i contratti in essere oltre la naturale scadenza,
possa essere utilizzata dall’attuale fornitore di contenuti fino al
momento dell’assegnazione della predetta capacità ad altro eventuale
soggetto in base alla nuova procedura . Ciò al fine di evitare
periodi di non utilizzo della capacità trasmissiva che potrebbero
compromettere sia il principio di effettiva utilizzazione delle frequenze
che quello della remunerazione spettante agli operatori per la cessione
della capacità trasmissiva.
Secondo alcuni partecipanti la previsione dell’art. 29 bis, comma 6,
dello schema di provvedimento, che stabilisce un titolo preferenziale
di accesso alla capacità trasmissiva per i fornitori di contenuti
in chiaro, comporterebbe una limitazione per l’ingresso di editori indipendenti
non dotati di ampie risorse, quanto meno nella fase di avvio del mercato.
I partecipanti sostengono come, data la concentrazione delle risorse
pubblicitarie in capo a pochi soggetti, sia importante per gli editori
minori poter accedere anche ai ricavi da offerte a pagamento. Infatti,
limitando la possibilità di accesso ai programmi in chiaro, si
rischia di favorire le televisioni generaliste ed il monopolio dell’attuale
piattaforma unica di pay-TV satellitare, invece di rafforzare il pluralismo
e la concorrenza del settore.
Da un’analisi complessiva del sistema normativo vigente si ricava che
la previsione di un titolo preferenziale per i fornitori di contenuti
in chiaro mira a garantire il pluralismo nel settore radiotelevisivo,
obiettivo che si realizza più facilmente con una programmazione
largamente accessibile a tutti gli utenti. La previsione appare, inoltre,
in linea con il principio stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera
f) del Testo unico della radiotelevisione il quale prevede "la
diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali
e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva
destinata ai programmi criptati".
Tuttavia, avuto riguardo agli obiettivi di sviluppo della concorrenza
nel settore e nel rispetto del citato principio recato dal Testo unico
della radiotelevisione, l’osservazione formulata può, in linea
di principio, essere accolta prevedendo in luogo del titolo preferenziale
per l’accesso da parte dei fornitori in chiaro, l’applicazione nel disciplinare
del principio stabilito dal citato Testo unico di un congruo numero
di programmi in chiaro rispetto a quelli criptati.
Lo schema di provvedimento delinea un iter al termine del
quale l’Autorità provvederà ad assegnare, secondo criteri
di efficienza allocativa, la capacità trasmissiva disponibile
in base all’ordine di graduatoria e alle preferenze espresse in sede
di domanda di accesso. Alcuni soggetti hanno formulato delle perplessità
di fondo su questa procedura, definendola eccessivamente ingerente ovvero
non proporzionata rispetto all’obiettivo di garantire un accesso pluralista
alle risorse trasmissive.
Segnatamente, diversi operatori hanno sollevato perplessità
circa l’attribuzione all’Autorità del ruolo di gestore della
capacità trasmissiva, che non troverebbe alcuna rispondenza nel
quadro legislativo, dal quale sarebbe parimenti estranea l’idea della
griglia minima di programmi destinata a determinarsi per via amministrativa.
Alcuni operatori sottolineano che un provvedimento così incisivo
necessita di una verifica circa l’esistenza di una "market failure",
che giustifichi l’intervento del Regolatore nella fase di assegnazione
della capacità trasmissiva, dato che essa viene in buona parte
sottratta alle dinamiche di mercato.
Secondo le tesi prospettate, il rispetto degli obblighi regolamentari
relativi alla cessione del 40% della capacità trasmissiva dovrebbe
avvenire mediante un vigilanza ex post sugli accordi liberamente
conclusi dalle imprese e non ex ante attraverso una procedura
amministrativa di selezione.
Al riguardo si deve, in primo luogo, osservare che la tutela della
garanzia dell’accesso alle reti di comunicazione costituisce un dei
compiti assegnati all’Autorità dalla sua legge istitutiva. L’art.
1, comma 6, lett. c), numero 2), della legge 249 del 1997 attribuisce
infatti all’Autorità la funzione di garantire l’applicazione
"delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture
di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti".
Le norme di legge succedutesi hanno confermato tale orientamento del
legislatore in particolare per quanto riguarda le reti di radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale terrestre. La legge n. 66 del 2001, che
ha introdotto l’obbligo di riserva del 40 per cento della capacità
trasmissiva delle reti digitali terrestri da parte dei soggetti titolari
di più di una concessione televisiva, ha, infatti, attribuito
all’Autorità il compito di definire con regolamento le condizioni
per il rilascio dei titoli abilitativi per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale, nell’osservanza dei seguenti criteri
direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti
che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive
responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e
previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono
alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture
di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori, nell’osservanza dei principi
di pluralismo dell’informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza
e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali
veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici p almeno tre programmi
televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi
dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale
ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l’articolazione
anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria
del servizio pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze
e delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione
delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in
chiaro.
L’Autorità, sulla base dei citati principi direttivi ha approvato
con delibera n. 435/01/CONS il Regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, che al Capo V- Norme a tutela del pluralismo
dell’informazione, della trasparenza, della concorrenza e della non
discriminazione – prevede i limiti alle autorizzazione alla fornitura
dei contenuti (art. 24), gli obblighi di trasparenza del fornitore di
contenuti (art. 25), i vincoli di utilizzo delle radiofrequenze (art.
26), gli obblighi di trasparenza dell’operatore di rete (art. 27), la
disciplina degli accordi tra operatori di rete e fornitori di contenuti
(art. 28), i provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza
(art. 29), basati , tra l’altro, su criteri che garantiscano, in presenza
di risorse insufficienti, l’accesso alle radiofrequenze da parte dei
fornitori di contenuti non riconducibili direttamente o indirettamente
agli operatori di rete. Nel solco di tale disciplina regolamentare,
l’Autorità ha in seguito adottato la delibera n. 253/04/CONS
del 3 agosto 2004, che contiene le disposizione minime di riferimento
che gli operatori di rete devono rispettare per garantire accesso alle
reti digitali terrestre da parte dei fornitori di particolare valore.
Nel preambolo di tale provvedimento, l’Autorità ha osservato
che il nuovo quadro regolamentare delle reti di comunicazione elettronica,
recepito in Italia dal Codice delle comunicazioni elettroniche, non
si applica " ai contenuti dei servizi forniti mediante reti
di comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate
a livello nazionale per promuovere la diversità culturale e linguistica
e per assicurare il pluralismo dei mezzi di comunicazione "
ed, inoltre, che il citato provvedimento costituisce "un primo
provvedimento che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 29, comma
1, lettere a) e b), prevedeva norme a garanzia dell’accesso alle reti
digitali terrestri per i fornitori di contenuto di "particolare
valore" per il sistema televisivo nazionale e locale".
Il decreto legislativo n. 177 del 2005, recante il Testo unico della
radiotelevisione, ha mantenuto inalterato tale impianto normativo e
regolamentare. L’art. 5, comma 1, lett. e), punto 2, del Testo unico
prevede , infatti, che gli operatori di rete: "cedano la propria
capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei
princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera
dell’Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS".
Il potere regolamentare dell’Autorità in materia è ulteriormente
confermato dal successivo articolo 25 (disciplina dell’avvio delle trasmissioni
in tecnica digitale) che richiama esplicitamente il Regolamento approvato
con delibera n. 435 del 2001, cui è demandato il compito di specificare
i limiti e i termini delle trasmissioni in tecnica digitale fino "
alla completa conversione delle reti" e "all’attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale".
L’insieme delle disposizioni normative sopramenzionate affida,
pertanto, all’Autorità un ampio potere di regolamentare lo sviluppo
della diffusione televisiva in tecnica digitale, comprese le modalità
di cessione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri,
garantendo l’uso efficiente e pluralistico della nuova tecnologia, potere
che va esercitato nell’osservanza del criterio di proporzionalità.
Sul punto è di tutta evidenza che la regolamentazione esistente
non è stata in grado di assicurare una effettiva e sostanziale
cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva in favore
di soggetti indipendenti e che allo stato attuale, nonostante un accettabile
sviluppo in termini di copertura delle reti digitali terrestre, non
si è ancora sviluppata un’offerta ricca ed attrattiva in grado
di promuovere efficacemente la migrazione degli utenti verso la nuova
tecnologia digitale. L’attuale situazione di utilizzo delle reti digitali
terrestri, infatti, mostra un’assenza di contenuti competitivi e una
duplicazione degli stessi programmi su più blocchi di diffusione
, in antitesi con i principi di efficienza allocativa e di uso razionale
e pluralistico delle risorse trasmissive che l’Autorità è
chiamata a garantire secondo il complesso delle norme sopra richiamate
Pertanto l’Autorità, tenuto anche conto del prolungamento della
data di swicht-off, ha ritenuto opportuno individuare un indirizzo
generale sull’attività di propria competenza nel passaggio alle
trasmissioni digitali al fine di promuovere un efficiente e pluralistico
utilizzo delle frequenze, indirizzo che è stato adottato con
delibera n. 163/06/CONS. Il citato programma d’azione, nell’ambito di
una serie di articolati interventi, prevede la revisione della disciplina
della cessione della capacità trasmissiva ed un regime di interconnessione
ed interoperabilità dei servizi, ai fini del rafforzamento del
pluralismo e della concorrenza nel sistema radiotelevisivo. Il presente
provvedimento, che costituisce attuazione del citato programma di interventi,
è dunque giustificato dall’esigenza di cambiare strategia e compiere
un passo diverso e più incisivo per favorire lo sviluppo della
nuova tecnologia, in quanto, come già osservato dall’Autorità
nella delibera n. 136/05/CONS "Per la tutela del pluralismo
assume, dunque, particolare rilievo la concreta possibilità di
accesso alle reti digitali da parte di operatori minori e di potenziali
nuovi entranti".
Lo schema di provvedimento prevede un regime di interconnessione e
di interoperabilità dei servizi; in particolare, l’interconnessione
delle reti digitali ipotizzata prevede un utilizzo delle reti per bacini
territoriali di dimensioni, di norma, regionali allo scopo di consentire
la cessione di capacità trasmissiva per aree limitate del territorio,
sia a favore dei soggetti titolari di reti televisiva analogiche con
copertura inferiore all’80 per cento del territorio, sia a favore delle
emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti operanti
in digitale nelle medesime aree di copertura.
Alcuni operatori nazionali hanno formulato al riguardo obiezioni di
tipo procedurale osservando che tale ipotesi non è percorribile
perchè in base al Codice delle Comunicazioni l’interconnessione
può essere imposta dall’Autorità solo a valle di un analisi
di mercato ed a imprese che risultino titolari di un significativo potere
di mercato, ma non tramite una regolamentazione ex ante come
previsto dal provvedimento in oggetto. Secondo le osservazioni formulate,
la disciplina del Codice delle Comunicazioni non potrebbe essere
disapplicata,
né derogata, in applicazione del principio del pluralismo poiché,
quest’ultimo, attiene alla materia dei contenuti della programmazione,
e non a quella dell’assetto delle reti di comunicazione.
Un operatore ritiene, invece, che l’obbligo di cessione del 40 per
cento delle reti digitali terrestri deve essere interpretato secondo
i principi di ragionevolezza e proporzionalità. In precedenti
provvedimenti (delibera 136/05/CONS), l’estensione temporale di tale
obbligo è stata considerata dall’Autorità come una misura
asimmetrica da applicare nei confronti degli operatori dominanti e diretta
a tutelare il pluralismo. Pertanto, sulla base di valutazioni di tipo
concorrenziale, viene richiesto all’Autorità di interpretare
l’obbligo di cessione della capacità trasmissiva in modo differenziato
tra operatori dotati di significativo potere di mercato e operatori
non dominanti, affinché questi ultimi, ancorché tenuti
a cedere la quota del 40 per cento della capacità trasmissiva
dei propri blocchi di diffusione a fornitori terzi, non siano comunque
soggetti alla specifica procedura prevista dal provvedimento in esame.
Da parte di alcuni operatori sono state, inoltre, ravvisate difficoltà
tecniche in quanto la cessione di porzioni di capacità trasmissiva
genera il rischio che, assegnata una singola area di territorio ad un
fornitore di contenuti, lo spazio nazionale residuo non trovi acquirenti
interessati, con la possibilità di creare inefficienze nello
sfruttamento dello spettro e delle infrastrutture di trasmissione. In
aggiunta a ciò un fornitore di contenuti nazionale potrebbe venire
escluso dalla quota di riserva, ove non fosse disponibile ulteriore
capacità trasmissiva in virtù di una sottrazione di una
anche minima parte di capacità trasmissiva a livello locale derivante
dallo spezzettamento così introdotto.
Gli operatori rilevano che la suddivisione della rete per bacini territoriali
darebbe luogo a gravi difficoltà tecniche, essendo le reti configurate
su base nazionale, oltre ad un considerevole sforzo economico (dato
da costi non recuperabili) associato all’adeguamento delle reti. Pertanto
gli operatori osservano che la disciplina ipotizzata può compromettere
l’integrità delle reti nazionali, con un danno per gli operatori
di rete, disincentivando , altresì, la digitalizzazione delle
risorse di rete locali già esistenti.
Per contro, gli operatori locali ritengono che lo schema di provvedimento
sottoposto a consultazione pubblica non dia loro un adeguato accesso,
in quanto la possibilità di chiedere l’accesso alla capacità
trasmissiva limitatamente alle aree del territorio oggetto di passaggio
anticipato dalla tecnica analogica a quella digitale non costituisce
una tutela sufficiente per gli editori locali ed, inoltre, appare discriminatoria
la previsione che limita l’accesso alla capacità trasmissiva
a soli consorzi di emittenti locali.
L’art. 2-bis della legge 66 del 2001 prevede, testualmente, che: "Ciascun
soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva
deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi
in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta
per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi
e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per
la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società
controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi
17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già
operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie
che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo
3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249".
Secondo l’interpretazione letterale della citata disposizione normativa,
oggetto della riserva è il 40 per cento della capacità
trasmissiva di ciascun blocco di diffusione dei soggetti che sono titolari
di più una emittente, ed i soggetti beneficiari sono – fra gli
altri - le concessionarie televisive nazionali analogiche con copertura
inferiore all’80 percento del territorio nazionale. La ratio
della norma in questione è quella di prevedere un favor
per le emittenti con un deficit di copertura delle reti analogiche per
consentire anche a questi soggetti l’avvio della diffusione di programmi
televisivi digitali su frequenze terrestri. Tale previsione non
è derogata da quella relativa alla possibilità di effettuare
il cosiddetto trading delle frequenze finalizzato all’acquisto
di impianti da destinare alla diffusione delle trasmissioni in tecnica
digitale.
Il legislatore, nel fissare il principio dell’obbligatorietà
della cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva, non
ha precisato le modalità attuative di tale cessione, ma ha delegato
all’Autorità la declinazione, per via regolamentare, di tali
modalità fissando i principi direttivi, tra cui l’individuazione
di "norme atte a favorire la messa in comune delle strutture
di trasmissione" e la fissazione dei "compiti degli
operatori, nell’osservanza dei principi di pluralismo dell’informazione,
di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione".
La previsione del regime di interconnessione e interoperabilità
per i servizi, costituisce, pertanto, una modalità regolamentare
attuativa di una norma primaria, che è indirizzata, nell’osservanza
del principio di proporzionalità, a rendere effettiva la previsione
della cessione di capacità trasmissiva ai soggetti con deficit
di copertura, in un contesto di massima efficienza allocativa della
risorsa frequenziale "scarsa".
Alcuni rappresentanti delle emittenti locali hanno ritenuto non realistica,
data la frammentazione dell’emittenza locale, la possibilità
di costituirsi in consorzio o stipulare intese per la gestione coordinata
della capacità trasmissiva. In proposito va segnalato che i consorzi
e le intese per la gestione della capacità trasmissiva, rappresentano,
nello spirito del provvedimento, uno strumento di efficienza allocativa
per evitare una eccessiva parcellizzazione della domanda che determini
soluzioni economicamente inefficienti e di difficile gestione operativa.
La possibilità di costituire consorzi e stipulare intese è
stata, peraltro, introdotta dall’art. 2 bis delle legge 66 del 201 ai
fini della sperimentazione della televisione digitale terrestre.
Alla luce delle osservazioni formulate in relazione a maggiori
garanzie di assegnazione della capacità a favore delle emittenti
locali, si ravvisa l’opportunità di modificare il provvedimento,
prevedendo in luogo dell’obbligatorietà del consorzio quale condizione
per l’accesso alla capacità trasmissiva, la sua possibilità,
e stabilendo che le emittenti locali che non hanno propri impianti operanti
in tecnica digitale hanno titolo ad accedere alla riserva del 40 per
cento della capacità trasmissiva su tutto il territorio nazionale
nella misura massima di un terzo della capacità complessivamente
disponibile, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del Testo
unico della radiotelevisione per la fase di completa attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Inoltre, qualora a
livello nazionale residui capacità trasmissiva per aree regionali
non richieste dalle emittenti nazionali con ridotta copertura analogica,
la stessa può essere assegnata alle emittenti locali che hanno
presentato domanda. Per le emittenti locali è redatta una apposita
graduatoria.
Circa la previsione dello schema di provvedimento relativa alla
numerazione da applicare all’ordinamento automatico dei programmi offerti
su tecnologia digitale terrestre di cui all’art. 29 bis, comma 10, gli
operatori appaiono generalmente favorevoli a che l’Autorità stabilisca
appositi criteri, poiché tale fattore costituisce un importante
elemento di certezza nella attuale fase di transizione del mercato;
alcuni di loro, inoltre, hanno giudicato questa previsione particolarmente
urgente ed hanno richiesto che una indicazione in merito sia già
contenuta nel presente provvedimento anzichè nel disciplinare.
Al riguardo si osserva che l’esercizio di tale competenza da parte
dell’Autorità scaturisce dall’articolo 42, comma 2, lettera b),
del Codice delle comunicazioni elettroniche, ai sensi del quale l’Autorità
può imporre "l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso
alle altre risorse di cui all’allegato n. 2, parte II, a condizioni
eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire
l’accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali
indicati nell’allegato n. 2". A sua volta, il citato allegato
n. 2, parte II include, tra le risorse cui possono applicarsi condizioni
a norma dell’articolo 42, comma 2, lettera b) del Codice delle comunicazioni
elettroniche, l’accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG).
In considerazione delle esigenze manifestate dal mercato, e nel
rispetto della sfera di competenza assegnata a questa Autorità
nella materia, appare ragionevole formulare, già nel presente
provvedimento, le indicazioni da applicare da parte degli operatori
in merito all’ordinamento automatico dei canali offerti su piattaforma
digitale terrestre, satellitare e via cavo, stabilendo che i medesimi,
nel determinare la numerazione da applicare all’ordinamento automatico
dei canali devono tenere conto delle abitudini degli utenti finali,
dei criteri di semplicità d’uso e dell’applicazione di condizioni
eque, trasparenti e non discriminatorie.
RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate nell’ambito della consultazione dei soggetti interessati,
debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche
ed integrazioni allo schema di provvedimento adottato il 23 novembre
2006 di cui alla delibera n. 663/06/CONS, e debbano essere riformulate
alcune disposizioni per assicurare maggior certezza, con ciò
rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede
applicativa;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria,
relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione
e il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 7, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, le modifiche al regolamento concernente la
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, riportate nell’allegato
A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Sono abrogate:
a) la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante "Norme
a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore
alle reti per la televisione digitale terrestre", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 197 del 23 agosto 2004;
b) la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante: "Disposizioni
attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della
delibera n. 136/05/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005.
3) Sono fatti salvi, nei limiti e alle condizioni indicate nelle modifiche
al regolamento concernente la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale,
riportate nell’allegato A alla presente delibera, i rapporti e gli effetti
giuridici maturati sulla base delle delibere abrogate di cui al comma
2.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale ed è resa disponibile
nel sito web dell’Autorità.
Napoli, 7 marzo 2007
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni |
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò |
Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
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IL COMMISSARIO RELATORE Michele Lauria
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ALLEGATO A
alla delibera n 109/07/CONS del 7 marzo 2007
Modifiche al regolamento in materia di radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni.
Cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva delle reti
digitali terrestri
Articolo 1
Dopo l’articolo 29 è inserito:
Articolo 29 bis
(Criteri per la cessione della capacità trasmissiva delle reti
digitali terrestri)
- Ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20
marzo 2001, n. 66 e dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, possono accedere alla capacità trasmissiva
di cui al successivo comma 2 i soggetti operanti in ambito nazionale
o locale, compresi quelli operanti via satellite e via cavo e le emittenti
televisive che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui
all’art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e i fornitori
di contenuti, che non siano in rapporto di controllo o di collegamento,
ai sensi dell’articolo 43, commi 13, 14 e 15, del citato decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 e dell’art. 2359, comma 3, del codice civile,
con gli operatori di rete tenuti alla cessione di capacità trasmissiva
ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo della
legge 66/2001.
- A decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo i soggetti
che ai sensi dall’art. 2 bis, comma 1, quinto periodo, della legge n.
66/2001, sono tenuti alla cessione di almeno il quaranta per cento della
capacità trasmissiva di ciascun blocco di diffusione, provvedono
alla predetta cessione esclusivamente nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1 e secondo le procedure e con le modalità stabilite
nel presente articolo. Ai fini della determinazione della base di calcolo
per il computo della capacità trasmissiva da destinare ai predetti
soggetti, si considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione,
e, comunque, una capacità minima oggetto di cessione, per ciascun
blocco, non inferiore a 9Mbit/s.
- I contratti di fornitura di capacità trasmissiva in essere
alla data di entrata in vigore del presente articolo non possono essere
prorogati oltre la loro scadenza naturale, qualora i medesimi incidono
sul quaranta per cento della capacità trasmissiva oggetto della
riserva di legge . I fornitori di contenuti che alla data di entrata
in vigore del presente articolo operano sulla capacità trasmissiva
oggetto della riserva di legge, possono continuare a diffondere i propri
programmi su detta capacità trasmissiva, comunque non oltre la
data di assegnazione della medesima capacità trasmissiva ad altro
soggetto in base alle procedure previste dal presente articolo.
- In fase di prima applicazione e entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del presente articolo i soggetti di cui al comma 2, comunicano
all’Autorità, secondo il modello che sarà reso disponibile
sul sito web dell’Autorità stessa, la capacità
trasmissiva disponibile, espressa in Mbit/s, per la cessione ai soggetti
di cui al comma 1, suddivisa per bacini territoriali di norma coincidenti
con le regioni, e le relative caratteristiche tecniche e di copertura
nazionale e locale, nonché le condizioni economiche di offerta,
che devono essere eque, trasparenti e non discriminatorie. Le predette
condizioni economiche di offerta devono prevedere un listino per la
capacità offerta a livello nazionale e un listino per la capacità
offerta a livello regionale. Quest’ultimo deve indicare il prezzo della
capacità offerta comprensivo o meno dell’onere del trasporto
del segnale ai propri trasmettitori. L’Autorità si riserva di
valutare le condizioni economiche di offerta per verificarne la rispondenza
ai principi del presente comma e ne richiede le modifiche previo contraddittorio
con i soggetti obbligati alla cessione di capacità trasmissiva.
I listini, valutati dall’Autorità, devono essere pubblicati dai
soggetti di cui al comma 2 sui propri siti web.
- Qualora la capacità trasmissiva oggetto della cessione sia
già, in tutto o in parte, utilizzata in virtù di contratti
in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, i soggetti
di cui al comma 2 devono indicare nella comunicazione di cui al comma
4 i principali riferimenti dei contratti stessi e la data prevista per
la loro scadenza. L’Autorità si riserva di richiedere copia dei
contratti in vigore.
- Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al
comma 4 l’Autorità emana un disciplinare per lo svolgimento della
procedura selettiva finalizzata ad individuare i fornitori indipendenti,
anche organizzati in forma consorziata o cooperativa, che possono accedere
alla capacità trasmissiva oggetto di cessione, individuando:
- le caratteristiche della capacità trasmissiva minima accessibile,
le aree di copertura, la data di disponibilità della capacità;
- i termini contrattuali la durata del contratto, le condizioni
di recesso;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande
di accesso alla capacità trasmissiva;
- i requisiti oggettivi e soggettivi dei fornitori indipendenti
che possono presentare la domanda di accesso;
- la tipologia di procedura selettiva con possibilità di
offerte combinatorie ai fini della scelta, ed individuando le relative
garanzie di trasparenza e neutralità;
- i criteri tecnici ed economici di valutazione e comparazione delle
domande per la formazione delle graduatorie di merito, con attribuzione
dei relativi punteggi, avuto riguardo ai seguenti parametri:
- progetto di utilizzo della capacità trasmissiva privilegiando
l’uso efficiente;
- qualità dei piani editoriali, con previsioni di sviluppo
e di incidenza sul pluralismo del sistema informativo, individuando
anche indici di qualità e di capacità di attrazione
del pubblico da utilizzare per la sua valutazione e prevedendo
un congruo numero di programmi da trasmettere in chiaro sul
totale dei programmi irradiati attraverso la capacità
trasmissiva disponibile;
- solidità patrimoniale dell’impresa, rapporto fra i
mezzi propri ed il capitale di debito;
- rispetto degli obblighi di programmazione, con eventuali proposte
migliorative rispetto a quelli minimi previsti dalla legge;
- caratteristiche della proposta editoriale, anche valutando
l’eventuale impiego di interattività, alta definizione,
mobilità;
- valutazione del piano di impresa, sostenibilità economica,
patrimoniale e finanziaria dell’attività di impresa nel
medio lungo periodo;
- analisi degli investimenti con specifica attenzione agli investimenti
programmati nella produzione e realizzazione di nuovi programmi;
- livelli di occupazione;
- esperienze maturate nel settore delle comunicazioni.
- Dopo la fase di prima applicazione il disciplinare è approvato
dall’Autorità con cadenza annuale, per la messa a disposizione
della capacità trasmissiva che risulta a qualsiasi titolo disponibile
nell’anno in corso, apportando le modifiche eventualmente ritenute necessarie.
- Le emittenti televisive nazionali che non abbiano ancora raggiunto
la copertura minima di cui all’art. 3, comma 5, della legge 249/97,
selezionate in base alla procedura del presente articolo, hanno titolo
ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all’art.
2 bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, anche per aree
limitate di territorio, purché non servite da propri impianti
operanti in tecnica digitale, al fine di completare la copertura dei
programmi offerti sulle proprie reti televisive digitali, in via preferenziale
per le aree del territorio oggetto di passaggio anticipato dalla tecnica
analogica a quella digitale. A tal fine le predette emittenti presentano
all’Autorità apposita domanda per la messa a disposizione della
capacità trasmissiva, nei termini che saranno previsti dal disciplinare
di cui al comma 6, specificando le aree del territorio nazionale interessate,
comunque di estensione almeno regionale.
- Le emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti
operanti in tecnica digitale, hanno titolo ad accedere alla riserva
di capacità trasmissiva di cui all’art. 2 bis, comma 1, quinto
periodo, della legge 66/2001, nella misura massima di un terzo della
capacità trasmissiva disponibile nell’ambito della riserva del
40 per cento. A tal fine le predette emittenti, anche costituite in
consorzio o attraverso intese stipulate tra loro, presentano all’Autorità
apposita domanda per la messa a disposizione della capacità trasmissiva,
nei termini che saranno previsti dal disciplinare di cui al comma 6.
Qualora, a livello nazionale residui capacità trasmissiva per
aree regionali non richieste dalle emittenti di cui al comma 8, la stessa
può essere assegnata alle emittenti locali che hanno presentato
domanda. Per le emittenti locali è redatta apposita graduatoria
in base ai parametri di cui al comma 6.
- Nel proporre piani di guida elettronica ai programmi anche costituite
da semplici piani automatici di ordinamento dei canali della televisione
digitale terrestre, satellitare o via cavo, gli operatori, fermo restando
il diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti
secondo quanto previsto dalla delibera n. 216/00/CONS, tengono conto
delle esigenze di semplicità di uso dell’apparato di ricezione
e delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, ed applicano
condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nei confronti di
tutti i fornitori di contenuti. In particolare non effettuano discriminazioni
nei confronti dei fornitori di contenuti indipendenti e dei fornitori
di contenuti a livello locale. L’Autorità garantisce il rispetto
di tali condizioni ai sensi dell’art. 42, comma 5, del Codice delle
comunicazioni elettroniche anche intervenendo, ove giustificato, di
propria iniziativa .
- La procedura selettiva per la predisposizione delle graduatorie delle
domande di accesso alla capacità trasmissiva ai sensi del disciplinare
di cui ai precedenti commi e l’attribuzione del relativo punteggio sono
effettuate da un’apposita commissione nominata dall’Autorità
con separato provvedimento, costituita da cinque membri di comprovata
indipendenza esperti in materia di comunicazione, di programmazione
radiotelevisiva, economica, finanziaria e giuridica, di cui tre designati
dall’Autorità e due dal Ministero delle comunicazioni. I componenti
eleggono al loro interno il Presidente.
- L’Autorità approva le graduatorie e associa la capacità
trasmissiva oggetto del disciplinare ai soggetti richiedenti in base
all’ordine di graduatoria e in relazione alla preferenza espressa in
sede di presentazione della domanda, compatibilmente con la disponibilità
di capacità trasmissiva dei singoli multiplex e secondo criteri
di efficienza allocativa.
- Le graduatorie sono rese pubbliche e comunicate ai soggetti inclusi
nelle graduatorie stesse, ai soggetti di cui al comma 2 e al Ministero
delle comunicazioni.
- I soggetti di cui al comma 2 possono costituire consorzi o stipulare
intese per la per la gestione coordinata della capacità trasmissiva
da mettere a disposizione, comunque nel rispetto dell’obbligo di cessione
del 40 per cento per singolo multiplex , a condizioni eque, trasparenti
e non discriminatorie, dei soggetti risultanti dalle graduatorie approvate
dall’Autorità ai sensi dei precedenti commi. Il Ministero autorizza
il coordinamento degli impianti in base a principi di efficienza allocativa
e di massima copertura del territorio.
- I contratti di cessione stipulati tra i soggetti di cui ai commi 1
e 2 sono comunicati, entro cinque giorni dalla conclusione all’Autorità,
che ne verifica la conformità al presente regolamento.
- In caso di controversie in merito all’applicazione del presente articolo
l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma
11, della legge 249 del 1997 e dal Codice delle comunicazioni elettroniche,
si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento
approvato con la delibera n. 148/01/CONS.
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